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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2608/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094016624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094016624000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094016624000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3203/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259021340820000, notificata in data 4 luglio 2025, nella parte relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 29620120094016624000 per Irpef anno 2009.
Ha eccepito: omessa notifica di tale atto presupposto;
- intervenuta decadenza e/o prescrizione.
AdER non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla quale il ricorso risulta regolarmente notificato, fa sì che non è stato assolto l'onere probatorio consistente nella prova della notifica della presupposta cartella di pagamento n. 29620120094016624000.
Pertanto, l'intimazione va annullata in parte qua per mancato rispetto della sequenza procedimentale, posto che in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una :”….sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Sentenza Cassazione Civile n. 10012 del 15/04/2021).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e annulla l'intimazione di pagamento n. 29620259021340820000, limitatamente alla cartella n. 29620120094016624000. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 923,00 oltre oneri accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2608/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094016624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094016624000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094016624000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3203/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259021340820000, notificata in data 4 luglio 2025, nella parte relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 29620120094016624000 per Irpef anno 2009.
Ha eccepito: omessa notifica di tale atto presupposto;
- intervenuta decadenza e/o prescrizione.
AdER non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla quale il ricorso risulta regolarmente notificato, fa sì che non è stato assolto l'onere probatorio consistente nella prova della notifica della presupposta cartella di pagamento n. 29620120094016624000.
Pertanto, l'intimazione va annullata in parte qua per mancato rispetto della sequenza procedimentale, posto che in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una :”….sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Sentenza Cassazione Civile n. 10012 del 15/04/2021).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e annulla l'intimazione di pagamento n. 29620259021340820000, limitatamente alla cartella n. 29620120094016624000. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 923,00 oltre oneri accessori di legge.