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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049 2051.2052
Promossa da:
nata ad [...] il 27,10.1955 C.F. Parte_1 C.F._1 Ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N° 403/2019 del
COA di Siracusa.
l'Avv. Mauro Bordone
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Controparte_1
Con l' Avv. Pierluigi Romano
CONVENUTO
Controparte_2
In persona del suo legale rapp,te pro.tempore
Con l'Avv. Carmelo Greco
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
“Piaccia ritenere e dichiarare responsabile dell'evento del 14.08.2016 per quanto in atti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro 12.476,72. Vinte le spese. PARTE CONVENUTA
Circolo Unione
“Piaccia” disattesa ogni contraria eccezione e difesa ritenere infondata la domanda.
In ipotesi di accoglimento della domanda condannare
[...]
a mallevare la convenuta. CP_2
TERZA CHIAMATA
assicurazione CP_2
“PIACCIA” all'On.le Tribunale Civile di Siracusa Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione. In via preliminare, dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile per la mancata attivazione della procedura di mediazione. Sempre, in via preliminare dichiarare l'inoperatività della polizza per le condizioni sopra spiegate. Nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea, atteso che unico responsabile dell'evento è la sig.ra Pt_1 Conseguentemente rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti del e/o comunque Controparte_1 limitarla nei limiti del dovuto e del provato, applicando le condizioni di polizza. Rigettare conseguentemente la domanda di manleva formulata dal nei confronti dell'odierna concludente. Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi”.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione degli interrogatori formali e delle prove orali.
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 5.03.2025 è stata trattenuta in decisione ed evasa sulle rassegnate conclusioni delle parti allo spirare dei termini ex art. 190 cpc
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giorno 14.08.2026 si trovava a festeggiare il Parte_1 Ferragosto presso il di Siracusa partecipando alla serata CP_1 danzante ivi organizzata.
Accadde che mentre ballava sulla pista costituita da pannelli di legno affiancati l'uno all'altro, cadeva malamente a terra poiché a suo dire, il tacco della scarpa era rimasto infilzato nella fessura esistente tra i suddetti pannelli.
Cadendo batteva il polso e il gomito sinistro.
Oggi è causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti e quantificati in euro 8.403,78.
Tanto premesso Parte attrice agisce nei confronti del quale CP_1 custode/proprietario del luogo teatro dell'evento lesivo, pertanto il procedimento va scrutinato ai sensi dell'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Questi caratteri dovrebbero essere presenti pure nel comportamento del danneggiato, nel caso in cui si voglia addurre tale giustificazione quale prova contraria ai sensi dell'art. 2051 c.c.: dovendo il custode prevenire anche il fatto del danneggiato, per quanto possibile evitandolo, si dovrebbe trattare di comportamenti sui quali il custode non abbia avuto alcuna signoria di controllo e il cui verificarsi apparisse poco probabile, altrimenti il custode è pienamente responsabile verso la vittima.
Pertanto il proprietario dei luoghi può superare la responsabilità solo quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza del sito, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato, dovendo dimostrare quindi che la condotta di costui ha i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che sia stata da sola idonea a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
Occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una
“insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode (dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.) quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
L'insidia infatti ha per oggetto una “cosa”, ossia qualunque elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso. Dev'essere la “cosa” in sé che costituisce la causa del danno. Perché sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti.
Infatti, se il pericolo è ben visibile - il soggetto può notare l'ostacolo e avere il tempo di modificare ad esempio, la propria traiettoria o comunque il proprio comportamento ed evitare così il danno. Se quest'ultimo si verifica non rileva la colpa del custode.
Nello specifico
Occorre porre mente che nessuno ha visto come e perché la danneggiata era caduta, ma solo che fosse caduta.
La danneggiata sostiene di essere caduta poiché il tacco di un delle scarpe era rimasto “incastrato” in una delle fessure esistenti tra un pannello e l'altro della pedana destinata a pista da ballo.
Dunque, se rimasto “incastrato” e cioè infilzato nella fessura, innanzitutto avrebbe dovuto essere visibile a tutti i presenti che dovendo soccorrere la avrebbero avuto verosimilmente, la necessità Pt_1 di disincagliare il tacco della scarpa.
Nessuno dei testi escussi tuttavia ha riferito nulla sul punto, neppure su domande a chiarimento.
Dunque, appare verosimile che la danneggiata abbia perso l'equilibrio autonomamente, non potendosi escludere neppure l'ipotesi assai possibile, di essere stata involontariamente urtato da altro ballerino.
Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova certa e rigorosa del nesso causale tra la “cosa” e l'evento lesivo, la domanda va rigettata perché non sufficientemente provata, appare infondata in fatto e in diritto.
In ordine alle spese di lite esse seguono la soccombenza ed in applicazione del DM55/14 DM 147/ 22, scaglione 5.201- 26.000, valore minimo per tutte le fasi si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, somma da suddividere tra i due convenuti vittoriosi
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Rigetta la domanda.
Condanna alle spese di lite che per come in parte motiva Parte_1 si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, somme da suddividere parimenti tra il convenuto e la Terza chiamata , CP_3 Controparte_2 in persona dei rispettivi rapp.ti pro.tempore
Così deciso
Siracusa 07.07.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo