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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 2063 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. SOLLAZZO DOMENICO, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell Controparte_1 Parte_2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Come da ricorso introduttivo: In via principale: che l'Ecc.mo Tribunale adito esoneri il GN dalla corresponsione di somme di denaro in Pt_1 favore della RA a titolo di mantenimento e/o ad ogni Controparte_1 qualsiasi altro titolo;
In via istruttoria:
- Si indicano i seguenti testimoni:
residente a [...], residente a [...], , residente a [...], residente a [...], , residente a [...], Tes_4 Testimone_5 [...]
, residente ad Asti;
Si chiede che detti testimoni vengano sentiti tutti sui seguenti capi di Tes_6 prova, ritualmente preceduti dal suffisso: “Vero che”: 1) una o più volte si è recata dalla RA (presso la sua Controparte_1 abitazione o presso altro luogo) o che la RA si è recata Controparte_1 presso la sua abitazione affinché la RA le effettuasse la Controparte_1 manicure/pedicure e/o la ricostruzione delle unghie e/o le applicasse smalto gel e/o smalto semipermanente;
2) per effettuarle la manicure/pedicure e/o la ricostruzione delle unghie e/o per l'applicazione di smalto gel e/o smalto semipermanente la RA percepiva da Controparte_1 lei somme di denaro;
3) la RA si è allontanata dall'immobile di Sua proprietà Controparte_1 sito in Vicolo Padovani n. 37 – Giaveno in quanto si è trasferita a casa del proprio compagno (capo di prova da rivolgere soltanto alla RA . Testimone_2
- Si chiede l'interpello della RA sui seguenti capi di prova, Controparte_1 ritualmente preceduti dal suffisso “Vero che”:
1) varie donne si recano da lei (o lei si reca a domicilio da loro) affinché le effettui la manicure/pedicure e/o la ricostruzione delle unghie e/o le applichi smalto gel e/o smalto semipermanente;
2) per effettuare la manicure/pedicure e/o la ricostruzione delle unghie e/o per l'applicazione di smalto gel e/o smalto semipermanente lei percepisce somme di denaro;
3) lei si è allontanata dall'immobile sito in Giaveno – Via Vicolo Padovani n. 37 e che ad oggi vive con il suo compagno GN presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Torino, Via Parte_3 Lorenzini n. 29.
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla RA di produrre tutta la Controparte_1 documentazione attestante quanto percepisce a titolo di pensione per la propria invalidità e/o a titolo di indennità di comunicazione e tutta la documentazione attestante quanto percepisce a titolo di pensione in Russia.
Per parte resistente
Come da comparsa di costituzione e risposta:
Respingere per le ragioni di cui in narrativa le domande ed istanze tutte formulate dalla controparte in quanto infondate confermando l'assegno divorzile di €. 200,00 da rivalutarsi dal 24/03/2024;
Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15% c.p.a. 4% e I.V.A. 22%.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1379/2023 del 24.03.2023 e pubblicata il 29.03.2023, il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 02/02/2024, adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio in punto contributo al mantenimento della resistente e domandando, nello specifico, l'esonero dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di mantenimento e/o qualsivoglia altro titolo a parte convenuta, presentando, altresì, istanze istruttorie.
Il Giudice, vista l'istanza di nomina di un interprete, provvedeva in data 31/10/2024 alla nomina del professionista suddetto fissando udienza per la comparizione delle parti.
In data 29/11/2024 il Giudice, preso atto sia della mancata notifica del rinvio dell'udienza a parte resistente, sia della sopravvenuta indisponibilità dell'interprete nominata, provvedeva alla nomina di un nuovo professionista fissando nuova udienza dinanzi a sé. Con comparsa di costituzione e risposta del 15/01/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra esplicando le sue difese e domandando il rigetto Controparte_1 delle istanze avversarie e, di conseguenza, la conferma dell'assegno divorzile.
All'udienza del 20/01/2025 il Giudice, dato atto dell'impedimento dell'interprete nominata a presenziare all'udienza suddetta, rinviava per i medesimi incombenti a successiva udienza.
All'udienza del 10/02/2025 il Giudice, con l'ausilio dell'interprete, ascoltava personalmente le parti e, ritenuta matura la Causa per la decisione, invitava le rispettive difese alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale rimettendo, pertanto, la Causa al Collegio per la decisione.
***
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in sede di divorzio, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati da parte ricorrente dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti, tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni. Si riporta la giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente della quale “La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge le precedenti statuizioni” (Sez.3 ordinanza n. 4170 del 15.2.2024);”
“La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" ed impone la verifica di una sopravvenuta significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Sez. I n. 354 del 10.1.2023).
Nel caso in esame, non è stato provato da parte ricorrente che la sig.ra
[...]
svolga l'attività lavorativa di estetista, non potendosi certamente considerare CP_1 idonea a documentare l'asserita attività, la foto di Instagram allegata, né risultando dagli estratti del conto corrente allegati, versamenti di somme tali da far presumere che la stessa svolga tale attività a domicilio;
la situazione economica/reddituale di parte resistente infatti non risulta in alcun modo mutata. Parte resistente continua a percepire la pensione di invalidità pari a circa 800,00 euro, che unitamente all'assegno divorzile versato dal ricorrente, costituisce la sua unica entrata mensile.
Parimenti non può dirsi raggiunta alcuna prova circa la convivenza more uxorio avviata da parte della resistente, posto che parte ricorrente non ha provato che la sig.ra
[...]
conviva stabilmente con un compagno, in considerazione della circostanza CP_1 che la resistente risulta residente in [...], Vicolo Padovani, ove conduce una casa in locazione, pagando un canone mensile di 402.00 euro.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico del ricorrente. La liquidazione avviene come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, facendo riferimento ai valori minimi stabiliti dalla tabella allegata al citato DM (giudizi ordinari - scaglione di riferimento da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00 trattandosi di cause di valore indeterminato o indeterminabile), applicate le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, del numero e complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1379/2023 del 24.03.2023 e pubblicata il 29.03.2023.
CONDANNA a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_1
che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.905,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge;
somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dr. Chantal Dameglio dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 2063 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. SOLLAZZO DOMENICO, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell Controparte_1 Parte_2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Come da ricorso introduttivo: In via principale: che l'Ecc.mo Tribunale adito esoneri il GN dalla corresponsione di somme di denaro in Pt_1 favore della RA a titolo di mantenimento e/o ad ogni Controparte_1 qualsiasi altro titolo;
In via istruttoria:
- Si indicano i seguenti testimoni:
residente a [...], residente a [...], , residente a [...], residente a [...], , residente a [...], Tes_4 Testimone_5 [...]
, residente ad Asti;
Si chiede che detti testimoni vengano sentiti tutti sui seguenti capi di Tes_6 prova, ritualmente preceduti dal suffisso: “Vero che”: 1) una o più volte si è recata dalla RA (presso la sua Controparte_1 abitazione o presso altro luogo) o che la RA si è recata Controparte_1 presso la sua abitazione affinché la RA le effettuasse la Controparte_1 manicure/pedicure e/o la ricostruzione delle unghie e/o le applicasse smalto gel e/o smalto semipermanente;
2) per effettuarle la manicure/pedicure e/o la ricostruzione delle unghie e/o per l'applicazione di smalto gel e/o smalto semipermanente la RA percepiva da Controparte_1 lei somme di denaro;
3) la RA si è allontanata dall'immobile di Sua proprietà Controparte_1 sito in Vicolo Padovani n. 37 – Giaveno in quanto si è trasferita a casa del proprio compagno (capo di prova da rivolgere soltanto alla RA . Testimone_2
- Si chiede l'interpello della RA sui seguenti capi di prova, Controparte_1 ritualmente preceduti dal suffisso “Vero che”:
1) varie donne si recano da lei (o lei si reca a domicilio da loro) affinché le effettui la manicure/pedicure e/o la ricostruzione delle unghie e/o le applichi smalto gel e/o smalto semipermanente;
2) per effettuare la manicure/pedicure e/o la ricostruzione delle unghie e/o per l'applicazione di smalto gel e/o smalto semipermanente lei percepisce somme di denaro;
3) lei si è allontanata dall'immobile sito in Giaveno – Via Vicolo Padovani n. 37 e che ad oggi vive con il suo compagno GN presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Torino, Via Parte_3 Lorenzini n. 29.
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla RA di produrre tutta la Controparte_1 documentazione attestante quanto percepisce a titolo di pensione per la propria invalidità e/o a titolo di indennità di comunicazione e tutta la documentazione attestante quanto percepisce a titolo di pensione in Russia.
Per parte resistente
Come da comparsa di costituzione e risposta:
Respingere per le ragioni di cui in narrativa le domande ed istanze tutte formulate dalla controparte in quanto infondate confermando l'assegno divorzile di €. 200,00 da rivalutarsi dal 24/03/2024;
Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15% c.p.a. 4% e I.V.A. 22%.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1379/2023 del 24.03.2023 e pubblicata il 29.03.2023, il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 02/02/2024, adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio in punto contributo al mantenimento della resistente e domandando, nello specifico, l'esonero dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di mantenimento e/o qualsivoglia altro titolo a parte convenuta, presentando, altresì, istanze istruttorie.
Il Giudice, vista l'istanza di nomina di un interprete, provvedeva in data 31/10/2024 alla nomina del professionista suddetto fissando udienza per la comparizione delle parti.
In data 29/11/2024 il Giudice, preso atto sia della mancata notifica del rinvio dell'udienza a parte resistente, sia della sopravvenuta indisponibilità dell'interprete nominata, provvedeva alla nomina di un nuovo professionista fissando nuova udienza dinanzi a sé. Con comparsa di costituzione e risposta del 15/01/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra esplicando le sue difese e domandando il rigetto Controparte_1 delle istanze avversarie e, di conseguenza, la conferma dell'assegno divorzile.
All'udienza del 20/01/2025 il Giudice, dato atto dell'impedimento dell'interprete nominata a presenziare all'udienza suddetta, rinviava per i medesimi incombenti a successiva udienza.
All'udienza del 10/02/2025 il Giudice, con l'ausilio dell'interprete, ascoltava personalmente le parti e, ritenuta matura la Causa per la decisione, invitava le rispettive difese alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale rimettendo, pertanto, la Causa al Collegio per la decisione.
***
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in sede di divorzio, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati da parte ricorrente dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti, tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni. Si riporta la giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente della quale “La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge le precedenti statuizioni” (Sez.3 ordinanza n. 4170 del 15.2.2024);”
“La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" ed impone la verifica di una sopravvenuta significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Sez. I n. 354 del 10.1.2023).
Nel caso in esame, non è stato provato da parte ricorrente che la sig.ra
[...]
svolga l'attività lavorativa di estetista, non potendosi certamente considerare CP_1 idonea a documentare l'asserita attività, la foto di Instagram allegata, né risultando dagli estratti del conto corrente allegati, versamenti di somme tali da far presumere che la stessa svolga tale attività a domicilio;
la situazione economica/reddituale di parte resistente infatti non risulta in alcun modo mutata. Parte resistente continua a percepire la pensione di invalidità pari a circa 800,00 euro, che unitamente all'assegno divorzile versato dal ricorrente, costituisce la sua unica entrata mensile.
Parimenti non può dirsi raggiunta alcuna prova circa la convivenza more uxorio avviata da parte della resistente, posto che parte ricorrente non ha provato che la sig.ra
[...]
conviva stabilmente con un compagno, in considerazione della circostanza CP_1 che la resistente risulta residente in [...], Vicolo Padovani, ove conduce una casa in locazione, pagando un canone mensile di 402.00 euro.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico del ricorrente. La liquidazione avviene come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, facendo riferimento ai valori minimi stabiliti dalla tabella allegata al citato DM (giudizi ordinari - scaglione di riferimento da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00 trattandosi di cause di valore indeterminato o indeterminabile), applicate le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, del numero e complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1379/2023 del 24.03.2023 e pubblicata il 29.03.2023.
CONDANNA a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_1
che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.905,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge;
somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dr. Chantal Dameglio dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.