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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1746/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
alla via Pratese n. 28, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Iole
Vannucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via
Cavour n. 37;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vittorio Giuseppe n. 9/B, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Alice Valori, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via L.
S. Cherubini n. 13;
Resistente
E
1 in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Ciro Il Grande n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Falso, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia al viale Adua n. 123;
Resistente
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 19.9.2024, deduceva di avere Parte_1
contratto matrimonio con (deceduto in Pistoia il 4.9.2024), e Persona_1
di avere divorziato dal coniuge giusta sentenza del Tribunale di Pistoia n.
282/1997; la sentenza di divorzio poneva a carico del sig. la Per_1
corresponsione di assegno divorzile nella misura di L. 500.000, e tale assegno veniva corrisposto nella misura di € 275 sino al luglio 2024
Il sig. si era risposato con in data 22.8.2024, e lo stesso Per_1 Controparte_1
godeva, al momento del decesso di trattamento pensionistico quale ex dipendente Breda Ferroviaria s.p.a.
La ricorrente richiedeva, quindi, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 3 L.
898/1970, determinasse la quota di pensione di reversibilità a lei spettante, evidenziando di essere stata sposata con il de cuius per quasi 30 anni e di avere avuto da lui una figlia;
di essere beneficiaria di assegno divorzile, il cui importo sarebbe pari ad € 431,50; di essere ormai ultraottantenne e di vivere da sola, in precarie condizioni di salute, essendo invalida civile.
La ricorrente domanda, pertanto, di ottenere una quota prevalente e, comunque, congrua, della pensione di reversibilità.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.9.2024, si costituiva in giudizio l' , il quale deduceva Controparte_3
che il sig. era titolare di una pensione di vecchiaia di importo medio Per_1 mensile pari ad € 1.481,70; la sig.ra a seguito del decesso del marito, CP_1
domandava la pensione di reversibilità, che è stata liquidata, con decorrenza da ottobre 2024, per un importo medio mensile di € 1.294,89 netto.
L' si rimetteva al Tribunale in merito alla quota di trattamento CP_4
pensionistico eventualmente spettante alla ricorrente.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2024, si costituiva in giudizio la quale deduceva che: Controparte_1
- il sig. e la sig.ra contraevano matrimonio il 18.8.1968 e il Per_1 Pt_1
18.10.1988 depositavano ricorso per separazione consensuale, dando atto di non avere più, da tempo, una unione affettiva;
il 27.2.1989 veniva omologata la separazione;
il sig. il 31.1.1989, si trasferiva presso sua madre;
Per_1
- il 16.6.1993, il sig. ha presentato ricorso per ottenere il divorzio, Per_1
pronunciato dal Tribunale di Pistoia il 26.5.1997;
- nel 1999, il sig. presentava ricorso per la modifica delle condizioni Per_1 di divorzio e, in data 23.12.1999, il Tribunale di Pistoia riduceva l'importo dell'assegno divorzile in L. 350.000;
- la sig.ra e il sig. iniziavano a frequentarsi dall'anno 1996, CP_1 Per_1
e stabilivano fin da principio un legame molto intenso, dandole il marito aiuto anche con i due figli nati da una precedente relazione;
- inizialmente, il sig. dormiva sia nell'abitazione della sig.ra Per_1
sia in quella di sua madre;
dopo la morte di quest'ultima, trasferiva CP_1 la propria residenza, a partire dal 2006, presso l'abitazione della resistente;
- il de cuius ha lavorato presso Breda Costruzioni Ferroviarie dal 16.5.1968 al
31.3.2000, poi è stato messo in cassa integrazione dal 20.5.1999 fino al
31.3.2000 e, per tre anni, è stato posto in mobilità, così da arrivare al pensionamento;
- in merito alla condizione reddituale della ricorrente, deduceva che la stessa ha alienato, il 18.3.2024, la piena proprietà dell'ultima parte di un bene di cui era ancora titolare, ovvero primo piano dell'immobile sito in Pistoia alla via Pratese
n. 28; la ricorrente vivrebbe, in realtà, presso podere gestito dalla figlia
Per_2
- la resistente abita nelle case popolari dal 1984, in immobile per cui, ad oggi, corrisponde € 284,99 a titolo di locazione;
è in pensione dal 2010, e percepisce una somma esigua, pari ad € 578,04 netti;
la stessa percepisce anche assegno divorzile dal suo ex marito, per € 117,33 nell'anno 2024;
- la resistente solamente grazie alla pensione di reversibilità riesce a sostenere le proprie spese;
aveva, poi, gravi problematiche di salute, e le era stata riconosciuta invalidità al 67%.
3 La resistente, quindi, evidenziava la finalità solidaristica del trattamento di reversibilità, e deduceva come la ricorrente non avesse rappresentato in modo idoneo le proprie condizioni economiche.
Pertanto, la resistente concludeva affinché le fosse assegnata una quota prevalente del trattamento pensionistico erogato in favore del coniuge.
Ad esito di un tentativo di conciliazione, la causa giungeva all'udienza del
18.3.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.1. domanda determinarsi la quota di pensione di reversibilità Parte_1 dell'ex coniuge lei spettante, atteso che il sig. aveva Persona_1 Per_1 contratto nuove nozze con Controparte_1
2.2. Occorre premettere che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale
(cfr. Cass. Civ., 7.12.2011, n. 26358), oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr. Cass. Civ., 21.9.2012, n. 16093), senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. Cass. Civ., 21.6.2012, n.
10391; Cass. Civ., 13.11.2020, n. 25656).
2.3. ha contratto matrimonio con il 18.8.1968 Parte_1 Persona_1
(cfr. doc. 3 allegato alla comparsa), addivenendo alla separazione consensuale in data 27.2.1989 (cfr. docc. 4 e 5 allegati alla comparsa) e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 26.5.1997, a fronte di ricorso depositato il
16.6.1993 (cfr. docc. 8 e 9 allegati alla comparsa).
4 Il Tribunale di Pistoia, nella citata sentenza di divorzio, disponeva assegno divorzile in favore della sig.ra determinandolo in Lit. 500.000, poi Pt_1 ridotto in Lit. 350.000 (cfr. decreto del Tribunale di Pistoia del 23.12.1999 sub doc. 10 allegato alla comparsa), che, oggi, corrispondono a circa € 270.
Pertanto, la ricorrente e il sig. addivenivano alla separazione dopo circa Per_1
20 anni di matrimonio e al divorzio dopo 29 anni.
2.4. invece, contraeva matrimonio con il sig. in data Controparte_1 Per_1
22.8.2024 (cfr. doc. 19 allegato alla comparsa), ovvero in prossimità del suo decesso, avvenuto il 4.9.2024 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
La stessa, però, allegava di avere intrattenuto una relazione con il sig. Per_1 sin dal 1996, e di avere iniziato ad abitare stabilmente con lui dopo la morte di sua madre, ovvero dal 2006 (cfr. docc. 14/18 allegati alla comparsa da cui risulta che la resistente, il 26.7.2006, richiedeva alla SPES che il sig. potesse Per_1 ottenere la residenza nella casa popolare come suo convivente more uxorio).
La resistente e il de cuius, quindi, hanno avuto una stabile convivenza prematrimoniale protrattasi per 18 anni, preceduta da una relazione affettiva instaurata dieci anni prima.
2.5. Ciò dedotto circa i tempi delle rispettive unioni con il de cuius, si passa ad esaminare la condizione reddituale delle parti.
La ricorrente, di anni 81, ha documentato una precaria condizione di salute, essendo la stessa stata riconosciuta invalida medio-grave con una percentuale tra il 67% e il 99% (cfr. docc. 7, 8 e 9 allegati al ricorso).
La stessa ha dedotto di percepire, dal 2003, pensione di invalidità per € 600 mensili.
Dalla documentazione depositata dalla resistente, emerge che la ricorrente, in data 14.3.2024, ha alienato, per la quota dell'intero, immobile di 5 vani sito al primo piano in Pistoia alla via Pratese n. 28 (cfr. docc. 26 e 27 allegati alla comparsa). Da tale vendita, la ricorrente ricavava la somma di € 65.000, e anche la figlia della stessa ricavava ulteriori € 65.000 dalla vendita di altro immobile sito al secondo piano dello stabile (cfr. doc. 56 di parte ricorrente depositato il
23.3.2025). Di questa somma complessivamente di € 130.000, € 65.000 venivano utilizzati per estinguere mutuo intestato al marito della figlia (cfr. docc. 12/15 di parte ricorrente).
5 La sig.ra attualmente abita insieme alla figlia, avendo necessità di Pt_1 assistenza durante l'arco dell'intera giornata (cfr. doc. 16/17 di parte ricorrente).
Venendo alle condizioni economiche della resistente, la stessa abita in casa popolare per cui corrisponde € 284,99 di canone (cfr. doc. 31 allegato alla comparsa e doc. 42 di parte resistente), e percepisce € 578,04 netti di pensione
(cfr. doc. 33 allegato alla comparsa;
importo poi ridottosi in € 439, 41 come da doc. 40 di parte resistente), oltre € 117,33 di assegno divorzile dal suo ex marito.
La stessa è anche onerata di alcuni finanziamenti per circa € 250 mensili (cfr. docc. 43, 47 e 48 di parte resistente).
Anche la resistente, di anni 74, rappresentava le proprie difficili condizioni di salute (cfr. docc. 36, 37 allegati alla comparsa;
doc. 49 di parte resistente), per cui era stata dichiarata invalida al 67% (cfr. doc. 38 allegato alla comparsa).
2.6. Tutto ciò premesso, va evidenziato come le parti abbiano convissuto con il de cuius stabilmente per periodi di tempo sovrapponibili.
La resistente, difatti, ha convissuto con il ricorrente per circa 18 anni (dal 2006 al 2024), avendo avviato la relazione affettiva con lui già dieci anni prima.
La ricorrente, dal canto suo, ha convissuto con il resistente per 20 anni (dal 1968 al 1988), e, verosimilmente, la relazione affettiva era iniziata già qualche anno prima del matrimonio.
La condizione economica della resistente appare, però, deteriore rispetto a quella della ricorrente.
Entrambe sono titolari di una pensione di invalidità, a cui la resistente aggiunge l'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge per € 117 circa.
La ricorrente, però, come si desume degli atti, si è potuta avvantaggiare, recentemente, del ricavato della vendita di un immobile e, attualmente, non ha oneri locativi abitando presso la figlia.
La resistente, invece, corrisponde il canone per un alloggio popolare, è onerata di alcuni finanziamenti, e non risulta che abbia ricevuto, nel corso del tempo, rilevanti introiti.
2.7.
Per questi motivi
, tenuto conto di periodi di convivenza assimilabili e di una condizione reddituale inferiore della resistente, si ritiene di ripartire la pensione di reversibilità di attribuendo la quota del 70% a Persona_1 [...]
e la quota del 30% a . CP_1 Parte_1
6 2.8. Quanto alla decorrenza del diritto alla percezione della pensione nella quota stabilita, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte di
[...]
Per_1
Detta decorrenza nasce, per entrambe le aventi diritto, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda), salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033
c.c. (cfr. Cass. Civ. 22259/13; Cass. Civ., 2092/07).
3. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto che le rispettive pretese sono state solo parzialmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto Persona_1
venga attribuita nella misura del 70% al coniuge superstite e Controparte_1 nella misura del 30% all'ex coniuge;
Parte_1
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1746/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
alla via Pratese n. 28, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Iole
Vannucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via
Cavour n. 37;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vittorio Giuseppe n. 9/B, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Alice Valori, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via L.
S. Cherubini n. 13;
Resistente
E
1 in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Ciro Il Grande n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Falso, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia al viale Adua n. 123;
Resistente
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 19.9.2024, deduceva di avere Parte_1
contratto matrimonio con (deceduto in Pistoia il 4.9.2024), e Persona_1
di avere divorziato dal coniuge giusta sentenza del Tribunale di Pistoia n.
282/1997; la sentenza di divorzio poneva a carico del sig. la Per_1
corresponsione di assegno divorzile nella misura di L. 500.000, e tale assegno veniva corrisposto nella misura di € 275 sino al luglio 2024
Il sig. si era risposato con in data 22.8.2024, e lo stesso Per_1 Controparte_1
godeva, al momento del decesso di trattamento pensionistico quale ex dipendente Breda Ferroviaria s.p.a.
La ricorrente richiedeva, quindi, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 3 L.
898/1970, determinasse la quota di pensione di reversibilità a lei spettante, evidenziando di essere stata sposata con il de cuius per quasi 30 anni e di avere avuto da lui una figlia;
di essere beneficiaria di assegno divorzile, il cui importo sarebbe pari ad € 431,50; di essere ormai ultraottantenne e di vivere da sola, in precarie condizioni di salute, essendo invalida civile.
La ricorrente domanda, pertanto, di ottenere una quota prevalente e, comunque, congrua, della pensione di reversibilità.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.9.2024, si costituiva in giudizio l' , il quale deduceva Controparte_3
che il sig. era titolare di una pensione di vecchiaia di importo medio Per_1 mensile pari ad € 1.481,70; la sig.ra a seguito del decesso del marito, CP_1
domandava la pensione di reversibilità, che è stata liquidata, con decorrenza da ottobre 2024, per un importo medio mensile di € 1.294,89 netto.
L' si rimetteva al Tribunale in merito alla quota di trattamento CP_4
pensionistico eventualmente spettante alla ricorrente.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2024, si costituiva in giudizio la quale deduceva che: Controparte_1
- il sig. e la sig.ra contraevano matrimonio il 18.8.1968 e il Per_1 Pt_1
18.10.1988 depositavano ricorso per separazione consensuale, dando atto di non avere più, da tempo, una unione affettiva;
il 27.2.1989 veniva omologata la separazione;
il sig. il 31.1.1989, si trasferiva presso sua madre;
Per_1
- il 16.6.1993, il sig. ha presentato ricorso per ottenere il divorzio, Per_1
pronunciato dal Tribunale di Pistoia il 26.5.1997;
- nel 1999, il sig. presentava ricorso per la modifica delle condizioni Per_1 di divorzio e, in data 23.12.1999, il Tribunale di Pistoia riduceva l'importo dell'assegno divorzile in L. 350.000;
- la sig.ra e il sig. iniziavano a frequentarsi dall'anno 1996, CP_1 Per_1
e stabilivano fin da principio un legame molto intenso, dandole il marito aiuto anche con i due figli nati da una precedente relazione;
- inizialmente, il sig. dormiva sia nell'abitazione della sig.ra Per_1
sia in quella di sua madre;
dopo la morte di quest'ultima, trasferiva CP_1 la propria residenza, a partire dal 2006, presso l'abitazione della resistente;
- il de cuius ha lavorato presso Breda Costruzioni Ferroviarie dal 16.5.1968 al
31.3.2000, poi è stato messo in cassa integrazione dal 20.5.1999 fino al
31.3.2000 e, per tre anni, è stato posto in mobilità, così da arrivare al pensionamento;
- in merito alla condizione reddituale della ricorrente, deduceva che la stessa ha alienato, il 18.3.2024, la piena proprietà dell'ultima parte di un bene di cui era ancora titolare, ovvero primo piano dell'immobile sito in Pistoia alla via Pratese
n. 28; la ricorrente vivrebbe, in realtà, presso podere gestito dalla figlia
Per_2
- la resistente abita nelle case popolari dal 1984, in immobile per cui, ad oggi, corrisponde € 284,99 a titolo di locazione;
è in pensione dal 2010, e percepisce una somma esigua, pari ad € 578,04 netti;
la stessa percepisce anche assegno divorzile dal suo ex marito, per € 117,33 nell'anno 2024;
- la resistente solamente grazie alla pensione di reversibilità riesce a sostenere le proprie spese;
aveva, poi, gravi problematiche di salute, e le era stata riconosciuta invalidità al 67%.
3 La resistente, quindi, evidenziava la finalità solidaristica del trattamento di reversibilità, e deduceva come la ricorrente non avesse rappresentato in modo idoneo le proprie condizioni economiche.
Pertanto, la resistente concludeva affinché le fosse assegnata una quota prevalente del trattamento pensionistico erogato in favore del coniuge.
Ad esito di un tentativo di conciliazione, la causa giungeva all'udienza del
18.3.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.1. domanda determinarsi la quota di pensione di reversibilità Parte_1 dell'ex coniuge lei spettante, atteso che il sig. aveva Persona_1 Per_1 contratto nuove nozze con Controparte_1
2.2. Occorre premettere che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale
(cfr. Cass. Civ., 7.12.2011, n. 26358), oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr. Cass. Civ., 21.9.2012, n. 16093), senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. Cass. Civ., 21.6.2012, n.
10391; Cass. Civ., 13.11.2020, n. 25656).
2.3. ha contratto matrimonio con il 18.8.1968 Parte_1 Persona_1
(cfr. doc. 3 allegato alla comparsa), addivenendo alla separazione consensuale in data 27.2.1989 (cfr. docc. 4 e 5 allegati alla comparsa) e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 26.5.1997, a fronte di ricorso depositato il
16.6.1993 (cfr. docc. 8 e 9 allegati alla comparsa).
4 Il Tribunale di Pistoia, nella citata sentenza di divorzio, disponeva assegno divorzile in favore della sig.ra determinandolo in Lit. 500.000, poi Pt_1 ridotto in Lit. 350.000 (cfr. decreto del Tribunale di Pistoia del 23.12.1999 sub doc. 10 allegato alla comparsa), che, oggi, corrispondono a circa € 270.
Pertanto, la ricorrente e il sig. addivenivano alla separazione dopo circa Per_1
20 anni di matrimonio e al divorzio dopo 29 anni.
2.4. invece, contraeva matrimonio con il sig. in data Controparte_1 Per_1
22.8.2024 (cfr. doc. 19 allegato alla comparsa), ovvero in prossimità del suo decesso, avvenuto il 4.9.2024 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
La stessa, però, allegava di avere intrattenuto una relazione con il sig. Per_1 sin dal 1996, e di avere iniziato ad abitare stabilmente con lui dopo la morte di sua madre, ovvero dal 2006 (cfr. docc. 14/18 allegati alla comparsa da cui risulta che la resistente, il 26.7.2006, richiedeva alla SPES che il sig. potesse Per_1 ottenere la residenza nella casa popolare come suo convivente more uxorio).
La resistente e il de cuius, quindi, hanno avuto una stabile convivenza prematrimoniale protrattasi per 18 anni, preceduta da una relazione affettiva instaurata dieci anni prima.
2.5. Ciò dedotto circa i tempi delle rispettive unioni con il de cuius, si passa ad esaminare la condizione reddituale delle parti.
La ricorrente, di anni 81, ha documentato una precaria condizione di salute, essendo la stessa stata riconosciuta invalida medio-grave con una percentuale tra il 67% e il 99% (cfr. docc. 7, 8 e 9 allegati al ricorso).
La stessa ha dedotto di percepire, dal 2003, pensione di invalidità per € 600 mensili.
Dalla documentazione depositata dalla resistente, emerge che la ricorrente, in data 14.3.2024, ha alienato, per la quota dell'intero, immobile di 5 vani sito al primo piano in Pistoia alla via Pratese n. 28 (cfr. docc. 26 e 27 allegati alla comparsa). Da tale vendita, la ricorrente ricavava la somma di € 65.000, e anche la figlia della stessa ricavava ulteriori € 65.000 dalla vendita di altro immobile sito al secondo piano dello stabile (cfr. doc. 56 di parte ricorrente depositato il
23.3.2025). Di questa somma complessivamente di € 130.000, € 65.000 venivano utilizzati per estinguere mutuo intestato al marito della figlia (cfr. docc. 12/15 di parte ricorrente).
5 La sig.ra attualmente abita insieme alla figlia, avendo necessità di Pt_1 assistenza durante l'arco dell'intera giornata (cfr. doc. 16/17 di parte ricorrente).
Venendo alle condizioni economiche della resistente, la stessa abita in casa popolare per cui corrisponde € 284,99 di canone (cfr. doc. 31 allegato alla comparsa e doc. 42 di parte resistente), e percepisce € 578,04 netti di pensione
(cfr. doc. 33 allegato alla comparsa;
importo poi ridottosi in € 439, 41 come da doc. 40 di parte resistente), oltre € 117,33 di assegno divorzile dal suo ex marito.
La stessa è anche onerata di alcuni finanziamenti per circa € 250 mensili (cfr. docc. 43, 47 e 48 di parte resistente).
Anche la resistente, di anni 74, rappresentava le proprie difficili condizioni di salute (cfr. docc. 36, 37 allegati alla comparsa;
doc. 49 di parte resistente), per cui era stata dichiarata invalida al 67% (cfr. doc. 38 allegato alla comparsa).
2.6. Tutto ciò premesso, va evidenziato come le parti abbiano convissuto con il de cuius stabilmente per periodi di tempo sovrapponibili.
La resistente, difatti, ha convissuto con il ricorrente per circa 18 anni (dal 2006 al 2024), avendo avviato la relazione affettiva con lui già dieci anni prima.
La ricorrente, dal canto suo, ha convissuto con il resistente per 20 anni (dal 1968 al 1988), e, verosimilmente, la relazione affettiva era iniziata già qualche anno prima del matrimonio.
La condizione economica della resistente appare, però, deteriore rispetto a quella della ricorrente.
Entrambe sono titolari di una pensione di invalidità, a cui la resistente aggiunge l'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge per € 117 circa.
La ricorrente, però, come si desume degli atti, si è potuta avvantaggiare, recentemente, del ricavato della vendita di un immobile e, attualmente, non ha oneri locativi abitando presso la figlia.
La resistente, invece, corrisponde il canone per un alloggio popolare, è onerata di alcuni finanziamenti, e non risulta che abbia ricevuto, nel corso del tempo, rilevanti introiti.
2.7.
Per questi motivi
, tenuto conto di periodi di convivenza assimilabili e di una condizione reddituale inferiore della resistente, si ritiene di ripartire la pensione di reversibilità di attribuendo la quota del 70% a Persona_1 [...]
e la quota del 30% a . CP_1 Parte_1
6 2.8. Quanto alla decorrenza del diritto alla percezione della pensione nella quota stabilita, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte di
[...]
Per_1
Detta decorrenza nasce, per entrambe le aventi diritto, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda), salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033
c.c. (cfr. Cass. Civ. 22259/13; Cass. Civ., 2092/07).
3. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto che le rispettive pretese sono state solo parzialmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto Persona_1
venga attribuita nella misura del 70% al coniuge superstite e Controparte_1 nella misura del 30% all'ex coniuge;
Parte_1
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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