TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3701/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Beltrame Michela del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 CP_2 C.F._2
13/08/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Beltrame Michela del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 24/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Sostegno (BI) il 19/03/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno
2005.
pagina 1 di 3 Per_ Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Sostegno (BI) il 19/03/2005, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2005 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale sita in Roasio (VC), Via Dante Alighieri n. 53, alla Sig.ra
(di cui la stessa è unica proprietaria) che ivi abiterà insieme alla figlia Parte_2 Per_
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente;
2. DÀ ATTO che il Sig. ha già rilasciato da tempo l'abitazione coniugale Parte_1 trovando altra e idonea soluzione abitativa;
3. DISPONE che il Sig. corrisponda (come già in atto) alla Sig.ra Parte_1 [...] Per_
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Parte_2 ma non autosufficiente, e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della medesima, un assegno mensile pari ad Euro 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese;
4. DISPONE che i genitori dividano al 50% tutte le spese di carattere straordinario relative alla vita universitaria della figlia (tasse universitarie, libri di testo, affitti per studenti fuori sede, costi per il trasporto verso l'università e rientro a casa); Per_
5. DÀ ATTO che l'SS UN viene percepito direttamente dalla figlia maggiorenne;
pagina 2 di 3 6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale (auto e conti correnti).
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3701/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Beltrame Michela del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 CP_2 C.F._2
13/08/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Beltrame Michela del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 24/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Sostegno (BI) il 19/03/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno
2005.
pagina 1 di 3 Per_ Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Sostegno (BI) il 19/03/2005, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2005 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale sita in Roasio (VC), Via Dante Alighieri n. 53, alla Sig.ra
(di cui la stessa è unica proprietaria) che ivi abiterà insieme alla figlia Parte_2 Per_
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente;
2. DÀ ATTO che il Sig. ha già rilasciato da tempo l'abitazione coniugale Parte_1 trovando altra e idonea soluzione abitativa;
3. DISPONE che il Sig. corrisponda (come già in atto) alla Sig.ra Parte_1 [...] Per_
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Parte_2 ma non autosufficiente, e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della medesima, un assegno mensile pari ad Euro 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese;
4. DISPONE che i genitori dividano al 50% tutte le spese di carattere straordinario relative alla vita universitaria della figlia (tasse universitarie, libri di testo, affitti per studenti fuori sede, costi per il trasporto verso l'università e rientro a casa); Per_
5. DÀ ATTO che l'SS UN viene percepito direttamente dalla figlia maggiorenne;
pagina 2 di 3 6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale (auto e conti correnti).
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3