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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di ConIGlio, composto dai magistrati:
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott. ssa Mariacristina Carpinelli Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 5345/2023 del
Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di conIGlio, riservato per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Campi n.22, C.F. , elettivamente domiciliato in Sorrento (NA) alla C.F._1
Via Fuorimura n. 20 presso lo studio dell'avv. Ruggiero Virginia che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
Lubrense (NA) alla Via Tore del Deserto n.18, C.f. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Meta (NA) alla Via Cristoforo Colombo n.6 presso lo studio dell'avv. Paolo
Astarita che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver iniziato una relazione “more uxorio” nel 2015, interrotta nel mese di febbraio 2022, dalla quale nasceva, in data 17.02.2016, il figlio , deducevano Per_1 che quest'ultimo, fino al mese di febbraio 2022, viveva con entrambi i genitori presso una casa di proprietà del in Massa Lubrense alla Via dei Campi n. 34, pur avendo Parte_1 la residenza con la madre in Massa Lubrense alla via Tore del Deserto n. 18; che la
[...]
svolge la professione di barista, percependo un reddito pari a circa euro Pt_2
12.000,00 annui, mentre il svolge la professione di imprenditore, percependo Parte_1 un reddito pari a circa euro 27.000,00 annui;
che da circa un anno e mezzo gli istanti non vivono più insieme a causa di incompatibilità caratteriali, tali da determinare la cessazione della loro relazione per cui gli stessi sono pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti venivano sentite personalmente all'udienza del 15 luglio 2024 riportandosi ai patti sottoscritti in ricorso, ma il giudice delegato rilevava che le stesse nulla avevano dedotto e documentato sui redditi percepiti da e sui rispettivi patrimoni, Parte_1 per cui mancavano elementi per valutare la congruità delle somme concordate;
inoltre, apparivano sussistere dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso all'interesse del figlio in relazione al diritto/dovere di visita del padre non essendo stati previsti due pomeriggi a settimana, un periodo prolungato di due/tre giorni durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive e, pertanto, rinviava all'udienza del 03.12.2024, onerando le parti di dedurre sui profili evidenziati.
All'udienza del 03.12.2024, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti allegavano gli accordi contenenti le modifiche richieste e la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il P.M. in data 19.12.2023 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il G.I. rimetteva la causa in decisione al collegio.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento del minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse del minore;
il regime delle visite, come Per_1 concordato fra le parti, soddisfa il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata e documentata dalle parti.
Si dà atto che i genitori hanno regolato anche i rapporti economici tra gli stessi, pur non essendo tali aspetti oggetto del presente giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
A) il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivrà con collocazione prevalente presso la madre, in Massa Lubrense alla via Tore del
Deserto n.18;
B) per quanto riguarda il diritto di visita, tenuto conto delle eIGenze lavorative della madre, il minore verrà accompagnato tutte le mattine a scuola dal padre, che lo preleverà da casa della madre. Il piccolo trascorrerà con il padre due Per_1 giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, giorni e orario rimodulabile in base alle sopravvenute eIGenze del minore. Il minore trascorrerà con il padre due “fine settimana” al mese, alternati, dalle 18,00 del venerdì alle 20,00 della domenica, con pernotto, salvo diverse eIGenze del bambino. Per fine settimana si intende il tempo che trascorre da sabato mattina ore 10,00 a domenica sera alle ore 18,00. Nel periodo estivo (che va dall'ultimo giorno di scuola a giugno al primo giorno di scuola a settembre), entrambi i genitori possono optare di passare con il minore due settimane anche non consecutive. Per quel che riguarda le vacanze natalizie il minore passerà il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro, ed in maniera inversa trascorrerà il 31 dicembre con il genitore con cui ha passato il Natale ed il Capodanno con il genitore con cui ha passato la vigilia di Natale. L'anno successivo in maniera inversa, nel rispetto del criterio di alternatività. Il modo di gestire tali giorni di vacanze natalizie verrà concordato liberamente dai genitori entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, tenendo presente che i giorni verranno distribuiti in maniera uguale fra i genitori. Per quel che riguarda le vacanze pasquali, il minore passerà la Domenica delle Palme e la Pasqua alternativamente con ciascun genitore a seconda della spettanza, in base all'alternanza dei weekend. Per quel che riguarda i giorni di vacanza della settimana pasquale, il minore passerà il Giovedì Santo con il padre e il Venerdì Santo con la madre e la Pasquetta alternativamente un anno con un genitore ed un anno con l'altro. La prima Pasquetta sarà passata con il genitore con cui ha passato la Domenica delle Palme. Durante le festività, inoltre, ogni genitore avrà diritto a tenere con sé il minore per un periodo prolungato di due
/tre giorni consecutivi;
C) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 mensili. Si dà atto che nulla si dispone circa il mantenimento della IG.ra , essendo la stessa Parte_2 economicamente autosufficiente, pertanto, nulla sarà dovuto a tal titolo;
D) le spese straordinarie, scolastiche, ludico ricreative, rimangono a carico di entrambi i genitori, se concordate e in pari misura ed il rimborso dovrà avvenire a semplice richiesta e consegna, qualora sia possibile, di copia delle relative fatture e/o ricevute di spesa;
E) le spese mediche rimangono a carico di entrambi i coniugi, se concordate e anche non concordate se necessarie, in pari misura ed il rimborso dovrà avvenire a semplice richiesta e consegna, qualora sia possibile, di copia delle relative fatture e/o ricevute di spesa e comunque nelle modalità così come specificato nel protocollo d'intesa n.1568/2021 tra Tribunale di Torre Annunziata e ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 cc che si allega al presente ricorso;
F) è fatto salvo ogni variazione del presente accordo tra le parti nell'interesse del minore.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di conIGlio del 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott. ssa Mariacristina Carpinelli Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 5345/2023 del
Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di conIGlio, riservato per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Campi n.22, C.F. , elettivamente domiciliato in Sorrento (NA) alla C.F._1
Via Fuorimura n. 20 presso lo studio dell'avv. Ruggiero Virginia che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
Lubrense (NA) alla Via Tore del Deserto n.18, C.f. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Meta (NA) alla Via Cristoforo Colombo n.6 presso lo studio dell'avv. Paolo
Astarita che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver iniziato una relazione “more uxorio” nel 2015, interrotta nel mese di febbraio 2022, dalla quale nasceva, in data 17.02.2016, il figlio , deducevano Per_1 che quest'ultimo, fino al mese di febbraio 2022, viveva con entrambi i genitori presso una casa di proprietà del in Massa Lubrense alla Via dei Campi n. 34, pur avendo Parte_1 la residenza con la madre in Massa Lubrense alla via Tore del Deserto n. 18; che la
[...]
svolge la professione di barista, percependo un reddito pari a circa euro Pt_2
12.000,00 annui, mentre il svolge la professione di imprenditore, percependo Parte_1 un reddito pari a circa euro 27.000,00 annui;
che da circa un anno e mezzo gli istanti non vivono più insieme a causa di incompatibilità caratteriali, tali da determinare la cessazione della loro relazione per cui gli stessi sono pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti venivano sentite personalmente all'udienza del 15 luglio 2024 riportandosi ai patti sottoscritti in ricorso, ma il giudice delegato rilevava che le stesse nulla avevano dedotto e documentato sui redditi percepiti da e sui rispettivi patrimoni, Parte_1 per cui mancavano elementi per valutare la congruità delle somme concordate;
inoltre, apparivano sussistere dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso all'interesse del figlio in relazione al diritto/dovere di visita del padre non essendo stati previsti due pomeriggi a settimana, un periodo prolungato di due/tre giorni durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive e, pertanto, rinviava all'udienza del 03.12.2024, onerando le parti di dedurre sui profili evidenziati.
All'udienza del 03.12.2024, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti allegavano gli accordi contenenti le modifiche richieste e la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il P.M. in data 19.12.2023 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il G.I. rimetteva la causa in decisione al collegio.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento del minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse del minore;
il regime delle visite, come Per_1 concordato fra le parti, soddisfa il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata e documentata dalle parti.
Si dà atto che i genitori hanno regolato anche i rapporti economici tra gli stessi, pur non essendo tali aspetti oggetto del presente giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
A) il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivrà con collocazione prevalente presso la madre, in Massa Lubrense alla via Tore del
Deserto n.18;
B) per quanto riguarda il diritto di visita, tenuto conto delle eIGenze lavorative della madre, il minore verrà accompagnato tutte le mattine a scuola dal padre, che lo preleverà da casa della madre. Il piccolo trascorrerà con il padre due Per_1 giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, giorni e orario rimodulabile in base alle sopravvenute eIGenze del minore. Il minore trascorrerà con il padre due “fine settimana” al mese, alternati, dalle 18,00 del venerdì alle 20,00 della domenica, con pernotto, salvo diverse eIGenze del bambino. Per fine settimana si intende il tempo che trascorre da sabato mattina ore 10,00 a domenica sera alle ore 18,00. Nel periodo estivo (che va dall'ultimo giorno di scuola a giugno al primo giorno di scuola a settembre), entrambi i genitori possono optare di passare con il minore due settimane anche non consecutive. Per quel che riguarda le vacanze natalizie il minore passerà il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro, ed in maniera inversa trascorrerà il 31 dicembre con il genitore con cui ha passato il Natale ed il Capodanno con il genitore con cui ha passato la vigilia di Natale. L'anno successivo in maniera inversa, nel rispetto del criterio di alternatività. Il modo di gestire tali giorni di vacanze natalizie verrà concordato liberamente dai genitori entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, tenendo presente che i giorni verranno distribuiti in maniera uguale fra i genitori. Per quel che riguarda le vacanze pasquali, il minore passerà la Domenica delle Palme e la Pasqua alternativamente con ciascun genitore a seconda della spettanza, in base all'alternanza dei weekend. Per quel che riguarda i giorni di vacanza della settimana pasquale, il minore passerà il Giovedì Santo con il padre e il Venerdì Santo con la madre e la Pasquetta alternativamente un anno con un genitore ed un anno con l'altro. La prima Pasquetta sarà passata con il genitore con cui ha passato la Domenica delle Palme. Durante le festività, inoltre, ogni genitore avrà diritto a tenere con sé il minore per un periodo prolungato di due
/tre giorni consecutivi;
C) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 mensili. Si dà atto che nulla si dispone circa il mantenimento della IG.ra , essendo la stessa Parte_2 economicamente autosufficiente, pertanto, nulla sarà dovuto a tal titolo;
D) le spese straordinarie, scolastiche, ludico ricreative, rimangono a carico di entrambi i genitori, se concordate e in pari misura ed il rimborso dovrà avvenire a semplice richiesta e consegna, qualora sia possibile, di copia delle relative fatture e/o ricevute di spesa;
E) le spese mediche rimangono a carico di entrambi i coniugi, se concordate e anche non concordate se necessarie, in pari misura ed il rimborso dovrà avvenire a semplice richiesta e consegna, qualora sia possibile, di copia delle relative fatture e/o ricevute di spesa e comunque nelle modalità così come specificato nel protocollo d'intesa n.1568/2021 tra Tribunale di Torre Annunziata e ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 cc che si allega al presente ricorso;
F) è fatto salvo ogni variazione del presente accordo tra le parti nell'interesse del minore.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di conIGlio del 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Rosaria Barbato