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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3514 2014 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Pima Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice Dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3514 R.G.A.C. dell'anno 2014, avente ad oggetto: Altri contratti d'opera, vertente
TRA
,con sede in San Sostene, via Lacco n.33 (Cod. Fisc. Parte_1
P.IVA_1 ), in persona del titolare (Cod. Fisc. Codice Fiscale_1 ), elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio degli avv.ti Fabio Mosca e Maria Leto che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine Controparte_1
della comparsa di costituzione e risposta rilasciata in forza della delibera n. 46 del 11.12.2014 di conferimento incarico, dall'Avv. Raffaele Marciano e con questo elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Corso
BE I n. 192 TO (CZ)
- convenuto
NONCHÉ CONTRO CP_2 residente in CP_1 al Corso BE I, Largo Chiessa San Domenico
- convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_1 ed il sig. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il
CP_2 deducendo: - di essere stata incaricata dal sindaco del Comune di CP_1 nel mese di luglio 2006, di realizzare in urgenza e con la massima rapidità un pozzo artesiano in loc. Chianti del medesimo comune al fine di assicurare, durante il periodo estivo, l'apporto idrico necessario ai cittadini;
- di aver ottemperato all'incarico realizzando l'opera a regola d'arte nel tempo previsto, consegnata all'Ente richiedente in data 20/07/2006;
- di aver conseguentemente emesso la fattura n.8 del 20/07/2006 per l'importo complessivo di euro 26.640,00 iva inclusa;
CP_2- che a fronte di tale richiesta, il Comune di CP_1 con lettera del 19/02/2007, a firma del Sindaco
[...] (odierno convenuto) aveva restituito la suddetta fattura con la motivazione che la stessa non era conforme agli accordi presi ed invitando il titolare della ditta a recarsi presso la casa comunale per discutere del problema;
- che tale incontro non aveva avuto luogo stante l'impossibilità di ottenere un appuntamento nonostante le molteplici richieste, dapprima informali e, successivamente, inoltrate per il tramite del proprio legale in data
06/09/2011, 22/09/2011 e 05/11/2012;
- che il 30/11/2007 veniva presentata domanda di mediazione che, però, dava esito negativo per mancata partecipazione dell'Ente.
- che in data 11/06/2013 la giunta comunale del comune di CP_1 in merito ai lavori eseguiti dalla Sud Pt_1 ed alle relative richieste di pagamento, dava mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di accertare la fondatezza della richiesta mediante una relazione tecnico-economica;
-che l'odierna attrice proponeva un ricorso ex art. 696 bis cpc al fine di pervenire ad una definizione conciliativa, ma il Comune si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e, pertanto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Rilevava la Parte_1 che, pur in assenza di una delibera di giunta e di un impegno di spesa afferente ai lavori in oggetto, gli stessi avrebbero comunque dovuto essere pagati in quanto: comunque risultava concluso un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. per lavori affidati in urgenza;
lo stesso era stato eseguito dalla ditta;
per il corrispettivo erano state applicate le tariffe regionali;
il comune aveva tratto beneficio dall'opera che risultava acquisita al patrimonio comunale ed utile ai fini pubblici.
Rilevava, inoltre, la Parte 1 che l'art. 191 d. lgs. 267/2000 al 4° comma, consentiva alla Giunta comunale di riconoscere anche a posteriori i debiti fuori bilancio per beni e servizi acquisiti in violazione delle procedure di cui ai primi 3 commi del medesimo articolo nei limiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente e che tale volontà emergeva anche per fatti concludenti sulla base dell'accertamento richiesto, con deliberazione n. 84 dell'11 giugno
2013, dalla Giunta Comunale all'Ufficio tecnico del Comune “in virtù della quale, appresi i pareri favorevoli ex_art. 49 D.Lgs. nr. 267/2000 per la regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione ex art. 153 D.Lgs. nr.
267/2000 circa la copertura finanziaria della spesa, riteneva necessario accertare la fonda tezza delle richieste avanzate dalla Ditta dando mandato al competente Ufficio Tecnico di valutare l'opera realizzata e il valore della stessa. Tale deliberazione veniva dichiarata immediatamente eseguibile ex D.Lgs. n. 267/2000".
In merito alla posizione del sindaco in carica all'epoca dei fatti, precisa l'attore che quest'ultimo sarebbe da ritenere in ogni caso responsabile per l'affidamento dell'incarico senza il rispetto delle dovute procedure e senza preventiva copertura finanziaria e, pertanto, “potrebbe essere considerato unico committente dell'opera e come tale chiamato contrattualmente al pagamento del corrispettivo preteso dalla Ditta, salvo appunto l'operare della "sanatoria" ex art. 194 comma I D.Lgs. n. 267/2000, ovvero in subordine dimostrare l'arricchimento senza giusta causa apportato dalla realizzata opera in favore dell'Ente".
Chiedeva, infine, l'attore che in via subordinata fosse valutata l'ipotesi di ingiustificato arricchimento in senza dubbio ha la piena disponibilità dell'opera che rappresenta Controparte_1considerazione del fatto che il un'utilità per la cittadinanza, con conseguente accrescimento del patrimonio dell'ente in danno della ditta che ha subito un corrispettivo danno economico per il mancato pagamento dell'opera. Precisava, dunque, che sussistendo i
3 requisiti previsti dalla legge in merito all'ingiustificato arricchimento: “a) la locupletazione di una parte a discapito dell'altra; b) il nesso causale tra l'arricchimento di una parte ed il depauperamento subito dall'altra; c)
l'utilità dell'opera realizzata, riconosciuta dalla LI RA (è proprio questo ultimo il presupposto che rende differente l'azione ex art.2041 C.C. esercitata nei confronti della PA da quella esercitata nei rapporti tra privati, dove sufficiente è la presenza dei soli primi due presupposti)", sarebbe ravvisabile un caso di ingiustificato arricchimento indennizzabile in favore della ditta realizzatrice dell'opera.
Così concludeva: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, :
Parte_1 ha realizzato nel luglio 2006 in agro di CP_1a) Accertare che la località Chianti, un pozzo artesiano con profondità di 110 metri-lineari e diametro di 315 mm, per come commissionato dal Sindaco in carica pro tempore Sig. CP_2
b) Accertare ancora che l'opera realizzata ha un valore di euro 26.640,00 (iva compresa) e che per effetto la Pt_1 attrice ha il diritto ad ottenere l'integrale pagamento del richiesto corrispettivo di euro 26.640,00 (iva compresa) e di cui alla fattura numero 8/2006, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello del soddisfo;
c) Per effetto condannare in solido le parti convenute, viste le causali espresse in atto, alla corresponsione della specificata somma in favore della Ditta attrice;
d) In via subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse che il Controparte_1 non abbia contratto alcun rapporto negoziale con la parte attrice, condannare quantomeno alla corresponsione della richiesta somma, sulla base di quanto previsto dall'art. 191 comma III D.Lgs. numero 267/2000, il Sindaco in carica pro tempore "sig. quale amministratore che ha commissionato alla Ditta attrice l'operaCP_2 '
e) In via estremamente subordinata e residuale e solo nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse senza il rispetto delle formalità di cui allo stesso articolo 191 D. Lgs. 267/2000; inesistente sia in capo convenuto, sia in capo all'amministratore convenuto un obbligo negoziale nei CP_ all'
confronti della Parte_1 condannare alla corresponsione del richiesto corrispettivo il Controparte_1 sulla base del disposto normativo di cui all'art. 2041 C.C., attesa l'esecuzione della descritta opera da parte della Ditta istante, l'arricchimento del patrimonio comunale, l'utilità della stessa in favore dell'Ente ed il riconoscimento formale di quanto eseguito da parte della stessa Giunta Comunale con deliberazione numero 84/2013, nonché implicito;
f) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, con distrazione in favore dei costituiti difensori, che ne fanno espressa richiesta ex art. 93 CPC”.
Co In data 09/01/2015 si costituiva il Comune CP_1 , precisando di non aver mai conferito formale incarico per i lavori indicati, mancando una delibera di Giunta ed un impegno di spesa, e di non aver mai riconosciuto la somma richiesta quale debito fuori bilancio.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del CP_1 non avendo sottoscritto alcun contratto e riportava giurisprudenza della Suprema Corte a sostegno del fatto che un eventuale contratto sottoscritto in assenza di impegno di spesa comporta responsabilità esclusiva e personale del soggetto (nel caso di specie il sindaco) che avrebbe affidato l'incarico. Ciò in quanto verrebbe interrotto il rapporto di immedesimazione organica "con la conseguenza che non sorgono obbligazioni a carico dell'ente pubblico, ma il debitore nei confronti del fornitore o, nel caso di specie, dell'esecutore dei lavori diventa l'amministratore o il funzionario che ha disposto o lasciato eseguire, in violazione di legge, i lavori in questione".
Riferiva, inoltre, che nel caso di specie l'ente non aveva neanche proceduto con il formale riconoscimento del debito fuori bilancio e, pertanto, il vizio del contratto non poteva considerarsi sanato.
Riteneva, dunque, il convenuto che il rapporto obbligatorio fosse sorto solo tra la Parte_1 ed il CP_1
che aveva ordinato i lavori in violazione delle norme del TUEL. sindaco CP_2
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa poiché sussisterebbe il diverso
CP_2 Tale possibilità renderebbe improponibile l'azione di rimedio di poter agire nei confronti del sig. indennizzo nei confronti del CP_1
Così concludeva: "Affinché l'Adito Giudicante voglia così provvedere:
1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
2) Dichiarare inammissibili l'azione di indebito arricchimento instaurata nei confronti del Controparte_1
3) Per l'effetto estromette il Controparte_1 dal presente giudizio;
4) Dichiarare, in ogni caso, la domanda attorea inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
5) In caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste conclusive, liquidare i danni solo nei limiti del giusto, del vero e del provato, tenendo comunque conto dell'evidente concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro de quo".
Non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto CP_2 del quale va,
dunque, dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza del 20/01/2015 l'attrice rilevava la tardività, oltre che l'infondatezza, dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1 così come infondate le eccezioni di merito.
Entrambi i difensori chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Nella memoria 183 n. 1 l'attrice eccepiva nuovamente la tardività e decadenza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva stante la costituzione tardiva del comune di CP_1 intervenuta in data 09/01/2015, a
,
fronte di udienza fissata per il 12/01/2015 tenutasi il 20/01/2015. Ribadiva, in ogni caso, anche gli elementi di infondatezza di tale eccezione. Argomentava, inoltre, nuovamente in merito alla fondatezza della domanda di arricchimento senza giusta causa da parte dell'ente in considerazione della "prestazione vantaggiosa in favore della
PA e il riconoscimento, anche implicito, dell'utilità che tale opera porta". Ribadiva che l'opera è stata realizzata a regola d'arte e che il CP_1 se ne serve, risultando indispensabile per la collettività poiché idonea a "garantire un ingente apporto idrico specie nei periodi di maggior bisogno d'acqua". Ricordava, infine, che il Comune "sebbene non abbia mai espressamente riconosciuto l'opera, abbia comunque dato vita ad un procedimento interno (già descritto in citazione ed al punto A della presente memoria) tendente al suo riconoscimento implicito".
Nella memoria 183 n. 2 l'attrice ribadiva le argomentazioni a sostegno della propria domanda e formulava le istanze istruttorie depositando anche relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico del comune realizzata su deliberazione della
Giunta comunale al fine di valutare la realizzazione e il valore dell'opera. Rilevava che dalla stessa emergeva la realizzazione a regola d'arte ed una valutazione economica di €. 29.587,98, dunque, addirittura superiore all'importo richiesto dalla ditta al Comune, pari ad €. 26.640,00. Nella memoria 183 n. 1 il convenuto Controparte_1 ribadiva le proprie eccezioni in merito alla carenza di legittimazione passiva non essendo mai stato affidato incarico formale da parte del CP_1 ed essendo l'incarico privo di impegno di spesa. Ribadiva, inoltre, l'inammissibilità dell'azione per indebito arricchimento in considerazione del fatto che trattasi di azione residuale esperibile solo in assenza di altra possibile azione, circostanza assente nel caso specie potendo e dovendo la Parte_1 rivolgere le proprie pretese esclusivamente verso il sig. CP_2 sindaco all'epoca dei fatti che aveva affidato l'incarico in oggetto. Ribadiva le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione.
Nella memoria 183 n. 2 il convenuto Controparte_1 insisteva nell'assenza di riconoscimento, da parte del
Comune, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Precisava, inoltre, che l'opera non era mai stata utilizzata dal
CP_1 con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c.. A riprova del mancato allaccio del pozzo alla rete idrica comunale, richiamava una relazione tecnica (prot. n. 1347 del 20.03.2015) che però non veniva allegata. Ribadiva ulteriormente l'improponibilità dell'azione potendo l'attrice agire nei confronti dell'ex sindaco che aveva conferito l'incarico.
Nessuna delle parti depositava le memorie 183 n. 3.
Esperita la prova per testi e l'interrogatorio formale, veniva nominato CTU l'architetto Persona_1
La relazione peritale, depositata in data 14/06/2017, in risposta ai quesiti formulati dal Giudice confermava la realizzazione dell'opera in modo corretto e conforme allo scopo di prelievo delle acque per il successivo utilizzo a scopi di consumo con il collegamento alla rete idrica comunale.
Sul quesito 1) ("determinare le dimensioni, portata e materiale usato per la realizzazione del pozzo per cui è causa dalla ditta sud pozzi di ET IU) il CTU riferiva: “il pozzo è stato realizzato con una tubazione manicottata zincata del diametro nominale di mm 400. La perforazione attuata risulta essere di due tipologie, ossia fino alla profondità di ml. 40,00 a perforazione e percussione, la rimanente estensione, per ml. 68,70, eseguita con perforazione rotante. Il pozzo si interra per ml. 108,70 totali, misurati col filo piombato. Per quanto attiene alla portata, allo stato, ossia in assenza di effettiva prova, attesa profondità e la natura geologica del sito, se ne può dedurre la portata induttiva di circa 400 litri/minuto. La mancata effettuazione di prova pratica in sito, è giustificata dalla circostanza che per il compimento di detto accertamento, occorre l'installazione di una pompa meccanica notevolmente potente, i cui costi di fatto non motiverebbero l'esito finale della stessa prova".
Sul quesito 2) ("valutare se l'opera è stata realizzata in maniera corretta e la tecnica di realizzazione usata, specificando se la stessa era conforme ai principi tecnici e allo scopo di utilizzo del pozzo") il CTU riferiva: “Dal punto di vista esecutivo, l'opera realizzata appare certamente eseguita nel modo corretto ed usuale, anche sotto l'aspetto delle modalità operative adottate. Infatti, le modalità di esecuzione dei lavori, non collidono con lo scopo finale dell'opera, ossia il prelievo delle acque per il successivo utilizzo a scopi di consumo con il collegamento alla rete idrica comunale poco distante dal sito di causa. La tecnica utilizzata, per come appurato in sede di accesso al sito e per come relazionato pure nell'elaborato di relazione tecnico-economica del Comune di CP_1 risulta essere mista, ossia a perforazione e percussione fino alla quota di circa ml. 40,00 e di perforazione a rotazione per i successivi ml. 68,70 circa. La tecnica utilizzata e le modalità di esecuzione risultano conformi allo scopo del successivo utilizzo delle acque estratte".
Dopo una serie di rinvii, con decreto presidenziale del 19/04/2024 la causa veniva assegnata a questo Giudice.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 14/05/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale, depositata in data 11/07/2025, parte attrice insisteva per l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese del giudizio.
Precisava, in proposito che dall'istruttoria era emersa la fondatezza delle proprie ragioni in quanto, sia il convenuto in sede di interrogatorio formale all'udienza del 14 aprile 2016, che i testi escussi alla medesima CP_2
udienza, avevano pienamente confermato le circostanza riferite nell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto:
l'affidamento dell'incarico da parte del Sindaco in urgenza, la necessità di far fronte all'emergenza idrica, la realizzazione del pozzo artesiano in prossimità della condotta comunale, la consegna dello stesso nel luglio 2006, nonché le dimensioni del pozzo e la tecnica di realizzazione.
Ribadiva, inoltre, la tardività dell'eccezione formulata dal CP_1 convenuto di difetto di legittimazione passiva.
Sulla responsabilità dell'Ente, anche ai fini della fondatezza della domanda di arricchimento senza causa, ribadiva che senza dubbio il patrimonio comunale si era arricchito grazie alla realizzazione del pozzo, in grado di risolvere i problemi idrici di parte del territorio comunale, e riferiva che “lo stesso Ente non ha mai rifiutato l'opera realizzata, né ha dato prova dell'impossibilità di poterla rifiutare" non potendo all'uopo neanche valere la dichiarazione che il pozzo non sarebbe allacciato alla rete idrica comunale non solo perché in contrasto con le risultanze istruttorie, ma anche perché non provato dal CP_1 che richiamava una relazione tecnica del 2015 ma non la allegava in atti.
Ribadiva, inoltre, l'importanza della delibera n. 84/2013 con cui la Giunta dava “incarico all'ufficio tecnico di redigere una dettagliata relazione tecnica ed economica al fine di accertare la fondatezza delle richieste della [...]
Pt 1 poiché sarebbe valutabile come accettazione dell'opera utile ai fini della domanda ex art. 2041 c.c.
Evidenziava, inoltre, che da tale relazione era emerso un valore dell'opera addirittura superiore all'importo richiesto dalla ditta con la fattura n. 08/2006.
A confutazione, poi, della contestazione del convenuto in ordine all'impossibilità di agire ex art. 2041 c.c. in quanto sarebbe alternativamente esperibile l'azione nei confronti del sig. CP_2 riporta giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'attore dovrebbe "provare esclusivamente il proprio depauperamento unitamente al contestuale arricchimento della PA” e, invece, "è la PA che deve eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per sua inconsapevolezza".
Considerato che nel caso in esame, continua l'attrice: sussiste il depauperamento della ditta rappresentato dalla realizzazione a sue spese del pozzo;
sussiste l'arricchimento dell'Ente per aver acquisito l'opera al patrimonio comunale; il CP_1 non ha mai provato il rifiuto dell'opera e considerato, altresì, che la CTU espletata ha confermato la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità all'uso, sussisterebbero tutti i requisiti per l'esperimento dell'azione di arricchimento senza giusta causa nei confronti del "stante la Controparte_1
mancanza di un contratto formale, di una delibera della Giunta Comunale e di un impegno di spesa che avrebbero impedito l'esperimento di altra azione.
Il convenuto Controparte_1 non depositava Comparsa Conclusionale.
***** Nel caso di specie si pone il problema di verificare la sussistenza della responsabilità contrattuale del CP_1
[...] ovvero, in subordine, la configurabilità di un ingiustificato arricchimento dello stesso ai danni di parte
,
attrice.
Quanto al primo aspetto, in primis occorre valutare la configurabilità di un valido rapporto contrattuale tra la società attrice e l'ente convenuto.
Ciò posto, venendo al caso in esame, osserva, il Tribunale che può reputarsi pacifico, poiché non contestato dalle parti, che l'incarico conferito all'odierna attrice per la realizzazione del pozzo artesiano sia stato espletato in assenza di un valido contratto. Ed infatti, sul punto parte attrice dichiarava di aver ricevuto l'incarico dal sindaco allora in carica, circostanza non contestata da controparte e confermata anche dal Pt 2 in sede di interrogatorio formale.
Dunque, risulta incontestata la mancata stipulazione del contratto scritto tra le parti: da ciò deriva la nullità del contratto d'opera professionale intercorso tra il Comune di CP_1 e la avendo la giurisprudenza Parte_1
precisato che il contratto con la P.A. è nullo se non riveste forma scritta, ancorché tragga origine da atti di conferimento dell'incarico da parte della stessa pubblica amministrazione.
Ed invero, i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio formalistico, con la conseguenza che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali ratifiche o convalide successive.
Inoltre, affinché il requisito formale possa ritenersi soddisfatto è necessario che la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 27910 del 31/10/2018 «In tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum".»).
Ancora la giurisprudenza precisa che i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n.
20033 del 06/10/2016).
Si osserva, inoltre, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, che: "La volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", (anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata "utilitas" della prestazione in favore della P.A." (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 14099 del 27/07/2004).
Considerato pertanto, che in assenza di un valido contratto, la società ricorrente non dispone dell'azione contrattuale proprio per la pacifica mancata stipula del contratto in forma scritta di assegnazione dell'incarico professionale, la domanda di pagamento del compenso per le prestazioni professionali è infondata e va rigettata.
Ciò posto, considerato che il ricorrente non può avvalersi dell'azione contrattuale, occorre accertare se il rapporto giuridico intercorso tra le parti possa farsi rientrare nel paradigma normativo tracciato dall'art. 2041 c.c..., tenendo conto delle peculiarità delle obbligazioni di indebito che riguardano la P.A.
Come noto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Posto che la funzione dell'istituto è quella di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione, l'art. 2042 c.c. dispone che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata, infatti, solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 2350 del 31/01/2017; Cass. civ., sez. I, 15/10/2015, n.
20871).
I presupposti per la proposizione dell'azione generale di cui all'art. 2041 c.c. (c.d. actio de in rem verso) vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. civ Sez. Unite, 25/11/2008,
n. 28042). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre sottolineare che la domanda di i giustificato arricchimento esperita dall'attrice nei confronti del è inammissibile per difetto di sussidiarietàControparte_1 dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 c.c.
Invero, l'attore avrebbe potuto esperire l'azione di cui al D.L. 191 TUEL, comma 4, alla stregua del quale ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3 - il quale richiede per ogni spesa da parte della P.A. la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva nonché la registrazione dell'impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione - il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.
Come affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi - come quella per cui è causa - in cui non vi sia un contratto valido tra la P.A. e colui che esegue lavori e servizi, non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. contro la P.A. in quanto, in quel caso, il rapporto «contrattuale» si crea fra il privato e l'amministratore o funzionario che, con la sua condotta, in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la LI RA, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica (Cassazione civile sez. I 04 gennaio 2017 n. 80; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 15145 del 11/06/2018 secondo cui l'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile per carenza del necessario requisito della sussidiarietà quando sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa;
né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A.).
Nella specie, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che "Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti medesimi, risponde - ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla 1. n. 144 del 1989, applicabile "ratione temporis" degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, rispetto al quale è preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa”. (Sez. 1, Sentenza n. 18567 del
21/09/2015).
Infatti, “L'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca "a posteriori", con atto costitutivo, il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. cit." (Cass. civ, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11036 del 09/05/2018). Nella fattispecie, non vi è stato da parte del Controparte_1 alcun atto costitutivo a posteriori del riconoscimento di debito fuori bilancio e non vi è stata una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs.
n. 267 del 2000 (né a tal proposito rileva la delibera n.84 richiamata dalla Parte_1 la quale non contiene il riconoscimento di un debito fuori bilancio)e, pertanto, in applicazione della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ciò comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione.
Esclusa la responsabilità contrattuale del Controparte_1 per assenza di un valido contratto, esclusa altresì la possibilità della Parte 1 di agire nei confronti del CP_1 convenuto con l'azione di ingiustificato arricchimento, occorre capire se sussiste la responsabilità del sindaco del Controparte_1 ai sensi dell'art. 191 co.
3.Dlgs
267/2000.
A tal proposito, sembra utile ripercorrere brevemente la disciplina in materia di responsabilità civile diretta del funzionario o amministratore di ente locale.
L'art. 23 del d.l.
2.3.1989 n. 66
(conv. con modif. L. 24.4.1989 n. 144) stabiliva che gli enti locali potessero procedere soltanto previa deliberazioneall'effettuazione spesedi autorizzativa nelle forme stabilite dalla legge e impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio
che, in caso di acquisizione di beni 0 servizi in violazione di tali adempimenti, il
rapporto obbligatorio sarebbe intercorso tra il privato fornitore e l'amministratore O il funzionario che aveva consentito la fornitura.
La normativa in esame, apparentemente vantaggiosa per il privato, comportava tuttavia il rischio che a fronte di impegni patrimoniali spesso ingenti, l'esercizio del potesse risultare infruttuoso, in caso di diritto di credito derivante dal contratto funzionario insufficiente garanzia patrimoniale 0 dell'amministratore locale. del un'importante modifica con il Testo unico degli enti La disciplina in materia ha subito locali (Tuel), di cui al d.lgs. 18 Ed infatti, all'art. 191, comma agosto 2000, n. 267.
quarto, si prevede che "Nel caso stata l'acquisizione di beni e servizi in in cui vi е
violazione dell'obbligo indicato 3, il rapporto obbligatorio intercorre, nei commi 1, 2 e riconoscibile ai sensi dell'articolo ai fini della controprestazione e per la parte non
194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario O consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate O dipendente che hanno continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole disciplina precedente, quindi, è stato introdotto l'inciso che prestazioni". Rispetto alla rinvia all'art. 194, C. 1, lett. e), dello stesso TUEL, secondo cui "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, 0 con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (...) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza."
riconoscibilità del debito fuori bilancio da parte La nuova normativa pone pertanto la
negativo della responsabilità civile diretta del dell'ente locale quale presupposto funzionario o amministratore locale. In altri termini, se il debito è riconoscibile (o meglio, riconosciuto, come "fuori bilancio", ai sensi dell'art. 194, c.1,
responsabilità diretta dell'amministratore lett. e) del TUEL, esso non ricade nella 0
che abbia consentito la fornitura, ferma restando la funzionario dell'ente locale dell'ente possibilità di agire nei confronti ex art. 2041 C.C..
orientamento il consolidatoSecondo della Suprema
Corte, infatti, “per il combinato disposto degli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, non vi è spazio per l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti locali se l'acquisizione di beni O servizi è avvenuta senza la regolare assunzione riconosce il debito fuori bilancio nei dell'impegno di spesa, delle due l'una: 0 l'ente
-
- e, in tal limiti consentiti dall'art. 194, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 267 del 2000 caso, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per acquisizione, anche se "sanata" ex post, oppure rimangono effetto della procedura di comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 191, personalmente obbligati ai sensi dell'art.
l'amministratore, funzionario O dipendente che hanno consentito la fornitura, il che esclude in radice il presupposto della sussidiarietà, in carenza del quale non è di ingiustificato arricchimento, stantepossibile esperire l'azione lo sbarramento posto dall'art. 2042 cod. civ.". Ciò in quanto "la normativa di cui D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dall'art. 123, comma primo, lett.
n, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 17, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art.
35 del medesimo decreto e infine rifluito nell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000), per servizi, non rientranti nello schema procedimentale prestazioni i casi di richiesta di di spesa tipizzato dalla stessa normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore 0 funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all'ente pubblico la valutazione esclusiva circa
l'opportunità 0 meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso
(cfr. lett. e art. 194 D. Lgs. n. 267 del 2000)" (Cass. Ord. n. 25870 del 15.9.2020).
Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni e servizi senza la
contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto dell'art. 191, comma 1, del
d.lgs. n. 267 del 2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella
misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194,
sull'amministratore, comma 1, lett. e), mentre per la funzionario restante parte grava
o dipendente che hanno consentito la fornitura.
entrambi Ciò casi, determina, in fornitore nei l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del
fuori bilancio confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei instaura servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei beni O
confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 cod. civ." (conf. Cass. 12014/2018, Cass. 12608/2017, Cass. 24860/15).
Tale orientamento è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la pronuncia n. 29178 del 21.12.2020, in cui si afferma che "Per la costante
elaborazione di questa Corte, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi
267, dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. costituisce un di far salvi nel proprio procedimento discrezionale che consente all'ente locale
accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente interesse stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite
specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile.
Si afferma,
dunque, che nei casi di richiesta di prestazioni 0 servizi non rientranti nello schema procedimentale di stessa normativa, sia spesa tipizzato rimessa dalla all'ente meno di attivare il pubblico la valutazione esclusiva l'opportunità O circa del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e procedimento dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso." Queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze risanamentodi finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale, ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il Comune in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (Cass., Sez. 1^, 1 febbraio 2005, n. 1985).
Ciò posto, evidenziato che nel caso in esame non vi è stato da parte del comune il riconoscimento del debito fuori si tratta tuttaviabilancio, caso concreto, il sindaco, di verificare se, nel abbia condotta idonea a in essere una posto responsabilità diretta ex la 191 TEUL.fondare art.
Al riguardo, parte attrice sostiene che il sindaco abbia conferito alla ditta un incarico verbale per la costruzione d'urgenza di un pozzo artesiano, circostanza confermata anche dal sindaco in sede di interrogatorio formale. perché il Ebbene,
funzionario/amministratore risponda in modo diretto nei confronti del privato altro non è richiesto se non il compimento di un atto posto in essere nell'esercizio delle
proprie funzioni, che abbia comportato l'acquisizione del bene o del servizio.
Il rapporto obbligatorio che intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore (o il funzionario) che abbia consentito la fornitura non si pone in relazione di sinallagmaticità con la fornitura stessa, prefigurando, più che un'obbligazione ex contractu o ex delictu, il tertium genus delle obbligazioni ex lege (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 26657 del
18/12/2014).
Il rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti dell'Ente per violazione delle norme regolatrici della sua formazione, si crea tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario, per avere questi, nell'esercizio delle sue funzioni, consentito ovvero permesso che avvenisse l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15415 del 13/06/2018).
Tale ricostruzione è coerente con quanto statuito dalla Corte costituzionale, allorché la stessa ha ritenuto, sempre con riferimento all'art. 23 d.l. cit., «gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e LI amministrazione» (Corte cost., Sentenza n. 295 del 30/07/1997).
Ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, d.l. n. 66 del 1989, dal punto di vista soggettivo, la
Corte ha espressamente escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento dell'amministratore o del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014). Il disposto normativo è, infatti, volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge, nei termini sopra evidenziati, non pervenga alla fase esecutiva.
A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole, infatti, e lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare, assecondare, cooperare, sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014).
A parere di questa Tribunale, tali presupposti certamente sussistono con riferimento al sindaco, il quale ha
lo svolgimento dell'opera a parte attrice in via di urgenza, commissionato espressamente in violazione delle funzioni a lui attribuite dalla legge, ovvero lo stesso ha commissionato la realizzazione dell'opera in violazione delle norme contabili e dall'altro ha consentito che l' opera pubblica venisse svolte in assenza di un regolare contratto. comprovato, sulla base della CTU (non contestata dai convenuti) che la E' infatti abbia eseguito l'opera a regola d'arte che non trova riscontro in alcun affidamento scritto". ditta Parte_1
non essendo E
Parte 1 abbia eseguito detti lavori, sarebbe illogico ritenere che la stessa abbia agito per spontanea contestato che la determinazione, dovendo al contrario ritenersi che sia stato il sindaco, a conferire alla ditta il relativo incarico o, sia stato consapevole del suo intervento, quantomeno,
consentendo che fosse portato a compimento.
Ebbene, è fuori dubbio, nel caso di specie, che il funzionario convenuto avrebbe dovuto, a fronte della mancanza del contratto, astenersi dal conferire incarico per l'assenza dei presupposti di legge necessari ad impegnare negozialmente l'Ente rappresentato. del funzionario, sorgendo da La responsabilità diretta un precedente rapporto schema probatorio della obbligatorio, segue lo responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2697-1218 C.C., per cui l'attrice, che si assume creditrice рид
l'inadempimento della controparte, in limitarsi ad allegare questo caso il formalizzare in rapporto in capo all'ente; funzionario che avrebbe omesso di costitutivo dell'obbligazione sotto tuttavia non è esonerata prova del titolo dalla profilo oggettivo e soggettivo, intercorrente tra lei ed il ossia il rapporto soggetto che assume essere obbligato.
Nel caso di specie, agli atti sussiste la prova che parte attrice abbia realizzato l'opera commissionata dal sindaco e che a seguito di tale attività lo stesso sia risultato inadempiente, non corrispondendo la somma dallo stesso impiegata per dell'opera commissionata. la realizzazione
Per tutto quanto innanzi osservato, pertanto, occorre dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti normativi per dirsi venuta ad esistenza la responsabilità personale e diretta del funzionario chiamato in causa nei confronti della Parte_1
Per tutto quanto innanzi osservato occorre, pertanto, pronunciare la piena responsabilità, diretta e personale, dell'allora
CP_4 CP_2
dell'art. 191, D.Lgs. 267/2000, per un nei confronti di parte attrice ai sensi andranno gli ordinari interessiriconosciuti importo complessivo di euro 26.640,00 cui al saggio legale di cui al codice civile (cfr. art. 1284 c.c.), dalla domanda (ossia dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e sono poste a carico della parte contumace risultata soccombente nel rispetto dei principi dettati dal D.M 55/2014, in applicazione dello scaglione di riferimento e nei limiti dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, I Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3514/2014 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di responsabilità contrattuale della Parte_1 nei confronti del Controparte_1
2. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento della responsabilità ex art.2041cc nei confronti del CP_1
[...] per le ragioni di cui in parte motiva;
nei confronti di parte
3. Accerta la piena responsabilità, diretta e personale, dell'allora sindaco CP_2
attrice ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di euro 26.640,00 oltre interessi. 4. Condanna CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice e del Controparte_1 che si liquidano per ciascuna parte nella somma di euro 3809,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA e Cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Catanzaro il 21.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Pima Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice Dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3514 R.G.A.C. dell'anno 2014, avente ad oggetto: Altri contratti d'opera, vertente
TRA
,con sede in San Sostene, via Lacco n.33 (Cod. Fisc. Parte_1
P.IVA_1 ), in persona del titolare (Cod. Fisc. Codice Fiscale_1 ), elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio degli avv.ti Fabio Mosca e Maria Leto che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine Controparte_1
della comparsa di costituzione e risposta rilasciata in forza della delibera n. 46 del 11.12.2014 di conferimento incarico, dall'Avv. Raffaele Marciano e con questo elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Corso
BE I n. 192 TO (CZ)
- convenuto
NONCHÉ CONTRO CP_2 residente in CP_1 al Corso BE I, Largo Chiessa San Domenico
- convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_1 ed il sig. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il
CP_2 deducendo: - di essere stata incaricata dal sindaco del Comune di CP_1 nel mese di luglio 2006, di realizzare in urgenza e con la massima rapidità un pozzo artesiano in loc. Chianti del medesimo comune al fine di assicurare, durante il periodo estivo, l'apporto idrico necessario ai cittadini;
- di aver ottemperato all'incarico realizzando l'opera a regola d'arte nel tempo previsto, consegnata all'Ente richiedente in data 20/07/2006;
- di aver conseguentemente emesso la fattura n.8 del 20/07/2006 per l'importo complessivo di euro 26.640,00 iva inclusa;
CP_2- che a fronte di tale richiesta, il Comune di CP_1 con lettera del 19/02/2007, a firma del Sindaco
[...] (odierno convenuto) aveva restituito la suddetta fattura con la motivazione che la stessa non era conforme agli accordi presi ed invitando il titolare della ditta a recarsi presso la casa comunale per discutere del problema;
- che tale incontro non aveva avuto luogo stante l'impossibilità di ottenere un appuntamento nonostante le molteplici richieste, dapprima informali e, successivamente, inoltrate per il tramite del proprio legale in data
06/09/2011, 22/09/2011 e 05/11/2012;
- che il 30/11/2007 veniva presentata domanda di mediazione che, però, dava esito negativo per mancata partecipazione dell'Ente.
- che in data 11/06/2013 la giunta comunale del comune di CP_1 in merito ai lavori eseguiti dalla Sud Pt_1 ed alle relative richieste di pagamento, dava mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di accertare la fondatezza della richiesta mediante una relazione tecnico-economica;
-che l'odierna attrice proponeva un ricorso ex art. 696 bis cpc al fine di pervenire ad una definizione conciliativa, ma il Comune si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e, pertanto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Rilevava la Parte_1 che, pur in assenza di una delibera di giunta e di un impegno di spesa afferente ai lavori in oggetto, gli stessi avrebbero comunque dovuto essere pagati in quanto: comunque risultava concluso un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. per lavori affidati in urgenza;
lo stesso era stato eseguito dalla ditta;
per il corrispettivo erano state applicate le tariffe regionali;
il comune aveva tratto beneficio dall'opera che risultava acquisita al patrimonio comunale ed utile ai fini pubblici.
Rilevava, inoltre, la Parte 1 che l'art. 191 d. lgs. 267/2000 al 4° comma, consentiva alla Giunta comunale di riconoscere anche a posteriori i debiti fuori bilancio per beni e servizi acquisiti in violazione delle procedure di cui ai primi 3 commi del medesimo articolo nei limiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente e che tale volontà emergeva anche per fatti concludenti sulla base dell'accertamento richiesto, con deliberazione n. 84 dell'11 giugno
2013, dalla Giunta Comunale all'Ufficio tecnico del Comune “in virtù della quale, appresi i pareri favorevoli ex_art. 49 D.Lgs. nr. 267/2000 per la regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione ex art. 153 D.Lgs. nr.
267/2000 circa la copertura finanziaria della spesa, riteneva necessario accertare la fonda tezza delle richieste avanzate dalla Ditta dando mandato al competente Ufficio Tecnico di valutare l'opera realizzata e il valore della stessa. Tale deliberazione veniva dichiarata immediatamente eseguibile ex D.Lgs. n. 267/2000".
In merito alla posizione del sindaco in carica all'epoca dei fatti, precisa l'attore che quest'ultimo sarebbe da ritenere in ogni caso responsabile per l'affidamento dell'incarico senza il rispetto delle dovute procedure e senza preventiva copertura finanziaria e, pertanto, “potrebbe essere considerato unico committente dell'opera e come tale chiamato contrattualmente al pagamento del corrispettivo preteso dalla Ditta, salvo appunto l'operare della "sanatoria" ex art. 194 comma I D.Lgs. n. 267/2000, ovvero in subordine dimostrare l'arricchimento senza giusta causa apportato dalla realizzata opera in favore dell'Ente".
Chiedeva, infine, l'attore che in via subordinata fosse valutata l'ipotesi di ingiustificato arricchimento in senza dubbio ha la piena disponibilità dell'opera che rappresenta Controparte_1considerazione del fatto che il un'utilità per la cittadinanza, con conseguente accrescimento del patrimonio dell'ente in danno della ditta che ha subito un corrispettivo danno economico per il mancato pagamento dell'opera. Precisava, dunque, che sussistendo i
3 requisiti previsti dalla legge in merito all'ingiustificato arricchimento: “a) la locupletazione di una parte a discapito dell'altra; b) il nesso causale tra l'arricchimento di una parte ed il depauperamento subito dall'altra; c)
l'utilità dell'opera realizzata, riconosciuta dalla LI RA (è proprio questo ultimo il presupposto che rende differente l'azione ex art.2041 C.C. esercitata nei confronti della PA da quella esercitata nei rapporti tra privati, dove sufficiente è la presenza dei soli primi due presupposti)", sarebbe ravvisabile un caso di ingiustificato arricchimento indennizzabile in favore della ditta realizzatrice dell'opera.
Così concludeva: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, :
Parte_1 ha realizzato nel luglio 2006 in agro di CP_1a) Accertare che la località Chianti, un pozzo artesiano con profondità di 110 metri-lineari e diametro di 315 mm, per come commissionato dal Sindaco in carica pro tempore Sig. CP_2
b) Accertare ancora che l'opera realizzata ha un valore di euro 26.640,00 (iva compresa) e che per effetto la Pt_1 attrice ha il diritto ad ottenere l'integrale pagamento del richiesto corrispettivo di euro 26.640,00 (iva compresa) e di cui alla fattura numero 8/2006, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello del soddisfo;
c) Per effetto condannare in solido le parti convenute, viste le causali espresse in atto, alla corresponsione della specificata somma in favore della Ditta attrice;
d) In via subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse che il Controparte_1 non abbia contratto alcun rapporto negoziale con la parte attrice, condannare quantomeno alla corresponsione della richiesta somma, sulla base di quanto previsto dall'art. 191 comma III D.Lgs. numero 267/2000, il Sindaco in carica pro tempore "sig. quale amministratore che ha commissionato alla Ditta attrice l'operaCP_2 '
e) In via estremamente subordinata e residuale e solo nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse senza il rispetto delle formalità di cui allo stesso articolo 191 D. Lgs. 267/2000; inesistente sia in capo convenuto, sia in capo all'amministratore convenuto un obbligo negoziale nei CP_ all'
confronti della Parte_1 condannare alla corresponsione del richiesto corrispettivo il Controparte_1 sulla base del disposto normativo di cui all'art. 2041 C.C., attesa l'esecuzione della descritta opera da parte della Ditta istante, l'arricchimento del patrimonio comunale, l'utilità della stessa in favore dell'Ente ed il riconoscimento formale di quanto eseguito da parte della stessa Giunta Comunale con deliberazione numero 84/2013, nonché implicito;
f) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, con distrazione in favore dei costituiti difensori, che ne fanno espressa richiesta ex art. 93 CPC”.
Co In data 09/01/2015 si costituiva il Comune CP_1 , precisando di non aver mai conferito formale incarico per i lavori indicati, mancando una delibera di Giunta ed un impegno di spesa, e di non aver mai riconosciuto la somma richiesta quale debito fuori bilancio.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del CP_1 non avendo sottoscritto alcun contratto e riportava giurisprudenza della Suprema Corte a sostegno del fatto che un eventuale contratto sottoscritto in assenza di impegno di spesa comporta responsabilità esclusiva e personale del soggetto (nel caso di specie il sindaco) che avrebbe affidato l'incarico. Ciò in quanto verrebbe interrotto il rapporto di immedesimazione organica "con la conseguenza che non sorgono obbligazioni a carico dell'ente pubblico, ma il debitore nei confronti del fornitore o, nel caso di specie, dell'esecutore dei lavori diventa l'amministratore o il funzionario che ha disposto o lasciato eseguire, in violazione di legge, i lavori in questione".
Riferiva, inoltre, che nel caso di specie l'ente non aveva neanche proceduto con il formale riconoscimento del debito fuori bilancio e, pertanto, il vizio del contratto non poteva considerarsi sanato.
Riteneva, dunque, il convenuto che il rapporto obbligatorio fosse sorto solo tra la Parte_1 ed il CP_1
che aveva ordinato i lavori in violazione delle norme del TUEL. sindaco CP_2
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa poiché sussisterebbe il diverso
CP_2 Tale possibilità renderebbe improponibile l'azione di rimedio di poter agire nei confronti del sig. indennizzo nei confronti del CP_1
Così concludeva: "Affinché l'Adito Giudicante voglia così provvedere:
1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
2) Dichiarare inammissibili l'azione di indebito arricchimento instaurata nei confronti del Controparte_1
3) Per l'effetto estromette il Controparte_1 dal presente giudizio;
4) Dichiarare, in ogni caso, la domanda attorea inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
5) In caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste conclusive, liquidare i danni solo nei limiti del giusto, del vero e del provato, tenendo comunque conto dell'evidente concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro de quo".
Non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto CP_2 del quale va,
dunque, dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza del 20/01/2015 l'attrice rilevava la tardività, oltre che l'infondatezza, dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1 così come infondate le eccezioni di merito.
Entrambi i difensori chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Nella memoria 183 n. 1 l'attrice eccepiva nuovamente la tardività e decadenza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva stante la costituzione tardiva del comune di CP_1 intervenuta in data 09/01/2015, a
,
fronte di udienza fissata per il 12/01/2015 tenutasi il 20/01/2015. Ribadiva, in ogni caso, anche gli elementi di infondatezza di tale eccezione. Argomentava, inoltre, nuovamente in merito alla fondatezza della domanda di arricchimento senza giusta causa da parte dell'ente in considerazione della "prestazione vantaggiosa in favore della
PA e il riconoscimento, anche implicito, dell'utilità che tale opera porta". Ribadiva che l'opera è stata realizzata a regola d'arte e che il CP_1 se ne serve, risultando indispensabile per la collettività poiché idonea a "garantire un ingente apporto idrico specie nei periodi di maggior bisogno d'acqua". Ricordava, infine, che il Comune "sebbene non abbia mai espressamente riconosciuto l'opera, abbia comunque dato vita ad un procedimento interno (già descritto in citazione ed al punto A della presente memoria) tendente al suo riconoscimento implicito".
Nella memoria 183 n. 2 l'attrice ribadiva le argomentazioni a sostegno della propria domanda e formulava le istanze istruttorie depositando anche relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico del comune realizzata su deliberazione della
Giunta comunale al fine di valutare la realizzazione e il valore dell'opera. Rilevava che dalla stessa emergeva la realizzazione a regola d'arte ed una valutazione economica di €. 29.587,98, dunque, addirittura superiore all'importo richiesto dalla ditta al Comune, pari ad €. 26.640,00. Nella memoria 183 n. 1 il convenuto Controparte_1 ribadiva le proprie eccezioni in merito alla carenza di legittimazione passiva non essendo mai stato affidato incarico formale da parte del CP_1 ed essendo l'incarico privo di impegno di spesa. Ribadiva, inoltre, l'inammissibilità dell'azione per indebito arricchimento in considerazione del fatto che trattasi di azione residuale esperibile solo in assenza di altra possibile azione, circostanza assente nel caso specie potendo e dovendo la Parte_1 rivolgere le proprie pretese esclusivamente verso il sig. CP_2 sindaco all'epoca dei fatti che aveva affidato l'incarico in oggetto. Ribadiva le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione.
Nella memoria 183 n. 2 il convenuto Controparte_1 insisteva nell'assenza di riconoscimento, da parte del
Comune, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Precisava, inoltre, che l'opera non era mai stata utilizzata dal
CP_1 con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c.. A riprova del mancato allaccio del pozzo alla rete idrica comunale, richiamava una relazione tecnica (prot. n. 1347 del 20.03.2015) che però non veniva allegata. Ribadiva ulteriormente l'improponibilità dell'azione potendo l'attrice agire nei confronti dell'ex sindaco che aveva conferito l'incarico.
Nessuna delle parti depositava le memorie 183 n. 3.
Esperita la prova per testi e l'interrogatorio formale, veniva nominato CTU l'architetto Persona_1
La relazione peritale, depositata in data 14/06/2017, in risposta ai quesiti formulati dal Giudice confermava la realizzazione dell'opera in modo corretto e conforme allo scopo di prelievo delle acque per il successivo utilizzo a scopi di consumo con il collegamento alla rete idrica comunale.
Sul quesito 1) ("determinare le dimensioni, portata e materiale usato per la realizzazione del pozzo per cui è causa dalla ditta sud pozzi di ET IU) il CTU riferiva: “il pozzo è stato realizzato con una tubazione manicottata zincata del diametro nominale di mm 400. La perforazione attuata risulta essere di due tipologie, ossia fino alla profondità di ml. 40,00 a perforazione e percussione, la rimanente estensione, per ml. 68,70, eseguita con perforazione rotante. Il pozzo si interra per ml. 108,70 totali, misurati col filo piombato. Per quanto attiene alla portata, allo stato, ossia in assenza di effettiva prova, attesa profondità e la natura geologica del sito, se ne può dedurre la portata induttiva di circa 400 litri/minuto. La mancata effettuazione di prova pratica in sito, è giustificata dalla circostanza che per il compimento di detto accertamento, occorre l'installazione di una pompa meccanica notevolmente potente, i cui costi di fatto non motiverebbero l'esito finale della stessa prova".
Sul quesito 2) ("valutare se l'opera è stata realizzata in maniera corretta e la tecnica di realizzazione usata, specificando se la stessa era conforme ai principi tecnici e allo scopo di utilizzo del pozzo") il CTU riferiva: “Dal punto di vista esecutivo, l'opera realizzata appare certamente eseguita nel modo corretto ed usuale, anche sotto l'aspetto delle modalità operative adottate. Infatti, le modalità di esecuzione dei lavori, non collidono con lo scopo finale dell'opera, ossia il prelievo delle acque per il successivo utilizzo a scopi di consumo con il collegamento alla rete idrica comunale poco distante dal sito di causa. La tecnica utilizzata, per come appurato in sede di accesso al sito e per come relazionato pure nell'elaborato di relazione tecnico-economica del Comune di CP_1 risulta essere mista, ossia a perforazione e percussione fino alla quota di circa ml. 40,00 e di perforazione a rotazione per i successivi ml. 68,70 circa. La tecnica utilizzata e le modalità di esecuzione risultano conformi allo scopo del successivo utilizzo delle acque estratte".
Dopo una serie di rinvii, con decreto presidenziale del 19/04/2024 la causa veniva assegnata a questo Giudice.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 14/05/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale, depositata in data 11/07/2025, parte attrice insisteva per l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese del giudizio.
Precisava, in proposito che dall'istruttoria era emersa la fondatezza delle proprie ragioni in quanto, sia il convenuto in sede di interrogatorio formale all'udienza del 14 aprile 2016, che i testi escussi alla medesima CP_2
udienza, avevano pienamente confermato le circostanza riferite nell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto:
l'affidamento dell'incarico da parte del Sindaco in urgenza, la necessità di far fronte all'emergenza idrica, la realizzazione del pozzo artesiano in prossimità della condotta comunale, la consegna dello stesso nel luglio 2006, nonché le dimensioni del pozzo e la tecnica di realizzazione.
Ribadiva, inoltre, la tardività dell'eccezione formulata dal CP_1 convenuto di difetto di legittimazione passiva.
Sulla responsabilità dell'Ente, anche ai fini della fondatezza della domanda di arricchimento senza causa, ribadiva che senza dubbio il patrimonio comunale si era arricchito grazie alla realizzazione del pozzo, in grado di risolvere i problemi idrici di parte del territorio comunale, e riferiva che “lo stesso Ente non ha mai rifiutato l'opera realizzata, né ha dato prova dell'impossibilità di poterla rifiutare" non potendo all'uopo neanche valere la dichiarazione che il pozzo non sarebbe allacciato alla rete idrica comunale non solo perché in contrasto con le risultanze istruttorie, ma anche perché non provato dal CP_1 che richiamava una relazione tecnica del 2015 ma non la allegava in atti.
Ribadiva, inoltre, l'importanza della delibera n. 84/2013 con cui la Giunta dava “incarico all'ufficio tecnico di redigere una dettagliata relazione tecnica ed economica al fine di accertare la fondatezza delle richieste della [...]
Pt 1 poiché sarebbe valutabile come accettazione dell'opera utile ai fini della domanda ex art. 2041 c.c.
Evidenziava, inoltre, che da tale relazione era emerso un valore dell'opera addirittura superiore all'importo richiesto dalla ditta con la fattura n. 08/2006.
A confutazione, poi, della contestazione del convenuto in ordine all'impossibilità di agire ex art. 2041 c.c. in quanto sarebbe alternativamente esperibile l'azione nei confronti del sig. CP_2 riporta giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'attore dovrebbe "provare esclusivamente il proprio depauperamento unitamente al contestuale arricchimento della PA” e, invece, "è la PA che deve eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per sua inconsapevolezza".
Considerato che nel caso in esame, continua l'attrice: sussiste il depauperamento della ditta rappresentato dalla realizzazione a sue spese del pozzo;
sussiste l'arricchimento dell'Ente per aver acquisito l'opera al patrimonio comunale; il CP_1 non ha mai provato il rifiuto dell'opera e considerato, altresì, che la CTU espletata ha confermato la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità all'uso, sussisterebbero tutti i requisiti per l'esperimento dell'azione di arricchimento senza giusta causa nei confronti del "stante la Controparte_1
mancanza di un contratto formale, di una delibera della Giunta Comunale e di un impegno di spesa che avrebbero impedito l'esperimento di altra azione.
Il convenuto Controparte_1 non depositava Comparsa Conclusionale.
***** Nel caso di specie si pone il problema di verificare la sussistenza della responsabilità contrattuale del CP_1
[...] ovvero, in subordine, la configurabilità di un ingiustificato arricchimento dello stesso ai danni di parte
,
attrice.
Quanto al primo aspetto, in primis occorre valutare la configurabilità di un valido rapporto contrattuale tra la società attrice e l'ente convenuto.
Ciò posto, venendo al caso in esame, osserva, il Tribunale che può reputarsi pacifico, poiché non contestato dalle parti, che l'incarico conferito all'odierna attrice per la realizzazione del pozzo artesiano sia stato espletato in assenza di un valido contratto. Ed infatti, sul punto parte attrice dichiarava di aver ricevuto l'incarico dal sindaco allora in carica, circostanza non contestata da controparte e confermata anche dal Pt 2 in sede di interrogatorio formale.
Dunque, risulta incontestata la mancata stipulazione del contratto scritto tra le parti: da ciò deriva la nullità del contratto d'opera professionale intercorso tra il Comune di CP_1 e la avendo la giurisprudenza Parte_1
precisato che il contratto con la P.A. è nullo se non riveste forma scritta, ancorché tragga origine da atti di conferimento dell'incarico da parte della stessa pubblica amministrazione.
Ed invero, i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio formalistico, con la conseguenza che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali ratifiche o convalide successive.
Inoltre, affinché il requisito formale possa ritenersi soddisfatto è necessario che la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 27910 del 31/10/2018 «In tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum".»).
Ancora la giurisprudenza precisa che i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n.
20033 del 06/10/2016).
Si osserva, inoltre, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, che: "La volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", (anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata "utilitas" della prestazione in favore della P.A." (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 14099 del 27/07/2004).
Considerato pertanto, che in assenza di un valido contratto, la società ricorrente non dispone dell'azione contrattuale proprio per la pacifica mancata stipula del contratto in forma scritta di assegnazione dell'incarico professionale, la domanda di pagamento del compenso per le prestazioni professionali è infondata e va rigettata.
Ciò posto, considerato che il ricorrente non può avvalersi dell'azione contrattuale, occorre accertare se il rapporto giuridico intercorso tra le parti possa farsi rientrare nel paradigma normativo tracciato dall'art. 2041 c.c..., tenendo conto delle peculiarità delle obbligazioni di indebito che riguardano la P.A.
Come noto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Posto che la funzione dell'istituto è quella di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione, l'art. 2042 c.c. dispone che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata, infatti, solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 2350 del 31/01/2017; Cass. civ., sez. I, 15/10/2015, n.
20871).
I presupposti per la proposizione dell'azione generale di cui all'art. 2041 c.c. (c.d. actio de in rem verso) vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. civ Sez. Unite, 25/11/2008,
n. 28042). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre sottolineare che la domanda di i giustificato arricchimento esperita dall'attrice nei confronti del è inammissibile per difetto di sussidiarietàControparte_1 dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 c.c.
Invero, l'attore avrebbe potuto esperire l'azione di cui al D.L. 191 TUEL, comma 4, alla stregua del quale ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3 - il quale richiede per ogni spesa da parte della P.A. la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva nonché la registrazione dell'impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione - il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.
Come affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi - come quella per cui è causa - in cui non vi sia un contratto valido tra la P.A. e colui che esegue lavori e servizi, non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. contro la P.A. in quanto, in quel caso, il rapporto «contrattuale» si crea fra il privato e l'amministratore o funzionario che, con la sua condotta, in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la LI RA, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica (Cassazione civile sez. I 04 gennaio 2017 n. 80; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 15145 del 11/06/2018 secondo cui l'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile per carenza del necessario requisito della sussidiarietà quando sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa;
né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A.).
Nella specie, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che "Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti medesimi, risponde - ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla 1. n. 144 del 1989, applicabile "ratione temporis" degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, rispetto al quale è preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa”. (Sez. 1, Sentenza n. 18567 del
21/09/2015).
Infatti, “L'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca "a posteriori", con atto costitutivo, il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. cit." (Cass. civ, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11036 del 09/05/2018). Nella fattispecie, non vi è stato da parte del Controparte_1 alcun atto costitutivo a posteriori del riconoscimento di debito fuori bilancio e non vi è stata una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs.
n. 267 del 2000 (né a tal proposito rileva la delibera n.84 richiamata dalla Parte_1 la quale non contiene il riconoscimento di un debito fuori bilancio)e, pertanto, in applicazione della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ciò comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione.
Esclusa la responsabilità contrattuale del Controparte_1 per assenza di un valido contratto, esclusa altresì la possibilità della Parte 1 di agire nei confronti del CP_1 convenuto con l'azione di ingiustificato arricchimento, occorre capire se sussiste la responsabilità del sindaco del Controparte_1 ai sensi dell'art. 191 co.
3.Dlgs
267/2000.
A tal proposito, sembra utile ripercorrere brevemente la disciplina in materia di responsabilità civile diretta del funzionario o amministratore di ente locale.
L'art. 23 del d.l.
2.3.1989 n. 66
(conv. con modif. L. 24.4.1989 n. 144) stabiliva che gli enti locali potessero procedere soltanto previa deliberazioneall'effettuazione spesedi autorizzativa nelle forme stabilite dalla legge e impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio
che, in caso di acquisizione di beni 0 servizi in violazione di tali adempimenti, il
rapporto obbligatorio sarebbe intercorso tra il privato fornitore e l'amministratore O il funzionario che aveva consentito la fornitura.
La normativa in esame, apparentemente vantaggiosa per il privato, comportava tuttavia il rischio che a fronte di impegni patrimoniali spesso ingenti, l'esercizio del potesse risultare infruttuoso, in caso di diritto di credito derivante dal contratto funzionario insufficiente garanzia patrimoniale 0 dell'amministratore locale. del un'importante modifica con il Testo unico degli enti La disciplina in materia ha subito locali (Tuel), di cui al d.lgs. 18 Ed infatti, all'art. 191, comma agosto 2000, n. 267.
quarto, si prevede che "Nel caso stata l'acquisizione di beni e servizi in in cui vi е
violazione dell'obbligo indicato 3, il rapporto obbligatorio intercorre, nei commi 1, 2 e riconoscibile ai sensi dell'articolo ai fini della controprestazione e per la parte non
194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario O consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate O dipendente che hanno continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole disciplina precedente, quindi, è stato introdotto l'inciso che prestazioni". Rispetto alla rinvia all'art. 194, C. 1, lett. e), dello stesso TUEL, secondo cui "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, 0 con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (...) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza."
riconoscibilità del debito fuori bilancio da parte La nuova normativa pone pertanto la
negativo della responsabilità civile diretta del dell'ente locale quale presupposto funzionario o amministratore locale. In altri termini, se il debito è riconoscibile (o meglio, riconosciuto, come "fuori bilancio", ai sensi dell'art. 194, c.1,
responsabilità diretta dell'amministratore lett. e) del TUEL, esso non ricade nella 0
che abbia consentito la fornitura, ferma restando la funzionario dell'ente locale dell'ente possibilità di agire nei confronti ex art. 2041 C.C..
orientamento il consolidatoSecondo della Suprema
Corte, infatti, “per il combinato disposto degli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, non vi è spazio per l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti locali se l'acquisizione di beni O servizi è avvenuta senza la regolare assunzione riconosce il debito fuori bilancio nei dell'impegno di spesa, delle due l'una: 0 l'ente
-
- e, in tal limiti consentiti dall'art. 194, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 267 del 2000 caso, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per acquisizione, anche se "sanata" ex post, oppure rimangono effetto della procedura di comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 191, personalmente obbligati ai sensi dell'art.
l'amministratore, funzionario O dipendente che hanno consentito la fornitura, il che esclude in radice il presupposto della sussidiarietà, in carenza del quale non è di ingiustificato arricchimento, stantepossibile esperire l'azione lo sbarramento posto dall'art. 2042 cod. civ.". Ciò in quanto "la normativa di cui D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dall'art. 123, comma primo, lett.
n, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 17, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art.
35 del medesimo decreto e infine rifluito nell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000), per servizi, non rientranti nello schema procedimentale prestazioni i casi di richiesta di di spesa tipizzato dalla stessa normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore 0 funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all'ente pubblico la valutazione esclusiva circa
l'opportunità 0 meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso
(cfr. lett. e art. 194 D. Lgs. n. 267 del 2000)" (Cass. Ord. n. 25870 del 15.9.2020).
Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni e servizi senza la
contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto dell'art. 191, comma 1, del
d.lgs. n. 267 del 2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella
misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194,
sull'amministratore, comma 1, lett. e), mentre per la funzionario restante parte grava
o dipendente che hanno consentito la fornitura.
entrambi Ciò casi, determina, in fornitore nei l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del
fuori bilancio confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei instaura servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei beni O
confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 cod. civ." (conf. Cass. 12014/2018, Cass. 12608/2017, Cass. 24860/15).
Tale orientamento è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la pronuncia n. 29178 del 21.12.2020, in cui si afferma che "Per la costante
elaborazione di questa Corte, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi
267, dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. costituisce un di far salvi nel proprio procedimento discrezionale che consente all'ente locale
accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente interesse stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite
specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile.
Si afferma,
dunque, che nei casi di richiesta di prestazioni 0 servizi non rientranti nello schema procedimentale di stessa normativa, sia spesa tipizzato rimessa dalla all'ente meno di attivare il pubblico la valutazione esclusiva l'opportunità O circa del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e procedimento dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso." Queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze risanamentodi finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale, ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il Comune in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (Cass., Sez. 1^, 1 febbraio 2005, n. 1985).
Ciò posto, evidenziato che nel caso in esame non vi è stato da parte del comune il riconoscimento del debito fuori si tratta tuttaviabilancio, caso concreto, il sindaco, di verificare se, nel abbia condotta idonea a in essere una posto responsabilità diretta ex la 191 TEUL.fondare art.
Al riguardo, parte attrice sostiene che il sindaco abbia conferito alla ditta un incarico verbale per la costruzione d'urgenza di un pozzo artesiano, circostanza confermata anche dal sindaco in sede di interrogatorio formale. perché il Ebbene,
funzionario/amministratore risponda in modo diretto nei confronti del privato altro non è richiesto se non il compimento di un atto posto in essere nell'esercizio delle
proprie funzioni, che abbia comportato l'acquisizione del bene o del servizio.
Il rapporto obbligatorio che intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore (o il funzionario) che abbia consentito la fornitura non si pone in relazione di sinallagmaticità con la fornitura stessa, prefigurando, più che un'obbligazione ex contractu o ex delictu, il tertium genus delle obbligazioni ex lege (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 26657 del
18/12/2014).
Il rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti dell'Ente per violazione delle norme regolatrici della sua formazione, si crea tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario, per avere questi, nell'esercizio delle sue funzioni, consentito ovvero permesso che avvenisse l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15415 del 13/06/2018).
Tale ricostruzione è coerente con quanto statuito dalla Corte costituzionale, allorché la stessa ha ritenuto, sempre con riferimento all'art. 23 d.l. cit., «gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e LI amministrazione» (Corte cost., Sentenza n. 295 del 30/07/1997).
Ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, d.l. n. 66 del 1989, dal punto di vista soggettivo, la
Corte ha espressamente escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento dell'amministratore o del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014). Il disposto normativo è, infatti, volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge, nei termini sopra evidenziati, non pervenga alla fase esecutiva.
A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole, infatti, e lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare, assecondare, cooperare, sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014).
A parere di questa Tribunale, tali presupposti certamente sussistono con riferimento al sindaco, il quale ha
lo svolgimento dell'opera a parte attrice in via di urgenza, commissionato espressamente in violazione delle funzioni a lui attribuite dalla legge, ovvero lo stesso ha commissionato la realizzazione dell'opera in violazione delle norme contabili e dall'altro ha consentito che l' opera pubblica venisse svolte in assenza di un regolare contratto. comprovato, sulla base della CTU (non contestata dai convenuti) che la E' infatti abbia eseguito l'opera a regola d'arte che non trova riscontro in alcun affidamento scritto". ditta Parte_1
non essendo E
Parte 1 abbia eseguito detti lavori, sarebbe illogico ritenere che la stessa abbia agito per spontanea contestato che la determinazione, dovendo al contrario ritenersi che sia stato il sindaco, a conferire alla ditta il relativo incarico o, sia stato consapevole del suo intervento, quantomeno,
consentendo che fosse portato a compimento.
Ebbene, è fuori dubbio, nel caso di specie, che il funzionario convenuto avrebbe dovuto, a fronte della mancanza del contratto, astenersi dal conferire incarico per l'assenza dei presupposti di legge necessari ad impegnare negozialmente l'Ente rappresentato. del funzionario, sorgendo da La responsabilità diretta un precedente rapporto schema probatorio della obbligatorio, segue lo responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2697-1218 C.C., per cui l'attrice, che si assume creditrice рид
l'inadempimento della controparte, in limitarsi ad allegare questo caso il formalizzare in rapporto in capo all'ente; funzionario che avrebbe omesso di costitutivo dell'obbligazione sotto tuttavia non è esonerata prova del titolo dalla profilo oggettivo e soggettivo, intercorrente tra lei ed il ossia il rapporto soggetto che assume essere obbligato.
Nel caso di specie, agli atti sussiste la prova che parte attrice abbia realizzato l'opera commissionata dal sindaco e che a seguito di tale attività lo stesso sia risultato inadempiente, non corrispondendo la somma dallo stesso impiegata per dell'opera commissionata. la realizzazione
Per tutto quanto innanzi osservato, pertanto, occorre dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti normativi per dirsi venuta ad esistenza la responsabilità personale e diretta del funzionario chiamato in causa nei confronti della Parte_1
Per tutto quanto innanzi osservato occorre, pertanto, pronunciare la piena responsabilità, diretta e personale, dell'allora
CP_4 CP_2
dell'art. 191, D.Lgs. 267/2000, per un nei confronti di parte attrice ai sensi andranno gli ordinari interessiriconosciuti importo complessivo di euro 26.640,00 cui al saggio legale di cui al codice civile (cfr. art. 1284 c.c.), dalla domanda (ossia dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e sono poste a carico della parte contumace risultata soccombente nel rispetto dei principi dettati dal D.M 55/2014, in applicazione dello scaglione di riferimento e nei limiti dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, I Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3514/2014 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di responsabilità contrattuale della Parte_1 nei confronti del Controparte_1
2. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento della responsabilità ex art.2041cc nei confronti del CP_1
[...] per le ragioni di cui in parte motiva;
nei confronti di parte
3. Accerta la piena responsabilità, diretta e personale, dell'allora sindaco CP_2
attrice ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di euro 26.640,00 oltre interessi. 4. Condanna CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice e del Controparte_1 che si liquidano per ciascuna parte nella somma di euro 3809,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA e Cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Catanzaro il 21.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito