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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15790 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11308/2023 del R.G.A.C.C. e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, via A. Cervesato 21, presso lo studio dell'avv. Beissan Al Qaryouti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(d'ora in avanti per comodità espositiva ),
[...] CP_1
C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Duccio Galimberti n. 27, presso lo studio dell'avv.
RI Di MA, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Riccardo De Sanctis, come da procura in atti OPPOSTA
***
OGGETTO: Mutuo tra privati
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 13.02.2025.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 22.05.2023.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale Controparte_1
deducendo:
[...]
- di aver concluso nel 2019 con il signor , legale rapp.te della Controparte_2 CP_1 in ragione del legame affettivo che la legava al medesimo, un accordo verbale in
[...] virtù del quale la avrebbe richiesto un mutuo all'Istituto “CO di GN Pt_1
Spa” di € 90.000,00 (cfr. doc.1 cit.) e il lo avrebbe rimborsato a scadenza;
CP_2
- di aver richiesto tale finanziamento per consentire all'allora compagno di sanare alcune pendenze che la Società PANTA REI aveva con soggetti terzi, e di averlo garantito mediante ipoteca sulla propria unità abitativa;
- che ricevuta in data 16.09.2019 la somma di € 90.000,00, aveva emesso degli assegni circolari alla Società convenuta che, in pari data, aveva provveduto a sanare la morosità, intimata con sfratto, al proprietario dei locali commerciali detenuti dall'associazione e a risanare altre situazioni debitorie;
- che il aveva rispettato l'impegno preso sino al mese di dicembre 2022, CP_2 provvedendo a pagare le rate di mutuo, mediante bonifici di pari importo, dapprima entro le scadenze previste e, a volte, anche con ritardo;
- che cessato il rapporto sentimentale, il aveva disatteso l'impegno assunto, CP_2 maturando alla data del febbraio 2023, un debito a pari ad euro 72.208,92 oltre spese ed interessi;
- di aver inviato formale diffida a adempiere tramite il proprio legale in data
21.12.2022, rimasta senza esito;
- agiva quindi in giudizio per vedere condannare la società convenuta al pagamento del l'importo di € 72.208,92, pari alla somma delle rate di mutuo già scadute, a far data dal febbraio 2023, e a scadere fino al settembre 2034, data dell'ultima rata, o in subordine, al pagamento della somma occorrente all'estinzione anticipata del mutuo.
Si costituiva in giudizio la per eccepire, preliminarmente, il mancato CP_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e nel merito deducendo: 1) di non aver mai siglato alcun accordo orale con l'attrice per la restituzione degli importi corrispondenti alla rata del mutuo, pari a €. 577,09, né mensilmente nè in unica soluzione;
2) che la dazione della somma rappresentava un mero prestito di cortesia, connotato dalla gratuità e dalla libertà di restituzione secondo le possibilità di capienza della società, senza alcun rigido vincolo temporale di rientro, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art. 1816 c.c. , ovvero con termine per la restituzione a favore del mutuatario;
3) che non era mai stato convenuto un piano dilazionato corrispondente alle rate del mutuo tale da poter configurare lo schema dell'accollo interno da parte della società riguardo alle obbligazioni ricadenti sull'attrice in favore del CO di GN;
4) che le disposizioni di bonifico prodotte sub doc. 2 dall'attrice, attestavano versamenti in favore della per un importo pari a € 27.734,00, superiori alla data del Pt_1
30.04.2023, secondo quanto indicato nel piano di ammortamento del mutuo, alle somme che la stessa a quella data doveva al CO di GN;
concludeva Pt_1 quindi per il rigetto delle domande avversarie e la fissazione, ex art. 1817 c.c. , di un termine alla società entro cui provvedere alla restituzione dell'importo mutuato dalla convenuta, detratto l'importo già alla stessa corrisposto.
All'udienza del 16.1.2024, dato atto del tentativo di mediazione esperito con esito negativo, venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e con ordinanza del
20.08. 2024, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
In punto di diritto, preliminarmente va chiarito che la fattispecie in oggetto riguarda due contratti giuridicamente indipendenti. Il primo è un finanziamento/mutuo, richiesto al
CO di GN S.p.A. dall'attrice e garantito da ipoteca sull'immobile di Pt_2 Pt_1 proprietà della stessa (cfr. all. 1 cit.) Il secondo è un asserito accordo orale, negato dalla convenuta nei termini e nei modi dedotti, intervenuto tra l'attrice e la società convenuta rientrante nello schema del prestito tra privati e volto, nella prospettazione attorea, al ripianamento di debiti societari della CP_1
Per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale” o “tra privati”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (ex pluris Cass. 13.3.2013, n. 6295).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, amicali o amorosi -, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conforme Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
Nel caso di specie, risulta pacifica la prova della c.d. “traditio”, considerato che la convenuta, nei propri scritti difensivi, ha riconosciuto di aver ricevuto l'importo di 90.000.00 euro e non ha negato un impegno libero alla restituzione delle somme (cfr. comparsa e memoria
183 co. 6 n. 2).
Non è revocabile in dubbio, allora, né che la ha ricevuto la somma di 90.000,00 Pt_1 euro dal CO di GN S.p.A. in data 16.09.2019, né che la convenuta ha restituito alla con bonifici a cadenza mensile, o bimestrale o trimestrale vari importi in euro - Pt_1
1.200,00, 1.500,00 , 2.000,00, 550,00, 600,00, 400,00- all'inizio o alla fine del mese, a partire dal 23.09.2019 e sino al 15.01.2024, come attestato dagli estratti conto versati in giudizio (cfr. doc. 3 cit. e doc. 1 memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Quanto al titolo della dazione, lo stesso è inequivocabilmente riferibile, come si legge nelle causali dei vari bonifici, alla “restituzione finanziamento”; detti bonifici, peraltro, sono di data successiva all'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto Bancario avvenuto in data 23.09.2019 e sono costanti sino al 30.09.2022.
Sul punto va rilevato che tale indicazione ha natura meramente indiziaria, e non dimostrativa della sussistenza del contratto di mutuo, che può, tuttavia, trovare conferma dall'insieme degli elementi costitutivi della fattispecie invocata.
Nel caso di specie, con la seconda memoria istruttoria (cfr. all. 1 memoria 183 co. 6 n. 1), la parte attrice ha depositato il bilancio d'esercizio al 31.12.2019, la cui nota integrativa abbreviata, nella suddivisione dei debiti per area geografica indica la voce: “Debiti verso altri finanziatori”.
In particolare, nella nota in calce viene specificato che la suddetta voce “per complessivi euro
106.052 consiste nel Finanziamento da terzi e più precisamente il prestito che la società ha ricevuto dalla persona fisica SI.ra . Tale prestito verrà restituito con Parte_1 rate mensili (di circa euro 580) nell'arco di 15 anni salvo estinzione anticipata.”
Alla luce della documentazione versata in atti, data soprattutto la natura di atto pubblico del bilancio, peraltro regolarmente depositato dalla società convenuta, (cfr. in all. 1 memoria
183 co. 6 n. 2 ricevuta di avvenuto deposito bilancio e visura camerale della Pt_1 società in all. 3 comparsa Rei), parte attrice ha pienamente provato la sussistenza di CP_1 un contratto di prestito tra privati, ancorché orale.
Alla prova in fatto della fattispecie dedotta (mutuo orale) segue l'accoglimento della domanda promossa in via principale nei confronti della convenuta.
Va osservato però che, se dal bilancio in esame risulta un obbligo definito di restituzione dell'importo prestato alla convenuta “… con rate mensili (di circa euro 580) nell'arco di 15 anni salvo estinzione anticipata”, manca in atti prova chiara e univoca del tipo di accordo siglato in punto rimborso tra le parti. A ciò si aggiunga che la convenuta non ha negato il prestito ma lo ha qualificato a restituzione libera, secondo le possibilità di capienza della società, e senza alcun rigido vincolo temporale di rientro, circostanza provata dalla avvenuta corresponsione di somme negli anni di importo vario (cfr. doc. 3 cit. e doc. 1 memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
L'attrice, infine, nella propria comparsa conclusionale ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore “… della somma di euro 66.642,31 pari alla somma restante di mutuo che … deve corrispondere all'Istituto bancario.”, ovvero ha dato atto che il rimborso del mutuo è ancora in essere.
Alla luce di quanto detto, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1817 c.c., che consente al giudice, proprio allorquando, come nel caso di specie, tra le parti non risulti fissato un termine per la restituzione, di stabilirlo “avuto riguardo alle circostanze”, ovvero tenuto conto della natura della prestazione, dell'interesse del creditore e delle condizioni soggettive del debitore, questo Tribunale fissa al convenuto, che ne ha fatto domanda, seppure in via subordinata, termine ultimo per la restituzione del mutuo orale all'attrice alla data di scadenza del mutuo concesso alla stessa dal CO di GN ( 30 settembre 2034), secondo le possibilità di capienza della società.
LA particolarità del giudizio e il parziale accoglimento della domanda, sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: accerta e dichiara l'esistenza di un contratto di mutuo orale tra le parti;
fissa alla convenuta Controparte_1
termine per la restituzione della somma di euro 66.642,31
[...] all'attrice alla data del 30 settembre 2034 Parte_1
- compensa le spese di lite
Così deciso in Roma l'11 novembre 2025
Il GOP
AO Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11308/2023 del R.G.A.C.C. e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, via A. Cervesato 21, presso lo studio dell'avv. Beissan Al Qaryouti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(d'ora in avanti per comodità espositiva ),
[...] CP_1
C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Duccio Galimberti n. 27, presso lo studio dell'avv.
RI Di MA, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Riccardo De Sanctis, come da procura in atti OPPOSTA
***
OGGETTO: Mutuo tra privati
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 13.02.2025.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 22.05.2023.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale Controparte_1
deducendo:
[...]
- di aver concluso nel 2019 con il signor , legale rapp.te della Controparte_2 CP_1 in ragione del legame affettivo che la legava al medesimo, un accordo verbale in
[...] virtù del quale la avrebbe richiesto un mutuo all'Istituto “CO di GN Pt_1
Spa” di € 90.000,00 (cfr. doc.1 cit.) e il lo avrebbe rimborsato a scadenza;
CP_2
- di aver richiesto tale finanziamento per consentire all'allora compagno di sanare alcune pendenze che la Società PANTA REI aveva con soggetti terzi, e di averlo garantito mediante ipoteca sulla propria unità abitativa;
- che ricevuta in data 16.09.2019 la somma di € 90.000,00, aveva emesso degli assegni circolari alla Società convenuta che, in pari data, aveva provveduto a sanare la morosità, intimata con sfratto, al proprietario dei locali commerciali detenuti dall'associazione e a risanare altre situazioni debitorie;
- che il aveva rispettato l'impegno preso sino al mese di dicembre 2022, CP_2 provvedendo a pagare le rate di mutuo, mediante bonifici di pari importo, dapprima entro le scadenze previste e, a volte, anche con ritardo;
- che cessato il rapporto sentimentale, il aveva disatteso l'impegno assunto, CP_2 maturando alla data del febbraio 2023, un debito a pari ad euro 72.208,92 oltre spese ed interessi;
- di aver inviato formale diffida a adempiere tramite il proprio legale in data
21.12.2022, rimasta senza esito;
- agiva quindi in giudizio per vedere condannare la società convenuta al pagamento del l'importo di € 72.208,92, pari alla somma delle rate di mutuo già scadute, a far data dal febbraio 2023, e a scadere fino al settembre 2034, data dell'ultima rata, o in subordine, al pagamento della somma occorrente all'estinzione anticipata del mutuo.
Si costituiva in giudizio la per eccepire, preliminarmente, il mancato CP_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e nel merito deducendo: 1) di non aver mai siglato alcun accordo orale con l'attrice per la restituzione degli importi corrispondenti alla rata del mutuo, pari a €. 577,09, né mensilmente nè in unica soluzione;
2) che la dazione della somma rappresentava un mero prestito di cortesia, connotato dalla gratuità e dalla libertà di restituzione secondo le possibilità di capienza della società, senza alcun rigido vincolo temporale di rientro, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art. 1816 c.c. , ovvero con termine per la restituzione a favore del mutuatario;
3) che non era mai stato convenuto un piano dilazionato corrispondente alle rate del mutuo tale da poter configurare lo schema dell'accollo interno da parte della società riguardo alle obbligazioni ricadenti sull'attrice in favore del CO di GN;
4) che le disposizioni di bonifico prodotte sub doc. 2 dall'attrice, attestavano versamenti in favore della per un importo pari a € 27.734,00, superiori alla data del Pt_1
30.04.2023, secondo quanto indicato nel piano di ammortamento del mutuo, alle somme che la stessa a quella data doveva al CO di GN;
concludeva Pt_1 quindi per il rigetto delle domande avversarie e la fissazione, ex art. 1817 c.c. , di un termine alla società entro cui provvedere alla restituzione dell'importo mutuato dalla convenuta, detratto l'importo già alla stessa corrisposto.
All'udienza del 16.1.2024, dato atto del tentativo di mediazione esperito con esito negativo, venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e con ordinanza del
20.08. 2024, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
In punto di diritto, preliminarmente va chiarito che la fattispecie in oggetto riguarda due contratti giuridicamente indipendenti. Il primo è un finanziamento/mutuo, richiesto al
CO di GN S.p.A. dall'attrice e garantito da ipoteca sull'immobile di Pt_2 Pt_1 proprietà della stessa (cfr. all. 1 cit.) Il secondo è un asserito accordo orale, negato dalla convenuta nei termini e nei modi dedotti, intervenuto tra l'attrice e la società convenuta rientrante nello schema del prestito tra privati e volto, nella prospettazione attorea, al ripianamento di debiti societari della CP_1
Per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale” o “tra privati”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (ex pluris Cass. 13.3.2013, n. 6295).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, amicali o amorosi -, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conforme Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
Nel caso di specie, risulta pacifica la prova della c.d. “traditio”, considerato che la convenuta, nei propri scritti difensivi, ha riconosciuto di aver ricevuto l'importo di 90.000.00 euro e non ha negato un impegno libero alla restituzione delle somme (cfr. comparsa e memoria
183 co. 6 n. 2).
Non è revocabile in dubbio, allora, né che la ha ricevuto la somma di 90.000,00 Pt_1 euro dal CO di GN S.p.A. in data 16.09.2019, né che la convenuta ha restituito alla con bonifici a cadenza mensile, o bimestrale o trimestrale vari importi in euro - Pt_1
1.200,00, 1.500,00 , 2.000,00, 550,00, 600,00, 400,00- all'inizio o alla fine del mese, a partire dal 23.09.2019 e sino al 15.01.2024, come attestato dagli estratti conto versati in giudizio (cfr. doc. 3 cit. e doc. 1 memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Quanto al titolo della dazione, lo stesso è inequivocabilmente riferibile, come si legge nelle causali dei vari bonifici, alla “restituzione finanziamento”; detti bonifici, peraltro, sono di data successiva all'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto Bancario avvenuto in data 23.09.2019 e sono costanti sino al 30.09.2022.
Sul punto va rilevato che tale indicazione ha natura meramente indiziaria, e non dimostrativa della sussistenza del contratto di mutuo, che può, tuttavia, trovare conferma dall'insieme degli elementi costitutivi della fattispecie invocata.
Nel caso di specie, con la seconda memoria istruttoria (cfr. all. 1 memoria 183 co. 6 n. 1), la parte attrice ha depositato il bilancio d'esercizio al 31.12.2019, la cui nota integrativa abbreviata, nella suddivisione dei debiti per area geografica indica la voce: “Debiti verso altri finanziatori”.
In particolare, nella nota in calce viene specificato che la suddetta voce “per complessivi euro
106.052 consiste nel Finanziamento da terzi e più precisamente il prestito che la società ha ricevuto dalla persona fisica SI.ra . Tale prestito verrà restituito con Parte_1 rate mensili (di circa euro 580) nell'arco di 15 anni salvo estinzione anticipata.”
Alla luce della documentazione versata in atti, data soprattutto la natura di atto pubblico del bilancio, peraltro regolarmente depositato dalla società convenuta, (cfr. in all. 1 memoria
183 co. 6 n. 2 ricevuta di avvenuto deposito bilancio e visura camerale della Pt_1 società in all. 3 comparsa Rei), parte attrice ha pienamente provato la sussistenza di CP_1 un contratto di prestito tra privati, ancorché orale.
Alla prova in fatto della fattispecie dedotta (mutuo orale) segue l'accoglimento della domanda promossa in via principale nei confronti della convenuta.
Va osservato però che, se dal bilancio in esame risulta un obbligo definito di restituzione dell'importo prestato alla convenuta “… con rate mensili (di circa euro 580) nell'arco di 15 anni salvo estinzione anticipata”, manca in atti prova chiara e univoca del tipo di accordo siglato in punto rimborso tra le parti. A ciò si aggiunga che la convenuta non ha negato il prestito ma lo ha qualificato a restituzione libera, secondo le possibilità di capienza della società, e senza alcun rigido vincolo temporale di rientro, circostanza provata dalla avvenuta corresponsione di somme negli anni di importo vario (cfr. doc. 3 cit. e doc. 1 memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
L'attrice, infine, nella propria comparsa conclusionale ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore “… della somma di euro 66.642,31 pari alla somma restante di mutuo che … deve corrispondere all'Istituto bancario.”, ovvero ha dato atto che il rimborso del mutuo è ancora in essere.
Alla luce di quanto detto, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1817 c.c., che consente al giudice, proprio allorquando, come nel caso di specie, tra le parti non risulti fissato un termine per la restituzione, di stabilirlo “avuto riguardo alle circostanze”, ovvero tenuto conto della natura della prestazione, dell'interesse del creditore e delle condizioni soggettive del debitore, questo Tribunale fissa al convenuto, che ne ha fatto domanda, seppure in via subordinata, termine ultimo per la restituzione del mutuo orale all'attrice alla data di scadenza del mutuo concesso alla stessa dal CO di GN ( 30 settembre 2034), secondo le possibilità di capienza della società.
LA particolarità del giudizio e il parziale accoglimento della domanda, sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: accerta e dichiara l'esistenza di un contratto di mutuo orale tra le parti;
fissa alla convenuta Controparte_1
termine per la restituzione della somma di euro 66.642,31
[...] all'attrice alla data del 30 settembre 2034 Parte_1
- compensa le spese di lite
Così deciso in Roma l'11 novembre 2025
Il GOP
AO Giardina