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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.ta ALFIERI ELENA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
SPALLONE GIUSEPPE ( ) VIA GUELFA 5 BOLOGNA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA GUELFA 5 BOLOGNA, presso il difensore avv.ta ALFIERI ELENA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTI MARCELLO Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv.ta CALENZO BARBARA ( ) VIA TAGLIO N. 22 41100 C.F._2
MODENA; elettivamente domiciliato in VIA TAGLIO N.22 41100 MODENA presso il difensore avv.
VALENTI MARCELLO
CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. COLIVA Controparte_3 P.IVA_3
MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In via principale
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1667 e 1176 C.C della società nella Controparte_2 causazione dell'evento dannoso occorso a in data 5/8/2022 e conseguentemente Controparte_4 condannarla al risarcimento dei danni a favore di quantificati in € 26.000,00 ovvero nella Controparte_4 diversa maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese generali di studio al 15%.
Parte convenuta chiede e conclude:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectiis,
Nel merito:
in via principale:
Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande e doglianze avverse con il rigetto delle stesse nonché l'insussistenza degli asseriti danni contestati dalla società pertanto, rigettarsi ogni CP_1
domanda risarcitoria ex adverso avanzata, siccome infondata in fatto ed in diritto per assoluta mancanza di riferibilità dell'evento alla Controparte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati inadempimenti, vizi e/o difetti nelle opere eseguite con conseguente condanna della società condannare la Compagnia Controparte_2
Assicurativa terza chiamata, a tenere manlevata ed indenne, Controparte_3 Controparte_2 anche a titolo di regresso o rivalsa, dalle somme che, nella denegata e non creduta ipotesi, la stessa fosse condannata a versare a titolo di risarcimento danni e di restituzioni, oltre oneri ed accessori come per legge.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato comprensivo del rimborso spese generali del 15% da distrarsi in favore dei legali antistatari.
Il terzo chiamato chiede e conclude: pagina 2 di 10 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente per inoperatività della garanzia e comunque siccome infondata in fatto e in diritto.
Con il favore delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10/02/2023, conveniva avanti CP_1 all'intestato Tribunale la società chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_2 responsabilità della convenuta ai sensi degli articoli 1667 e 1176 c.c., in relazione alla mancata esecuzione dell'intervento di riparazione e montaggio del pezzo meccanico del semirimorchio a regola d'arte e in violazione delle norme della buona tecnica, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 26.000,00 ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa e rivalutazione monetaria.
A fondamento della pretesa, parte attrice sosteneva che, in data 05/08/2022, il proprio semirimorchio marca targato XA774GG, era interessato da un incendio mentre percorreva l'autostrada A14 CP_5
Nord Km 25 + 500 nel comune di San Lazzaro di Savena. La causa dell'incendio, come accertata dal proprio perito, era da attribuirsi al blocco del cuscinetto al terzo asse posteriore, non montato in maniera corretta e con imperizia da parte dell'operatore. Il suddetto cuscinetto era stato sostituito dalla convenuta in data 29/10/2020 violando, secondo la prospettazione di parte attrice, le regole tecniche di esecuzione dell'opera e non operando, pertanto, con la diligenza qualificata che onera il prestatore d'opera a compiere il proprio lavoro a regola d'arte. L'accertata presenza del vizio occulto attribuisce all'attore il diritto di fare ricorso alla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. con conseguente richiesta, ai sensi dell'articolo 1668 c.c., del risarcimento del danno quantificato in € 26.000,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata in data 19/04/2023, contestando integralmente quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, oltre a formulare istanza di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della compagnia di assicurazione per essere da questa manlevata dalle pretese attoree. Controparte_3
Parte convenuta eccepiva, in particolare, l'erronea qualificazione da parte dell'attrice del contratto come contratto d'appalto, dovendo essere, al contrario, qualificato come contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 c.c., con conseguente decadenza dell'attore dalle azioni di cui all'articolo 2226 c.c.
Parte convenuta rilevava, poi, l'insufficienza di elementi idonei a sostenere le domande attoree, non avendo, inoltre, fornito la prova del nesso causale tra gli interventi eseguiti dalla convenuta e il danno subito dalla parte attrice.
Sosteneva l'impossibilità che un difetto di montaggio del cuscinetto potesse causare problemi ad oltre pagina 3 di 10 due anni dall'avvenuta sostituzione, contestando contestualmente l'elaborato peritale prodotto da controparte in quanto privo di oggettività e avente esclusivamente valore ipotetico.
Sosteneva poi che l'attrice non avesse provato la corrispondenza tra il mezzo coinvolto nel sinistro, il mezzo sul quale veniva eseguita l'opera di sostituzione del cuscinetto e il mezzo oggetto di perizia, stante l'incongruenza e la non corrispondenza delle targhe indicate nei singoli documenti.
Eccepiva, infine, la mancata indicazione dei criteri seguiti per quantificare il danno al semirimorchio e gli ulteriori danni subiti.
All'udienza del 9/06/2023 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Il terzo chiamato in garanzia si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'inoperatività della garanzia, poiché la Condizione Particolare Aggiuntiva “Responsabilità Civile Postuma da installazione, manutenzione o riparazione” pattuita dalle parti prevedeva che la denuncia del danno derivante dall'esecuzione dei lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione dovesse essere effettuata alla compagnia di assicurazione entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori;
tale termine, nel caso del vizio oggetto del presente procedimento, risultava essere stato superato.
Si associava alle argomentazioni difensive della propria assicurata in punto di qualificazione del rapporto come contratto d'opera con conseguente decorso sia del termine di decadenza che di prescrizione, nonché il difetto di prova in ordine al nesso causale tra l'intervento eseguito dalla convenuta e il danno subito dalla parte attrice. Contestava, infine, anche nel quantum il risarcimento richiesto.
La causa era istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova testimoniale.
Infine, all'udienza del 20/03/2025 il G.I., sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda attorea non sia fondata e debba, pertanto, essere rigettata.
Occorre, in primo luogo, sottoporre a disamina la questione inerente alla contestata qualificazione giuridica del contratto alla base del rapporto tra le parti.
Parte attrice qualifica il contratto tra le parti come contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c., in considerazione del fatto che la società convenuta sia un'azienda strutturata, ove l'organizzazione di beni e uomini prevalga sull'opera del singolo;
l'attività di manutenzione svolta ed eseguita sul veicolo non è riferibile all'attività di un singolo soggetto, ma all'organizzazione complessiva dell'azienda che ha eseguito la prestazione, non trattandosi, quest'ultima, di una piccola impresa, ma di un'impresa pagina 4 di 10 medio-grande. In conseguenza di ciò, parte attrice configura la responsabilità di parte convenuta in base al combinato disposto degli artt. 1667 e 1176 c.c.
Parte convenuta qualifica, invece, il rapporto come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., ponendo a fondamento di tale qualificazione la circostanza secondo la quale la stessa parte attrice avrebbe, nella propria lettera di messa in mora a firma dell'avv. Spallone (doc.to 5 di parte attrice), qualificato il rapporto come contratto d'opera.
Il contratto avente ad oggetto il montaggio del cuscinetto del terzo asse posteriore del semirimorchio, eseguito dalla parte convenuta, deve essere qualificato come contratto d'appalto. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa" (Cass. civ. sez. 2 sentenza n. 12519 del 2010; in questo senso anche Cass. civ. sez. 2 sentenza n. 7307 del 2001). In conseguenza di ciò, mentre nel caso di prestazione oggetto di un contratto d'appalto è necessaria l'organizzazione di una media o grande impresa, il contratto d'opera inerisce ad un'attività svolta sotto forma di piccola impresa, ossia eseguita con prevalenza di lavoro personale dell'imprenditore e dei suoi familiari, pertanto, “solo valorizzando il diverso profilo del modulo produttivo che fa capo all'obbligato, e non quello della natura, dell'oggetto e del contenuto della prestazione, il giudice del merito può correttamente qualificare come appalto o contratto d'opera il rapporto negoziale con il quale un imprenditore si sia obbligato, verso un corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, al compimento di un'opera o di un servizio” (in tal senso, cfr. Cass., sent. n. 7606 del 17.07.1999)
Nel caso di specie, atteso che non è stata prodotta alcuna visura camerale, si deve considerare che la convenuta che ha eseguito la prestazione oggetto del contratto sia una società a responsabilità limitata: tale forma giuridica, sebbene non risolutiva di per sé, denota l'esistenza di una struttura imprenditoriale organizzata e orientata all'erogazione professionale e continuativa di servizi, in contrapposizione al lavoro personale proprio del contratto d'opera. La natura dell'attività svolta, consistente in interventi di riparazione e manutenzione veicolare, implica, per la sua stessa configurazione, un'organizzazione materiale e personale, la disponibilità di macchinari e attrezzature specialistiche, nonché la capacità di assumere il rischio connesso al risultato e ai tempi di esecuzione. Anche in difetto di specifica allegazione circa la struttura aziendale o il volume di attività, tali elementi possono essere desunti dalla qualificazione soggettiva della parte e dalle caratteristiche oggettive della prestazione.
La presenza di un capitale sociale pari ad € 21.000,00, come indicato nella copia della fattura di pagina 5 di 10 cortesia della convenuta all'attrice (doc.ti 3 e 7 di parte attrice) – sebbene di tratti, comunque, di un documento proveniente dalla parte attrice – costituisce in ogni caso un elemento indiziario utile a confermare la natura organizzata e imprenditoriale della controparte, incompatibile con una struttura fondata esclusivamente o prevalentemente sul lavoro proprio o dei propri familiari, comunque allo stato non sufficientemente dimostrato.
In base a tali considerazioni, la prestazione deve essere ricondotta allo schema del contratto di appalto, con applicazione della relativa disciplina civilistica.
In conseguenza di ciò, si deve affermare l'operatività del termine sessagesimale prescritto dall'art. 1667 c.c. al committente per la denunzia dei vizi dell'opera all'appaltatore e il termine prescrizionale di due anni dalla consegna dell'oppera.
Nel caso di specie entrambi i termini risultano rispettati poiché l'intervento di sostituzione del cuscinetto è avvenuto in data 29/10/2020 (doc.to 3 di parte attrice), il danno che ha fatto emergere il presunto vizio occulto si è verificato in data 5/08/2022 (doc.to 17 di parte attrice), il vizio occulto – in base alla prospettazione di parte attrice – è stato accertato con perizia di parte in data 26/09/2022
(doc.to 2 di parte attrice) e successivamente denunciato alla convenuta in data 5/10/2022 a mezzo PEC
(doc.to 5 di parte attrice): la denunzia è da considerarsi tempestiva, in quanto effettuata dopo nove giorni dalla scoperta del vizio e in ogni caso entro i sessanta giorni indicati dall'art. 1667 c.c. e l'azione tempestivamente introdotta entro due anni dalla scoperta dell'asserito vizio occulto con atto di citazione notificato in data 10/02/2023 (vedi sulla decorrenza della prescrizione dalla scoperta del vizio
Cass. sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013),
È opportuno precisare, senza che ciò abbia effetto alcuno sul termine di cui all'art. 1667 c.c., che da un'analisi della fattura di cui al documento 3 di parte attrice, l'intervento di sostituzione del cuscinetto risulta essere stato effettuato in data 29/12/2020 e la fattura emessa il giorno successivo, ossia il
30/12/2020; tuttavia, le parti concordano nell'indicare quale data effettiva dell'intervento il 29/10/2020, che si ritiene pertanto di dover assumere come data di effettiva esecuzione.
Sull' an debeatur, si deve anzitutto rilevare che non sia stata fornita neppure la piena prova dell'avvenuto incidente ai danni del veicolo indicato nell'atto di citazione, un semirimorchio targato
XA774GG, atteso che il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, di cui viene allegata una copia agli atti (doc.to 17 di parte attrice), non indica la targa del veicolo interessato dall'incidente.
Inoltre, il numero di targa indicato nell'atto di citazione, nel libretto di circolazione e nella perizia di parte depositata, ossia XA774GG, differisce da quello indicato nelle fatture di cui ai documenti 3 e 7 di parte attrice, ossia FV598VZ. Parte attrice asserisce la circostanza in base alla quale la suddetta ultima targa, ossia FV598VZ appartenga alla motrice cui era agganciato il semirimorchio targato XA774GG, pagina 6 di 10 circostanza quest'ultima confermata dal perito di parte, sentito come testimone, Testimone_1
Prescindendo da ciò, la parte attrice non ha, in ogni caso, dimostrato il nesso eziologico in punto di causalità giuridica intercorrente tra la sostituzione effettuata dalla società convenuta e l'incendio che ha interessato il veicolo.
Non è dimostrato, in primo luogo, che l'incendio sia stato causato dalla sostituzione del cuscinetto non eseguita a regola d'arte e, dunque, che l'evento dannoso sia riferibile al non corretto operato della società opposta;
tale ipotesi è stata avanzata nella perizia di parte depositata agli atti, la quale, trattandosi di atto di parte costituisce una mera allegazione difensiva, priva di valore probatorio, oltre che specificamente contestata dalla società convenuta.
Per di più, lo stesso sentito come testimone all'udienza del 10 aprile 2024 ha Testimone_1 affermato che “Il cuscinetto materialmente non esisteva più, era completamente fuso quindi non era possibile accertare se era stato messo bene o male perché non esisteva più” e che “Il cuscinetto era stato proprio il punto di innesco della fiamma e dell'incendio, dove c'è maggior sviluppo di calore poi il cassone era di alluminio che ha un punto di fusione più basso, l'incendio si è poi sviluppato sul cassone, quindi era fuso”, rendendo evidente come di fatto, non esistendo più il cuscinetto,
l'accertamento in ordine alla corretta o errata sostituzione del cuscinetto non fosse possibile e, di conseguenza, non è neppure dimostrato il nesso causale con l'incidente.
Deve poi rilevarsi che l'intervento di sostituzione del cuscinetto ad opera della convenuta è stato eseguito in data 29/10/2020 e l'incidente avvenuto in data 5/08/2022, essendo pertanto trascorso un periodo di quasi un anno e nove mesi, rendendo di fatto poco plausibile che sia stato un difetto del montaggio del cuscinetto a causare l'incidente, anche in considerazione del fatto che la stessa parte attrice sostiene che il semirimorchio venisse utilizzato quotidianamente, non potendosi pertanto escludere anche un difetto di usura (sul punto vedi la perizia di parte, pagina 5, doc.to 2 di parte attrice).
Ad oggi, inoltre, tale accertamento non può più essere effettuato, atteso che il semirimorchio è stato demolito (doc.ti 14 e 15 di parte attrice) dopo essere rimasto per oltre un anno presso la ditta Centro dell'Auto con sede in San Lazzaro di Savena (BO) via della Tecnica;
dunque, nella Controparte_6 piena disponibilità della parte attrice, la quale non si è attivata per chiedere un accertamento tecnico ai sensi dell'art. 696 c.p.c. nel contraddittorio delle parti.
Per completezza, si deve rilevare come, in via del tutto ipotetica, i Vigili del Fuoco nel rapporto di intervento ipotizzano come presumibile causa del sinistro un malfunzionamento dell'impianto frenante, nel verbale si può infatti leggere che “Le cause non si sono potute accertare, non si esclude un malfunzionamento dell'impianto frenante sull'assale posteriore del semirimorchio”. pagina 7 di 10 Ne consegue, in difetto di prova del lamentato vizio occulto e del nesso di causalità in ordine all'evento lesivo in contestazione, l'inevitabile rigetto della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
La superiore conclusione rende superfluo l'esame dalla domanda di garanzia avanzata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra parte attrice e la parte convenuta.
Per ciò che concerne le spese di lite della terza chiamata la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (vedi in tal senso tra le molte Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
che assicura la responsabilità civile della convenuta in forza della polizza Controparte_3 numero 761363012 - 652/59/005108840 (vedi doc.ti e “ Parte_1 [...]
della terza chiamata) operante a partire dal 31 dicembre 2014 e fino al 6 Controparte_7 agosto 2022, data a seguito della quale è stata sostituita dalla polizza n. 420747964, ha eccepito l'inoperatività della polizza.
Risulta in effetti documentato che ai sensi dell'art. 3 della Sezione di Responsabilità Civile, che disciplina i rischi esclusi dall'assicurazione, sono esclusi i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio;
i danni cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori sono assicurabili esclusivamente con Condizioni Particolari Aggiuntive. In tal senso, le parti hanno pattuito che “L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatesi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché la denuncia sia effettuata alla Società non oltre:
- due anni dalla data di ultimazione dei lavori, per le attività riconducibili a quelle previste dal
Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008 n°37;
- un anno per le altre attività.”
Sul punto, la società convenuta assicurata ha sostenuto che l'assicurazione sia operante, dal momento che il suddetto termine di un anno nel caso di specie è stato rispettato;
la convenuta, infatti, fa decorrere il termine di cui sopra a partire dalla denuncia del sinistro e non, invece, dalla data della fattura.
Asserisce, in considerazione di ciò, di non essere decaduta dal diritto di promuovere l'azione principale, poiché ha provveduto a denunciare tempestivamente alla propria società di assicurazione la pagina 8 di 10 richiesta risarcitoria ricevuta da parte attrice.
La terza chiamata eccepisce, invece, la decadenza della assicurata dal diritto di promuovere l'azione, atteso che la denuncia avrebbe dovuto essere presentata nel termine di un anno dal completamento dei lavori e non, come sostenuto dalla convenuta, dalla denuncia.
Si deve anzitutto rilevare che i fatti come rappresentati da parte attrice rientrerebbero tra le ipotesi previste dalla polizza assicurativa sottoscritta dalla convenuta e, di conseguenza, soggetti a copertura e garantiti.
Tuttavia, il termine di cui alla Responsabilità Civile Postuma da installazione, manutenzione o riparazione (pag. 56 del doc.to della terza chiamata) per la denuncia dei Controparte_7 danni cagionati a terzi avvenuti dopo il compimento di lavori di installazione, riparazione o manutenzione - purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi – è fissato in un anno “per le altre attività”. Non è specificato, nel caso di specie, a partire da quanto decorra tale termine;
tuttavia, tale casistica deve essere interpretata e letta alla luce delle ipotesi di cui al precedente punto, che fa decorrere il termine per la denuncia a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
In conseguenza di ciò, atteso che i lavori sono stati ultimati in data 29/10/2020, la denuncia alla società assicuratrice è pervenuta ben oltre un anno, rendendo di fatto non operante la copertura assicurativa, dovendosi, quindi, affermare l'originaria infondatezza della chiamata in garanzia.
Si ritiene tuttavia che avuto riguardo alla non chiara formulazione della polizza assicurativa, sussistano i presupposti di legge per disporre tra la convenuta e la terza chiamata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'azione risarcitoria esercitata da nei confronti di CP_1 Controparte_2
2) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente CP_1 Controparte_2 procedimento, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra e la compagnia Controparte_2
pagina 9 di 10 assicurativa Controparte_3
Bologna, 04/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.ta ALFIERI ELENA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
SPALLONE GIUSEPPE ( ) VIA GUELFA 5 BOLOGNA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA GUELFA 5 BOLOGNA, presso il difensore avv.ta ALFIERI ELENA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTI MARCELLO Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv.ta CALENZO BARBARA ( ) VIA TAGLIO N. 22 41100 C.F._2
MODENA; elettivamente domiciliato in VIA TAGLIO N.22 41100 MODENA presso il difensore avv.
VALENTI MARCELLO
CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. COLIVA Controparte_3 P.IVA_3
MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In via principale
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1667 e 1176 C.C della società nella Controparte_2 causazione dell'evento dannoso occorso a in data 5/8/2022 e conseguentemente Controparte_4 condannarla al risarcimento dei danni a favore di quantificati in € 26.000,00 ovvero nella Controparte_4 diversa maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese generali di studio al 15%.
Parte convenuta chiede e conclude:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectiis,
Nel merito:
in via principale:
Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande e doglianze avverse con il rigetto delle stesse nonché l'insussistenza degli asseriti danni contestati dalla società pertanto, rigettarsi ogni CP_1
domanda risarcitoria ex adverso avanzata, siccome infondata in fatto ed in diritto per assoluta mancanza di riferibilità dell'evento alla Controparte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati inadempimenti, vizi e/o difetti nelle opere eseguite con conseguente condanna della società condannare la Compagnia Controparte_2
Assicurativa terza chiamata, a tenere manlevata ed indenne, Controparte_3 Controparte_2 anche a titolo di regresso o rivalsa, dalle somme che, nella denegata e non creduta ipotesi, la stessa fosse condannata a versare a titolo di risarcimento danni e di restituzioni, oltre oneri ed accessori come per legge.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato comprensivo del rimborso spese generali del 15% da distrarsi in favore dei legali antistatari.
Il terzo chiamato chiede e conclude: pagina 2 di 10 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente per inoperatività della garanzia e comunque siccome infondata in fatto e in diritto.
Con il favore delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10/02/2023, conveniva avanti CP_1 all'intestato Tribunale la società chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_2 responsabilità della convenuta ai sensi degli articoli 1667 e 1176 c.c., in relazione alla mancata esecuzione dell'intervento di riparazione e montaggio del pezzo meccanico del semirimorchio a regola d'arte e in violazione delle norme della buona tecnica, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 26.000,00 ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa e rivalutazione monetaria.
A fondamento della pretesa, parte attrice sosteneva che, in data 05/08/2022, il proprio semirimorchio marca targato XA774GG, era interessato da un incendio mentre percorreva l'autostrada A14 CP_5
Nord Km 25 + 500 nel comune di San Lazzaro di Savena. La causa dell'incendio, come accertata dal proprio perito, era da attribuirsi al blocco del cuscinetto al terzo asse posteriore, non montato in maniera corretta e con imperizia da parte dell'operatore. Il suddetto cuscinetto era stato sostituito dalla convenuta in data 29/10/2020 violando, secondo la prospettazione di parte attrice, le regole tecniche di esecuzione dell'opera e non operando, pertanto, con la diligenza qualificata che onera il prestatore d'opera a compiere il proprio lavoro a regola d'arte. L'accertata presenza del vizio occulto attribuisce all'attore il diritto di fare ricorso alla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. con conseguente richiesta, ai sensi dell'articolo 1668 c.c., del risarcimento del danno quantificato in € 26.000,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata in data 19/04/2023, contestando integralmente quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, oltre a formulare istanza di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della compagnia di assicurazione per essere da questa manlevata dalle pretese attoree. Controparte_3
Parte convenuta eccepiva, in particolare, l'erronea qualificazione da parte dell'attrice del contratto come contratto d'appalto, dovendo essere, al contrario, qualificato come contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 c.c., con conseguente decadenza dell'attore dalle azioni di cui all'articolo 2226 c.c.
Parte convenuta rilevava, poi, l'insufficienza di elementi idonei a sostenere le domande attoree, non avendo, inoltre, fornito la prova del nesso causale tra gli interventi eseguiti dalla convenuta e il danno subito dalla parte attrice.
Sosteneva l'impossibilità che un difetto di montaggio del cuscinetto potesse causare problemi ad oltre pagina 3 di 10 due anni dall'avvenuta sostituzione, contestando contestualmente l'elaborato peritale prodotto da controparte in quanto privo di oggettività e avente esclusivamente valore ipotetico.
Sosteneva poi che l'attrice non avesse provato la corrispondenza tra il mezzo coinvolto nel sinistro, il mezzo sul quale veniva eseguita l'opera di sostituzione del cuscinetto e il mezzo oggetto di perizia, stante l'incongruenza e la non corrispondenza delle targhe indicate nei singoli documenti.
Eccepiva, infine, la mancata indicazione dei criteri seguiti per quantificare il danno al semirimorchio e gli ulteriori danni subiti.
All'udienza del 9/06/2023 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Il terzo chiamato in garanzia si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'inoperatività della garanzia, poiché la Condizione Particolare Aggiuntiva “Responsabilità Civile Postuma da installazione, manutenzione o riparazione” pattuita dalle parti prevedeva che la denuncia del danno derivante dall'esecuzione dei lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione dovesse essere effettuata alla compagnia di assicurazione entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori;
tale termine, nel caso del vizio oggetto del presente procedimento, risultava essere stato superato.
Si associava alle argomentazioni difensive della propria assicurata in punto di qualificazione del rapporto come contratto d'opera con conseguente decorso sia del termine di decadenza che di prescrizione, nonché il difetto di prova in ordine al nesso causale tra l'intervento eseguito dalla convenuta e il danno subito dalla parte attrice. Contestava, infine, anche nel quantum il risarcimento richiesto.
La causa era istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova testimoniale.
Infine, all'udienza del 20/03/2025 il G.I., sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda attorea non sia fondata e debba, pertanto, essere rigettata.
Occorre, in primo luogo, sottoporre a disamina la questione inerente alla contestata qualificazione giuridica del contratto alla base del rapporto tra le parti.
Parte attrice qualifica il contratto tra le parti come contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c., in considerazione del fatto che la società convenuta sia un'azienda strutturata, ove l'organizzazione di beni e uomini prevalga sull'opera del singolo;
l'attività di manutenzione svolta ed eseguita sul veicolo non è riferibile all'attività di un singolo soggetto, ma all'organizzazione complessiva dell'azienda che ha eseguito la prestazione, non trattandosi, quest'ultima, di una piccola impresa, ma di un'impresa pagina 4 di 10 medio-grande. In conseguenza di ciò, parte attrice configura la responsabilità di parte convenuta in base al combinato disposto degli artt. 1667 e 1176 c.c.
Parte convenuta qualifica, invece, il rapporto come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., ponendo a fondamento di tale qualificazione la circostanza secondo la quale la stessa parte attrice avrebbe, nella propria lettera di messa in mora a firma dell'avv. Spallone (doc.to 5 di parte attrice), qualificato il rapporto come contratto d'opera.
Il contratto avente ad oggetto il montaggio del cuscinetto del terzo asse posteriore del semirimorchio, eseguito dalla parte convenuta, deve essere qualificato come contratto d'appalto. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa" (Cass. civ. sez. 2 sentenza n. 12519 del 2010; in questo senso anche Cass. civ. sez. 2 sentenza n. 7307 del 2001). In conseguenza di ciò, mentre nel caso di prestazione oggetto di un contratto d'appalto è necessaria l'organizzazione di una media o grande impresa, il contratto d'opera inerisce ad un'attività svolta sotto forma di piccola impresa, ossia eseguita con prevalenza di lavoro personale dell'imprenditore e dei suoi familiari, pertanto, “solo valorizzando il diverso profilo del modulo produttivo che fa capo all'obbligato, e non quello della natura, dell'oggetto e del contenuto della prestazione, il giudice del merito può correttamente qualificare come appalto o contratto d'opera il rapporto negoziale con il quale un imprenditore si sia obbligato, verso un corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, al compimento di un'opera o di un servizio” (in tal senso, cfr. Cass., sent. n. 7606 del 17.07.1999)
Nel caso di specie, atteso che non è stata prodotta alcuna visura camerale, si deve considerare che la convenuta che ha eseguito la prestazione oggetto del contratto sia una società a responsabilità limitata: tale forma giuridica, sebbene non risolutiva di per sé, denota l'esistenza di una struttura imprenditoriale organizzata e orientata all'erogazione professionale e continuativa di servizi, in contrapposizione al lavoro personale proprio del contratto d'opera. La natura dell'attività svolta, consistente in interventi di riparazione e manutenzione veicolare, implica, per la sua stessa configurazione, un'organizzazione materiale e personale, la disponibilità di macchinari e attrezzature specialistiche, nonché la capacità di assumere il rischio connesso al risultato e ai tempi di esecuzione. Anche in difetto di specifica allegazione circa la struttura aziendale o il volume di attività, tali elementi possono essere desunti dalla qualificazione soggettiva della parte e dalle caratteristiche oggettive della prestazione.
La presenza di un capitale sociale pari ad € 21.000,00, come indicato nella copia della fattura di pagina 5 di 10 cortesia della convenuta all'attrice (doc.ti 3 e 7 di parte attrice) – sebbene di tratti, comunque, di un documento proveniente dalla parte attrice – costituisce in ogni caso un elemento indiziario utile a confermare la natura organizzata e imprenditoriale della controparte, incompatibile con una struttura fondata esclusivamente o prevalentemente sul lavoro proprio o dei propri familiari, comunque allo stato non sufficientemente dimostrato.
In base a tali considerazioni, la prestazione deve essere ricondotta allo schema del contratto di appalto, con applicazione della relativa disciplina civilistica.
In conseguenza di ciò, si deve affermare l'operatività del termine sessagesimale prescritto dall'art. 1667 c.c. al committente per la denunzia dei vizi dell'opera all'appaltatore e il termine prescrizionale di due anni dalla consegna dell'oppera.
Nel caso di specie entrambi i termini risultano rispettati poiché l'intervento di sostituzione del cuscinetto è avvenuto in data 29/10/2020 (doc.to 3 di parte attrice), il danno che ha fatto emergere il presunto vizio occulto si è verificato in data 5/08/2022 (doc.to 17 di parte attrice), il vizio occulto – in base alla prospettazione di parte attrice – è stato accertato con perizia di parte in data 26/09/2022
(doc.to 2 di parte attrice) e successivamente denunciato alla convenuta in data 5/10/2022 a mezzo PEC
(doc.to 5 di parte attrice): la denunzia è da considerarsi tempestiva, in quanto effettuata dopo nove giorni dalla scoperta del vizio e in ogni caso entro i sessanta giorni indicati dall'art. 1667 c.c. e l'azione tempestivamente introdotta entro due anni dalla scoperta dell'asserito vizio occulto con atto di citazione notificato in data 10/02/2023 (vedi sulla decorrenza della prescrizione dalla scoperta del vizio
Cass. sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013),
È opportuno precisare, senza che ciò abbia effetto alcuno sul termine di cui all'art. 1667 c.c., che da un'analisi della fattura di cui al documento 3 di parte attrice, l'intervento di sostituzione del cuscinetto risulta essere stato effettuato in data 29/12/2020 e la fattura emessa il giorno successivo, ossia il
30/12/2020; tuttavia, le parti concordano nell'indicare quale data effettiva dell'intervento il 29/10/2020, che si ritiene pertanto di dover assumere come data di effettiva esecuzione.
Sull' an debeatur, si deve anzitutto rilevare che non sia stata fornita neppure la piena prova dell'avvenuto incidente ai danni del veicolo indicato nell'atto di citazione, un semirimorchio targato
XA774GG, atteso che il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, di cui viene allegata una copia agli atti (doc.to 17 di parte attrice), non indica la targa del veicolo interessato dall'incidente.
Inoltre, il numero di targa indicato nell'atto di citazione, nel libretto di circolazione e nella perizia di parte depositata, ossia XA774GG, differisce da quello indicato nelle fatture di cui ai documenti 3 e 7 di parte attrice, ossia FV598VZ. Parte attrice asserisce la circostanza in base alla quale la suddetta ultima targa, ossia FV598VZ appartenga alla motrice cui era agganciato il semirimorchio targato XA774GG, pagina 6 di 10 circostanza quest'ultima confermata dal perito di parte, sentito come testimone, Testimone_1
Prescindendo da ciò, la parte attrice non ha, in ogni caso, dimostrato il nesso eziologico in punto di causalità giuridica intercorrente tra la sostituzione effettuata dalla società convenuta e l'incendio che ha interessato il veicolo.
Non è dimostrato, in primo luogo, che l'incendio sia stato causato dalla sostituzione del cuscinetto non eseguita a regola d'arte e, dunque, che l'evento dannoso sia riferibile al non corretto operato della società opposta;
tale ipotesi è stata avanzata nella perizia di parte depositata agli atti, la quale, trattandosi di atto di parte costituisce una mera allegazione difensiva, priva di valore probatorio, oltre che specificamente contestata dalla società convenuta.
Per di più, lo stesso sentito come testimone all'udienza del 10 aprile 2024 ha Testimone_1 affermato che “Il cuscinetto materialmente non esisteva più, era completamente fuso quindi non era possibile accertare se era stato messo bene o male perché non esisteva più” e che “Il cuscinetto era stato proprio il punto di innesco della fiamma e dell'incendio, dove c'è maggior sviluppo di calore poi il cassone era di alluminio che ha un punto di fusione più basso, l'incendio si è poi sviluppato sul cassone, quindi era fuso”, rendendo evidente come di fatto, non esistendo più il cuscinetto,
l'accertamento in ordine alla corretta o errata sostituzione del cuscinetto non fosse possibile e, di conseguenza, non è neppure dimostrato il nesso causale con l'incidente.
Deve poi rilevarsi che l'intervento di sostituzione del cuscinetto ad opera della convenuta è stato eseguito in data 29/10/2020 e l'incidente avvenuto in data 5/08/2022, essendo pertanto trascorso un periodo di quasi un anno e nove mesi, rendendo di fatto poco plausibile che sia stato un difetto del montaggio del cuscinetto a causare l'incidente, anche in considerazione del fatto che la stessa parte attrice sostiene che il semirimorchio venisse utilizzato quotidianamente, non potendosi pertanto escludere anche un difetto di usura (sul punto vedi la perizia di parte, pagina 5, doc.to 2 di parte attrice).
Ad oggi, inoltre, tale accertamento non può più essere effettuato, atteso che il semirimorchio è stato demolito (doc.ti 14 e 15 di parte attrice) dopo essere rimasto per oltre un anno presso la ditta Centro dell'Auto con sede in San Lazzaro di Savena (BO) via della Tecnica;
dunque, nella Controparte_6 piena disponibilità della parte attrice, la quale non si è attivata per chiedere un accertamento tecnico ai sensi dell'art. 696 c.p.c. nel contraddittorio delle parti.
Per completezza, si deve rilevare come, in via del tutto ipotetica, i Vigili del Fuoco nel rapporto di intervento ipotizzano come presumibile causa del sinistro un malfunzionamento dell'impianto frenante, nel verbale si può infatti leggere che “Le cause non si sono potute accertare, non si esclude un malfunzionamento dell'impianto frenante sull'assale posteriore del semirimorchio”. pagina 7 di 10 Ne consegue, in difetto di prova del lamentato vizio occulto e del nesso di causalità in ordine all'evento lesivo in contestazione, l'inevitabile rigetto della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
La superiore conclusione rende superfluo l'esame dalla domanda di garanzia avanzata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra parte attrice e la parte convenuta.
Per ciò che concerne le spese di lite della terza chiamata la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (vedi in tal senso tra le molte Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
che assicura la responsabilità civile della convenuta in forza della polizza Controparte_3 numero 761363012 - 652/59/005108840 (vedi doc.ti e “ Parte_1 [...]
della terza chiamata) operante a partire dal 31 dicembre 2014 e fino al 6 Controparte_7 agosto 2022, data a seguito della quale è stata sostituita dalla polizza n. 420747964, ha eccepito l'inoperatività della polizza.
Risulta in effetti documentato che ai sensi dell'art. 3 della Sezione di Responsabilità Civile, che disciplina i rischi esclusi dall'assicurazione, sono esclusi i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio;
i danni cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori sono assicurabili esclusivamente con Condizioni Particolari Aggiuntive. In tal senso, le parti hanno pattuito che “L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatesi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché la denuncia sia effettuata alla Società non oltre:
- due anni dalla data di ultimazione dei lavori, per le attività riconducibili a quelle previste dal
Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008 n°37;
- un anno per le altre attività.”
Sul punto, la società convenuta assicurata ha sostenuto che l'assicurazione sia operante, dal momento che il suddetto termine di un anno nel caso di specie è stato rispettato;
la convenuta, infatti, fa decorrere il termine di cui sopra a partire dalla denuncia del sinistro e non, invece, dalla data della fattura.
Asserisce, in considerazione di ciò, di non essere decaduta dal diritto di promuovere l'azione principale, poiché ha provveduto a denunciare tempestivamente alla propria società di assicurazione la pagina 8 di 10 richiesta risarcitoria ricevuta da parte attrice.
La terza chiamata eccepisce, invece, la decadenza della assicurata dal diritto di promuovere l'azione, atteso che la denuncia avrebbe dovuto essere presentata nel termine di un anno dal completamento dei lavori e non, come sostenuto dalla convenuta, dalla denuncia.
Si deve anzitutto rilevare che i fatti come rappresentati da parte attrice rientrerebbero tra le ipotesi previste dalla polizza assicurativa sottoscritta dalla convenuta e, di conseguenza, soggetti a copertura e garantiti.
Tuttavia, il termine di cui alla Responsabilità Civile Postuma da installazione, manutenzione o riparazione (pag. 56 del doc.to della terza chiamata) per la denuncia dei Controparte_7 danni cagionati a terzi avvenuti dopo il compimento di lavori di installazione, riparazione o manutenzione - purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi – è fissato in un anno “per le altre attività”. Non è specificato, nel caso di specie, a partire da quanto decorra tale termine;
tuttavia, tale casistica deve essere interpretata e letta alla luce delle ipotesi di cui al precedente punto, che fa decorrere il termine per la denuncia a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
In conseguenza di ciò, atteso che i lavori sono stati ultimati in data 29/10/2020, la denuncia alla società assicuratrice è pervenuta ben oltre un anno, rendendo di fatto non operante la copertura assicurativa, dovendosi, quindi, affermare l'originaria infondatezza della chiamata in garanzia.
Si ritiene tuttavia che avuto riguardo alla non chiara formulazione della polizza assicurativa, sussistano i presupposti di legge per disporre tra la convenuta e la terza chiamata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'azione risarcitoria esercitata da nei confronti di CP_1 Controparte_2
2) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente CP_1 Controparte_2 procedimento, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra e la compagnia Controparte_2
pagina 9 di 10 assicurativa Controparte_3
Bologna, 04/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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