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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15/07/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1782/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso
Parte_1 dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO
APPELLANTE
E
, quale socio accomandatario della società LA SORGENTE Controparte_1
S.A.S DI SS AN
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.6.2024, l'appellante ha impugnato la sentenza n. 1330/2024 del Tribunale di Napoli che rigettava le domande proposte dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro La Sorgente s.a.s., volte al riconoscimento di somme a titolo di differenze retributive.
Nel corso del giudizio di primo grado era dichiarata l'interruzione del processo per la cancellazione della società, che veniva poi riassunto nei confronti del socio . CP_1
Alla precedente udienza del 22.4.2025, l'appellante, sul rilievo della Corte della mancata prova della notifica del ricorso in appello all'appellato , persona fisica - essendo CP_1 stata erroneamente eseguita la notifica solo nei confronti della società estinta - ha chiesto rinvio per il deposito dello stesso;
alla udienza odierna è comparso dichiarando di non aver provveduto alla notifica;
la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
L'appello va dichiarato improcedibile, non avendo parte appellante dato prova di aver regolarmente notificato il ricorso, nonostante il rinvio all'uopo concesso dal Collegio.
Com'è noto, per giurisprudenza granitica della S.C., nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 03-07-2018, n. 17368; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-12-2015, n. 25274). L'appellante, invero, non ha mai dato prova, nel corso del giudizio, di aver notificato il ricorso, nonostante apposito invito del Collegio.
Irrilevante, ovviamente, il tentativo di notifica effettuato nei confronti della società cancellata, in quanto soggetto ormai privo di capacità processuale.
Nulla per le spese di lite in mancanza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 15/07/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15/07/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1782/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso
Parte_1 dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO
APPELLANTE
E
, quale socio accomandatario della società LA SORGENTE Controparte_1
S.A.S DI SS AN
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.6.2024, l'appellante ha impugnato la sentenza n. 1330/2024 del Tribunale di Napoli che rigettava le domande proposte dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro La Sorgente s.a.s., volte al riconoscimento di somme a titolo di differenze retributive.
Nel corso del giudizio di primo grado era dichiarata l'interruzione del processo per la cancellazione della società, che veniva poi riassunto nei confronti del socio . CP_1
Alla precedente udienza del 22.4.2025, l'appellante, sul rilievo della Corte della mancata prova della notifica del ricorso in appello all'appellato , persona fisica - essendo CP_1 stata erroneamente eseguita la notifica solo nei confronti della società estinta - ha chiesto rinvio per il deposito dello stesso;
alla udienza odierna è comparso dichiarando di non aver provveduto alla notifica;
la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
L'appello va dichiarato improcedibile, non avendo parte appellante dato prova di aver regolarmente notificato il ricorso, nonostante il rinvio all'uopo concesso dal Collegio.
Com'è noto, per giurisprudenza granitica della S.C., nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 03-07-2018, n. 17368; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-12-2015, n. 25274). L'appellante, invero, non ha mai dato prova, nel corso del giudizio, di aver notificato il ricorso, nonostante apposito invito del Collegio.
Irrilevante, ovviamente, il tentativo di notifica effettuato nei confronti della società cancellata, in quanto soggetto ormai privo di capacità processuale.
Nulla per le spese di lite in mancanza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 15/07/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone