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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GI OV, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1627/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento N. 03020239004471219000 dell'importo complessivo di € 46.125,85, notificata a mezzo plico raccomandato a/r in data 06.02.2024, limitatamente ai seguenti atti di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita:
1- Cartella N. 03020120022014662000 relativa a “IRPEF-Addizionale regionale all'IRPEF-Anno 2009” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 2.586,03
2- Cartella N. 03020140014405410000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 674,03
3- Cartella N. 03020160007992618000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2011-2012” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 1.351,87
Eccepiva, in particolare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, stante la mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Concludeva ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, preliminarmente disposta la sospensione dell'atto impugnato: - Dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità e pertanto l'annullamento dell'Intimazione di pagamento N. 03020239004471219000 dell'importo complessivo di € 46.125,85, notificata a mezzo plico raccomandato a/r in data 06.02.2024, limitatamente ai seguenti atti di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita… Con vittoria delle spese e competenze di lite.”.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
Orbene, l'eccezione è infondata, difatti, le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato sono state tutte ritualmente notificate, come si evince dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione:
n. :
1- n. 030 2012 0022014662/000 - not. 21.12.2012 – IRPEF 2012- presso il domicilio del ricorrente e consegnata a mani di familiare convivente ( ved. Allegato 4 );
2- n. 030 2014 0014405410/000 - not. 05.12.2014 – BOLLI 2010- – previo accesso del messo notificatore del 05.12.2014 , risultato assente il destinatario, è stato fatto il deposito del plico presso la Casa Comune ai sensi dell'art. 139 e 140 cpc con invio avviso– ( ved. Allegato 5 );
3- 030 2016 0007992618/000 – deposito all' Albo Camera di Commercio.
Non essendo state impugnate le predette cartelle sono divenute definitive con conseguente inoppugnabilità delle stesse e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di lettimità,ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto.
Ed invero: n data 15.04.2013 al ricorrente è stato notificatore il Preavviso di Fermo n.
03080201300001090/000 ed ha interrotto la prescrizione con rinnovo di eguale decorso. B) in data
08.05.2017 è stato notificato il Pignoramento ex.art. 72 bis documento n. 03080201700000410/000 che richiama la cartella del 2016 ( 030 2016 0007992618/000 ); C) In data 22.05.2017 è stata notificata l'Intimazione di Pagamento N 03020179002008546/000 che richiama le cartelle del 2012 e 2014 (030
2012 0022014662/000 e 030 2014 0014405410/000 ); D) In data 25.5.2019 al ricorrente è stata notificata l'Intimazione di Pagamento N. 03020199005200836.000, che richiama tutte le tre restanti cartelle con ulteriore interruzione della prescrizione e rinnovo di eguale percorso. E) In data 07.11.2022 , al ricorrente
è stata notificata la Comunicazione Preventiva di iscrizione Ipotecaria N. 03076202200000553.000, che richiama la cartella del 2016 (030 2016 0007992618/000) con ulteriore interruzione della prescrizione e rinnovo di eguale percorso.
Inoltre, deve rilevarsi che nel caso di specie trova applicazione la sospensione della notifica di atti AdR durante il periodo pandemico (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) in base all'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020 che richiama l'art. 12 del d.lgs 159/2015.
Ed invero, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, così statuisce: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione Monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in €. 1.065,00 per parte resistente, oltre accessori come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GI OV, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1627/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004471219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento N. 03020239004471219000 dell'importo complessivo di € 46.125,85, notificata a mezzo plico raccomandato a/r in data 06.02.2024, limitatamente ai seguenti atti di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita:
1- Cartella N. 03020120022014662000 relativa a “IRPEF-Addizionale regionale all'IRPEF-Anno 2009” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 2.586,03
2- Cartella N. 03020140014405410000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 674,03
3- Cartella N. 03020160007992618000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2011-2012” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 1.351,87
Eccepiva, in particolare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, stante la mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Concludeva ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, preliminarmente disposta la sospensione dell'atto impugnato: - Dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità e pertanto l'annullamento dell'Intimazione di pagamento N. 03020239004471219000 dell'importo complessivo di € 46.125,85, notificata a mezzo plico raccomandato a/r in data 06.02.2024, limitatamente ai seguenti atti di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita… Con vittoria delle spese e competenze di lite.”.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
Orbene, l'eccezione è infondata, difatti, le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato sono state tutte ritualmente notificate, come si evince dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione:
n. :
1- n. 030 2012 0022014662/000 - not. 21.12.2012 – IRPEF 2012- presso il domicilio del ricorrente e consegnata a mani di familiare convivente ( ved. Allegato 4 );
2- n. 030 2014 0014405410/000 - not. 05.12.2014 – BOLLI 2010- – previo accesso del messo notificatore del 05.12.2014 , risultato assente il destinatario, è stato fatto il deposito del plico presso la Casa Comune ai sensi dell'art. 139 e 140 cpc con invio avviso– ( ved. Allegato 5 );
3- 030 2016 0007992618/000 – deposito all' Albo Camera di Commercio.
Non essendo state impugnate le predette cartelle sono divenute definitive con conseguente inoppugnabilità delle stesse e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di lettimità,ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto.
Ed invero: n data 15.04.2013 al ricorrente è stato notificatore il Preavviso di Fermo n.
03080201300001090/000 ed ha interrotto la prescrizione con rinnovo di eguale decorso. B) in data
08.05.2017 è stato notificato il Pignoramento ex.art. 72 bis documento n. 03080201700000410/000 che richiama la cartella del 2016 ( 030 2016 0007992618/000 ); C) In data 22.05.2017 è stata notificata l'Intimazione di Pagamento N 03020179002008546/000 che richiama le cartelle del 2012 e 2014 (030
2012 0022014662/000 e 030 2014 0014405410/000 ); D) In data 25.5.2019 al ricorrente è stata notificata l'Intimazione di Pagamento N. 03020199005200836.000, che richiama tutte le tre restanti cartelle con ulteriore interruzione della prescrizione e rinnovo di eguale percorso. E) In data 07.11.2022 , al ricorrente
è stata notificata la Comunicazione Preventiva di iscrizione Ipotecaria N. 03076202200000553.000, che richiama la cartella del 2016 (030 2016 0007992618/000) con ulteriore interruzione della prescrizione e rinnovo di eguale percorso.
Inoltre, deve rilevarsi che nel caso di specie trova applicazione la sospensione della notifica di atti AdR durante il periodo pandemico (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) in base all'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020 che richiama l'art. 12 del d.lgs 159/2015.
Ed invero, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, così statuisce: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione Monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in €. 1.065,00 per parte resistente, oltre accessori come per legge.