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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17263 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 55590/2021 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Vavolo, come da procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ricci, come da procura in atti;
Persona_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione non erano nati figli, con ricorso depositato il 17.9.2021 chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito (in vista della condotta truffaldina perpetrata ai suoi danni dal marito, avendo quest'ultimo sposato la ricorrente solo al fine di ottenere il permesso di soggiorno, oltre che violenta, maltrattante e violativa dell'obbligo di fedeltà coniugale), dando atto che, successivamente alla denuncia sporta dalla stessa, il coniuge era stato tratto in arresto (risulta dalle memorie conclusionali che il procedimento penale è ancora in corso e che il è allo stato libero). Per_1 Si costituiva il resistente, il quale contestava gli addebiti mossigli, deduceva di avere ricercato nella moglie, e nella sua famiglia, composta da tre figli avuti da due relazioni precedenti, la famiglia che gli era sempre mancata, nonché che la moglie si era rivelata come utilizzatrice di sostanze stupefacenti e di alcool (per questo il primo figlio era stato affidato al padre), con conseguenti scatti di ira contro il marito, condotte morbose, ossessive e maniacali nei suoi confronti, avendo la stessa anche intrattenuto una relazione extraconiugale, deducendo pure che “Il 18 settembre 2021, infatti, rientrando a casa al termine dell'orario di lavoro (dopo le 2 di notte), è stato avvicinato da due sconosciuti i quali, chiamandolo per nome, hanno riferito di essere stati pagati dalla moglie ) per Pt_1 Pt_1
fargli del male.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta e denuncia, in atti), e chiedeva, oltre alla separazione, il rigetto della domanda di addebito.
In questo giudizio è già stata emessa la sentenza di separazione.
L'unica domanda che residua, pertanto, è quella di addebito svolta dalla . Pt_1
Ebbene, sono in atti la denuncia sporta dalla ricorrente il 28.6.2021 con allegati i certificati medici del Pronto Soccorso del 27.6.2021 che riscontravano la frattura di due costole e contusioni multiple all'arto superiore destro, con prognosi di gg. 30, riferendo in quella occasione al di essere stata aggredita dal marito;
inoltre, il teste escusso Pt_1 Tes_1
, figlio convivente della ricorrente e poi anche delle parti, dichiarava, tra l'altro, che tra
[...]
gennaio 2019 e aprile 2021 aveva assistito ad aggressioni sia verbali che fisiche perpetrate dal nei confronti della madre, anche con cadenza di due o tre volte alla settimana, Per_1
con conseguenti lividi e lesioni per la stessa, nonché che in data 24 aprile 2020, mentre il teste si trovava in casa con i coniugi, il resistente si chiudeva a chiave in camera con la madre, la quale iniziava ad urlare e a piangere (per poi confessare al figlio di essere stata aggredita sessualmente), ancora dichiarando che il 30.6.2020 riceveva una telefonata dalla madre che gli chiedeva di tornare a casa perché il marito aveva bevuto e la stava picchiando, notando, poi, al suo arrivo che la madre aveva lividi e tumefazioni sul volto, avendo, sempre nel 2020, il resistente sentito dire alla madre dal “Sei una drogata puttana, sei Per_1
un'invalida disabile e mi devi mantenere”.. Il teste , odontotecnico che lavora Testimone_2
presso una ASL e amico della , riferiva di averla accompagnata a fare la denuncia Pt_1
ad aprile 2020 e di avere sentito da lei circa le violenze subìte dal coniuge, nonché di avere notato lividi sulle braccia e sul collo della stessa, anche in data antecedente al 2020. Anche il teste , che aveva accompagnato la a sporgere denuncia ad aprile Testimone_3 Pt_1 2021, dichiarava di avere visto lividi e segni sulle braccia e sul viso della stessa, oltre ad avere notato difficoltà respiratorie (come detto, emergeva dal certificato di Pronto Soccorso la frattura di due costole).
L'accertamento di dette condotte del non è contrastato da altre emergenze Per_1
istruttorie, né le eventuali, ma non provate, condotte contrarie agli obblighi matrimoniali imputati dal alla moglie avrebbero potuto elidere le risultanze ora esposte: “Le Per_1
violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., sent. del 22.3.2017, n. 7388).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che la domanda di addebito svolta dalla ricorrente debba essere accolta, in vista delle gravissime condotte del marito ai suoi danni come sopra evidenziate e provate.
In vista della natura della causa e della soccombenza sulla domanda di addebito, le spese di lite della sono poste a carico del resistente nella misura della metà, liquidate come Pt_1
in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- addebita la separazione al Per_1
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , nella misura Per_1 Pt_1
della metà, liquidate in euro 1.776,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da versarsi al difensore, dichiaratosi antistatario, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 55590/2021 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Vavolo, come da procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ricci, come da procura in atti;
Persona_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione non erano nati figli, con ricorso depositato il 17.9.2021 chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito (in vista della condotta truffaldina perpetrata ai suoi danni dal marito, avendo quest'ultimo sposato la ricorrente solo al fine di ottenere il permesso di soggiorno, oltre che violenta, maltrattante e violativa dell'obbligo di fedeltà coniugale), dando atto che, successivamente alla denuncia sporta dalla stessa, il coniuge era stato tratto in arresto (risulta dalle memorie conclusionali che il procedimento penale è ancora in corso e che il è allo stato libero). Per_1 Si costituiva il resistente, il quale contestava gli addebiti mossigli, deduceva di avere ricercato nella moglie, e nella sua famiglia, composta da tre figli avuti da due relazioni precedenti, la famiglia che gli era sempre mancata, nonché che la moglie si era rivelata come utilizzatrice di sostanze stupefacenti e di alcool (per questo il primo figlio era stato affidato al padre), con conseguenti scatti di ira contro il marito, condotte morbose, ossessive e maniacali nei suoi confronti, avendo la stessa anche intrattenuto una relazione extraconiugale, deducendo pure che “Il 18 settembre 2021, infatti, rientrando a casa al termine dell'orario di lavoro (dopo le 2 di notte), è stato avvicinato da due sconosciuti i quali, chiamandolo per nome, hanno riferito di essere stati pagati dalla moglie ) per Pt_1 Pt_1
fargli del male.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta e denuncia, in atti), e chiedeva, oltre alla separazione, il rigetto della domanda di addebito.
In questo giudizio è già stata emessa la sentenza di separazione.
L'unica domanda che residua, pertanto, è quella di addebito svolta dalla . Pt_1
Ebbene, sono in atti la denuncia sporta dalla ricorrente il 28.6.2021 con allegati i certificati medici del Pronto Soccorso del 27.6.2021 che riscontravano la frattura di due costole e contusioni multiple all'arto superiore destro, con prognosi di gg. 30, riferendo in quella occasione al di essere stata aggredita dal marito;
inoltre, il teste escusso Pt_1 Tes_1
, figlio convivente della ricorrente e poi anche delle parti, dichiarava, tra l'altro, che tra
[...]
gennaio 2019 e aprile 2021 aveva assistito ad aggressioni sia verbali che fisiche perpetrate dal nei confronti della madre, anche con cadenza di due o tre volte alla settimana, Per_1
con conseguenti lividi e lesioni per la stessa, nonché che in data 24 aprile 2020, mentre il teste si trovava in casa con i coniugi, il resistente si chiudeva a chiave in camera con la madre, la quale iniziava ad urlare e a piangere (per poi confessare al figlio di essere stata aggredita sessualmente), ancora dichiarando che il 30.6.2020 riceveva una telefonata dalla madre che gli chiedeva di tornare a casa perché il marito aveva bevuto e la stava picchiando, notando, poi, al suo arrivo che la madre aveva lividi e tumefazioni sul volto, avendo, sempre nel 2020, il resistente sentito dire alla madre dal “Sei una drogata puttana, sei Per_1
un'invalida disabile e mi devi mantenere”.. Il teste , odontotecnico che lavora Testimone_2
presso una ASL e amico della , riferiva di averla accompagnata a fare la denuncia Pt_1
ad aprile 2020 e di avere sentito da lei circa le violenze subìte dal coniuge, nonché di avere notato lividi sulle braccia e sul collo della stessa, anche in data antecedente al 2020. Anche il teste , che aveva accompagnato la a sporgere denuncia ad aprile Testimone_3 Pt_1 2021, dichiarava di avere visto lividi e segni sulle braccia e sul viso della stessa, oltre ad avere notato difficoltà respiratorie (come detto, emergeva dal certificato di Pronto Soccorso la frattura di due costole).
L'accertamento di dette condotte del non è contrastato da altre emergenze Per_1
istruttorie, né le eventuali, ma non provate, condotte contrarie agli obblighi matrimoniali imputati dal alla moglie avrebbero potuto elidere le risultanze ora esposte: “Le Per_1
violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., sent. del 22.3.2017, n. 7388).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che la domanda di addebito svolta dalla ricorrente debba essere accolta, in vista delle gravissime condotte del marito ai suoi danni come sopra evidenziate e provate.
In vista della natura della causa e della soccombenza sulla domanda di addebito, le spese di lite della sono poste a carico del resistente nella misura della metà, liquidate come Pt_1
in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- addebita la separazione al Per_1
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , nella misura Per_1 Pt_1
della metà, liquidate in euro 1.776,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da versarsi al difensore, dichiaratosi antistatario, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi