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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8748 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU NI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 69750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3 tutti in proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Mentana Persona_1
(RM), via Amendola n.5, presso lo studio dell'avv. Emanuele Urbani che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ricorrenti-attori
E
(p. iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Venezia-
Mestre, via Torre Belfredo n. 125, presso lo studio dell'avv. Francesca Busetto come da procura in atti
Resistente-convenuta oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.05.2025 da intendersi qui trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e nella qualità di eredi di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Persona_1 in data 20.05.2020, convenivano in giudizio avanti l'intestato Tribunale, l'
[...]
per ivi sentir accertare la responsabilità della stessa Controparte_1 nella causazione dell'evento morte ovvero, in subordine, della perdita di chance di Pt_4
[..
[...] a causa dell'infezione da ICA e dell'infezione da Sars- Cov-2 contratte durante il
[...] ricovero con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni quantificati in € 300.000,00 ciascuno ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- in data 10.02.2020 si rivolgeva al P.S. dell'Azienda Ospedaliera- Persona_1
Universitaria S. DR di Roma per “dolore addominale”;
- veniva raccolta l'anamnesi “… giunge con propri mezzi riferendo dolore addominale ingravescente da questa notte, associato ad episodi di vomito…affetta da ipertensione e diverticolosi…”;
- le venivano rilevati i parametri vitali che risultavano nella norma e veniva sottoposta ad esame obiettivo che mostrava “addome globoso, scarsamente trattabile diffusamente dolorabile…”;
- effettuava esami ematobiochimici e consulenza gastroenterologica all'esito della quale veniva posta in osservazione clinica per carenza di posti letto nel reparto di
Gastroenterologia e di Medicina fino al giorno seguente;
- le veniva prescritta terapia medica, fluido e antibiotico terapia (Rocefin 2 gr ev) e poi trasferita presso la Casa di cura “Villa Pia” l'11.02.2020 ove venivano proseguite le cure mediche fino alla dimissione avvenuta il 07.03.2020;
- in corso di degenza effettuava una radiografia del torace che mostrava “opacamento in sede paracardiaca destra potendo essere espressione di processo flogistico in atto, ipodiafania bilaterale, maggiore a sinistra per presenza di falda di versamento pleurico…necessaria correlazione clinico -laboratoristica”;
- proseguiva l'antibiotico -terapia impostata con e formulata diagnosi di Pt_5 dimissione di “Pancreatite acuta edematosa complicata da embolia polmonare”;
- le condizioni della paziente, dopo la dimissione dalla Casa di cura Villa Pia, peggioravano fino a necessitare di nuovo accesso in ospedale;
CP_1
- in data 10.03.2020 veniva accolta in reparto di gastroenterologia dopo avere effettuato al P.S. isolamento preventivo (a tenda) ed esito negativo di due tamponi per infezione SARS-COV-2;
- tuttavia, nel corso della degenza, la paziente necessitava di ossigeno terapia. Gli accertamenti eseguiti all'ingresso mostravano una TAC torace nella norma, ma una evoluzione della pancreatite in formazioni cistiche multiple;
- il giorno 23.03.2020 veniva eseguito un nuovo tampone per COVID-19 risultato positivo in degenza e veniva iniziata terapia specifica con idrossiclorochina 200 mg per 2/die e disposto ricovero in reparto COVID a bassa intensità di cure;
- il 25.03.2020 effettuava (da remoto) una consulenza di malattie infettive che suggeriva di aggiungere alla terapia in corso “LS (darunavir/cobicistat) 800
2 mg/150 mg 1 cp al giorno…vista la progressiva normalizzazione della funzionalità pancreatica…in caso di marcata desaturazione, contattare i colleghi della terapia intensiva”;
- le condizioni della paziente si mantenevano stabili fino al 30.03.2020 quando era sottoposta a rivalutazione “condizioni generali stazionarie, paziente vigile e orientata…non evidenza alterazioni tac…dal liquido di drenaggio IE p. ed
Enterococco faecalis…già in trattamento con GO e IN …PCR 5.84, Pct nella norma…sostituire IN con EM…monitorizzare gli indici di flogosi…”;
- veniva disposto il suo trasferimento presso il il 09.04.2020, Controparte_2 sempre presso il reparto di gastroenterologia per posizionamento di drenaggio di raccolte pancreatiche;
- rientrava in reparto il 15.04.2020 dopo avere drenato la raccolta pancreatica e a seguito di posizionamento di stent pancreatico;
- a causa di un peggioramento delle condizioni cliniche, veniva ricoverata il
06.05.2020 in rianimazione con diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta in paziente con cisti pancreatica con cisti pancreatica necrotico emorragica”;
- veniva sottoposta ad intervento chirurgico il 07.05.2020;
- in data 20.05.2020 decedeva per insufficienza multiorgano;
- l'odierna convenuta veniva ritualmente invitata dinanzi l' di Roma con CP_3 incontro di mediazione fissato per il giorno 02.11.2020;
- a tale incontro aderiva il senza formulava alcuna offerta;
CP_1
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP r.g.n.
55580/2020 nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale ad opera dei dott.ri , e . Persona_2 Persona_3 Persona_4
Parte ricorrente rilevava la condotta negligente della struttura convenuta per la cattiva gestione dei protocolli volti a prevenire la contrazione dell'infezione da ICA e dell'infezione da Sars- Cov-2 che avevano condotto al decesso di occorso in Persona_1 data 20.05.2020.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto sia in ordine Controparte_4 all'an che al quantum debeatur e insistendo nel rigetto della domanda attorea.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 10.05.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva documentalmente istruita.
5. A seguito di alcuni rinvii anche per sopravvenuto mutamento dell'organo giudicante, la causa giungeva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
14.05.2025 di discussione orale ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 6. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura convenuta chiamata in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in occasione del suo ricovero nell'anno Persona_1
2020 durante il quale contraeva un'infezione da ICA e da Sars- Cov-2 che la conducevano all'exitus e al conseguente risarcimento dei danni pretesi dagli attori sia iure proprio che iure hereditatis.
6.1 A tal riguardo, si rammenta che sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo al de cuius e fatti valere iure hereditatis da parte attrice, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di quest'ultima nella qualità di soggetto avente legami qualificati con la paziente.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti
"iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno da perdita del rapporto parentale o
4 assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
7. La domanda attorea non merito accoglimento.
8. La consulenza tecnica d'ufficio.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU medico-legale depositata in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g.n. 55580/2020) perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
A riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
“fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020
n. 12387).
9. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., in sede di ATP, dott.ri
(medico chirurgo specialista in medicina legale), (medico Persona_2 Persona_3 chirurgo specialista in chirurgia generale, toracica, dell'apparato digerente) e Per_4
(specialista in malattie infettive), i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha
[...] interessato la de cuius e analizzata la documentazione depositata dalle parti, hanno escluso il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e in particolare, tra le infezioni e il decesso
5 atteso che, la presenza delle gravi comorbilità di cui la paziente era affetta secondo il criterio del “più probabile che non” avrebbe condotto all'exitus della stessa anche in assenza delle infezioni correlate all'assistenza.
9.1 I cc.tt.uu hanno dapprima premesso la storia clinica della paziente che ha Persona_1 avuto inizio, per quanto qui di interesse, presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Sant'DR, ove accedeva alle ore 16.19 del giorno 10.02.2020 riferendo “… dolore addominale ingravescente da questa notte, associato ad episodi di vomito …”.
Il rilievo laboratoristico di “amilasemia 678 U/L (vn 25-125) e lipasemia 774 U/L (vn 8/78)” indirizzava l'attenzione dei sanitari nella direzione di una flogosi pancreatica acuta, cosicché essi richiedevano un esame TC dell'addome che veniva tempestivamente eseguito e nel cui referto si legge, tra l'altro “… Si segnala aspetto globoso del pancreas, che presenta margini sfumati e densità disomogenea. Concomita discreta imbibizione del tessuto adiposo peripancreatico e quota di versamento che si dispone bilateralmente lungo le fasce renali anteriori, le fasce lateroconali, le docce parietocoliche, in sede periepatica e perisplenica ed in pelvi.
Numerosi linfonodi con asse corto subcentimetrico in sede peripancreatica, nel ventaglio mesenteriale ed in sede lomboaortica. Tali reperti depongono per pancreatite in fase acuta …”.
Il Collegio peritale evidenziava che in linea con le indicazioni della Letteratura sull'argomento (“la richiesta consulenza gastroenterologica consiglia “… 1) idratazione con 3500 ml di liquidi di cui 1500 di Ringer Lattato;
2) digiuno;
3) Rx torace;
4) dosaggio PCT;
5) EGA.
Monitoraggio parametri clinici e biochimici …”, quindi una strategia di osservazione clinica”) i sanitari optavano in relazione alle difficoltà organizzative legate alla pandemia da SARS-
CoV-2, giunta proprio in quei giorni alla sua massima espressione, per la richiesta di trasferimento presso un Reparto esterno di “… Medicina / Gastroenterologia …”, come si legge nel modulo-fax inviato alle ore 12.30 del giorno 11.02.2020.
A tale richiesta offriva disponibilità la Casa di Cura Villa Pia, che accoglieva la ZI alle ore 14.00 dello stesso giorno (“All'ingresso viene appuntato che la ZI è “… proveniente dal PS del Sant'DR dove si era recata per dolori addominali più evidenti in epigastrio seguiti da episodi di vomito. In PS sono stati eseguiti alcuni accertamenti (TC addome, consulenza gastroenterologica e esami ematochimici) che hanno permesso di formulare la menzionata diagnosi di pancreatite, e quindi fu trasferita presso questa Casa di Cura per eventuale approfondimento diagnostico terapeutico …”. Le prime informazioni sull'obiettività del momento sono rilevabili nello stesso documento, ove si legge, tra l'altro “… Costituzione. Obesità. Condizioni generali. Scadute … Respiro. Disagio del respiro … Sottocutaneo. Abbondante … Apparato respiratorio. FVT trasmesso, crepitii alle basi polmonari … Addome. Globoso, trattabile e dolente e Cont dolorabile in epigastrio / mesogastrio, con peristalsi presente e nei limiti, no contratture di difesa …”. A parte l'obesità, condizione certamente non favorevole nella gestione clinica del quadro generale in essere, si evince che l'addome presenta i segni della nota malattia pancreatica, mentre il torace suscita qualche perplessità in quanto al più preciso inquadramento. L'esame radiografico del
6 torace, eseguito alla data del giorno 13.02.2020, rileva infatti un “… opacamento in sede paracardiaca destra meritevole di correlazione con il dato clinico laboratoristico potendo essere espressione di processo flogistico in atto. Ipodiafania basale bilaterale, maggiore a sinistra come per presenza di falda di versamento pleurico e consensuale parenchima atelectasico contiguo …”. In effetti il dato di laboratorio del D-Dimero riporta un valore di 23211 ng/ml (vn 0-500 secondo il
Laboratorio di riferimento), ma già da tre giorni, in quella data, la prevenzione con EBPM
(enoxaparina) risulta incrementata fino al dosaggio terapeutico (6000 UI x 2 / die). Anche la restante terapia farmacologica, peraltro, appare correttamente organizzata (in particolare ceftriaxone, gabesato mesilato, metilprednisolone) e adeguata. L'addome viene controllato con un esame radiografico dello stesso giorno 13.02.2020, che non evidenzia alcunché di acuto in atto, e con un esame ecografico del giorno successivo, anch'esso non caratterizzante in termini di acuzie addominale in essere. Un ulteriore controllo viene eseguito mediante un esame TC eseguito alla data del giorno 20.02.2020, nel cui referto si legge, tra l'altro “… Si documenta pancreas a morfologia e struttura sovvertita, con estesa quota fluida a densità disomogenea che si estende in sede peripancreatica, a livello della retrocavità degli epiploon, nello spazio pararenale anteriore bilateralmente, in sede perisplenica, e a livello delle docce parieto-coliche, e minimamente in pelvi.
Si apprezzano multiple sub e pericentimetriche formazioni linfonodali a livello del tessuto lasso mesenteriale, di verosimile significato reattivo. I reperti descritti, in prima ipotesi riferibili a processo infiammatorio del pancreas, necessitano di correlazione clinico-laboratoristica, videat specialistico ed eventuale integrazione RM onde escludere eventuale quadro necrotico-emorragico
…”. In realtà quest'ultimo dubbio diagnostico appare risolto dai rilievi degli esami di laboratorio, che già alla data del giorno 03.03.2020 appaiono indirizzati verso la normalizzazione e, soprattutto,
i rilievi clinici, che vedono le condizioni generali e locali della sig.ra migliorare sensibilmente Per_1 già pochi giorni dopo il ricovero. Nel Diario clinico del giorno 18.02.2020, ad esempio, si legge “…
Si richiede TC addome. PV stabili, asintomatica, si alimenta …”, mentre il giorno 24.02.2020 viene appuntato “… ZI in condizioni cliniche nettamente migliorate …”. Il giorno 28.02.2020 si presenta una rettorragia che si elide nel volgere di 24 ore;
la ZI viene comunque sottoposta, nella stessa giornata, a RSCS, che dimostra la provenienza emorroidaria del sanguinamento. Il giorno 06.03.2020 viene eseguita pure una EGDS (in precedenza rifiutata dalla ZI, che risulta ugualmente negativa. Nel corso di questo episodio di ricovero vengono controllati pure, mediante ecocolorDoppler, i tronchi sovraaortici (19.02.2020) e, con lo stesso esame, gli assi arteriosi e venosi degli arti inferiori, ancora in assenza di sostanziali caratteri patologici. Il Diario infermieristico dei primi giorni del mese di marzo riportano solo rilievi favorevoli. Il giorno
05.03.2020, ad esempio, viene appuntato “… Rilevati i PV + HGT, nella norma … Ha deambulato
… Si alimenta … Diuresi valida …”. Tali rilievi, che risultano in linea con il quadro descritto dall'esame radiologico dell'addome eseguito il giorno 27.02.2020, del tutto normale, consentono la dimissione alla data del giorno 07.03.2020. Nella relativa relazione di dimissione si legge, tra l'altro, che “… Nel corso dell'osservazione clinica i dolori addominali persistevano, anche in
7 presenza di esami enzimatici normalizzati, con presenza di livelli idro-aerei alla Rx diretta addome.
Tale situazione ha prolungato la degenza per il completamento degli accertamenti. Alla dimissione in buone condizioni ed asintomatica …”. Vengono comunque prescritti esami ematochimici
(amilasemia e lipasemia) da recare in visione, insieme con il referto di una ecografia dell'addome, in
Ambulatorio per visita di controllo. Una breve epicrisi di quanto rimarcato al riguardo di questo episodio di ricovero consente di escludere elementi di censura in capo ai Sanitari della Casa di Cura
Villa Pia, in particolare se gli eventi occorsi vengono osservati alla luce del più corretto criterio ex ante. Ciò fondatamente consente di concludere che, per quanto noto in base agli elementi clinici, ematochimici e strumentali del momento, l'acuzie pancreatica potrebbe certamente essere del tutto risolta. In tal senso non è dato riscontrare alcun comportamento omissivo né rilevante nell'ambito dei successivi eventi clinici”) da cui veniva dimessa in data 07.03.2020.
Tuttavia, alle ore 21.36 del giorno 10.03.2020, l' tornava al Pronto Soccorso Per_1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'DR, riferendo “… nausea, vomito e febbre da 3 giorni;
pregresso ricovero per pancreatite e per embolia polmonare, dimessa in data 07.03; in triage Pz piretica, ipotesa, link epidemiologico negativo …”.
Il Collegio peritale evidenzia che “Tale espressione anamnestica appare poco comprensibile, poiché alla dimissione dal precedente ricovero non vi sono disturbi di sorta e neppure febbre, come rimarcato poco sopra;
oltretutto la sottoscrive la relazione di dimissione e, insieme, anche Pt_6
l'impegno a presentarsi “… alla visita di controllo fissata e di contattare il reparto per ogni eventuale variazione dello stato di salute …”. Ad ogni modo, presso il Pronto Soccorso della
Struttura anzidetta il rilievo della PCR (52.57 mg/ml, vn 0.00-0.50) lascia intuire l'esistenza di un importante stato flogistico, cosicché viene richiesto ed eseguito un esame TC dell'addome, il cui referto viene chiuso alle ore 02.34 del giorno 11.03.2020, che identifica la “… presenza di almeno tre raccolte a densità fluida in sede pancreatica, la maggiore di circa 14 x 6.5 cm, con tessuto pancreatico scarsamente definibile, ispessimento delle fasce pararenali anteriori bilateralmente e con linfoadenopatie satelliti. I reperti non di univoca interpretazione appaiono compatibili in prima ipotesi con pseudocisti in postumi di nota pancreatite …”.
In buona sostanza, il referto sottolineava l'evoluzione della patologia pancreatica nella direzione del prodursi di formazioni pseudocistiche (“Di queste ultime viene attuata una adeguata osservazione. La ZI viene infatti trasferita presso il Reparto di Malattie dell'Apparato Digerente, ove accede alla data del giorno 13.03.2020 e presso il quale il quadro addominale viene così descritto: “… Addome: disteso, trattabile, non dolente, diffusa dolorabilità alla palpazione profonda, Blumberg negativo. Murphy negativo. Attività intestinale presente (8 rumori/minuto) …”. Per tale motivo viene approntato uno schema terapeutico, nell'ambito di una strategia di trattamento condivisibilmente conservativa, comprendente tra l'altro octretide
(octapeptide analogo della somatostatina)”. Nel Diario medico del giorno 23.03.2020 si legge, tra l'altro “… il quadro TC polmonare della ZI è compatibile con polmonite bilaterale virale sospetta per COVID-19 (la ZI aveva effettuato due tamponi per SARS-CoV-2 in data 10 e 13
8 marzo, che risultavano negativi), pertanto si contatta Consulente infettivologo che pone indicazione a ripetizione tampone rino faringeo per ricerca del virus SARS-CoV-2. Si pone la ZI in isolamento (è già in stanza singola) e si dà indicazioni al Caposala di effettuare il tampone …”.
La presenza della riferita pseudocisti pancreatica induceva i sanitari alla decisione di eseguire un drenaggio percutaneo al fine di risolverla (“ciò ha luogo alla data del giorno
26.03.2020 vengono pure prescritti LS (darunavir, prodotto ad azione antivirale) e EN
(idrossiclorochina). Seguendo il corso di quest'ultima vediamo che il controllo della situazione addominale viene realizzato mediante un esame TC del giorno 31.03.2020, nel cui referto si legge, tra l'altro “… Postumi di drenaggio della nota raccolta pseudocistica pancreatica, che al controllo odierno presenta dimensioni sostanzialmente invariate rispetto al precedente citato (DM 17 x 9 cm); presenza di drenaggio con accesso epigastrico. Invariate le ulteriori multiple raccolte fluide satelliti pancreatiche ad aspetto conglobato. Al controllo odierno si apprezza distensione gassosa delle anse del colon, sino al retto. Non livelli idroaerei. Non aria libera in addome …”. Tali rilievi avallano la validità della strategia di trattamento intrapresa in linea, come già appuntato, con le indicazioni della Letteratura sull'argomento. Il quadro ematochimico, peraltro, si mantiene sostanzialmente invariato, pur necessitando di quotidiane correzioni. L'amilasemia del giorno
28.03.2020, in particolare, risulta pari a 211 U/I (vn 25-125), quindi al di sopra dei limiti della norma, mentre la lipasemia, 40 U/L (vn 8/78) è nel range di normalità. Seguendo le indicazioni del
Consulente gastroenterologo, che scrive “… In questa struttura attualmente non può essere eseguito il drenaggio della pseudocisti per via transgastrica tramite ecoendoscopia operativa …”, si decide di richiedere la disponibilità di posto letto presso la Fondazione Policlinico Universitario
AG EL, pur con le difficoltà organizzative ricollegabili a quel periodo della crisi pandemica”).
Alla data del giorno 09.04.2020 la veniva dimessa e accettata presso il Per_1 CP_2
Universitario AG EL, al fine della realizzazione di un drenaggio interno
(transgastrico) della pseudocisti pancreatica (“Tale finalità di cura viene chiaramente esplicitata nella relativa relazione di dimissione, in cui si legge, tra l'altro “… Ha effettuato drenaggio percutaneo eco guidato della raccolta di dimensioni maggiori in data 26.03. Tuttavia ai successivi controlli TC la raccolta appariva invariata di dimensioni (ultimo controllo del 31.03).
Pertanto si dispone trasferimento presso per effettuare drenaggio Controparte_2 ecoendoscopico. La ZI resta effettivamente ricoverata presso la Fondazione Policlinico
Universitario AG EL per pochi giorni, quelli strettamente necessari per eseguire la necessaria procedura endoscopica;
infatti il successivo giorno 15.04.2020 viene nuovamente accettata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'DR. La procedura di drenaggio in parola viene eseguita il giorno 10.04.2020; il buon esito viene pure verificato mediante un esame TC eseguito il giorno 12.04.2020 e, successivamente in quest'ultima sede, il giorno 20.04.2020. Le attività di cura svolte presso la Fondazione Policlinico Universitario AG EL, peraltro, risultano prive di significatività nel compendio della vicenda in esame. La sig.ra viene Per_1
9 riammessa in degenza presso il Reparto ID bassa intensità 4 Est, ma un vistoso peggioramento del quadro generale motiva il trasferimento presso il Reparto di TI.CO.PS, che ha luogo alla data del giorno 29.04.2020. L'anamnesi annotata all'ingresso riporta alcuni elementi di indubbio interesse.
“… Pz ricoverata a febbraio per quadro di Pancreatite acuta, complicata da embolia polmonare.
Successivo ricovero a marzo 2020 per pseudocisti pancreatica presso il Reparto di
Gastroenterologia; in data 23.03 esegue TC torace-addome di controllo che documenta quadro di polmonite interstiziale compatibile con ID e tampone per ID 19 risultato positivo per cui si trasferisce in Reparto di degenza a bassa intensità ID dove eseguiva trattamento con EN e
LS (fino al 08.04). Il 26.03 posizionamento di drenaggio percutaneo della raccolta pancreatica
(17 x 14 x 9). Il 09.04 trasferimento al dove in data 10.04 si posiziona stent Controparte_2 transgastrico per via ecoendoscopica per drenare la raccolta pancreatica. Rientra presso il nostro
Reparto il giorno 15.03. A seguito della rimozione del drenaggio percutaneo fuoriuscita di materiale purulento dal sito di inserzione (fistola cistocutanea), positivo per IE KPC all'esame colturale del 27.04 per cui eseguiva consulenza infettivologica il 29.04 che impostava terapia antibiotica con AV NA e FO. Emocoltura da PICC del 27.04 positiva per
Candida Parapsilosis, Emocoltura da periferica miceti in corso di caratterizzazione per cui il 29.04 inizia Cancidas. In data 29.04, presa visione dell'aumento della dimensione della raccolta pancreatica alla TC addome di controllo del 26.04, si decide di eseguire EGDS nel sospetto di un'occlusione dello stent. Si documenta pervietà dello stent e aspirazione di materiale necrotico non purulento. Durante I'EGDS episodio di desaturazione che richiede l'interruzione dell'esame. Al rientro in Reparto saturazione 69%, Pz soporosa e non contattabile. Sì decide di trasferire la Pz in
IP ID PS per necessità di trattamento intensivo …”. Si deduce il sovrapporsi di eventi sfavorevoli pur in esito ad una gestione clinica nella quale non appare possibile identificare elementi critici. E' evidente, soprattutto, l'ingravescenza del quadro generale ad onta del miglior trattamento del caso e, in particolare, dell'opportuno drenaggio della formazione pseudocistica, verificato dal richiamato esame TC del giorno 29.04.2020. Il giorno 04.05.2020, infatti, l'erosione enzimatica locale produce l'evidenza (verificata lo stesso giorno con un esame TC) di un sanguinamento arterioso che rende necessario un trattamento urgente di sclerosi radiologica che viene, in sintesi, così descritto: “… si eseguono angiografie diagnostiche che documentano spandimento di m.d.c. a partenza da rami di anatomia incerta, parzialmente erosi, efferenti l'arcata pancreatico-duodenale superiore. Si embolizzano i vasi suddetti con spirali “pushable” e particelle non calibrate Contour
250-350 micron. Il controllo al termine mostra arresto del flusso nei rami interessati …”. Come ben si deduce, la procedura raggiunge l'obiettivo atteso, la situazione del parenchima pancreatico si rende critica, talché il giorno 07.05.2020, in esito ad un controllo mediante esame TC, si rende opportuna una procedura operatoria. L'indicazione deriva dall'opportunità, riconosciuta e condivisa in Letteratura, di trattare le complicanze della pancreatite acuta quando inevitabile. L'intervento chirurgico, che inizia alle ore 21.00 e termina alle ore 22.15, viene in sintesi così refertato: “… Pz in condizioni generali gravissime, con distensione addominale e versamento ascitico causa di sindrome
10 compartimentale addominale … Laparotomia mediana totale. Si aspirano circa 2 litri di liquido verdognolo inodore compatibile con sangue degradato commisto verosimilmente a succo pancreatico
… Si esplora l'addome … senza notare evidenza di perforazione intestinale o sofferenza ischemica a carico di tutte le anse le cui pareti sono edematose per una condizione diffusa di anasarca … Si conclude quindi che si tratta di peritonite generalizzata chimica da rottura di pseudocisti pancreatica necrotico-emorragica … Creazione di OT bag …”. A parte la corretta copertura dell'addome senza chiusura (ad evitare la sindrome compartimentale), si deduce che la strategia chirurgica, corretta, è limitata alla detersione del contenuto necrotico della cavità peritoneale.
L'ulteriore decadimento del quadro addominale motiva una nuova procedura radiologica di sclerosi arteriosa per sanguinamento acuto e, nello stesso giorno 19.05.2020, anche una nuova esplorazione chirurgica addominale, anche questa volta alla detersione della steatonecrosi peripancreatica. La situazione critica endoaddominale motiva pure una revisione chirurgica che ha luogo il successivo giorno 20.05.2020 e nel cui referto il Chirurgo scrive, in particolare “… Chiamato in urgenza per grave compromissione dell'emodinamica della ZI con storia recente di ulteriore, ennesimo sanguinamento acuto pancreatico trattato nella giornata di ieri 19.05.2020 con embolizzazione di rami dell'arteria splenica. Si esplora l'emiaddome superiore direttamente al letto di degenza in
UIP per l'intrasportabilità della ZI riaprendo la mediana nel tratto xifoombelicale …”. La sig.ra decede, purtroppo, alcune ore più tardi”). Per_1
9.2 Il collegio peritale – in sede di risposta ai quesiti - ha dato atto della correttezza della diagnosi, della scelta del trattamento e della sua esecuzione evidenziando all'uopo che “la formulazione della diagnosi posta in essere nei confronti della Sig.ra è stata corretta;
il Persona_1 trattamento sanitario, chirurgico e assistenziale prescelto e somministrato dai sanitari delle strutture sanitarie nei confronti della Sig.ra in occasione dei ricoveri per cui si procede, Persona_1 si può ritenere adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medicochirurgica del tempo dei fatti;
i trattamenti sanitari, chirurgici, farmacologici somministrati alla Sig.ra nel corso dei ricoveri di cui al precedente punto, e l'assistenza prestata alla Per_1 paziente da parte dei medici e del personale delle strutture sanitarie convenute e terze chiamate sono stati eseguiti in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica dell'epoca; (…)” .
Pertanto, i cc.tt.uu hanno escluso degli elementi di censura in ordine al trattamento della pancreatite acuta specificando come “(…) anche nelle attività di assistenza e cura prestate presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'DR non è chirurgicamente possibile rilevare elementi di colpa professionale. In effetti l'intera vicenda clinico-chirurgica verte sul presentarsi di una pancreatite acuta, la cui eziologia resta sostanzialmente ignota, ma che si caratterizza ben presto come estremamente grave. (…) Ribadendo quanto già asserito più sopra, la disamina della vicenda clinica che ci occupa, considerando con criterio ex ante gli eventi via via occorsi, non
11 consente di rilevare elementi di colpa professionale, per quanto alla gestione chirurgica, in capo ai
Sanitari delle tre Strutture convenute.” (v. p. 20 CTU).
9.3 In ordine alle infezioni contratte dalla paziente durante il ricovero presso il convenuto nosocomio i cc.tt.uu. hanno osservato che “(…) Passando, quindi, dal generale al particolare ed entrando nelle specifiche del caso in esame, vediamo che la Sig.ra era gravata dal seguente Per_1 quadro clinico preesistente. Al momento del primo ricovero presso la casa di cura Villa Pia la Sig.ra aveva 67 anni. In APR ipertensione arteriosa, diabete ed obesità. Il ricovero fu, come Persona_1 detto, determinato da una pancreatite acuta complicata da embolia polmonare. All'entrata presso l'PE S. DR (primo ricovero) la pancreatite era evoluta in formazione di cisti pancreatiche.
Il tampone molecolare per ID 19 risultò negativo per due volte e, dopo 10 giorni dall'ultimo negativo, risultò invece positivo con evoluzione della malattia verso la polmonite interstiziale.
All'entrata presso il era presente un'infezione endoaddominale da germi Controparte_2 multisensibili, probabilmente non nosocomiali. Nei giorni immediatamente successivi all'entrata presso l'PE S. DR (secondo ricovero) si manifestarono segni di infezione settica sostenuta da germi dalle caratteristiche nosocomiali (IE pneumoniae KPC da broncoaspirato, Candida parapsilosis da emocoltura, Pseudomonas aeruginosa multiresistente da liquido addominale). Nel frattempo, l'infezione da ID 19 persistette con compromissione della funzione respiratoria. (…)
Il decesso risulta determinato da una polmonite da ID 19 e da sepsi da germi multiresistenti dalle chiare caratteristiche nosocomiali. Tutto questo in un organismo reso fragile dalle comorbilità pregresse e dalla pancreatite acuta seguita da infezione endoaddominale.” (v. p. 29 CTU).
Dunque, durante il ricovero presso il S. DR la paziente risultava positiva all'infezione da SARS-Cov-2 e ad altre infezioni batteriche di natura prettamente nosocomiale.
Con riguardo all'infezione da SARS- COV-2 il collegio peritale ha chiarito come “(…) Per quanto riguarda l'infezione da ID-19 il giudizio va contestualizzato al momento dei fatti in esame. La paziente si ricoverò al S. DR il 10.03.2020, in un momento cioè in cui si manifestarono in Italia i primi casi della malattia. Tra l'altro tale data è la stessa in cui fu decretato ed attuato il lock-down nazionale. Erano giorni in cui le strutture ospedaliere non erano preparate ad affrontare la pandemia, anche a causa della mancanza di un Piano Pandemico aggiornato
(l'ultimo Piano Pandemico elaborato dall'OMS risaliva al 2006). Non si disponeva di terapie adeguate e consolidate, i dispositivi di protezione erano carenti e talora neanche rispondenti alle normative;
non si disponeva di mezzi organizzativi di tracciamento dei soggetti positivi. La medicina territoriale era assolutamente inadeguata a gestire i pazienti domiciliari, cosicché i cittadini, allarmati dalle notizie che inondavano i media, ora dopo ora, giorno dopo giorno, prendevano d'assalto disordinatamente le strutture ospedaliere ed in particolare i Pronto Soccorso, assolutamente impreparati a questo loro compito supplementare. Pertanto, risulta ben difficile attribuire responsabilità all'organizzazione delle singole strutture sanitarie e, quindi, anche a quella della Struttura ospedaliera convenuta.” (p. 30 CTU).
12 Mentre con riguardo alle altre infezioni di natura nosocomiale i cc.tt.uu. hanno evidenziato come “(…) La stessa cosa non può dirsi per quanto riguarda le altre infezioni nosocomiali da germi multiresistenti che hanno comunque svolto un ruolo concausale nella genesi dell'evento letifero. Infatti, se i protocolli e le disposizioni operative al riguardo sono da ritenersi astrattamente adeguati, non possiamo affermare, sulla base documentazione disponibile versata in atti, che tali procedure siano state applicate in concreto nei tempi e nei luoghi in cui la paziente fu effettivamente assistita.” Sul punto, in sede di risposta ai quesiti, il collegio peritale ha dato atto di come “l' in particolare, ha fornito provvedimenti di prevenzione Controparte_6
(protocolli e linee guida) delle infezioni correlate all'assistenza, che appaiono nel complesso condivisibili nella loro teorica impostazione;
non è stata, tuttavia, fornita riprova della loro pratica attuazione (anche ai sensi dell'art.1 comma 539 della l.28.12.2015 n.208, se le strutture convenute abbiano adottato le misure previste dal “Piano Annuale per le ICA” (ove adottato) secondo anche la
Determinazione n. G04112 del 1 aprile 2014 recante “Approvazione del documento recante: «Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk Management (PARM): gestione del rischio clinico e delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)»” e il Decreto del Commissario ad Acta n.
U00563 del 24 novembre 2015 Regione Lazio recante: “Istituzione del Coordinamento Regionale dei Comitati per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (CRCCICA) e costituzione del
Gruppo di Approfondimento Tecnico per le ICA”); dalla citata documentazione non emerge l'effettiva e costante applicazione delle dette procedure, non essendo stati prodotti report dal
Comitato di risk management all'interno della struttura né l'implementazione e verifica dei controlli presso il Reparto in cui la paziente era ricoverata;
non appare essere stato correttamente eseguito lo screening d'ingresso della paziente affinché ne fossero stabilite le condizioni di ricovero e l'attribuzione di un coefficiente di rischio per la propagazione (endemica o epidemica) di batteri o altri agenti patogeni infettivi (eventuali precedenti morbilità, paesi di provenienza, comorbilità o terapie favorenti); la formulazione della diagnosi sia stata corretta, ossia la documentazione clinica reca giusta annotazione dell'insorgere del sospetto diagnostico quanto all'infezione e della richiesta di esami ematochimici e colturali appropriati;
il trattamento farmacologico prescelto per le infezioni era adeguato anche rispetto ad eventuali altri trattamenti anch'essi praticabili nel caso concreto;
non si è in grado di indicare se siano state adottate misure per l'isolamento della paziente infetta o per l'individuazione della fonte infettiva;
il trattamento farmacologico poteva ritenersi adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza infettivologica del tempo.”
Tuttavia, nonostante le censure mosse in ordine alla mancata prova di attuazione in concreto dei provvedimenti di prevenzione (protocolli e linee guida) delle infezioni correlate all'assistenza, i cc.tt.uu. hanno escluso il nesso di causalità tra le infezioni e l'exitus chiarendo che “essendo in atto una grave pancreatite acuta, le possibilità di sopravvivenza erano da considerare estremamente esigue;
il che indica come le carenze assistenziali attribuibili alla struttura sanitaria abbiano concorso al decesso della Sig.ra in via del tutto esigua ed Per_1
13 ipotetica, dal momento che è del tutto più probabile che non che – anche in assenza della potenzialmente prevenibile infezione batterica – la ZI sarebbe morta ugualmente;
(…) quanto sopra, in relazione al grave quadro clinico proprio della ZI e non iatrogenicamente indotto nonché a tutte le precedenti e concomitanti morbosità della Sig.ra (obesità, ipertensione Per_1 arteriosa, diabete mellito II, polmonite interstiziale COVID19 correlata, grave pancreatite acuta) di cui si è dato ragguaglio nell'ambito delle considerazioni dianzi espresse.”
9.4 Nel replicare alle osservazioni dei ctp di parte attrice secondo cui, a fronte Co dell'insorgenza dell'ammissione della responsabilità del DR nell'insorgenza delle
ICA, si deve determinare le probabilità di sopravvivenza che la aveva in relazione Per_1 alla pancreatite e alle sue comorbidità all'atto del primo (10.02.2020) e del secondo ricovero all'ospedale (10.03.20) utilizzando il metodo scientifico del SOFA CP_1
(unanimemente usato in medicina per calcolare le possibilità di sopravvivenza dei Per_5 pazienti), il collegio peritale ha ribadito che “In estrema sintesi, il collega stima che Tes_1 la MORTALITÀ al primo ingresso in ospedale senza infezioni, con pancreatite CP_1 edematosa in risoluzione era del 20%, con le ICA al secondo ricovero del 60% e con ICA e SARS-
COV2 raggiungeva il 100%.” In tema di accertamento del nesso causale, invece, noi avevamo così argomentato: “a)- essendo in atto una grave pancreatite acuta, le possibilità di sopravvivenza erano da considerare estremamente esigue;
il che indica come le carenze assistenziali attribuibili alla struttura sanitaria abbiano concorso al decesso della Sig.ra in via del tutto esigua ed Per_1 ipotetica, dal momento che è del tutto più probabile che non che – anche in assenza della potenzialmente prevenibile infezione batterica – la ZI sarebbe morta ugualmente;
b)-
l'aspettativa di vita in caso di trattamento diagnostico, terapeutico e assistenziale del tutto corretto e/o tempestivo, lo si ribadisce, sarebbe stata oltremodo esigua;
c)- quanto sopra, in relazione al grave quadro clinico proprio della ZI e non iatrogenicamente indotto nonché a tutte le precedenti e concomitanti morbosità della Sig.ra (obesità, ipertensione arteriosa, diabete mellito II, Per_1 polmonite interstiziale COVID19 correlata, grave pancreatite acuta) di cui si è dato ragguaglio nell'ambito delle considerazioni dianzi espresse.” In proposito, si osserva che gli ultimi articoli di letteratura da noi citati (6,7) nelle considerazioni, sono recenti ed entrambi di ottima provenienza
(World Journal of Gastroenterology), riportano per la SAP (Severe Acute Pancreatitis) le seguenti percentuali di mortalità: il primo una mortalità che va dal 10% fino all'85%, mentre il secondo del
50%. Siffatta valutazione va poi integrata con i dati aggiuntivi relativi alle comorbidità e, in ultimo, all'infezione, come peraltro lo stesso Dott. riconosce. La presenza delle Tes_1 comorbidità ci porta a confermare che – anche in assenza delle indebite infezioni correlate all'assistenza – il decesso sarebbe stato 'più probabile che non'. Le infezioni correlate all'assistenza hanno ovviamente accentuato l'infausta evoluzione clinica ma di queste quella da IE pneumoniae KPC è correlabile a responsabilità gestionale della struttura mentre per quella correlata alla malattia ID-19, che in quel momento storico era pressoché sconosciuta, non può dirsi lo
14 stesso. Si conferma, pertanto, quanto concluso nella relazione preliminare di CTU in data 17.7.2021
(pagg. 33-34 della relazione).”
In definitiva, i cc.tt.uu. hanno escluso il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e in particolare tra le infezioni e l'evento morte.
10. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente, anche in considerazione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve escludersi la responsabilità della struttura sanitaria convenuta in quanto a prescindere della mancata dimostrazione in concreto dell'attuazione dei provvedimenti di prevenzione (protocolli e linee guida) delle infezioni correlate all'assistenza, secondo il criterio del più probabile che non la paziente sarebbe deceduta lo stesso in ragione delle gravi comorbilità di cui era affetta e ciò a prescindere dalle infezioni stesse.
A ciò si aggiunge che, a prescindere dalla rinuncia alla domanda da perdita di chance formulata in via subordinata nel ricorso introduttivo da parte attrice e non espressamente riproposta nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma sei, c.p.c., non può neppure configurarsi la perdita di chance.
Invero, come rilevato dalla Corte di Cassazione, è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (Cass. civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28993). In particolare, secondo quanto osservato in tale pronuncia,
l'incertezza riguarda esclusivamente il raggiungimento di un determinato risultato, il cui verificarsi è, quindi, valutato soltanto come possibile in base alle conoscenze scientifiche ed alle metodologie di cura del tempo.
Tuttavia, ai fini della risarcibilità di tale danno, occorre pur sempre la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, costituito per l'appunto dalla possibilità perduta, nonché la prova del fatto che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria (al fine di distinguere, come affermato nella richiamata sentenza, la concreta possibilità da una mera speranza).
Nel caso in esame, i cc.tt.uu. parlano, invece, di possibilità di sopravvivenza da considerare “estremamente esigue” dovendosi quindi escludere che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria e, pertanto, risarcibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea dev'essere rigettata.
12. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dalla struttura convenuta.
13. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai
D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e
15 in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, tenuto conto del valore della causa.
Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice, a rifondere in favore di parte convenuta le spese per compensi professionali che liquida in euro 22.457,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma 12.06.2025
Il Giudice
LU NI
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU NI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 69750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3 tutti in proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Mentana Persona_1
(RM), via Amendola n.5, presso lo studio dell'avv. Emanuele Urbani che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ricorrenti-attori
E
(p. iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Venezia-
Mestre, via Torre Belfredo n. 125, presso lo studio dell'avv. Francesca Busetto come da procura in atti
Resistente-convenuta oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.05.2025 da intendersi qui trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e nella qualità di eredi di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Persona_1 in data 20.05.2020, convenivano in giudizio avanti l'intestato Tribunale, l'
[...]
per ivi sentir accertare la responsabilità della stessa Controparte_1 nella causazione dell'evento morte ovvero, in subordine, della perdita di chance di Pt_4
[..
[...] a causa dell'infezione da ICA e dell'infezione da Sars- Cov-2 contratte durante il
[...] ricovero con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni quantificati in € 300.000,00 ciascuno ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- in data 10.02.2020 si rivolgeva al P.S. dell'Azienda Ospedaliera- Persona_1
Universitaria S. DR di Roma per “dolore addominale”;
- veniva raccolta l'anamnesi “… giunge con propri mezzi riferendo dolore addominale ingravescente da questa notte, associato ad episodi di vomito…affetta da ipertensione e diverticolosi…”;
- le venivano rilevati i parametri vitali che risultavano nella norma e veniva sottoposta ad esame obiettivo che mostrava “addome globoso, scarsamente trattabile diffusamente dolorabile…”;
- effettuava esami ematobiochimici e consulenza gastroenterologica all'esito della quale veniva posta in osservazione clinica per carenza di posti letto nel reparto di
Gastroenterologia e di Medicina fino al giorno seguente;
- le veniva prescritta terapia medica, fluido e antibiotico terapia (Rocefin 2 gr ev) e poi trasferita presso la Casa di cura “Villa Pia” l'11.02.2020 ove venivano proseguite le cure mediche fino alla dimissione avvenuta il 07.03.2020;
- in corso di degenza effettuava una radiografia del torace che mostrava “opacamento in sede paracardiaca destra potendo essere espressione di processo flogistico in atto, ipodiafania bilaterale, maggiore a sinistra per presenza di falda di versamento pleurico…necessaria correlazione clinico -laboratoristica”;
- proseguiva l'antibiotico -terapia impostata con e formulata diagnosi di Pt_5 dimissione di “Pancreatite acuta edematosa complicata da embolia polmonare”;
- le condizioni della paziente, dopo la dimissione dalla Casa di cura Villa Pia, peggioravano fino a necessitare di nuovo accesso in ospedale;
CP_1
- in data 10.03.2020 veniva accolta in reparto di gastroenterologia dopo avere effettuato al P.S. isolamento preventivo (a tenda) ed esito negativo di due tamponi per infezione SARS-COV-2;
- tuttavia, nel corso della degenza, la paziente necessitava di ossigeno terapia. Gli accertamenti eseguiti all'ingresso mostravano una TAC torace nella norma, ma una evoluzione della pancreatite in formazioni cistiche multiple;
- il giorno 23.03.2020 veniva eseguito un nuovo tampone per COVID-19 risultato positivo in degenza e veniva iniziata terapia specifica con idrossiclorochina 200 mg per 2/die e disposto ricovero in reparto COVID a bassa intensità di cure;
- il 25.03.2020 effettuava (da remoto) una consulenza di malattie infettive che suggeriva di aggiungere alla terapia in corso “LS (darunavir/cobicistat) 800
2 mg/150 mg 1 cp al giorno…vista la progressiva normalizzazione della funzionalità pancreatica…in caso di marcata desaturazione, contattare i colleghi della terapia intensiva”;
- le condizioni della paziente si mantenevano stabili fino al 30.03.2020 quando era sottoposta a rivalutazione “condizioni generali stazionarie, paziente vigile e orientata…non evidenza alterazioni tac…dal liquido di drenaggio IE p. ed
Enterococco faecalis…già in trattamento con GO e IN …PCR 5.84, Pct nella norma…sostituire IN con EM…monitorizzare gli indici di flogosi…”;
- veniva disposto il suo trasferimento presso il il 09.04.2020, Controparte_2 sempre presso il reparto di gastroenterologia per posizionamento di drenaggio di raccolte pancreatiche;
- rientrava in reparto il 15.04.2020 dopo avere drenato la raccolta pancreatica e a seguito di posizionamento di stent pancreatico;
- a causa di un peggioramento delle condizioni cliniche, veniva ricoverata il
06.05.2020 in rianimazione con diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta in paziente con cisti pancreatica con cisti pancreatica necrotico emorragica”;
- veniva sottoposta ad intervento chirurgico il 07.05.2020;
- in data 20.05.2020 decedeva per insufficienza multiorgano;
- l'odierna convenuta veniva ritualmente invitata dinanzi l' di Roma con CP_3 incontro di mediazione fissato per il giorno 02.11.2020;
- a tale incontro aderiva il senza formulava alcuna offerta;
CP_1
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP r.g.n.
55580/2020 nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale ad opera dei dott.ri , e . Persona_2 Persona_3 Persona_4
Parte ricorrente rilevava la condotta negligente della struttura convenuta per la cattiva gestione dei protocolli volti a prevenire la contrazione dell'infezione da ICA e dell'infezione da Sars- Cov-2 che avevano condotto al decesso di occorso in Persona_1 data 20.05.2020.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto sia in ordine Controparte_4 all'an che al quantum debeatur e insistendo nel rigetto della domanda attorea.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 10.05.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva documentalmente istruita.
5. A seguito di alcuni rinvii anche per sopravvenuto mutamento dell'organo giudicante, la causa giungeva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
14.05.2025 di discussione orale ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 6. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura convenuta chiamata in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in occasione del suo ricovero nell'anno Persona_1
2020 durante il quale contraeva un'infezione da ICA e da Sars- Cov-2 che la conducevano all'exitus e al conseguente risarcimento dei danni pretesi dagli attori sia iure proprio che iure hereditatis.
6.1 A tal riguardo, si rammenta che sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo al de cuius e fatti valere iure hereditatis da parte attrice, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di quest'ultima nella qualità di soggetto avente legami qualificati con la paziente.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti
"iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno da perdita del rapporto parentale o
4 assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
7. La domanda attorea non merito accoglimento.
8. La consulenza tecnica d'ufficio.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU medico-legale depositata in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g.n. 55580/2020) perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
A riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
“fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020
n. 12387).
9. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., in sede di ATP, dott.ri
(medico chirurgo specialista in medicina legale), (medico Persona_2 Persona_3 chirurgo specialista in chirurgia generale, toracica, dell'apparato digerente) e Per_4
(specialista in malattie infettive), i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha
[...] interessato la de cuius e analizzata la documentazione depositata dalle parti, hanno escluso il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e in particolare, tra le infezioni e il decesso
5 atteso che, la presenza delle gravi comorbilità di cui la paziente era affetta secondo il criterio del “più probabile che non” avrebbe condotto all'exitus della stessa anche in assenza delle infezioni correlate all'assistenza.
9.1 I cc.tt.uu hanno dapprima premesso la storia clinica della paziente che ha Persona_1 avuto inizio, per quanto qui di interesse, presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Sant'DR, ove accedeva alle ore 16.19 del giorno 10.02.2020 riferendo “… dolore addominale ingravescente da questa notte, associato ad episodi di vomito …”.
Il rilievo laboratoristico di “amilasemia 678 U/L (vn 25-125) e lipasemia 774 U/L (vn 8/78)” indirizzava l'attenzione dei sanitari nella direzione di una flogosi pancreatica acuta, cosicché essi richiedevano un esame TC dell'addome che veniva tempestivamente eseguito e nel cui referto si legge, tra l'altro “… Si segnala aspetto globoso del pancreas, che presenta margini sfumati e densità disomogenea. Concomita discreta imbibizione del tessuto adiposo peripancreatico e quota di versamento che si dispone bilateralmente lungo le fasce renali anteriori, le fasce lateroconali, le docce parietocoliche, in sede periepatica e perisplenica ed in pelvi.
Numerosi linfonodi con asse corto subcentimetrico in sede peripancreatica, nel ventaglio mesenteriale ed in sede lomboaortica. Tali reperti depongono per pancreatite in fase acuta …”.
Il Collegio peritale evidenziava che in linea con le indicazioni della Letteratura sull'argomento (“la richiesta consulenza gastroenterologica consiglia “… 1) idratazione con 3500 ml di liquidi di cui 1500 di Ringer Lattato;
2) digiuno;
3) Rx torace;
4) dosaggio PCT;
5) EGA.
Monitoraggio parametri clinici e biochimici …”, quindi una strategia di osservazione clinica”) i sanitari optavano in relazione alle difficoltà organizzative legate alla pandemia da SARS-
CoV-2, giunta proprio in quei giorni alla sua massima espressione, per la richiesta di trasferimento presso un Reparto esterno di “… Medicina / Gastroenterologia …”, come si legge nel modulo-fax inviato alle ore 12.30 del giorno 11.02.2020.
A tale richiesta offriva disponibilità la Casa di Cura Villa Pia, che accoglieva la ZI alle ore 14.00 dello stesso giorno (“All'ingresso viene appuntato che la ZI è “… proveniente dal PS del Sant'DR dove si era recata per dolori addominali più evidenti in epigastrio seguiti da episodi di vomito. In PS sono stati eseguiti alcuni accertamenti (TC addome, consulenza gastroenterologica e esami ematochimici) che hanno permesso di formulare la menzionata diagnosi di pancreatite, e quindi fu trasferita presso questa Casa di Cura per eventuale approfondimento diagnostico terapeutico …”. Le prime informazioni sull'obiettività del momento sono rilevabili nello stesso documento, ove si legge, tra l'altro “… Costituzione. Obesità. Condizioni generali. Scadute … Respiro. Disagio del respiro … Sottocutaneo. Abbondante … Apparato respiratorio. FVT trasmesso, crepitii alle basi polmonari … Addome. Globoso, trattabile e dolente e Cont dolorabile in epigastrio / mesogastrio, con peristalsi presente e nei limiti, no contratture di difesa …”. A parte l'obesità, condizione certamente non favorevole nella gestione clinica del quadro generale in essere, si evince che l'addome presenta i segni della nota malattia pancreatica, mentre il torace suscita qualche perplessità in quanto al più preciso inquadramento. L'esame radiografico del
6 torace, eseguito alla data del giorno 13.02.2020, rileva infatti un “… opacamento in sede paracardiaca destra meritevole di correlazione con il dato clinico laboratoristico potendo essere espressione di processo flogistico in atto. Ipodiafania basale bilaterale, maggiore a sinistra come per presenza di falda di versamento pleurico e consensuale parenchima atelectasico contiguo …”. In effetti il dato di laboratorio del D-Dimero riporta un valore di 23211 ng/ml (vn 0-500 secondo il
Laboratorio di riferimento), ma già da tre giorni, in quella data, la prevenzione con EBPM
(enoxaparina) risulta incrementata fino al dosaggio terapeutico (6000 UI x 2 / die). Anche la restante terapia farmacologica, peraltro, appare correttamente organizzata (in particolare ceftriaxone, gabesato mesilato, metilprednisolone) e adeguata. L'addome viene controllato con un esame radiografico dello stesso giorno 13.02.2020, che non evidenzia alcunché di acuto in atto, e con un esame ecografico del giorno successivo, anch'esso non caratterizzante in termini di acuzie addominale in essere. Un ulteriore controllo viene eseguito mediante un esame TC eseguito alla data del giorno 20.02.2020, nel cui referto si legge, tra l'altro “… Si documenta pancreas a morfologia e struttura sovvertita, con estesa quota fluida a densità disomogenea che si estende in sede peripancreatica, a livello della retrocavità degli epiploon, nello spazio pararenale anteriore bilateralmente, in sede perisplenica, e a livello delle docce parieto-coliche, e minimamente in pelvi.
Si apprezzano multiple sub e pericentimetriche formazioni linfonodali a livello del tessuto lasso mesenteriale, di verosimile significato reattivo. I reperti descritti, in prima ipotesi riferibili a processo infiammatorio del pancreas, necessitano di correlazione clinico-laboratoristica, videat specialistico ed eventuale integrazione RM onde escludere eventuale quadro necrotico-emorragico
…”. In realtà quest'ultimo dubbio diagnostico appare risolto dai rilievi degli esami di laboratorio, che già alla data del giorno 03.03.2020 appaiono indirizzati verso la normalizzazione e, soprattutto,
i rilievi clinici, che vedono le condizioni generali e locali della sig.ra migliorare sensibilmente Per_1 già pochi giorni dopo il ricovero. Nel Diario clinico del giorno 18.02.2020, ad esempio, si legge “…
Si richiede TC addome. PV stabili, asintomatica, si alimenta …”, mentre il giorno 24.02.2020 viene appuntato “… ZI in condizioni cliniche nettamente migliorate …”. Il giorno 28.02.2020 si presenta una rettorragia che si elide nel volgere di 24 ore;
la ZI viene comunque sottoposta, nella stessa giornata, a RSCS, che dimostra la provenienza emorroidaria del sanguinamento. Il giorno 06.03.2020 viene eseguita pure una EGDS (in precedenza rifiutata dalla ZI, che risulta ugualmente negativa. Nel corso di questo episodio di ricovero vengono controllati pure, mediante ecocolorDoppler, i tronchi sovraaortici (19.02.2020) e, con lo stesso esame, gli assi arteriosi e venosi degli arti inferiori, ancora in assenza di sostanziali caratteri patologici. Il Diario infermieristico dei primi giorni del mese di marzo riportano solo rilievi favorevoli. Il giorno
05.03.2020, ad esempio, viene appuntato “… Rilevati i PV + HGT, nella norma … Ha deambulato
… Si alimenta … Diuresi valida …”. Tali rilievi, che risultano in linea con il quadro descritto dall'esame radiologico dell'addome eseguito il giorno 27.02.2020, del tutto normale, consentono la dimissione alla data del giorno 07.03.2020. Nella relativa relazione di dimissione si legge, tra l'altro, che “… Nel corso dell'osservazione clinica i dolori addominali persistevano, anche in
7 presenza di esami enzimatici normalizzati, con presenza di livelli idro-aerei alla Rx diretta addome.
Tale situazione ha prolungato la degenza per il completamento degli accertamenti. Alla dimissione in buone condizioni ed asintomatica …”. Vengono comunque prescritti esami ematochimici
(amilasemia e lipasemia) da recare in visione, insieme con il referto di una ecografia dell'addome, in
Ambulatorio per visita di controllo. Una breve epicrisi di quanto rimarcato al riguardo di questo episodio di ricovero consente di escludere elementi di censura in capo ai Sanitari della Casa di Cura
Villa Pia, in particolare se gli eventi occorsi vengono osservati alla luce del più corretto criterio ex ante. Ciò fondatamente consente di concludere che, per quanto noto in base agli elementi clinici, ematochimici e strumentali del momento, l'acuzie pancreatica potrebbe certamente essere del tutto risolta. In tal senso non è dato riscontrare alcun comportamento omissivo né rilevante nell'ambito dei successivi eventi clinici”) da cui veniva dimessa in data 07.03.2020.
Tuttavia, alle ore 21.36 del giorno 10.03.2020, l' tornava al Pronto Soccorso Per_1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'DR, riferendo “… nausea, vomito e febbre da 3 giorni;
pregresso ricovero per pancreatite e per embolia polmonare, dimessa in data 07.03; in triage Pz piretica, ipotesa, link epidemiologico negativo …”.
Il Collegio peritale evidenzia che “Tale espressione anamnestica appare poco comprensibile, poiché alla dimissione dal precedente ricovero non vi sono disturbi di sorta e neppure febbre, come rimarcato poco sopra;
oltretutto la sottoscrive la relazione di dimissione e, insieme, anche Pt_6
l'impegno a presentarsi “… alla visita di controllo fissata e di contattare il reparto per ogni eventuale variazione dello stato di salute …”. Ad ogni modo, presso il Pronto Soccorso della
Struttura anzidetta il rilievo della PCR (52.57 mg/ml, vn 0.00-0.50) lascia intuire l'esistenza di un importante stato flogistico, cosicché viene richiesto ed eseguito un esame TC dell'addome, il cui referto viene chiuso alle ore 02.34 del giorno 11.03.2020, che identifica la “… presenza di almeno tre raccolte a densità fluida in sede pancreatica, la maggiore di circa 14 x 6.5 cm, con tessuto pancreatico scarsamente definibile, ispessimento delle fasce pararenali anteriori bilateralmente e con linfoadenopatie satelliti. I reperti non di univoca interpretazione appaiono compatibili in prima ipotesi con pseudocisti in postumi di nota pancreatite …”.
In buona sostanza, il referto sottolineava l'evoluzione della patologia pancreatica nella direzione del prodursi di formazioni pseudocistiche (“Di queste ultime viene attuata una adeguata osservazione. La ZI viene infatti trasferita presso il Reparto di Malattie dell'Apparato Digerente, ove accede alla data del giorno 13.03.2020 e presso il quale il quadro addominale viene così descritto: “… Addome: disteso, trattabile, non dolente, diffusa dolorabilità alla palpazione profonda, Blumberg negativo. Murphy negativo. Attività intestinale presente (8 rumori/minuto) …”. Per tale motivo viene approntato uno schema terapeutico, nell'ambito di una strategia di trattamento condivisibilmente conservativa, comprendente tra l'altro octretide
(octapeptide analogo della somatostatina)”. Nel Diario medico del giorno 23.03.2020 si legge, tra l'altro “… il quadro TC polmonare della ZI è compatibile con polmonite bilaterale virale sospetta per COVID-19 (la ZI aveva effettuato due tamponi per SARS-CoV-2 in data 10 e 13
8 marzo, che risultavano negativi), pertanto si contatta Consulente infettivologo che pone indicazione a ripetizione tampone rino faringeo per ricerca del virus SARS-CoV-2. Si pone la ZI in isolamento (è già in stanza singola) e si dà indicazioni al Caposala di effettuare il tampone …”.
La presenza della riferita pseudocisti pancreatica induceva i sanitari alla decisione di eseguire un drenaggio percutaneo al fine di risolverla (“ciò ha luogo alla data del giorno
26.03.2020 vengono pure prescritti LS (darunavir, prodotto ad azione antivirale) e EN
(idrossiclorochina). Seguendo il corso di quest'ultima vediamo che il controllo della situazione addominale viene realizzato mediante un esame TC del giorno 31.03.2020, nel cui referto si legge, tra l'altro “… Postumi di drenaggio della nota raccolta pseudocistica pancreatica, che al controllo odierno presenta dimensioni sostanzialmente invariate rispetto al precedente citato (DM 17 x 9 cm); presenza di drenaggio con accesso epigastrico. Invariate le ulteriori multiple raccolte fluide satelliti pancreatiche ad aspetto conglobato. Al controllo odierno si apprezza distensione gassosa delle anse del colon, sino al retto. Non livelli idroaerei. Non aria libera in addome …”. Tali rilievi avallano la validità della strategia di trattamento intrapresa in linea, come già appuntato, con le indicazioni della Letteratura sull'argomento. Il quadro ematochimico, peraltro, si mantiene sostanzialmente invariato, pur necessitando di quotidiane correzioni. L'amilasemia del giorno
28.03.2020, in particolare, risulta pari a 211 U/I (vn 25-125), quindi al di sopra dei limiti della norma, mentre la lipasemia, 40 U/L (vn 8/78) è nel range di normalità. Seguendo le indicazioni del
Consulente gastroenterologo, che scrive “… In questa struttura attualmente non può essere eseguito il drenaggio della pseudocisti per via transgastrica tramite ecoendoscopia operativa …”, si decide di richiedere la disponibilità di posto letto presso la Fondazione Policlinico Universitario
AG EL, pur con le difficoltà organizzative ricollegabili a quel periodo della crisi pandemica”).
Alla data del giorno 09.04.2020 la veniva dimessa e accettata presso il Per_1 CP_2
Universitario AG EL, al fine della realizzazione di un drenaggio interno
(transgastrico) della pseudocisti pancreatica (“Tale finalità di cura viene chiaramente esplicitata nella relativa relazione di dimissione, in cui si legge, tra l'altro “… Ha effettuato drenaggio percutaneo eco guidato della raccolta di dimensioni maggiori in data 26.03. Tuttavia ai successivi controlli TC la raccolta appariva invariata di dimensioni (ultimo controllo del 31.03).
Pertanto si dispone trasferimento presso per effettuare drenaggio Controparte_2 ecoendoscopico. La ZI resta effettivamente ricoverata presso la Fondazione Policlinico
Universitario AG EL per pochi giorni, quelli strettamente necessari per eseguire la necessaria procedura endoscopica;
infatti il successivo giorno 15.04.2020 viene nuovamente accettata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'DR. La procedura di drenaggio in parola viene eseguita il giorno 10.04.2020; il buon esito viene pure verificato mediante un esame TC eseguito il giorno 12.04.2020 e, successivamente in quest'ultima sede, il giorno 20.04.2020. Le attività di cura svolte presso la Fondazione Policlinico Universitario AG EL, peraltro, risultano prive di significatività nel compendio della vicenda in esame. La sig.ra viene Per_1
9 riammessa in degenza presso il Reparto ID bassa intensità 4 Est, ma un vistoso peggioramento del quadro generale motiva il trasferimento presso il Reparto di TI.CO.PS, che ha luogo alla data del giorno 29.04.2020. L'anamnesi annotata all'ingresso riporta alcuni elementi di indubbio interesse.
“… Pz ricoverata a febbraio per quadro di Pancreatite acuta, complicata da embolia polmonare.
Successivo ricovero a marzo 2020 per pseudocisti pancreatica presso il Reparto di
Gastroenterologia; in data 23.03 esegue TC torace-addome di controllo che documenta quadro di polmonite interstiziale compatibile con ID e tampone per ID 19 risultato positivo per cui si trasferisce in Reparto di degenza a bassa intensità ID dove eseguiva trattamento con EN e
LS (fino al 08.04). Il 26.03 posizionamento di drenaggio percutaneo della raccolta pancreatica
(17 x 14 x 9). Il 09.04 trasferimento al dove in data 10.04 si posiziona stent Controparte_2 transgastrico per via ecoendoscopica per drenare la raccolta pancreatica. Rientra presso il nostro
Reparto il giorno 15.03. A seguito della rimozione del drenaggio percutaneo fuoriuscita di materiale purulento dal sito di inserzione (fistola cistocutanea), positivo per IE KPC all'esame colturale del 27.04 per cui eseguiva consulenza infettivologica il 29.04 che impostava terapia antibiotica con AV NA e FO. Emocoltura da PICC del 27.04 positiva per
Candida Parapsilosis, Emocoltura da periferica miceti in corso di caratterizzazione per cui il 29.04 inizia Cancidas. In data 29.04, presa visione dell'aumento della dimensione della raccolta pancreatica alla TC addome di controllo del 26.04, si decide di eseguire EGDS nel sospetto di un'occlusione dello stent. Si documenta pervietà dello stent e aspirazione di materiale necrotico non purulento. Durante I'EGDS episodio di desaturazione che richiede l'interruzione dell'esame. Al rientro in Reparto saturazione 69%, Pz soporosa e non contattabile. Sì decide di trasferire la Pz in
IP ID PS per necessità di trattamento intensivo …”. Si deduce il sovrapporsi di eventi sfavorevoli pur in esito ad una gestione clinica nella quale non appare possibile identificare elementi critici. E' evidente, soprattutto, l'ingravescenza del quadro generale ad onta del miglior trattamento del caso e, in particolare, dell'opportuno drenaggio della formazione pseudocistica, verificato dal richiamato esame TC del giorno 29.04.2020. Il giorno 04.05.2020, infatti, l'erosione enzimatica locale produce l'evidenza (verificata lo stesso giorno con un esame TC) di un sanguinamento arterioso che rende necessario un trattamento urgente di sclerosi radiologica che viene, in sintesi, così descritto: “… si eseguono angiografie diagnostiche che documentano spandimento di m.d.c. a partenza da rami di anatomia incerta, parzialmente erosi, efferenti l'arcata pancreatico-duodenale superiore. Si embolizzano i vasi suddetti con spirali “pushable” e particelle non calibrate Contour
250-350 micron. Il controllo al termine mostra arresto del flusso nei rami interessati …”. Come ben si deduce, la procedura raggiunge l'obiettivo atteso, la situazione del parenchima pancreatico si rende critica, talché il giorno 07.05.2020, in esito ad un controllo mediante esame TC, si rende opportuna una procedura operatoria. L'indicazione deriva dall'opportunità, riconosciuta e condivisa in Letteratura, di trattare le complicanze della pancreatite acuta quando inevitabile. L'intervento chirurgico, che inizia alle ore 21.00 e termina alle ore 22.15, viene in sintesi così refertato: “… Pz in condizioni generali gravissime, con distensione addominale e versamento ascitico causa di sindrome
10 compartimentale addominale … Laparotomia mediana totale. Si aspirano circa 2 litri di liquido verdognolo inodore compatibile con sangue degradato commisto verosimilmente a succo pancreatico
… Si esplora l'addome … senza notare evidenza di perforazione intestinale o sofferenza ischemica a carico di tutte le anse le cui pareti sono edematose per una condizione diffusa di anasarca … Si conclude quindi che si tratta di peritonite generalizzata chimica da rottura di pseudocisti pancreatica necrotico-emorragica … Creazione di OT bag …”. A parte la corretta copertura dell'addome senza chiusura (ad evitare la sindrome compartimentale), si deduce che la strategia chirurgica, corretta, è limitata alla detersione del contenuto necrotico della cavità peritoneale.
L'ulteriore decadimento del quadro addominale motiva una nuova procedura radiologica di sclerosi arteriosa per sanguinamento acuto e, nello stesso giorno 19.05.2020, anche una nuova esplorazione chirurgica addominale, anche questa volta alla detersione della steatonecrosi peripancreatica. La situazione critica endoaddominale motiva pure una revisione chirurgica che ha luogo il successivo giorno 20.05.2020 e nel cui referto il Chirurgo scrive, in particolare “… Chiamato in urgenza per grave compromissione dell'emodinamica della ZI con storia recente di ulteriore, ennesimo sanguinamento acuto pancreatico trattato nella giornata di ieri 19.05.2020 con embolizzazione di rami dell'arteria splenica. Si esplora l'emiaddome superiore direttamente al letto di degenza in
UIP per l'intrasportabilità della ZI riaprendo la mediana nel tratto xifoombelicale …”. La sig.ra decede, purtroppo, alcune ore più tardi”). Per_1
9.2 Il collegio peritale – in sede di risposta ai quesiti - ha dato atto della correttezza della diagnosi, della scelta del trattamento e della sua esecuzione evidenziando all'uopo che “la formulazione della diagnosi posta in essere nei confronti della Sig.ra è stata corretta;
il Persona_1 trattamento sanitario, chirurgico e assistenziale prescelto e somministrato dai sanitari delle strutture sanitarie nei confronti della Sig.ra in occasione dei ricoveri per cui si procede, Persona_1 si può ritenere adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medicochirurgica del tempo dei fatti;
i trattamenti sanitari, chirurgici, farmacologici somministrati alla Sig.ra nel corso dei ricoveri di cui al precedente punto, e l'assistenza prestata alla Per_1 paziente da parte dei medici e del personale delle strutture sanitarie convenute e terze chiamate sono stati eseguiti in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica dell'epoca; (…)” .
Pertanto, i cc.tt.uu hanno escluso degli elementi di censura in ordine al trattamento della pancreatite acuta specificando come “(…) anche nelle attività di assistenza e cura prestate presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'DR non è chirurgicamente possibile rilevare elementi di colpa professionale. In effetti l'intera vicenda clinico-chirurgica verte sul presentarsi di una pancreatite acuta, la cui eziologia resta sostanzialmente ignota, ma che si caratterizza ben presto come estremamente grave. (…) Ribadendo quanto già asserito più sopra, la disamina della vicenda clinica che ci occupa, considerando con criterio ex ante gli eventi via via occorsi, non
11 consente di rilevare elementi di colpa professionale, per quanto alla gestione chirurgica, in capo ai
Sanitari delle tre Strutture convenute.” (v. p. 20 CTU).
9.3 In ordine alle infezioni contratte dalla paziente durante il ricovero presso il convenuto nosocomio i cc.tt.uu. hanno osservato che “(…) Passando, quindi, dal generale al particolare ed entrando nelle specifiche del caso in esame, vediamo che la Sig.ra era gravata dal seguente Per_1 quadro clinico preesistente. Al momento del primo ricovero presso la casa di cura Villa Pia la Sig.ra aveva 67 anni. In APR ipertensione arteriosa, diabete ed obesità. Il ricovero fu, come Persona_1 detto, determinato da una pancreatite acuta complicata da embolia polmonare. All'entrata presso l'PE S. DR (primo ricovero) la pancreatite era evoluta in formazione di cisti pancreatiche.
Il tampone molecolare per ID 19 risultò negativo per due volte e, dopo 10 giorni dall'ultimo negativo, risultò invece positivo con evoluzione della malattia verso la polmonite interstiziale.
All'entrata presso il era presente un'infezione endoaddominale da germi Controparte_2 multisensibili, probabilmente non nosocomiali. Nei giorni immediatamente successivi all'entrata presso l'PE S. DR (secondo ricovero) si manifestarono segni di infezione settica sostenuta da germi dalle caratteristiche nosocomiali (IE pneumoniae KPC da broncoaspirato, Candida parapsilosis da emocoltura, Pseudomonas aeruginosa multiresistente da liquido addominale). Nel frattempo, l'infezione da ID 19 persistette con compromissione della funzione respiratoria. (…)
Il decesso risulta determinato da una polmonite da ID 19 e da sepsi da germi multiresistenti dalle chiare caratteristiche nosocomiali. Tutto questo in un organismo reso fragile dalle comorbilità pregresse e dalla pancreatite acuta seguita da infezione endoaddominale.” (v. p. 29 CTU).
Dunque, durante il ricovero presso il S. DR la paziente risultava positiva all'infezione da SARS-Cov-2 e ad altre infezioni batteriche di natura prettamente nosocomiale.
Con riguardo all'infezione da SARS- COV-2 il collegio peritale ha chiarito come “(…) Per quanto riguarda l'infezione da ID-19 il giudizio va contestualizzato al momento dei fatti in esame. La paziente si ricoverò al S. DR il 10.03.2020, in un momento cioè in cui si manifestarono in Italia i primi casi della malattia. Tra l'altro tale data è la stessa in cui fu decretato ed attuato il lock-down nazionale. Erano giorni in cui le strutture ospedaliere non erano preparate ad affrontare la pandemia, anche a causa della mancanza di un Piano Pandemico aggiornato
(l'ultimo Piano Pandemico elaborato dall'OMS risaliva al 2006). Non si disponeva di terapie adeguate e consolidate, i dispositivi di protezione erano carenti e talora neanche rispondenti alle normative;
non si disponeva di mezzi organizzativi di tracciamento dei soggetti positivi. La medicina territoriale era assolutamente inadeguata a gestire i pazienti domiciliari, cosicché i cittadini, allarmati dalle notizie che inondavano i media, ora dopo ora, giorno dopo giorno, prendevano d'assalto disordinatamente le strutture ospedaliere ed in particolare i Pronto Soccorso, assolutamente impreparati a questo loro compito supplementare. Pertanto, risulta ben difficile attribuire responsabilità all'organizzazione delle singole strutture sanitarie e, quindi, anche a quella della Struttura ospedaliera convenuta.” (p. 30 CTU).
12 Mentre con riguardo alle altre infezioni di natura nosocomiale i cc.tt.uu. hanno evidenziato come “(…) La stessa cosa non può dirsi per quanto riguarda le altre infezioni nosocomiali da germi multiresistenti che hanno comunque svolto un ruolo concausale nella genesi dell'evento letifero. Infatti, se i protocolli e le disposizioni operative al riguardo sono da ritenersi astrattamente adeguati, non possiamo affermare, sulla base documentazione disponibile versata in atti, che tali procedure siano state applicate in concreto nei tempi e nei luoghi in cui la paziente fu effettivamente assistita.” Sul punto, in sede di risposta ai quesiti, il collegio peritale ha dato atto di come “l' in particolare, ha fornito provvedimenti di prevenzione Controparte_6
(protocolli e linee guida) delle infezioni correlate all'assistenza, che appaiono nel complesso condivisibili nella loro teorica impostazione;
non è stata, tuttavia, fornita riprova della loro pratica attuazione (anche ai sensi dell'art.1 comma 539 della l.28.12.2015 n.208, se le strutture convenute abbiano adottato le misure previste dal “Piano Annuale per le ICA” (ove adottato) secondo anche la
Determinazione n. G04112 del 1 aprile 2014 recante “Approvazione del documento recante: «Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk Management (PARM): gestione del rischio clinico e delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)»” e il Decreto del Commissario ad Acta n.
U00563 del 24 novembre 2015 Regione Lazio recante: “Istituzione del Coordinamento Regionale dei Comitati per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (CRCCICA) e costituzione del
Gruppo di Approfondimento Tecnico per le ICA”); dalla citata documentazione non emerge l'effettiva e costante applicazione delle dette procedure, non essendo stati prodotti report dal
Comitato di risk management all'interno della struttura né l'implementazione e verifica dei controlli presso il Reparto in cui la paziente era ricoverata;
non appare essere stato correttamente eseguito lo screening d'ingresso della paziente affinché ne fossero stabilite le condizioni di ricovero e l'attribuzione di un coefficiente di rischio per la propagazione (endemica o epidemica) di batteri o altri agenti patogeni infettivi (eventuali precedenti morbilità, paesi di provenienza, comorbilità o terapie favorenti); la formulazione della diagnosi sia stata corretta, ossia la documentazione clinica reca giusta annotazione dell'insorgere del sospetto diagnostico quanto all'infezione e della richiesta di esami ematochimici e colturali appropriati;
il trattamento farmacologico prescelto per le infezioni era adeguato anche rispetto ad eventuali altri trattamenti anch'essi praticabili nel caso concreto;
non si è in grado di indicare se siano state adottate misure per l'isolamento della paziente infetta o per l'individuazione della fonte infettiva;
il trattamento farmacologico poteva ritenersi adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza infettivologica del tempo.”
Tuttavia, nonostante le censure mosse in ordine alla mancata prova di attuazione in concreto dei provvedimenti di prevenzione (protocolli e linee guida) delle infezioni correlate all'assistenza, i cc.tt.uu. hanno escluso il nesso di causalità tra le infezioni e l'exitus chiarendo che “essendo in atto una grave pancreatite acuta, le possibilità di sopravvivenza erano da considerare estremamente esigue;
il che indica come le carenze assistenziali attribuibili alla struttura sanitaria abbiano concorso al decesso della Sig.ra in via del tutto esigua ed Per_1
13 ipotetica, dal momento che è del tutto più probabile che non che – anche in assenza della potenzialmente prevenibile infezione batterica – la ZI sarebbe morta ugualmente;
(…) quanto sopra, in relazione al grave quadro clinico proprio della ZI e non iatrogenicamente indotto nonché a tutte le precedenti e concomitanti morbosità della Sig.ra (obesità, ipertensione Per_1 arteriosa, diabete mellito II, polmonite interstiziale COVID19 correlata, grave pancreatite acuta) di cui si è dato ragguaglio nell'ambito delle considerazioni dianzi espresse.”
9.4 Nel replicare alle osservazioni dei ctp di parte attrice secondo cui, a fronte Co dell'insorgenza dell'ammissione della responsabilità del DR nell'insorgenza delle
ICA, si deve determinare le probabilità di sopravvivenza che la aveva in relazione Per_1 alla pancreatite e alle sue comorbidità all'atto del primo (10.02.2020) e del secondo ricovero all'ospedale (10.03.20) utilizzando il metodo scientifico del SOFA CP_1
(unanimemente usato in medicina per calcolare le possibilità di sopravvivenza dei Per_5 pazienti), il collegio peritale ha ribadito che “In estrema sintesi, il collega stima che Tes_1 la MORTALITÀ al primo ingresso in ospedale senza infezioni, con pancreatite CP_1 edematosa in risoluzione era del 20%, con le ICA al secondo ricovero del 60% e con ICA e SARS-
COV2 raggiungeva il 100%.” In tema di accertamento del nesso causale, invece, noi avevamo così argomentato: “a)- essendo in atto una grave pancreatite acuta, le possibilità di sopravvivenza erano da considerare estremamente esigue;
il che indica come le carenze assistenziali attribuibili alla struttura sanitaria abbiano concorso al decesso della Sig.ra in via del tutto esigua ed Per_1 ipotetica, dal momento che è del tutto più probabile che non che – anche in assenza della potenzialmente prevenibile infezione batterica – la ZI sarebbe morta ugualmente;
b)-
l'aspettativa di vita in caso di trattamento diagnostico, terapeutico e assistenziale del tutto corretto e/o tempestivo, lo si ribadisce, sarebbe stata oltremodo esigua;
c)- quanto sopra, in relazione al grave quadro clinico proprio della ZI e non iatrogenicamente indotto nonché a tutte le precedenti e concomitanti morbosità della Sig.ra (obesità, ipertensione arteriosa, diabete mellito II, Per_1 polmonite interstiziale COVID19 correlata, grave pancreatite acuta) di cui si è dato ragguaglio nell'ambito delle considerazioni dianzi espresse.” In proposito, si osserva che gli ultimi articoli di letteratura da noi citati (6,7) nelle considerazioni, sono recenti ed entrambi di ottima provenienza
(World Journal of Gastroenterology), riportano per la SAP (Severe Acute Pancreatitis) le seguenti percentuali di mortalità: il primo una mortalità che va dal 10% fino all'85%, mentre il secondo del
50%. Siffatta valutazione va poi integrata con i dati aggiuntivi relativi alle comorbidità e, in ultimo, all'infezione, come peraltro lo stesso Dott. riconosce. La presenza delle Tes_1 comorbidità ci porta a confermare che – anche in assenza delle indebite infezioni correlate all'assistenza – il decesso sarebbe stato 'più probabile che non'. Le infezioni correlate all'assistenza hanno ovviamente accentuato l'infausta evoluzione clinica ma di queste quella da IE pneumoniae KPC è correlabile a responsabilità gestionale della struttura mentre per quella correlata alla malattia ID-19, che in quel momento storico era pressoché sconosciuta, non può dirsi lo
14 stesso. Si conferma, pertanto, quanto concluso nella relazione preliminare di CTU in data 17.7.2021
(pagg. 33-34 della relazione).”
In definitiva, i cc.tt.uu. hanno escluso il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e in particolare tra le infezioni e l'evento morte.
10. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente, anche in considerazione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve escludersi la responsabilità della struttura sanitaria convenuta in quanto a prescindere della mancata dimostrazione in concreto dell'attuazione dei provvedimenti di prevenzione (protocolli e linee guida) delle infezioni correlate all'assistenza, secondo il criterio del più probabile che non la paziente sarebbe deceduta lo stesso in ragione delle gravi comorbilità di cui era affetta e ciò a prescindere dalle infezioni stesse.
A ciò si aggiunge che, a prescindere dalla rinuncia alla domanda da perdita di chance formulata in via subordinata nel ricorso introduttivo da parte attrice e non espressamente riproposta nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma sei, c.p.c., non può neppure configurarsi la perdita di chance.
Invero, come rilevato dalla Corte di Cassazione, è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (Cass. civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28993). In particolare, secondo quanto osservato in tale pronuncia,
l'incertezza riguarda esclusivamente il raggiungimento di un determinato risultato, il cui verificarsi è, quindi, valutato soltanto come possibile in base alle conoscenze scientifiche ed alle metodologie di cura del tempo.
Tuttavia, ai fini della risarcibilità di tale danno, occorre pur sempre la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, costituito per l'appunto dalla possibilità perduta, nonché la prova del fatto che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria (al fine di distinguere, come affermato nella richiamata sentenza, la concreta possibilità da una mera speranza).
Nel caso in esame, i cc.tt.uu. parlano, invece, di possibilità di sopravvivenza da considerare “estremamente esigue” dovendosi quindi escludere che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria e, pertanto, risarcibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea dev'essere rigettata.
12. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dalla struttura convenuta.
13. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai
D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e
15 in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, tenuto conto del valore della causa.
Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice, a rifondere in favore di parte convenuta le spese per compensi professionali che liquida in euro 22.457,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma 12.06.2025
Il Giudice
LU NI
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