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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 02 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3016/2023 R.G. (cui è riunito R.G. 1409/2024) vertente
fra
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe Musacchio ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza alla Via A. Vespucci 24, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
BI IP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4.11.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: 1) Ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. n.1124/65; che le stesse sono da CP_1 considerarsi malattia professionale;
2) Ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1 ha diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura pari al 8%;
3)Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del CP_1 corrispondente indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 8%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione moneta-ria sui ratei medesimi;
6) Con vittoria di spese e competenze difensive con distrazione in favore dello difensore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale, prova testi, CTU ed in data
2 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Il signor e' Parte_1 affetto da “Tendinopatia del sovraspinoso spalla dx. Lesione completa cuffia dei rotatori spalla dx (RMN del 27.10.2019). Ipoacusia di grado medio-grave per frequenza 4KHz a destra e profonda a sinistra.” Le patologie accertate sono attribuibili a causa unica e diretta
2 del lavoro svolto. Il danno biologico e' quantizzabile globalmente nella misura dell'11%. La decorrenza e' dal mese di gennaio 2020.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 4.11.2023, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1 conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 11 %, con decorrenza dal mese di gennaio 2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1 legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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