Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00489/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2007, proposto da
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ruffo e Giovanni Sala, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Caprioglio ed Emanuele Mio, con domicilio eletto presso la sede della Giunta Regionale-Palazzo Balbi, in Venezia, Dorsoduro n. 3901;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 82 del 9 novembre 2006 del Dirigente del Servizio Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto avente ad oggetto “Approvazione riparto contributi progetti pilota e progetti sperimentali di videosorveglianza. L.R. n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3 “contributi a favore degli enti locali”. Anno 2006.” nonchè della nota prot. n. 26.147/40.21./20 del 16 gennaio 2007 del Dirigente Regionale del Servizio Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto, di rigetto delle deduzioni formulate dal Comune di Verona con note prot. n. 289563 del 20 dicembre 2006 e n. 6383 del 10 gennaio 2007, e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Vista la memoria depositata il 3 marzo 2021, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2007 il Comune di Verona ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe emesso dalla Regione Veneto.
Quest’ultima si è costituita in giudizio contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza straordinaria del 13 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con memoria depositata in data 3 marzo 2021 il Comune ricorrente ha dato conto del fatto che <<il decorso del tempo, anche dalla conferma della richiesta di fissazione dell’udienza nel 2012, ha di fatto comportato il venir meno dell’interesse al ricorso dato che il sistema di videosorveglianza cui era finalizzato il contributo è già stato realizzato e il Comune non ritiene opportuno insistere nella domanda risarcitoria nei confronti della Regione>>.
Pertanto, il Comune ha dichiarato essere venuto meno l’interesse al ricorso.
Conseguentemente, quest’ultimo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO