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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:45 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AC IR, RE
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sa - Indirizzo_1 Madrid EE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Madrid EE
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 794083 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
- sul ricorso n. 212/2024 depositato il 14/03/2024 proposto da
Ricorrente_1 Sa - Indirizzo_1 Madrid EE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Madrid EE
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 794084 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
- sul ricorso n. 213/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sa - Indirizzo_1 Madrid EE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Madrid EE
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 794081 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 SA, con sede in Madrid (Spagna) Indirizzo_1, impugnava il provvedimento di diniego di rimborso IVA per il trimestre 01/01/2023-31/03/2023 di € 49.933,59,
contro
Agenzia-Entrate Centro Operativo di Pescara.
Deduceva la violazione dell'art. 38-bis 2 del D.P.R. n. 633/1972, in ordine all'esistenza di una stabile organizzazione in Italia. Per l'Ufficio non spetterebbe il rimborso IVA per aver istituito in Italia una stabile organizzazione senza aver posto in essere autonomamente operazioni imponibili. Rilevava che la ricorrente aveva istituito una filiale in Italia in un periodo in cui ha svolto commesse per Enti istituzionali Italiani rendendola poi non operativa e tenerla al solo fine precauzionale nel caso si fosse aggiudicata ulteriori commesse negli anni successivi, cosa non più avvenuta, per cui non è riconducibile al concetto di stabile organizzazione. Rilevava come da giurisprudenza unionale e di legittimità che pur esistendo una stabile organizzazione ma senza aver posto in essere autonomamente operazioni imponibili, non osta di per sé al rimborso IVA. Eccepiva la violazione del principio di neutralità dell'IVA sancita dalla Direttiva 2006/112/CE, poiché essendo il credito esistente e, non contestato dall'Agenzia-Entrate, il diniego è in contrasto con il principio comunitario di neutralità dell'IVA e, quindi, negare il rimborso creerebbe un indebito arricchimento per l'Erario. Concludeva per riconoscere la spettanza del rimborso IVA.
In data 22/01/2026 pervenivano da parte ricorrente memorie con istanza di riunione dei ricorsi identificati in
RGR 211/2024, RGR 212/2024 e RGR 213/2024 riguardanti la stessa materia del contendere ed insisteva per l'accoglimento dei ricorsi.
L'Agenzia-Entrate Centro Operativo di Pescara con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte e chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha presentato modello IVA 2024 periodo d'imposta
2023 identificativo dichiarazione 11222744776-0000004 del 21/02/2024 e modello IVA 2023 periodo d'imposta 2022, identificativo dichiarazione 18190420746-0000004 del 26/2/2023. L'IVA sugli acquisti realizzati dalla casa madre della società non residente viene recuperata dalla stabile organizzazione italiana con le liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA, seguendo l'iter di cui all'art. 19 e seguenti del
DPR. n. 633/72. Pertanto nelle dichiarazioni IVA avrebbe dovuto inserire le operazioni che si richiede il rimborso IVA e, quindi, non usare il procedimento dell'art. 38 bis-2 del DPR. n. 633/72. La disciplina italiana in tema di rimborsi IVA a soggetti passivi non residenti risale al 2009 con la sentenza della Corte di Giustizia
EU C-244/08. All'epoca di quella sentenza, l'allora vigente art. 38-ter del DPR 633/72 (Decreto IVA) prevedeva che un soggetto passivo UE, residente ai fini IVA in un altro Stato membro ma avente un centro di attività stabile in Italia, non potesse esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA nella liquidazione IVA della stabile organizzazione quando l'operazione generatrice del credito IVA, di cui si chiedeva la detrazione, non era stata effettuata dal centro di attività stabile ma direttamente dallo stabilimento principale. Il soggetto passivo era tenuto, in questa ipotesi, a chiedere il rimborso della suddetta imposta secondo le procedure previste dall'VIII e dalla XIII direttiva. Di conseguenza, in caso di mancato coinvolgimento della stabile organizzazione nell'operazione che aveva generato il credito IVA, il rimborso era consentito esclusivamente in modo diretto dall'estero, senza possibilità alcuna di far confluire il credito IVA della sede principale nella posizione IVA della sua stabile organizzazione in Italia. In seguito alla citata sentenza unionale, il legislatore italiano è tempestivamente intervenuto alla fine di adeguare la norma interna. Con la modifica apportata nel 2009 nell'allora art. 38-ter, oggi rifuso nell'attuale art. 38-bis 2 del DPR 633/72, il soggetto UE con credito IVA maturato in Italia, che qui dispone di una stabile organizzazione, non può più chiedere il rimborso del credito
IVA dall'estero ma questo dovrà obbligatoriamente confluire nella posizione IVA della stabile organizzazione.
La normativa IVA italiana prevede che il rimborso del credito IVA direttamente dall'estero è subordinato all'inesistenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione del soggetto passivo;
e che, in caso di presenza di una stabile organizzazione, a prescindere del coinvolgimento della stessa nelle operazioni passive, la restituzione dell'IVA a credito può avvenire unicamente mediante la posizione IVA della stabile organizzazione, secondo le norme previste per i soggetti stabiliti in Italia. (Cass. sent. n. 25685 del
04/09/2023). Inoltre in atti non vi è nessuna documentazione a dimostrazione del diritto al rimborso che, in virtù dell'art. 2697 c.c., la ricorrente avrebbe dovuto fornire.
Per le esposte considerazioni il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:45 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AC IR, RE
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sa - Indirizzo_1 Madrid EE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Madrid EE
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 794083 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
- sul ricorso n. 212/2024 depositato il 14/03/2024 proposto da
Ricorrente_1 Sa - Indirizzo_1 Madrid EE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Madrid EE
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 794084 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
- sul ricorso n. 213/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sa - Indirizzo_1 Madrid EE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Madrid EE
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 794081 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 SA, con sede in Madrid (Spagna) Indirizzo_1, impugnava il provvedimento di diniego di rimborso IVA per il trimestre 01/01/2023-31/03/2023 di € 49.933,59,
contro
Agenzia-Entrate Centro Operativo di Pescara.
Deduceva la violazione dell'art. 38-bis 2 del D.P.R. n. 633/1972, in ordine all'esistenza di una stabile organizzazione in Italia. Per l'Ufficio non spetterebbe il rimborso IVA per aver istituito in Italia una stabile organizzazione senza aver posto in essere autonomamente operazioni imponibili. Rilevava che la ricorrente aveva istituito una filiale in Italia in un periodo in cui ha svolto commesse per Enti istituzionali Italiani rendendola poi non operativa e tenerla al solo fine precauzionale nel caso si fosse aggiudicata ulteriori commesse negli anni successivi, cosa non più avvenuta, per cui non è riconducibile al concetto di stabile organizzazione. Rilevava come da giurisprudenza unionale e di legittimità che pur esistendo una stabile organizzazione ma senza aver posto in essere autonomamente operazioni imponibili, non osta di per sé al rimborso IVA. Eccepiva la violazione del principio di neutralità dell'IVA sancita dalla Direttiva 2006/112/CE, poiché essendo il credito esistente e, non contestato dall'Agenzia-Entrate, il diniego è in contrasto con il principio comunitario di neutralità dell'IVA e, quindi, negare il rimborso creerebbe un indebito arricchimento per l'Erario. Concludeva per riconoscere la spettanza del rimborso IVA.
In data 22/01/2026 pervenivano da parte ricorrente memorie con istanza di riunione dei ricorsi identificati in
RGR 211/2024, RGR 212/2024 e RGR 213/2024 riguardanti la stessa materia del contendere ed insisteva per l'accoglimento dei ricorsi.
L'Agenzia-Entrate Centro Operativo di Pescara con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte e chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha presentato modello IVA 2024 periodo d'imposta
2023 identificativo dichiarazione 11222744776-0000004 del 21/02/2024 e modello IVA 2023 periodo d'imposta 2022, identificativo dichiarazione 18190420746-0000004 del 26/2/2023. L'IVA sugli acquisti realizzati dalla casa madre della società non residente viene recuperata dalla stabile organizzazione italiana con le liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA, seguendo l'iter di cui all'art. 19 e seguenti del
DPR. n. 633/72. Pertanto nelle dichiarazioni IVA avrebbe dovuto inserire le operazioni che si richiede il rimborso IVA e, quindi, non usare il procedimento dell'art. 38 bis-2 del DPR. n. 633/72. La disciplina italiana in tema di rimborsi IVA a soggetti passivi non residenti risale al 2009 con la sentenza della Corte di Giustizia
EU C-244/08. All'epoca di quella sentenza, l'allora vigente art. 38-ter del DPR 633/72 (Decreto IVA) prevedeva che un soggetto passivo UE, residente ai fini IVA in un altro Stato membro ma avente un centro di attività stabile in Italia, non potesse esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA nella liquidazione IVA della stabile organizzazione quando l'operazione generatrice del credito IVA, di cui si chiedeva la detrazione, non era stata effettuata dal centro di attività stabile ma direttamente dallo stabilimento principale. Il soggetto passivo era tenuto, in questa ipotesi, a chiedere il rimborso della suddetta imposta secondo le procedure previste dall'VIII e dalla XIII direttiva. Di conseguenza, in caso di mancato coinvolgimento della stabile organizzazione nell'operazione che aveva generato il credito IVA, il rimborso era consentito esclusivamente in modo diretto dall'estero, senza possibilità alcuna di far confluire il credito IVA della sede principale nella posizione IVA della sua stabile organizzazione in Italia. In seguito alla citata sentenza unionale, il legislatore italiano è tempestivamente intervenuto alla fine di adeguare la norma interna. Con la modifica apportata nel 2009 nell'allora art. 38-ter, oggi rifuso nell'attuale art. 38-bis 2 del DPR 633/72, il soggetto UE con credito IVA maturato in Italia, che qui dispone di una stabile organizzazione, non può più chiedere il rimborso del credito
IVA dall'estero ma questo dovrà obbligatoriamente confluire nella posizione IVA della stabile organizzazione.
La normativa IVA italiana prevede che il rimborso del credito IVA direttamente dall'estero è subordinato all'inesistenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione del soggetto passivo;
e che, in caso di presenza di una stabile organizzazione, a prescindere del coinvolgimento della stessa nelle operazioni passive, la restituzione dell'IVA a credito può avvenire unicamente mediante la posizione IVA della stabile organizzazione, secondo le norme previste per i soggetti stabiliti in Italia. (Cass. sent. n. 25685 del
04/09/2023). Inoltre in atti non vi è nessuna documentazione a dimostrazione del diritto al rimborso che, in virtù dell'art. 2697 c.c., la ricorrente avrebbe dovuto fornire.
Per le esposte considerazioni il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate