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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12674/2024 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANI SUELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SAN PETRONIO VECCHIO 23 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. FANI SUELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Parte attrice come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.9.2024, , nata in [...] il [...] e Parte_1
residente a [...], esponeva che: aveva contratto matrimonio in data 17.08.1991 in Tunisia con il sig. , nato in [...] il [...] attualmente detenuto CP_1
e domiciliato presso la Casa Circondariale di Bologna;
il matrimonio risulta da certificazione anagrafica di stato civile del Comune di Valsamoggia in data 9-9-2024 prodotto unitamente al ricorso;
le parti si sono separate in forza di sentenza n. 1162/2014 pubbl. il 08/04/2014 all'esito del procedimento RG n. 7414/2012, con la quale, nella contumacia del convenuto, è stato pronunciato l'addebito della separazione al marito, per condotte di maltrattamento tenute contro la moglie e per abbandono della casa familiare;
il Tribunale aveva altresì affidato la figlia minorenne nata nel Per_1
2003, in via esclusiva alla madre, dando atto che sia lei che il figlio maggiore , nato nel 1993, Per_2
vivevano entrambi con la madre;
aveva stabilito che il padre potesse vedere la figlia minorenne solo previo accordo con la madre e aveva disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre la somma di euro 500 mensili complessivi da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, dando atto che la madre lavorava da anni presso la stessa azienda percependo un reddito annuo lordo da lavoro di circa
23.000 euro, pagava 550 euro mensili di canone di locazione e 300 euro mensili per il finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto, mentre il padre risultava dalla più recente documentazione reddituale, percepire un reddito da lavoro di circa 24.000 euro annui lordi.
Ad oggi la ricorrente dà atto che il figlio maggiore è diventato anche economicamente autosufficiente e che la figlia minore è diventata maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa;
la ricorrente dichiara che “presta lavoro dipendente da quasi venti anni presso la Ghibson
Italia di Monteveglio e percepisce un reddito annuo di circa euro 30.000,00 che le consente di essere economicamente autosufficiente e non conosce la situazione economica del sig. ed ha potuto, CP_1
autonomamente, con il proprio reddito provvedere al mantenimento totale dei due figli”, mentre il marito sta espiando in detenzione presso la Casa Circondariale di Bologna una condanna per il reato di maltrattamenti commesso ai danni della moglie.
La ricorrente dichiara di rinunciare a ogni contributo economico da parte del convenuto al mantenimento ordinario e spese straordinarie della figlia. Il convenuto è rimasto contumace.
pagina 2 di 3 Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione giudiziale, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalle allegazioni della ricorrente e dai documenti prodotti e dalla scelta del convenuto di restare contumace e non comparire nemmeno all'udienza; non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Trattandosi di prole maggiorenne, si dà atto della rinuncia alla madre ad ogni richiesta economica e pertanto va revocato l'obbligo di contribuzione posto a carico del padre con la sentenza di separazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori prossimi ai minimi per le fasi di studio e introduttiva stante il limitato thema decidendum, e non essendosi concretamente svolte altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17.08.1991 in Tunisia tra
[...]
, nato/a il 14/05/1965 in TUNISIA e nato/a il 13/09/1961 in TUNISIA e Parte_1 CP_1
di cui al certificato di Stato Civile Protocollo ANPR: 1945127862 in data 9-9-2024 del Comune di
Valsamoggia; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere agli adempimenti di legge;
2 – dà atto che la figlia nata a [...] il [...], è diventata maggiorenne, ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente in quanto studentessa;
dà atto che il figlio , nato a [...] il Per_2
13.01.1993, già maggiorenne, è diventato economicamente indipendente;
3 – revoca l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie dei figli, posto a carico del padre con la sentenza di separazione;
4 - condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 98 per spese, € 1.600 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12674/2024 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANI SUELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SAN PETRONIO VECCHIO 23 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. FANI SUELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Parte attrice come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.9.2024, , nata in [...] il [...] e Parte_1
residente a [...], esponeva che: aveva contratto matrimonio in data 17.08.1991 in Tunisia con il sig. , nato in [...] il [...] attualmente detenuto CP_1
e domiciliato presso la Casa Circondariale di Bologna;
il matrimonio risulta da certificazione anagrafica di stato civile del Comune di Valsamoggia in data 9-9-2024 prodotto unitamente al ricorso;
le parti si sono separate in forza di sentenza n. 1162/2014 pubbl. il 08/04/2014 all'esito del procedimento RG n. 7414/2012, con la quale, nella contumacia del convenuto, è stato pronunciato l'addebito della separazione al marito, per condotte di maltrattamento tenute contro la moglie e per abbandono della casa familiare;
il Tribunale aveva altresì affidato la figlia minorenne nata nel Per_1
2003, in via esclusiva alla madre, dando atto che sia lei che il figlio maggiore , nato nel 1993, Per_2
vivevano entrambi con la madre;
aveva stabilito che il padre potesse vedere la figlia minorenne solo previo accordo con la madre e aveva disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre la somma di euro 500 mensili complessivi da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, dando atto che la madre lavorava da anni presso la stessa azienda percependo un reddito annuo lordo da lavoro di circa
23.000 euro, pagava 550 euro mensili di canone di locazione e 300 euro mensili per il finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto, mentre il padre risultava dalla più recente documentazione reddituale, percepire un reddito da lavoro di circa 24.000 euro annui lordi.
Ad oggi la ricorrente dà atto che il figlio maggiore è diventato anche economicamente autosufficiente e che la figlia minore è diventata maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa;
la ricorrente dichiara che “presta lavoro dipendente da quasi venti anni presso la Ghibson
Italia di Monteveglio e percepisce un reddito annuo di circa euro 30.000,00 che le consente di essere economicamente autosufficiente e non conosce la situazione economica del sig. ed ha potuto, CP_1
autonomamente, con il proprio reddito provvedere al mantenimento totale dei due figli”, mentre il marito sta espiando in detenzione presso la Casa Circondariale di Bologna una condanna per il reato di maltrattamenti commesso ai danni della moglie.
La ricorrente dichiara di rinunciare a ogni contributo economico da parte del convenuto al mantenimento ordinario e spese straordinarie della figlia. Il convenuto è rimasto contumace.
pagina 2 di 3 Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione giudiziale, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalle allegazioni della ricorrente e dai documenti prodotti e dalla scelta del convenuto di restare contumace e non comparire nemmeno all'udienza; non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Trattandosi di prole maggiorenne, si dà atto della rinuncia alla madre ad ogni richiesta economica e pertanto va revocato l'obbligo di contribuzione posto a carico del padre con la sentenza di separazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori prossimi ai minimi per le fasi di studio e introduttiva stante il limitato thema decidendum, e non essendosi concretamente svolte altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17.08.1991 in Tunisia tra
[...]
, nato/a il 14/05/1965 in TUNISIA e nato/a il 13/09/1961 in TUNISIA e Parte_1 CP_1
di cui al certificato di Stato Civile Protocollo ANPR: 1945127862 in data 9-9-2024 del Comune di
Valsamoggia; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere agli adempimenti di legge;
2 – dà atto che la figlia nata a [...] il [...], è diventata maggiorenne, ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente in quanto studentessa;
dà atto che il figlio , nato a [...] il Per_2
13.01.1993, già maggiorenne, è diventato economicamente indipendente;
3 – revoca l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie dei figli, posto a carico del padre con la sentenza di separazione;
4 - condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 98 per spese, € 1.600 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3