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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.4520/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 18.9. 2023 da:
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Gussola (CR), alla via Tredici Martiri n. 7, P. Iva n. in persona del P.IVA_1 presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Parte_2
c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. FEDERICO CASA del Foro di C.F._1
IC (c.f. ) C.F._2 attrice
CONTRO
, (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 nato a [...] il [...] con domicilio in Battipaglia (SA) alla via Italia n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CITRO (C.F. ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Irno n. 2
Parte_3
(P. Iva ) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. dott. P.IVA_2 [...]
( con sede legale in Salerno alla via Irno n. 2, rappresentata e difesa CP_2 C.F._5 dall'avv. CECILIA STROLLO (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._6 suo studio in Contursi Terme (Sa) via Strada Provinciale 429a snc convenuti
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_3
CON IL CERTIFICATO N. E GT2C331654-LB NumeroDiPat_1 in persona del legale rappresentante per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. GUIDO OG
(c.f. ) del Foro di Roma e dagli avv.ti ANTHONY PEROTTO ( CodiceFiscale_7 [...]
) e MICHELE ZUCCA (c.f. ) del Foro di Milano. C.F._8 CodiceFiscale_9
(C.F. , in persona del procuratore speciale dott. (All. CP_4 P.IVA_3 CP_5
B), con sede in 38122 Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente domiciliata c/o con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 2, rappresentata Controparte_6 e difesa dall'Avv. Andrea Girardi (C.F. – PEC: C.F._10
del Foro di Trento, Email_1 terze chiamate conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI per l'attrice Parte_1 in via principale
1)accertato e dichiarato che il contratto di prestazione d'opera professionale perfezionato tra l'attrice, Pa l'avv. e era concluso dalla a causa e per effetto della condotta dolosa dei CP_1 Pt_1 convenuti come descritta in atti, pronunciarsi l'annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. o comunque dichiararsi che l'attrice l'avrebbe concluso ma a condizioni diverse ex art. 1440 c.c., e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto ai convenuti a qualunque titolo, ivi compresi i compensi professionali, e condannarsi i medesimi a restituire all'attrice la somma di Euro 63.440,00 di cui alla proforma pagata del 15 dicembre 2021 (doc. 18), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o moratori e/o legali, dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo;
in via subordinata
2) accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti rispetto agli obblighi di cui al contratto di Pa prestazione d'opera professionale perfezionato tra l'attrice, l'avv. e , pronunciarsi la CP_1 risoluzione del contratto medesimo ex artt. 1453 ss. c.c. per le ragioni di cui in atti e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto ai convenuti a qualunque titolo, ivi compresi i compensi professionali, conseguentemente condannarsi i medesimi convenuti a restituire all'attrice la somma di Euro 63.440,00 di cui alla proforma pagata del 15 dicembre 2021 (doc. 18), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
e/o moratori e/o legali dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo;
in via ancóra subordinata 3) accertato e dichiarato l'illecito extracontrattuale dei convenuti ex art. 2043 c.c. e ciò per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto ai convenuti a qualunque titolo, ivi compresi i compensi professionali, e condannarsi i medesimi a risarcire il danno patito dall'attrice pari alla somma di Euro 63.440,00 di cui alla proforma pagata del 15 dicembre 2021 (doc. 18), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o moratori e/o legali dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo, cui aggiungere l'importo di Euro 258.326,89 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o moratori e/o legali dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo;
in via ancóra subordinata 4) accertato e dichiarato che il contratto di prestazione d'opera professionale perfezionato tra l'attrice, Pa l'avv. e , era concluso dalla per errore-vizio ex artt. 1429 n. 1 e/o n. 2 c.c., come CP_1 Pt_1 descritto in narrativa, pronunciarsi l'annullamento del contratto ex art. 1429 e 1431 c.c. e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto ai convenuti a qualunque titolo, ivi compresi i compensi professionali, e condannarsi i medesimi a restituire all'attrice la somma di Euro 63.440,00 di cui alla proforma pagata del 15 dicembre 2021 (doc. 18), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o moratori e/o legali, dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo;
in ogni caso
5) accertato e dichiarato che, qualunque sia la configurazione giuridica di quanto accaduto che il
Tribunale intenderà accogliere, ed anche nell'ipotesi in cui il contratto di consulenza dovesse ritenersi valido e non risolto per grave inadempimento, ed anche nell'ipotesi d'illecito extracontrattuale, ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. (cui rinvia l'art. 2056 c.c.), e comunque anche ai sensi dell'art. 1440 c.c. (dolo incidente), siccome la prestazione professionale resa dai convenuti è stata comunque inutilmente data e del tutto inesatta, condannarsi i convenuti a risarcire il danno patito dall'attrice pari alla somma di Euro 63.440,00 di cui alla proforma pagata del 15 dicembre 2021 (doc. 18), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o moratori e/o legali dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo, cui aggiungere l'importo di Euro 258.326,89 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o moratori e/o legali dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo;
6) con vittoria di spese e compensi professionali. in via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttore formulate nella memoria a prova diretta, qui di seguito integralmente trascritte. Si insite pertanto per l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale dell'avv.
[...] Pa
e del Dott. (legale rappresentante di ) le seguenti circostanze: CP_1 CP_2
2 1) Vero che in data 6 dicembre 2021 l'avv. contattava telefonicamente l'attrice nella CP_1 persona della sig.ra e riferiva alla stessa che la avrebbe potuto acquistare il CP_7 Pt_1 compendio immobiliare per cui è lite al prezzo di Euro 1.050.000,00, oltre al proprio onorario;
2) Vero che, nelle medesime circostanze di cui al capitolo 1) che precede, l'avv. riferiva alla CP_1 sig.ra che per poter acquistare il predetto compendio immobiliare alle condizioni CP_7 prospettate (ossia al prezzo di poco più di un milione di Euro) era necessario ed imprescindibile che la acquistasse il credito ipotecario di già insinuato al passivo del concordato Pt_1 CP_8
Parte_4
3) Vero che, nelle stesse circostanze si cui al capitolo 1) che precede, l'avv. riferiva alla CP_1 sig.ra che, aggiudicatasi il compendio immobiliare all'asta del successivo 16 dicembre CP_7
2021, la avrebbe certamente evitato di versare alla proceduta il prezzo dello stesso, Pt_1 operandosi sicuramente la compensazione tra detto prezzo ed il credito ipotecario di CP_8
4) Vero che, ancóra nelle circostanze di cui al capitolo 1) che precede, l'avv. riferiva alla CP_1 sig.ra che, quand'anche la non si fosse aggiudicata il compendio immobiliare per CP_7 Pt_1 cui è lite, essa avrebbe tratto un sicuro vantaggio finanziario dall'acquisto del credito ipotecario di
CP_8
5) Vero che in data 7 dicembre 2021 l'avv. contattava nuovamente l'attrice, questa volta CP_1 nella persona del sig. riferendo al medesimo le stesse circostanze rappresentate il Parte_2 giorno prima alla sig.ra di cui ai capitoli 1), 2), 3) e 4) che precedono;
CP_7
6) Vero che il 10 dicembre 2021 aveva luogo una call tra i sig.ri e l'avv. Pt_2 CP_9 [...] Pa
, il dott. di e il dott. durante la quale i convenuti CP_1 CP_2 Persona_1 riassumevano ai sig.ri l'iter dell'operazione per cui è lite come segue: a) anzitutto la Pt_1 Pt_1 avrebbe dovuto acquistare il credito ipotecario di al prezzo di Euro 1.050.000,00, b) CP_8 successivamente l'attrice avrebbe partecipato all'asta del compendio di fissata per il 16 CP_10 dicembre 2021, aggiudicandosi l'immobile, c) infine la avrebbe evitato di versare alla Pt_1 procedura il prezzo di aggiudicazione dell'immobile, qualunque esso fosse risultato, operandosi la compensazione tra detto prezzo e il credito ipotecario di nei confronti della proceduta;
CP_8
7) Vero che nelle medesime circostanze di cui al capitolo 6) che precede i convenuti ribadivano ai sig.ri che il presupposto imprescindibile dell'operazione immobiliare e finanziaria per cui è lite Pt_1 (ossia l'acquisto del compendio di al prezzo di poco più di un milione di Euro) era l'acquisto CP_10 del credito ipotecario di CP_8
8) Vero che nelle stesse circostanze di cui al capitolo 6) che precede i convenuti assicuravano ai sig.ri che, qualora l'attrice si fosse aggiudicata il compendio di all'asta del successivo 16 Pt_1 CP_10 dicembre 2021, in nessun caso avrebbe dovuto versare il prezzo alla proceduta, operandosi sicuramente la compensazione tra detto prezzo ed il credito ipotecario di CP_8
9) Vero che nelle stesse circostanze di cui al capitolo 6) che precede i convenuti assicuravano ai sig.ri che, quand'anche l'attrice non si fosse aggiudicata il compendio di all'asta del Pt_1 CP_10 successivo 16 dicembre 2021, essa avrebbe comunque tratto vantaggio dall'acquisto del credito ipotecario di in sede di riparto, ottenendo la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e CP_8 quanto sborsato per l'acquisto di detto credito;
10) Vero che il 13 dicembre 2021 aveva luogo una seconda call tra i Sig.ri e Pt_2 CP_9 Pa l'avv. , il dott. di e il dott. durante la quale i convenuti CP_1 CP_2 Persona_1 ribadivano ai sig.ri i termini dell'operazione come descritti nel capitolo 6) che precede;
Pt_1
11) Vero che nelle medesime circostanze di cui al capitolo 10) che precede i convenuti assicuravano ai Sig.ri che l'attrice avrebbe acquistato il compendio di al prezzo di 1 milione 50 mila Pt_1 CP_10
Euro, pari al costo del credito di CP_8
3 12) Vero che, ancóra nelle circostanze di cui al capitolo 10) che precede i convenuti assicuravano alla che, oltre al prezzo necessario per l'acquisto del credito di non vi sarebbero state Pt_1 CP_8 spese ulteriori, salvo ovviamente il proprio onorario;
13) Vero che le circostanze di cui ai capitoli 6), 11) e 12) che precedono venivano ribadite dai convenuti ai sig.ri e al dott. anche in data 14 dicembre 2021, in occasione di un Pt_1 Per_1 incontro tenutosi presso lo studio del dott. ; Per_1
14) Vero che durante le call del 6, 7, 10 e 13 dicembre 2021 e/o durante l'incontro del 14 dicembre 2021, i convenuti riferivano ai sig.ri che sul compendio di gravavano spese Pt_1 CP_10 pededucibili per oltre 1,6 milioni di Euro;
15) Vero che durante le call del 6, 7, 10 e 13 dicembre 2021 e/o durante l'incontro del 14 dicembre 2021, i convenuti riferivano ai sig.ri che l'eventuale esistenza di spese prededucibili afferenti Pt_1 il compendio di avrebbe impedito la compensazione tra il pezzo di aggiudicazione CP_10 dell'immobile e il credito ipotecario di per l'ammontare pari a tali spese;
CP_8
16) Vero che durante le call del 6, 7, 10 e 13 dicembre 2021 e/o durante l'incontro del 14 dicembre 2021, i convenuti riferivano ai sig.ri che l'eventuale esistenza di spese prededucibili afferenti Pt_1 il compendio di per un importo pari o superiore al prezzo di aggiudicazione dell'immobile in CP_10 asta avrebbe impedito la compensazione tra detto pezzo e il credito ipotecario di CP_8
17) Vero che nel mese di dicembre 2021 e comunque nei giorni antecedenti l'asta del 16 dicembre 2021, i convenuti prendevano contatti con il C.L. dott. onde verificare se ed in che Persona_2 misura gravassero sul compendio di Luzzara spese prededucibili.
Si indicano quali testi: , CP_9 Persona_1 Testimone_1 Persona_2 Testimone_2
Si producono, con numerazione progressiva, i seguenti documenti:
64. contabile bonifico dell'11-12 novembre 2024
65. progetto di riparto finale
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO AVV.DEL PRIORE
In via preliminare nel rito Voglia l'On.le Tribunale adito almeno con riguardo alla domanda proposta dalla società attrice e tesa all'accertamento della responsabilità aquiliana asseritamente ascrivibile all'odierno deducente, declinare la propria competenza a decidere in favore, alternativamente, del Tribunale di Cremona, del Tribunale di Reggio Emilia ovvero del Tribunale di Salerno, ai sensi del disposto di cui rispettivamente all'art. 19 e 20 c.p.c.; Nel merito Voglia l'On.le Giudicante adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente ciascuna delle domande proposte dalla società in danno dell'odierno deducente, in quanto Parte_1 analogamente destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e priva di un adeguato sostato probatorio, ferma l'abnormità dell'entità del danno richiesto, per tutte le ragioni meglio dedotte in atti;
Voglia l'On.le Tribunale adito, comunque, rigettare la domanda proposta ex adverso tesa al risarcimento del danno asseritamente patito, perchè evidentemente abnorme, irragionevole, illiquido, inesigibile e privo di un nesso di causalità diretto con i fatti dedotti, per tutte le ragioni articolate in atti;
Voglia l'On.le Giudicante adito accertare, altresì, il grave inadempimento imputabile alla società dell'obbligazione di pagamento ad oggetto il pagamento del saldo del Parte_1 corrispettivo convenuto all'art. 3 (Compenso) del contratto per cui è causa, e, per l'effetto, valutata unitariamente la condotta delle parti contraenti, rigettare la domanda di risoluzione del contratto intercorso ex art. 1453 e 1455 c.c. e di risarcimento del danno, proposte in danno dell'odierno deducente, per le ragioni meglio articolate in atti;
In via subordinata: Voglia l'On.le Giudicante adito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla società rigettare integralmente le eccezioni sollevate dalla Parte_1 Controparte_3
per le ragioni meglio descritte in narrativa e condannarla, in via esclusiva, al pagamento
[...] del danno eventualmente accertato e determinato all'esito dell'odierno giudizio, nella qualità di garante 4 per la responsabilità civile, convenzionalmente obbligata, in forza del rapporto assicurativo vigente, a manlevare l'avv. da qualsivoglia responsabilità sia allo stesso ascritta e a tenerlo Controparte_1 indenne dal pagamento della somma che fosse eventualmente obbligato a corrispondere in favore di parte attrice, a qualsivoglia titolo;
In via riconvenzionale Voglia l'On.le Tribunale adito, in ogni caso, accertare l'inadempimento imputabile alla società e conseguentemente condannare la stessa in via riconvenzionale al Parte_1 pagamento in favore dell'odierno deducente della somma liquida ed esigibile pari ad € 63.440,00 – a lordo della ritenuta come per legge - quale saldo del corrispettivo espressamente convenuto all'art. 3 (Compenso) del contratto per cui è lite, per tutte le ragioni meglio articolate in atti;
Vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria Si insiste affinchè l'On.le Giudicante, re melius perpensa, revochi l'ordinanza del 22.05.2024 e, previo rigetto dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale articolata dalla società attrice per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, disponga l'ammissione della prova testimoniale come articolata dall'odierno deducente nelle memorie ex art. 171 ter II termine cpc con i testi ivi indicati nonché sulle medesime circostanze dell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società attrice sig. Parte_5
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della prova testimoniale articolata dalla società attrice si chiede di essere abilitati alla prova diretta e contraria con i medesimi testi e con i propri, sui medesimi capitoli di prova e su quello articolato in narrativa ed, in ogni caso, con riguardo ai capitoli 6,7 8,9, 10,11 delle memorie ex art. 171 ter cpc (II termine) si chiede ammettersi l'escussione del teste dott. , Large Specialist della Intrum. Testimone_3
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Parte_3 in via preliminare nel rito Voglia l'On.le Tribunale adito:
- almeno con riguardo alla domanda proposta dalla società attrice e tesa all'accertamento della responsabilità aquiliana asseritamente ascrivibile all'odierna deducente, declinare la propria competenza a decidere in favore, alternativamente, del Tribunale di Cremona, del Tribunale di
Reggio Emilia ovvero del Tribunale di Salerno, ai sensi del disposto di cui rispettivamente all'art. 19 e 20 c.p.c.; Par
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda attorea nei suoi confronti ed estromissione dal presente giudizio.
In via preliminare nel merito Voglia l'On.le Giudicante adito:
- previa assunzione dei provvedimenti di rito ai sensi del disposto di cui all'art. 171 bis c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione (P.iva CP_4
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trento Piazza delle P.IVA_3
Donne Lavoratrici n. 2 (pec: , garante per la responsabilità civile Email_2 Par derivante dalla professione, affinché possa manlevare da qualsivoglia responsabilità fosse alla stessa eventualmente ascritta all'esito dell'odierno giudizio e tenere quest'ultima conseguentemente indenne dal pagamento della somma che fosse obbligato eventualmente a corrispondere in favore dell'attrice a qualsivoglia titolo, a tal fine disponendo nuova udienza per consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc;
Par
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità in capo a del rapporto contrattuale controverso con conseguente integrale rigetto della domanda attrice nei suoi confronti.
Nel merito Voglia l'On.le Giudicante adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente ciascuna delle domande proposte dalla società in danno dell'odierna deducente, in quanto Parte_1 analogamente destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e priva di un adeguato sostato probatorio, ferma l'abnormità dell'entità del danno richiesto, per tutte le ragioni meglio dedotte in
5 narrativa;
Voglia l'On.le Tribunale adito, comunque, rigettare la domanda proposta ex adverso tesa al risarcimento del danno asseritamente patito, perché evidentemente abnorme, irragionevole, illiquido, inesigibile e privo di un nesso di causalità diretto con i fatti dedotti, per tutte le ragioni articolate in narrativa;
Voglia l'On.le Giudicante adito rigettare la domanda di risoluzione del contratto intercorso ex art. 1453 e 1455 c.c. e di risarcimento del danno, proposte in danno dell'odierna deducente, per le ragioni meglio articolate in narrativa;
In via subordinata: Voglia l'On.le Giudicante adito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla società condannare, in via esclusiva, al pagamento del danno Parte_1 eventualmente accertato e determinato all'esito dell'odierno giudizio, la Compagnia di Assicurazione (P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_4 P.IVA_3 legale in Trento Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 (pec: quale Email_2 garante per la responsabilità civile, convenzionalmente obbligata, in forza del rapporto assicurativo Par vigente, a manlevare da qualsivoglia responsabilità sia alla stessa ascritta e a tenerla indenne dal pagamento della somma che fosse eventualmente obbligata a corrispondere in favore di parte attrice, a qualsivoglia titolo.
Vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER LA PER LA TERZA CHIAMATA Controparte_3
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO
[...]
N. GT1C090427P-LB E GT2C331654P In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale, per lo meno per quanto riguarda la domanda promossa da
x art. 2043 c.c.; Pt_1 In via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a CP_3 nei confronti dell'avv. , e comunque rigettare le domande svolte dallo stesso avv. Controparte_1 [...]
nei confronti di , per tutte le ragioni in atti;
CP_1 CP_3
- rigettare, in ogni caso, le domande di ei confronti dell'avv. , in quanto inammissibili e/o Pt_1 CP_1 infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti o richiamati in atti;
In via subordinata: per la denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo all'avv. Controparte_1 verso di un qualsiasi obbligo indennitario in capo alla Compagnia in favore dell'avv. Pt_1 CP_1 ;
[...]
-limitare l'obbligo indennitario della Compagnia nei confronti dell'avv. ai sensi dell'art. Controparte_1 1893 c.c.; escludere l'obbligo indennitario della Compagnia nei confronti dell'avv. in Controparte_1 relazione all'importo di € 63.440 di cui hiede la restituzione (e, in ogni caso, a qualunque importo Pt_1 egli fosse condannato a restituire a;
limitare l'obbligo indennitario della Compagnia nei confronti Pt_1 dell'avv. , come sopra determinato, entro il limite del massimale disponibile pari ad € Controparte_1 1.000.000 (salva riduzione per effetto di altri sinistri) e con pari ad € 1.000,00 e di ogni altro limite previsto dalla polizza ritenuta eventualmente applicabile;
accertare - anche ai fini dell'azione di regresso e/o surrogatoria - la ripartizione dell'eventuale Pa responsabilità tra l'avv. e e le relative quote di responsabilità, se del caso anche in Controparte_1 via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge;
subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore dell'avv. Controparte_1 all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte dell'avv. in favore dell'avente diritto;
CP_1
escludere l'obbligo indennitario della Compagnia con riguardo alle spese di resistenza sostenute dell'avv. , in quanto non oggetto di una specifica domanda in tal senso;
Controparte_1
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
6 CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA CP_4
- in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande versate in causa da qualunque parte processuale contro la contraente e per l'effetto rigettarle, con ogni conseguente Parte_3 statuizione;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità posta in capo all'assicurata Parte_3 e sua conseguente condanna, dichiarare l'inoperatività della polizza n.
[...]
M13882255 azionata dalla suddetta Società per tutte le motivazioni ampiamente illustrate nella comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui richiamate.
- sempre in via subordinata, nel merito: nelle denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità posta in capo alla
[...]
e sua conseguente condanna nonché accertamento dell'operatività Parte_3 della richiamata polizza assicurativa, dichiarare la Compagnia tenuta a CP_4 manlevare e garantire la suddetta Società nel limite del massimale della polizza azionata in giudizio con l'applicazione dello scoperto di 1/10 dell'importo a carico dell' Pt_6 e ferma in ogni caso l'esclusione del vincolo di solidarietà, nonché in ogni caso nei limiti di polizza, delle condizioni generali e particolari di assicurazione e con ogni conseguente statuizione;
- in via istruttoria: riservata ogni istanza anche in relazione all'atteggiamento processuale delle controparti;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 premesso di essere una società a composizione familiare (padre, madre e due figli), che si occupa della lavorazione e della vendita del legno, esponeva:
-di avere ricevuto in data 6.12.2021 una telefonata di tale avv. di Controparte_1
Salerno, che si presentava quale professionista legato a , società Controparte_11 di cartolarizzazione riconducibile alla banca , e proponeva CP_12 un'articolata operazione attraverso cui, a suo dire, l'attrice avrebbe potuto acquistare a condizioni molto convenienti il compendio immobiliare (compendio Parte_4 immobiliare ad uso industriale in provincia di Reggio Emilia ove aveva avuto sede la società ammessa nel 2012 a concordato preventivo, procedura Parte_7 dalla quale la aveva già acquistato alcuni beni mobili); Parte_1
- secondo la prospettazione dell'avv. la avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 acquistare al prezzo di Euro 1.050.000,00 il credito di nei confronti della CP_8 società in concordato preventivo, già insinuato al passivo e assistito Parte_7 dalla garanzia ipotecaria di primo grado sugli immobili di cui al compendio (di circa nominali dieci milioni di Euro), e partecipare alla settima asta, già Parte_4 fissata per il successivo 16 dicembre 2021, all'esito della quale si sarebbero potute realizzare due alternative: a) nel caso nessuno concorresse, si sarebbe Parte_1
7 aggiudicata il complesso immobiliare ad un prezzo poco superiore al milione di Euro
(circa il prezzo base d'asta), pari a quanto versato per l'acquisto del credito ipotecario di ma avrebbe evitato di versare il saldo prezzo di CP_8 aggiudicazione, formulando al G.E. istanza di accollo del debito della procedura ex artt. 508 e 585 c.p.c. nei confronti di;
b) se il compendio fosse stato CP_8 aggiudicato a un terzo, avrebbe guadagnato la differenza tra il prezzo di Pt_1 aggiudicazione e quello pagato per l'acquisto del credito di (un milione e CP_8 cinquanta mila Euro), visto che, acquisendo il credito in questione, essa aveva un credito di nominali dieci milioni di Euro nei confronti della procedura;
-l'avv. sollecitava alla la sottoscrizione per accettazione della CP_1 Pt_1
“nomina del terzo” da parte della società HO IM s.r.l. , riferibile ai convenuti, che nel novembre dello stesso anno aveva formalizzato a CP_8 un'offerta di acquisto del credito in questione , per sé o per persona da nominare (doc.6,7, 8); raccomandava altresì all'attrice di provvedere al versamento di Euro 115.631,10 nei confronti del concordato quale cauzione per partecipare Parte_4 all'asta del compendio immobiliare, di Euro 525.000,00 quale prima tranche del prezzo pattuito per l'acquisto del credito di ed Euro 16,00 per oneri di CP_8 segreteria e sottoponeva altresì all'attrice una prima bozza della lettera di Part conferimento d'incarico professionale in favore proprio e della società (doc.9); Par
-il 10 dicembre 2021 aveva luogo una “call” tra la l'avv. , Pt_1 CP_1 nella persona del legale rappresentante dott. la dott.ssa per CP_2 Testimone_2
il dott. e il sig. CP_8 Persona_1 CP_9
-il 13 dicembre 2021 aveva luogo un ulteriore colloquio telefonico al quale partecipavano, da un lato, la e, dall'altro, l'avv. e Pt_1 CP_1 CP_2 Part legale rappresentante di , e il contenuto dell'operazione prospettata veniva poi Part riassunto dal di nella pec del 13 dicembre 2021 trasmessa alla CP_2 Pt_1
(doc.10);
- tuttavia i convenuti tacevano ai che vi erano, insinuati nella procedura, Pt_1 crediti in prededuzione, che insistevano sul compendio immobiliare Parte_4
(IMU), i quali dovevano essere pagati con preferenza rispetto al creditore ipotecario;
-in data 13 dicembre 2021 l'avv. sollecitava nuovamente l'attrice a CP_1 Par sottoscrivere la lettera di conferimento dell'incarico professionale a sé e a (docc. 11 e 12); il giorno successivo la sottoscriveva dunque la “lettera di Pt_1 conferimento incarico professionale”, predisposta dai convenuti, con cui conferiva Par all'avv. e alla , nella persona del il mandato per CP_1 CP_2 perfezionare la prospettata operazione immobiliare (docc. 13 e 14), e ove si legge che: “l'incarico ha ad oggetto l'esecuzione di una due diligence, nonché una consulenza ed una assistenza legale finalizzate all'acquisto al prezzo di € 1.050.000,00 (euro unmilionezerocinquantamila/00) di un credito derivante da titoli esecutivi (n. 2 mutui) e, precisamente, il contratto di finanziamento n. 404395 (già n. 2403145) concesso per originari € 5.000.000,00 da in Controparte_13 favore di […] nonché il contratto di finanziamento n. 407153 (già n. Parte_7
2427958) concesso per originari € 10.000.000,00 da in Controparte_13
8 favore di […]. Attualmente, il credito portato dai predetti titoli Parte_7 esecutivi è di proprietà di a cui è pervenuto da Controparte_11 Parte_8
. Il credito oggetto dell'operazione di cessione derivante dal contratto di
[...] finanziamento n. 404395 ammonta ad € 2.291.445,24 al 01.07.2012 oltre interessi di mora […]; mentre quello derivante dal contratto di finanziamento n. 407153 ammonta ad € 7.556.746,04 oltre interessi di mora […]. Il credito portato dai predetti titoli è garantito da ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile come specificato nell'estratto dell'avviso di vendita che di seguito si riporta [segue l'avviso di vendita del compendio di , n.d.r.] […]. Il mandato conferito al CP_10
Professionista si intende conferito anche per l'esecuzione di una successiva due diligence immobiliare finalizzata ad eseguire la valutazione del bene sottostante il credito […] In particolare, le attività svolte dal Professionista nell'ambito delle due diligence di cui al presente capo B) sono di seguito specificate: […] – analisi degli aspetti urbanistici, catastali, edilizi ed impiantistici, amministrativi e tributari del bene […]. Inoltre il Professionista, ad avvenuto acquisto del credito da parte del Cliente, avrà cura di compiere per lo stesso tutta l'attività necessaria onde aggiudicarsi l'immobile in asta, oltre a predisporre qualsiasi altro atto finalizzato all'acquisto della proprietà dell'immobile stesso mediante decreto di trasferimento
[…]”
-in data 15 dicembre 2021 l'avv. inoltrava alla la notula pro- CP_1 Pt_1 forma di complessivi Euro 63.440,00 a titolo di primo acconto per l'attività eseguita
(doc. 18), che veniva saldata dall'attrice;
- il 16 dicembre 2021 aveva luogo l'asta del compendio immobiliare alla Parte_4 quale partecipava la sola che si aggiudicava l'immobile per Euro Pt_1
1.156.311,00, somma comprensiva anche delle imposte di trasferimento (doc. 19);
-il 22 dicembre 2021 l'avv. istruiva l'attrice circa il perfezionamento della CP_1 cessione del credito di che sarebbe dovuta avvenire tramite lo scambio di CP_8 corrispondenza commerciale (doc. 20,21,22);
-a dicembre 2021 era pagata anche la seconda tranche di Euro 525.000,00 a
CP_8
- in data 11 gennaio 2022 l'avv. trasmetteva al commercialista della CP_1 dott. il verbale di aggiudicazione del compendio immobiliare Pt_1 Per_1
unitamente alla comunicazione del Liquidatore giudiziale dott. Parte_4 Per_2 che confermava l'assenza di offerte migliorative rispetto a quella formulata
[...] dall'attrice (doc. 23);
- in data 11 febbraio 2022 il delegato alle vendite quantificava alla il saldo- Pt_1 prezzo in complessivi Euro 1.092.347,89 (cui aggiungere le imposte), del quale chiedeva il saldo nel termine di novanta giorni dall'aggiudicazione (doc. 24).
- con mail dell'11.2.2022 l'avv. spiegava che “la pec giunta dall' CP_1 CP_14
(organismo che coordina le attività dei notai delegati alle vendite delle procedure esecutive) effettivamente altro non è che il conteggio esatto di quello che
l'aggiudicatario sarebbe tenuto a versare a titolo di saldo Parte_1 del prezzo. Tuttavia, la nostra attività è diretta - come detto - a non far versare il
9 saldo prezzo. A tal fine, stiamo procedendo a predisporre un'istanza congiunta
( e indirizzata al G.D. del Concordato Preventivo e al Controparte_11 Pt_1
Liquidatore Giudiziale affinché il primo autorizzi l'aggiudicataria Pt_1 all'assunzione del debito verso per l'importo di aggiudicazione e, al CP_8 contempo, sia esonerata dal versamento dello stesso, fermo restando che la somma già versata a titolo di cauzione dovrà essere imputata, salvo conguaglio, alle spese di procedura […]” (doc. 25);
- il 24 febbraio 2022 la conferiva quindi all'avv. il mandato, Pt_1 CP_1 affinché provvedesse al deposito dell'istanza di assunzione del debito di ex CP_8 artt. 508 e 585 c.p.c. (doc. 26);
-il 25 febbraio 2022, per conto della il dott. chiedeva alcuni Pt_1 Per_1 chiarimenti all'avv. il quale rassicurava nuovamente l'attrice , CP_1 continuando a non fare cenno alle spese in prededuzione: “Fino ad oggi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati: acquisto del credito al prezzo riferito e aggiudicazione in asta. Ora, al fine di scongiurare il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, stiamo depositando istanza di assunzione che se verrà autorizzata dal G.D. ci consentirà di versare solo le spese di procedura e quelle in prededuzione. Diversamente, il saldo prezzo dovrà essere corrisposto, per poi essere ripreso in sede di riparto, al netto sempre delle spese di procedura e di quelle in prededuzione. Allo stato, non è possibile determinare alcuna ipotesi di impegno economico rispetto all'operazione che stiamo conducendo. Sarebbe opportuno, al fine di non trovarsi impreparati, mentalizzarsi ed essere pronti alla corresponsione del saldo del prezzo;
tutto quello che di meglio si verificherà rispetto a tale ultima ipotesi, agevolerà il tutto” (doc. 29);
- a seguito di ulteriori richieste di chiarimenti dell'attrice , in data 3 marzo 2022 l'avv. rappresentava all'attrice di aver interloquito con il G.D. del CP_1 concordato il quale, a suo dire, avrebbe dovuto trasmettere al Parte_4
“Commissario liquidatore” l'istanza ex artt. 508 e 585 c.p.c. ma che, allo stato, non aveva contezza se ciò fosse avvenuto, e in ordine al versamento del saldo-prezzo, scriveva: “In ogni caso, come già anticipato nella mia mail del 25/02 u.s., sarebbe opportuno prepararsi anche per il versamento del saldo del prezzo nell'ipotesi in cui, anche dietro il parere del liquidatore, l'istanza venga reietta” (doc. 31). Par
-con mail del 4.3.2021 chiedeva a e la restituzione di quanto Pt_1 CP_1 pagato, avendo realizzato che nell'ipotesi in cui il saldo prezzo fosse risultato effettivamente dovuto, non vi sarebbe stata alcuna necessità di acquistare il credito di ben potendo la partecipare semplicemente all'asta, mentre invece CP_8 Pt_1
l'attrice aveva acquistato il credito di del tutto inutilmente, sostenendo un CP_8 esborso di due milioni di Euro, quando avrebbe invece potuto acquistare il compendio immobiliare per un solo milione di Euro partecipando all'asta (doc.32) – Part
-con email del 6 marzo 2022 , “anche a nome del dott. di , CP_1 CP_2 affermava che lo scopo della prospettata operazione era: “l'acquisto del credito ipotecario finalizzato, in via principale, all'ottenimento in asta della proprietà immobiliare sottostante al credito stesso;
in via secondaria, per puro fine speculativo
10 qualora l'immobile medesimo fosse stato aggiudicato da terzi ad un importo sensibilmente maggiore rispetto al prezzo di acquisto del credito”e suggeriva all'attrice di formulare istanza di proroga del termine, fermo restando che,“l'importo versato a titolo di saldo prezzo sarebbe [stato] poi ripreso in sede di riparto, […] al netto delle spese di procedura e delle spese in prededuzione relative al cespite” (doc. 33).
-il 7 marzo 2022 l'avv. trasmetteva alla il provvedimento con cui CP_1 Pt_1 il G.D. del Tribunale di Reggio Emilia, preso atto dell'istanza ex artt. 508 e 585 c.p.c., richiedeva al C.L. la quantificazione delle spese di procedura (doc. 34). In pari data il delegato alle vendite giudiziarie comunicava alla che il saldo prezzo Pt_1 di aggiudicazione, pari ad Euro 1.092.347,89, doveva essere versato entro il 16 marzo 2022 (doc. 35);
-in data 11 marzo 2022, l'avv. inviava alla il provvedimento con CP_1 Pt_1 cui il G.D., “rilevato che, in base a quanto riferito dal liquidatore giudiziale, le spese relative all'immobile, gravanti per l'intero sul prezzo di vendita, sopravanzano il prezzo di aggiudicazione (anche per il solo valore dell'IMU, in quanto spesa in prededuzione)”, disponeva che la confermasse o meno l'assunzione del Pt_1 debito (doc. 40), e l'avv. riteneva “necessario, sia per valutare la CP_1 conferma o meno dell'assunzione, sia per verificare l'esattezza dei conteggi del liquidatore, entrare in possesso della relazione di quest'ultimo […] ciò al fine di
“valutare eventuali impugnative dei conteggi (rectius, attività) del liquidatore e/o del provvedimento del GD” (doc. 40).
-su richiesta della in data 14 marzo 2022 l'avv. inviava Pt_1 CP_1 all'attrice un prospetto, ove erano riportati i crediti in prededuzione (euro 1.680.846,83) gravanti sul compendio immobiliare e da cui si evince che Parte_4 solo a titolo di IMU gravava sull'immobile in questione un credito prededucibile di Euro 1.268.336,99 (doc.41) nonché il rigetto dell'istanza di proroga del termine onde adempiere al versamento del saldo prezzo (doc. 43);
-in data 16 marzo 2022, per evitare di perdere la cauzione e per non aver acquistato il credito di senza alcuna ragione, l'attrice versava il prezzo di aggiudicazione CP_8
(Euro 1.092.347,89), già detratta la cauzione (doc. 44) e rinunciava all'istanza ex artt. 508 e 585 c.p.c.; atteso il pagamento integrale del prezzo, il Tribunale di Reggio Emilia emetteva il decreto di trasferimento del compendio immobiliare Parte_4
(doc. 46).
- in data 18.5.2022 l'avv. inviava all'attrice la proforma con richiesta del CP_1 Par saldo delle proprie competenze, e di quelle di , per Euro 63.440,00 (doc. 47)
11 Tutto ciò premesso, l'attrice l'attrice conveniva in giudizio l'AVV. CP_1
, e chiedendo
[...] Parte_3
l'annullamento del contratto concluso con i convenuti per dolo, o la risoluzione per inadempimento dei convenuti, o la loro condanna al risarcimento dei danni per illecito extracontrattuale, o l'annullamento del contratto per errore, e, in ogni caso, la restituzione del compenso già pagato pari ad Euro 63.440,00 di cui alla proforma pagata del 15 dicembre 2021 (doc. 18), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o moratori e/o legali dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo, cui aggiungere l'importo di Euro 1.050.000,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o moratori e/o legali dal dicembre 2021 (data del versamento) al saldo a titolo di risarcimento del danno.
Il convenuto avv. costituitosi, preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito con riguardo alla domanda tesa all'accertamento della responsabilità extracontrattuale, atteso che la società attrice ha sede legale a Gussola ed il convenuto è domiciliato in Salerno, mentre, per l'altro, il contratto si sarebbe perfezionato proprio a Gussola, e pertanto risulterebbero competenti alternativamente il Tribunale di Cremona o il Tribunale di Salerno, o, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Reggio Emilia, quale forum commissi delicti. Nel merito, il convenuto esponeva che mediante nota del 19.11.2021 aveva formulato a , per conto della società HO IM RL di Controparte_11
Napoli una proposta di acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, di un credito ipotecario pari a circa 10 milioni di euro verso che, avendo ricevuto notizia da Parte_7 parte della società HO IM RL di non poter dare esecuzione all'atto di cessione del credito per ragioni sopravvenute, “si adoperava al fine di intercettare un altro investitore interessato all'operazione e contattava telefonicamente l'odierna attrice;” in data 10.12.2021 l'avv. inviava una comunicazione a mezzo CP_1 mail (all. n. 4) al dott. commercialista di in cui descriveva Per_1 Pt_1 dettagliatamente le attività da compiersi ed inviava, tra l'altro, una bozza dell'incarico professionale (all. n. 5), la proposta di acquisto del credito del 12 19.11.2021 formulata da HO (cfr. all. n. 2), l'accettazione di Intrum del 26.11.2021
(cfr. all. n. 3), la dichiarazione di nomina del terzo firmata da (all n. Parte_9
6) ed una scrittura modificativa delle condizioni di pagamento contenute nell'accordo negoziale di cessione del credito (all. n. 7); in data 13.12.2021 la società attrice compilava e sottoscriveva il modulo di adeguata verifica (all. n. 8) da inoltrare a Intrum al fine di poter procedere con l'operazione di cessione -In data 14.12.2021 la società attrice sottoscriveva altresì: a) la lettera di conferimento incarico (all. n. 9), nella versione definitiva così come modificata dalla stessa parte attrice, controfirmata per accettazione da parte dell'avv. ; b) l'accettazione della dichiarazione di CP_1 nomina operata da (all. n. 10); c) la scrittura modificativa delle Parte_9 condizioni di pagamento della cessione (all. n. 11); nello stesso giorno, la società attrice riceveva da l'accettazione della nomina (all. n. 12) effettuava in CP_11 favore della cedente il bonifico dell'importo di € 525.000 corrispondente alla prima tranche del prezzo pattuito per la cessione (all. n. 13). Una volta definiti i dettagli del contratto di cessione tra l'avv. ed Intrum, la società attrice in data CP_1
20.12.2021 sottoscriveva la proposta di cessione su carta intestata della stessa e la inoltrava ad Intrum a mezzo pec del 22.12.2021 (all. n. 15) cui faceva seguito la formale accettazione (all. n. 16); in data 21.12.2021 l'attrice effettuava mediante bonifico bancario il pagamento dell'importo di € 525.000 corrispondente alla seconda tranche del corrispettivo pattuito di cessione (all. n. 17); in esecuzione di ulteriore incarico l'avv. intratteneva corrispondenza con il delegato alla vendita e CP_1 con l organismo che coordina le attività dei notai delegati alle vendite (all. n. CP_14
19), nonché dava riscontro all'attrice in merito ad una comunicazione (all. n. 20) pervenutale dall' medesima, allorquando evidenziava come la nota si riferisse CP_14 all'esatta quantificazione del saldo prezzo da corrispondere all'esito dell'aggiudicazione, preannunciando la imminente predisposizione di una istanza, nel suo interesse, ex artt. 508 e 585 cpc per la quale riceveva nuovo ed autonomo mandato alle liti;
la società attrice conferiva all'avv. autonomo mandato CP_1 che lo legittimasse ad instare per conseguire la proroga del termine fissato per il versamento del saldo prezzo (all. n. 21).
13 Tutto ciò premesso, il convenuto affermava che “Tuttavia, l'istanza di assunzione del debito non sortiva l'esito sperato in quanto con provvedimento dell'11.03.2022 il GD del Tribunale di Reggio Emilia (all. n. 22) statuiva che le spese relative all'immobile, gravanti per l'intero sul prezzo di vendita, sopravanzavano il prezzo di aggiudicazione;
mentre l'istanza di proroga del saldo del prezzo veniva rigettata in data 10.03.2022 (all. n. 23)” e chiedeva il rigetto delle domande attoree sostenendo che : era pervenuta alla determinazione di rendersi cessionaria del Parte_1 credito in parola e di sottoscrivere il contratto intercorso con l'odierno deducente e la Part
anche in ragione del conforto dell'assistenza professionale ovvero dell'approfondimento tecnico della vicenda condotto, per suo conto, dal dott. ; Per_1 la HO IM RL non era in alcun modo riconducibile all'avv. ; - CP_1
l'atto di cessione del credito contemplava espressamente che ogni rischio connesso ai cediti ceduti e al recupero degli stessi sarebbe ricaduto unicamente in capo alla parte Part cessionaria;
la società avrebbe sovrainteso in via diretta ed esclusiva alla gestione dell'operazione immobiliare oggetto di censura;
ogni preliminare valutazione in ordine alla fattibilità ed all'opportunità dell'operazione finanziaria in parola veniva condotta sulle risultanze delle relazioni semestrali elaborate dal Liquidatore Giudiziale datate 20.04.2020 (all. n. 26), 31.03.2021 (all. n. 27) e 30.09.2021 (all. n. 28) “che recavano, analogamente, tra i pagamenti correnti, l'intervenuta integrale corresponsione degli oneri IMU con riferimento precipuamente alle annualità 2019, 2020 e 2021, in evidente distonia con quanto, poi, rappresentato, all'indomani dell'aggiudicazione dell'immobile, dal medesimo Organo della Procedura”. Negava di avere posto in essere menzogne e/o artifizi idonei a coartare e/o condizionare la determinazione volitiva della società odierna attrice, e affermava che “ è arduo immaginare, ancora, anche ricorrendo al criterio di diligenza specifica e qualificata di cui all'art. 1176 II comma c.c., che l'odierno deducente potesse stimare, sulla scorta delle risultanze delle relazioni semestrali rese dal Liquidatore Giudiziale e richiamate innanzi, che gravasse sul cespite una ragione di credito prededucibile, antergata al privilegio che assisteva il credito oggetto di cessione, causalmente riconducibile a tributi locali che si dichiarava in detti documenti espressamente estinti”. Negava di essersi presentato quale professionista legato a società di cartolarizzazione riconducibile alla banca Controparte_11
e di avere legami con la HO IM e ribadiva che “ Nessuna CP_12 delle informazioni condivise dagli organi della procedura ed acquisite preventivamente dall'odierno deducente e rimesse alla cognizione della società attrice e prioritariamente dei suoi consulenti, avrebbe potuto far presagire allo stesso che l'immobile esecutato fosse, in realtà, gravato da un credito prededucibile tale da rendere di fatto inopportuna ovvero non conveniente - ma giammai giuridicamente ed irritualmente improcedibile, come ammantato dalla società attrice
– l'ipotesi dell'assunzione del debito, per pervenire alla corresponsione del prezzo di aggiudica, che avrebbe conseguentemente e naturalmente condotto alla estinzione dello stesso per compensazione sino alla concorrenza…. È assorbente il dato, già espresso, validamente desumibile dalle relazioni rese dal Liquidatore Giudiziale del
14 Concordato preventivo n. 8/2012 del Tribunale di Reggio Emilia, Parte_7 rispettivamente in data 20.04.2020, 31.03.2021 e 30.09.2021 che recavano, concordemente ed analogamente, tra i pagamenti correnti, l'intervenuta integrale corresponsione degli oneri IMU con riferimento precipuamente alle annualità 2019, 2020 e 2021: è anomalo che il documento versato agli atti dell'odierno procedimento (sub all. n. 42 della produzione di parte attrice) indichi anche con riferimento alle annualità già richiamate negli atti precedenti la sussistenza di un debito IMU che non poteva non ritenersi definitivamente estinto.” Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento di € 63.440,00 quale saldo del corrispettivo convenuto all'art. 3 (Compenso) del contratto. Chiedeva inoltre la chiamata in causa in garanzia della Compagnia
[...]
(polizza n. GT1C090427P-LB con scadenza al 29.10.2022), Controparte_3 cui “L'avv. provvedeva, per ragioni di mera opportunità, a denunciare il CP_1 sinistro alla compagnia anzidetta con nota del 22.04.2023 (all. n. 29) affinchè assumesse, all'esito di idonea ed articolata istruttoria, gli atti ritenuti necessari e conseguenti in esecuzione del contratto assicurativo vigente, richiedendo, peraltro, nel corso del procedimento di mediazione azionato dalla medesima società attrice, analogamente, l'estensione nei suoi confronti del contraddittorio (all. n. 30).”
Parte convenuta , costituitasi, eccepiva Parte_3 il difetto di propria legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso , affermando di essere completamente estranea ai fatti di causa , non avendo sottoscritto per accettazione la lettera di incarico professionale (doc. n. 13 e n. 14 Part e doc. n. 2 ) del il 14.12.2021 firmata dalla in Pt_1 Parte_1 Part favore dell'avv. e di . Affermava di essersi limitata ad inviare in data CP_1
13.12.2021 (doc. n. 3) alla (e, dunque, in data antecedente la sottoscrizione Pt_1 dell'incarico professionale da parte della e dell'avv. ) una pec Pt_1 CP_1 con cui rappresentava per grandi linee i termini dell'operazione sulla scorta di quello che era a sua conoscenza in funzione della documentazione ad esso fornita da Intrum Part per conto della cedente In seguito non aveva svolto attività Controparte_11
15 per la società attrice, né aveva intrattenuto corrispondenza con altri dei protagonisti della vicenda, solo sporadicamente ricevendo da questi ultimi qualche mail per conoscenza. Nel merito svolgeva difese identiche a quelle dell'altro convenuto e affermava “È assorbente il dato, già espresso, validamente desumibile dalle relazioni rese dal Liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo n. 8/2012 del Parte_7
Tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente in data 20.04.2020, 31.03.2021 e 30.09.2021 che recavano, concordemente ed analogamente, tra i pagamenti correnti, l'intervenuta integrale corresponsione degli oneri IMU con riferimento precipuamente alle annualità 2019, 2020 e 2021: è anomalo che il documento versato agli atti dell'odierno procedimento (sub all. n. 42 della produzione di parte attrice) indichi anche con riferimento alle annualità già richiamate negli atti precedenti la sussistenza di un debito IMU che non poteva non ritenersi definitivamente estinto.” Preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito con riguardo alla domanda tesa all'accertamento della responsabilità extracontrattuale, indicando quali competenti alternativamente il Tribunale di Cremona ovvero il Tribunale di Salerno, o, ai sensi del disposto di cui all'art. 20 c.p.c., secondo quanto desumibile dall'articolazioni difensive della società attrice, nel Tribunale di Reggio Emilia, quale forum commissi delicti. Chiedeva il rigetto delle domande attoree e la chiamata in causa della compagnia
(polizza n. M13882255/93483 con scadenza al 31.12.2021) affermando CP_4 Par che “ provvedeva, per ragioni di mera opportunità, a denunciare il sinistro alla compagnia anzidetta con nota del 21.04.2023 (doc. n. 6 e doc. n. 7) affinché assumesse, all'esito di idonea ed articolata istruttoria, gli atti ritenuti necessari e conseguenti in esecuzione del contratto assicurativo vigente, richiedendo, peraltro, nel corso del procedimento di mediazione azionato dalla medesima società attrice, analogamente, l'estensione nei suoi confronti del contraddittorio (doc. n. 8)
La terza chiamata con riferimento al Controparte_3 rischio assunto con il certificato n. GT1C090427P-LB e GT2C331654-LB , costituitasi, si associava alle difese del proprio assicurato avv. ma CP_1 eccepiva la inoperatività della polizza, sia per le caratteristiche delle domande attoree ( che presupponevano attività dolose o gravemente colpose) sia per le condizioni della polizza che negava la copertura nel caso la possibile richiesta di danni fosse già a conoscenza dell'assicurato prima della stipula della polizza .
La terza chiamata negava l'operatività della polizza conclusa con la CP_4 chiamante , atteso che tale polizza collettiva: è Parte_3 operante solo ed esclusivamente in relazione ai danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività di intermediazione tipiche, ossia quelle proprie dell'agente
16 immobiliare;
non copre, quindi, altri profili di responsabilità professionale ed in ogni caso non copre: i. qualsiasi responsabilità derivante all'assicurato in via di solidarietà; ii. le spese incontrate dall'assicurato per legali e tecnici, fuori dai casi in cui questi siano stati designati da iii. multe od ammende né delle spese di giustizia CP_4 penale;
iv. qualsivoglia errore professionale cagionato per dolo o colpa grave del contrante (cfr. art. 1900 cod. civ.); v. qualora con dolo, colpa grave e/o anche solo per colpa, l'assicurato abbia riferito alla Compagnia di Assicurazioni alcune informazioni inesatte e/o reticenti e ciò ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 25.2.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue alla luce della documentazione prodotta e della non contestazione dei fatti. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, peraltro sollevata solo in relazione alla domanda attorea relativa alla responsabilità aquiliana. Infatti la contestazione della competenza per territorio richiede di essere condotta in relazione a tutti i possibili fori alternativi , mentre i convenuti si sono limitati a considerare il forum delicti commissi e il foro generale delle persone fisiche e Part giuridiche. Peraltro la convenuta ha omesso di contestare il foro prescelto dall'attrice sotto il profilo di cui all'art. 19 comma I parte seconda cpc. e ad affermare che il foro di IC non è indicato in contratto come foro esclusivo. L'art 8. del contratto prevede: “ Foro Competente Per l'interpretazione della presente lettera di incarico le parti fanno espresso rinvio alla legge italiana e per eventuali controversi identificano come competente il Foro di IC”. Se è vero che, come insegna la Suprema Corte “ La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro”” (Cass.Sez.III, Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024), la giurisprudenza è pure costante nell'affermazione che “ in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti... la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ossia, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ;
in particolare, nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della
17 sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass. 07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387).”
Ciò posto, nel merito si osserva che la complessa operazione per cui è causa veniva Part esposta dalla convenuta all'attrice con comunicazione PEC in Parte_1 data 13.12.2021 (doc. 10 attoreo). Part
legale rappresentante di (doc.5 attoreo) così riassumeva quanto CP_2 già esposto e discusso tra le parti:
18 Nella stessa data l'avv. trasmetteva il testo della lettera di incarico e della CP_1 accettazione della dichiarazione di nomina del terzo da parte di HO IM (doc.11,12). Part La lettera di incarico a e a veniva firmata e trasmessa da CP_1
l giorno seguente (doc.14) e subito controfirmata dal . Pt_1 Pt_10
Part La mancata sottoscrizione da parte di non significa sua estraneità al vincolo
Part contrattuale, che non richiede forma scritta, mentre il pieno coinvolgimento della nell'operazione in questione è provata dalla PEC del 13.12.2021, sopra riportata
Part (doc.3 di e doc.10 attoreo ) nonché dal fatto che l'avv. interloquiva CP_1
Part con “anche a nome del dott. amministratore unico di (doc. 5 e Pt_1 CP_2
32 attorei).
In base alla lettera di incarico professionale predisposta dai convenuti CP_15 Part conferiva incarico all'avv. e a “ di seguito, entrambi 'il CP_1
Professionista'il seguente incarico professionale…l'incarico ha ad oggetto l'esecuzione di una due diligence, nonché una consulenza ed una assistenza legale finalizzate all'acquisto al prezzo di € 1.050.000,00 (euro unmilionezerocinquantamila/00) di un credito derivante da titoli esecutivi (n. 2 mutui) e, precisamente, il contratto di finanziamento n. 404395 (già n. 2403145) concesso per originari € 5.000.000,00 da in favore di Controparte_13
[…] nonché il contratto di finanziamento n. 407153 (già n. 2427958) Parte_7 concesso per originari € 10.000.000,00 da in favore di Controparte_13
[…]. Attualmente, il credito portato dai predetti titoli esecutivi è di Parte_7 proprietà di a cui è pervenuto da . Il credito Controparte_11 Parte_8 oggetto dell'operazione di cessione derivante dal contratto di finanziamento n. 404395 ammonta ad € 2.291.445,24 al 01.07.2012 oltre interessi di mora […]; mentre quello derivante dal contratto di finanziamento n. 407153 ammonta ad € 7.556.746,04 oltre interessi di mora […]. Il credito portato dai predetti titoli è garantito da ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile come specificato nell'estratto dell'avviso di vendita che di seguito si riporta [segue l'avviso di vendita del compendio di , n.d.r.] (docc. 13 e 14, pag. 1) […]. Il mandato conferito al CP_10
Professionista si intende conferito anche per l'esecuzione di una successiva due diligence immobiliare finalizzata ad eseguire la valutazione del bene sottostante il credito […] In particolare, le attività svolte dal Professionista nell'ambito delle due diligence di cui al presente capo B) sono di seguito specificate: […] – analisi degli aspetti urbanistici, catastali, edilizi ed impiantistici, amministrativi e tributari del bene […]. Inoltre il Professionista, ad avvenuto acquisto del credito da parte del Cliente, avrà cura di compiere per lo stesso tutta l'attività necessaria onde aggiudicarsi l'immobile in asta, oltre a predisporre qualsiasi altro atto finalizzato all'acquisto della proprietà dell'immobile stesso mediante decreto di trasferimento
[…]” Appare pertanto evidente l'inadempimento all'incarico che prevedeva, tra l'altro , la consulenza legale e l' analisi degli aspetti tributari del bene. Infatti i convenuti non
19 hanno informato l'attrice circa l'esistenza di tributi (IMU) gravanti sul bene immobile, avendo omesso di informarsene o, essendone almeno parzialmente informati (come dimostra la produzione di alcune relazioni del liquidatore giudiziale : docc.26,27,28 convenuto ), avendo omesso di informare l'attrice che le CP_1 spese in prededuzione sostenute per il pagamento dell'IMU sarebbero state, appunto, prededotte, con precedenza anche rispetto ai crediti ipotecari, rendendo pertanto inutile l'esborso affrontato dall'attrice per acquistare il credito di . CP_8
Inoltre nella prospettazione iniziale (pec SIB del 13.12.2021, sopra riportata) i convenuti davano per certa la possibilità di compensare il prezzo di aggiudicazione col credito acquistato, e lo ribadivano nella mail del 11.2.2022, pur cominciando ad insinuare il dubbio che il “pagamento virtuale” potesse non avvenire, ma a causa solo dell' ignoranza dei giudici e dei loro ausiliari: “tengo tuttavia a precisare che tale tipo di operazione…molto raramente appare al cospetto dei giudici e dei suoi ausiliari (anzi mi è capitato, in alcune occasioni, che non la conoscevano affatto)”(doc.25). Il complessivo svolgersi della vicenda presenta effettivamente, a carico dei convenuti, alcuni elementi atti a configurare un disegno preordinato quantomeno alla liberazione di HO IM da un affare non vantaggioso con parallela liberazione da responsabilità professionale e all'ottenimento di compensi professionali per sè, e in tal senso la domanda principale di parte attrice chiede l'annullamento del contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Tuttavia, non essendovi sufficienti elementi di prova per affermare che ciò sia avvenuto in forza di raggiri anziché di imperizia e negligenza, e in applicazione del principio di ragion più liquida, risulta sicuramente accoglibile la seconda delle domande articolate dalla parte attrice, in via di subordine all'annullamento per dolo, ossia la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Infatti i convenuti per imperizia o negligenza, pur essendo obbligati a svolgere “consulenza legale” e “analisi degli aspetti tributari del bene” , non hanno avvisato l'attrice che l'ammontare delle spese in prededuzione avrebbe potuto elidere il credito acquistato, benchè privilegiato, inducendola così ad un esborso inutile e dannoso. L'attrice, che era già a piena conoscenza della procedura concorsuale di avendone già acquistato beni mobili, avrebbe potuto Parte_4 semplicemente partecipare all'asta e acquistare il bene, senza acquistare inutilmente il credito di ma a ciò era stata indotta per effetto dell'omessa informazione CP_8 circa le spese in prededuzione e delle false rassicurazioni della attrice circa la possibilità di compensare prezzo dell'incanto e credito acquistato ex artt. 508 e 585 c.p.c.. Le stesse argomentazioni esposte negli scritti difensivi, nei quali si esprime stupore per la permanenza delle spese per IMU che invece sarebbero state
“definitivamente estinte” mediante il pagamento da parte del liquidatore giudiziale, esprime ignoranza del funzionamento delle spese in prededuzione o tentativo di addossare la responsabilità dell'accaduto all'operato degli organi della procedura concorsuale. I convenuti hanno anche tentato di ridimensionare la propria responsabilità, sostenendo la corresponsabilità del commercialista dell'attrice, dott.
20 , ma dalla documentazione in atti risulta che il suo ruolo era limitato agli Per_1 aspetti propriamente contabili della operazione, oltre che alla mera trasmissione delle mail dei convenuti (doc.4,11, 12 attorei).
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha dato atto che “in esecuzione del progetto di riparto finale datato 24 luglio 2024, il concordato Parte_7 ha liquidato alla a saldo (sia pure solo parziale) del credito Parte_1 di quest'ultima, pari all'incirca a 10 milioni di Euro, la somma complessiva di Euro 791.673,11 (doc. 64)” quindi il danno subito dall'attrice si è ridotto da euro 1.050.000,00 ad euro 258.326,89 (1.050.000,00 – 791.673,11 = 258.326,89) . A ciò va aggiunta la somma di euro 63.440,00 pagata a fronte della proforma del 15 dicembre 2021 inviata dall'avv. ( e di cui, peraltro, non vi è agli atti CP_1 fattura).
In conclusione, ai sensi degli artt. 1453, 1455 e ss. cc il rapporto contrattuale tra attrice e convenuti va risolto per grave inadempimento di questi ultimi, che vanno condannati, in solido tra di loro ( e nei rapporti interni in parti uguali ex art. 1298 co.II cc), a risarcire all'attrice il danno pari ad euro 258.326,89 oltre a rivalutazione e interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo. I convenuti vanno altresì condannati a restituire all'attrice la somma di euro 63.440,00 pagata nel dicembre 2021 con gli interessi di legge dal pagamento alla restituzione effettiva. Infatti anche se la notula proforma del 15 dicembre 2021(doc. 18 attoreo) è stata trasmessa dal solo avv. , non risulta che sia stata emessa la relativa fattura, mentre il CP_1 Part contratto in favore di e non distingue tra i due soggetti, unificati dal CP_1 denominativo “il Professionista” così come nelle premesse del contratto, all'art. 3 dedicato al compenso (doc. 13 e 14 attorei), e così pure la PEC del 13.12.2021 inviata Part da a prevedeva “ euro 100.000,00 compensi professionali SIB MC Parte_1
G616 SRL /Avv. ”(doc.3 SIB). CP_1
La domanda di manleva del convenuto verso la compagnia assicurativa dei CP_1
Lloyds non è accoglibile in quanto le polizze (1. polizza GT1C090427P-LB, con periodo di efficacia 29 ottobre 2021 – 29 ottobre 2022 ;
2. polizza GT2C331654P-LB, con periodo di efficacia 29 ottobre 2022 – 29 ottobre 2023 ) erano del tipo “CLAIMS MADE”: la Polizza assicura solamente le
RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro gli ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel CERTIFICATO”. Ai sensi del contratto per richiesta di risarcimento si intende, tra l'altro, “qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO/EVENTO ILLECITO inviata all'ASSICURATO” ( pag. 10 dei doc. 1 e 2 della terza chiamata). La prima denuncia di sinistro è del 22.4.2023 (doc. 29
[...]
), a seguito della convocazione alla mediazione, ed è avvenuta durante il CP_1 periodo della polizza GT2C331654P-LB. Tuttavia l'esclusione n. 1 della polizza (pag.16 doc.2) prevede che l'assicurazione non operi “per le RICHIESTE DI
RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che
21 l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui”). Il termine circostanza è definito, tra l'altro, come “d) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui
[il] CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o una danno a TERZI” (cfr. pag. 8). Prima della decorrenza del periodo assicurativo , l'Avv. aveva già ricevuto l'e-mail in data 4 marzo 2022, in cui l'attrice CP_1 scriveva "se siete persone oneste e corrette ci dovete restituire l'importo che Vi abbiamo bonificato per acquistare il credito …se avessimo partecipato all'asta senza avvalerci della Vostra collaborazione ad oggi avremmo versato solo la caparra, e dovremmo versare a giorni il milione di Euro, mentre invece lo abbiamo versato a metà dicembre 2021, ed ora c'è il rischio di doverne versare un altro, senza sapere con che tempistica ci sarà restituito il primo" e chiedeva agli stessi di "risolvere questo grave problema finanziario" (doc. 32 attrice). Quindi l'assicurato era già a piena conoscenza del fatto che l'attrice avrebbe agito nei suoi confronti con richieste restitutorie e risarcitorie , tuttavia nel questionario propedeutico alla sottoscrizione della polizza e necessario per la valutazione del rischio, aveva risposto “no” alla domanda: “Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurata, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o futuro?” La risposta mendace alla domanda sulla sinistrosità pregressa , rilevante anche ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cc, comporta l'inoperatività della polizza, con rigetto della domanda di manleva.
Part Anche la domanda di manleva della convenuta verso deve essere rigettata, CP_4 atteso che la polizza contratto assicurativo n. M13882255 ad oggetto la copertura della responsabilità civile posta in capo agli agenti di affari è operante solo in relazione ai danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività di intermediazione tipiche, ossia quelle proprie dell'agente immobiliare in mediazione (agenti immobiliari/mandatari a titolo oneroso) mentre l'affare proposto a con la Parte_1 Part Part mail del 13.12.2021 del per (doc. 3 di parte convenuta e doc.10 CP_2 attoreo) non rientra tra le attività tipiche. Infatti l'incarico non consisteva nel mettere le parti in relazione per la conclusione dell'affare, atteso che l'attrice era già a piena conoscenza del fatto che l'immobile era posto in vendita dalla procedura Parte_4 concorsuale , cui aveva già partecipato per alcuni beni mobili e cui avrebbe potuto partecipare autonomamente. Se astrattamente potrebbero rientrare tra le attività assicurate quelle, dedotte in contratto, di “analisi degli aspetti urbanistici, catastali, edilizi ed impiantistici, amministrativi e tributari del bene” (doc. 3SIB), tuttavia, Part come si è visto, nessuna di tali attività è stata in realtà svolta, mentre ha cagionato il danno partecipando, in concorso con l'altro convenuto, alla progettazione e prospettazione dell' “operazione di acquisto pro soluto del credito ipotecario”, Part Part come da pec inviata da a il 13.12.2021 (doc. 3 di parte convenuta ). Pt_1
22 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara la risoluzione, per grave inadempimento dei convenuti, del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra di loro, e nei rapporti interni ciascuno per la metà, a restituire all'attrice la somma di euro 63.440,00, oltre interessi di legge dal pagamento alla restituzione effettiva , e a risarcirle il danno pari ad euro 258.326,89 oltre a rivalutazione e interessi di legge dalla domanda giudiziale;
2) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto Controparte_1
3) condanna i convenuti, in solido tra di loro, e nei rapporti interni ciascuno per la metà , a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 1713,00 per anticipazioni ed euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta;
4) rigetta la domanda di manleva del convenuto ontro la Controparte_1 terza chiamata Controparte_3
5) condanna il convenuto rifondere alla terza chiamata Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro Controparte_16
11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta;
6) rigetta la domanda di manleva della convenuta Parte_3
contro la terza chiamata;
[...] CP_4
7) condanna la convenuta a rifondere alla Parte_3 Pt_3 terza chiamata le spese di lite, liquidate in 11.229,00 per CP_4 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in IC il 14.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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