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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 5333/2022, assunta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]1, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera n. 6434/2022 del 7 dicembre 2022, allegata in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marianna Vinciguerra,
c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Crispi n. 31 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Foglia Manzillo, giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato Maria Annunziata Chiarizio c.f. con studio CodiceFiscale_3 in Santa Maria a Vico (CE), alla via Appia n. 317, insieme elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Meridionale n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Marcello Falcone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello previa delibera di Giunta municipale n. 33/2023 e determina dirigenziale n. 275/2023, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Benedetto Del Vecchio, c.f. P.IVA_2 [...]
, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9, C.F._4
presso l'Avvocato Maria Rosaria De Simone, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2351/2022, pubblicata in data 31 ottobre 2022, notificata in data 10 e 15 novembre 2022, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata a mezzo p.e.c. il 9 dicembre 2022 ed iscritta a ruolo il
13 dicembre 2022 ha impugnato la sentenza n. 2351/2022, pubblicata in Parte_1
data 31 ottobre 2022, notificata in data 10 e 15 novembre 2022, con cui il Tribunale di
Benevento ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti del Controparte_1
ed estesa alla per ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] Controparte_2
nel cadere a causa dalla presenza di cordolo a scivolo posto all'inizio del marciapiede in data 19 ottobre 2017 in località Martiri di Ariano Irpino. Con la prefata sentenza il primo giudice ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 in favore del e in € 1.500,00 in favore della sua assicuratrice, in entrambi i casi oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.1. Con i motivi di appello ha protestato un error in procedendo in cui a Parte_1 suo dire sarebbe incorso il giudice di prime cure nel trascurare i mezzi di prova, rendendo una motivazione soltanto apparente per la deplorata lacuna. Ha opinato l'errore nel valutare la prova testimoniale espletata. È anche insorta contro la sua condanna alle spese, instando per la cautelativa sospensione dei relativi capi condannatori.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza sussistendone i requisiti di legge;
riformare la sentenza accogliendo le conclusioni rese in primo grado, ossia - previa nomina
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di un consulente medico per la quantificazione dei postumi conseguiti all'evento dannoso oggetto di causa o, in subordine, adoperando la valutazione fattane dal proprio consulente dott. (65 giorni di I.I.T.; 80 giorni di I.T.P. e d.b. almeno del 15%) o, in via Persona_1 ancor più gradata, quanto riconosciutole dal perito assicurativo dott. (30 Persona_2
giorni di I.T.T.; 30 giorni di I.T.P. al 75%; 60 giorni di I.T.P. al 50% e d.b. del 13%) – le sia ristorato il danno. In limine ha chiesto alla Corte di riconoscere il concorso di colpa della danneggiata, ridimensionando su base percentuale il quantum debeatur. Infine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza, ha chiesto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, essendo ella ammessa al gratuito patrocinio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 febbraio 2023, si è costituita in giudizio la che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e Controparte_2
l'improcedibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. Ha quindi riproposto le eccezioni formulate in primo grado e ha concluso perché le siano riconosciute le spese del grado.
3. Il 17 marzo 2023 si è costituito il per resistere all'istanza Controparte_1
sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza appellata e all'impugnazione avversaria in quanto inammissibile ed infondata. Ha anche chiesto di rigettare le istanze istruttorie dell'appellante in quanto superflue. In subordine, ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa della medesima danneggiata e di ridurre la pretesa risarcitoria in misura proporzionale al comportamento imprudente della . In caso di accoglimento Parte_1
dell'impugnazione ha chiesto che al risarcimento sia condannata la dalla quale CP_2
ha comunque domandato la manleva anche quanto al pagamento delle spese. In caso di ammissione delle prove dell'attrice ha insistito per poter espletare la prova contraria, con gli stessi testi e sui medesimi capi.
4. In appello non è stata svolta attività istruttoria.
L'istanza sospensiva è stata rinunciata.
Non è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio.
È stata verificata però la consultabilità del fascicolo telematico di primo grado.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ridotti di
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cui all'art. 190 c.p.c. di giorni trenta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2019 ha convenuto Parte_1
dinanzi il Tribunale di Benevento il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento delle lesioni patite cadendo in data 19 ottobre 2017 per la presenza di un cordolo a scivolo sul marciapiedi lungo la SS 90 delle Puglie in località Martiri, all'altezza del supermercato Ciccarelli. Ha riferito d'avere subito per le cure occorsele per la frattura della branca ischio-pubica ed ileo-pubica con infrazione del grande trocantere e ematoma dei tessuti molli il ricovero prima presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale arianese e successivamente presso l'unità di riabilitazione ortopedica e neurologica presso un centro di Ariano Irpino.
5.2. Il , costituendosi tempestivamente, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda attrice deducendo la responsabilità di costei nella causazione dell'evento dannoso e l'insussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità dell'ente comunale.
Ad ogni modo ha chiesto di chiamare in causa la compagnia assicuratrice cui CP_2
il sinistro è stato prontamente denunciato, avendo stipulato con quest'ultima polizza per
RTC/RCO n. 2017/03/2286045, per esserne eventualmente manlevato.
5.3. La costituendosi a sua volta, ha contestato la fondatezza della domanda CP_2
attrice e ne ha chiesto il rigetto. In subordine ha indicato la responsabilità concorsuale della stessa danneggiata. Ha anche evidenziato che il 13 marzo 2019 la medesima ha Parte_1
subito altro sinistro gestito dalla dal quale ha patito la frattura del Controparte_3 bacino e dell'anca sinistra, rilevante per l'incidenza sulla valutazione medico-legale dei postumi legati all'evento in contestazione, al punto che il fiduciario assicurativo ha rettificato le sue originarie conclusioni riducendo la misura del danno biologico al 10%. In ogni caso ha replicato alla domanda di manleva eccependo che la copertura prevista dalla polizza non include la tutela legale e che il suo intervento copre solamente importi superiori alla franchigia di € 8.000,00.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale deferito dalla compagnia assicurativa all'attrice sul fatto di avere ricevuto altro ristoro per un sinistro successivo a quello di causa e con l'escussione dei testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
Ammessa e poi revocata la consulenza medico-legale, la causa è stata posta in
[...]
decisione.
6. Con la sentenza n. 2351/2022 pubblicata in data 31 ottobre 2022 il Tribunale ha rigettato la domanda e gravato l'attrice delle spese verso il convenuto e verso la sua assicuratrice.
6.1. Ritenuta, con il conforto della giurisprudenza di legittimità citata, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che non richiede si valuti la colpa del custode, il Tribunale ha ricordato come la responsabilità sia esclusa dal caso fortuito cui non è estranea la condotta del soggetto danneggiato. Ha invero considerato il primo comma dell'art. 1227 c.c. a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
A parere del primo giudice, nella fattispecie l'attrice non avrebbe assolto l'onere probatorio posto a suo carico essendo emersi elementi da cui legare l'efficienza causale alla condotta tenuta dalla stessa e tale da interrompere il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Le testimonianze raccolte da e da e i Testimone_1 Testimone_2
rilievi fotografici in atti dimostrerebbero la presenza di un cordolo a scivolo molto alto a ridosso del marciapiede, così conformato e perfettamente avvistabile per le condizioni di luce e di tempo, essendo l'episodio accaduto in una giornata di fine ottobre, luogo un tratto stradale ben conosciuto dall'attrice, residente a poca distanza, perfettamente visibile e percorrendo il quale già altre persone erano cadute. In ragione della percepibilità del cordolo, esistente da tempo in loco, e delle sue notevoli dimensioni, il Tribunale non ha creduto alla versione dell'attrice riguardo all'impossibilità di avvistare l'ostacolo, essendo al contrario da lei esigibile un comportamento maggiormente diligente nell'utilizzo del bene pubblico.
7. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito, non senza osservare che il contraddittorio processuale è stato instaurato correttamente dalla parte appellante.
7.1. L'atto di appello è stato notificato in data 9 dicembre 2022, a fronte della prima notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 10 novembre 2022. L'appello è avvenuto rispettando l'art. 325 c.p.c.. Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 13 dicembre 2022. 5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.2. L'appello, ad onta delle obiezioni delle parti appellate, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
7.3. L'appello non reca domande nuove. Piuttosto, dopo avere insistito per il risarcimento del danno nella misura indicata nel primo grado del giudizio, la ha moderato - in Parte_1
subordine - le richieste in base al punto di inabilità permanente indicata dal fiduciario assicurativo. Si tratta di una pretesa invariata nella sua sostanza, essendo per altro la liquidazione rimessa all'autorità giudiziaria.
8. Con il primo motivo di gravame, ha protestato error in procedendo ed Parte_1 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della vertenza, nonché
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di primo grado. L'errore valutativo delle prove è stato deplorato compiuto in ordine alla conoscenza dall'attrice dei luoghi di causa e alla dinamica dell'evento lesivo.
8.1. Il motivo è fondato.
La Corte distrettuale condivide la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c. la cui interpretazione desta molti problemi agli interpreti per cui copiosa è la giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che se ne occupa.
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La corte regolatrice (Cassazione, SS. UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Altrettanto – poi – la Corte concorda con il Tribunale quanto al fatto che in ipotesi di responsabilità da cose in custodia, sul nesso causale tra evento dannoso e res custodita il fatto del danneggiato può incidere in forza della regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, c.c., la quale impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato (in tema, ex multis, Cassazione civile sez. III, 13.08.2024, n. 22764).
In altri termini, se nel paradigma della responsabilità del custode non cade la colpa, questa diventa requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, sebbene vada intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di “normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cassazione n. 22764/2024 citata). In forza del richiamato art. 1227, primo comma, c.c. – che, a differenza dell'inosservanza del 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al capoverso della stessa disposizione, è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cassazione civile, 10.05.2018, n. 11258; Cassazione civile 19.07.2018, n. 19218) - la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e dev'essere valutata senza trascurare il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione.
Simile bilanciamento porta a ritenere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso
(Cassazione civile sez. III, 20.07.2023, n. 21675).
La Cassazione, in recenti arresti tutti della III sezione (ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024; ordinanza n. 21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025), ha quindi efficacemente indicato i principi per risolvere vicende quali quella in esame:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, vanno applicati i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
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8.2. L'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, implica un giudizio di fatto che il Tribunale ha effettuato, sebbene pervenendo alle conclusioni che l'appellante non ha condiviso, e da questo profilo la motivazione è stata assolta, di talché a torto se ne protesta la sola “apparenza” (Cassazione civile 05.07.2017, n. 16502).
Nondimeno, il tenore dell'appello è tale da devolvere la rivalutazione della prova e la ripetizione, ove il Collegio non ne condivida l'esame fattone in prime cure, della verifica del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) ascritto alla stessa attrice per avere impegnato nel passaggio una parte di marciapiede non piano, senza adeguare la sua andatura alla realtà del luogo, ascrivibile al contegno della danneggiata.
Il punto è stabilire se, per la conformazione stessa della cosa, ancorché non ammalorata, tale determinazione della abbia l'effetto di elidere totalmente alla cosa custodita – e Parte_1
all'ente che ne è proprietario - la oggettiva responsabilità per le lesioni che ella si è procurata cadendovi (causa assorbente), o se sussista una concorrente responsabilità, cosicché vi sia una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa.
Orbene, nel caso in scrutinio, il giudizio di escludere del tutto la derivazione dalla cosa non
è condivisibile alla luce del parametro oggettivo delle conseguenze ed alla rilevanza nel sinistro della trasgressione alle regole di condotta della danneggiata, ancorché anch'ella abbia indubbiamente concorso alla produzione del danno occorsole avendo una pregressa conoscenza del sito (o dovendolo conoscere, abitando a poca distanza da esso, sebbene in un quartiere alquanto vasto, e soprattutto dal supermercato uscendo dal quale si è infortunata).
Il contegno indubbiamente colposo della donna per non avere prestato una diligenza adeguata - pur conoscendo i luoghi prossimi alla sua abitazione (a soli due civici di distanza sulla medesima strada) e posti all'uscita dell'esercizio commerciale d'abituale frequentazione, per raggiungere e rientrare in casa dal quale l'attrice deve necessariamente impegnare il marciapiedi teatro dell'evento (come riferito dalla teste - per le Tes_2
altrimenti condivisibili ragioni scritte nella sentenza impugnata, non elide totalmente la responsabilità del custode.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La conformazione del sito ricostruibile dalle numerose fotografie in atti (incluse quelle tratte dai vigili urbani che hanno svolto un sopralluogo a fini di costatazione la mattina successiva all'evento), dalla consulenza di parte attrice a firma del geom. (del quale Controparte_4
è stata ritenuta superflua l'escussione a conferma) e dalla relazione di servizio della Polizia municipale, confermata dai testimoni oculari, propende nel senso di una paritaria efficienza causale nella produzione dell'evento.
Il marciapiede pavimentato in porfido destinato alla circolazione pedonale, delimitato su ogni lato da pietra di Apicerna o Trani, nel lato percorso dall'attrice - all'epoca del fatto come anche in precedenza – più elevato del piano stradale di oltre 15 centimetri (che è
l'altezza regolamentare massima), non si presenta con taglio verticale, bensì con un'inclinazione di 45° verosimilmente per favorire, senza creare però una vera e propria rampa d'accesso, la percorribilità alle ruote di carrozzine e passeggini. Si tratta - all'evidenza
- di un ibrido che, secondo l'opinione del perito di parte, soddisfa malamente l'intenzione di abbattere le barriere architettoniche (per lo scopo sarebbe occorsa la pendenza massima dell'8% da regolamento) e che invece per la natura scivolosa della pietra di Trani realmente può costituire pericolo per i pedoni.
8.3. Ragionando nuovamente sull'episodio in questione, appurata (e neanche mai seriamente contestata, sebbene nella documentazione clinica della paziente la non Parte_1
abbia riferito ai sanitari la causa prossima della sua caduta indicata “accidentale”) la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (il cordolo “a scivolo”) e il conseguente infortunio, il custode è solo in parte assolto dalla concorrente responsabilità della stessa vittima. La donna avrebbe realmente potuto prevedere ed evitare il danno e usare maggiore cautela nel percorrere il cordolo (il fatto che ella possa essere stata “sorpresa” della sua esistenza e conformazione non è credibile in ragione del fatto che l'opera pubblica risale, per affermazione del non smentita, da molti anni e che la risiede a poche CP_1 Pt_2
centinaia di metri di distanza e così dal lontano 1981, come dimostra il certificato di residenza storico prodotto con le III memorie istruttorie in primo grado dal per CP_1 cui anche la saltuarietà delle sue uscite da casa non la esenta in toto). Tuttavia, l'averlo usato senza prestare una specifica cautela non è evenienza né irragionevole né inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (nel senso tracciato già da Cassazione civile, 16.02.2021, n. 4035).
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La sentenza impugnata è infatti contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto causa assoluta dell'evento la condotta della danneggiata evidentemente per l'irragionevolezza e l'inaccettabilità della sua condotta, ma ha poi stigmatizzato il fatto riferito dal teste Tes_1
che anche altre persone percorrendo quel tratto di pavimentazione abbiano patito
[...]
danni (“il marciapiede è molto alto e anche altri sono caduti lì e poi c'è l'erba”).
Ebbene, dalla deposizione di questi, indifferente alle parti e conoscitore dei luoghi in quanto esercente attività artigianale (barberia) nella prossimità del campo del sinistro, osservato proprio dal suo negozio (poco rileva se dall'uscio o dalle vetrine comunque aperte sulla strada, questione oggetto di contestazione in sede di deposizione) e quindi immediatamente allertato dalle grida d'aiuto della nipote della vittima presente con lei, trattenutosi a sua volta per prestare immediato soccorso e attendere i sanitari del 118 da lui stesso chiamati ad intervenire, si apprende anche che la è scivolata su detto cordolo mentre tentava Parte_1
di ascendere dalla strada al marciapiede. Del tutto coerente la testimonianza della nipote della , con lei presente nelle circostanze spazio-temporali dell'evento, la quale ha Parte_1 riferito d'essere stata con la nonna fino a poco prima nel non distante supermercato EC
(citato con il nome del titolare Ciccarelli) e che la caduta per scivolamento è avvenuta nel tentativo della congiunta di ascendere al marciapiede, “sulla parte bianca … che è scivolosa”.
Tale affermazione, rispecchiata dalle indicazioni tecniche del perito di parte, consente di soprassedere dalle ulteriori valutazioni sollecitate dalla difesa attrice a proposito della presenza sul cordolo di erba infestante (visibile anche nelle fotografie che ritraggono gli interstizi non perfettamente puliti) e di umidità (non essendo stata dimostrata pioggia in atto o recente) che possa avere aggravato la pericolosità del manufatto, affatto segnalata.
Ella ha anche negato che la deambulasse con l'aiuto di un bastone (che neanche il Parte_1
teste ha visto, pur essendosi trattenuto fino all'arrivo dei soccorsi e durante il Tes_1 tempo occorso ai sanitari per mettere in sicurezza la donna prima di trarla con sé in barella per la qual cosa è occorsa circa un'ora).
8.4. In conclusione, alla imprudenza e negligenza della per la piena visibilità del Parte_1 cordolo a scivolo del marciapiede, tanto più che il sinistro è avvenuto all'imbrunire, con luce serotina ma prima che si accendessero le luci dell'illuminazione pubblica, in orario di apertura degli esercizi commerciali e per doverle essere nota la conformazione del bene, si giustappone la responsabilità custodiale. Non può negligersi quanto riferito dal teste
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Mainiero che induce a ritenere che la presenza della donna nel punto in cui è caduta non sia stata affatto una bizzarra sua determinazione, avendo ella tentato di salire l'alto marciapiede che, a dire del teste ben edotto dello stato dei luoghi ove insiste la sua attività, si eleva al piano stradale di 20 – 30 cm. Si tratta di misura non accertata dagli agenti di polizia municipale nell'occasione del sopralluogo ma che deve credersi non trascurabile avendola anche il consulente di parte attrice dichiarata superiore ai 15 cm regolamentari e che gli stessi vigili non hanno lesinato di definire ad un certo punto del loro rapporto “scivolo”.
Non può negligersi che grava sull'ente proprietario “l'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito”, cui si lega “il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo” (Cassazione civile, sez.
III, 14.03.2006, n. 5445; Cassazione civile, sez. III, 04.10.2013 n. 22755 e, più recentemente,
Cassazione civile, sez. III, 22.09.2023, n. 27137), estensibile ad ogni parte dell'arredo urbano destinato alla circolazione.
In assenza di elementi che persuadono diversamente si ritiene che il concorso delle responsabilità sia paritario la qual cosa va considerata nella quantificazione dei postumi.
9. Bisogna dunque accedere alla liquidazione del danno.
Il Tribunale non ha svolto alcuna consulenza medico-legale (l'ordinanza del precedente istruttore che con provvedimento del 21 gennaio 2022 l'aveva ammessa è stata oggetto di revoca da altro avvicendatosi nel ruolo giusta ordinanza del 1° giugno 2022), ma il Collegio ritiene che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, possa prescindersene, avendo elementi per decidere.
L'attrice, introducendo la lite, ha prodotto la consulenza del proprio perito di parte dott.
[...]
Per_
e altrettanto ha fatto, una volta interessata del giudizio, la compagnia assicuratrice che ha periziato la tramite un suo fiduciario. Parte_1
La seconda valutazione del dott. ppare quella meglio coerente con i postumi, una Per_2
volta che da essi siano tenuti distinti quelli ascrivibili ad un secondo infortunio occorso a marzo 2019 alla – che non aveva riferito la circostanza - dopo i fatti di causa, ma Parte_1 prima d'essere visitata sia dal dott. (maggio 2019) sia dal fiduciario assicurativo Per_1
(dicembre 2019).
La realtà del secondo trauma - eccepito dalla compagnia - è stata confermata dall'attrice nel suo interrogatorio formale reso all'udienza del 19 febbraio 2022. Nell'occasione ella ha patito
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la frattura del bacino ma all'anca sinistra, mentre il distretto interessato dalla lesione di causa è il lato destro.
Secondo il condivisibile parere del dott. che ha esaminato la documentazione Per_2 medica in atti e ha periziato la , all'epoca del fatto di ottanta anni (essendo nata il Parte_1
5 dicembre 1937 e l'evento essendosi verificato il 17 ottobre 2017), dalle lesioni occorse i postumi patiti sono così valutabili: inabilità temporanea totale di 30 giorni;
inabilità temporanea al 75% di 30 giorni e al 50% di 60 giorni;
danno biologico del 10 - 11% (tenuto conto che dai punti invalidanti inizialmente riconosciuti per il 13% andrebbero condivisibilmente sottratti 2 - 3 punti percentuali connessi al secondo sinistro, aliunde ristorato).
Tenuto conto che secondo il consulente di parte attrice - il quale non ha considerato che il deficit deambulatorio e posturale che ha concorso alla misura complessiva del 15% di inabilità permanente possa avere anche altra origine - il 10% di detta componente è dovuto al coinvolgimento del trocantere omolaterale su cui la frattura del femore a sinistra non è sicuramente irresponsabile, ferma la valutazione del 4% per la frattura con schiacciamento del corpo della IV vertebra lombare, si ritiene riconoscibile la percentuale globale dell'11%.
Tenuto conto dell'età dell'infortunata al tempo del sinistro (80 anni), applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 27.672,00, di cui € 18.185,00 per danno biologico ed € 9.487,50 per invalidità temporanea.
Nulla è riconoscibile per danno esistenziale e personalizzazione di cui alcuna dimostrazione
è stata fornita, mentre sono documentate spese mediche per € 1.560,00.
Il totale complessivo di € 29.232,00 va dimidiato.
Il credito risarcitorio spettante alla è dunque pari ad € 14.616,00. Parte_1
9.1. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (ottobre 2017) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
10. Il Comune merita d'essere manlevato dalla CP_2
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il fatto che non sia stato gestito direttamente il sinistro non interferisce con gli obblighi della garanzia per tutto ciò che consegue al vittorioso esperimento dell'azione risarcitoria del danneggiato nei limiti dell'art. 1917 c.c. (eventuale pattuizione contraria sarebbe invalida in base al principio affermato da Cassazione civile, sez. III, 05.07.2022, n. 21220, secondo cui
“La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c. dal momento che deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.”).
Il sottolimite, ove esistente, è superato.
Ad ogni modo nulla di favorevole alla tesi della compagnia si evince dalla lettera D dell'art. 21 delle condizioni negoziali, mentre la scheda tecnica che indicherebbe i “limiti” e i
“sottolimiti” del risarcimento non è prodotta e non permette di verificare l'esistenza della franchigia.
11. Il motivo di gravame con cui la è insorta contro la liquidazione delle spese Parte_1 legali è assorbito.
La riforma della sentenza importa il ricalcolo delle spese dell'intero giudizio.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al CP_1
La liquidazione è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, considerato lo scaglione di riferimento (III) ma adeguandolo alla reale entità del giudizio e considerando il fatto che nel grado d'appello non si è svolta attività istruttoria.
Inoltre, attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, quelle che Parte_1 le competono seguono la disposizione dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in base al quale “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento n. 2351/2022 pubblicata in data 31 ottobre 2022 e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle per il risarcimento del danno Controparte_1 occorsole nei limiti della sua responsabilità la somma attuale, comprensiva di invalidità temporanea, danno biologico e spese di cura, di € 14.616,00 oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate a ottobre 2017 ed indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo, respingendo le ulteriori pretese;
⎯ condanna il ai compensi professionali che liquida per il primo Controparte_1 grado del giudizio in € 4.552,00 e per l'appello in € 3.960,00, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato essendo l'appellante ammessa al patrocinio per i non abbienti;
⎯ condanna la a manlevare il di quanto tenuto a CP_2 Controparte_1 corrispondere in forza dei precedenti capi;
⎯ compensa tra il e la sua assicurazione le spese. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 5333/2022, assunta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]1, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera n. 6434/2022 del 7 dicembre 2022, allegata in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marianna Vinciguerra,
c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Crispi n. 31 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Foglia Manzillo, giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato Maria Annunziata Chiarizio c.f. con studio CodiceFiscale_3 in Santa Maria a Vico (CE), alla via Appia n. 317, insieme elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Meridionale n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Marcello Falcone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello previa delibera di Giunta municipale n. 33/2023 e determina dirigenziale n. 275/2023, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Benedetto Del Vecchio, c.f. P.IVA_2 [...]
, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9, C.F._4
presso l'Avvocato Maria Rosaria De Simone, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2351/2022, pubblicata in data 31 ottobre 2022, notificata in data 10 e 15 novembre 2022, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata a mezzo p.e.c. il 9 dicembre 2022 ed iscritta a ruolo il
13 dicembre 2022 ha impugnato la sentenza n. 2351/2022, pubblicata in Parte_1
data 31 ottobre 2022, notificata in data 10 e 15 novembre 2022, con cui il Tribunale di
Benevento ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti del Controparte_1
ed estesa alla per ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] Controparte_2
nel cadere a causa dalla presenza di cordolo a scivolo posto all'inizio del marciapiede in data 19 ottobre 2017 in località Martiri di Ariano Irpino. Con la prefata sentenza il primo giudice ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 in favore del e in € 1.500,00 in favore della sua assicuratrice, in entrambi i casi oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.1. Con i motivi di appello ha protestato un error in procedendo in cui a Parte_1 suo dire sarebbe incorso il giudice di prime cure nel trascurare i mezzi di prova, rendendo una motivazione soltanto apparente per la deplorata lacuna. Ha opinato l'errore nel valutare la prova testimoniale espletata. È anche insorta contro la sua condanna alle spese, instando per la cautelativa sospensione dei relativi capi condannatori.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza sussistendone i requisiti di legge;
riformare la sentenza accogliendo le conclusioni rese in primo grado, ossia - previa nomina
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di un consulente medico per la quantificazione dei postumi conseguiti all'evento dannoso oggetto di causa o, in subordine, adoperando la valutazione fattane dal proprio consulente dott. (65 giorni di I.I.T.; 80 giorni di I.T.P. e d.b. almeno del 15%) o, in via Persona_1 ancor più gradata, quanto riconosciutole dal perito assicurativo dott. (30 Persona_2
giorni di I.T.T.; 30 giorni di I.T.P. al 75%; 60 giorni di I.T.P. al 50% e d.b. del 13%) – le sia ristorato il danno. In limine ha chiesto alla Corte di riconoscere il concorso di colpa della danneggiata, ridimensionando su base percentuale il quantum debeatur. Infine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza, ha chiesto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, essendo ella ammessa al gratuito patrocinio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 febbraio 2023, si è costituita in giudizio la che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e Controparte_2
l'improcedibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. Ha quindi riproposto le eccezioni formulate in primo grado e ha concluso perché le siano riconosciute le spese del grado.
3. Il 17 marzo 2023 si è costituito il per resistere all'istanza Controparte_1
sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza appellata e all'impugnazione avversaria in quanto inammissibile ed infondata. Ha anche chiesto di rigettare le istanze istruttorie dell'appellante in quanto superflue. In subordine, ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa della medesima danneggiata e di ridurre la pretesa risarcitoria in misura proporzionale al comportamento imprudente della . In caso di accoglimento Parte_1
dell'impugnazione ha chiesto che al risarcimento sia condannata la dalla quale CP_2
ha comunque domandato la manleva anche quanto al pagamento delle spese. In caso di ammissione delle prove dell'attrice ha insistito per poter espletare la prova contraria, con gli stessi testi e sui medesimi capi.
4. In appello non è stata svolta attività istruttoria.
L'istanza sospensiva è stata rinunciata.
Non è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio.
È stata verificata però la consultabilità del fascicolo telematico di primo grado.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ridotti di
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cui all'art. 190 c.p.c. di giorni trenta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2019 ha convenuto Parte_1
dinanzi il Tribunale di Benevento il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento delle lesioni patite cadendo in data 19 ottobre 2017 per la presenza di un cordolo a scivolo sul marciapiedi lungo la SS 90 delle Puglie in località Martiri, all'altezza del supermercato Ciccarelli. Ha riferito d'avere subito per le cure occorsele per la frattura della branca ischio-pubica ed ileo-pubica con infrazione del grande trocantere e ematoma dei tessuti molli il ricovero prima presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale arianese e successivamente presso l'unità di riabilitazione ortopedica e neurologica presso un centro di Ariano Irpino.
5.2. Il , costituendosi tempestivamente, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda attrice deducendo la responsabilità di costei nella causazione dell'evento dannoso e l'insussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità dell'ente comunale.
Ad ogni modo ha chiesto di chiamare in causa la compagnia assicuratrice cui CP_2
il sinistro è stato prontamente denunciato, avendo stipulato con quest'ultima polizza per
RTC/RCO n. 2017/03/2286045, per esserne eventualmente manlevato.
5.3. La costituendosi a sua volta, ha contestato la fondatezza della domanda CP_2
attrice e ne ha chiesto il rigetto. In subordine ha indicato la responsabilità concorsuale della stessa danneggiata. Ha anche evidenziato che il 13 marzo 2019 la medesima ha Parte_1
subito altro sinistro gestito dalla dal quale ha patito la frattura del Controparte_3 bacino e dell'anca sinistra, rilevante per l'incidenza sulla valutazione medico-legale dei postumi legati all'evento in contestazione, al punto che il fiduciario assicurativo ha rettificato le sue originarie conclusioni riducendo la misura del danno biologico al 10%. In ogni caso ha replicato alla domanda di manleva eccependo che la copertura prevista dalla polizza non include la tutela legale e che il suo intervento copre solamente importi superiori alla franchigia di € 8.000,00.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale deferito dalla compagnia assicurativa all'attrice sul fatto di avere ricevuto altro ristoro per un sinistro successivo a quello di causa e con l'escussione dei testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
Ammessa e poi revocata la consulenza medico-legale, la causa è stata posta in
[...]
decisione.
6. Con la sentenza n. 2351/2022 pubblicata in data 31 ottobre 2022 il Tribunale ha rigettato la domanda e gravato l'attrice delle spese verso il convenuto e verso la sua assicuratrice.
6.1. Ritenuta, con il conforto della giurisprudenza di legittimità citata, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che non richiede si valuti la colpa del custode, il Tribunale ha ricordato come la responsabilità sia esclusa dal caso fortuito cui non è estranea la condotta del soggetto danneggiato. Ha invero considerato il primo comma dell'art. 1227 c.c. a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
A parere del primo giudice, nella fattispecie l'attrice non avrebbe assolto l'onere probatorio posto a suo carico essendo emersi elementi da cui legare l'efficienza causale alla condotta tenuta dalla stessa e tale da interrompere il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Le testimonianze raccolte da e da e i Testimone_1 Testimone_2
rilievi fotografici in atti dimostrerebbero la presenza di un cordolo a scivolo molto alto a ridosso del marciapiede, così conformato e perfettamente avvistabile per le condizioni di luce e di tempo, essendo l'episodio accaduto in una giornata di fine ottobre, luogo un tratto stradale ben conosciuto dall'attrice, residente a poca distanza, perfettamente visibile e percorrendo il quale già altre persone erano cadute. In ragione della percepibilità del cordolo, esistente da tempo in loco, e delle sue notevoli dimensioni, il Tribunale non ha creduto alla versione dell'attrice riguardo all'impossibilità di avvistare l'ostacolo, essendo al contrario da lei esigibile un comportamento maggiormente diligente nell'utilizzo del bene pubblico.
7. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito, non senza osservare che il contraddittorio processuale è stato instaurato correttamente dalla parte appellante.
7.1. L'atto di appello è stato notificato in data 9 dicembre 2022, a fronte della prima notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 10 novembre 2022. L'appello è avvenuto rispettando l'art. 325 c.p.c.. Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 13 dicembre 2022. 5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.2. L'appello, ad onta delle obiezioni delle parti appellate, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
7.3. L'appello non reca domande nuove. Piuttosto, dopo avere insistito per il risarcimento del danno nella misura indicata nel primo grado del giudizio, la ha moderato - in Parte_1
subordine - le richieste in base al punto di inabilità permanente indicata dal fiduciario assicurativo. Si tratta di una pretesa invariata nella sua sostanza, essendo per altro la liquidazione rimessa all'autorità giudiziaria.
8. Con il primo motivo di gravame, ha protestato error in procedendo ed Parte_1 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della vertenza, nonché
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di primo grado. L'errore valutativo delle prove è stato deplorato compiuto in ordine alla conoscenza dall'attrice dei luoghi di causa e alla dinamica dell'evento lesivo.
8.1. Il motivo è fondato.
La Corte distrettuale condivide la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c. la cui interpretazione desta molti problemi agli interpreti per cui copiosa è la giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che se ne occupa.
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La corte regolatrice (Cassazione, SS. UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Altrettanto – poi – la Corte concorda con il Tribunale quanto al fatto che in ipotesi di responsabilità da cose in custodia, sul nesso causale tra evento dannoso e res custodita il fatto del danneggiato può incidere in forza della regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, c.c., la quale impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato (in tema, ex multis, Cassazione civile sez. III, 13.08.2024, n. 22764).
In altri termini, se nel paradigma della responsabilità del custode non cade la colpa, questa diventa requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, sebbene vada intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di “normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cassazione n. 22764/2024 citata). In forza del richiamato art. 1227, primo comma, c.c. – che, a differenza dell'inosservanza del 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al capoverso della stessa disposizione, è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cassazione civile, 10.05.2018, n. 11258; Cassazione civile 19.07.2018, n. 19218) - la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e dev'essere valutata senza trascurare il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione.
Simile bilanciamento porta a ritenere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso
(Cassazione civile sez. III, 20.07.2023, n. 21675).
La Cassazione, in recenti arresti tutti della III sezione (ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024; ordinanza n. 21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025), ha quindi efficacemente indicato i principi per risolvere vicende quali quella in esame:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, vanno applicati i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8.2. L'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, implica un giudizio di fatto che il Tribunale ha effettuato, sebbene pervenendo alle conclusioni che l'appellante non ha condiviso, e da questo profilo la motivazione è stata assolta, di talché a torto se ne protesta la sola “apparenza” (Cassazione civile 05.07.2017, n. 16502).
Nondimeno, il tenore dell'appello è tale da devolvere la rivalutazione della prova e la ripetizione, ove il Collegio non ne condivida l'esame fattone in prime cure, della verifica del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) ascritto alla stessa attrice per avere impegnato nel passaggio una parte di marciapiede non piano, senza adeguare la sua andatura alla realtà del luogo, ascrivibile al contegno della danneggiata.
Il punto è stabilire se, per la conformazione stessa della cosa, ancorché non ammalorata, tale determinazione della abbia l'effetto di elidere totalmente alla cosa custodita – e Parte_1
all'ente che ne è proprietario - la oggettiva responsabilità per le lesioni che ella si è procurata cadendovi (causa assorbente), o se sussista una concorrente responsabilità, cosicché vi sia una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa.
Orbene, nel caso in scrutinio, il giudizio di escludere del tutto la derivazione dalla cosa non
è condivisibile alla luce del parametro oggettivo delle conseguenze ed alla rilevanza nel sinistro della trasgressione alle regole di condotta della danneggiata, ancorché anch'ella abbia indubbiamente concorso alla produzione del danno occorsole avendo una pregressa conoscenza del sito (o dovendolo conoscere, abitando a poca distanza da esso, sebbene in un quartiere alquanto vasto, e soprattutto dal supermercato uscendo dal quale si è infortunata).
Il contegno indubbiamente colposo della donna per non avere prestato una diligenza adeguata - pur conoscendo i luoghi prossimi alla sua abitazione (a soli due civici di distanza sulla medesima strada) e posti all'uscita dell'esercizio commerciale d'abituale frequentazione, per raggiungere e rientrare in casa dal quale l'attrice deve necessariamente impegnare il marciapiedi teatro dell'evento (come riferito dalla teste - per le Tes_2
altrimenti condivisibili ragioni scritte nella sentenza impugnata, non elide totalmente la responsabilità del custode.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La conformazione del sito ricostruibile dalle numerose fotografie in atti (incluse quelle tratte dai vigili urbani che hanno svolto un sopralluogo a fini di costatazione la mattina successiva all'evento), dalla consulenza di parte attrice a firma del geom. (del quale Controparte_4
è stata ritenuta superflua l'escussione a conferma) e dalla relazione di servizio della Polizia municipale, confermata dai testimoni oculari, propende nel senso di una paritaria efficienza causale nella produzione dell'evento.
Il marciapiede pavimentato in porfido destinato alla circolazione pedonale, delimitato su ogni lato da pietra di Apicerna o Trani, nel lato percorso dall'attrice - all'epoca del fatto come anche in precedenza – più elevato del piano stradale di oltre 15 centimetri (che è
l'altezza regolamentare massima), non si presenta con taglio verticale, bensì con un'inclinazione di 45° verosimilmente per favorire, senza creare però una vera e propria rampa d'accesso, la percorribilità alle ruote di carrozzine e passeggini. Si tratta - all'evidenza
- di un ibrido che, secondo l'opinione del perito di parte, soddisfa malamente l'intenzione di abbattere le barriere architettoniche (per lo scopo sarebbe occorsa la pendenza massima dell'8% da regolamento) e che invece per la natura scivolosa della pietra di Trani realmente può costituire pericolo per i pedoni.
8.3. Ragionando nuovamente sull'episodio in questione, appurata (e neanche mai seriamente contestata, sebbene nella documentazione clinica della paziente la non Parte_1
abbia riferito ai sanitari la causa prossima della sua caduta indicata “accidentale”) la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (il cordolo “a scivolo”) e il conseguente infortunio, il custode è solo in parte assolto dalla concorrente responsabilità della stessa vittima. La donna avrebbe realmente potuto prevedere ed evitare il danno e usare maggiore cautela nel percorrere il cordolo (il fatto che ella possa essere stata “sorpresa” della sua esistenza e conformazione non è credibile in ragione del fatto che l'opera pubblica risale, per affermazione del non smentita, da molti anni e che la risiede a poche CP_1 Pt_2
centinaia di metri di distanza e così dal lontano 1981, come dimostra il certificato di residenza storico prodotto con le III memorie istruttorie in primo grado dal per CP_1 cui anche la saltuarietà delle sue uscite da casa non la esenta in toto). Tuttavia, l'averlo usato senza prestare una specifica cautela non è evenienza né irragionevole né inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (nel senso tracciato già da Cassazione civile, 16.02.2021, n. 4035).
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La sentenza impugnata è infatti contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto causa assoluta dell'evento la condotta della danneggiata evidentemente per l'irragionevolezza e l'inaccettabilità della sua condotta, ma ha poi stigmatizzato il fatto riferito dal teste Tes_1
che anche altre persone percorrendo quel tratto di pavimentazione abbiano patito
[...]
danni (“il marciapiede è molto alto e anche altri sono caduti lì e poi c'è l'erba”).
Ebbene, dalla deposizione di questi, indifferente alle parti e conoscitore dei luoghi in quanto esercente attività artigianale (barberia) nella prossimità del campo del sinistro, osservato proprio dal suo negozio (poco rileva se dall'uscio o dalle vetrine comunque aperte sulla strada, questione oggetto di contestazione in sede di deposizione) e quindi immediatamente allertato dalle grida d'aiuto della nipote della vittima presente con lei, trattenutosi a sua volta per prestare immediato soccorso e attendere i sanitari del 118 da lui stesso chiamati ad intervenire, si apprende anche che la è scivolata su detto cordolo mentre tentava Parte_1
di ascendere dalla strada al marciapiede. Del tutto coerente la testimonianza della nipote della , con lei presente nelle circostanze spazio-temporali dell'evento, la quale ha Parte_1 riferito d'essere stata con la nonna fino a poco prima nel non distante supermercato EC
(citato con il nome del titolare Ciccarelli) e che la caduta per scivolamento è avvenuta nel tentativo della congiunta di ascendere al marciapiede, “sulla parte bianca … che è scivolosa”.
Tale affermazione, rispecchiata dalle indicazioni tecniche del perito di parte, consente di soprassedere dalle ulteriori valutazioni sollecitate dalla difesa attrice a proposito della presenza sul cordolo di erba infestante (visibile anche nelle fotografie che ritraggono gli interstizi non perfettamente puliti) e di umidità (non essendo stata dimostrata pioggia in atto o recente) che possa avere aggravato la pericolosità del manufatto, affatto segnalata.
Ella ha anche negato che la deambulasse con l'aiuto di un bastone (che neanche il Parte_1
teste ha visto, pur essendosi trattenuto fino all'arrivo dei soccorsi e durante il Tes_1 tempo occorso ai sanitari per mettere in sicurezza la donna prima di trarla con sé in barella per la qual cosa è occorsa circa un'ora).
8.4. In conclusione, alla imprudenza e negligenza della per la piena visibilità del Parte_1 cordolo a scivolo del marciapiede, tanto più che il sinistro è avvenuto all'imbrunire, con luce serotina ma prima che si accendessero le luci dell'illuminazione pubblica, in orario di apertura degli esercizi commerciali e per doverle essere nota la conformazione del bene, si giustappone la responsabilità custodiale. Non può negligersi quanto riferito dal teste
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Mainiero che induce a ritenere che la presenza della donna nel punto in cui è caduta non sia stata affatto una bizzarra sua determinazione, avendo ella tentato di salire l'alto marciapiede che, a dire del teste ben edotto dello stato dei luoghi ove insiste la sua attività, si eleva al piano stradale di 20 – 30 cm. Si tratta di misura non accertata dagli agenti di polizia municipale nell'occasione del sopralluogo ma che deve credersi non trascurabile avendola anche il consulente di parte attrice dichiarata superiore ai 15 cm regolamentari e che gli stessi vigili non hanno lesinato di definire ad un certo punto del loro rapporto “scivolo”.
Non può negligersi che grava sull'ente proprietario “l'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito”, cui si lega “il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo” (Cassazione civile, sez.
III, 14.03.2006, n. 5445; Cassazione civile, sez. III, 04.10.2013 n. 22755 e, più recentemente,
Cassazione civile, sez. III, 22.09.2023, n. 27137), estensibile ad ogni parte dell'arredo urbano destinato alla circolazione.
In assenza di elementi che persuadono diversamente si ritiene che il concorso delle responsabilità sia paritario la qual cosa va considerata nella quantificazione dei postumi.
9. Bisogna dunque accedere alla liquidazione del danno.
Il Tribunale non ha svolto alcuna consulenza medico-legale (l'ordinanza del precedente istruttore che con provvedimento del 21 gennaio 2022 l'aveva ammessa è stata oggetto di revoca da altro avvicendatosi nel ruolo giusta ordinanza del 1° giugno 2022), ma il Collegio ritiene che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, possa prescindersene, avendo elementi per decidere.
L'attrice, introducendo la lite, ha prodotto la consulenza del proprio perito di parte dott.
[...]
Per_
e altrettanto ha fatto, una volta interessata del giudizio, la compagnia assicuratrice che ha periziato la tramite un suo fiduciario. Parte_1
La seconda valutazione del dott. ppare quella meglio coerente con i postumi, una Per_2
volta che da essi siano tenuti distinti quelli ascrivibili ad un secondo infortunio occorso a marzo 2019 alla – che non aveva riferito la circostanza - dopo i fatti di causa, ma Parte_1 prima d'essere visitata sia dal dott. (maggio 2019) sia dal fiduciario assicurativo Per_1
(dicembre 2019).
La realtà del secondo trauma - eccepito dalla compagnia - è stata confermata dall'attrice nel suo interrogatorio formale reso all'udienza del 19 febbraio 2022. Nell'occasione ella ha patito
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la frattura del bacino ma all'anca sinistra, mentre il distretto interessato dalla lesione di causa è il lato destro.
Secondo il condivisibile parere del dott. che ha esaminato la documentazione Per_2 medica in atti e ha periziato la , all'epoca del fatto di ottanta anni (essendo nata il Parte_1
5 dicembre 1937 e l'evento essendosi verificato il 17 ottobre 2017), dalle lesioni occorse i postumi patiti sono così valutabili: inabilità temporanea totale di 30 giorni;
inabilità temporanea al 75% di 30 giorni e al 50% di 60 giorni;
danno biologico del 10 - 11% (tenuto conto che dai punti invalidanti inizialmente riconosciuti per il 13% andrebbero condivisibilmente sottratti 2 - 3 punti percentuali connessi al secondo sinistro, aliunde ristorato).
Tenuto conto che secondo il consulente di parte attrice - il quale non ha considerato che il deficit deambulatorio e posturale che ha concorso alla misura complessiva del 15% di inabilità permanente possa avere anche altra origine - il 10% di detta componente è dovuto al coinvolgimento del trocantere omolaterale su cui la frattura del femore a sinistra non è sicuramente irresponsabile, ferma la valutazione del 4% per la frattura con schiacciamento del corpo della IV vertebra lombare, si ritiene riconoscibile la percentuale globale dell'11%.
Tenuto conto dell'età dell'infortunata al tempo del sinistro (80 anni), applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 27.672,00, di cui € 18.185,00 per danno biologico ed € 9.487,50 per invalidità temporanea.
Nulla è riconoscibile per danno esistenziale e personalizzazione di cui alcuna dimostrazione
è stata fornita, mentre sono documentate spese mediche per € 1.560,00.
Il totale complessivo di € 29.232,00 va dimidiato.
Il credito risarcitorio spettante alla è dunque pari ad € 14.616,00. Parte_1
9.1. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (ottobre 2017) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
10. Il Comune merita d'essere manlevato dalla CP_2
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Il fatto che non sia stato gestito direttamente il sinistro non interferisce con gli obblighi della garanzia per tutto ciò che consegue al vittorioso esperimento dell'azione risarcitoria del danneggiato nei limiti dell'art. 1917 c.c. (eventuale pattuizione contraria sarebbe invalida in base al principio affermato da Cassazione civile, sez. III, 05.07.2022, n. 21220, secondo cui
“La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c. dal momento che deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.”).
Il sottolimite, ove esistente, è superato.
Ad ogni modo nulla di favorevole alla tesi della compagnia si evince dalla lettera D dell'art. 21 delle condizioni negoziali, mentre la scheda tecnica che indicherebbe i “limiti” e i
“sottolimiti” del risarcimento non è prodotta e non permette di verificare l'esistenza della franchigia.
11. Il motivo di gravame con cui la è insorta contro la liquidazione delle spese Parte_1 legali è assorbito.
La riforma della sentenza importa il ricalcolo delle spese dell'intero giudizio.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al CP_1
La liquidazione è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, considerato lo scaglione di riferimento (III) ma adeguandolo alla reale entità del giudizio e considerando il fatto che nel grado d'appello non si è svolta attività istruttoria.
Inoltre, attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, quelle che Parte_1 le competono seguono la disposizione dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in base al quale “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la
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rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento n. 2351/2022 pubblicata in data 31 ottobre 2022 e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle per il risarcimento del danno Controparte_1 occorsole nei limiti della sua responsabilità la somma attuale, comprensiva di invalidità temporanea, danno biologico e spese di cura, di € 14.616,00 oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate a ottobre 2017 ed indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo, respingendo le ulteriori pretese;
⎯ condanna il ai compensi professionali che liquida per il primo Controparte_1 grado del giudizio in € 4.552,00 e per l'appello in € 3.960,00, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato essendo l'appellante ammessa al patrocinio per i non abbienti;
⎯ condanna la a manlevare il di quanto tenuto a CP_2 Controparte_1 corrispondere in forza dei precedenti capi;
⎯ compensa tra il e la sua assicurazione le spese. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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