CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, a condizione che il decreto penale di condanna non sia stato opposto dall'imputato e non sia divenuto irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2024, n. 10672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10672 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
1 0672-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 128/2024 - Presidente - FRANCESCO RIA CIAMPI CC 13/02/2024 UG BELLINI R.G.N. 44292/2023 Relatore VINCENZO PEZZELLA IL RI RINA SE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA nei confronti di: ISLAM SAIFUL nato a [...]( BANGLADESH) il 08/10/1992 avverso il decreto del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto penale di condanna del 26/9/2023 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha condannato IS IF alla pena di euro 2.250.00 di multa, con pena sospesa, avendolo ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 590 bis comma 1 cod. pen., perché per colpa consistita, generi- camente, in imprudenza, negligenza, imperizia e, specificamente, nella violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada a seguito di incidente stradale cau- sava a RI ND lesioni gravi (per durata della malattia superiore a gg. 40) consistite in trauma cranico minore, trauma distorsivo distrattivo del rachide cer- vicale, ipoacusia neurosensoriale sinistro e trauma contusivo con escoriazione dell'arto superiore sinistro, con prognosi totale di gg. 70. Nella specie, IS IF, alla guida dell'autovettura Renault Clio targata EZ799CC, nel percorrere via Cristoforo Colombo, con direzione via Maggini, nel territorio del Comune di Ancona. giunto all'intersezione con via Mingazzini, rego- lato da semaforo, proseguiva la marcia, nonostante quest'ultimo fosse disposto ai rosso. A causa di tale condotta. la Renault Clio collideva con la parte anteriore destra, contro la parte anteriore laterale sinistra dell'autoveicolo Ford Puma tar- gato GB599NN, condotta da RI ND che nell'impatto riportava le lesioni gravi sopra descritte. In Ancona, 1'8/6/2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona lamentando la violazione dell'art. 222 del Codice della strada nella parte in cui ha omesso di disporre la - pena accessoria della sospensione della patente di guida, alla luce della ritenuta violazione della norma del codice della strada. Il PM di Ancora chiede l'annullamento dell'impugnato decreto penale di con- danna, limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida, con rinvio, per la statuizione sul punto, al G.I.P. del Tribunale di Ancona. Ha proposto altresì ricorso a questa Corte di legittimità il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, che denuncia violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 590 bis, comma 5, n. 2 e 590 quater cod. pen. "per illegale determinazione della pena" richiedendo l'annullamento del medesimo provvedimento, decisore, nellaIl P.G. ricorrente censura il decreto penale rilevando come determinazione del trattamento sanzionatorio, avesse effettuato un giudizio di bi- lanciamento tra la contestata aggravante di cui all'art. 590 bis comma 5, n. 2, cod. pen. e le concesse circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., ritenendo pre- valenti queste ultime: e ciò, nonostante l'esplicito divieto di bilanciamento fra cir- costanze di cui all'art. 590 quater cod. pen., a norma del quale, ad eccezione di 2 alcune espressamente indicate dall'articolo citato, la diminuzione della pena per l'applicazione di qualsiasi attenuante avrebbe potuto essere effettuata solo dopo l'aumento di pena per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 590 bis, comma 5, n. 2 cod. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento del decreto penale impugnato disponendo gli atti consequenziali.
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il preliminare profilo problematico che presenta il caso in esame attiene all'ammissibilità - in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., del ricorso proposto dal pubblico ministero contro un decreto penale di condanna per il quale la legge (art. 461 cod. proc. pen.) prevede, come mezzo di impugnazione, la sola opposizione dell'imputato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il Collegio ritiene di aderire e di dover consolidare l'orientamento che ha for- nito alla questione soluzione positiva, sul rilievo che il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna, purché al momento della presentazione dell'impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall'imputato (Sez. 4, n. 11358 del 13/02/2008, Tsokov, Rv. 238939 01 in una fattispecie in tema di ricorso presentato per l'omessa applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente). Sez. 3, n. 23710 del 22/05/2007 Lotito Rv. 237395 - 01 ha condivisibilmente affermato che, anche in assenza di una disposizione specifica, deve ritenersi con- sentito al P.M. di ricorrere per cassazione contro il decreto penale di condanna in base alla previsione dell'art. 111 Cost.. (La Corte, annullando senza rinvio il de- creto impugnato, ha provveduto direttamente a disporre l'ordine di demolizione omesso). Sez. 4 n. 41612 del 26/10/2010, Ferracci, Rv. 248446, in motivazione, ha affermato che, a tale soluzione, non è ostativa la forma dell'atto, stante la sua efficacia sostanziale di sentenza di condanna, che ne consente la ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. e art. 568, comma 2, cod. proc. pen. - nei casi in cui non sia stata proposta l'opposizione. La condivisibile pronuncia del 2010 evidenzia ulteriormente come, del resto, la natura sostanziale di sentenza di condanna del decreto penale sia confermata tanto dalla possibilità che il medesimo acquisti efficacia di giudicato (art. 648 cod. proc. pen.), quanto dalla possibilità di revisione prevista anche per questi decreti (art. 629 cod. proc. pen.). 3 Il decreto penale, infatti, a prescindere dalle peculiarità che pure lo contrad- distinguono, rappresenta comunque una pronuncia di condanna, con "natura so- stanzialmente di sentenza condividendone il contenuto decisorio del merito del processo" (cfr. Sez. 3, n. 21894 del 22/5/2007, Sartori, Rv. 236950; conf. Sez. 3, n. 21897 del 22/05/2007, Quinto, relative ad una fattispecie di omessa appli- cazione, da parte del GIP, della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione di opere abusive;
v., anche, tra le altre, Sez. 4, n. 34563 del 3/6/2010, Miranda, Rv. 248073). Unico limite che ad essa si pone - al di là della veicolazione dell'impugnazione di legittimità solo per "motivi tipici a critica vincolata", secondo regole generali è che non sia stata già proposta opposizione da parte dell'imputato: in tal caso, invero, la statuizione del decreto penale non ha acquisito alcuna stabilità e, dun- que, la sua efficacia è destinata a venir meno. In tale ipotesi, non può ritenersi che il pubblico ministero possa ricorrere in cassazione per proporre censure contro il decreto penale, poiché sarebbe incongruo che la Corte di cassazione si pronun- ziasse su un punto di una decisione destinata a venir meno con la celebrazione del giudizio di opposizione. Nel caso in esame i ricorsi per cassazione sono stati proposti nei termini di legge (trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento al pubblico ministero richiedente: art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e non risulta sia stata proposta opposizione avverso il decreto di condanna dall'imputato.
3. I ricorsi, oltre che ammissibili, risultano fondati.
4. Ed invero, quanto all'omessa sospensione della patente di guida, questa Corte ha chiarito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, trova applicazione in tutti i casi in cui vi è un danno alla persona derivante dalla violazione delle regole sulla cir- colazione stradale, anche se non contenute nel codice della strada (cfr. Sez. 4, n. 6410 del 22/01/2019, Rv. 275126 che ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato tale sanzione amministrativa in relazione al reato di omicidio colposo, commesso nel 2013, con violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui agli artt. 16, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e 15, commi 1 e 1-bis, d.m. 18 luglio 1997, relative al trasporto di carichi eccezionali). Nel caso di specie, risulta dalla stessa contestazione come uno specifico profilo di colpa sia consistito nella violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada, pacifico essendo il danno cagionato alla persona offesa ND RI. Richiedendo la sospensione della patente una valutazione discrezionale in or- dine alla determinazione della sua durata (secondo i parametri fissati nell'art. 222 4 cod. strada), non è consentito al giudice di legittimità di provvedere ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., lett. I), sicché, sotto tale profilo, l'impugnato decreto deve essere annullato con rinvio per l'omessa sospensione della patente.
5. Ad assorbire tale profilo di sicura illegittimità del decreto è comunque la più generale illegittimità del decreto penale per essere comunque illegittima la pena calcolata dal giudice di merito e poi convertita. La doglianza, sul punto, della parte pubblica ricorrente è infatti fondata. L'art. 590-quater c.p. stabilisce infatti il divieto di bilanciamento fra le aggra- vanti previste per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali di cui agli artt. 589- bis e 590-bis cod. pen. e le attenuanti eventualmente concesse. In base alla citata disposizione, viene impedita l'operatività del bilanciamento di cui all'art. 69, cod. pen. nel caso in cui concorra alcuna delle aggravanti 'rinfor- zate' previste dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., individuate sulla base di una scelta di politica legislativa, attraverso la quale si è attribuito un particolare disva- lore a determinate condotte spiccatamente pericolose alla guida di veicoli a mo- tore. A tale regola non si è attenuto il GIP marchigiano nel decreto penale qui im- pugnato, operando un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche illegittimamente considerate nel vietato bilanciamento. Ciò evidenzia una violazione di legge nel calcolo della sanzione, che ne viene radicalmente pregiudicata quanto a corrispondenza al modello legale prescritto.
6. Da quanto sopra consegue l'illegittimità della 'condanna' irrogata con il decreto impugnato ed impone suo annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al pubblico ministero competente (Procura della Repubblica di Ancona) per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto penale di condanna impugnato, disponendo la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FrancescoMariaCiampi EN EL DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi s4/03/2224 IZIARIOD Waliendo IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR 1 05 Dott.ssa IreCaliendo
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto penale di condanna del 26/9/2023 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha condannato IS IF alla pena di euro 2.250.00 di multa, con pena sospesa, avendolo ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 590 bis comma 1 cod. pen., perché per colpa consistita, generi- camente, in imprudenza, negligenza, imperizia e, specificamente, nella violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada a seguito di incidente stradale cau- sava a RI ND lesioni gravi (per durata della malattia superiore a gg. 40) consistite in trauma cranico minore, trauma distorsivo distrattivo del rachide cer- vicale, ipoacusia neurosensoriale sinistro e trauma contusivo con escoriazione dell'arto superiore sinistro, con prognosi totale di gg. 70. Nella specie, IS IF, alla guida dell'autovettura Renault Clio targata EZ799CC, nel percorrere via Cristoforo Colombo, con direzione via Maggini, nel territorio del Comune di Ancona. giunto all'intersezione con via Mingazzini, rego- lato da semaforo, proseguiva la marcia, nonostante quest'ultimo fosse disposto ai rosso. A causa di tale condotta. la Renault Clio collideva con la parte anteriore destra, contro la parte anteriore laterale sinistra dell'autoveicolo Ford Puma tar- gato GB599NN, condotta da RI ND che nell'impatto riportava le lesioni gravi sopra descritte. In Ancona, 1'8/6/2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona lamentando la violazione dell'art. 222 del Codice della strada nella parte in cui ha omesso di disporre la - pena accessoria della sospensione della patente di guida, alla luce della ritenuta violazione della norma del codice della strada. Il PM di Ancora chiede l'annullamento dell'impugnato decreto penale di con- danna, limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida, con rinvio, per la statuizione sul punto, al G.I.P. del Tribunale di Ancona. Ha proposto altresì ricorso a questa Corte di legittimità il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, che denuncia violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 590 bis, comma 5, n. 2 e 590 quater cod. pen. "per illegale determinazione della pena" richiedendo l'annullamento del medesimo provvedimento, decisore, nellaIl P.G. ricorrente censura il decreto penale rilevando come determinazione del trattamento sanzionatorio, avesse effettuato un giudizio di bi- lanciamento tra la contestata aggravante di cui all'art. 590 bis comma 5, n. 2, cod. pen. e le concesse circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., ritenendo pre- valenti queste ultime: e ciò, nonostante l'esplicito divieto di bilanciamento fra cir- costanze di cui all'art. 590 quater cod. pen., a norma del quale, ad eccezione di 2 alcune espressamente indicate dall'articolo citato, la diminuzione della pena per l'applicazione di qualsiasi attenuante avrebbe potuto essere effettuata solo dopo l'aumento di pena per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 590 bis, comma 5, n. 2 cod. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento del decreto penale impugnato disponendo gli atti consequenziali.
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il preliminare profilo problematico che presenta il caso in esame attiene all'ammissibilità - in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., del ricorso proposto dal pubblico ministero contro un decreto penale di condanna per il quale la legge (art. 461 cod. proc. pen.) prevede, come mezzo di impugnazione, la sola opposizione dell'imputato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il Collegio ritiene di aderire e di dover consolidare l'orientamento che ha for- nito alla questione soluzione positiva, sul rilievo che il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna, purché al momento della presentazione dell'impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall'imputato (Sez. 4, n. 11358 del 13/02/2008, Tsokov, Rv. 238939 01 in una fattispecie in tema di ricorso presentato per l'omessa applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente). Sez. 3, n. 23710 del 22/05/2007 Lotito Rv. 237395 - 01 ha condivisibilmente affermato che, anche in assenza di una disposizione specifica, deve ritenersi con- sentito al P.M. di ricorrere per cassazione contro il decreto penale di condanna in base alla previsione dell'art. 111 Cost.. (La Corte, annullando senza rinvio il de- creto impugnato, ha provveduto direttamente a disporre l'ordine di demolizione omesso). Sez. 4 n. 41612 del 26/10/2010, Ferracci, Rv. 248446, in motivazione, ha affermato che, a tale soluzione, non è ostativa la forma dell'atto, stante la sua efficacia sostanziale di sentenza di condanna, che ne consente la ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. e art. 568, comma 2, cod. proc. pen. - nei casi in cui non sia stata proposta l'opposizione. La condivisibile pronuncia del 2010 evidenzia ulteriormente come, del resto, la natura sostanziale di sentenza di condanna del decreto penale sia confermata tanto dalla possibilità che il medesimo acquisti efficacia di giudicato (art. 648 cod. proc. pen.), quanto dalla possibilità di revisione prevista anche per questi decreti (art. 629 cod. proc. pen.). 3 Il decreto penale, infatti, a prescindere dalle peculiarità che pure lo contrad- distinguono, rappresenta comunque una pronuncia di condanna, con "natura so- stanzialmente di sentenza condividendone il contenuto decisorio del merito del processo" (cfr. Sez. 3, n. 21894 del 22/5/2007, Sartori, Rv. 236950; conf. Sez. 3, n. 21897 del 22/05/2007, Quinto, relative ad una fattispecie di omessa appli- cazione, da parte del GIP, della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione di opere abusive;
v., anche, tra le altre, Sez. 4, n. 34563 del 3/6/2010, Miranda, Rv. 248073). Unico limite che ad essa si pone - al di là della veicolazione dell'impugnazione di legittimità solo per "motivi tipici a critica vincolata", secondo regole generali è che non sia stata già proposta opposizione da parte dell'imputato: in tal caso, invero, la statuizione del decreto penale non ha acquisito alcuna stabilità e, dun- que, la sua efficacia è destinata a venir meno. In tale ipotesi, non può ritenersi che il pubblico ministero possa ricorrere in cassazione per proporre censure contro il decreto penale, poiché sarebbe incongruo che la Corte di cassazione si pronun- ziasse su un punto di una decisione destinata a venir meno con la celebrazione del giudizio di opposizione. Nel caso in esame i ricorsi per cassazione sono stati proposti nei termini di legge (trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento al pubblico ministero richiedente: art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e non risulta sia stata proposta opposizione avverso il decreto di condanna dall'imputato.
3. I ricorsi, oltre che ammissibili, risultano fondati.
4. Ed invero, quanto all'omessa sospensione della patente di guida, questa Corte ha chiarito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, trova applicazione in tutti i casi in cui vi è un danno alla persona derivante dalla violazione delle regole sulla cir- colazione stradale, anche se non contenute nel codice della strada (cfr. Sez. 4, n. 6410 del 22/01/2019, Rv. 275126 che ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato tale sanzione amministrativa in relazione al reato di omicidio colposo, commesso nel 2013, con violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui agli artt. 16, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e 15, commi 1 e 1-bis, d.m. 18 luglio 1997, relative al trasporto di carichi eccezionali). Nel caso di specie, risulta dalla stessa contestazione come uno specifico profilo di colpa sia consistito nella violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada, pacifico essendo il danno cagionato alla persona offesa ND RI. Richiedendo la sospensione della patente una valutazione discrezionale in or- dine alla determinazione della sua durata (secondo i parametri fissati nell'art. 222 4 cod. strada), non è consentito al giudice di legittimità di provvedere ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., lett. I), sicché, sotto tale profilo, l'impugnato decreto deve essere annullato con rinvio per l'omessa sospensione della patente.
5. Ad assorbire tale profilo di sicura illegittimità del decreto è comunque la più generale illegittimità del decreto penale per essere comunque illegittima la pena calcolata dal giudice di merito e poi convertita. La doglianza, sul punto, della parte pubblica ricorrente è infatti fondata. L'art. 590-quater c.p. stabilisce infatti il divieto di bilanciamento fra le aggra- vanti previste per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali di cui agli artt. 589- bis e 590-bis cod. pen. e le attenuanti eventualmente concesse. In base alla citata disposizione, viene impedita l'operatività del bilanciamento di cui all'art. 69, cod. pen. nel caso in cui concorra alcuna delle aggravanti 'rinfor- zate' previste dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., individuate sulla base di una scelta di politica legislativa, attraverso la quale si è attribuito un particolare disva- lore a determinate condotte spiccatamente pericolose alla guida di veicoli a mo- tore. A tale regola non si è attenuto il GIP marchigiano nel decreto penale qui im- pugnato, operando un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche illegittimamente considerate nel vietato bilanciamento. Ciò evidenzia una violazione di legge nel calcolo della sanzione, che ne viene radicalmente pregiudicata quanto a corrispondenza al modello legale prescritto.
6. Da quanto sopra consegue l'illegittimità della 'condanna' irrogata con il decreto impugnato ed impone suo annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al pubblico ministero competente (Procura della Repubblica di Ancona) per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto penale di condanna impugnato, disponendo la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FrancescoMariaCiampi EN EL DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi s4/03/2224 IZIARIOD Waliendo IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR 1 05 Dott.ssa IreCaliendo