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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5099 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Elena GALLATO e Matteo Parte_1
MARCOLIN
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Paola FRANCHINI Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale voglia omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
b)il figlio (che ad aprile raggiungerà la maggiore età) viene affidato ad entrambi Per_1
i genitori e collocato presso la madre, con facoltà del padre di vederlo liberamente accordandosi direttamente con lui;
c)la casa familiare, sita in Grisignano di Zocco via Roma n. 1, viene assegnata a
; Parte_1
d) contribuirà al mantenimento dei figli e con la Controparte_1 Per_2 Per_1
somma di euro 1.100 (euro 550 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a (con decorrenza aprile 2025) il giorno Parte_1
uno di ogni mese;
e)le spese straordinarie relative ai due figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
f)spese compensate .
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Grisignano di Zocco il 15.6.1997, che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e , che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, Per_2 Per_1
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa depositata in data 16.2.2025 si costituiva in giudizio CP_1
2 aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle CP_1
ex adverso indicate.
All'udienza del 28.3.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei due figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della prole.
La casa familiare va assegnata a quale genitore convivente con i due Parte_1
figli.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Grisignano di Zocco il 15.6.1997 con atto trascritto al
[...]
n. 13, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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