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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/09/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1493/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONDELLI Parte_1 C.F._1
PITER
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIUSEPPE CP_1 C.F._2
DOMENICO con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal coniuge, col quale aveva contratto matrimonio civile CP_1 in Empoli (FI), il 15 giugno 2013 e dall'unione col quale erano nati due figli, il 29 aprile 2014 Per_1
e , il 12 aprile 2017. Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e Per_2 spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, la ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori a sé, con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, regolamentato il diritto di visita del padre e posto a carico di quest'ultimo l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente chiedeva, altresì, di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili e che il resistente fosse condannato alla restituzione della somma di € 8.500,00, pari alla metà delle spese sostenute per l'immobile, nonché €
391,00 a titolo di spese odontoiatriche sostenute per il figlio Per_1
In data 16 settembre 2024, si costituiva in giudizio il quale, nulla opponendo alla CP_1 pronuncia di separazione personale, ha domandato l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, la regolamentazione del diritto di visita dei figli e la previsione di un contributo di mantenimento da porsi a carico di sé resistente pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando, invece, le ulteriori domande di controparte.
All'esito della prima udienza di comparizione, venivano disposti accertamenti a mezzo ed CP_2
Agenzia delle Entrate, nonché dato mandato ai Servizi sociali della presa in carico del nucleo familiare. Nelle more, le parti addivenivano ad una soluzione conciliativa della presente vicenda e concludevano congiuntamente all'udienza dell'11 settembre 2024, all'esito della quale il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età dei figli (11 anni e 8 anni) consentono di stimare superflua l'audizione degli stessi.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Si evidenzia, inoltre, che la clausola dell'accordo intercorso tra le parti contenente il trasferimento della descritta quota della casa coniugale rispetta le indicazioni contenute nella sentenza 29 luglio
2021, n. 21761 delle Sezioni unite, la quale ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi
i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge
n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti
e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa
l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti, prevedendo, come richiesto dalle parti medesime, la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Empoli (FI), il 15 giugno 2013, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Empoli (FI), Anno 2013, Parte II, Serie B, n°37, alle seguenti condizioni:
1) i figli e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno Per_1 Per_2 collocati presso la madre;
2) la casa coniugale, in S. Miniato (PI), via Vecchia del Molino n.46 – Frazione Molino d'Egola
(PI), sarà assegnata a Parte_1
3) salvi migliori accordi e tenendo sempre in considerazione gli impegni e i desideri della prole,
i figli potranno frequentare il padre con frequenza bisettimanale e con weekend alternati presso l'abitazione dei nonni paterni con esclusione del pernottamento. Le parti si impegnano a introdurre gradualmente, tenendo conto della situazione psico emotiva dei ragazzi e anche della volontà, dei pernotti presso il padre;
4) verserà a con effetto a decorrere da settembre 2025 CP_1 Parte_1 compreso, la somma complessiva mensile di € 200,00 (€ 200,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
5) l'assegno unico per la prole sarà percepito al 100% da Parte_1 6) entrambi i genitori corrisponderanno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando alle Linee guida CNF per la loro regolamentazione;
7) trasferisce a la quota del 50% dell'immobile sito in S. CP_1 Parte_1
Miniato (PI), via Vecchia del Molino n.46 – Frazione Molino d'Egola (PI) (casa coniugale), oggi di proprietà di CP_1
Il Tribunale dà atto che il trasferimento immobiliare di cui all'accordo costituisce clausola essenziale ai fini della risoluzione del conflitto sviluppatosi nella crisi coniugale e, pertanto, dichiara che il trasferimento del diritto reale oggetto dell'accordo è esente da ogni tassa e imposta, ai sensi dell'art. 19, L. n. 74 del 1987.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1493/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONDELLI Parte_1 C.F._1
PITER
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIUSEPPE CP_1 C.F._2
DOMENICO con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal coniuge, col quale aveva contratto matrimonio civile CP_1 in Empoli (FI), il 15 giugno 2013 e dall'unione col quale erano nati due figli, il 29 aprile 2014 Per_1
e , il 12 aprile 2017. Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e Per_2 spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, la ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori a sé, con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, regolamentato il diritto di visita del padre e posto a carico di quest'ultimo l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente chiedeva, altresì, di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili e che il resistente fosse condannato alla restituzione della somma di € 8.500,00, pari alla metà delle spese sostenute per l'immobile, nonché €
391,00 a titolo di spese odontoiatriche sostenute per il figlio Per_1
In data 16 settembre 2024, si costituiva in giudizio il quale, nulla opponendo alla CP_1 pronuncia di separazione personale, ha domandato l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, la regolamentazione del diritto di visita dei figli e la previsione di un contributo di mantenimento da porsi a carico di sé resistente pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando, invece, le ulteriori domande di controparte.
All'esito della prima udienza di comparizione, venivano disposti accertamenti a mezzo ed CP_2
Agenzia delle Entrate, nonché dato mandato ai Servizi sociali della presa in carico del nucleo familiare. Nelle more, le parti addivenivano ad una soluzione conciliativa della presente vicenda e concludevano congiuntamente all'udienza dell'11 settembre 2024, all'esito della quale il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età dei figli (11 anni e 8 anni) consentono di stimare superflua l'audizione degli stessi.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Si evidenzia, inoltre, che la clausola dell'accordo intercorso tra le parti contenente il trasferimento della descritta quota della casa coniugale rispetta le indicazioni contenute nella sentenza 29 luglio
2021, n. 21761 delle Sezioni unite, la quale ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi
i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge
n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti
e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa
l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti, prevedendo, come richiesto dalle parti medesime, la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Empoli (FI), il 15 giugno 2013, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Empoli (FI), Anno 2013, Parte II, Serie B, n°37, alle seguenti condizioni:
1) i figli e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno Per_1 Per_2 collocati presso la madre;
2) la casa coniugale, in S. Miniato (PI), via Vecchia del Molino n.46 – Frazione Molino d'Egola
(PI), sarà assegnata a Parte_1
3) salvi migliori accordi e tenendo sempre in considerazione gli impegni e i desideri della prole,
i figli potranno frequentare il padre con frequenza bisettimanale e con weekend alternati presso l'abitazione dei nonni paterni con esclusione del pernottamento. Le parti si impegnano a introdurre gradualmente, tenendo conto della situazione psico emotiva dei ragazzi e anche della volontà, dei pernotti presso il padre;
4) verserà a con effetto a decorrere da settembre 2025 CP_1 Parte_1 compreso, la somma complessiva mensile di € 200,00 (€ 200,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
5) l'assegno unico per la prole sarà percepito al 100% da Parte_1 6) entrambi i genitori corrisponderanno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando alle Linee guida CNF per la loro regolamentazione;
7) trasferisce a la quota del 50% dell'immobile sito in S. CP_1 Parte_1
Miniato (PI), via Vecchia del Molino n.46 – Frazione Molino d'Egola (PI) (casa coniugale), oggi di proprietà di CP_1
Il Tribunale dà atto che il trasferimento immobiliare di cui all'accordo costituisce clausola essenziale ai fini della risoluzione del conflitto sviluppatosi nella crisi coniugale e, pertanto, dichiara che il trasferimento del diritto reale oggetto dell'accordo è esente da ogni tassa e imposta, ai sensi dell'art. 19, L. n. 74 del 1987.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina