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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1679/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2527/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2475/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 02/11/2022
Atti impositivi:
PRESA IN CARICO n. 29577202100001146000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto tempestivamente notificato l'Agenzia Delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza n.2475/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, depositata in segreteria il 02/11/2022 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di presa in carico n.29577202100001146000, notificato il 17/12/2021 ed il sotteso avviso di accertamento n.
TYX01N301971/2019, asseritamente mai notificato. Con l'interposto gravame l'Ufficio lamentava la erroneità della decisione adottata nel presupposto che non fosse mai stato notificato al contribuente il citato avviso di accertamento, e produceva certificazione comprovante la preventiva notifica.
In esito alla costituzione dell'appellato, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che può essere acquisita ed utilizzata la documentazione prodotta con l'atto di appello, comprovante l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento n.TYX01N301971/2019. Invero, giusta consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio (vedi sentenze n 1175/2016, n 5491/2017, ecc)
,In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del digs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado»> (così anche Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893). Ed in effetti il secondo comma dell'articolo 58 del Dlgs 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, consentendolo indipendentemente dalla impossibilità per l'interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile: requisito, quest'ultimo, richiesto dall'articolo 345, ultimo comma, del Codice di procedura civile ( in cui si prevede che "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ... Non riprendendo l'articolo 58 citato la limitazione prevista dal Codice di procedura civile, siffatta limitazione deve ritenersi inoperante.
D'altra parte non è in discussione l'applicazione alla fattispecie della citata norma, essendo stato il ricorso depositato in data 01/03/2022, e quindi nella vigenza dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/1992 previgente alla modifica introdotta dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (norma quest'ultima che-
nel disciplinare la produzione di nuove prove nel giudizio di appello avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado- prevede al comma 1 che "il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”; per poi precisare al comma 2 che "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti").
In merito, è intervenuta la Corte Costituzionale (vedi sentenza n.36 del 27 marzo 2025) che ha precisato che il divieto di produrre nuovi documenti in appello previsto dal nuovo articolo 58 D.Lgs. 546/92 non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è quindi ancora possibile depositare documenti nuovi in appello. Secondo la Corte costituzionale, infatti "la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado».
Ritenuta, pertanto, la ammissibilità e quindi la utilizzabilità della prodotta documentazione, ne consegue che va ritenuta valida e regolare la notifica dell'avviso di accertamento n.TYX01N301971/2019 sotteso all'avviso di presa in carico n.29577202100001146000. Infatti da siffatta documentazione risulta che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato dall'Ente impositore a mezzo p.e.c. in data 06/11/2019 (vedi ricevuta di avvenuta consegna che così recita: Il giorno 06/11/2019 alle ore 14:37:09
(+0100) il messaggio "ACCERTAMENTO N. TYX01N301971/2019 [ENTRATE|AGEDP-ME|REGISTRO UFFICIALE|121358|06-11-2019][142198547|136787150]" proveniente da Email_3 ed indirizzato a Email_4 è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: Email_5.
Ciò posto risulta inammissibile il ricorso proposto avverso l'atto di presa in carico: questa tipologia di atto
è infatti disciplinato dall'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. 78/2010 (convertito L.
122/2010), che prevede per l'Agenzia delle entrate-Riscossione l'obbligo di comunicare al contribuente di aver ricevuto dall'Agenzia delle entrate l'incarico di riscuotere determinate somme oggetto di un precedente accertamento notificato. Questa comunicazione ha la funzione di informare il contribuente che la competenza amministrativa per il recupero delle somme accertate è passata dall'Agenzia delle entrate alla Riscossione, permette di conoscere la data di affidamento dell'incarico a quest'ultima, da cui decorre - per gli accertamenti non definitivi un periodo di sospensione della riscossione di centottanta giorni, durante il quale non sarà effettuata alcuna azione di recupero forzosa. Il Supremo Collegio già in passato aveva ritenuto che l'avviso di presa in carico rientrasse tra gli atti amministrativi privi di valenza procedimentale, in quanto carenti di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (si veda sentenza Cassazione n. 21254/2023). La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6589/2025, ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria solo "quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo". Sulla scorta di tale orientamento va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, poiché l'azione non poteva essere iniziata ai sensi dell'articolo 382, comma 3, c.p.c., in quanto il contribuente aveva regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di presa in carico impugnato e non lo aveva impugnato.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado, condannando l'odierno appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.350,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2527/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2475/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 02/11/2022
Atti impositivi:
PRESA IN CARICO n. 29577202100001146000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto tempestivamente notificato l'Agenzia Delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza n.2475/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, depositata in segreteria il 02/11/2022 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di presa in carico n.29577202100001146000, notificato il 17/12/2021 ed il sotteso avviso di accertamento n.
TYX01N301971/2019, asseritamente mai notificato. Con l'interposto gravame l'Ufficio lamentava la erroneità della decisione adottata nel presupposto che non fosse mai stato notificato al contribuente il citato avviso di accertamento, e produceva certificazione comprovante la preventiva notifica.
In esito alla costituzione dell'appellato, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che può essere acquisita ed utilizzata la documentazione prodotta con l'atto di appello, comprovante l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento n.TYX01N301971/2019. Invero, giusta consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio (vedi sentenze n 1175/2016, n 5491/2017, ecc)
,In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del digs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado»> (così anche Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893). Ed in effetti il secondo comma dell'articolo 58 del Dlgs 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, consentendolo indipendentemente dalla impossibilità per l'interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile: requisito, quest'ultimo, richiesto dall'articolo 345, ultimo comma, del Codice di procedura civile ( in cui si prevede che "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ... Non riprendendo l'articolo 58 citato la limitazione prevista dal Codice di procedura civile, siffatta limitazione deve ritenersi inoperante.
D'altra parte non è in discussione l'applicazione alla fattispecie della citata norma, essendo stato il ricorso depositato in data 01/03/2022, e quindi nella vigenza dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/1992 previgente alla modifica introdotta dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (norma quest'ultima che-
nel disciplinare la produzione di nuove prove nel giudizio di appello avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado- prevede al comma 1 che "il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”; per poi precisare al comma 2 che "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti").
In merito, è intervenuta la Corte Costituzionale (vedi sentenza n.36 del 27 marzo 2025) che ha precisato che il divieto di produrre nuovi documenti in appello previsto dal nuovo articolo 58 D.Lgs. 546/92 non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è quindi ancora possibile depositare documenti nuovi in appello. Secondo la Corte costituzionale, infatti "la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado».
Ritenuta, pertanto, la ammissibilità e quindi la utilizzabilità della prodotta documentazione, ne consegue che va ritenuta valida e regolare la notifica dell'avviso di accertamento n.TYX01N301971/2019 sotteso all'avviso di presa in carico n.29577202100001146000. Infatti da siffatta documentazione risulta che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato dall'Ente impositore a mezzo p.e.c. in data 06/11/2019 (vedi ricevuta di avvenuta consegna che così recita: Il giorno 06/11/2019 alle ore 14:37:09
(+0100) il messaggio "ACCERTAMENTO N. TYX01N301971/2019 [ENTRATE|AGEDP-ME|REGISTRO UFFICIALE|121358|06-11-2019][142198547|136787150]" proveniente da Email_3 ed indirizzato a Email_4 è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: Email_5.
Ciò posto risulta inammissibile il ricorso proposto avverso l'atto di presa in carico: questa tipologia di atto
è infatti disciplinato dall'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. 78/2010 (convertito L.
122/2010), che prevede per l'Agenzia delle entrate-Riscossione l'obbligo di comunicare al contribuente di aver ricevuto dall'Agenzia delle entrate l'incarico di riscuotere determinate somme oggetto di un precedente accertamento notificato. Questa comunicazione ha la funzione di informare il contribuente che la competenza amministrativa per il recupero delle somme accertate è passata dall'Agenzia delle entrate alla Riscossione, permette di conoscere la data di affidamento dell'incarico a quest'ultima, da cui decorre - per gli accertamenti non definitivi un periodo di sospensione della riscossione di centottanta giorni, durante il quale non sarà effettuata alcuna azione di recupero forzosa. Il Supremo Collegio già in passato aveva ritenuto che l'avviso di presa in carico rientrasse tra gli atti amministrativi privi di valenza procedimentale, in quanto carenti di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (si veda sentenza Cassazione n. 21254/2023). La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6589/2025, ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria solo "quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo". Sulla scorta di tale orientamento va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, poiché l'azione non poteva essere iniziata ai sensi dell'articolo 382, comma 3, c.p.c., in quanto il contribuente aveva regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di presa in carico impugnato e non lo aveva impugnato.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado, condannando l'odierno appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.350,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA