Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 166
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha permesso di assolvere all'onere probatorio della notifica della cartella di pagamento presupposta, comportando l'annullamento dell'intimazione per vizio procedurale.

  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione

    La Corte ha annullato l'intimazione per omessa notifica dell'atto presupposto, rendendo ininfluenti le eccezioni di decadenza e prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 166
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 166
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo