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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1827 /2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1827/2024 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. ALESSI CHRISTIAN
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. OPPOSIZIONE AGLI Parte_2
ATTI ESECUTIVI
), con l'avv. D'ANGELO DANIELA P.IVA_1 (ART. 617 C.P.C.)
MOBILIARE PARTE CONVENUTA
e con
Controparte_1
con Avv. A. Funari
[...]
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note a verbale di udienza del 12.2.2025 che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 18/06/2024, ha Parte_1
proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, II° comma,
c.p.c., impugnando l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973, n. 08784202400002048/001, con codice identificativo del fascicolo 087/2024/000042038 (doc. 1 fascicolo pignoramento presso terzi), notificato in data 04.05.2024
(doc. 2), contro il creditore pignorante Controparte_2
e nei confronti del terzo pignorato
[...] Controparte_3
chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente, ricorrendone i gravi motivi, sospendere inaudita altera parte la pendente esecuzione mobiliare presso terzi, nonché sospendere l'efficacia delle cartelle prodromiche alla predetta procedura. Ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per essere stata depositata ed accordata una dilazione del maggior debito che l' non ha diritto Parte_2
a procedere ad alcuna esecuzione in danno dell'opponente per carenza assoluta di titolo esecutivo indi dichiarare inefficace gli atti di pignoramento presso terzi impugnati. Condannare l'
[...]
, qualora il terzo pignorato abbia già provveduto a Parte_2
versare le somme pignorate presso le casse dell'ente esattore, al rimborso nei confronti del ricorrente delle somme pignorate. Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte. Condannare l'
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed Parte_2
onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex
2 art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso”.
In particolare, il ricorrente ha eccepito: - la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) sottesi al pignoramento presso terzi opposto;
- la prescrizione dei crediti per i quali l'Agente della Riscossione ha agito in ; -la violazione CP_4
dell'art. 50 del DPR n. 602/73 per non essere stata l'esecuzione preceduta dall'avviso di intimazione di pagamento;
- la violazione degli artt. 492 cpc e 49, comma 2, DPR n. 602/73 stante la omessa indicazione nell'atto di pignoramento impugnato degli elementi di cui all'art. 492, comma 3, cpc;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato stante l'omessa indicazione dei tributi/sanzioni e causali cui si riferisce il PPT;
- la violazione dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 72ter de DPR 602/73; - la sussistenza di una istanza di rateazione, autorizzata, avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn.
38720180002400178, 38720190000675217.
Si è costituita l' e, su richiesta della Controparte_2
resistente, è stata disposta la chiamata in causa dell'ente creditore parimenti costituitasi. CP_1
In via preliminare, la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, cpc, essendo stato il pignoramento opposto notificato al ricorrente in data
04.05.2024 (cfr. doc. 2) con raccomandata a.r. consegnata al destinatario e al terzo pignorato, a mezzo pec, in data 23.04.2024 doc 3) mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo, mediante deposito in cancelleria del contenzioso, solo in data 18.06.2024, dunque oltre i gg. 20 di cui all'art. 617 cpc, scadenti il 24.05.2024.
3 Nel merito, ha contestato la fondatezza delle eccezioni articolate dalla parte opponente, sia in un punto di prescrizione del credito, che in punto di ulteriori profili di invalidità del pignoramento.
Con ordinanza del 24.11.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento, rilevandosi, preliminarmente, che l'opposizione articolata ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 617 II c. c.p.c. risulta proposta oltre il termine di 20 giorni dopo la notifica dell'atto esecutivo (oltre a osservarsi, nel merito, come l'istanza di rateizzazione concernesse solo alcuni degli atti impositivi e che, d'altra parte, un'eventuale limitazione delle somme pignorate si sarebbe potuta richiedere a mezzo istanza di riduzione del pignoramento, e che, tenuto della documentazione prodotta relativa alla notifica degli avvisi di addebito e degli atti di esecuzione da parte di il credito non sembrasse CP_5
prescritto).
Non vi è motivo, attesa anche la mancata contestazione della difesa di parte ricorrente sul punto, per non confermare quanto già osservato nella richiamata ordinanza di rigetto, con riferimento alla tardività dell'opposizione.
Come condivisibilmente rilevato dalla difesa di parte resistente, infatti, ricorre nel caso di specie l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, cpc: pacificamente, il pignoramento opposto è stato notificato al ricorrente in data
04.05.2024 (cfr. doc. 2) con raccomandata ar consegnata al destinatario e al terzo pignorato, a mezzo pec, in data 23.04.2024 doc 3), mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo, mediante
4 deposito in cancelleria del contenzioso, solo in data 18.06.2024, dunque oltre i gg. 20 di cui all'art. 617 cpc, scadenti il 24.05.2024.
Pertanto, l'opposizione è inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta e alla parte chiamata le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 12/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
5
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1827 /2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1827/2024 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. ALESSI CHRISTIAN
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. OPPOSIZIONE AGLI Parte_2
ATTI ESECUTIVI
), con l'avv. D'ANGELO DANIELA P.IVA_1 (ART. 617 C.P.C.)
MOBILIARE PARTE CONVENUTA
e con
Controparte_1
con Avv. A. Funari
[...]
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note a verbale di udienza del 12.2.2025 che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 18/06/2024, ha Parte_1
proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, II° comma,
c.p.c., impugnando l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973, n. 08784202400002048/001, con codice identificativo del fascicolo 087/2024/000042038 (doc. 1 fascicolo pignoramento presso terzi), notificato in data 04.05.2024
(doc. 2), contro il creditore pignorante Controparte_2
e nei confronti del terzo pignorato
[...] Controparte_3
chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente, ricorrendone i gravi motivi, sospendere inaudita altera parte la pendente esecuzione mobiliare presso terzi, nonché sospendere l'efficacia delle cartelle prodromiche alla predetta procedura. Ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per essere stata depositata ed accordata una dilazione del maggior debito che l' non ha diritto Parte_2
a procedere ad alcuna esecuzione in danno dell'opponente per carenza assoluta di titolo esecutivo indi dichiarare inefficace gli atti di pignoramento presso terzi impugnati. Condannare l'
[...]
, qualora il terzo pignorato abbia già provveduto a Parte_2
versare le somme pignorate presso le casse dell'ente esattore, al rimborso nei confronti del ricorrente delle somme pignorate. Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte. Condannare l'
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed Parte_2
onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex
2 art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso”.
In particolare, il ricorrente ha eccepito: - la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) sottesi al pignoramento presso terzi opposto;
- la prescrizione dei crediti per i quali l'Agente della Riscossione ha agito in ; -la violazione CP_4
dell'art. 50 del DPR n. 602/73 per non essere stata l'esecuzione preceduta dall'avviso di intimazione di pagamento;
- la violazione degli artt. 492 cpc e 49, comma 2, DPR n. 602/73 stante la omessa indicazione nell'atto di pignoramento impugnato degli elementi di cui all'art. 492, comma 3, cpc;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato stante l'omessa indicazione dei tributi/sanzioni e causali cui si riferisce il PPT;
- la violazione dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 72ter de DPR 602/73; - la sussistenza di una istanza di rateazione, autorizzata, avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn.
38720180002400178, 38720190000675217.
Si è costituita l' e, su richiesta della Controparte_2
resistente, è stata disposta la chiamata in causa dell'ente creditore parimenti costituitasi. CP_1
In via preliminare, la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, cpc, essendo stato il pignoramento opposto notificato al ricorrente in data
04.05.2024 (cfr. doc. 2) con raccomandata a.r. consegnata al destinatario e al terzo pignorato, a mezzo pec, in data 23.04.2024 doc 3) mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo, mediante deposito in cancelleria del contenzioso, solo in data 18.06.2024, dunque oltre i gg. 20 di cui all'art. 617 cpc, scadenti il 24.05.2024.
3 Nel merito, ha contestato la fondatezza delle eccezioni articolate dalla parte opponente, sia in un punto di prescrizione del credito, che in punto di ulteriori profili di invalidità del pignoramento.
Con ordinanza del 24.11.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento, rilevandosi, preliminarmente, che l'opposizione articolata ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 617 II c. c.p.c. risulta proposta oltre il termine di 20 giorni dopo la notifica dell'atto esecutivo (oltre a osservarsi, nel merito, come l'istanza di rateizzazione concernesse solo alcuni degli atti impositivi e che, d'altra parte, un'eventuale limitazione delle somme pignorate si sarebbe potuta richiedere a mezzo istanza di riduzione del pignoramento, e che, tenuto della documentazione prodotta relativa alla notifica degli avvisi di addebito e degli atti di esecuzione da parte di il credito non sembrasse CP_5
prescritto).
Non vi è motivo, attesa anche la mancata contestazione della difesa di parte ricorrente sul punto, per non confermare quanto già osservato nella richiamata ordinanza di rigetto, con riferimento alla tardività dell'opposizione.
Come condivisibilmente rilevato dalla difesa di parte resistente, infatti, ricorre nel caso di specie l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, cpc: pacificamente, il pignoramento opposto è stato notificato al ricorrente in data
04.05.2024 (cfr. doc. 2) con raccomandata ar consegnata al destinatario e al terzo pignorato, a mezzo pec, in data 23.04.2024 doc 3), mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo, mediante
4 deposito in cancelleria del contenzioso, solo in data 18.06.2024, dunque oltre i gg. 20 di cui all'art. 617 cpc, scadenti il 24.05.2024.
Pertanto, l'opposizione è inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta e alla parte chiamata le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 12/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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