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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CUSATI PIETRO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3571/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Di Salerno - 01039610652
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001802987000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120009604726000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120047452284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140019300342000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140044144682000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036833148000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180008774484000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024348533000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055851673000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3571 /2025 di RG,inviato il 7-7 -2025, a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Ricorrente_1,si oppone avverso l'avviso di intimazione ,emesso dall'Agenzia delle Entrate –Riscossione Salerno,per conto della Camera di Commercio di Salerno,per quote annuali dal 2008 al 2016 . Con il predetto ricorso e successiva memoria la ricorrente eccepisce l'omessa notificcca degli atti prodromici ,la prescrizione e chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato .
La Camera di Commercio di Salerno non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza il Giudice Monocratico ha deciso la controversia come dal dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Osserva Il Giudice Monocratico che la Camera di Commercio,ente impositore, non si è costituita in giudizio per far valere le proprie ragioni . L'eccezione preliminare di parte ricorrente è fondata, non vi è atti la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti , pertanto, l'iscrizione a ruolo si appalesa illegittima per aver leso il proprio diritto di difesa del contribuente. In mancanza della prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici ,ne consegue la nullità dell'atto impugnato e il ricorso va accolto. Sono assorbenti tutti gli altri motivi eccepiti nel merito dalla ricorrente .
Ricorrono,tuttavia,giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il giudice monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CUSATI PIETRO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3571/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Di Salerno - 01039610652
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001802987000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120009604726000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120047452284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140019300342000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140044144682000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036833148000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180008774484000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024348533000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055851673000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3571 /2025 di RG,inviato il 7-7 -2025, a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Ricorrente_1,si oppone avverso l'avviso di intimazione ,emesso dall'Agenzia delle Entrate –Riscossione Salerno,per conto della Camera di Commercio di Salerno,per quote annuali dal 2008 al 2016 . Con il predetto ricorso e successiva memoria la ricorrente eccepisce l'omessa notificcca degli atti prodromici ,la prescrizione e chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato .
La Camera di Commercio di Salerno non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza il Giudice Monocratico ha deciso la controversia come dal dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Osserva Il Giudice Monocratico che la Camera di Commercio,ente impositore, non si è costituita in giudizio per far valere le proprie ragioni . L'eccezione preliminare di parte ricorrente è fondata, non vi è atti la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti , pertanto, l'iscrizione a ruolo si appalesa illegittima per aver leso il proprio diritto di difesa del contribuente. In mancanza della prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici ,ne consegue la nullità dell'atto impugnato e il ricorso va accolto. Sono assorbenti tutti gli altri motivi eccepiti nel merito dalla ricorrente .
Ricorrono,tuttavia,giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il giudice monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese