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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6800/2022 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
(R.G. n° 6800/22) Parte_1
(R.G. n° 6801/22) Parte_2
(R.G. n° 6803/22) Parte_3
(R.G. n° 6804/22) Parte_4
rappr. e dif. dall'avv. IM SE - Ricorrenti - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
LL e AN CE - Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 20 settembre 2022 (poi riuniti, ai sensi dell'art. 274 cpc. e/o dell'art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimentiche si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione) le parti ricorrenti in epigrafe indicate, esposto che era stata disconosciuta la loro iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni 2020 e/o 2021, in riferimento alle giornate lavorative assertivamente svolte presso l'azienda
“LAERA VITO” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati in ciascun atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, hanno chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il loro diritto alla iscrizione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, dichiarando altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni, con rifusione di CP_1 spese.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento dei ricorsi riportandosi, CP_1 in sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa, disconoscendo la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato ex adverso dedotti. Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N°
17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va innanzitutto rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio
1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”) d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del
2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
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Preliminarmente, deve altresì esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' , di CP_1 inammissibilità della domanda di condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'asserita carenza, in capo al giudice ordinario, del potere di pronunciare sentenza di condanna della p.a. ad un facere infungibile.
L'eccezione è infondata, in quanto, esercitando nella specie l' un'attività CP_1
2 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) amministrativa non discrezionale, bensì interamente vincolata, ovvero obbligatoria in presenza dei presupposti di legge, non opera il divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt.
4-5 l. 20.3.1865 n. 2248, all. E.
Diversa, ovviamente, è la questione relativa alla attuazione della sentenza, dovendosi ritenere che: «La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi quale bracciante agricolo, ha natura CP_1 dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., né
è in ogni caso idonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poiché, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell' , integrante obbligo di carattere CP_1 infungibile» (sic CASS. SEZ. VI-III, 18 GENNAIO 2018 N° 1211; cfr. anche CASS. SEZ.
VI-III, 10 LUGLIO 2019 N° 18572).
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Nel merito, i ricorsi risultano ammissibili ed anche fondati.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N° 7845 e 12 GIUGNO
2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che
3 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV. 14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Può quindi opinarsi, secondo questo TRIBUNALE, che la prova, gravante sul lavoratore, possa essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto altresì riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento, anche perché, in linea più generale, deve anche considerarsi l'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati ovvero dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che le parti ricorrenti hanno fornito dimostrazione dei rapporti di lavoro mediante prova testimoniale: ed invero, i testi addotti
(estranei all'ambito ispettivo) hanno confermato la effettività delle prestazioni lavorative dedotte da ciascuna parte ricorrente, nei termini indicati nel rispettivo atto introduttivo del giudizio, e dunque la natura subordinata dell'attività svolta, in ragione delle modalità di svolgimento della stessa e della retribuzione percepita.
E' poi appena il caso di rimarcare che: «L'interesse che, ai sensi dell'art.
246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di
4 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni» (sic CASS. LAV. 7 SETTEMBRE 2023 N°
26044; conf. CASS. LAV. 21 OTTOBRE 2015 N° 21418).
Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che: «Nel litisconsorzio facoltativo improprio (artt. 103 e 274 c.p.c.) le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità» (sic CASS. LAV. 3 AGOSTO 2017 N° 19373).
Siffatte acquisizioni probatorie, inoltre, non risultano contraddette da alcun idoneo elemento di prova contraria, di talché l'assunto difensivo dell' CP_1 appare privo di sufficiente supporto motivazionale: in particolare, occorre rimarcare che le conclusioni tratte in sede ispettiva riguardavano solo alcune imprecisioni o contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai lavoratori, ovvero la asserita sproporzione, in linea generale, tra il numero di giornate lavorative complessivamente denunciate dall'azienda ed il fabbisogno indicato nelle tabelle ettaro-coltura, cioè circostanze comunque compatibili con la veridicità del singolo rapporto di lavoro, in questa sede dimostrata dalle parti ricorrenti. Sul punto, appare significativa anche la CIRCOLARE INPS N° 126 del 16 dicembre 2009, sub punto 2, secondo cui: “Appare evidente l'intento
5 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) dello stesso legislatore di rendere non automatico il principio del disconoscimento delle prestazioni di lavoro a seguito di accertata incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate.
Pertanto, alla luce di quanto appena rappresentato, il fabbisogno calcolato rimane uno strumento di accertamento, come anche previsto dall'articolo 1 della Legge n. 77/2004, nella misura in cui risulti conforme ai seguenti condizioni:
- il calcolo deve essere effettuato secondo le previsioni dettate dall'articolo
8, comma 2 del decreto legislativo n. 375/1993 e secondo la procedura in esso prevista, non potendo scaturire da una mera applicazione matematica fondata sui dati contenuti nelle tabelle ettaro-colturali, ovvero su altre valutazioni di tipo presuntivo;
- deve esistere una stretta e non generica relazione tra l'incongruità accertata e i lavoratori per i quali si disconoscono le prestazioni.
Da quanto sopra emerge che accertamenti di natura induttiva, come anche confermato da recenti pronunce di giudici di merito, appaiono difficilmente sostenibili soprattutto con riferimento al singolo rapporto di lavoro il cui annullamento deve essere debitamente motivato, sia in fatto che in diritto, relativamente agli elementi essenziali ex articolo 2094 del
Codice civile che lo caratterizzano”.
Tanto, ovviamente, avuto riguardo anche al doveroso raffronto con la sostanziale non esaustività delle avverse prospettazioni formulate dall' , CP_1 alla stregua dei principî già esposti in tema di ragionevolezza dell'onere probatorio e di rilevanza delle contrapposte deduzioni delle parti
(considerato altresì il lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento), nonché della esigenza di rispettare anche il secondo comma dell'art. 2697 cod. civ. (che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati).
Ove occorra, deve anche rimarcarsi che la definizione di lavoratori agricoli è dettata dall'art. 1 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni in l. 11 marzo 1970, n. 83, che titola "NORME IN MATERIA DI
6 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI": "ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli: 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano. ai fini salariali, previdenziali e assistenziali", il tutto, evidentemente, nella prospettiva introdotta dalla norma codicistica in tema di impresa agricola (art. 2135 c.c.): in termini, si vedano
CASS. LAV. 12 GENNAIO 1998 N° 184 e CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2007 N° 24582.
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Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad essere iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza per gli anni, il numero di giornate e le mansioni lavorative CP_2 dedotte, con ogni conseguenza di legge. In particolare, deve altresì dichiararsi non dovuta la restituzione della somma già erogata alle parti ricorrenti dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni. CP_1
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla fascia di valore prevista dalla tabella dei parametri forensi allegata al D.M. 10/03/2014 n. 55 (e succ. modif. e integr.) da €.5.200,01 a
€.26.000,00, avuto riguardo al valore economico sì come determinabile alla stregua della possibile proiezione della iscrizione sulle future prestazioni previdenziali, rispetto alle quali essa potrebbe contribuire pro quota ed in ragione della sua consistenza (dovendosi infatti ritenere – secondo il più condivisibile orientamento di legittimità - che la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodi e giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile: cfr. CASS. SEZ. II, 20 MARZO 2023 N° 7963, che a sua volta richiama CASS. SEZ. 2, N. 33931 DEL 17/11/2022, SEZ.
6-L, N. 8792 DEL
29/03/2019, SEZ. L, N. 27395 DEL 29/10/2018 e SEZ. L, N. 27394 DEL
29/10/2018). Ad ogni modo, anche ove si volesse far riferimento ad un valore indeterminabile, comunque si dovrebbero applicare i parametri
7 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) previsti per le cause di valore non inferiore ad euro 26.000,00, come disposto dall'art. 5, commi 5 e 6, d.m. n. 55 cit., nel senso che i 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile, sicché lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (come nella specie) può essere quello compreso tra euro
5.200,01 e 26.000,00 (cfr. CASS. SEZ. VI-II, 16 MAGGIO 2022 N° 15635 e CASS.
SEZ. VI-II, 13 GENNAIO 2022 N° 968).
Si precisa che è stata altresì fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151 disp. att. cpc..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie le domande e, per l'effetto, dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza per le complessive giornate di seguito CP_2 specificate, con le mansioni dedotte in ciascun ricorso:
→ 65 giornate nell'anno 2020 Parte_1
→ 57 giornate nell'anno 2020 Parte_2
→ 60 giornate nell'anno 2020 e Parte_3
114 giornate nell'anno 2021
→ 110 giornate nell'anno 2020 e Parte_4
120 giornate nell'anno 2021;
2. dichiara altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni;
CP_1
3. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.3.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
IM SE, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 27 ottobre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
8 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.)
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
(R.G. n° 6800/22) Parte_1
(R.G. n° 6801/22) Parte_2
(R.G. n° 6803/22) Parte_3
(R.G. n° 6804/22) Parte_4
rappr. e dif. dall'avv. IM SE - Ricorrenti - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
LL e AN CE - Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 20 settembre 2022 (poi riuniti, ai sensi dell'art. 274 cpc. e/o dell'art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimentiche si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione) le parti ricorrenti in epigrafe indicate, esposto che era stata disconosciuta la loro iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni 2020 e/o 2021, in riferimento alle giornate lavorative assertivamente svolte presso l'azienda
“LAERA VITO” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati in ciascun atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, hanno chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il loro diritto alla iscrizione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, dichiarando altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni, con rifusione di CP_1 spese.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento dei ricorsi riportandosi, CP_1 in sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa, disconoscendo la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato ex adverso dedotti. Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N°
17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Va innanzitutto rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio
1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”) d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del
2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
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Preliminarmente, deve altresì esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' , di CP_1 inammissibilità della domanda di condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'asserita carenza, in capo al giudice ordinario, del potere di pronunciare sentenza di condanna della p.a. ad un facere infungibile.
L'eccezione è infondata, in quanto, esercitando nella specie l' un'attività CP_1
2 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) amministrativa non discrezionale, bensì interamente vincolata, ovvero obbligatoria in presenza dei presupposti di legge, non opera il divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt.
4-5 l. 20.3.1865 n. 2248, all. E.
Diversa, ovviamente, è la questione relativa alla attuazione della sentenza, dovendosi ritenere che: «La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi quale bracciante agricolo, ha natura CP_1 dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., né
è in ogni caso idonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poiché, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell' , integrante obbligo di carattere CP_1 infungibile» (sic CASS. SEZ. VI-III, 18 GENNAIO 2018 N° 1211; cfr. anche CASS. SEZ.
VI-III, 10 LUGLIO 2019 N° 18572).
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Nel merito, i ricorsi risultano ammissibili ed anche fondati.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N° 7845 e 12 GIUGNO
2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che
3 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV. 14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Può quindi opinarsi, secondo questo TRIBUNALE, che la prova, gravante sul lavoratore, possa essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto altresì riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento, anche perché, in linea più generale, deve anche considerarsi l'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati ovvero dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che le parti ricorrenti hanno fornito dimostrazione dei rapporti di lavoro mediante prova testimoniale: ed invero, i testi addotti
(estranei all'ambito ispettivo) hanno confermato la effettività delle prestazioni lavorative dedotte da ciascuna parte ricorrente, nei termini indicati nel rispettivo atto introduttivo del giudizio, e dunque la natura subordinata dell'attività svolta, in ragione delle modalità di svolgimento della stessa e della retribuzione percepita.
E' poi appena il caso di rimarcare che: «L'interesse che, ai sensi dell'art.
246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di
4 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni» (sic CASS. LAV. 7 SETTEMBRE 2023 N°
26044; conf. CASS. LAV. 21 OTTOBRE 2015 N° 21418).
Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che: «Nel litisconsorzio facoltativo improprio (artt. 103 e 274 c.p.c.) le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità» (sic CASS. LAV. 3 AGOSTO 2017 N° 19373).
Siffatte acquisizioni probatorie, inoltre, non risultano contraddette da alcun idoneo elemento di prova contraria, di talché l'assunto difensivo dell' CP_1 appare privo di sufficiente supporto motivazionale: in particolare, occorre rimarcare che le conclusioni tratte in sede ispettiva riguardavano solo alcune imprecisioni o contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai lavoratori, ovvero la asserita sproporzione, in linea generale, tra il numero di giornate lavorative complessivamente denunciate dall'azienda ed il fabbisogno indicato nelle tabelle ettaro-coltura, cioè circostanze comunque compatibili con la veridicità del singolo rapporto di lavoro, in questa sede dimostrata dalle parti ricorrenti. Sul punto, appare significativa anche la CIRCOLARE INPS N° 126 del 16 dicembre 2009, sub punto 2, secondo cui: “Appare evidente l'intento
5 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) dello stesso legislatore di rendere non automatico il principio del disconoscimento delle prestazioni di lavoro a seguito di accertata incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate.
Pertanto, alla luce di quanto appena rappresentato, il fabbisogno calcolato rimane uno strumento di accertamento, come anche previsto dall'articolo 1 della Legge n. 77/2004, nella misura in cui risulti conforme ai seguenti condizioni:
- il calcolo deve essere effettuato secondo le previsioni dettate dall'articolo
8, comma 2 del decreto legislativo n. 375/1993 e secondo la procedura in esso prevista, non potendo scaturire da una mera applicazione matematica fondata sui dati contenuti nelle tabelle ettaro-colturali, ovvero su altre valutazioni di tipo presuntivo;
- deve esistere una stretta e non generica relazione tra l'incongruità accertata e i lavoratori per i quali si disconoscono le prestazioni.
Da quanto sopra emerge che accertamenti di natura induttiva, come anche confermato da recenti pronunce di giudici di merito, appaiono difficilmente sostenibili soprattutto con riferimento al singolo rapporto di lavoro il cui annullamento deve essere debitamente motivato, sia in fatto che in diritto, relativamente agli elementi essenziali ex articolo 2094 del
Codice civile che lo caratterizzano”.
Tanto, ovviamente, avuto riguardo anche al doveroso raffronto con la sostanziale non esaustività delle avverse prospettazioni formulate dall' , CP_1 alla stregua dei principî già esposti in tema di ragionevolezza dell'onere probatorio e di rilevanza delle contrapposte deduzioni delle parti
(considerato altresì il lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento), nonché della esigenza di rispettare anche il secondo comma dell'art. 2697 cod. civ. (che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati).
Ove occorra, deve anche rimarcarsi che la definizione di lavoratori agricoli è dettata dall'art. 1 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni in l. 11 marzo 1970, n. 83, che titola "NORME IN MATERIA DI
6 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI": "ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli: 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano. ai fini salariali, previdenziali e assistenziali", il tutto, evidentemente, nella prospettiva introdotta dalla norma codicistica in tema di impresa agricola (art. 2135 c.c.): in termini, si vedano
CASS. LAV. 12 GENNAIO 1998 N° 184 e CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2007 N° 24582.
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Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad essere iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza per gli anni, il numero di giornate e le mansioni lavorative CP_2 dedotte, con ogni conseguenza di legge. In particolare, deve altresì dichiararsi non dovuta la restituzione della somma già erogata alle parti ricorrenti dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni. CP_1
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla fascia di valore prevista dalla tabella dei parametri forensi allegata al D.M. 10/03/2014 n. 55 (e succ. modif. e integr.) da €.5.200,01 a
€.26.000,00, avuto riguardo al valore economico sì come determinabile alla stregua della possibile proiezione della iscrizione sulle future prestazioni previdenziali, rispetto alle quali essa potrebbe contribuire pro quota ed in ragione della sua consistenza (dovendosi infatti ritenere – secondo il più condivisibile orientamento di legittimità - che la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodi e giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile: cfr. CASS. SEZ. II, 20 MARZO 2023 N° 7963, che a sua volta richiama CASS. SEZ. 2, N. 33931 DEL 17/11/2022, SEZ.
6-L, N. 8792 DEL
29/03/2019, SEZ. L, N. 27395 DEL 29/10/2018 e SEZ. L, N. 27394 DEL
29/10/2018). Ad ogni modo, anche ove si volesse far riferimento ad un valore indeterminabile, comunque si dovrebbero applicare i parametri
7 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) previsti per le cause di valore non inferiore ad euro 26.000,00, come disposto dall'art. 5, commi 5 e 6, d.m. n. 55 cit., nel senso che i 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile, sicché lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (come nella specie) può essere quello compreso tra euro
5.200,01 e 26.000,00 (cfr. CASS. SEZ. VI-II, 16 MAGGIO 2022 N° 15635 e CASS.
SEZ. VI-II, 13 GENNAIO 2022 N° 968).
Si precisa che è stata altresì fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151 disp. att. cpc..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie le domande e, per l'effetto, dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza per le complessive giornate di seguito CP_2 specificate, con le mansioni dedotte in ciascun ricorso:
→ 65 giornate nell'anno 2020 Parte_1
→ 57 giornate nell'anno 2020 Parte_2
→ 60 giornate nell'anno 2020 e Parte_3
114 giornate nell'anno 2021
→ 110 giornate nell'anno 2020 e Parte_4
120 giornate nell'anno 2021;
2. dichiara altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni;
CP_1
3. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.3.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
IM SE, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 27 ottobre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
8 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R. G. n° 6800/22 (+ n. 6801/22 - n. 6803/22 - n. 6804/22 riun.)