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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1326/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5672/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Melicucco - Piazza I Maggio 89020 Melicucco RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00098822 45 000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 03.10.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2025 0009882245000 notificatale l'11.06.2025, e relativa a Tari anno 2016 e bollo auto anno 2020, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di censure involgenti la posizione degli enti impositori.
Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché con riferimento all'annualità 2020 l'avviso di accertamento era stato notificato il 27.05.2023, mentre con riguardo all'annualità 2022 rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
Si costituiva il Comune di Melicucco il quale assumeva di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento presupposto il 03.12.2021.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Deve innanzitutto rilevarsi, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che la Regione Calabria ha dimostrato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, di avere regolarmente notificato in data 27.05.2023 a mani proprie della Napoli l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2020.
In proposito, deve osservarsi che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale
(tassa automobilistica), sicchè non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente all'11.06.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali per la predetta annualità 2020 contestata.
Considerazioni analoghe vanno fatte per il 2022, atteso che relativamente a tale annualità l'avviso di accertamento deve ritenersi assorbito nella cartella di pagamento impugnata, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento.
Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/2018 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.19 comma 3 1 l reg Sicilia 5 dicembre 2016 n.24 con il quale è stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2 l reg Sicilia 11 agosto
2015 n.16 censurato per violazione degli artt 3 e 97 Cost nella parte in cui si prevede che in caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art.13 comma 3 1 lett a) bis) e b) dlgs 18 dicembre 1997 n.472 l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni venga immediatamente iscritto a ruolo senza passare da una comunicazione al contribuente precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo È infatti meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto special. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97 Cost addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione prodromica alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione Siciliana
(sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017”).
Per ciò che concerne la Tari, deve evidenziarsi che l'art.1 comma 161 della legge n.296 del 2006 prevede testualmente che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art.16
e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472, e successive modificazioni”.
Dunque, la normativa vigente in tema di tributi locali stabilisce che i termini di accertamento di cui all'art.1 comma 161 L. n.296/2006 decorrono dall'anno successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
Ciò significa che nel caso in esame, trattandosi di omesso versamento del tributo per l'individuazione del dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale deve farsi riferimento all'anno successivo a quello oggetto di accertamento rispetto a quale doveva avvenire il pagamento, e dunque l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
(a partire dal 2017 per l'avviso di accertamento impugnato) a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ossia entro il 31.12.2021.
Ebbene, per ciò che concerne l'eccepita prescrizione della pretesa impositiva, emerge che l'avviso di accertamento è stato notificato il 03.12.2021 a mani della stessa ricorrente e che da tale data e sino alla avvenuta notifica della cartella di pagamento risalente all'11.06.2025 non era certamente ancora decorso il termine quinquennale.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5672/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Melicucco - Piazza I Maggio 89020 Melicucco RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00098822 45 000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 03.10.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2025 0009882245000 notificatale l'11.06.2025, e relativa a Tari anno 2016 e bollo auto anno 2020, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di censure involgenti la posizione degli enti impositori.
Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché con riferimento all'annualità 2020 l'avviso di accertamento era stato notificato il 27.05.2023, mentre con riguardo all'annualità 2022 rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
Si costituiva il Comune di Melicucco il quale assumeva di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento presupposto il 03.12.2021.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Deve innanzitutto rilevarsi, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che la Regione Calabria ha dimostrato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, di avere regolarmente notificato in data 27.05.2023 a mani proprie della Napoli l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2020.
In proposito, deve osservarsi che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale
(tassa automobilistica), sicchè non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente all'11.06.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali per la predetta annualità 2020 contestata.
Considerazioni analoghe vanno fatte per il 2022, atteso che relativamente a tale annualità l'avviso di accertamento deve ritenersi assorbito nella cartella di pagamento impugnata, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento.
Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/2018 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.19 comma 3 1 l reg Sicilia 5 dicembre 2016 n.24 con il quale è stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2 l reg Sicilia 11 agosto
2015 n.16 censurato per violazione degli artt 3 e 97 Cost nella parte in cui si prevede che in caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art.13 comma 3 1 lett a) bis) e b) dlgs 18 dicembre 1997 n.472 l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni venga immediatamente iscritto a ruolo senza passare da una comunicazione al contribuente precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo È infatti meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto special. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97 Cost addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione prodromica alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione Siciliana
(sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017”).
Per ciò che concerne la Tari, deve evidenziarsi che l'art.1 comma 161 della legge n.296 del 2006 prevede testualmente che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art.16
e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472, e successive modificazioni”.
Dunque, la normativa vigente in tema di tributi locali stabilisce che i termini di accertamento di cui all'art.1 comma 161 L. n.296/2006 decorrono dall'anno successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
Ciò significa che nel caso in esame, trattandosi di omesso versamento del tributo per l'individuazione del dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale deve farsi riferimento all'anno successivo a quello oggetto di accertamento rispetto a quale doveva avvenire il pagamento, e dunque l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
(a partire dal 2017 per l'avviso di accertamento impugnato) a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ossia entro il 31.12.2021.
Ebbene, per ciò che concerne l'eccepita prescrizione della pretesa impositiva, emerge che l'avviso di accertamento è stato notificato il 03.12.2021 a mani della stessa ricorrente e che da tale data e sino alla avvenuta notifica della cartella di pagamento risalente all'11.06.2025 non era certamente ancora decorso il termine quinquennale.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna