Decreto cautelare 12 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13052/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13052 del 2024, proposto da
NC RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero Istruzione e Merito prot.n.2830 del 22.11.2024 a firma del responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con cui, in esecuzione della sentenza Tar Lazio n.7846/23, è stata esaminata e rigettata l’istanza di riconoscimento di titolo estero presentata ex art.16 D.Lgs. 206/2007 dal ricorrente nel 2021 con riferimento alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con l’odierno ricorso, ivi compreso, ove occorra, del parere del MUR prot. DGINTCO n.12486 del 20 agosto 2024, non meglio conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania (“Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 30 luglio 2021).
Con decreto n. 5699 del 12 dicembre 2024 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.
In data 12 febbraio 2025 l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1186 del 21 febbraio 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare collegiale, confermando il decreto monocratico.
Con memoria depositata in data 24 novembre 2025 l’amministrazione resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Il Collegio rileva che, come il Ministero ha rappresentato e, altresì, documentato (v. all. 1 depositato il 24 novembre 2025), la ricorrente, con atto acquisito dall’amministrazione in data 16 giugno 2025, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento respinta dal Dicastero con il provvedimento impugnato, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il ricorso, che dunque va dichiarato improcedibile.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | IN RE |
IL SEGRETARIO