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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/04/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 24/04/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4312/2024 di R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Delia Vernia presso il cui studio sito in Gioia del Parte_1
Colle alla via Celiberti n. 10 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attrice opponente -
CONTRO
in persona del Direttore generale p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Paola Pastore presso il cui studio indirizzo pec:
ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
Email_1
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.04.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza
Parte_2 delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 02.04.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatole in data 18.03.2024, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di €. 78.615,23, oltre interessi, tassa di registro del decreto ingiuntivo e quant'altro dovuto per legge, unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 460/2023 del 05.01.2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore del contestando Controparte_1
l'erroneità dell'importo precettato e chiedendo la sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.09.2024, si costituiva in giudizio il che impugnava e contestava integralmente il contenuto dell'avverso atto di opposizione, CP_1
deducendo che la procedura esecutiva si fosse conclusa il 05.02.2024 e, pertanto, quasi due mesi prima della notifica dell'odierna opposizione (02.04.2024), e che di tale circostanza la controparte, in quanto debitrice esecutata ne fosse a conoscenza, stante la regolare notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento;
instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con condanna di parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con il favore delle spese di lite.
Rigettate le richieste istruttorie articolate da parte opposta e disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo la causa, ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso che essa deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., risultando incentrata su contestazioni afferenti all'esistenza del diritto di procedere in executivis, giova rilevare che, come dedotto da parte opposta, la presente opposizione risulta
Parte_2 notificata in data 02.04.2024 a distanza di quasi due mesi dalla conclusione della procedura esecutiva del 05.02.2024, giusta ordinanza di assegnazione emessa dal GE.
E' di tutta evidenza che di tale circostanza la parte opponente, in quanto debitrice esecutata di tale procedura, non potesse non esserne a conoscenza, stante tra l'altro la regolare notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento.
Ebbene, a tal proposito, mette conto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 12690/2022 che ha statuito: “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa
l'esecuzione forzata).
Ne consegue, pertano, l'inammissibilità dell'opposizione da cui discende, oltre alla regolamentazione delle spese processuali secondo soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Invero, nell'iniziativa processuale dell'opponente, che pur avendo impugnato il decreto ingiuntivo ha avanzato impropriamente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto monitorio – istanza che avrebbe dovuto essere avanzata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – ed ha spiegato un'opposizione al precetto pur essendosi conclusa la procedura esecutiva, non può non ravvisarsi, quanto meno l'imprudenza (e quindi la colpa) grave che giustifica, pertanto, in considerazione dell'importo del credito precettato, la relativa quantificazione in €. 3.000,00 quale la somma dovuta in favore dell'opposto.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come riferimento lo scaglione da €. 52.001,00 a €. 260.000,00, secondo i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
02.04.2024 nei confronti di in persona del Direttore Controparte_1 generale pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA , al pagamento nei confronti dell'opposto Parte_1 [...]
in persona del Direttore generale pro tempore, della somma di €. Controparte_1
3.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
3) CONDANNA al pagamento nei confronti dell'opposto Parte_1 [...]
in persona del Direttore generale pro tempore, delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi €. 8.433,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Cosi' deciso in Bari all'udienza del 24.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Parte_2
Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 24/04/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4312/2024 di R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Delia Vernia presso il cui studio sito in Gioia del Parte_1
Colle alla via Celiberti n. 10 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attrice opponente -
CONTRO
in persona del Direttore generale p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Paola Pastore presso il cui studio indirizzo pec:
ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
Email_1
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.04.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza
Parte_2 delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 02.04.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatole in data 18.03.2024, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di €. 78.615,23, oltre interessi, tassa di registro del decreto ingiuntivo e quant'altro dovuto per legge, unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 460/2023 del 05.01.2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore del contestando Controparte_1
l'erroneità dell'importo precettato e chiedendo la sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.09.2024, si costituiva in giudizio il che impugnava e contestava integralmente il contenuto dell'avverso atto di opposizione, CP_1
deducendo che la procedura esecutiva si fosse conclusa il 05.02.2024 e, pertanto, quasi due mesi prima della notifica dell'odierna opposizione (02.04.2024), e che di tale circostanza la controparte, in quanto debitrice esecutata ne fosse a conoscenza, stante la regolare notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento;
instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con condanna di parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con il favore delle spese di lite.
Rigettate le richieste istruttorie articolate da parte opposta e disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo la causa, ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso che essa deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., risultando incentrata su contestazioni afferenti all'esistenza del diritto di procedere in executivis, giova rilevare che, come dedotto da parte opposta, la presente opposizione risulta
Parte_2 notificata in data 02.04.2024 a distanza di quasi due mesi dalla conclusione della procedura esecutiva del 05.02.2024, giusta ordinanza di assegnazione emessa dal GE.
E' di tutta evidenza che di tale circostanza la parte opponente, in quanto debitrice esecutata di tale procedura, non potesse non esserne a conoscenza, stante tra l'altro la regolare notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento.
Ebbene, a tal proposito, mette conto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 12690/2022 che ha statuito: “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa
l'esecuzione forzata).
Ne consegue, pertano, l'inammissibilità dell'opposizione da cui discende, oltre alla regolamentazione delle spese processuali secondo soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Invero, nell'iniziativa processuale dell'opponente, che pur avendo impugnato il decreto ingiuntivo ha avanzato impropriamente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto monitorio – istanza che avrebbe dovuto essere avanzata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – ed ha spiegato un'opposizione al precetto pur essendosi conclusa la procedura esecutiva, non può non ravvisarsi, quanto meno l'imprudenza (e quindi la colpa) grave che giustifica, pertanto, in considerazione dell'importo del credito precettato, la relativa quantificazione in €. 3.000,00 quale la somma dovuta in favore dell'opposto.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come riferimento lo scaglione da €. 52.001,00 a €. 260.000,00, secondo i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
02.04.2024 nei confronti di in persona del Direttore Controparte_1 generale pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA , al pagamento nei confronti dell'opposto Parte_1 [...]
in persona del Direttore generale pro tempore, della somma di €. Controparte_1
3.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
3) CONDANNA al pagamento nei confronti dell'opposto Parte_1 [...]
in persona del Direttore generale pro tempore, delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi €. 8.433,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Cosi' deciso in Bari all'udienza del 24.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Parte_2
Parte_2