Articolo 12 della Legge 9 aprile 1984, n. 61
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 aprile 1984
Art. 12.
All' articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
Al secondo comma le parole "all'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al terzo comma".
Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che e' assegnato alla sezione, anche se non e' iscritto nel relativo elenco degli elettori.
Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi e' presa nota nel verbale".
Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale".
Al penultimo comma le parole "del decimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "del dodicesimo comma".
Entrata in vigore il 12 aprile 1984