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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1874/2020 R.G.
TRA
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi di nata ad [...] il C.F._2 Persona_1
23.12.1945 ed ivi deceduta il 16.11.2012, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso in riassunzione depositato nel giudizio di primo grado, dall'avv.to Carlo Iannace, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Benevento, al viale Principe C.F._3 di Napoli n. 140
APPELLANTI
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso cui ope legis domicilia Napoli, alla C.F._4 via Diaz n. 11
APPELLATO
NONCHÉ
, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to
Carmen Sirico, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Maria C.F._5
Capua Vetere, alla via Luigi De Michele n. 39, pal. Pinto
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8579/2019, pubblicata il 30.09.2019.
Conclusioni per gli appellanti e : in accoglimento dell'appello Parte_1 Parte_2 proposto, e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
[..
[...] e dell' , ognuno per quanto di CP_3 Controparte_2 propria competenza, e condannare le parti appellate, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 e/o al risarcimento di tutti i danni, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa o consequenziale alle patologie contratte dalla de cuius , da Persona_1 quantificare nella somma di euro 500.000,00, o in quella maggiore o minore accertata all'esito del giudizio, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Conclusioni per l'appellato : in via principale, rigettare l'appello e, per Controparte_1
l'effetto, confermare la sentenza di prime cure laddove ha dichiarato l'infondatezza nel merito delle domande ex adverso proposte, e, in via subordinata, in considerazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva o con diversa motivazione, comunque rigettare le avverse domande, con condanna alle spese di lite degli originari attori.
Conclusioni per l'appellata : rigettare Controparte_2
l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. e convennero, dinanzi al Tribunale di Avellino, l' Parte_1 Parte_2 [...]
e il , ed esposero che: a) in Controparte_2 Controparte_1 data 25.06.2011, , rispettivamente madre di e moglie di era Persona_1 Pt_1 Parte_2 stata ricoverata presso l'U.O. dell' convenuta, dove veniva Controparte_4 Controparte_2 sottoposta a un intervento di sostituzione della valvola mitralica;
b) in seguito all'intervento, si rendevano necessarie delle trasfusioni di sangue, effettuate con tre sacche fornite dal Centro trasfusionale convenzionato con l' convenuta;
c) a seguito delle trasfusioni, la paziente CP_2 contraeva l'epatite di tipo “C”, riscontrata casualmente presso l'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli in occasione di alcuni accertamenti effettuati nel settembre del 2011; d) ricevuta la diagnosi di “epatite cronica attiva HCV” nel novembre 2011, le condizioni della si erano aggravate, Per_1 costringendola a recarsi presso il P.S. dell'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, con successivo ricovero presso il reparto di Malattie Infettive;
e) nonostante le cure intraprese, la patologia degenerava in cirrosi epatica scompensata, e, in data 16.11.2012, la paziente decedeva per coma epatico.
§ 1.1. Tanto premesso, gli attori dedussero la sussistenza di una responsabilità tanto del CP_1 quanto dell' allegando, quanto al primo, la violazione dei doveri istituzionali di Controparte_2 vigilanza e di controllo sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati utilizzati per le trasfusioni, e, quanto alla struttura, la sussistenza di una responsabilità contrattuale, fondata sul rapporto esistente
2 tra l'Ospedale e il Centro Trasfusionale che aveva fornito le sacche di sangue da cui era derivato il contagio.
Dunque, così qualificato l'inadempimento contestato alle parti convenute, conclusero chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro, ivi inclusi il danno “da perdita della vita” patito da , e il danno iure proprio da “perdita Persona_1 del rapporto parentale” subito dagli istanti, danni quantificati nella somma di euro 500.0000,00 o nella diversa somma risultata all'esito del giudizio.
§ 1.2. Si costituì l' e contestò ogni addebito. Controparte_5
§ 1.3. Con ordinanza dell'8.12.2015, il Tribunale di Avellino, rilevato che l'azione era stata proposta, anche nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli, onerando i ricorrenti alla riassunzione del giudizio.
§1.4. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, si costituirono il e Controparte_1
l' , entrambi resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_5 rigetto.
§ 1.5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda attorea e compensò integralmente tra le parti le spese di lite.
§ 1.6. Qualificata la differente natura giuridica della responsabilità del e Controparte_6 della struttura ospedaliera – di tipo extracontrattuale nel primo caso e contrattuale nel secondo – il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, la sussistenza dei profili di negligenza allegati dai ricorrenti fosse esclusa dalla comprovata tracciabilità delle sacche di sangue trasfuse alla in Per_1 occasione del ricovero presso l'Ospedale Moscati.
Sul punto il Tribunale ha valorizzato il contenuto della nota n. 2210 trasmessa dal direttore del presidio sanitario in data 10.10.2014, da cui era possibile evincere “come ciascuno dei donatori che contribuirono alle sacche di sangue poi somministrate a fosse, sia al momento del Persona_1 prelievo eseguito in epoca anteriore alla trasfusione che negli anni successivi ad esso e fino all'anno
2014, in condizioni di negatività con riguardo agli esami virologici”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado e hanno proposto appello, a cui Pt_1 Parte_2 hanno resistito, costituendosi, il e l' . Controparte_1 Controparte_5
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.03.2025, ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., assegnando alle parti i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato “Errata valutazione delle risultanze istruttorie - mancanza di 'tracciabilità' del sangue emotrasfuso alla Sig.ra - inidoneità probatoria Persona_1
3 del documento prodotto dall' ” - gli Parte_3 appellanti contestano la valutazione svolta dal giudice di prime cure in ordine al contenuto della nota n. 2210 del 2014, censurando la pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta del richiamato documento, che la struttura sanitaria avesse effettuato i dovuti controlli sui soggetti donatori del sangue utilizzato per la trasfusione, risultati negativi agli esami virologici.
In proposito, la difesa degli appellanti evidenzia come le dichiarazioni contenute nella nota non trovino riscontro nella documentazione sanitaria relativa al ricovero della , atteso che “non Per_1 vi è alcun carteggio da cui si possa ricavare:
1. la provenienza del sangue da quel donatore;
2. la veridicità delle dichiarazioni rese;
3. se sono state o meno effettuate le analisi sulle sacche di sangue;
4. quali siano i riferimenti delle sacche di sangue;
5. se quelle sacche di sangue si riferiscano realmente a quei donatori citati nella nota;
6. lo stato di conservazione/contaminazione del sangue;
7. la data di trasfusione con relativa identificazione del donatore e contestuali analisi del donante”.
È poi connesso a tale censura il secondo motivo di gravame - rubricato “Riparto dell'onere probatorio
- Fondatezza della domanda - assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori - mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della struttura sanitaria” - con il quale gli appellanti, richiamate le carenze e le incongruenze della cartella clinica già oggetto del primo motivo, deducono l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che con il deposito della sopracitata nota 2210 del 2014 l' abbia assolto l'onere probatorio sulla Controparte_2 stessa gravante, così invertendo la regola secondo cui, in conformità al principio di cd. “vicinanza della prova”, spetta alla struttura convenuta l'onere di produrre la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente.
Infine, con il terzo e ultimo motivo di appello – intitolato “Inidoneità della documentazione (cartella clinica) prodotta da controparte per incompletezza dei dati - mancata sottoscrizione del consenso informato - mancanza di data” - gli appellanti lamentano l'incompletezza della cartella clinica predisposta dai sanitari della struttura, anche sotto il profilo della corretta compilazione dei documenti, “che risultano a volte privi di data, a volte privi di firma, a volte “non barrati” nelle caselle di riferimento ed a volte privi delle informazioni di base”. Da tale ulteriore rilievo, gli appellanti fanno discendere la sussistenza di una presunzione di responsabilità in capo alla struttura sanitaria, conformemente al richiamato principio secondo cui “l'omessa o lacunosa tenuta della cartella clinica non può riverberarsi negativamente sul paziente, dovendosi addebitare tale mancanza esclusivamente al professionista sul quale incombe siffatto obbligo. In conseguenza di ciò, deve ritenersi presunto il nesso eziologico tra la patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari ovvero
l'inadempimento dei medici”.
§ 2.2. Le doglianze, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondate.
4 Invero, l'assunto valorizzato dal giudice di prime cure, secondo cui le unità ematiche somministrate alla sarebbero state correttamente tracciate, risultando riconducibili a donatori periodici Per_1 esenti da infezioni da HCV, poggia esclusivamente sul contenuto della nota a firma del direttore del presidio sanitario, redatta in data 10.10.2014, nella quale si afferma che “la paziente Persona_1 ha trasfuso nell'anno 2011 due unità di emazie concentrate: la prima n. 1657 il 29/06/11, la seconda
n. 40853 il 02/07/11, i cui esami virologici erano negativi. Il donatore dell'unità 1657 è un donatore abituale ed ha donato molte volte dopo questa donazione del 2011 e precisamente 3 volte nel 2012,
2 volte nel 2013 ed 1 volta nel 2014, avendo sempre gli esami virologici negativi. […] Il donatore dell'unità 40853 è un donatore abituale e ha donato molte volte prima del 2011 […] Il giorno
16/09/2014 si è presentato a controllo e ha effettuato gli esami virologici risultando negativo”.
Tale documento, tuttavia, non può ritenersi di per sé idoneo a soddisfare l'onere probatorio gravante sulle parti resistenti in ordine alla dimostrazione della tracciabilità delle unità ematiche effettivamente somministrate alla paziente.
Difatti, le affermazioni contenute nella nota non risultano adeguatamente supportate dal contenuto della documentazione clinica in atti. In particolare, nella cartella clinica non è dato rinvenire alcun riferimento puntuale alle sacche di sangue somministrate, né alle loro matricole, né tantomeno ai dati identificativi dei donatori. La mera indicazione, rinvenuta nella check-list preoperatoria, di “n. 3 sacche di sangue assegnate”, risulta del tutto generica e non consente di individuare quali fossero state le sacche di sangue utilizzate né l'identità dei donatori.
Ulteriori elementi di incertezza emergono dal diario infermieristico, che, alla voce “trasfusioni”, riporta l'indicazione “354”, senza che tale numero trovi alcun riscontro nella citata nota o in altro documento, generando così un evidente scarto tra i dati interni alla cartella clinica e le informazioni contenute nella successiva comunicazione del direttore del presidio.
Di rilievo, inoltre, è l'ulteriore incongruenza evidenziata dagli appellanti, attinente alla discrepanza numerica tra le sacche di sangue indicate nella check-list preoperatoria, pari a tre unità, e le due sacche menzionate nella nota, senza che venga fornita alcuna spiegazione o giustificazione in ordine all'utilizzo e alla tracciabilità della terza unità, che rimane pertanto priva di qualsiasi informazione verificabile.
In tale contesto, il richiamo operato dal primo giudice alla nota informativa del direttore del presidio non può ritenersi sufficiente a fondare un accertamento positivo circa l'avvenuta tracciabilità delle sacche utilizzate, difettando di ogni supporto oggettivo e documentale ricavabile dai registri clinici.
La mancata annotazione in cartella dei dati identificativi delle unità ematiche trasfuse, dei relativi donatori, e della corrispondenza tra sangue assegnato e sangue effettivamente somministrato integra, per contro, una grave carenza documentale imputabile alla struttura sanitaria, che si traduce in un
5 inadempimento degli obblighi di diligenza e tracciabilità imposti dalla normativa vigente, anche a presidio della sicurezza trasfusionale.
Alla luce di tali rilievi, non può riconoscersi alcuna valenza probatoria dirimente ai referti degli esami ematochimici riferiti ai due donatori indicati nella nota del direttore del presidio, prodotti dal solo in grado di appello. Tali esiti, infatti, non sono in grado di superare le Controparte_1 gravi carenze riscontrate nella cartella clinica, che impediscono di affermare, con sufficiente certezza, che le unità ematiche effettivamente somministrate alla paziente coincidessero con quelle indicate nella nota a firma del direttore del presidio. La mancanza di tracciabilità delle sacche di sangue rende quindi irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, qualsiasi valutazione ex post sulla sieronegatività dei donatori presunti.
§ 2.3. Ciò posto va ravvisata, nella specie, la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e il contagio con virus HCV.
Sul punto, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova” (Cass. n. 5961/2016).
Nel caso in esame, è pacifico che la sia stata sottoposta a trasfusioni di sangue durante il Per_1 ricovero presso la struttura sanitaria convenuta, conclusosi in data 12.07.2011. È altresì pacifico che, in occasione di un successivo ricovero presso l'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, avvenuto nel settembre del medesimo anno, venne riscontrata una positività borderline al virus HCV, e che, nel mese di novembre, alla paziente venne diagnosticata per la prima volta un'epatite cronica attiva HCV.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dai dati anamnestici riportati nella cartella clinica redatta presso l'Azienda Ospedaliera convenuta, emerge che, anteriormente alla trasfusione, la non aveva mai riportato diagnosi di epatite C, né risultano accertati, nell'anamnesi pregressa Per_1 della paziente, comportamenti o fattori di rischio compatibili con un contagio alternativo, quali trattamenti sanitari invasivi, esposizioni professionali a rischio, o relazioni familiari con soggetti infetti. Al contrario, l'unico evento potenzialmente infettivo documentato in epoca prossima alla comparsa dell'infezione risulta essere proprio l'emotrasfusione praticata presso l'Ospedale avellinese.
6 Risulta inoltre soddisfatto il criterio cronologico, posto che già nel settembre 2011, a distanza di circa due mesi dalle trasfusioni, veniva rilevata una prima positività borderline per il virus HCV, compatibile con un contagio recente.
Tanto osservato in ordine all'insorgenza del contagio, può parimenti affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra l'infezione da HCV contratta in occasione delle trasfusioni e l'evento letale.
Sul punto, è pacifico che il decesso della paziente è avvenuto in data 16.11.2012 a causa di un coma epatico, che costituisce l'espressione terminale di una grave compromissione funzionale del fegato, nel contesto di una cirrosi epatica scompensata.
Difatti, è noto in ambito medico-scientifico, ed è stato altresì evidenziato nella consulenza tecnica di parte, come la cirrosi costituisca un'evoluzione naturale e frequente delle epatiti virali croniche, in particolare di quelle sostenute dal virus HCV, specie in assenza di tempestivo trattamento eradicante.
Dunque, appare verosimile che la progressione dell'infezione abbia determinato un deterioramento clinico ingravescente delle condizioni della paziente, culminando in uno scompenso epatico irreversibile e, infine, nella morte. Di contro, non risultano documentate altre patologie epatiche pregresse o cofattori eziologici alternativi, tali da poter spiegare l'insorgenza della cirrosi e la sua evoluzione terminale, né sono state formulate specifiche allegazioni difensive in tal senso.
Può ritenersi pertanto accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto in sede civile, che la patologia epatica HCV-correlata ha rappresentato la causa determinante del decesso di
[...]
, in un nesso di continuità causale diretto con l'evento trasfusionale del 2011. Per_1
§ 2.4. Passando ora alla valutazione in ordine alla configurabilità, a carico del Controparte_1
e dell' appellati, della responsabilità per i danni riportati da e dai Controparte_2 Persona_1 suoi congiunti in conseguenza della contrazione della infezione di epatite C per via trasfusionale, deve rilevarsi innanzi tutto, per quel che più specificamente attiene alla posizione dell'Amministrazione Statale, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente che il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla Controparte_1 pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, così da rispondere ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi, anche dopo l'emanazione della normativa di riferimento, trattandosi del soggetto preposto a garantirne il rispetto (cfr. Cass. n. 11297/2020, Cass. n. 17685/2011, Cass., Sez.
Un., n. 576 e n. 584 del 2008).
In particolare, l'obbligo di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo gravante sul deriva da una pluralità di fonti normative, per la cui puntuale indicazione si rinvia all'elenco CP_1 riportato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 18520/2018.
7 A ciò consegue che, laddove ricorra l'omessa vigilanza da parte del in materia Controparte_1 di impiego di sangue per uso terapeutico, “il giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di preparazione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine
– l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata CP_1 tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 576 e n. 584 del 2008).
Dunque, era precipuo onere del offrire la prova dei controlli eseguiti, secondo le indicazioni CP_1 vigenti alla data dell'evento, sulle sacche di sangue utilizzate nel corso delle trasfusioni alle quali veniva sottoposta la , a nulla rilevando la mera emanazione, da parte dell'Amministrazione, Per_1 degli atti normativi e dei protocolli di sicurezza relativi all'acquisizione e all'utilizzo di sangue e altri emoderivati, che, in difetto dell'esercizio dei puntuali doveri di verifica sui soggetti in concreto preposti alla raccolta e alla somministrazione del sangue, si risolve in un adempimento meramente formale.
In merito, poi, alla posizione dell' appellata, sono da ritenersi altrettanto Controparte_2 indubitabilmente integrati, in capo a quest'ultima, gli estremi della responsabilità per i danni scaturiti dalla vicenda dedotta in causa.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità aquiliana del non fa venire CP_1 meno quella, di natura contrattuale, del soggetto (ospedale o casa di cura) che ha in concreto praticato le trasfusioni, non potendo l'una escludere l'altra” (Cass. n. 7884/ 2018). Si tratta, infatti, di due fattispecie di responsabilità autonome, tra di loro in rapporto di possibile concorrenza, e non di reciproca esclusione (Cass. n. 25472/2024).
Ancora, è stato affermato che “in materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti Part dal servizio di immunoematologia trasfusionale della preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell'epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale” (Cass. n. 7884/2018), con la precisazione che, in ogni caso, “ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del
SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto – qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite
8 il servizio pubblico competente – è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio” (Cass. n. 26275/2022).
Nel caso di specie, in difetto di puntuali indicazioni riportate all'interno della cartella clinica, non è dato comprendere con certezza se le sacche di sangue utilizzate per l'emotrasfusione alla paziente provenissero da un centro trasfusionale interno alla struttura ospedaliera, ovvero da un centro convenzionato o comunque afferente alla rete del Servizio Sanitario Nazionale. Difatti, come già evidenziato, la cartella clinica non riporta alcuna informazione specifica sulle sacche di sangue effettivamente somministrate alla , né dati identificativi, né riferimenti alla provenienza, né Per_1 attestazioni in merito alla tracciabilità e ai controlli effettuati. In assenza di tale documentazione, dunque, non è possibile verificare se la struttura abbia svolto, come era suo dovere, alcuna concreta attività di verifica sull'idoneità del sangue utilizzato, né se abbia acquisito le sacche da un servizio autorizzato in conformità alle disposizioni legislative.
Tale mancanza informativa, imputabile alla struttura, assume rilievo determinante, poiché, come già rilevato, non è dato nemmeno accertare, con sufficiente certezza, quali siano state le unità ematiche effettivamente impiegate nella trasfusione alla paziente.
Ne consegue, pertanto, che l' non può ritenersi esonerata da responsabilità. Controparte_2
§ 2.5. Tanto osservato sull'an della responsabilità dei convenuti, occorre procedere alla quantificazione e alla liquidazione del danno, a partire dalla posta risarcitoria costituita dal danno patito iure proprio dagli istanti per la perdita del rapporto parentale con la propria congiunta
[...]
. Per_1
Rispetto a tale voce di danno, si condivide l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, gravando sul convenuto l'onere di fornire l'eventuale prova contraria, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione suddetta
(Cass. n. 9010/2022).
Ne consegue che, laddove i danneggiati abbiano, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra coniugi e tra genitori e figli, incombe sul danneggiante l'onere di dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore e dello “sconvolgimento esistenziale” che dalla perdita del rapporto parentale normalmente discendono (Cass., Sez. Un., n.
6572/2006).
Nel caso in esame, tale prova non risulta fornita, conseguendone la risarcibilità del danno.
9 Ai fini della liquidazione, appare opportuno applicare le nuove Tabelle milanesi, specificamente dedicate al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pubblicate nel giugno 2024, le quali, adottando un modello “integrato a punti”, hanno individuato per la distribuzione dei punti (ciascuno di valore pari ad euro 3.911,00), cinque parametri di riferimento, e precisamente: età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Applicando i criteri indicati dalle suddette tabelle si perviene alle seguenti liquidazioni.
In favore di , figlio di , il danno per perdita del rapporto parentale va Parte_1 Persona_1 quantificato in euro 265.948,00, considerando un totale di 68 punti, di cui 16 per l'età della vittima primaria (66 anni), 22 per l'età della vittima secondaria (34 anni), 16 per la provata convivenza e 14 per la sopravvivenza di un ulteriore superstite.
In favore di coniuge di , il danno per la perdita del rapporto parentale Parte_2 Persona_1 va quantificato in euro 242.482,00, considerando un totale di 62 punti, di cui 16 per l'età della vittima primaria (66 anni), 16 per l'età della vittima secondaria (68 anni), 16 per la provata convivenza e 14 per la sopravvivenza di un ulteriore superstite.
Si precisa che non va attribuito alcun punto per la voce “qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta”, in mancanza di specifici elementi di valutazione allegati dagli attori in ordine alle caratteristiche del rapporto stesso.
Deve escludersi la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori, in qualità di eredi, per il danno biologico temporaneo e terminale patito dalla dal momento del contagio e sino al Per_1 decesso.
In linea di principio, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento per danno biologico può essere riconosciuto agli eredi del danneggiato anche in caso di decesso successivo all'evento lesivo, sempre che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto e l'esito letale. In particolare, è stato affermato che “in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass.
n. 23153/2019, conf. Cass. n. 4658/2024).
10 Nel caso di specie, tuttavia, non sono stati allegati né provati dagli appellanti elementi sufficienti a fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria sotto tale profilo. In particolare, non risultano prodotti in atti documenti sanitari o relazioni mediche che consentano di ricostruire le condizioni cliniche della e la durata e l'intensità della sofferenza da questa patita nel periodo intermedio Per_1 tra il contagio e l'evento letale, né, invero, gli attori hanno prodotto le cartelle cliniche relative ai successivi ricoveri e trattamenti cui la paziente è stata sottoposta dopo la diagnosi di epatite C.
In assenza di tale imprescindibile documentazione, dunque, non è possibile stimare, secondo parametri oggettivi, la gravità e la durata dell'inabilità temporanea subita dalla danneggiata prima del decesso, risultando altresì precluso, a tal fine, il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, che in tali condizioni assumerebbe un carattere meramente esplorativo.
Ne consegue che, nel caso concreto, non può essere liquidato alcun importo a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, per difetto di allegazione e prova in ordine ai presupposti fattuali di tale voce di danno.
Infine, non ricorrono i presupposti per provvedere in ordine al chiesto riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, non risultando neppure dedotta dagli attori l'avvenuta presentazione della relativa domanda in sede amministrativa.
§ 3. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda proposta, il e Controparte_1
l' vanno condannati, in solido, al Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore degli originari attori, odierni appellanti, danno liquidato nell'importo di euro 265.948,00 a favore di , Parte_1
e nell'importo di euro 242.482,00 a favore di Parte_2
Sulle somme liquidate, come sopra indicato e già calcolate all'attualità, sono dovuti gli interessi al tasso legale, applicati sugli importi devalutati alla data dell'evento dannoso (16.11.2012, data del decesso di ), e progressivamente rivalutati, anno per anno, sino alla data di Persona_1 pubblicazione della presente sentenza. Dalla pronuncia al soddisfo, sono invece dovuti i soli interessi al tasso legale.
§ 4. Quanto alle spese di lite, va osservato che l'accoglimento dell'appello, nei termini sopra esposti, impone la rideterminazione delle spese del primo grado.
A tal fine, le spese di entrambi i gradi di giudizio – liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 (avuto riguardo all'importo di maggior valore liquidato in questa sede) – vanno ripartite tra le parti soccombenti in proporzione del rispettivo interesse alla causa, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., e vanno poste per la metà a carico del e, per la restante metà, a carico dell' Controparte_1 Controparte_2
. I compensi vanno liquidati nella misura prossima ai minimi di tariffa con
[...]
11 riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione e della prossimità del valore della causa alla soglia minima dello scaglione di riferimento, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che né in primo grado, né in sede di gravame, è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione al difensore antistatario, avv.to Carlo Iannace.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, nei sensi di cui in motivazione, accoglie la domanda proposta in primo grado da e , e condanna il e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l' , in solido tra loro, al pagamento della Controparte_2 somma di euro 265.948,00 a favore di , e della somma di euro 242.482,00 a favore di Parte_1
, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
Parte_2
2) condanna il e l' , Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in ragione della metà, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, a favore di e , spese che si liquidano nell'importo complessivo di euro Parte_1 Parte_2
607,00 per esborsi ed euro 11.306,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese processuali del presente grado di appello, ciascuno in ragione della metà, a favore di e , spese che si liquidano nell'importo complessivo di euro Parte_1 Parte_2
277,00 per esborsi ed euro 10.140,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1874/2020 R.G.
TRA
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi di nata ad [...] il C.F._2 Persona_1
23.12.1945 ed ivi deceduta il 16.11.2012, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso in riassunzione depositato nel giudizio di primo grado, dall'avv.to Carlo Iannace, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Benevento, al viale Principe C.F._3 di Napoli n. 140
APPELLANTI
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso cui ope legis domicilia Napoli, alla C.F._4 via Diaz n. 11
APPELLATO
NONCHÉ
, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to
Carmen Sirico, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Maria C.F._5
Capua Vetere, alla via Luigi De Michele n. 39, pal. Pinto
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8579/2019, pubblicata il 30.09.2019.
Conclusioni per gli appellanti e : in accoglimento dell'appello Parte_1 Parte_2 proposto, e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
[..
[...] e dell' , ognuno per quanto di CP_3 Controparte_2 propria competenza, e condannare le parti appellate, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 e/o al risarcimento di tutti i danni, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa o consequenziale alle patologie contratte dalla de cuius , da Persona_1 quantificare nella somma di euro 500.000,00, o in quella maggiore o minore accertata all'esito del giudizio, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Conclusioni per l'appellato : in via principale, rigettare l'appello e, per Controparte_1
l'effetto, confermare la sentenza di prime cure laddove ha dichiarato l'infondatezza nel merito delle domande ex adverso proposte, e, in via subordinata, in considerazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva o con diversa motivazione, comunque rigettare le avverse domande, con condanna alle spese di lite degli originari attori.
Conclusioni per l'appellata : rigettare Controparte_2
l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. e convennero, dinanzi al Tribunale di Avellino, l' Parte_1 Parte_2 [...]
e il , ed esposero che: a) in Controparte_2 Controparte_1 data 25.06.2011, , rispettivamente madre di e moglie di era Persona_1 Pt_1 Parte_2 stata ricoverata presso l'U.O. dell' convenuta, dove veniva Controparte_4 Controparte_2 sottoposta a un intervento di sostituzione della valvola mitralica;
b) in seguito all'intervento, si rendevano necessarie delle trasfusioni di sangue, effettuate con tre sacche fornite dal Centro trasfusionale convenzionato con l' convenuta;
c) a seguito delle trasfusioni, la paziente CP_2 contraeva l'epatite di tipo “C”, riscontrata casualmente presso l'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli in occasione di alcuni accertamenti effettuati nel settembre del 2011; d) ricevuta la diagnosi di “epatite cronica attiva HCV” nel novembre 2011, le condizioni della si erano aggravate, Per_1 costringendola a recarsi presso il P.S. dell'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, con successivo ricovero presso il reparto di Malattie Infettive;
e) nonostante le cure intraprese, la patologia degenerava in cirrosi epatica scompensata, e, in data 16.11.2012, la paziente decedeva per coma epatico.
§ 1.1. Tanto premesso, gli attori dedussero la sussistenza di una responsabilità tanto del CP_1 quanto dell' allegando, quanto al primo, la violazione dei doveri istituzionali di Controparte_2 vigilanza e di controllo sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati utilizzati per le trasfusioni, e, quanto alla struttura, la sussistenza di una responsabilità contrattuale, fondata sul rapporto esistente
2 tra l'Ospedale e il Centro Trasfusionale che aveva fornito le sacche di sangue da cui era derivato il contagio.
Dunque, così qualificato l'inadempimento contestato alle parti convenute, conclusero chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro, ivi inclusi il danno “da perdita della vita” patito da , e il danno iure proprio da “perdita Persona_1 del rapporto parentale” subito dagli istanti, danni quantificati nella somma di euro 500.0000,00 o nella diversa somma risultata all'esito del giudizio.
§ 1.2. Si costituì l' e contestò ogni addebito. Controparte_5
§ 1.3. Con ordinanza dell'8.12.2015, il Tribunale di Avellino, rilevato che l'azione era stata proposta, anche nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli, onerando i ricorrenti alla riassunzione del giudizio.
§1.4. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, si costituirono il e Controparte_1
l' , entrambi resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_5 rigetto.
§ 1.5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda attorea e compensò integralmente tra le parti le spese di lite.
§ 1.6. Qualificata la differente natura giuridica della responsabilità del e Controparte_6 della struttura ospedaliera – di tipo extracontrattuale nel primo caso e contrattuale nel secondo – il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, la sussistenza dei profili di negligenza allegati dai ricorrenti fosse esclusa dalla comprovata tracciabilità delle sacche di sangue trasfuse alla in Per_1 occasione del ricovero presso l'Ospedale Moscati.
Sul punto il Tribunale ha valorizzato il contenuto della nota n. 2210 trasmessa dal direttore del presidio sanitario in data 10.10.2014, da cui era possibile evincere “come ciascuno dei donatori che contribuirono alle sacche di sangue poi somministrate a fosse, sia al momento del Persona_1 prelievo eseguito in epoca anteriore alla trasfusione che negli anni successivi ad esso e fino all'anno
2014, in condizioni di negatività con riguardo agli esami virologici”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado e hanno proposto appello, a cui Pt_1 Parte_2 hanno resistito, costituendosi, il e l' . Controparte_1 Controparte_5
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.03.2025, ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., assegnando alle parti i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato “Errata valutazione delle risultanze istruttorie - mancanza di 'tracciabilità' del sangue emotrasfuso alla Sig.ra - inidoneità probatoria Persona_1
3 del documento prodotto dall' ” - gli Parte_3 appellanti contestano la valutazione svolta dal giudice di prime cure in ordine al contenuto della nota n. 2210 del 2014, censurando la pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta del richiamato documento, che la struttura sanitaria avesse effettuato i dovuti controlli sui soggetti donatori del sangue utilizzato per la trasfusione, risultati negativi agli esami virologici.
In proposito, la difesa degli appellanti evidenzia come le dichiarazioni contenute nella nota non trovino riscontro nella documentazione sanitaria relativa al ricovero della , atteso che “non Per_1 vi è alcun carteggio da cui si possa ricavare:
1. la provenienza del sangue da quel donatore;
2. la veridicità delle dichiarazioni rese;
3. se sono state o meno effettuate le analisi sulle sacche di sangue;
4. quali siano i riferimenti delle sacche di sangue;
5. se quelle sacche di sangue si riferiscano realmente a quei donatori citati nella nota;
6. lo stato di conservazione/contaminazione del sangue;
7. la data di trasfusione con relativa identificazione del donatore e contestuali analisi del donante”.
È poi connesso a tale censura il secondo motivo di gravame - rubricato “Riparto dell'onere probatorio
- Fondatezza della domanda - assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori - mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della struttura sanitaria” - con il quale gli appellanti, richiamate le carenze e le incongruenze della cartella clinica già oggetto del primo motivo, deducono l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che con il deposito della sopracitata nota 2210 del 2014 l' abbia assolto l'onere probatorio sulla Controparte_2 stessa gravante, così invertendo la regola secondo cui, in conformità al principio di cd. “vicinanza della prova”, spetta alla struttura convenuta l'onere di produrre la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente.
Infine, con il terzo e ultimo motivo di appello – intitolato “Inidoneità della documentazione (cartella clinica) prodotta da controparte per incompletezza dei dati - mancata sottoscrizione del consenso informato - mancanza di data” - gli appellanti lamentano l'incompletezza della cartella clinica predisposta dai sanitari della struttura, anche sotto il profilo della corretta compilazione dei documenti, “che risultano a volte privi di data, a volte privi di firma, a volte “non barrati” nelle caselle di riferimento ed a volte privi delle informazioni di base”. Da tale ulteriore rilievo, gli appellanti fanno discendere la sussistenza di una presunzione di responsabilità in capo alla struttura sanitaria, conformemente al richiamato principio secondo cui “l'omessa o lacunosa tenuta della cartella clinica non può riverberarsi negativamente sul paziente, dovendosi addebitare tale mancanza esclusivamente al professionista sul quale incombe siffatto obbligo. In conseguenza di ciò, deve ritenersi presunto il nesso eziologico tra la patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari ovvero
l'inadempimento dei medici”.
§ 2.2. Le doglianze, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondate.
4 Invero, l'assunto valorizzato dal giudice di prime cure, secondo cui le unità ematiche somministrate alla sarebbero state correttamente tracciate, risultando riconducibili a donatori periodici Per_1 esenti da infezioni da HCV, poggia esclusivamente sul contenuto della nota a firma del direttore del presidio sanitario, redatta in data 10.10.2014, nella quale si afferma che “la paziente Persona_1 ha trasfuso nell'anno 2011 due unità di emazie concentrate: la prima n. 1657 il 29/06/11, la seconda
n. 40853 il 02/07/11, i cui esami virologici erano negativi. Il donatore dell'unità 1657 è un donatore abituale ed ha donato molte volte dopo questa donazione del 2011 e precisamente 3 volte nel 2012,
2 volte nel 2013 ed 1 volta nel 2014, avendo sempre gli esami virologici negativi. […] Il donatore dell'unità 40853 è un donatore abituale e ha donato molte volte prima del 2011 […] Il giorno
16/09/2014 si è presentato a controllo e ha effettuato gli esami virologici risultando negativo”.
Tale documento, tuttavia, non può ritenersi di per sé idoneo a soddisfare l'onere probatorio gravante sulle parti resistenti in ordine alla dimostrazione della tracciabilità delle unità ematiche effettivamente somministrate alla paziente.
Difatti, le affermazioni contenute nella nota non risultano adeguatamente supportate dal contenuto della documentazione clinica in atti. In particolare, nella cartella clinica non è dato rinvenire alcun riferimento puntuale alle sacche di sangue somministrate, né alle loro matricole, né tantomeno ai dati identificativi dei donatori. La mera indicazione, rinvenuta nella check-list preoperatoria, di “n. 3 sacche di sangue assegnate”, risulta del tutto generica e non consente di individuare quali fossero state le sacche di sangue utilizzate né l'identità dei donatori.
Ulteriori elementi di incertezza emergono dal diario infermieristico, che, alla voce “trasfusioni”, riporta l'indicazione “354”, senza che tale numero trovi alcun riscontro nella citata nota o in altro documento, generando così un evidente scarto tra i dati interni alla cartella clinica e le informazioni contenute nella successiva comunicazione del direttore del presidio.
Di rilievo, inoltre, è l'ulteriore incongruenza evidenziata dagli appellanti, attinente alla discrepanza numerica tra le sacche di sangue indicate nella check-list preoperatoria, pari a tre unità, e le due sacche menzionate nella nota, senza che venga fornita alcuna spiegazione o giustificazione in ordine all'utilizzo e alla tracciabilità della terza unità, che rimane pertanto priva di qualsiasi informazione verificabile.
In tale contesto, il richiamo operato dal primo giudice alla nota informativa del direttore del presidio non può ritenersi sufficiente a fondare un accertamento positivo circa l'avvenuta tracciabilità delle sacche utilizzate, difettando di ogni supporto oggettivo e documentale ricavabile dai registri clinici.
La mancata annotazione in cartella dei dati identificativi delle unità ematiche trasfuse, dei relativi donatori, e della corrispondenza tra sangue assegnato e sangue effettivamente somministrato integra, per contro, una grave carenza documentale imputabile alla struttura sanitaria, che si traduce in un
5 inadempimento degli obblighi di diligenza e tracciabilità imposti dalla normativa vigente, anche a presidio della sicurezza trasfusionale.
Alla luce di tali rilievi, non può riconoscersi alcuna valenza probatoria dirimente ai referti degli esami ematochimici riferiti ai due donatori indicati nella nota del direttore del presidio, prodotti dal solo in grado di appello. Tali esiti, infatti, non sono in grado di superare le Controparte_1 gravi carenze riscontrate nella cartella clinica, che impediscono di affermare, con sufficiente certezza, che le unità ematiche effettivamente somministrate alla paziente coincidessero con quelle indicate nella nota a firma del direttore del presidio. La mancanza di tracciabilità delle sacche di sangue rende quindi irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, qualsiasi valutazione ex post sulla sieronegatività dei donatori presunti.
§ 2.3. Ciò posto va ravvisata, nella specie, la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e il contagio con virus HCV.
Sul punto, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova” (Cass. n. 5961/2016).
Nel caso in esame, è pacifico che la sia stata sottoposta a trasfusioni di sangue durante il Per_1 ricovero presso la struttura sanitaria convenuta, conclusosi in data 12.07.2011. È altresì pacifico che, in occasione di un successivo ricovero presso l'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, avvenuto nel settembre del medesimo anno, venne riscontrata una positività borderline al virus HCV, e che, nel mese di novembre, alla paziente venne diagnosticata per la prima volta un'epatite cronica attiva HCV.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dai dati anamnestici riportati nella cartella clinica redatta presso l'Azienda Ospedaliera convenuta, emerge che, anteriormente alla trasfusione, la non aveva mai riportato diagnosi di epatite C, né risultano accertati, nell'anamnesi pregressa Per_1 della paziente, comportamenti o fattori di rischio compatibili con un contagio alternativo, quali trattamenti sanitari invasivi, esposizioni professionali a rischio, o relazioni familiari con soggetti infetti. Al contrario, l'unico evento potenzialmente infettivo documentato in epoca prossima alla comparsa dell'infezione risulta essere proprio l'emotrasfusione praticata presso l'Ospedale avellinese.
6 Risulta inoltre soddisfatto il criterio cronologico, posto che già nel settembre 2011, a distanza di circa due mesi dalle trasfusioni, veniva rilevata una prima positività borderline per il virus HCV, compatibile con un contagio recente.
Tanto osservato in ordine all'insorgenza del contagio, può parimenti affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra l'infezione da HCV contratta in occasione delle trasfusioni e l'evento letale.
Sul punto, è pacifico che il decesso della paziente è avvenuto in data 16.11.2012 a causa di un coma epatico, che costituisce l'espressione terminale di una grave compromissione funzionale del fegato, nel contesto di una cirrosi epatica scompensata.
Difatti, è noto in ambito medico-scientifico, ed è stato altresì evidenziato nella consulenza tecnica di parte, come la cirrosi costituisca un'evoluzione naturale e frequente delle epatiti virali croniche, in particolare di quelle sostenute dal virus HCV, specie in assenza di tempestivo trattamento eradicante.
Dunque, appare verosimile che la progressione dell'infezione abbia determinato un deterioramento clinico ingravescente delle condizioni della paziente, culminando in uno scompenso epatico irreversibile e, infine, nella morte. Di contro, non risultano documentate altre patologie epatiche pregresse o cofattori eziologici alternativi, tali da poter spiegare l'insorgenza della cirrosi e la sua evoluzione terminale, né sono state formulate specifiche allegazioni difensive in tal senso.
Può ritenersi pertanto accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto in sede civile, che la patologia epatica HCV-correlata ha rappresentato la causa determinante del decesso di
[...]
, in un nesso di continuità causale diretto con l'evento trasfusionale del 2011. Per_1
§ 2.4. Passando ora alla valutazione in ordine alla configurabilità, a carico del Controparte_1
e dell' appellati, della responsabilità per i danni riportati da e dai Controparte_2 Persona_1 suoi congiunti in conseguenza della contrazione della infezione di epatite C per via trasfusionale, deve rilevarsi innanzi tutto, per quel che più specificamente attiene alla posizione dell'Amministrazione Statale, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente che il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla Controparte_1 pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, così da rispondere ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi, anche dopo l'emanazione della normativa di riferimento, trattandosi del soggetto preposto a garantirne il rispetto (cfr. Cass. n. 11297/2020, Cass. n. 17685/2011, Cass., Sez.
Un., n. 576 e n. 584 del 2008).
In particolare, l'obbligo di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo gravante sul deriva da una pluralità di fonti normative, per la cui puntuale indicazione si rinvia all'elenco CP_1 riportato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 18520/2018.
7 A ciò consegue che, laddove ricorra l'omessa vigilanza da parte del in materia Controparte_1 di impiego di sangue per uso terapeutico, “il giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di preparazione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine
– l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata CP_1 tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 576 e n. 584 del 2008).
Dunque, era precipuo onere del offrire la prova dei controlli eseguiti, secondo le indicazioni CP_1 vigenti alla data dell'evento, sulle sacche di sangue utilizzate nel corso delle trasfusioni alle quali veniva sottoposta la , a nulla rilevando la mera emanazione, da parte dell'Amministrazione, Per_1 degli atti normativi e dei protocolli di sicurezza relativi all'acquisizione e all'utilizzo di sangue e altri emoderivati, che, in difetto dell'esercizio dei puntuali doveri di verifica sui soggetti in concreto preposti alla raccolta e alla somministrazione del sangue, si risolve in un adempimento meramente formale.
In merito, poi, alla posizione dell' appellata, sono da ritenersi altrettanto Controparte_2 indubitabilmente integrati, in capo a quest'ultima, gli estremi della responsabilità per i danni scaturiti dalla vicenda dedotta in causa.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità aquiliana del non fa venire CP_1 meno quella, di natura contrattuale, del soggetto (ospedale o casa di cura) che ha in concreto praticato le trasfusioni, non potendo l'una escludere l'altra” (Cass. n. 7884/ 2018). Si tratta, infatti, di due fattispecie di responsabilità autonome, tra di loro in rapporto di possibile concorrenza, e non di reciproca esclusione (Cass. n. 25472/2024).
Ancora, è stato affermato che “in materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti Part dal servizio di immunoematologia trasfusionale della preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell'epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale” (Cass. n. 7884/2018), con la precisazione che, in ogni caso, “ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del
SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto – qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite
8 il servizio pubblico competente – è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio” (Cass. n. 26275/2022).
Nel caso di specie, in difetto di puntuali indicazioni riportate all'interno della cartella clinica, non è dato comprendere con certezza se le sacche di sangue utilizzate per l'emotrasfusione alla paziente provenissero da un centro trasfusionale interno alla struttura ospedaliera, ovvero da un centro convenzionato o comunque afferente alla rete del Servizio Sanitario Nazionale. Difatti, come già evidenziato, la cartella clinica non riporta alcuna informazione specifica sulle sacche di sangue effettivamente somministrate alla , né dati identificativi, né riferimenti alla provenienza, né Per_1 attestazioni in merito alla tracciabilità e ai controlli effettuati. In assenza di tale documentazione, dunque, non è possibile verificare se la struttura abbia svolto, come era suo dovere, alcuna concreta attività di verifica sull'idoneità del sangue utilizzato, né se abbia acquisito le sacche da un servizio autorizzato in conformità alle disposizioni legislative.
Tale mancanza informativa, imputabile alla struttura, assume rilievo determinante, poiché, come già rilevato, non è dato nemmeno accertare, con sufficiente certezza, quali siano state le unità ematiche effettivamente impiegate nella trasfusione alla paziente.
Ne consegue, pertanto, che l' non può ritenersi esonerata da responsabilità. Controparte_2
§ 2.5. Tanto osservato sull'an della responsabilità dei convenuti, occorre procedere alla quantificazione e alla liquidazione del danno, a partire dalla posta risarcitoria costituita dal danno patito iure proprio dagli istanti per la perdita del rapporto parentale con la propria congiunta
[...]
. Per_1
Rispetto a tale voce di danno, si condivide l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, gravando sul convenuto l'onere di fornire l'eventuale prova contraria, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione suddetta
(Cass. n. 9010/2022).
Ne consegue che, laddove i danneggiati abbiano, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra coniugi e tra genitori e figli, incombe sul danneggiante l'onere di dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore e dello “sconvolgimento esistenziale” che dalla perdita del rapporto parentale normalmente discendono (Cass., Sez. Un., n.
6572/2006).
Nel caso in esame, tale prova non risulta fornita, conseguendone la risarcibilità del danno.
9 Ai fini della liquidazione, appare opportuno applicare le nuove Tabelle milanesi, specificamente dedicate al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pubblicate nel giugno 2024, le quali, adottando un modello “integrato a punti”, hanno individuato per la distribuzione dei punti (ciascuno di valore pari ad euro 3.911,00), cinque parametri di riferimento, e precisamente: età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Applicando i criteri indicati dalle suddette tabelle si perviene alle seguenti liquidazioni.
In favore di , figlio di , il danno per perdita del rapporto parentale va Parte_1 Persona_1 quantificato in euro 265.948,00, considerando un totale di 68 punti, di cui 16 per l'età della vittima primaria (66 anni), 22 per l'età della vittima secondaria (34 anni), 16 per la provata convivenza e 14 per la sopravvivenza di un ulteriore superstite.
In favore di coniuge di , il danno per la perdita del rapporto parentale Parte_2 Persona_1 va quantificato in euro 242.482,00, considerando un totale di 62 punti, di cui 16 per l'età della vittima primaria (66 anni), 16 per l'età della vittima secondaria (68 anni), 16 per la provata convivenza e 14 per la sopravvivenza di un ulteriore superstite.
Si precisa che non va attribuito alcun punto per la voce “qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta”, in mancanza di specifici elementi di valutazione allegati dagli attori in ordine alle caratteristiche del rapporto stesso.
Deve escludersi la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori, in qualità di eredi, per il danno biologico temporaneo e terminale patito dalla dal momento del contagio e sino al Per_1 decesso.
In linea di principio, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento per danno biologico può essere riconosciuto agli eredi del danneggiato anche in caso di decesso successivo all'evento lesivo, sempre che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto e l'esito letale. In particolare, è stato affermato che “in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass.
n. 23153/2019, conf. Cass. n. 4658/2024).
10 Nel caso di specie, tuttavia, non sono stati allegati né provati dagli appellanti elementi sufficienti a fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria sotto tale profilo. In particolare, non risultano prodotti in atti documenti sanitari o relazioni mediche che consentano di ricostruire le condizioni cliniche della e la durata e l'intensità della sofferenza da questa patita nel periodo intermedio Per_1 tra il contagio e l'evento letale, né, invero, gli attori hanno prodotto le cartelle cliniche relative ai successivi ricoveri e trattamenti cui la paziente è stata sottoposta dopo la diagnosi di epatite C.
In assenza di tale imprescindibile documentazione, dunque, non è possibile stimare, secondo parametri oggettivi, la gravità e la durata dell'inabilità temporanea subita dalla danneggiata prima del decesso, risultando altresì precluso, a tal fine, il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, che in tali condizioni assumerebbe un carattere meramente esplorativo.
Ne consegue che, nel caso concreto, non può essere liquidato alcun importo a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, per difetto di allegazione e prova in ordine ai presupposti fattuali di tale voce di danno.
Infine, non ricorrono i presupposti per provvedere in ordine al chiesto riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, non risultando neppure dedotta dagli attori l'avvenuta presentazione della relativa domanda in sede amministrativa.
§ 3. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda proposta, il e Controparte_1
l' vanno condannati, in solido, al Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore degli originari attori, odierni appellanti, danno liquidato nell'importo di euro 265.948,00 a favore di , Parte_1
e nell'importo di euro 242.482,00 a favore di Parte_2
Sulle somme liquidate, come sopra indicato e già calcolate all'attualità, sono dovuti gli interessi al tasso legale, applicati sugli importi devalutati alla data dell'evento dannoso (16.11.2012, data del decesso di ), e progressivamente rivalutati, anno per anno, sino alla data di Persona_1 pubblicazione della presente sentenza. Dalla pronuncia al soddisfo, sono invece dovuti i soli interessi al tasso legale.
§ 4. Quanto alle spese di lite, va osservato che l'accoglimento dell'appello, nei termini sopra esposti, impone la rideterminazione delle spese del primo grado.
A tal fine, le spese di entrambi i gradi di giudizio – liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 (avuto riguardo all'importo di maggior valore liquidato in questa sede) – vanno ripartite tra le parti soccombenti in proporzione del rispettivo interesse alla causa, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., e vanno poste per la metà a carico del e, per la restante metà, a carico dell' Controparte_1 Controparte_2
. I compensi vanno liquidati nella misura prossima ai minimi di tariffa con
[...]
11 riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione e della prossimità del valore della causa alla soglia minima dello scaglione di riferimento, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che né in primo grado, né in sede di gravame, è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione al difensore antistatario, avv.to Carlo Iannace.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, nei sensi di cui in motivazione, accoglie la domanda proposta in primo grado da e , e condanna il e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l' , in solido tra loro, al pagamento della Controparte_2 somma di euro 265.948,00 a favore di , e della somma di euro 242.482,00 a favore di Parte_1
, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
Parte_2
2) condanna il e l' , Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in ragione della metà, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, a favore di e , spese che si liquidano nell'importo complessivo di euro Parte_1 Parte_2
607,00 per esborsi ed euro 11.306,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese processuali del presente grado di appello, ciascuno in ragione della metà, a favore di e , spese che si liquidano nell'importo complessivo di euro Parte_1 Parte_2
277,00 per esborsi ed euro 10.140,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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