Art. 109. ((Sono sospesi il conferimento del grado di vice brigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo))
Il Ministro ha facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.
Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
Il Ministro ha facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.
Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.