Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 29/2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO DA RE e dall'avv. REMO ANZOVINO (c.f. ), C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a Pordenone, Vicolo Del
Forno n. 1
ATTORE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
CHIARA BOSCHETTI (c.f. ) e dall'avv. MASSIMILIANO C.F._4
STARNI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._5
legale sito a Forlì, Piazza Saffi n. 32
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
CROSTA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._6
NICOLO' NADIR DURZI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._7
presso il suo studio legale sito a Rimini, Via Macanno n. 32
(c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Controparte_4 P.IVA_2
DANIELE CATTANEO (c.f. ed elettivamente domiciliate presso C.F._8
il suo studio legale sito a Milano, Viale Restelli n. 5
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GERARDO RUCCI CP_5 P.IVA_3
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito C.F._9
a Forlì, C.so Diaz, n. 39
CHIAMATI
CONCLUSIONI ATTORE “Nel merito: Pt_1
- accertarsi e dichiararsi che l'Avv. nell'ambito del rapporto Controparte_1
professionale con il Sig. inclusivo della rappresentanza in giudizio Parte_1
della sua società unipersonale avente ad oggetto la controversia con Controparte_6
alias ed e di cui Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
al giudizio che si è sviluppato innanzi al Tribunale di Forlì RG n. 1384/2001, alla Corte
d'Appello di Bologna RG n. 1649/2006 ed alla Corte di Cassazione RG nn. 27759/2009
e 26215/2014, si è reso responsabile della violazione degli obblighi di diligenza professionale e di informazione di cui agli artt. 1176 ed anche 2236 c.c. nonché di svariate disposizioni del Codice Deontologico Forense e conseguentemente il suo inadempimento al contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti, e per l'effetto
- condannarsi il medesimo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso, dal Sig. per effetto del suo inadempimento, anche per i titoli e Parte_1
come meglio descritti in narrativa, nella complessiva misura di euro 2.200.000,00= o in quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto di ciascuna singola posta al saldo effettivo, ed accertando in ogni caso che nulla gli è dovuto da parte dell'attore per eventuali residui compensi;
In ogni caso: spese di lite di entrambi i gradi integralmente rifuse;
In via istruttoria:
- Si confermano le istanze di cui precedenti paragrafi § 1., 2. e 3. delle presenti Note di
2 trattazione scritta.
CONCLUSIONI CONVENUTO MAMBELLI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare il dott. a rispondere direttamente nei confronti del CP_11
in relazione alla di lui responsabilità e comunque condannarlo, tenere Pt_1
manlevato ed indenne l'Avv. da ogni conseguenza pregiudizievole in Controparte_1
toto o in relazione alla sua ipotetica responsabilità ovvero comunque a rifondere all'Avv. quanto questo sarà eventualmente tenuto a pagare in toto o in Controparte_1
proporzione della sua ipotetica responsabilità e/o a risarcire l'avv. di Controparte_1
ogni danno dal medesimo patito nella misura ritenuta equa e di giustizia in toto o in relazione della sua ipotetica responsabilità; il tutto oltre interessi e maggior danno;
sempre per l'eventualità denegata e non creduta dell'accertamento della concorrente responsabilità dell'Avv. con il chiamato anche agli effetti dell'art. Controparte_1
2055 c.c., dichiarare tenuto e condannare il chiamato a pagare direttamente all'Avv. quanto questo avrà eventualmente versato in eccesso rispetto al Controparte_1
proprio grado di responsabilità, oltre interessi e maggior danno;
sempre in via subordinata per la denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, in tutto o in parte, con condanna, ancor più denegata, a carico dell'avv. CP_1
condannare le chiamate ,
[...] Controparte_12 CP_13
e a manlevare, tenere indenne e garantito l'Avv. di
[...] CP_5 Controparte_1
quanto eventualmente dovesse essere costretto a pagare in ordine ai fatti per cui è causa e, quindi, chiede che per tale eventualità le parti chiamate siano condannate a pagare direttamente quanto denegatamente liquidato in favore dell'attore o in subordine a rimborsare le somme che eventualmente l'Avv. dovesse essere tenuto Controparte_1
a corrispondere all'attore; con vittoria di spese ex art. 1917 c.c. anche per quanto attiene i costi di difesa del convenuto qui rappresentato;
con vittoria di spese”.
3 CONCLUSIONI CHIAMATO CROSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata del terzo Dott. stante il CP_11
titolo diverso della chiamata rispetto a quello dedotto con il rapporto principale per i motivi tutti sopra esposti, e per l'effetto separare la presente causa originaria tra il Sig.
e l'Avv. dalla diversa causa tra quest'ultimo e il Dott. Pt_1 CP_1 CP_11
chiedendosi altresì, in caso di accoglimento della richiesta separazione, che la causa tra l'Avv. e il Dott. venga ritenuta matura per la decisione;
CP_1 CP_11
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie e/o a qualunque titolo avanzate dall'Avv. e/o quelle eventualmente avanzate dal Sig. CP_1
nei confronti del Dott. per le ragioni in fatto ed in diritto tutte esposte Pt_1 CP_11
in narrativa;
Nel merito, in via principale:
- Rigettare tutte le domande avanzate da parte avversa nei confronti del Dott. CP_11
perché infondate in fatto ed in diritto e prive di riscontro probatorio alcuno, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata, in via gradata
- Ferma l'eccezione preliminare suesposta, di per sé assorbente ogni valutazione nel merito della presente controversia, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità o corresponsabilità a carico del Dott. condannare il terzo CP_11
chiamato in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa ed ai reali danni subiti da parte attrice - da valutarsi ex art. 1223 c.c. - in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, previa riduzione degli eventuali vantaggi tratti da parte convenuta a seguito del risarcimento dei danni eventualmente ottenuto dalle proprie compagnie assicurative , e CP_5 Controparte_12 Controparte_13
per il sinistro per cui è causa detraendoli pertanto dall'ammontare del quantum eventualmente dovuto dal Dott. CP_11
4 - In ogni caso con vittoria con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre iva e c.p.a. come per legge”.
CONCLUSIONI CHIAMATA ZURICH INS.: “Voglia il Tribunale di Forlì Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare: preso e dato atto che , già denominata Controparte_14 Controparte_12
non ha e non accetta contraddittorio processuale diretto se non con il proprio
[...]
assicurato, avv. CP_1
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'assenza di condotta colposa professionale da parte dell'avv. nella fattispecie, per tutte le ragioni esposte, essendo l'evento CP_1
descritto imputabile al solo terzo chiamato dott. e, in ogni caso, non essendo l'avv. CP_11
di esso responsabile, rigettata, per l'effetto, ogni domanda rivolta all'assicurato, CP_1
dall'attore o da alte parti costituite o costituende, ritenere non dovuta manleva alcuna da parte di , già denominata a favore Controparte_14 Controparte_12
dell'avv. con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva rivolta a CP_1 [...]
stessa, con vittoria di spese a carico dell'effettivo soccombente. CP_13
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata e ritenuta provata la sussistenza di responsabilità professionale in capo all'avv. per l'attività svolta in favore di e di ora CP_1 Pt_1 Controparte_6
estinta, e fosse, altresì provata l'esistenza altrettanto certa di un danno-conseguenza, mai in re ipsa, effettivo, ponibile in stretto nesso di causalità con l'attività dello assicurato, accertata e dichiarata la quota di responsabilità propria, personale e diretta dello assicurato, comunque minoritaria rispetto a quella del terzo chiamato, dott. CP_11
accogliere la domanda di manleva in garanzia assicurativa in virtù della polizza assicurativa n. 070A5368, dichiarando tenuta , già denominata Controparte_14 [...]
a prestare manleva all'assicurato, nei limiti del massimale di € Controparte_12
2.500.000,00.=, dedotta la franchigia fissa di € 500.000,00.= e, di qui, per le sole eventuali somme che superino detto importo, a prescindere dalla effettiva operatività della polizza ora di senza, dunque, alcun vincolo di coassicurazione con CP_5 CP_5
e senza alcuna condanna solidale con la stessa, nei limiti della quota di
[...]
coassicurazione diretta, senza vincolo di solidarietà con di , Parte_2 CP_12
pari al 60%, esclusivamente per la accertata, anche ai fini della polizza, quota di
5 responsabilità esclusiva, diretta e personale, in percentuale, dell'assicurato stesso, a prescindere da qualsiasi possibile responsabilità solidale, espressamente non coperta da garanzia, con altri soggetti giuridici, anche estranei alla presente vertenza, e ciò per il solo danno patrimoniale da mancato guadagno effettivo subito da calcolato Pt_1
secondo i criteri indicati nel presente atto, in relazione a ciò soltanto che si riterrà essere stato provato dall'attore, considerando, quale base di calcolo, non già i possibili ricavi lordi, ma le somme calcolate al netto di imposte fiscali e di cosi di gestione societaria, nonché, a monte, al netto dei costi di registrazione e produzione sostenuti da CP_7
come chiarito dalla sentenza n. 1725/2008 della Corte di Appello di Bologna,
[...]
comunque escluso ogni ulteriore danno da lucro cessante, insussistente e comunque non provato, nulla liquidando per danno non patrimoniale, irrisarcibile, insussistente e non provato, con esclusione della manleva assicurativa di qualsiasi somma attinente a compensi professionali da restituire, trattandosi di rischio diverso, non coperto da garanzia, e dei danni non patrimoniali, anch'essi estranei e non coperti dalla garanzia.
Senza liquidazione di spese a favore dell'assicurato, attesa la richiamata clausola di polizza relativa. Esclusa e rigettata comunque la domanda di condanna diretta della Compagnia verso i danneggiati ad essa terzi ed estranei.
CONCLUSIONI CHIAMATA REALE MUTUA: Voglia il Tribunale di Forlì Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare: preso e dato atto che non ha e Controparte_13
non accetta contraddittorio processuale diretto se non con il proprio assicurato, avv.
CP_1
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'assenza di condotta colposa professionale da parte dell'avv. nella fattispecie, per tutte le ragioni esposte, essendo l'evento CP_1
descritto imputabile al solo terzo chiamato dott. e, in ogni caso, non essendo l'avv. CP_11
di esso responsabile, rigettata, per l'effetto, ogni domanda rivolta all'assicurato, CP_1
dall'attore o da alte parti costituite o costituende, ritenere non dovuta manleva alcuna da parte di a favore dell'avv. con conseguente rigetto di ogni Controparte_13 CP_1
domanda di manleva rivolta a stessa, con vittoria di spese a carico Controparte_13
dell'effettivo soccombente.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi
6 in cui fosse accertata e ritenuta provata la sussistenza di responsabilità professionale in capo all'avv. per l'attività svolta in favore di e di CP_1 Pt_1 Controparte_6
ora estinta, e fosse, altresì provata l'esistenza altrettanto certa di un danno-conseguenza, mai in re ipsa, effettivo, ponibile in stretto nesso di causalità con l'attività dello assicurato, accertata e dichiarata la quota di responsabilità propria, personale e diretta dello assicurato, comunque minoritaria rispetto a quella del terzo chiamato, dott. CP_11
accogliere la domanda di manleva in garanzia assicurativa in virtù della polizza assicurativa n. 070A5368, dichiarando tenuta a prestare manleva all'assicurato, Controparte_13
nei limiti del massimale di € 2.500.000,00.=, dedotta la franchigia fissa di € 500.000,00.=
e, di qui, per le sole eventuali somme che superino detto importo, a prescindere dalla effettiva operatività della polizza ora di senza, dunque, alcun vincolo di CP_5
coassicurazione con e senza alcuna condanna solidale con la stessa, nei CP_5
limiti della quota di coassicurazione diretta, senza vincolo di solidarietà con , di CP_12
pari al 40%, esclusivamente per la accertata, anche ai fini della Parte_2
polizza, quota di responsabilità esclusiva, diretta e personale, in percentuale, dell'assicurato stesso, a prescindere da qualsiasi possibile responsabilità solidale, espressamente non coperta da garanzia, con altri soggetti giuridici, anche estranei alla presente vertenza, e ciò per il solo danno patrimoniale da mancato guadagno effettivo subito da calcolato secondo i criteri indicati nel presente atto, in relazione a Pt_1
ciò soltanto che si riterrà essere stato provato dall'attore, considerando, quale base di calcolo, non già i possibili ricavi lordi, ma le somme calcolate al netto di imposte fiscali e di costi di gestione societaria, nonché, a monte, al netto dei costi di registrazione e produzione sostenuti da come chiarito dalla sentenza n. 1725/2008 della Controparte_7
Corte di Appello di Bologna, comunque escluso ogni ulteriore danno da lucro cessante, insussistente e comunque non provato, nulla liquidando per danno non patrimoniale, irrisarcibile, insussistente e non provato, con esclusione della manleva assicurativa di qualsiasi somma attinente a compensi professionali da restituire, trattandosi di rischio diverso, non coperto da garanzia, e dei danni non patrimoniali, anch'essi estranei e non coperti dalla garanzia. Senza liquidazione di spese a favore dell'assicurato, attesa la richiamata clausola di polizza relativa. Esclusa e rigettata comunque la domanda di condanna diretta della Compagnia verso i danneggiati ad essa terzi ed estranei.
7 CONCLUSIONI CHIAMATA ALLIANZ: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa declaratoria di nullità ed irritualità, quantomeno in relazione alle discussioni di merito in esse contenute delle memorie di parte attrice datate 03.10.2023
e, ancor più, 23.12.2023, RIGETTARE le domande tutte introdotte da Pt_1
nei confronti dell'avv. in quanto infondate in fatto e
[...] Controparte_1
diritto, non fornite di supporto probatorio e, ciò che è peggio, evidentemente affidate a dichiarazioni testimoniali inammissibili per l'incapacità a deporre dei testi privatamente escussi e, addirittura, per l'interesse in causa di tutti o del principale fra di essi. In ogni caso RIGETTARE le domande attoree in quanto infondate anche sotto il profilo del quantum debeatur privo di supporto probatorio sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia, massimamente, sotto l'aspetto del nocumento biologico/psichico in danno del Pt_1
in nessun modo riconducibile all'attività dell'odierno convenuto.
RIGETTARE e DICHIARARE inammissibile la pretesa di restituzione delle somme corrisposte al professionista convenuto, in assenza di qualunque domanda di risoluzione del contratto. IN SUBORDINE, laddove denegatamente accolta anche in via minimale la domanda attorea, DICHIARARE la operatività della garanzia richiesta a carico di nei limiti delle condizioni di polizza di cui al nostro doc.3 da intendersi CP_5
integralmente richiamate, per le ragioni espresse nella presente comparsa di risposta. In via di ulteriore subordine DICHIARARE comunque estranea alla garanzia di polizza qualunque richiesta di restituzione di importi corrisposti all'avv. o ad Controparte_1
altri professionisti, nonché qualunque danno diverso da quello di natura patrimoniale strettamente provato nel proprio ammontare quale perdita diretta, nonchè, nella specie, quello afferente presunti danni biologici o psichici in qualunque importo denegatamente accordato.
LIMITARE comunque ogni esposizione di entro il massimale invalicabile di euro CP_5
500.000,00 ed al netto della franchigia del 10% preventivamente da detrarsi rispetto a qualunque somma liquidanda.
RIGETTARE qualunque ipotesi di obbligo solidale di laddove accertata CP_5
eventuale corresponsabilità di altri soggetti coinvolti nel presente giudizio in uno col professionista convenuto e dunque ogni esposizione economica della CP_15
8 Compagnia qui rappresentata solo entro la percentuale di addebito in capo al proprio assicurato.
RIGETTARE infine qualunque domanda di refusione delle spese di patrocinio dell'assicurato ex art. 1917 cc per violazione di gestione del patto della lite in favore della società chiamata a malleva.
RIGETTARE, per quanto di interesse di le eccezioni preliminari di CP_5
prescrizione sollevate dalla difesa del dott. nonché le argomentazioni, nel CP_11
merito, contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata in favore del medesimo.
RIGETTARE, laddove eventualmente reiterata, l'istanza di separazione dei giudizi in relazione alla domanda di garanzia e malleva introdotta dall'avv. Controparte_1
trattandosi di richiesta incomprensibile e comunque infondata sotto il profilo tecnico giuridico.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e 15% spese generali a carico dell'attore soccombente e/o di qualsivoglia altro soggetto che dovesse risultare tale, essendo la chiamata in causa di evidentemente necessitata CP_5
dall'avversa iniziativa temeraria”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con citazione notificata il 24/12/2019 ha convenuto in Parte_1
giudizio l'avv. per chiedere, previo accertamento della Controparte_1
responsabilità professionale di quest'ultimo nella difesa in giudizio nella controversia dallo stesso promossa in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_16
., nei confronti di in arte della sua società
[...] Controparte_8 CP_9 CP_7
e della oggetto in primo grado del giudizio RG n.
[...] Controparte_10
1384/2001 presso il Tribunale di Forlì, del giudizio d'appello RG n. 1649/2006 presso la
Corte d'Appello di Bologna e del giudizio presso la Corte di Cassazione RG nn.
27759/2009 e 26215/2014, per violazione degli obblighi di diligenza professionale e di informazione di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c. nonché di svariate disposizioni del Codice
Deontologico Forense, con conseguentemente condanna al risarcimento di tutti i danni
9 patiti e patiendi a causa del suo inadempimento al contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti, sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale, quantificati nella complessiva misura di € 2.200.000,00 o in quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia.
Dopo aver premesso di essere stato un brillante compositore, arrangiatore e uno dei principali produttori discografici italiani ed internazionali e di aver per molti anni collaborato con in arte quale coautore e produttore di Controparte_8 CP_9
molti brani di successo di quest'ultimo, il ha riferito che nel 1999 i rapporti Pt_1
con il cantante si erano deteriorati a causa di una vicenda legata al tour ”, Parte_3
dallo stesso prodotto e per tutelare i propri diritti si era rivolto nel 2001 all'avv. CP_1
per avviare un contenzioso, per conto suo e della sua società,
[...] Controparte_6
nei confronti di della e della Controparte_8 Controparte_7 Controparte_10
per far accertare la violazione del “diritto del produttore fonografico alla riproduzione ed
[...]
alla distribuzione del risultato utile delle registrazioni”. In particolare, ha dedotto che la quale produttrice del “Tour 1999” era titolare Controparte_6 Persona_1
“dei diritti di esecuzione e rappresentazione degli spettacoli” e lamentava che il e CP_8
avevano indebitamente ceduto alla casa discografica Controparte_7 Controparte_10
ogni diritto di utilizzazione economica riguardante la riproduzione e la distribuzione
[...]
del nastro originale appartenente alla causando un rilevante danno Controparte_6
economico e di immagine di cui chiedeva il risarcimento, unitamente alla richiesta di restituzione dei nastri originali, con inibitoria alla duplicazione e alla registrazione degli stessi. Con la sentenza n. 285/2006, il Tribunale di Forlì aveva parzialmente accolto la domanda dichiarando e ai sensi dell'art. 78 Controparte_6 Controparte_17
1.d.a. dei masters registrati, condannando il alla restituzione degli stessi con CP_8
inibitoria a tutti i convenuti alla duplicazione e registrazione mediante il ricorso al fonogramma originale in mancanza di consenso di entrambi i coproduttori e condannando i convenuti a versare la somma di € 10.000,00 per la violazione del diritto di immagine del mentre era stata rigettata la domanda risarcitoria relativa alla Pt_1
“indebita utilizzazione delle registrazioni” per ritenuta mancanza di prova del danno.
Il ha evidenziato che, sempre con l'assistenza dell'avv. era stata Pt_1 CP_1
proposta impugnazione e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza parziale n.
10 1725/2008, aveva confermato la sentenza di primo grado in ordine alla comproprietà dei nastri originali, rigettando tuttavia la richiesta di restituzione degli stessi e la domanda, accolta in primo grado, di risarcimento danni formulata dal confermando il Pt_1
rigetto delle domande riconvenzionali svolte dagli appellati e CP_8 CP_7
e rimesso la causa in istruttoria sulla domanda di risarcimento danni per Controparte_10
l'illegittimo utilizzo dei masters, per procedere alla quantificazione e liquidazione in favore della Avverso tale sentenza parziale e il Controparte_6 Controparte_7 CP_8
avevano proposto immediatamente ricorso per Cassazione e, sia nel giudizio di
Cassazione che in quello davanti alla Corte d'Appello che stava proseguendo per la quantificazione del danno, il e avevano rilevato che medio CP_8 Controparte_7
tempore, in data 30/01/2008, la era stata cancellata dal Registro delle Controparte_6
Imprese ed avevano, pertanto, eccepito l'estinzione della società e, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il venir meno del diritto di credito controverso. In accoglimento di tale eccezione, la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza definitiva n. 1561/2013, aderendo all'orientamento nel frattempo espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle domande della “per intervenuta rinuncia tacita alle stesse così Controparte_6
come manifestata attraverso la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ed alla conseguente sua estinzione” e, in conformità al medesimo orientamento giurisprudenziale, consolidato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte aveva, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del nella sua qualità di ex socio unico della Pt_1
predetta società non essendo il successore a titolo universale o particolare della società estinta.
Con tali premesse in fatto, il ha addebitato all'avv. la responsabilità Pt_1 CP_1
professionale per la scelta di cancellare la società dal Registro delle Imprese, cui era inopinatamente conseguita la perdita del diritto risarcitorio, affermando che era stato il legale, nel 2007, a suggerire di chiudere la società, rassicurando che la cancellazione non avrebbe causato alcun problema, senza in alcun modo considerare l'orientamento giurisprudenziale che già nel 2007 si stava consolidando sul fatto che, alla luce della riforma del diritto societario del 2003, la cancellazione comportava l'irreversibile estinzione della società indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di
11 rapporti ancora pendenti, come chiaramente emerso dalle dichiarazioni rese dalla sua assistente e dal suo commercialista dott. sentiti in Parte_4 CP_11
sede di indagini difensive penali preventive ex art. 391-nonies c.p.p. per l'ipotesi di una responsabilità per il reato di infedele patrocinio.
Ha aggiunto l'attore che, con il ministero dei nuovi legali, aveva anche proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza definitiva resa dalla Corte d'Appello nel tentativo di ottenerne una riforma ma la Suprema Corte, con la sentenza n. 25974/2015, riuniti i ricorsi ed esaminato in via preliminare quello sulla sentenza definitiva, lo aveva respinto dichiarando cessata la materia del contendere e compensando le spese.
Con il presente giudizio, il ha dunque evocato in giudizio l'avv. per Pt_1 CP_1
far accertare la sua responsabilità professionale per palese violazione della diligenza professionale nella vicenda e per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti commisurati alla perdita di quanto la avrebbe potuto percepire nel Controparte_6
giudizio, a fronte della sentenza parziale che aveva già riconosciuto il diritto (quantificato in € 588.760,86 pari al 50% di quanto documentalmente incassato da e in Controparte_7
€ 500.000 quale pregiudizio arrecatogli per aver mal amministrato la lavorazione del master e non aver consentito di ricavare profitti dalle royalties di vendita), alle spese sostenute per tale lungo contenzioso nonché al pregiudizio a livello personale, psichico, psicologico e nella vita di relazione conseguito alla soccombenza in una vertenza di fondamentale importanza per la sua vita artistica, professionale, mediatica e personale, per una quantificazione complessiva di € 2.200.000.
si è costituito con comparsa del 23/04/2020 contestando la Controparte_1
ricostruzione in fatto e la sussistenza di una propria responsabilità professionale e chiedendo di chiamare in causa il dott. , al quale doveva essere addebitata CP_11
ogni eventuale responsabilità per le modalità in cui era stata maldestramente eseguita la chiusura della società, che lui mai aveva suggerito, non avendone alcun motivo, ma che non avrebbe comportato alcuna conseguenza processuale ove effettuata garantendo la sopravvivenza del credito ancora sub judice, e dunque inserendolo nel bilancio finale di liquidazione o provvedendo a cederlo allo stesso al – questioni queste per le Pt_1
quali quest'ultimo avrebbero dovuto rivolgersi al commercialista come dallo stesso suggerito. Il convenuto ha inoltre, ed in ogni caso, chiesto di poter chiamare in causa a
12 manleva le compagnie assicuratrici presso cui era assicurato per la responsabilità professionale, (in forza delle polizze n. 251006000579003 e n. 252071707 CP_5
originariamente stipulate con fusa per incorporazione in Controparte_18 CP_19
a sua volta fusa per incorporazione in cui era subentrata, senza
[...] CP_20
soluzione di continuità, , nonché le compagnie in regime CP_5 Controparte_12
di co-assicurazione con (in forza della polizza n. 864/070A5368 ). CP_13
Con decreto del 28/04/2020 è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi e differita al
17/02/2021 la data della prima udienza.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 22/01/2021 CP_11
contestando la propria chiamata in causa e la fondatezza degli assunti dell'avv. CP_1
evidenziando che il non lo aveva correttamente evocato in giudizio in quanto Pt_1
non era configurabile alcuna responsabilità professionale a suo carico, come emerso anche dalle indagini difensive condotte dai suoi legali, tanto che nei suoi confronti non era mai stata sollevata alcuna contestazione né dal né dallo stesso avv. Pt_1
eccependo pertanto l'intervenuta prescrizione di ogni azione, non essendo CP_1
peraltro intercorso alcun rapporto professionale con l'avv. e risultando CP_1
prescritta anche qualsiasi potenziale azione da parte del (dalla percezione del Pt_1
danno, avvenuta nel 2013 con la sentenza della Corte d'Appello, alcuna pretesa nei suoi confronti era mai stata formulata).
Ha, anzitutto, premesso il dott. che dal 2002 aveva svolto, quale commercialista, CP_11
attività di consulenza per il e le sue società unicamente per la parte fiscale e Pt_1
tributaria e per gli adempimenti fiscali dichiarativi, ivi compresi quelli legati alla chiusura dei bilanci annuali e dei successivi adempimenti civilistici, mentre la contabilità ordinaria era tenuta interamente dalla dipendente Con riguardo alla vicenda Parte_4
in esame, il ha riferito che la società era stata costituita CP_11 Controparte_6
unicamente per produrre il tour di ” 1999/2000, di tal ché, nel CP_9 Parte_3
2002, quando era divenuto professionista di fiducia del la società aveva già Pt_1
raggiunto il suo scopo ed era stata posta in liquidazione. Nel 2007, lamentandosi il dei costi per mantenere attiva la società, l'avv. gli aveva suggerito di Pt_1 CP_1
cessarla e cancellarla dal Registro delle Imprese e ciò, nonostante la e lo stesso Parte_4
in più occasioni gli avessero sollevato perplessità per il fatto che la società era Pt_1
13 stata sino ad allora mantenuta aperta per il timore di eventuali ricadute nei procedimenti giudiziari pendenti con il e come era emerso dalle indagini CP_8 Controparte_7
difensive richiamate dal Ha infatti evidenziato il che le uniche CP_11 CP_11
informazioni che gli erano state richieste sulla questione della chiusura della società avevano riguardato aspetti di natura meramente fiscale circa il trattamento delle eventuali sopravvenienze o perdite mentre per gli aspetti giuridici e la sorte del credito sub judice ogni valutazione era stata rimessa al legale, con il quale aveva invitato a fissare un incontro, poi avvenuto il 29/10/2007 nel corso del quale l'avv. non aveva CP_1
sollevato alcuna problematica circa gli orientamenti giurisprudenziali di merito, poi confermati ed accolti con la sentenza delle Sezioni Unite del 2010, ribadita nel 2013, e nessun rischio processuale legato alla chiusura della società. Alla luce di tali rassicurazioni, il ha riferito di aver provveduto a depositare il 28/12/2007 il CP_11
bilancio di liquidazione e a procedere il 30/01/2008 a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Quanto alla mancata iscrizione del credito sub judice nel bilancio di liquidazione, il ha spiegato che ciò non era stato fatto in quanto si CP_11
trattava di credito non certo ed esigibile, né determinato nella sua entità, ed il suo inserimento in bilancio avrebbe violato i principi contabili e in particolare quello di prudenza, in base al quale i crediti vanno iscritti solo se certi mentre i debiti vanno inseriti anche se potenziali. Né avrebbe potuto confezionare una lettera di cessione del credito per trasferirlo dalla società al richiedendo un tale atto l'intervento del Pt_1
legale e non certo del commercialista. Sul piano giuridico, il ha evidenziato che la CP_11
sua chiamata in causa era avvenuta per un titolo diverso da quello dedotto con il rapporto principale ed ha quindi invocato il principio della non automatica estensione della domanda e dell'insussistenza di alcun titolo giuridico dell'azione promossa nei suoi confronti dal con conseguente inammissibilità della chiamata in causa. In ogni CP_1
caso ha eccepito l'infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e l'assenza di una sua qualsiasi responsabilità professionale per le ricadute dell'avvenuta chiusura della attribuibili solo all'errata valutazione dell'avv. Controparte_6 CP_1
si è costituita con comparsa del 25/01/2021 richiamandosi, anzitutto, alle CP_5
difese nel merito del proprio assicurato, alle quali si è associato, con richiesta di rigetto delle domande e di irrilevanza probatoria delle testimonianze raccolte in sede di indagini
14 difensive, del tutto strumentali e provenienti da soggetti interessati e non attendibili, in quanto direttamente coinvolti. Ha inoltre eccepito, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, che la polizza stipulata prevedeva un massimale di € 500.000 con una franchigia del 10% a copertura dei soli danni patrimoniali conseguenti alla responsabilità professionale dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi copertura per danni di tipo diverso e del vincolo di solidarietà così come delle spese di lite avendo l'assicurato scelto di difendersi con patrocinatori di propria fiducia.
e si sono costituite con separate CP_13 Controparte_12
comparse depositate il 25/01/2021, di identico contenuto e a mezzo del medesimo difensore in forza della polizza 070A5368 in regime di co-assicurazione senza vincolo di solidarietà nelle misure del 60% quanto a e del 40% quanto a CP_12 CP_13
eccependo anzitutto che la copertura riguardava solo l'eventuale responsabilità del proprio assicurato, con esclusione di ogni vincolo solidale, che era prevista una franchigia fissa ed assoluta di € 500.000 ed un massimale di € 2.500.000 a copertura dei soli danni di natura patrimoniale derivanti dall'attività professionale dell'assicurato e che era infondata la richiesta di condanna diretta in favore dell'attore invocando l'art. 1917 c.c., avendo le chiamate rapporti processuali diretti con il solo assicurato. Nel merito, le due compagnie si sono associate alle difese dell'assicurato, evidenziando che incombeva sull'attore l'onere di dimostrare l'esistenza di una responsabilità professionale e il nesso di causalità tra questa e il danno asseritamente subito, del quale doveva parimenti essere fornita specifica prova, essendo recisamente contestato il conteggio dallo stesso effettuato.
All'esito della prima udienza del 17/02/2021, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c. e, depositate le relative memorie, con ordinanza resa fuori udienza in data 22/02/2022, sono state parzialmente ammesse le richieste istruttorie formulate.
La causa è stata quindi istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi ammessi, sentiti alle udienze del 23/03/2022, del 09/06/2022 e del
12/10/2022. Rinunciata l'escussione dell'ulteriore teste e assunti chiarimenti dalle parti all'udienza del 13/03/2023, con ordinanza del 31/03/2023 è stata ritenuta la causa matura per la decisione e superflue le CTU richieste dall'attore, con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/10/2023.
15 A seguito di tramutamento del giudice assegnatario del fascicolo ed assegnazione ad altro magistrato, l'udienza di conclusioni è stata differita al 03/10/2024 ma non celebrata stante il successivo trasferimento ad altro ufficio di tale giudice a decorrere dal settembre
2024.
Con decreto presidenziale del 21/01/2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta e con decreto in pari data è stata fissata davanti a sé la nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 05/02/2025 con svolgimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in pari data è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
Va, anzitutto, evidenziato, quanto alla chiamata in causa da parte del convenuto
, che la stessa non è qualificabile in termini di garanzia, CP_21 CP_11
propria o impropria, essendo stata chiaramente effettuata al fine di individuare nel chiamato l'unico responsabile, o corresponsabile, con conseguente estensione automatica della domanda nei suoi confronti a prescindere dalla diversa volontà palesata dall'attore
(cfr. sulla questione Cass. civile sez. III, 08/11/2023, n.31136, in cui si afferma che nel caso di chiamata in causa effettuata non a titolo di garanzia - propria o impropria, con richiesta di manleva in ipotesi di condanna - ma come chiamata del terzo responsabile (o corresponsabile), dell'evento dannoso posto a base della domanda risarcitoria, si determina l'estensione automatica di detta domanda nei confronti del terzo chiamato, non operando il diverso meccanismo previsto in caso di chiamata in garanzia, per il quale non si determina una estensione automatica della domanda).
Ciò premesso, l'esame deve necessariamente iniziare vagliando la fondatezza dell'affermata responsabilità professionale dell'avv. nei confronti dell'ex cliente CP_1
e, contestualmente, del ruolo assunto nella vicenda dal dott. Parte_1 CP_11
Nello specifico, a seguito del negativo esito del contenzioso patrocinato dall'avv. CP_1
nell'interesse del sia a titolo personale che quale legale rappresentante delle Pt_1
., nei confronti della di (in arte Controparte_16 Controparte_7 Controparte_8
e della viene allo stesso imputata la responsabilità CP_9 Controparte_10
per non aver adeguatamente valutato, e segnalato al proprio cliente, le conseguenze giuridiche che la cancellazione dal Registro delle imprese della Controparte_6
16 avvenuta in pendenza del giudizio d'appello, avrebbe avuto su tale giudizio, nonostante l'attore, anche tramite la sua dipendente lo avesse specificamente Parte_4
investito della questione prima di avviare le pratiche di chiusura e cancellazione dal
Registro delle Imprese.
Tale addebito è fondato.
Si ritiene opportuno a tale riguardo evidenziare che, anche a prescindere da ogni accertamento sul fatto che sia stato l'avv. a sollecitare o suggerire la CP_1
cancellazione della dal Registro delle Imprese pur in pendenza del giudizio, CP_6
risulta provato dalla documentazione prodotta in atti – ed in fatto non contestato – che l'avv. sia stato direttamente interessato della problematica prima di procedere CP_1
alla cancellazione della società, chiedendogli specificamente se ciò avrebbe creato problemi al giudizio in corso che per il era di fondamentale importanza, non Pt_1
solo per questioni economiche ma anche sul piano personale.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una responsabilità professionale dell'avv. non è dunque rilevante accertare se sia stato il medesimo ad invitare il CP_1
a cancellare la società, come sembrerebbero suggerire le e-mails dell'impiegata Pt_1
e le dichiarazioni testimoniali dalla stessa rese (cfr. in particolare Parte_4
email del 28/10/2007 inviata dalla al in cui si afferma “ mi Parte_4 CP_11 CP_1
dice che dovremmo chiudere la società Dice che si può chiudere ma voleva che sentisse CP_6
da te. Potrebbe succedere che vinciamo una causa quindi una volta chiusa la società se arrivano soldi dovrebbero andare a Centonze quindi tassati a senza poter utilizzare le Pt_1 Pt_1
perdite della società. Se invece perdiamo la causa, potrebbero chiederci soldi ma la società è chiusa quindi non possono chiederli a nessuno. Giusto? Ti prego di fare una valutazione…Tenendo presente che è una SRL unipersonale, Fammi sapere cosa ne pensi…E quanto tempo ci vuole se CP_6
decidiamo di chiuderla”, nonché e la risposta al cap. 8 in cui la teste dichiara “ si, è vero che nel 2007 l'avv. disse a me ed al Sig. che era arrivato il momento di chiudere la CP_1 Pt_1
società tenuto conto che anche a lui avevamo rappresentato l'esigenza di non Controparte_6
sopportare più i costi, gli adempimenti fiscali e la gestione della società che era inattiva;
i costi erano abbastanza esigui, si trattava di 1.000- 1.500,00 euro all'anno ma dovevamo comunque fare gli adempimenti fiscali e varie volte ho chiesto di chiuderla;
era più una scocciatura tenerla aperta e lo rappresentavo sia a che a ed era un pour parler;
ci disse nel 2007: “è CP_1 CP_1
17 arrivato il momento di chiudere la società” e noi rimanemmo anche abbastanza basiti e ci CP_1
disse di fare così, che dovevamo chiuderla e ci disse “parlatene anche con e interfacciatevi con lui” e noi lo abbiamo fatto”).
Risulta, infatti, sufficiente a tal fine che, quale difensore della società nel contenzioso pendente in Corte d'Appello a Bologna, l'avv. sia stato direttamente coinvolto CP_1
nella decisione di procedere o meno alla cancellazione della società e tale prova è stata indubbiamente raggiunta.
D'altra parte, lo stesso non ha mai negato di essere stato interessato della CP_1
questione, salvo ribaltare ogni responsabilità per tale decisione e per le modalità della sua attuazione sul commercialista della società, dallo stesso specificamente evocato in giudizio proprio per farne accertare la responsabilità o corresponsabilità.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato e sostenuto dalla difesa dell'avv.
la cancellazione dal Registro delle imprese della avvenuta nel CP_1 CP_6
gennaio 2008 ed iscritta il 20/02/2008, è stata indubbiamente la causa per la quale il contenzioso pendente in appello non è giunto, con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dalla società, ad una decisione nel merito, arrestandosi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere per ritenuta avvenuta tacita rinuncia alla pretesa fatta valere in giudizio.
Né una tale decisione avrebbe potuto essere evitata dalle “cautele” che secondo il legale avrebbero dovuto essere adottate e di competenza del commercialista.
Secondo gli assunti del convenuto, la cancellazione della società non avrebbe costituito un problema per il giudizio “a condizione che venisse gestita nel modo opportuno dal commercialista” e, in particolare, tale cancellazione non avrebbe creato problemi dal punto di vista processuale “poiché la cancellazione dal registro delle imprese avrebbe portato all'applicazione del meccanismo interruttivo di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. purché ciò avvenisse in modo da garantire la sopravvivenza di quel diritto sub judice di cui avrebbe dovuto occuparsi il commercialista”.
Tali assunti non possono condividersi, in quanto, quand'anche possa ritenersi accertato
(ma la sola deposizione della collega di studio avv. Ratti sul punto è piuttosto generica e non suffragata da altri riscontri) che l'avv. avesse fatto tale precisazione, alla CP_1
data di cancellazione di dal Registro Imprese non vi era ancora stato alcun CP_6
18 accertamento sulla fondatezza nell'an della pretesa risarcitoria, posto che la sentenza non definitiva della Corte d'Appello n. 1725/2008 è stata depositata solo in data 22/10/2008
e dunque a distanza di mesi dall'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società.
A tale data vi era quindi solo una pretesa creditoria fatta valere in sede giudiziale e già rigettata in primo grado.
È, infatti, documentalmente provato che il giudizio promosso da e Parte_1
con l'assistenza dell'avv. davanti al Tribunale di Forlì, era Controparte_6 CP_1
stato definito in primo grado con la sentenza n. 285/2006 che aveva, solo in minima parte accolto le domande proposte, ma – per quanto qui di interesse – pur riconoscendo la qualità di co-produttore del master originale in capo a aveva rigettato la CP_6
domanda risarcitoria dalla stessa proposta. In sede di appello, tale giudizio ha avuto un esito inatteso, senza decisione nel merito per quanto riguarda le pretese di CP_6
per la rilevata avvenuta cancellazione di tale società dal Registro delle Imprese, in
[...]
data 20/02/2008, con conseguente estinzione del soggetto titolare del diritto ancora controverso e dichiarata cessazione della materia del contendere per intervenuta tacita rinuncia alla pretesa creditoria.
Con la sentenza definitiva n. 1561/2013, la Corte d'Appello di Bologna ha invero dato atto che la era stata cancellata dal Registro delle Imprese prima ancora Controparte_6
che venisse pronunciata la sentenza parziale n. 1725/2008 emessa il 22/10/2008, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado era stata disposta istruttoria, con acquisizione documentale, per l'accertamento del danno lamentato dalla società. In considerazione del fatto che alla data di cancellazione della società dal Registro delle
Imprese non era ancora stata accolta la sua pretesa al riconoscimento dei diritti quale produttore fonografico, di riproduzione e distribuzione dei nastri originali del tour di denominato 1999 e alla conseguente condanna di e CP_9 Parte_3 Controparte_7
del al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto dell'illegittimo CP_8
sfruttamento delle registrazioni, la Corte d'Appello, facendo corretta applicazione dei principi esposti nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070/2013, ha ritenuto che la decisione assunta dal liquidatore che essendo parte dello stesso Parte_1
giudizio era ben consapevole della pendenza giudiziaria, fosse una tacita manifestazione di
19 volontà di rinunciare a tale pretesa. Alla data di cancellazione della società dal Registro delle imprese, la stessa era, infatti, ancora titolare di una mera pretesa, ancorché già azionata in giudizio, ma non di un bene o un diritto definito ed individuabile con sicurezza nel patrimonio sociale, come tale iscrivibile nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Attività questa preclusa per le mere pretese, anche se azionate o azionabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti o illiquiditi, posto che per la loro inclusione nel bilancio finale sarebbe stata necessaria un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consentiva di ritenere che la società avesse inteso rinunciarvi. Il fenomeno successorio tra società estinta e soci è infatti ravvisabile solo per i beni o diritti che, conosciuti o non trascurati al tempo della liquidazione, sarebbero stati suscettibili di ripartizione tra i soci, situazione questa non ricorrente nel caso all'esame della Corte che ha quindi anche dichiarato il difetto di legittimazione attiva del nella qualità di Pt_1
ex socio unico della predetta società non essendo successore a titolo universale o particolare della società estinta.
Non vi era pertanto alcuna possibilità di cancellare la società dal Registro Imprese e mantenere in essere la pretesa creditoria, iscrivendola nel bilancio di liquidazione finale posto che non sarebbe stato possibile iscrivere in bilancio un credito che in quel momento non esisteva e non era pertanto né certo, né liquido, né tanto meno esigibile.
Un'eventuale cessione della pretesa creditoria della società al socio unico avrebbe forse potuto garantire il subentro del nella posizione processuale e sostanziale della Pt_1
società ma di una tale indicazione non vi è alcuna prova che sia mai stata data dall'avv.
se non per quanto riferito dalla teste avv. Barbara Ratti. La teste, all'epoca dei CP_1
fatti collega di studio dell'avv. nella sua deposizione ha ricordato (spiegando CP_1
anche le ragioni per cui ricordava bene la circostanza) di una telefonata alla quale aveva assistito, intercorsa tra il e la nella quale il legale, con toni CP_1 Parte_4
piuttosto “caldi”, le diceva di non poter andare ad un incontro che era stato dalla stessa fissato con il e il commercialista dott. per parlare della questione della Pt_1 CP_11
cancellazione della società. La teste Ratti ha anche aggiunto che il nel corso di CP_1
tale telefonata, avrebbe detto all'interlocutrice “che della questione della cessione dei diritti a ne doveva parlare previamente col commercialista, il quale doveva gestire la questione Pt_1
20 della cessione dei diritti, e che se così fosse stato, dal punto di vista del processo la questione inerente alla chiusura o meno della società era ininfluente”.
Precisato che oltre alla dichiarazione della teste non vi sono altri riscontri del fatto che l'avv. avesse dato tale indicazione, di cui mai si parla nelle numerose emails CP_1
prodotte, è comunque dirimente la considerazione che di tale aspetto non avrebbe certamente potuto occuparsene il commercialista, contrariamente a quanto sostenuto dal
CP_1
Trattandosi di una mera pretesa creditoria a titolo risarcitorio, in assenza di un titolo che lo riconoscesse (in quel momento, lo si ripete, non vi era ancora la sentenza parziale della
Corte d'Appello ma solo una sentenza di primo grado che rigettava la richiesta risarcitoria, pur riconoscendo la qualità di coproduttore in capo a , una tale CP_6
posta non era iscrivibile in bilancio e, pertanto, “la cessione dei diritti” di cui ha riferito la teste Barbara Ratti avrebbe richiesto la formalizzazione di un atto di cessione di tale pretesa creditoria azionata giudizialmente tra la società e il socio che, per la Pt_1
delicatezza delle questioni, anche di tipo processuale coinvolte, avrebbe certamente dovuto essere predisposto dal legale e non dal commercialista.
Dall'esame del complessivo compendio istruttorio, emerge pertanto che l'avv. CP_1
ha affrontato ed esaminato la questione della cancellazione della società che gli era stata sottoposta solo per gli aspetti processuali, e in particolare le conseguenze in termini di interruzione o meno del giudizio, senza invece considerare le ricadute sostanziali in termini di perdita della legittimazione a coltivare la pretesa risarcitoria e di non operatività della successione in capo ai soci.
Pur tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali esistenti nel momento in cui tale vicenda è occorsa (essendo noto che la responsabilità professionale per negligenza dell'avvocato vada valutata in base ad un giudizio prognostico - tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell'azione o dell'omissione - e non “ex post”, alla luce dei successivi sviluppi giurisprudenziali, con conseguente esclusione della responsabilità dell'avvocato per aver fatto affidamento su un orientamento giurisprudenziale successivamente smentito, anche se al tempo dei fatti tale orientamento era controverso;
in tal senso Cass. civile sez. III, 12/11/2024, n. 29194), la questione
21 delle conseguenze sul contenzioso in corso della cancellazione della società è stata chiaramente sottovalutata dal legale.
Ancorché le sentenze delle Sezioni Unite che hanno risolto i contrasti sul tema sono intervenute solo nel 2010, seguite poi da quelle del 2013, e dunque in momento successivo a quello in cui si sono svolti i fatti, deve nondimeno rilevarsi che dopo la riforma del diritto societario intervenuta nel 2003, alla fine del 2007 erano già presenti numerose pronunce di merito e anche di legittimità che, alla luce del nuovo effetto costitutivo attribuito dalla riforma del diritto societario all'iscrizione della cancellazione della società dal Registro imprese, affermavano la perdita di legittimazione anche in presenza di rapporti non definiti e pendenti.
Nella stessa pronuncia delle sezioni unite del 2010, vengono richiamati i diversi orientamenti che ne avevano giustificato la remissione a soluzione del contrasto, leggendosi in essa che “secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con
l'instaurazione della fase di liquidazione, non determina l'estinzione della società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permane in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione (Cass. 15 gennaio 2007 n. 646, 23 maggio 2006 n. 12114, 12 giugno 2000 n.
7972, 2 aprile 1999 n. 3221)", e aggiungendo poi, quanto al diverso orientamento, che “a seguito della modifica apportata all'art. 2495 c.c., comma 2, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, entrato in vigore il primo gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce
l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se è intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, ed ha riguardato una società di persone con conseguente perdita della capacità processuale della società
e passaggio della rappresentanza dagli organi che la rappresentavano prima della cancellazione
(Cass. 15 ottobre 2008 n. 25192, 18 settembre 2007 n. 19347, 28 agosto 2006 n. 18618)".
In particolare, nella pronuncia della Cass. civile sez. I, 28/08/2006, n.18618 si afferma che “L'iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali ne produce
22 l'estinzione, con effetto costitutivo irreversibile, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti: il principio, che emerge dalla legge di riforma, concerne non la cancellazione in sé, bensì i suoi effetti, e trova applicazione anche alle cancellazioni già iscritte in precedenza”. Anche un'importate corte di merito come la Corte d'Appello di Milano, in data 20/11/2007 aveva già statuito che “Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. In particolare, anche la società che si cancelli in corso di giudizio si estingue con conseguente carenza di legittimazione del liquidatore a far valere, dopo suddetta cancellazione, crediti di pertinenza della società”. Nello stesso senso vi erano pronunce dei Tribunali di
Monza (06/06/2005), Milano (09/09/2005 e 24/01/2007) e Torino (12/01/2007 e
23/02/2007).
Pertanto, alla fine del 2007, quando l'avv. venne investito della questione, vi CP_1
era indubbiamente un contrasto giurisprudenziale su tale questione, contrapponendosi il risalente orientamento e quello generatosi a seguito della riforma societaria da pochi anni entrata in vigore (poi condiviso dalle Sezioni Unite).
Tuttavia, dalle stesse difese svolte dall'avv. non risulta che quest'ultimo abbia CP_1
sostenuto giudizialmente la tesi poi risultata recessiva e superata dal nuovo orientamento e che, per questo gli sia stata addebitata una responsabilità professionale ma, piuttosto, che a fronte di una specifica richiesta del cliente e tenuto anche conto dell'estrema importanza del giudizio per quest'ultimo e per gli interessi coinvolti, non abbia adeguatamente valutato ed esaminato – e data compiuta informazione al cliente – i rischi e le ricadute sostanziali di una cancellazione della società effettuata in pendenza del giudizio, se non per l'aspetto processuale dell'interruzione o meno del giudizio.
La cancellazione della società era stata più volte sollecitata dalla per conto del Parte_4
solo per evitare i “fastidi” di continuarne a curarne i vari adempimenti fiscali e Pt_1
sostenerne i costi, peraltro molto contenuti, essendo la società da anni inattiva per aver raggiunto il suo scopo (si trattava, infatti, di società costituita al solo fine di produrre l'evento legato al tour di 1999”). La cancellazione della società non CP_9 Parte_3
era, quindi, un atto necessitato o di fondamentale importanza per il e, in Pt_1
considerazione dei possibili rischi di tale cancellazione sul contenzioso pendente a
23 Bologna, l'avv. al quale era stato specificamente chiesto il parere e il benestare CP_1
per procedervi, avrebbe dovuto certamente sconsigliare la cancellazione della società, o comunque segnalare le possibili conseguenze che ciò avrebbe potuto comportare alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si stavano consolidando sul tema, al di là degli aspetti meramente fiscali per i quali aveva indicato di consultare il commercialista.
Si evidenzia, infatti, che nell'ambito del dovere di diligenza cui è tenuto l'avvocato nei confronti del cliente, “rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, sia all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose” (cfr. Cass. sez. III, 13/09/2023, n. 26470; nello stesso senso anche Cass. sez. III, 02/03/2021, n. 5683 in cui si afferma: “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, secondo comma, e 2236 del codice civile impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo egli tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi”).
Nella vicenda in esame la problematica che il legale avrebbe dovuto valutare non era quella di come gestire dal punto di vista fiscale l'eventuale sopravvenienza attiva in favore della società cancellata o se, cancellata la società, in caso di soccombenza le controparti avrebbero potuto chiedere il pagamento al (queste sono, infatti, le questioni Pt_1
che la aveva posto al commercialista nella mail del 28/10/2007 il cui Parte_4
contenuto è già stato più sopra richiamato a pag. 17) ma, a monte, di valutare se la cancellazione della società in un momento in cui non vi era ancora un accertamento giudiziale sulla sussistenza della pretesa creditoria fatta valere in giudizio avrebbe consentito o meno di proseguire tale contenzioso.
Anche nella corrispondenza successivamente intercorsa, dopo che le controparti processuali, avvedutesi dell'avvenuta cancellazione di avevano sollevato la CP_6
relativa questione ed eccezione di estinzione (inizialmente peraltro ciò era avvenuto in altro giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di Milano), il nel CP_1
rispondere alla che con la mail del 20/01/2010 gli aveva chiesto se la Parte_4
24 chiusura della società avrebbe creato problemi, scrive “il fatto che abbiate chiuso CP_6
è irrilevante;
le considerazioni giuridiche espresse sono sciocchezze (leggi la mia memoria)”, mostrando così di non aver affatto valutato gli effetti sostanziali della cancellazione della società, con estinzione del soggetto titolare della pretesa creditoria ancora sub judice, sulle sorti di tale pretesa rimasta priva di un soggetto legittimato a coltivarla e farla valere in giudizio.
Anche se non vi sono elementi probatori sufficienti per attribuire al la CP_1
decisione di cancellare dal Registro delle Imprese, quest'ultimo, a Controparte_6
fronte del quesito sottopostogli se fosse possibile o meno cancellare la società, quale legale della stessa nel contenzioso pendente, avrebbe dovuto, quanto meno, segnalare al cliente i rischi di una tale decisione alla luce dei contrasti giurisprudenziali già presenti ed emersi dopo la riforma del diritto societario del 2003.
In ogni caso, ove fosse stata concordata o decisa la chiusura della società come parte di una qualche strategia processuale (tenendo conto della contemporanea pendenza di altro giudizio, davanti alla sezione specializzata imprese di Milano, che vedeva contrapposte e in cui l'avvenuta cancellazione di quest'ultima ha determinato il CP_7 CP_6
sostanziale rigetto della pretesa azionata in sede monitoria da nei confronti di CP_7
per perdita della capacità processuale di quest'ultima, come si legge nella CP_6
sentenza n. 3428/2011 Corte Appello Milano prodotta), sarebbe stato comunque dovere del legale, vista la diversa posizione processuale di nei due contenziosi, CP_6
individuare ed indicare la soluzione, sul piano giuridico, per consentire il trasferimento al della pretesa creditoria della società, potendo al commercialista demandarsene Pt_1
solo l'attuazione pratica ma non certo la valutazione dei profili giuridici o la predisposizione di un atto.
Come già precisato, nella situazione in esame non era perseguibile la strada di inserire nel bilancio finale di liquidazione tale posta attiva, non trattandosi di un credito già accertato nell'an o quantificabile nella sua entità, né, ancor meno esigibile, di modo che la sua inclusione in bilancio avrebbe violato i principi di redazione dello stesso, come riferito anche dal commercialista (il principio di prudenza impedisce, infatti, di iscrivere a bilancio crediti che non siano certi ed esigibili, mentre le poste debitore vanno inserite anche se potenziali).
25 La circostanza che nella sentenza di primo grado – peraltro appellata – la CP_6
fosse stata riconosciuta come coproduttore insieme a dei masters registrati CP_7
durante il tour 1999, non era elemento sufficiente per affermare la Persona_1
sussistenza di un credito risarcitorio iscrivibile in bilancio, stante anche l'avvenuto specifico rigetto di tale domanda nella medesima sentenza di primo grado.
Quanto al possibile trasferimento dalla al del diritto o, Controparte_6 Pt_1
meglio, della pretesa creditoria azionata in giudizio nei confronti del e di CP_8
la percorribilità di tale via avrebbe richiesto un diretto intervento del Controparte_7
legale nel confezionamento dell'atto di cessione che, per le implicazioni giuridiche e processuali, anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non avrebbe potuto essere demandato al commercialista, se non per l'eventuale indicazione in bilancio di una tale cessione.
Su tali aspetti non risulta tuttavia che vi sia mai stato un confronto tra l'avv. e il CP_1
commercialista dott. né che il ne sia mai stato informato. CP_11 Pt_1
È, dunque, innegabile che, per quest'aspetto, sia configurabile una responsabilità professionale dell'avv. in termini di negligenza per la sottovalutazione della CP_1
questione sottoposta al suo esame, tale dovendo qualificarsi il non aver adeguatamente considerato le conseguenze della cancellazione della società, non necessitata e non necessaria, in un momento del giudizio in cui non vi era stato ancora alcun accertamento sull'esistenza del diritto risarcitorio – che dunque in quel momento era una mera pretesa
– ed avendo tale circostanza avuto una ricaduta esiziale sul giudizio stesso, impedendo di arrivare ad un accertamento nel merito della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Tale responsabilità va inoltre interamente ascritta al non essendo configurabile CP_1
una qualche corresponsabilità nell'operato del commercialista, con conseguente rigetto della domanda proposta dal nei suoi confronti. La mancata iscrizione nel CP_1
bilancio di liquidazione di tale posta attiva era infatti corretta, non trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile ma solo di un'aspettativa. La valutazione giuridica, e non fiscale, delle conseguenze della cancellazione della società su eventuali sopravvenienze avrebbe dovuto essere fatta dal legale e non dal commercialista.
Ciò chiarito e passando all'esame della pretesa risarcitoria del si osserva che Pt_1
l'accertamento di una responsabilità professionale nell'operato del difensore non è
26 sufficiente per accogliere la domanda di condanna dell'avvocato al risarcimento di danni lamentati dal cliente richiedendosi a tal fine, oltre al positivo accertamento della responsabilità, anche il positivo accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, nonché il positivo accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, delle quali va fornita parimenti la prova (cfr. Cass. civile sez. II, 10/02/2025, n.3370).
Nel caso in esame, ferma la sussistenza della responsabilità nei termini sopra esaminati e dell'innegabile nesso di causalità per la mancata decisione nel merito del giudizio, non possono tuttavia ritenersi sussistenti le altre condizioni, mancando in particolare la prova che il giudizio si sarebbe concluso con l'accoglimento delle pretese risarcitorie e con il riconoscimento di un danno.
Ancorché la Corte, con la sentenza parziale, avesse censurato la sentenza di primo grado che aveva negato il risarcimento del danno per non aver la parte onerata fornito la relativa prova, ritenendo ammissibili le richieste istruttorie formulate sul punto e non accolte in primo grado, con rigetto di tutte le altre domande in precedenza accolte, non vi è alcuna certezza che all'esito dell'istruttoria tale domanda sarebbe stata accolta con la liquidazione di un danno in favore di CP_6
La Corte, con la citata sentenza parziale, ha infatti censurato la sentenza appellata per non aver consentito agli attori di fornire la prova rilevando che la documentazione necessaria, di cui avevano chiesto l'esibizione, non era in loro possesso ed ha dunque disposto la prosecuzione del giudizio, per tale aspetto, ordinato a e CP_7 CP_8 CP_10
di produrre la documentazione relativa alle royalties derivanti dalla distribuzione del
[...]
CD “Autobiografia di una festa”, prodotto con le registrazioni originali e delle relative fatture emesse al fine del compiuto accertamento del danno, riservando al giudizio definitivo anche ogni valutazione sulle questioni connesse all'importo che Controparte_7
aveva dedotto di aver sostenuto come costo per la realizzazione del master recording finale consegnato alla e sull'ammissibilità o meno della documentazione di supporto CP_10
prodotta in appello in quanto ritenuta indispensabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Tale sentenza parziale era peraltro stata già impugnata da e dal con CP_7 CP_8
ricorso per Cassazione, poi non definito nel merito in quanto la Corte, previa riunione con il successivo ricorso proposto avverso la sentenza definitiva che aveva ritenuto cessata
27 la materia del contendere per rinuncia derivante dalla cancellazione della società, ha esaminato per primo tale ricorso, rigettandolo e confermando la statuizione della Corte
d'Appello, con conseguente assorbimento delle altre questioni.
Non è possibile dunque affermare con il necessario grado di probabilità che, in assenza di cancellazione della dal registro delle imprese, la domanda risarcitoria dalla CP_6
stessa proposta sarebbe stata accolta nel merito e riconosciuto un danno che, ora, si intenderebbe addebitare al difensore.
Come già precisato, con la citata sentenza parziale la Corte di Bologna aveva respinto tutte le altre domande proposte, lasciando aperta la decisione solo sulla richiesta di risarcimento danno per illegittimo utilizzo delle registrazioni originarie di cui CP_6
era stata riconosciuta coproduttrice insieme a CP_7
Dalla documentazione relativa a tale giudizio d'appello, prodotta in atti sia dall'attore che dal convenuto, e in particolare dalla documentazione che era stata prodotta da CP_10
e in ottemperanza all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza collegiale
[...] CP_7
del 09/01/2009, non emerge l'evidenza di un danno economico patito da CP_6
in considerazione dell'insuccesso commerciale del CD realizzato con tali registrazioni, con vendite di gran lunga inferiori alle aspettative.
Non vi è inoltre alcuna certezza, e dunque alcuna prova, che all'esito di tale produzione documentale la Corte avrebbe disposto la CTU richiesta per valutare il preteso danno da mancato guadagno dovuto alla “mala gestione delle registrazioni” ed anzi vi è certezza del contrario posto che, pur non risultando prodotta l'ordinanza resa a seguito dell'udienza in Corte del 07/04/2009 – vale a dire l'udienza successiva al termine concesso agli appellati e per la produzione documentale – dai restanti atti prodotti CP_7 CP_10
risulta che a tale udienza, a fronte delle richieste formulate, non sono stati disposti ulteriori incombenti istruttori e in particolare la CTU, e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni (di ciò si ha evidenza nella comparsa conclusionale di e prodotta quale doc. 28 di parte convenuta, nella quale, nello CP_7 CP_8
svolgimento del processo, si riferisce che con ordinanza resa lo stesso 07/04/2029, a scioglimento della riserva assunta dopo l'udienza, la Corte d'Appello “dato atto della non contestazione della documentazione prodotta dalla parte appellata e ritenuto superfluo
l'approfondimento tecnico richiesto da parte appellante, rinvia la causa per precisazione delle
28 conclusioni all'11/12/2012”). A tale udienza, in cui è stata sollevata dagli appellati la questione dell'avvenuta cancellazione di dal Registro imprese con CP_6
produzione della relativa visura camerale, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
Né una tale istruttoria può pretendersi essere fatta nel presente giudizio, dovendo il nesso di causalità tra la responsabilità professionale e il danno lamentato, così come la prova del danno, essere valutati tenendo conto degli elementi posti a base di tale giudizio e non con una nuova istruttoria.
L'obbligo risarcitorio di chi esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione, in quanto una cosa è
l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, altra è il danno derivante da eventuali sue omissioni, e tale danno può ritenersi sussistere solo quando, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. In difetto di una tale prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non può pertanto maturare alcun danno risarcibile (cfr. in tale senso Trib. Bologna sez. III,
12/05/2023, n.1010, nonché Cass., sez. III, 05/02/2013 n. 2638: “La responsabilità dell'avvocato … non può affermarsi per il suo non corretto adempimento dell'attività professionale occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato da cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici avrebbe conseguito il raggiungimento delle proprie ragioni difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico fra la condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone”; Cass. sez. II
22/07/2014 n 16690: “La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva ed omissiva, ed il risultato derivatone”).
Dalla documentazione prodotta da e risulta che a fronte del CP_10 CP_7
versamento anticipato dell'importo di originari £. 1.900.000.000, pari ora a €
29 981.260,10, quale compenso minimo garantito al produttore previsto dall'art. 12.1-bis del contratto stipulato in data 18/07/2020 tra e , il successivo CP_7 Controparte_10
art. 12.2-bis prevedeva che “alla data di ciascun rendiconto semestrale, le percentuali spettanti al
Produttore (leggasi in qualsiasi momento maturate e riferibili al contratto e/o a CP_7
qualsiasi altro accordo contrattuale, saranno trattenute dalla Società (leggasi a CP_10
compensazione e fino alla copertura della complessiva somma di anticipo minimo garantito versata al Produttore e non recuperata, fermo restando l'obbligo dei rendiconti”.
Da tale previsione contrattuale si evince dunque che, pur essendo il compenso minimo garantito corrisposto da non restituibile, quest'ultima si era comunque CP_10
assicurata la possibilità di recupero dell'anticipo non solo con le royalties incassate dalla commercializzazione del CD “Autobiografia di una festa” (realizzato dalle registrazioni originali del live tour ) nell'arco di durata decennale del contratto, ma anche – Parte_3
per il caso di insufficienza (come poi verificatosi) – con quelle riferibili ad altre produzioni e altri accordi contrattuali in essere tra le medesime parti.
Dal consuntivo prodotto è risultato, alla data del II semestre 2008 (l'ultimo disponibile al momento del deposito in Corte d'appello) un saldo negativo di € 611.610,56, vale a dire un importo ancora da recuperare con le royalties sull'anticipo già versato per il corrispondente importo, avendo nel corso degli otto anni venduto CD CP_10
solo per un controvalore di € 369.657,54.
Tuttavia, anche rispetto a tale minor importo, non è possibile affermare che il 50% sarebbe stato riconoscibile alla essendo stata, per un verso, allegata CP_6
documentazione comprovante il fatto che nel CD era contenuto anche un brano inedito non presente nei masters originali (traccia File not found), con la conseguenza che quota parte dei proventi realizzati riferibili a tale traccia (1 sulle 30 contenute nel CD), avrebbe dovuto essere scomputata e, per altro verso, che aveva sostenuto direttamente i CP_7
costi per la produzione del CD, allegando documentazione per complessivi € 339.418,12.
Pur trattandosi di documentazione sicuramente da verificare, non è contestabile il fatto che i costi di produzione di tale CD siano stati sostenuti dalla senza alcuna CP_7
compartecipazione da parte della con la conseguenza che dalla somma CP_6
incassata a titolo di royalties avrebbero prima dovuto essere in ogni caso scomputati tali costi di produzione.
30 In un tale contesto, il rischio che la Corte d'Appello, a seguito dell'espletata istruttoria e non avendo peraltro ammesso la CTU, non avrebbe riconosciuto alcun danno economico a era dunque più che concreto. CP_6
Il tutto senza considerare che, come già detto, la sentenza parziale della Corte d'Appello era stata già impugnata dal e da con ricorso per Cassazione i cui esiti, CP_8 CP_7
non ponderabili ora, non possono tuttavia non essere valutati come assenza di una prova, anche a livello probabilistico, che a sarebbe stato riconosciuto il credito CP_6
risarcitorio rivendicato e che dunque la condotta negligente del legale abbia causato il danno in questa sede lamentato.
D'altra parte, la stessa Corte d'Appello aveva già respinto l'altra domanda risarcitoria, pur accolta in primo grado, relativa ai danni reclamati personalmente dal e non è Pt_1
dunque possibile ritenere, con elevato grado di probabilità, in assenza di adeguati elementi di prova, che le impugnazioni nel merito proposte da e CP_8 CP_7
sarebbero state respinte.
Ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno in ambito di responsabilità professionale dell'avvocato è, infatti, necessario che l'attore non soltanto provi il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento. (Cassazione civile sez. III, 06/09/2024, n.24007).
Una tale prova non può ritenersi raggiunta.
Medesima sorte spetta, di conseguenza, agli ulteriori profili di danno lamentati dal dei quali non è stata peraltro fornita alcuna idonea prova, tale non potendo Pt_1
essere ritenuta la perizia di parte prodotta, anche in considerazione del fatto che tali condizioni di sofferenza psicologica risultano in realtà preesistenti ed addebitabili alla vicenda con il e alla rottura del passato lungo rapporto di collaborazione ed CP_8
amicizia tra il e . Anche tale ulteriore profilo di danno dedotto non Pt_1 CP_9
può essere, quindi, addebitato al convenuto.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, la domanda risarcitoria proposta dal Pt_1
nei confronti del non può essere accolta e va, pertanto, respinta. CP_1
31 Il rigetto della domanda risarcitoria rende superfluo, per assorbimento, l'esame di ogni questione legata ai rapporti assicurativi del con le compagnie dallo stesso CP_1
chiamate in causa in garanzia.
Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, la riconosciuta sussistenza di una responsabilità professionale del convenuto e l'assoluta particolarità della vicenda, giustificano la compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio nei rapporti tra attore e convenuto, pur essendo stata respinta la domanda risarcitoria.
Vanno del pari interamente compensate le spese legali nei rapporti tra il e le CP_1
compagnie assicuratrici chiamate in causa, stante il mancato esame delle domande e delle eccezioni sollevate.
Tenuto, invece, conto del fatto che la domanda formulata dal nei confronti del CP_1
chiamato è stata ritenuta infondata e respinta, le spese da quest'ultimo sostenute CP_11
vanno rifuse dal liquidandone come da dispositivo tenendo conto del valore CP_1
indeterminato della domanda nei rapporti tra tali parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alle domande proposte da con citazione notificata il Parte_1
24/12/2019, nei confronti di , con la chiamata in causa da parte Controparte_1
di quest'ultimo di , , CP_11 CP_5 [...]
così provvede: CP_3 Controparte_12
- ritenuta la responsabilità professionale del rigetta le domande CP_1
risarcitorie formulate dal nei confronti del Pt_1 CP_1
- rigetta la domanda svolta dal ei confronti del;
CP_1 CP_11
- dichiara assorbite le domande di manleva proposte da ei confronti CP_1
delle compagnie assicuratrici chiamate in causa;
- compensa interamente le spese legali nei rapporti tra e Pt_1 CP_1
e nei rapporti tra le compagnie assicuratrici chiamate in causa;
CP_1
- condanna il alla rifusione delle spese sostenute dal per il CP_1 CP_11
presente giudizio, che si liquidano in € 9.500 per compenso professionale (di cui
€ 2.000 per fase di studio, € 1.000 per fase introduttiva, € 3.000 per fase
32 istruttoria e € 3.500 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Forlì, lì 20/06/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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