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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8740 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8996 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti COPPOLA FABIO e ESEMPIO Parte_1
PIERLUIGI
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2024 la parte ricorrente, titolare di pensione n. 044-510507951673 cat. CP_ INVCIV, deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito per un importo pari ad € 4.808,74 con decorrenza dal 1.1.2019 al 31.12.2019.
A fondamento della domanda esponeva che:
CP_
- in data 5.03.2024 l' le aveva comunicato un preavviso di sospensione della prestazione pensionistica a causa della mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019, invitandola a presentare la dichiarazione mancante entro sessanta giorni dall'inoltro del preavviso;
- il 21/07/2023 aveva trasmesso all' domanda di ricostituzione reddituale per sospensione ex art. 35 CP_1 comma 10 bis D.L. 207/2008 contenente tutti i redditi dall'anno 2017 all'anno 2023;
CP_
- il 30/08/2023 l' le aveva inoltrato una comunicazione di riliquidazione della prestazione pensionistica, all'esito della quale non erano risultate somme a credito o a debito fino al 30 settembre 2023 in quanto l'importo spettante non era variato;
- in data 05/03/2024 l' e aveva inoltrato una nuova comunicazione avente ad oggetto: “Recupero CP_2 somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07951673”, Parte_1 affermando “Gentile Signora, con precedente lettera abbiamo comunicato che per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07951673 per un importo
1 complessivo di euro 4.808,74 per i seguenti motivi: - Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione SPT n. 02349686 attraverso una trattenuta di 66,66 euro mensili, a partire dalla prima rata utile.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, eccepiva la mancata prova della sussistenza del diritto alla prestazione, dato che in data 9.1.2021 aveva sollecitato la ricorrente a comunicare la dichiarazione dei redditi 2018 improrogabilmente entro marzo
2021, ma la domanda telematica di ricostituzione era stata comunicata dal ricorrente soltanto in data
21/7/2023 quando la situazione non poteva essere più sanata .
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 30/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
CP_ La pretesa restitutoria dell è avanzata ai sensi dell'art.13, comma 6 lettera c9 della legge 122 del 2010, ed è fondata sull'inadempimento di parte ricorrente al sollecito inoltratole dall'istituto previdenziale in data
9.1.2021 per la trasmissione entro il mese marzo 2021 della comunicazione della dichiarazione dei redditi
2018.
A fronte della chiara allegazione fatta in ricorso dalla difesa della circa il fatto che il preavviso di Pt_1 sospensione con richiesta di inoltro della comunicazione reddituale relativi all'anno 2019 era stato ricevuto CP_ per la prima volta solo in data 5.07.2023, la difesa dell' ha dedotto di avere già nel gennaio 2021 provveduto a sollecitare l'invio della comunicazione reddituale relativa agli anni 2018 – 2019, comunicando un preavviso di sospensione della prestazione pensionistica a causa della mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019, con invito a presentare la dichiarazione mancante entro sessanta giorni dall'inoltro del preavviso.
CP_ Tale deduzione dell' tuttavia non trova riscontro nella produzione depositata dall'istituto all'atto della costituzione, restando pertanto un fatto puramente allegato.
Risulta invece documentato in atti che la parte ricorrente, destinataria solo in data 5.03.2024 del preavviso di sospensione della prestazione pensionistica in godimento con la richiesta di presentazione dei propri dati reddituali, ha tempestivamente in data 21/07/2023 trasmesso all' domanda di ricostituzione CP_1 reddituale per sospensione ex art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 contenente tutti i redditi dall'anno 2017 all'anno 2023.
CP_ Sulla base di ciò si appalesa la illegittimità del provvedimento di recupero indebito notificato dall' alla ricorrente in data 05/03/2024 impugnato;
sol evidenziando il giudice per completezza di motivazione che l'
nel costituirsi in giudizio non solo non ha dato prova di avere vanamente, in precedenza, già richiesto CP_3 la comunicazione reddituale alla ricorrente, titolare di prestazione pensionistica, ma anche non ha dato contezza dei motivi per i quali abbia, a poca distanza di tempo, immediatamente dopo la comunicazione dei redditi effettuata in data 21.07.2023 da parte del ricorrente emesso due provvedimenti di segno diverso ( quello di riliquidazione del 30.08.2023, che affermava la inesistenza di debiti della pensionata, e quello del
5.03.2024, che invece affermava l'intervenuto pagamento di somme indebite.
CP_ Va pertanto dichiarata la illegittimità della richiesta di ripetizione indebito dell' del 5.03.2024 impugnata, CP_ accertandosi che nulla deve in restituzione all' Parte_1
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
2
PQM
Accerta l'illegittimità del provvedimento di recupero indebito del 5.03.2024 e che dunque parte ricorrente non è tenuta alla restituzione all'Istituto della somma di cui allo stesso provvedimento;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% con attribuzione agli avvocati Fabio Coppola e Pierluigi Esempio anticipatari.
Napoli, in esito dell'udienza del 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8996 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti COPPOLA FABIO e ESEMPIO Parte_1
PIERLUIGI
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2024 la parte ricorrente, titolare di pensione n. 044-510507951673 cat. CP_ INVCIV, deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito per un importo pari ad € 4.808,74 con decorrenza dal 1.1.2019 al 31.12.2019.
A fondamento della domanda esponeva che:
CP_
- in data 5.03.2024 l' le aveva comunicato un preavviso di sospensione della prestazione pensionistica a causa della mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019, invitandola a presentare la dichiarazione mancante entro sessanta giorni dall'inoltro del preavviso;
- il 21/07/2023 aveva trasmesso all' domanda di ricostituzione reddituale per sospensione ex art. 35 CP_1 comma 10 bis D.L. 207/2008 contenente tutti i redditi dall'anno 2017 all'anno 2023;
CP_
- il 30/08/2023 l' le aveva inoltrato una comunicazione di riliquidazione della prestazione pensionistica, all'esito della quale non erano risultate somme a credito o a debito fino al 30 settembre 2023 in quanto l'importo spettante non era variato;
- in data 05/03/2024 l' e aveva inoltrato una nuova comunicazione avente ad oggetto: “Recupero CP_2 somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07951673”, Parte_1 affermando “Gentile Signora, con precedente lettera abbiamo comunicato che per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07951673 per un importo
1 complessivo di euro 4.808,74 per i seguenti motivi: - Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione SPT n. 02349686 attraverso una trattenuta di 66,66 euro mensili, a partire dalla prima rata utile.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, eccepiva la mancata prova della sussistenza del diritto alla prestazione, dato che in data 9.1.2021 aveva sollecitato la ricorrente a comunicare la dichiarazione dei redditi 2018 improrogabilmente entro marzo
2021, ma la domanda telematica di ricostituzione era stata comunicata dal ricorrente soltanto in data
21/7/2023 quando la situazione non poteva essere più sanata .
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 30/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
CP_ La pretesa restitutoria dell è avanzata ai sensi dell'art.13, comma 6 lettera c9 della legge 122 del 2010, ed è fondata sull'inadempimento di parte ricorrente al sollecito inoltratole dall'istituto previdenziale in data
9.1.2021 per la trasmissione entro il mese marzo 2021 della comunicazione della dichiarazione dei redditi
2018.
A fronte della chiara allegazione fatta in ricorso dalla difesa della circa il fatto che il preavviso di Pt_1 sospensione con richiesta di inoltro della comunicazione reddituale relativi all'anno 2019 era stato ricevuto CP_ per la prima volta solo in data 5.07.2023, la difesa dell' ha dedotto di avere già nel gennaio 2021 provveduto a sollecitare l'invio della comunicazione reddituale relativa agli anni 2018 – 2019, comunicando un preavviso di sospensione della prestazione pensionistica a causa della mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019, con invito a presentare la dichiarazione mancante entro sessanta giorni dall'inoltro del preavviso.
CP_ Tale deduzione dell' tuttavia non trova riscontro nella produzione depositata dall'istituto all'atto della costituzione, restando pertanto un fatto puramente allegato.
Risulta invece documentato in atti che la parte ricorrente, destinataria solo in data 5.03.2024 del preavviso di sospensione della prestazione pensionistica in godimento con la richiesta di presentazione dei propri dati reddituali, ha tempestivamente in data 21/07/2023 trasmesso all' domanda di ricostituzione CP_1 reddituale per sospensione ex art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 contenente tutti i redditi dall'anno 2017 all'anno 2023.
CP_ Sulla base di ciò si appalesa la illegittimità del provvedimento di recupero indebito notificato dall' alla ricorrente in data 05/03/2024 impugnato;
sol evidenziando il giudice per completezza di motivazione che l'
nel costituirsi in giudizio non solo non ha dato prova di avere vanamente, in precedenza, già richiesto CP_3 la comunicazione reddituale alla ricorrente, titolare di prestazione pensionistica, ma anche non ha dato contezza dei motivi per i quali abbia, a poca distanza di tempo, immediatamente dopo la comunicazione dei redditi effettuata in data 21.07.2023 da parte del ricorrente emesso due provvedimenti di segno diverso ( quello di riliquidazione del 30.08.2023, che affermava la inesistenza di debiti della pensionata, e quello del
5.03.2024, che invece affermava l'intervenuto pagamento di somme indebite.
CP_ Va pertanto dichiarata la illegittimità della richiesta di ripetizione indebito dell' del 5.03.2024 impugnata, CP_ accertandosi che nulla deve in restituzione all' Parte_1
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
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PQM
Accerta l'illegittimità del provvedimento di recupero indebito del 5.03.2024 e che dunque parte ricorrente non è tenuta alla restituzione all'Istituto della somma di cui allo stesso provvedimento;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% con attribuzione agli avvocati Fabio Coppola e Pierluigi Esempio anticipatari.
Napoli, in esito dell'udienza del 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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