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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16724 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14658/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14658/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore e Parte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello
Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
ATTORI/OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei relativi curatori, elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_3
Roma, Via Guido d'Arezzo n. 32, presso lo studio dell'Avv. Bruno Sed, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTO/OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 27.2.2023, il e il Parte_1 Parte_2 hanno convenuto nel presente giudizio civile il Controparte_1
Pagina 1 Integrati al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di
Roma dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Napoli, e, comunque, per l'inidoneità delle fatture a costituire prova scritta ex art. 633 c.p.c. In subordine, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito ingiunto. Con vittoria di spese di lite.”. Il giudice ha disposto ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione delle parti alla data del
6.12.2023. Il Fallimento del si è tempestivamente Controparte_1 costituito in data 16.11.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare sussistente la competenza del Tribunale adìto concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta liquidazione nel merito rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. il Giudice, mantenendo la competenza per territorio del Tribunale adito, ha, successivamente, concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria il ha insistito per l'accoglimento Controparte_1 delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, mentre gli opponenti non hanno proceduto al deposito della predetta memoria. Successivamente il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.6.2025 e in tale ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il e il Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 666/2023 del 13.01.2023 del Tribunale
Ordinario di Roma, notificato a mezzo PEC in data 16.01.2023. La curatela fallimentare del in fase monitoria, ha dedotto di aver maturato un credito Controparte_1 nei confronti degli opponenti per lo svolgimento di servizi di pulizia presso edifici scolastici della
Regione Campania, a seguito dell'aggiudicazione del relativo appalto da parte del Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito tra (mandante), Controparte_1
(mandante), Controparte_2
a responsabilità limitata (mandante) e C.N.S. - Controparte_3
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (quale capogruppo mandataria), nonché a seguito della stipulazione del contratto normativo del 28.12.2006 (doc. 2) e del successivo contratto
Pagina 2 attuativo del 12.10.2007 (doc. 3). Gli opponenti, in sintesi, hanno sostenuto: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli in base all'art. 25 c.p.c., all'art. 23 del contratto del 28.12.2006 e all'art. 5 del relativo contratto attuativo del 12.10.2007, che stabilisce la competenza del Foro di Napoli;
2) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'inidoneità delle fatture ai fini del raggiungimento della prova scritta del credito;
3) nel merito,
l'infondatezza della pretesa in quanto il credito appare in primo luogo prescritto ed in secondo luogo in quanto controparte ha richiesto il pagamento della somma di € 24.306,38 (fattura n.
4150a/2013) non in base al contratto, bensì in base a una modifica delle condizioni posta in essere in modo unilaterale, a causa dell'asserita necessità di aumentare di un'ora il servizio dei lavoratori impiegati nello svolgimento della prestazione. Ciò, secondo la difesa erariale, integra violazione dell'art. 1372 c.c., dell'art. 12 del contratto normativo e delle previsioni del contratto attuativo, laddove, in particolare, si legge che “Resta inteso che l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto al punto 6 e seguenti dell'art. 4 del contratto normativo, rimane fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto anche in presenza di variazione del numero di lavoratori”. Con la comparsa di costituzione e risposta il del CP_1 ha ribadito di risultare creditore, per i servizi di pulizia espletati, del Controparte_1 complessivo importo di € 29.509,01, portato dalle fatture n. 4150a/2013 (di € 24.306,38) e n.
86/2016/FPA (di € 5.202,63), relative, in particolare, all'adeguamento del compenso dovuto al maggior costo del lavoro dipendente. Il convenuto ha evidenziato che, nonostante l'invio CP_1 di due diffide ad adempiere – in data 18.4.2019 e in data 11.10.2021 – i debitori non hanno provveduto al pagamento e, pertanto, su istanza del Fallimento, il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 509/2023 (R.G. n. 74847/2022), dell'importo di € 29.509,01, oltre interessi e spese legali, notificato il 16.1.2023 oggetto del presente giudizio di opposizione. Relativamente alla competenza territoriale, la difesa del Fallimento del convenuto/opposto ha sostenuto che, CP_1 pur fermo restando che il luogo in cui è sorta l'obbligazione corrisponde a , Parte_2 conformemente a quanto previsto dall'art. 25 c.p.c. il ha inteso instaurare il giudizio CP_1 dinnanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. La clausola sul foro competente contenuta nel contratto attuativo e richiamata dagli opponenti, secondo la difesa di parte convenuta/opposta, appare nulla, visto il carattere inderogabile dell'art. 25 c.p.c., segnalando precedenti provvedimenti sulla competenza del Tribunale di Roma emessi dalla II sezione del
Tribunale di Roma (doc. 4 e 5). La difesa del del convenuto/opposto ha poi CP_1 CP_1 osservato che l'eccezione delle controparti sul difetto di prova del credito appare infondata, in quanto la pretesa trova la propria giustificazione nei contratti stipulati, i quali stabiliscono il corrispettivo dovuto. In ogni caso, è stato segnalato da parte convenuta/opposta che le fatture non
Pagina 3 erano mai state contestate prima dell'ingiunzione. L'eccezione degli opponenti sull'asserito decorso del termine di prescrizione è stata ritenuta da parte convenuta/opposta priva di pregio in quanto generica. Relativamente al richiamato art. 12 del contratto quadro, la difesa di parte convenuta/opposta ne ha eccepito la nullità per contrarietà a norme imperative e, in particolare, alla
Circolare del Ministero del Lavoro n. 93 del 1997, la quale stabilisce che il costo del lavoro nell'ambito di un contratto di appalto per servizi di pulizia grava per circa l'85% sull'economia del contratto. Ciò implica, secondo la difesa di parte convenuta/opposta che in caso di aumento del costo, come avvenuto nel caso di specie, il corrispettivo previsto deve essere obbligatoriamente rivisto in aumento. Difatti, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in favore del , le CP_1
Organizzazioni Sindacali, come riferito dalla difesa di parte convenuta/opposta, hanno “imposto”, mediante modifica del CCNL, che tutti i lavoratori venissero assunti a 36 ore settimanali, in luogo delle 35 ore previste dalla proposta sottostante il contratto di appalto. Ciò ha comportato di conseguenza un aumento del costo del lavoro mensile di euro 44,12 per ciascun dipendente
(quantificato sulla base del II livello del CCNL di settore) e dunque un aumento della retribuzione mensile da euro 1.544,08 ad euro 1.588,20. Il giudice ha con ordinanza del 28-12-2023 mantenuto la competenza del Tribunale di Roma e concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., il Fallimento del Controparte_1 si è nuovamente soffermato sulla fondatezza nel merito della pretesa, depositando il “Verbale
[...] accordo OO.SS. 30 luglio 2007” e sostenendo quanto segue: “La revisione del compenso deve dunque essere liquidata sulla base: (i) degli adeguamenti salariali ai quali l' ha dovuto CP_4 conformarsi per effetto degli aumenti effettivamente verificatisi nel corso del tempo, incidenti per il
90% sul corrispettivo d'appalto; (ii) delle variazioni dell'indice FOI per quanto attiene al restante
10%. La questione è già stata concretamente appurata in sede amministrativa, nella quale il TAR
Campania, per quanto non giurisdizionalmente competente trattandosi di diritto soggettivo, ha statuito che: “Quanto al maggior costo sostenuto per il personale impiegato per l'espletamento del servizio di pulizia che, come argomentato dalla ricorrente, incide sull'economia del contratto nella misura dell'85%, ritiene il Collegio che il relativo importo debba essere riconosciuto in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali” (TAR Campania, sent. nn. 55-61 del 9 gennaio 2014).”. Nella propria comparsa conclusionale, la difesa del Fallimento del ha evidenziato quanto segue in Controparte_1 merito alla competenza: “Occorre dare atto che sul tema della competenza si è espressa la Suprema
Corte a seguito di regolamento di competenza formulato in uno dei giudizi “paralleli” introdotti dal
Pagina 4 giudizio con le stesse parti, lo stesso oggetto, il credito derivante dallo stesso Controparte_1 contratto quadro, salvo la diversità dell'istituto scolastico debitore, di volta in volta diverso. Con ordinanza n. 13908/2024 pubblicata in data 20 maggio 2024 e depositata in allegato alle note su indicate, la Suprema Corte ha statuito che il Tribunale di Roma è competente per la presente controversia”. Alla luce delle suddette argomentazioni ed allegazioni giurisprudenziali della difesa di parte convenuta opposta risulta corroborata e confermata la competenza del Tribunale di Roma come del resto già affermata nel presente giudizio con ordinanza del 27-12-2023 in riferimento al
“forum destinatae solutionis” in considerazione della sede del fallimento convenuto opposto. In diritto la difesa di parte convenuta/opposta ha segnalato che l'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Inoltre, la difesa del fallimento convenuto opposto ha evidenziato il carattere imperativo e inderogabile della normativa di cui all'art. 115 D. Lgs. 163/2006 richiamando sul punto giurisprudenza: “Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994; TAR Lazio, Roma,
Sez. III, 8 maggio 2009, n. 4996; TAR Campania, Sez. VIII, 9 gennaio 2014, n. 56”. Di conseguenza la difesa di parte convenuta/opposta ha dedotto “l'illegittimità e la nullità dell'art. 12 del contratto Quadro nella parte in cui statuisce che: “la revisione dei prezzi pattuiti […] potrà essere effettuata subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio”. Nel caso di specie nella determinazione del corrispettivo dovuto per l'appalto è sicuramente rilevante il numero di persone da impiegare nell'appalto, per cui, a seguito del sopravvenuto incremento delle ore lavorative settimanali, è aumentato il costo del lavoro, vantando quindi, il fallimento del convenuto/opposto, in base alla richiamata “Circolare del CP_1
Ministero del Lavoro n. 97 del 1993”, il diritto ad un riequilibrio del rapporto, in considerazione della non contestata incidenza in percentuale sull'economia del contratto, con correlato diritto alla revisione in aumento del compenso. Nel caso di specie, la difesa del fallimento del
CP_1 convenuto/opposto ha precisato in comparsa conclusionale che “a fronte di un corrispettivo pagato dal Committente al per ciascun lavoratore pari ad euro 1.698,78, come risulta dall'art. 3
CP_1 del Capitolato Tecnico, una parte, non ribassabile per espressa clausola contrattuale (cfr. art. 4, contratto quadro), pari ad euro 1.544,08 è la quota di spettanza del lavoratore (dunque oltre il 90%), mentre la restante parte è costituita da spese generali ed utili di impresa. È evidente che l'aumento di un'ora lavorativa a settimana, che al è costata mensilmente euro 44,02 (come
CP_1 computato sulla base del II livello del CCNL di settore), rappresenta un aggravio di costo che non è economicamente sostenibile a fronte del medesimo corrispettivo. Pertanto, trattandosi di un evento imprevedibile, il Committente deve liquidare il maggior importo, come richiesto dal . La
CP_1 revisione del compenso deve dunque essere liquidata sulla base: (i) degli adeguamenti salariali ai
Pagina 5 quali l' ha dovuto conformarsi per effetto degli aumenti effettivamente verificatisi nel CP_4 corso del tempo, incidenti per il 90% sul corrispettivo d'appalto; (ii) delle variazioni dell'indice FOI per quanto attiene al restante 10%. La questione è già stata concretamente appurata in sede amministrativa, nella quale il TAR Campania, per quanto non giurisdizionalmente competente trattandosi di diritto soggettivo, ha statuito che: “Quanto al maggior costo sostenuto per il personale impiegato per l'espletamento del servizio di pulizia che, come argomentato dalla ricorrente, incide sull'economia del contratto nella misura dell'85%, ritiene il Collegio che il relativo importo debba essere riconosciuto in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali” (TAR Campania, sent. n. 55-61 del 9 gennaio 2014)”. La difesa del fallimento del convenuto/opposto ha segnalato ed allegato con la comparsa CP_1 conclusionale una pronuncia in materia resa dal Tribunale di Roma (“sentenza n. 9040/2025, 17 giugno 2025, r.g.n. 14669/2023 (all. 2)”) che richiama la pronuncia del TAR Campania di cui alla sentenza n. 56/2014 del 9.1.2014 che “ha riconosciuto il compenso revisionale in favore di parte opposta statuendo che “Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo (")". Trattasi di norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa”. Per altro profilo, è lo stesso capitolato tecnico all'art. 8) a contemplare “il progressivo adeguamento contrattuale dello stesso dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali pro capite”, come ribadito dal contratto normativo del 28.12.2006 all'art. 4, 6° comma”. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte e delle allegazioni giurisprudenziali richiamate e qui condivise, tenuto conto del contratto quadro fonte regolatrice, del contratto attuativo, delle fatture non contestate prima del presente giudizio, nonché della mancanza di elementi probatori contrari di parte opponente idonei a contrastare o a ridurre la pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
conseguentemente Parte_2
Pagina 6 rimanendo confermato in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto dai suddetti opponenti.
Condanna il Controparte_5
, in solido, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio
[...] liquidate in € 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 30.11.2025
Il Giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14658/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore e Parte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello
Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
ATTORI/OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei relativi curatori, elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_3
Roma, Via Guido d'Arezzo n. 32, presso lo studio dell'Avv. Bruno Sed, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTO/OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 27.2.2023, il e il Parte_1 Parte_2 hanno convenuto nel presente giudizio civile il Controparte_1
Pagina 1 Integrati al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di
Roma dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Napoli, e, comunque, per l'inidoneità delle fatture a costituire prova scritta ex art. 633 c.p.c. In subordine, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito ingiunto. Con vittoria di spese di lite.”. Il giudice ha disposto ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione delle parti alla data del
6.12.2023. Il Fallimento del si è tempestivamente Controparte_1 costituito in data 16.11.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare sussistente la competenza del Tribunale adìto concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta liquidazione nel merito rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. il Giudice, mantenendo la competenza per territorio del Tribunale adito, ha, successivamente, concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria il ha insistito per l'accoglimento Controparte_1 delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, mentre gli opponenti non hanno proceduto al deposito della predetta memoria. Successivamente il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.6.2025 e in tale ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il e il Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 666/2023 del 13.01.2023 del Tribunale
Ordinario di Roma, notificato a mezzo PEC in data 16.01.2023. La curatela fallimentare del in fase monitoria, ha dedotto di aver maturato un credito Controparte_1 nei confronti degli opponenti per lo svolgimento di servizi di pulizia presso edifici scolastici della
Regione Campania, a seguito dell'aggiudicazione del relativo appalto da parte del Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito tra (mandante), Controparte_1
(mandante), Controparte_2
a responsabilità limitata (mandante) e C.N.S. - Controparte_3
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (quale capogruppo mandataria), nonché a seguito della stipulazione del contratto normativo del 28.12.2006 (doc. 2) e del successivo contratto
Pagina 2 attuativo del 12.10.2007 (doc. 3). Gli opponenti, in sintesi, hanno sostenuto: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli in base all'art. 25 c.p.c., all'art. 23 del contratto del 28.12.2006 e all'art. 5 del relativo contratto attuativo del 12.10.2007, che stabilisce la competenza del Foro di Napoli;
2) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'inidoneità delle fatture ai fini del raggiungimento della prova scritta del credito;
3) nel merito,
l'infondatezza della pretesa in quanto il credito appare in primo luogo prescritto ed in secondo luogo in quanto controparte ha richiesto il pagamento della somma di € 24.306,38 (fattura n.
4150a/2013) non in base al contratto, bensì in base a una modifica delle condizioni posta in essere in modo unilaterale, a causa dell'asserita necessità di aumentare di un'ora il servizio dei lavoratori impiegati nello svolgimento della prestazione. Ciò, secondo la difesa erariale, integra violazione dell'art. 1372 c.c., dell'art. 12 del contratto normativo e delle previsioni del contratto attuativo, laddove, in particolare, si legge che “Resta inteso che l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto al punto 6 e seguenti dell'art. 4 del contratto normativo, rimane fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto anche in presenza di variazione del numero di lavoratori”. Con la comparsa di costituzione e risposta il del CP_1 ha ribadito di risultare creditore, per i servizi di pulizia espletati, del Controparte_1 complessivo importo di € 29.509,01, portato dalle fatture n. 4150a/2013 (di € 24.306,38) e n.
86/2016/FPA (di € 5.202,63), relative, in particolare, all'adeguamento del compenso dovuto al maggior costo del lavoro dipendente. Il convenuto ha evidenziato che, nonostante l'invio CP_1 di due diffide ad adempiere – in data 18.4.2019 e in data 11.10.2021 – i debitori non hanno provveduto al pagamento e, pertanto, su istanza del Fallimento, il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 509/2023 (R.G. n. 74847/2022), dell'importo di € 29.509,01, oltre interessi e spese legali, notificato il 16.1.2023 oggetto del presente giudizio di opposizione. Relativamente alla competenza territoriale, la difesa del Fallimento del convenuto/opposto ha sostenuto che, CP_1 pur fermo restando che il luogo in cui è sorta l'obbligazione corrisponde a , Parte_2 conformemente a quanto previsto dall'art. 25 c.p.c. il ha inteso instaurare il giudizio CP_1 dinnanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. La clausola sul foro competente contenuta nel contratto attuativo e richiamata dagli opponenti, secondo la difesa di parte convenuta/opposta, appare nulla, visto il carattere inderogabile dell'art. 25 c.p.c., segnalando precedenti provvedimenti sulla competenza del Tribunale di Roma emessi dalla II sezione del
Tribunale di Roma (doc. 4 e 5). La difesa del del convenuto/opposto ha poi CP_1 CP_1 osservato che l'eccezione delle controparti sul difetto di prova del credito appare infondata, in quanto la pretesa trova la propria giustificazione nei contratti stipulati, i quali stabiliscono il corrispettivo dovuto. In ogni caso, è stato segnalato da parte convenuta/opposta che le fatture non
Pagina 3 erano mai state contestate prima dell'ingiunzione. L'eccezione degli opponenti sull'asserito decorso del termine di prescrizione è stata ritenuta da parte convenuta/opposta priva di pregio in quanto generica. Relativamente al richiamato art. 12 del contratto quadro, la difesa di parte convenuta/opposta ne ha eccepito la nullità per contrarietà a norme imperative e, in particolare, alla
Circolare del Ministero del Lavoro n. 93 del 1997, la quale stabilisce che il costo del lavoro nell'ambito di un contratto di appalto per servizi di pulizia grava per circa l'85% sull'economia del contratto. Ciò implica, secondo la difesa di parte convenuta/opposta che in caso di aumento del costo, come avvenuto nel caso di specie, il corrispettivo previsto deve essere obbligatoriamente rivisto in aumento. Difatti, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in favore del , le CP_1
Organizzazioni Sindacali, come riferito dalla difesa di parte convenuta/opposta, hanno “imposto”, mediante modifica del CCNL, che tutti i lavoratori venissero assunti a 36 ore settimanali, in luogo delle 35 ore previste dalla proposta sottostante il contratto di appalto. Ciò ha comportato di conseguenza un aumento del costo del lavoro mensile di euro 44,12 per ciascun dipendente
(quantificato sulla base del II livello del CCNL di settore) e dunque un aumento della retribuzione mensile da euro 1.544,08 ad euro 1.588,20. Il giudice ha con ordinanza del 28-12-2023 mantenuto la competenza del Tribunale di Roma e concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., il Fallimento del Controparte_1 si è nuovamente soffermato sulla fondatezza nel merito della pretesa, depositando il “Verbale
[...] accordo OO.SS. 30 luglio 2007” e sostenendo quanto segue: “La revisione del compenso deve dunque essere liquidata sulla base: (i) degli adeguamenti salariali ai quali l' ha dovuto CP_4 conformarsi per effetto degli aumenti effettivamente verificatisi nel corso del tempo, incidenti per il
90% sul corrispettivo d'appalto; (ii) delle variazioni dell'indice FOI per quanto attiene al restante
10%. La questione è già stata concretamente appurata in sede amministrativa, nella quale il TAR
Campania, per quanto non giurisdizionalmente competente trattandosi di diritto soggettivo, ha statuito che: “Quanto al maggior costo sostenuto per il personale impiegato per l'espletamento del servizio di pulizia che, come argomentato dalla ricorrente, incide sull'economia del contratto nella misura dell'85%, ritiene il Collegio che il relativo importo debba essere riconosciuto in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali” (TAR Campania, sent. nn. 55-61 del 9 gennaio 2014).”. Nella propria comparsa conclusionale, la difesa del Fallimento del ha evidenziato quanto segue in Controparte_1 merito alla competenza: “Occorre dare atto che sul tema della competenza si è espressa la Suprema
Corte a seguito di regolamento di competenza formulato in uno dei giudizi “paralleli” introdotti dal
Pagina 4 giudizio con le stesse parti, lo stesso oggetto, il credito derivante dallo stesso Controparte_1 contratto quadro, salvo la diversità dell'istituto scolastico debitore, di volta in volta diverso. Con ordinanza n. 13908/2024 pubblicata in data 20 maggio 2024 e depositata in allegato alle note su indicate, la Suprema Corte ha statuito che il Tribunale di Roma è competente per la presente controversia”. Alla luce delle suddette argomentazioni ed allegazioni giurisprudenziali della difesa di parte convenuta opposta risulta corroborata e confermata la competenza del Tribunale di Roma come del resto già affermata nel presente giudizio con ordinanza del 27-12-2023 in riferimento al
“forum destinatae solutionis” in considerazione della sede del fallimento convenuto opposto. In diritto la difesa di parte convenuta/opposta ha segnalato che l'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Inoltre, la difesa del fallimento convenuto opposto ha evidenziato il carattere imperativo e inderogabile della normativa di cui all'art. 115 D. Lgs. 163/2006 richiamando sul punto giurisprudenza: “Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994; TAR Lazio, Roma,
Sez. III, 8 maggio 2009, n. 4996; TAR Campania, Sez. VIII, 9 gennaio 2014, n. 56”. Di conseguenza la difesa di parte convenuta/opposta ha dedotto “l'illegittimità e la nullità dell'art. 12 del contratto Quadro nella parte in cui statuisce che: “la revisione dei prezzi pattuiti […] potrà essere effettuata subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio”. Nel caso di specie nella determinazione del corrispettivo dovuto per l'appalto è sicuramente rilevante il numero di persone da impiegare nell'appalto, per cui, a seguito del sopravvenuto incremento delle ore lavorative settimanali, è aumentato il costo del lavoro, vantando quindi, il fallimento del convenuto/opposto, in base alla richiamata “Circolare del CP_1
Ministero del Lavoro n. 97 del 1993”, il diritto ad un riequilibrio del rapporto, in considerazione della non contestata incidenza in percentuale sull'economia del contratto, con correlato diritto alla revisione in aumento del compenso. Nel caso di specie, la difesa del fallimento del
CP_1 convenuto/opposto ha precisato in comparsa conclusionale che “a fronte di un corrispettivo pagato dal Committente al per ciascun lavoratore pari ad euro 1.698,78, come risulta dall'art. 3
CP_1 del Capitolato Tecnico, una parte, non ribassabile per espressa clausola contrattuale (cfr. art. 4, contratto quadro), pari ad euro 1.544,08 è la quota di spettanza del lavoratore (dunque oltre il 90%), mentre la restante parte è costituita da spese generali ed utili di impresa. È evidente che l'aumento di un'ora lavorativa a settimana, che al è costata mensilmente euro 44,02 (come
CP_1 computato sulla base del II livello del CCNL di settore), rappresenta un aggravio di costo che non è economicamente sostenibile a fronte del medesimo corrispettivo. Pertanto, trattandosi di un evento imprevedibile, il Committente deve liquidare il maggior importo, come richiesto dal . La
CP_1 revisione del compenso deve dunque essere liquidata sulla base: (i) degli adeguamenti salariali ai
Pagina 5 quali l' ha dovuto conformarsi per effetto degli aumenti effettivamente verificatisi nel CP_4 corso del tempo, incidenti per il 90% sul corrispettivo d'appalto; (ii) delle variazioni dell'indice FOI per quanto attiene al restante 10%. La questione è già stata concretamente appurata in sede amministrativa, nella quale il TAR Campania, per quanto non giurisdizionalmente competente trattandosi di diritto soggettivo, ha statuito che: “Quanto al maggior costo sostenuto per il personale impiegato per l'espletamento del servizio di pulizia che, come argomentato dalla ricorrente, incide sull'economia del contratto nella misura dell'85%, ritiene il Collegio che il relativo importo debba essere riconosciuto in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali” (TAR Campania, sent. n. 55-61 del 9 gennaio 2014)”. La difesa del fallimento del convenuto/opposto ha segnalato ed allegato con la comparsa CP_1 conclusionale una pronuncia in materia resa dal Tribunale di Roma (“sentenza n. 9040/2025, 17 giugno 2025, r.g.n. 14669/2023 (all. 2)”) che richiama la pronuncia del TAR Campania di cui alla sentenza n. 56/2014 del 9.1.2014 che “ha riconosciuto il compenso revisionale in favore di parte opposta statuendo che “Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo (")". Trattasi di norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa”. Per altro profilo, è lo stesso capitolato tecnico all'art. 8) a contemplare “il progressivo adeguamento contrattuale dello stesso dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali pro capite”, come ribadito dal contratto normativo del 28.12.2006 all'art. 4, 6° comma”. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte e delle allegazioni giurisprudenziali richiamate e qui condivise, tenuto conto del contratto quadro fonte regolatrice, del contratto attuativo, delle fatture non contestate prima del presente giudizio, nonché della mancanza di elementi probatori contrari di parte opponente idonei a contrastare o a ridurre la pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
conseguentemente Parte_2
Pagina 6 rimanendo confermato in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto dai suddetti opponenti.
Condanna il Controparte_5
, in solido, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio
[...] liquidate in € 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 30.11.2025
Il Giudice
Dott. Pietro Persico
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