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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1252/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa AR Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1252/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Proposta da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LA Parte_1
TI IO come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. VERONESI Controparte_1
MARA come da procura allegata;
-ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente:
“Voglia l'On.le Giudicante, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova tra la sig.ra e il sig. Controparte_1
, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Genova, Parte_1
Parte II – Numero 36, Serie C, Anno 1992, con ordine al Comune di Genova di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. revocare il contributo al mantenimento della figlia avendo la Persona_1 stessa raggiunto l'indipendenza economica , con decorrenza dalla data del deposito del Pt_2 ricorso;
2. revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Asti via Manzoni 18 disposta a favore della sig.r Controparte_1
Spese di lite compensate”
Per il P.M. “Nulla si oppone”.
---
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in data 22.02.1992 in Genova, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 174, Parte I, Anno 1992, scegliendo il regime della comunione dei beni.
Dall'unione nasceva la figlia (nata a [...] il Persona_2
02.02.1995), oggi maggiorenne ed economicamente autonoma.
In data 15.09.2015, le parti si separavano consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di
Asti, separazione omologata dal Tribunale di Asti in data 21.09.2015 e da allora interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 17/06/2025 il sig. chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, oltre alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in ragione della sua sopraggiunta indipendenza economica e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra CP_1
in sede di separazione personale.
[...]
In data 03.10.2025 si costituiva in giudizio parte resistente riportando le stesse conclusioni di parte ricorrente.
Il G.D. nominato fissava udienza al 13.11.2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis. 17 e ss. c.p.c.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, precisavano conclusioni congiunte come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi reso da questo di Tribunale in data 21.09.2015 a definizione del procedimento recante R.G. n 2373/2015.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Non essendo ravvisabile una piena soccombenza, le spese della presente causa sono integralmente compensate tra le parti.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Genova il 22.03.1992 dai sig.ri e , matrimonio trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri del medesimo comune al n. 174, Parte I, Anno 1992.
- revoca il contributo al mantenimento della figlia , Persona_2 avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Asti via Manzoni 18 disposta a favore della sig.ra Controparte_1
- Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa AR Pozzetti
La Presidente
Dr. Ssa Ombretta Salvetti
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa AR Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1252/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Proposta da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LA Parte_1
TI IO come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. VERONESI Controparte_1
MARA come da procura allegata;
-ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente:
“Voglia l'On.le Giudicante, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova tra la sig.ra e il sig. Controparte_1
, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Genova, Parte_1
Parte II – Numero 36, Serie C, Anno 1992, con ordine al Comune di Genova di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. revocare il contributo al mantenimento della figlia avendo la Persona_1 stessa raggiunto l'indipendenza economica , con decorrenza dalla data del deposito del Pt_2 ricorso;
2. revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Asti via Manzoni 18 disposta a favore della sig.r Controparte_1
Spese di lite compensate”
Per il P.M. “Nulla si oppone”.
---
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in data 22.02.1992 in Genova, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 174, Parte I, Anno 1992, scegliendo il regime della comunione dei beni.
Dall'unione nasceva la figlia (nata a [...] il Persona_2
02.02.1995), oggi maggiorenne ed economicamente autonoma.
In data 15.09.2015, le parti si separavano consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di
Asti, separazione omologata dal Tribunale di Asti in data 21.09.2015 e da allora interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 17/06/2025 il sig. chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, oltre alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in ragione della sua sopraggiunta indipendenza economica e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra CP_1
in sede di separazione personale.
[...]
In data 03.10.2025 si costituiva in giudizio parte resistente riportando le stesse conclusioni di parte ricorrente.
Il G.D. nominato fissava udienza al 13.11.2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis. 17 e ss. c.p.c.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, precisavano conclusioni congiunte come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi reso da questo di Tribunale in data 21.09.2015 a definizione del procedimento recante R.G. n 2373/2015.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Non essendo ravvisabile una piena soccombenza, le spese della presente causa sono integralmente compensate tra le parti.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Genova il 22.03.1992 dai sig.ri e , matrimonio trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri del medesimo comune al n. 174, Parte I, Anno 1992.
- revoca il contributo al mantenimento della figlia , Persona_2 avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Asti via Manzoni 18 disposta a favore della sig.ra Controparte_1
- Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa AR Pozzetti
La Presidente
Dr. Ssa Ombretta Salvetti