Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 05 98 0/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 2906/01 D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron.17492 Dott. Bruno Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DR BR, LD ZO, NZ NO;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 45/00 del Tribunale di 518 VIGEVANO, depositata il 26/01/00 180/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con separati ricorsi, RE BI, OL OR e NI RO deducevano che quali dipendenti della ditta Rete Gamma s.p.a., esercente escavazioni stradali e posa di tubazioni e cavi, oltre che di impianti telefonici, che ogni mattina si presentavano alle ore 7 presso il magazzino della ditta in Vigevano, da cui partivano le squadre per i vari cantieri, dove il lavoro cominciava alle otto e terminava alle 17, orario in cui lasciavano i cantieri per rientrare in magazzino alle ore 18. La società datrice di lavoro si era sempre rifiutata di corrispondere la retribuzione per il lavoro straordinario dalle 7 alle 8 e dalle 17 alle 18, per cui ne chiedevano la condanna al relativo pagamento. Sulla contestazione della società, la quale deduceva che nelle ore predette i dipendenti non prestavano lavoro, ma si limitavano a viaggiare per andare e tornare dai cantieri, il pretore di Vigevano, riunite le cause ed esperita la prova testimoniale, accoglieva la domanda, concedendo sulle somme liquidate interessi e rivalutazioni. Su appello della Rete Gamma, il tribunale di Vigevano, con sentenza del 26 novembre 1999, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, riconosceva che il cumulo e degli interessi e rivalutazioni sul compenso sul lavoro straordinario aveva effetto fino al 31 dicembre 1994, essendo nel seguito dovuti i soli interessi. Avverso la sentenza la società Rete Gamma ricorre per cassazione con due motivi ed ha depositato memoria. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 del regio decreto legge n. 692 del 1923 e dell'art. 5 del regio decreto n. 1955 del 1923, sostenendo che il tempo impiegato per andare e tornare dal cantiere, utilizzato per il viaggio, non poteva essere considerato di lavoro, per cui non poteva essere retribuito a titolo di lavoro straordinario, essendo compensato con una indennità di trasferta. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizi della motivazione su un punto decisivo della controversia, tornando a ribadire che il tempo utilizzato per il viaggio non poteva essere compensato come i ricorrenti pretendevano. I due motivi, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. Il tribunale ha accertato in punto di fatto, e questo accertamento non è contestato dalla ricorrente, che gli operai dovevano recarsi obbligatoriamente nel magazzino, dove obbligatoriamente tornavano, utilizzando un mezzo dell'azienda. Essendo questa la prescrizione del datore di lavoro, pare evidente che il lavoro iniziava al momento stesso in cui pervenivano al magazzino e cessava quando vi tornavano, per cui non si comprende, in uno schema così lineare, come la ricorrente possa denunciare i vizi sopra enunciati che, infatti, sono solo enunciati e non sorretti da valida argomentazione alcuna. Inoltre il tribunale ha accertato, ed anche questo non è contestato, che gli operai nel magazzino caricavano e scaricavano attrezzi di lavoro sull'automezzo dell'azienda, per cui anche in queste ore essi prestavano lavoro essendo il viaggio funzionale rispetto alla prestazione principale e non frutto di una libera scelta dei lavoratori ( Cass., n. 8275 del 1997 e n. 1202 del 2000 ). Ne segue che non sussistendo i vizi denunciati, il ricorso va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio non essendosi gli intimati costituiti.
P.Q.M.
2 La Corte rigetta il ricorso. Nullaper le spese del giudizio di cassazione. Roma, 31 gennaio 2002. Il Cons. est. Il Presidente Anglicu Iul WMeh галис IL CANCELLIERE I D Depositato in Cancelleria , A S O 0 S L E oggi, 24 APR. 2002 1 L A , . T O 3 T . B 3 R A I 5 S A D E ' . P L A S L R K T IL CANGELLIERE I E P S N D 3 O I G 7 P - S O зама 8 IM N - A E 1 S D A 1 I E D , A E E O T G R O N T T G E IS T E I S L G IR E E D R A L O L E D 3