Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/01/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09752/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9752 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’interno del 3 marzo 2020, notificato al ricorrente in data 24 agosto 2020, che ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 28 ottobre 2020, depositato il successivo 23 novembre, il sig. -OMISSIS- ha esposto che:
- il 19 novembre 2015 presentava domanda per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), della l. n. 91/1992;
- a distanza di quattro anni, il Ministero dell’interno comunicava il preavviso di diniego, stante l’asserita insufficienza del reddito percepito per l’anno 2016;
- il 25 novembre 2019 presentava memoria di controdeduzioni, nella quale evidenziava come, con riferimento al 2016, il requisito reddituale dovesse intendersi soddisfatto, in quanto il reddito prodotto quell’anno dall’odierno ricorrente avrebbe dovuto essere sommato al reddito (pari a € 14.986,11), prodotto dal fratello, -OMISSIS-, appartenente al medesimo nucleo familiare; a sostegno delle argomentazioni addotte forniva la Certificazione Unica 2016 del fratello e i certificati di residenza rilasciati dal Comune di Terre del Reno (FE) (che attestavano che, nel periodo in questione, e, precisamente, dall’11 gennaio 2016 al 12 ottobre 2018, gli stessi avevano risieduto entrambi in quel Comune, in via Quattro Novembre, n. 10);
- cionondimeno, il 3 marzo 2020, ritenute “non accoglibili le osservazioni formulate dal legale dell’interessato in quanto a seguito di ulteriore controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate permane accertata l’incapienza reddituale contestata” , il Ministero dell’interno respingeva l’istanza di concessione della cittadinanza con decreto K. 10/558422.
1.1. Tanto esposto, l’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego in questione, censurandolo per:
“1. Violazione e falsa applicazione di legge - violazione dell’art. 9 comma 1 lett. f) l. n. 91/1992 - eccesso di potere: falsa interpretazione di legge, ingiustizia manifesta, uso incompleto e distorto della discrezionalità dell’amministrazione, assenza di adeguata istruttoria, carenza di motivazione” - in sintesi, il ricorrente, richiamando, tra l’altro, la circolare del Ministero K.60.1 del 5 gennaio 2007, ha lamentato che il Ministero dell’interno, nell’istruttoria esperita, anche nel contraddittorio con l’interessato, non ha considerato il fatto che, nell’anno di interesse (2016), il sig. IZ conviveva con il fratello, il sig. DI, che i due fratelli, pertanto, costituivano un nucleo familiare e che, dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione, sommandoli, i redditi di entrambi .
2. L’Amministrazione intimata si è costituita con atto formale, ma, in prossimità dell’udienza di trattazione del merito, ha depositato una nota con cui ha comunicato la riapertura dell’istruttoria alla luce degli elementi emersi nel ricorso.
3. All’udienza di trattazione del merito del 17 gennaio 2025, svoltasi con le modalità stabilite per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In via preliminare, si rende necessario evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., di recente, ex multis , Tar Lazio, sez. V bis , nn. 16590/2024, 14163/2023, 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’Amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di idonei mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 766/2011; id., n. 974/2011), ma è anche finalizzato ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, assolvendo anche al dovere di concorrere, con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter , n. 13690/2021; Cons. Stato, sez. III, n. 1726/2019). Pertanto, l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività.
2.1. La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., Tar Lazio, sez. I ter , n. 507/2021 e n. 13690/2021, nonché sez. V bis , n. 1590/2022 e. 1724/2022) - che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal D.M. 22.11.1994, adottato in base all’art. 1, co. 4, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 - ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ( ex multis , Tar Lazio, sez. V bis , n. 1724/2022; sez. I ter , n. 507/2021).
2.2. Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.
Segnatamente - come esplicitato nella circolare del Ministero dell’interno, prot. n. K.60.1 del 5 gennaio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia - è stato assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico.
Il parametro cui si conforma la P.A. individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza, in quanto “indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale” (cfr. ex multis , Tar Lazio, V- bis , n. 9573/2023).
2.3. Tanto premesso, occorre altresì ricordare che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione non deve tener conto soltanto del reddito dell’istante, ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, n. 4372/2019).
Come già chiarito dalla giurisprudenza “si tratta di principi di solidarietà familiare, su cui si fonda l’obbligo alimentare sancito dall’art. 433 c.c. che è applicabile, ai sensi dell’art. 45, l. 2 gennaio 1995, n. 218, del Reg. CE n. 4/2009 e del richiamato protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla normativa applicabile alle obbligazioni alimentari, anche agli stranieri residenti in Italia sulla base del criterio della residenza ove questi non abbiano optato per l’applicazione di una legge diversa (vedi, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/2022, n. 1698/2022)” (cfr. Tar Lazio, sez. V bis , n. 12024/2023).
D’altronde, nella circolare del Ministero dell’interno prot. n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, diramata agli Uffici competenti, è precisato che è necessario, “nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito”.
La stessa circolare chiarisce altresì che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.
3. Ebbene, nella fattispecie in esame, dall’analisi degli atti di causa, per l’anno oggetto di contestazione (2016) emerge il possesso da parte dell’istante di un reddito familiare complessivo, avuto riguardo anche a quello del fratello convivente, superiore al parametro minimo richiesto.
In particolare, risulta dalla documentazione in atti che il sig. -OMISSIS- avesse prodotto già nel corso del procedimento - in sede di riscontro al preavviso di rigetto - sia la Certificazione Unica 2016 del fratello convivente, DI, da cui risultava un reddito (€ 14.986,11) di ammontare superiore alla suindicata soglia minima, sia certificazione attestante la residenza comune (in via Quattro Novembre, n. 10, nel Comune di Terre del Reno - FE), dall’11 gennaio 2016 al 12 ottobre 2018.
4. Meritano, quindi, accoglimento le censure di difetto di adeguata istruttoria rivolte al provvedimento di diniego con l’unico motivo di ricorso.
5. Per le motivazioni esposte, va, dunque, annullato il provvedimento impugnato, salve le determinazioni future dell’Amministrazione.
6. I profili di novità che involgono l’oggetto della controversia, con riguardo allo spazio temporale in cui i fatti si collocano, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le future determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e del fratello e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.