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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5055/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BROTTO UMBERTO
ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. DE ROS ENRICO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“I) assegnare la casa coniugale alla SI.ra affinché vi risieda con i figli;
Controparte_1
II) disporre che il SI. versi mensilmente alla SI.ra , entro il giorno 15 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, un assegno per il concorso al mantenimento dei figli, dell'ammontare di € 300,00 ciascuno,
pagina 1 di 3 per € 600,00 complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
III) disporre che il SI. possa vedere i figli quando lo desidera e, considerata l'età dei Parte_1
figli, accordandosi direttamente con gli stessi”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/11/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Romano d'Ezzelino in data 04/08/2001; che dall'unione erano nati Controparte_1
i figli in data 25/03/2004 e in data 15/05/2008; che con decreto del 04/10/2022 il Per_1 Per_2
Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che non vi era stata riconciliazione.
L'attore chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
che la casa coniugale venisse assegnata alla convenuta;
che egli venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 300,00 ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie, e che venisse disposto che potesse vedere i figli accordandosi direttamente con gli stessi.
Costituitasi in giudizio, aderiva alle domande attoree. Controparte_1
Instaurato il giudizio, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la separazione si è conclusa con omologa in data 12/10/2022. I certificati allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00 per Controparte_1
ciascuno di essi, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate pagina 2 di 3 dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, in quanto conforme alla legge e rispondente all'interesse dei figli.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
quale genitore convivente con i figli.
Considerata poi l'età di diciassette anni compiuti del figlio , il padre potrà vederlo Persona_3
quando lo desidererà, accordandosi direttamente con lo stesso. Va dato atto invece che il figlio Per_4
ha raggiunto la maggiore età.
[...]
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Romano d'Ezzelino
(VI) in data 04/08/2001 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune per l'anno 2001, parte II, serie A, numero 35, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5055/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BROTTO UMBERTO
ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. DE ROS ENRICO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“I) assegnare la casa coniugale alla SI.ra affinché vi risieda con i figli;
Controparte_1
II) disporre che il SI. versi mensilmente alla SI.ra , entro il giorno 15 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, un assegno per il concorso al mantenimento dei figli, dell'ammontare di € 300,00 ciascuno,
pagina 1 di 3 per € 600,00 complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
III) disporre che il SI. possa vedere i figli quando lo desidera e, considerata l'età dei Parte_1
figli, accordandosi direttamente con gli stessi”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/11/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Romano d'Ezzelino in data 04/08/2001; che dall'unione erano nati Controparte_1
i figli in data 25/03/2004 e in data 15/05/2008; che con decreto del 04/10/2022 il Per_1 Per_2
Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che non vi era stata riconciliazione.
L'attore chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
che la casa coniugale venisse assegnata alla convenuta;
che egli venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 300,00 ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie, e che venisse disposto che potesse vedere i figli accordandosi direttamente con gli stessi.
Costituitasi in giudizio, aderiva alle domande attoree. Controparte_1
Instaurato il giudizio, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la separazione si è conclusa con omologa in data 12/10/2022. I certificati allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00 per Controparte_1
ciascuno di essi, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate pagina 2 di 3 dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, in quanto conforme alla legge e rispondente all'interesse dei figli.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
quale genitore convivente con i figli.
Considerata poi l'età di diciassette anni compiuti del figlio , il padre potrà vederlo Persona_3
quando lo desidererà, accordandosi direttamente con lo stesso. Va dato atto invece che il figlio Per_4
ha raggiunto la maggiore età.
[...]
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Romano d'Ezzelino
(VI) in data 04/08/2001 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune per l'anno 2001, parte II, serie A, numero 35, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3