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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere all'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73 del Ruolo Gen. 2025, di appello avverso la sentenza n.
36/2025 emessa dal Tribunale di Campobasso nel proc. n. 1214/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
T R A
(c.f. ), in persona del presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Silvana D'Amico (p.e.c.:
[...]
p.e.c.: avv.silvana. rovicia.campobasso.it) Email_1 Email_2 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Damiano Lipani – pec: e Email_3
AC OL – pec: giusta procura alle liti allegata alla Email_4 comparsa di risposta in appello
APPELLATO CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 6/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, con sentenza n. 36 del
21/01/2025, ha accolto l'opposizione proposta da , in proprio e quale Controparte_1 rappresentante legale della (nel corso del giudizio di primo grado fusa per Controparte_2 incorporazione nella e cancellata dal Registro delle imprese), avverso CP_3
l'ordinanza -ingiunzione di pagamento n. 597 del 17/03/2023, notificata il 27/06/2023, emessa dalla Provincia di Campobasso nei confronti della società e del legale rappresentante, in via solidale, per l'importo di € 93.000,00.
L'illecito amministrativo descritto nel verbale di accertamento e contestazione del
18/08/2020 dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di e recepito Parte_1 dall'ordinanza - ingiunzione consiste nella violazione dell'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione all'epoca vigente [comma 1 : “Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) [rifiuti da lavorazioni industriali], e d) del comma 3 dell'articolo 184 [rifiuti da lavorazioni artigianali], e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184”; comma 1-quater lett. a) : “Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico…”].
La relativa sanzione comminata è prevista dall'art. 258, co.1, dello stesso d.lgs. [ “I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro”]: è stata quindi irrogata la
2 sanzione di € 5.166,67 x 18 violazioni (omessa registrazione nel registro di carico e scarico rifiuti entro i 10 giorni prescritti di 18 formulari di identificazione rifiuti - FIR).
2. -- Le questioni dedotte in primo grado
L'opponente ha dedotto:
- che la svolgeva attività di industria nel settore delle telecomunicazioni, Controparte_2 delle realizzazioni e manutenzione di reti e collegamenti telefonici e dati (cfr. visura camerale in atti);
- che la stessa non era obbligata alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, con conseguente esclusione del predetto obbligo di annotazione dei FIR, rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 184 co. 3 lett. b) d. lgs. 152/2006, producendo rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo.
Il tribunale ha accolto tale prospettazione, respingendo la tesi della secondo Parte_1 cui la predetta esclusione sarebbe prevista solo per coloro che esercitino l'attività di demolizione e costruzione quale attività principale, ciò che non sarebbe il caso della società rappresentata dall'opponente.
3.-- Con ricorso del 3/03/2025 la ha impugnato la decisione, Parte_1 notificata il 3/02/2025, insistendo nel sostenere che l'esonero dall'obbligo di tenere ed aggiornare il registro di carico e scarico rifiuti riguarderebbe solo i soggetti per i quali la demolizione e costruzione rappresenti l'attività principale.
L'appello, benchè sinteticamente argomentato, è conforme ai requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., contrariamente a quanto eccepito dall'appellato: a tal fine è infatti sufficiente che l'atto di impugnazione contenga l'individuazione delle questioni e delle motivazioni contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, il che ricorre nella specie -v. Cass., 18/09/2017, n. 21566-: l'appellante, in particolare, contesta la motivazione con cui il tribunale ha negato la pertinenza del carattere principale dell'attività di costruzione e demolizione.
Si tratta tuttavia di critica non condivisibile.
Secondo il primo giudice, la formulazione vigente ratione temporis alla data del verbale di accertamento del 18/08/2020 elevato dal di Campobasso nei confronti della Pt_2
[..
[...] esonerava la società dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, Controparte_4 dal momento che la stessa svolgeva attività di industria nel settore delle telecomunicazioni, delle realizzazioni e manutenzione di reti e collegamenti telefonici e dati: i rifiuti prodotti rientravano quindi nella categoria di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché dalle attività di scavo
(art. 184, comma 3, lett. b) del d.lgs. 152/2006, non richiamato dall'art. 190, co.1, del d.lgs. 152/2006 che individua quali destinatari dell'obbligo di tenuta del registro carico/scarico, oltre ai produttori di rifiuti pericolosi, i soli produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 co. 3, lett. c), d) e g).
La sentenza appellata ha correttamente specificato che:
- se è vero che la società opponente non svolgeva attività di costruzione/demolizione come attività principale, era anche vero che si trattava di attività connesse all'attività principale svolta, di cui all'oggetto sociale ed alla visura camerale in atti, in conseguenza della quale vengono necessariamente prodotti rifiuti;
-- la tipologia di rifiuti dei quali non sarebbe stato tenuto il registro in commento non è oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione: si tratta dei rifiuti di cui ai formulari di identificazione di cui all'All. 3 di parte opponente, recanti l'indicazione di terra e roccia sfuse, classificati dalla legge come rifiuti speciali non pericolosi;
-- sulla scorta del principio di legalità e tassatività della legge che disciplina le fattispecie di illecito amministrativo (analogamente all'illecito penale), l'ambito di operatività della disposizione invocata non può essere esteso oltre il suo tenore letterale;
non può pertanto attribuirsi rilievo alla nota dell'8/04/2016 dell
[...] allegata in atti, invocata dall'appellante: la Controparte_5 stessa, indirizzata all' richiama le istruzioni elaborate dallo stesso istituto CP_6 unitamente all' circa la presentazione del Modello unico ambientale - CP_7
MUD- ai sensi dell'art. 189 d.lgs. 152/2006, precisando che per individuare le attività non tenute a tale presentazione resta fermo il riferimento all'art. 184, co.3, d.lgs n. 152/2006, ed aggiungendo la specificazione (non prevista dalla norma) che l'esclusione dalla presentazione del MUD riguarderebbe le imprese che producono rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, solo ove svolte in via principale;
4 come sottolineato dal primo giudice, la nota in questione non ha valore di interpretazione autentica della legge, tenuto conto peraltro della sua riferibilità al diverso ambito dell'obbligo di presentazione annuale del Modello unico citato, rispetto a quello di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti;
secondo la formulazione dell'art. 189, co.3, del d.lgs. n. 152/2006 vigente all'epoca dell'accertamento oggetto di causa, inoltre, i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione annuale del M.U.D. erano “i comuni o loro consorzi e le Parte_3
(e non “i medesimi soggetti individuati dalla normativa obbligati alla tenuta
[...] dei registri di carico e scarico comprese, pertanto, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi”, come asserito dalla ). Parte_1
4.-- L'appello va in conclusione rigettato, con condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri fra minimi e medi commisurati al valore della controversia, per attività di studio, introduttiva e decisionale (Cass. 2025/n.25664).
Va dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, c. 1-quater del
DPR 115/2002.
P. Q. M.
pronunciando definitivamente sull'appello proposto con ricorso depositato il 3/03/2025 dalla , in persona del l.r.p.t., nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 36/2025 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in 7.494,00 euro per compensi di avvocato, oltre rimborso del 15%, Iva e Cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione, nei confronti dell'appellante, dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025. dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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