Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 398
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato siano state tutte ritualmente notificate, come da documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Poiché le cartelle non sono state impugnate, sono divenute definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha esaminato la prescrizione solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle. Ha ritenuto che il termine di prescrizione sia stato interrotto da diversi atti notificati al ricorrente in date successive, tra cui preavviso di fermo, pignoramento, intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Inoltre, ha applicato la sospensione della notifica degli atti durante il periodo pandemico.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato siano state tutte ritualmente notificate, come da documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Poiché le cartelle non sono state impugnate, sono divenute definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha esaminato la prescrizione solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle. Ha ritenuto che il termine di prescrizione sia stato interrotto da diversi atti notificati al ricorrente in date successive, tra cui preavviso di fermo, pignoramento, intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Inoltre, ha applicato la sospensione della notifica degli atti durante il periodo pandemico.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato siano state tutte ritualmente notificate, come da documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Poiché le cartelle non sono state impugnate, sono divenute definitive.

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    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato siano state tutte ritualmente notificate, come da documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Poiché le cartelle non sono state impugnate, sono divenute definitive.

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    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha esaminato la prescrizione solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle. Ha ritenuto che il termine di prescrizione sia stato interrotto da diversi atti notificati al ricorrente in date successive, tra cui preavviso di fermo, pignoramento, intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Inoltre, ha applicato la sospensione della notifica degli atti durante il periodo pandemico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 398
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 398
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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