Art. 20.
Sono abrogati gli articoli 3, 4, primo comma, 13 secondo , terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 , modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 , i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l' articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 .
Nulla e' innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del Codice civile e dell'articolo 3, secondo comma , della legge 23 novembre 1939, n. 1966 .
Con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sara' stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.
L' articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826 , si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall' articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , purche' sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo. ((3a)) -------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Sono abrogati gli articoli 3, 4, primo comma, 13 secondo , terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 , modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 , i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l' articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 .
Nulla e' innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del Codice civile e dell'articolo 3, secondo comma , della legge 23 novembre 1939, n. 1966 .
Con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sara' stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.
L' articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826 , si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall' articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , purche' sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo. ((3a)) -------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.