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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2834 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PUGGIOLI LAURA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato CERCHIARA MARCO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di LO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 10/10/2024
pagina 1 di 9 F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge , unione Controparte_1
celebrata a BOLOGNA in data 28/11/2009 e dalla quale sono nati tre figli,
( 28.11.2006), (LO, Persona_1 Per_2 Parte_2
9.9.2010), (LO, 10.9.2010). Parte_3
Il ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti della moglie;
chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo dei tre figli con collocamento degli stessi presso la sua abitazione;
chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione materna, con la determinazione in €
300.00 (trecento.00) mensili del contributo da porsi a carico della SI.ra
[...]
a titolo di mantenimento della prole (ossia nella misura di euro Controparte_1
100.00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, per sé un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari a € 150.00 mensili rivalutabili. Il ricorrente chiedeva, infine, l'autorizzazione ad ottenere il rilascio ed il rinnovo del passaporto per uso turistico per le figlie minori.
Formulava inoltre ulteriori domande relative alla gestione delle automobili e alla voltura delle assicurazioni.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di Controparte_2 separazione chiedendo, però, l'addebito della colpa in capo al ricorrente;
chiedeva altresì l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione degli stessi presso il padre nella casa coniugale da assegnarsi al la regolamentazione delle Parte_1
visite materne e la fissazione di un contributo materno al mantenimento dei minori in € 150.00 totali (ossia pari ad euro 50.00 per ciascun figlio) mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
si opponeva, infine, al riconoscimento in favore marito di un assegno di mantenimento, in ragione del fatto che la crisi del rapporto matrimoniale fosse stata causata dal comportamento vessatorio tenuto dal coniuge. Per tale motivo la medesima chiedeva disporsi a suo favore, e a carico del un assegno mensile di euro 200.00. Parte_1
pagina 2 di 9 Con ordinanza del 11.7.2021, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito e autorizzava i coniugi a vivere separati. In tale sede, altresì, veniva disposto che versasse al marito, quale mantenimento per i figli, la Controparte_1
somma di euro 240,00 complessivi.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 28.10.2021 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c. e, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
2646/2021 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie, in particolare venivano assunte testimonianze e relazioni dei
Servizi sociali.
All'udienza del 14.3.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 5.2.2025.
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi
[...]
e sono già separati per effetto Parte_1 Controparte_1
della sentenza parziale n. 2646/2021 resa da questo Tribunale in data 28.10.2021, passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dal ricorrente è ammissibile e fondata, e pertanto, va accolta.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
pagina 3 di 9 determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006).
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf.
Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”).
Tale principio ha trovato nuova conferma da parte della Corte di legittimità, che ha chiarito che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza”
(Cass.,ordinanza n. 10483/12).
Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei pagina 4 di 9 coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Come noto, la pronuncia di addebito non può, tuttavia, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, vengono in rilievo:
- l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale. La Suprema Corte, con la sentenza n. 1696 del 27 gennaio 2014, ha ribadito che l'abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi (onere, quest'ultimo, posto a carico di chi ha posto in essere l'abbandono), che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata (conf. Cass. n. 10719/2013; conf. Trib. Milano sent. 13.12.2012, secondo cui detto contegno, salvo che l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare).
Ebbene nel caso di specie, la sig.ra ha, a far data dal mese di marzo CP_1
2020, abbandonato il tetto coniugale andando a vivere altrove. Tale circostanza risulta aver cagionato nei figli un grosso dolore e sentimenti di rabbia, come risultante dalla relazione redatta dai Servizi Sociali.
L'abbandono del tetto coniugale è poi legato ad una relazione extraconiugale.
Secondo la giurisprudenza “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di
pagina 5 di 9 regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. ord.
6-1 n.
1685/2015; Cass. n. 25618/2007), ovvero “di una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”
(Cass. n. 9074/2011).
Nel caso di specie, il ricorrente veniva a conoscenza – solo in un secondo momento e dunque successivamente allo spontaneo allontanamento della moglie dalla casa coniugale – che la medesima era andata a vivere presso l'abitazione del nuovo compagno.
Sull'affido e sul collocamento della prole
La domanda di affido esclusivo dei tre figli al padre merita accoglimento.
La relazione redatta dai Servizi Sociali, datata 1.2.2023, dà atto che “i minori hanno vissuto la separazione dei genitori in maniera dolorosa”; che la mamma, dal mese di marzo 2020, momento in cui si è allontanata spontaneamente dalla casa coniugale, ha incontrato solo in poche occasioni i figli e che “i minori manifestano sentimenti di rabbia, vissuti di abbandono ed anche di preoccupazione verso la figura materna che si è mostrata spesso impulsiva ed ha agito comportamenti che hanno messo i figli in situazioni di difficoltà”. La relazione predisposta, infine, indicava come urgente e necessario la ripresa dei rapporti tra la mamma e i minori da attuare a fronte di un percorso di sostegno psicologico alla genitorialità.
Allo stato dunque sussistono i presupposti per derogare al criterio dell'affido condiviso .
La madre si è mostrata del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, dei figli: la convenuta ha, infatti, abbandonato la propria famiglia, mostrandosi poi latitante sia materialmente che moralmente e disinteressandosi della crescita, dell'educazione e dei bisogni primari di tutti e tre i figli,
pagina 6 di 9 incontrandoli solo di rado. Il disinteresse ostentato dalla madre e la propria condotta ha cagionato profonde sofferenze in capo a tutti e tre i figli i quali hanno manifestato sentimenti di rabbia nei confronti della medesima, come risultante dalla relazione predisposta dai Servizi Sociali e dall'audizione svolta.
Conseguentemente, deve ritenersi che l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo al padre, il quale già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. I medesimi hanno dichiarato , svariate volte e convintamente, di trovarsi bene con il proprio padre. Quest'ultimo potrà assumere, da solo, in conformità all'art. 337- quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Quanto al collocamento, e Persona_3 Parte_2
vengono collocati presso il padre. Parte_3
Le visite tra madre e figli minori saranno organizzate visite sulla base di un calendario predisposto dai Servizi Sociali, che si occuperanno anche di un supporto psicologico per i minori.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Il collocamento dei figli presso il padre comporta che la casa familiare, sita in
LO , via Caduti di Casteldebole n. 34/3 , venga assegnata a quest'ultimo.
Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di cui all'art. 337-sexies c.c., (in precedenza dall'art. 155-quater c.c.) è volto alla tutela dei figli non autosufficienti, ai quali deve essere assicurata, mediante la permanenza nel contesto domestico in cui il minore è cresciuto, una prosecuzione delle abitudini di vita il più possibile conforme a quelle godute prima del fenomeno separativo (v. Cass. civ.,18 settembre 2013, n. 21334). Se dunque è vero, come è vero, che tale è la ratio della norma richiamata, ne consegue che l'assegnazione della casa deve avvenire a favore del genitore collocatario della prole, cosicché quest'ultima possa godere, anche successivamente alla crisi familiare, del medesimo contesto di vita nella quale è cresciuta.
Sulle questioni economiche
pagina 7 di 9 Premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n.
25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che nel caso di specie le risultanze istruttorie danno conto di una obiettiva disparità tra i coniugi.
Quanto al profilo concernente il mantenimento indiretto da parte della madre a favore dei figli, tenuto conto del reddito della medesima, pari a circa 800,00 euro mensili e del reddito del padre,pari ad euro 1750,00 mensili, si reputa congrua la somma di euro 240, ossia euro 80 per ciascun figlio, salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, che la madre medesima dovrà corrispondere, mediante versamento al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda. Inoltre, la madre è tenuta a corrispondere il 30% delle spese straordinarie.
Le condizioni economiche della resistente non consentono l'accoglimento della domanda di mantenimento fornulata dal ricorrente.
L'addebito della separazione alla resistente comporta il rigetto della domanda di mantenimento.
Sono inoltre inammissibili le ulteriori domande da questi formulate.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico della SI.ra ,con compensazione per Controparte_1
un terzo per la parziale soccombenza del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Addebita la separazione a Controparte_1
2. Dispone che i figli minori della coppia siano affidati in via superesclusiva al padre, che potrà assumere in autonomia decisioni in ambito sanitario, scolatico pagina 8 di 9 e per il rilasccio dei documenti;
3. valutato il preminente interesse della prole, stabilisce che la stessa abbia residenza con il padre presso l'abitazione familiare, sita in LO , via Caduti di
Casteldebole n. 34/3 , che resta assegnata al Parte_1
4. regolamenta le frequentazioni materne nei seguenti termini: con riferimento alle figlie minori e i Servizi Sociali avranno Parte_2 Pt_3
cura, in base alla condizione psicologica delle minori di predisporre un apposito calendario volto a disciplinare gli incontri con la madre, predisporranno inoltre ilnecessario supporto psicologico;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 240 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario
[...]
della prole (pari ad euro 80.00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di LO;
6. autorizza il ad ottenere il rilascio ed il rinnovo del Parte_1
passaporto per uso turistico per le figlie minori
7. dispone il pagamento delle spese del giudizio a carico di Controparte_3
nella misura di euro 7000,00, compensa le suddette spese legali per un
[...]
terzo;
Così deciso in LO nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12 /02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa CarmenGiraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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