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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1266/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/01/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(p.iva ), in persona del l.r. pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. (cf: ), nato a [...] CP_2 Parte_1 C.F._1
Giovanni Gemini (AG) il 05/08/1949, con sede legale a Monreale (PA), via Baronio
Manfredi n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice (cf:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2
Email_1
- opponente -
CONTRO
(cf: ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dell'Utri ( ), C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Giglia ( ), C.F._5 con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC
e Email_2 Email_3
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 10/09/2018, l' ha proposto opposizione Controparte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 226/2018.
Il provvedimento monitorio è stato notificato dalla sig.ra per ottenere Parte_2 il pagamento dell'importo lordo di € 24.840,37 oltre interessi e spese, rivendicato a titolo di differenze retributive, ratei di 13^ e 14^ mensilità, TFR, ferie, festività e permessi non goduti in relazione a tre periodi lavorativi: luglio-dicembre 2014, gennaio-dicembre 2015
e gennaio-aprile 2016.
2. L , nell'introdurre il giudizio di opposizione, ha evidenziato Controparte_1
- di intrattenere un rapporto convenzionale con il Comune di Caltanissetta, nell'ambito del quale – a far data dal 28/04/2017 - è stata assunta la gestione di due comunità alloggio per minori per il triennio 2017/2019;
1 - che, alla stregua di tale accordo, l'opponente si era obbligata ad ospitare, previa autorizzazione dell'A.G., n. 20 minori ai quali garantire i servizi socio-assistenziali, a fronte di un corrispettivo di € 1.607.625,60;
- che, secondo l'art. 13 della Convenzione, <L'NT locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'NT GE (spesa per il personale. manutenzione e fitto o valore locativo dei locali. spese generali e spese di mantenimento degli ospiti) corrisponde all'ente contraente:
► un compenso fisso mensile di Euro 1.516.58 per ogni posto ad esso riservato. da liquidarsi anticipatamene con cadenza trimestrale;
► una retta giornaliera di mantenimento pari a Euro 26,06 fino ad un max di 330 presenze annue comprensiva del sussidio da corrispondere al minore. di cui al precedente art.
8. per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità. da liquidarsi posticipatamente. con scadenza trimestrale, sulla base di uno surto nominativo dei minori ospiti>>;
- che il Comune di Caltanissetta non ha erogato il saldo per l'anno 2016 e l'intero contributo previsto per l'anno 2017;
- che l'omessa acquisizione dei finanziamenti ha determinato una serie crisi finanziaria dovuta ad una notevole esposizione debitoria nei confronti della Riscossione
Sicilia per crediti erariali e contributivi, situazione che impedisce l'adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente;
- che, per far fronte a tale incapacità finanziaria e per poter proseguire la propria attività, è stato depositato, in data 9.7.2018, dinnanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Palermo, istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi ex L. 03/2012
[all. 7], a cui è seguita la nomina del gestore [all. 8].
Sulla base di tale prospettazione, è stato chiesto di autorizzare la chiamata in causa del , anche ai fini dell'art. 1203 n. 3 cc e conseguente liberazione Controparte_4 del debitore principale.
In aggiunta è stata formulata una proposta conciliativa da inquadrare nell'area della procedura di composizione della crisi: <pagamento dell'importo di € 7.010,00 al lordo, quanto al 35% dell'importo lordo entro 30 giorni dalla data di definitiva omologazione dell'Accordo di ristrutturazione: quanto all'ulteriore 35% dell'importo lordo in rate annuali entro la durata del piano;
quanto al 10% dell'importo lordo alla conclusione del piano, con modalità e tempistica da concordarsi. Quanto invece all'importo di € 14.773.00 al lordo per indennità di maternità il pagamento avverrà per la totalità dell'importo sempre nell'ambito della procedura della crisi da sovraindebitamento, quanto al 50% al lordo entro 30 giorni dalla omologazione definitiva dell'Accordo di ristrutturazione e quanto all'ulteriore 50% al lordo entro il 31.12.2019>>.
3. Per resistere all'opposizione, la sig.ra si è costituita in giudizio rilevando: CP_3
- che la convenzione non pone a carico del alcun obbligo di pagamento CP_4 diretto dei costi relativi al personale impiegato nell'erogazione dei servizi, per cui il soggetto tenuto al pagamento delle spettanze maturate dall'opposta è l' CP_1
;
[...]
- che, nelle more dell'opposizione, il professionista designato nella procedura di sovraindebitamento (dott. ) ha formulato una proposta di ristrutturazione del Per_1 debito, allegando un prospetto delle somme dovute con i relativi termini di pagamento;
- di aver manifestato la propria disponibilità a aderire alla proposta, salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione e senza rinuncia al DL 226/2018 e al maggior
2 credito dallo stesso portato, con l'avvertenza che in caso di mancata approvazione del piano ovvero mancato rispetto anche di uno solo dei termini, tale disponibilità avrebbe dovuto intendersi tamquam non esset;
- che con decreto del 06/12/2018 il giudice delegato del Tribunale di Palermo ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
detto accordo, con riferimento alla sig.ra ha previsto il pagamento delle retribuzioni dovute pari ad € 7010,00, quanto al CP_3
35% (pari ad € 2453,50) entro trenta giorni dalla data di omologazione dell'accordo, quanto all'ulteriore 35% (pari ad € 2453,50) in rate annuali entro la durata del piano;
quanto al 10% dell'importo lordo delle ritenute fiscali (pari ad € 701) alla conclusione del piano;
quanto al residuo 20% dell'importo lordo delle ritenute fiscali (pari ad € 1402,20), ne è stata pattuita una rinuncia subordinatamente all'approvazione ed omologazione dell'accordo che l'opponente aveva presentato agli altri creditori;
infine, è stata concordata la corresponsione dell'importo di € 14.773,00 quale indennità di maternità, in due tranche: il 50% pari ad € 7368,50 entro trenta giorni dalla data di omologazione dell'accordo ed il restante 50%, pari ad ulteriori € 7.386,50 entro il 31.12.2019;
- che per quanto l'accordo sia obbligatorio, ex lege, per tutti i creditori, la validità e l'efficacia di detto accordo è stata subordinata al corretto adempimento degli obblighi assunti.
4. Il procedimento è stato più volte differito al fine di consentire l'integrale esecuzione del piano e il pagamento delle spese del giudizio. All'odierna udienza, i difensori hanno rappresentato che è stata soddisfatta l'ultima rata del piano concordato in sede di composizione della crisi da sovraindebitamento e che
è stato corrisposto anche un contributo a titolo di spese legali.
Entrambi, quindi, hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
5. Quanto prospettato è suscettibile di determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Stante l'intervenuto accordo in ordine alle spese di lite, le stesso possono essere integralmente compensate.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 226/2018;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 21/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/01/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(p.iva ), in persona del l.r. pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. (cf: ), nato a [...] CP_2 Parte_1 C.F._1
Giovanni Gemini (AG) il 05/08/1949, con sede legale a Monreale (PA), via Baronio
Manfredi n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice (cf:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2
Email_1
- opponente -
CONTRO
(cf: ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dell'Utri ( ), C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Giglia ( ), C.F._5 con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC
e Email_2 Email_3
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 10/09/2018, l' ha proposto opposizione Controparte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 226/2018.
Il provvedimento monitorio è stato notificato dalla sig.ra per ottenere Parte_2 il pagamento dell'importo lordo di € 24.840,37 oltre interessi e spese, rivendicato a titolo di differenze retributive, ratei di 13^ e 14^ mensilità, TFR, ferie, festività e permessi non goduti in relazione a tre periodi lavorativi: luglio-dicembre 2014, gennaio-dicembre 2015
e gennaio-aprile 2016.
2. L , nell'introdurre il giudizio di opposizione, ha evidenziato Controparte_1
- di intrattenere un rapporto convenzionale con il Comune di Caltanissetta, nell'ambito del quale – a far data dal 28/04/2017 - è stata assunta la gestione di due comunità alloggio per minori per il triennio 2017/2019;
1 - che, alla stregua di tale accordo, l'opponente si era obbligata ad ospitare, previa autorizzazione dell'A.G., n. 20 minori ai quali garantire i servizi socio-assistenziali, a fronte di un corrispettivo di € 1.607.625,60;
- che, secondo l'art. 13 della Convenzione, <L'NT locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'NT GE (spesa per il personale. manutenzione e fitto o valore locativo dei locali. spese generali e spese di mantenimento degli ospiti) corrisponde all'ente contraente:
► un compenso fisso mensile di Euro 1.516.58 per ogni posto ad esso riservato. da liquidarsi anticipatamene con cadenza trimestrale;
► una retta giornaliera di mantenimento pari a Euro 26,06 fino ad un max di 330 presenze annue comprensiva del sussidio da corrispondere al minore. di cui al precedente art.
8. per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità. da liquidarsi posticipatamente. con scadenza trimestrale, sulla base di uno surto nominativo dei minori ospiti>>;
- che il Comune di Caltanissetta non ha erogato il saldo per l'anno 2016 e l'intero contributo previsto per l'anno 2017;
- che l'omessa acquisizione dei finanziamenti ha determinato una serie crisi finanziaria dovuta ad una notevole esposizione debitoria nei confronti della Riscossione
Sicilia per crediti erariali e contributivi, situazione che impedisce l'adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente;
- che, per far fronte a tale incapacità finanziaria e per poter proseguire la propria attività, è stato depositato, in data 9.7.2018, dinnanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Palermo, istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi ex L. 03/2012
[all. 7], a cui è seguita la nomina del gestore [all. 8].
Sulla base di tale prospettazione, è stato chiesto di autorizzare la chiamata in causa del , anche ai fini dell'art. 1203 n. 3 cc e conseguente liberazione Controparte_4 del debitore principale.
In aggiunta è stata formulata una proposta conciliativa da inquadrare nell'area della procedura di composizione della crisi: <pagamento dell'importo di € 7.010,00 al lordo, quanto al 35% dell'importo lordo entro 30 giorni dalla data di definitiva omologazione dell'Accordo di ristrutturazione: quanto all'ulteriore 35% dell'importo lordo in rate annuali entro la durata del piano;
quanto al 10% dell'importo lordo alla conclusione del piano, con modalità e tempistica da concordarsi. Quanto invece all'importo di € 14.773.00 al lordo per indennità di maternità il pagamento avverrà per la totalità dell'importo sempre nell'ambito della procedura della crisi da sovraindebitamento, quanto al 50% al lordo entro 30 giorni dalla omologazione definitiva dell'Accordo di ristrutturazione e quanto all'ulteriore 50% al lordo entro il 31.12.2019>>.
3. Per resistere all'opposizione, la sig.ra si è costituita in giudizio rilevando: CP_3
- che la convenzione non pone a carico del alcun obbligo di pagamento CP_4 diretto dei costi relativi al personale impiegato nell'erogazione dei servizi, per cui il soggetto tenuto al pagamento delle spettanze maturate dall'opposta è l' CP_1
;
[...]
- che, nelle more dell'opposizione, il professionista designato nella procedura di sovraindebitamento (dott. ) ha formulato una proposta di ristrutturazione del Per_1 debito, allegando un prospetto delle somme dovute con i relativi termini di pagamento;
- di aver manifestato la propria disponibilità a aderire alla proposta, salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione e senza rinuncia al DL 226/2018 e al maggior
2 credito dallo stesso portato, con l'avvertenza che in caso di mancata approvazione del piano ovvero mancato rispetto anche di uno solo dei termini, tale disponibilità avrebbe dovuto intendersi tamquam non esset;
- che con decreto del 06/12/2018 il giudice delegato del Tribunale di Palermo ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
detto accordo, con riferimento alla sig.ra ha previsto il pagamento delle retribuzioni dovute pari ad € 7010,00, quanto al CP_3
35% (pari ad € 2453,50) entro trenta giorni dalla data di omologazione dell'accordo, quanto all'ulteriore 35% (pari ad € 2453,50) in rate annuali entro la durata del piano;
quanto al 10% dell'importo lordo delle ritenute fiscali (pari ad € 701) alla conclusione del piano;
quanto al residuo 20% dell'importo lordo delle ritenute fiscali (pari ad € 1402,20), ne è stata pattuita una rinuncia subordinatamente all'approvazione ed omologazione dell'accordo che l'opponente aveva presentato agli altri creditori;
infine, è stata concordata la corresponsione dell'importo di € 14.773,00 quale indennità di maternità, in due tranche: il 50% pari ad € 7368,50 entro trenta giorni dalla data di omologazione dell'accordo ed il restante 50%, pari ad ulteriori € 7.386,50 entro il 31.12.2019;
- che per quanto l'accordo sia obbligatorio, ex lege, per tutti i creditori, la validità e l'efficacia di detto accordo è stata subordinata al corretto adempimento degli obblighi assunti.
4. Il procedimento è stato più volte differito al fine di consentire l'integrale esecuzione del piano e il pagamento delle spese del giudizio. All'odierna udienza, i difensori hanno rappresentato che è stata soddisfatta l'ultima rata del piano concordato in sede di composizione della crisi da sovraindebitamento e che
è stato corrisposto anche un contributo a titolo di spese legali.
Entrambi, quindi, hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
5. Quanto prospettato è suscettibile di determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Stante l'intervenuto accordo in ordine alle spese di lite, le stesso possono essere integralmente compensate.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 226/2018;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 21/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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