TAR Roma, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 6150
TAR
Ordinanza cautelare 21 settembre 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2023
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Contrasto con la Direttiva europea 2014/23/UE e i principi del TFUE

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che le proroghe delle concessioni bingo, se disposte dopo la scadenza del termine di trasposizione della Direttiva 23/2014/UE, sono regolate dalla direttiva stessa. Le proroghe in questione non rientrano nelle fattispecie esimenti previste dall'art. 43 della direttiva, rendendo necessaria una nuova procedura di gara. Inoltre, la predeterminazione di un canone fisso e rigido, non parametrato alla remuneratività effettiva della concessione, è incompatibile con l'art. 43 della direttiva.

  • Accolto
    Contrasto con i principi costituzionali

    La disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto eurounitario comporta l'illegittimità derivata degli atti impugnati. L'interesse primario dei concessionari è la ridefinizione del canone dovuto per l'esercizio di fatto del gioco del bingo, garantendo l'equilibrio del rapporto.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità della proroga e del canone

    A seguito dell'annullamento degli atti impugnati, l'Amministrazione dovrà rideterminare un'indennità che tenga conto dei fatturati dei concessionari e dei vantaggi/svantaggi delle parti, garantendo l'equilibrio del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 6150
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6150
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo