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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 12404/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate da parte ricorrente
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12404/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU ER ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: indennità giornaliera ex l. n. 1088 del 1970, art. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di svolgere l'attività di addetta alle vendite presso l'attività commerciale Interno 12 Srls, ha convenuto l chiedendo al Tribunale di: “a) CP_1
accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire l'indennità antitubercolare dal
CP_ 04.09.2022, per i motivi esposti;
b) per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento
dell'indennità antitubercolare dal 04.09.2022 per i motivi esposti;
d) il tutto con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
ALOP ha rappresentato che:
2 - in data 4.9.2022 presentava primo certificato di malattia telematico con prognosi sino al 27.9.2022 (all. 2);
- in data 5.9.2022 veniva ricoverata sino al 15.10.2022, data di dimissione, con la diagnosi di Tubercolosi Polmonare clinicamente attiva (all.3-4);
- con certificato medico di relazione mensile del 3.11.2022, l' attestava la CP_1
continuazione senza interruzione dalla data del certificato introduttivo della malattia
(all. 5);
- dall'1.12.2022 all'1.4.2023 è stata sottoposta a c.d. “terapia di mantenimento” (all. 6);
- in data 10.10.2022, essendo in possesso dei requisiti di legge, presentava all per CP_1
il tramite di ente di patronato, domanda di indennità antitubercolare (all. 7), inesitata;
- con ricorso amministrativo del 20.7.2023 richiedeva la liquidazione dell'indennità
antitubercolare (all. 8);
- con delibera del 2.8.2023 l' rigettava il suddetto ricorso con la seguente CP_1
motivazione: “procedimento amministrativo ancora in corso”;
- ulteriore diffida era rimasta inevasa.
L' ha omesso di costituirsi ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Il ricorso è fondato ed è accolto.
Giova preliminarmente precisare che la domanda del ricorrente, originariamente denominata "indennità antitubercolare", utilizzata nel ricorso introduttivo, è impropria, e che pertanto, dall'esame complessivo dell'atto e dalla produzione allegata, essa è stata intesa quale liquidazione della "indennità giornaliera" ex l. n. 1088 del 1970, art. 1.
In tal senso, l'art. 1 della l. n. 1088 del 14.12.1970 dispone che "Durante il periodo di ricovero
e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni,
un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori,
assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie".
Come evidenziato dai giudici di legittimità, nell'ambito delle prestazioni economiche relative all'assicurazione contro la tubercolosi, il diritto all'indennità giornaliera prevista dall'art. 1 legge n. 1088 del 1970 per il caso di ricovero e per quello di cura ambulatoriale
3 non può essere riconosciuto per ogni stato di malattia che abbia dato luogo a degenza, in quanto - in linea con la originaria "ratio" dell'assicurazione contro la tubercolosi - tale diritto presuppone che il ricovero sia stato determinato da forma patogena tubercolare in fase attiva (la cui sussistenza è in potere del giudice riscontrare), sì che la prestazione economica serva a fornire all'assicurato il necessario aiuto per sostenere cure che comportano l'allontanamento dall'attività lavorativa (cfr. in questo senso, Cass. n. 9569 del 13.07.2001).
La stessa decorre dal giorno dell'inizio della malattia tubercolare e viene erogata per tutto il periodo di cura, cioè fino alla data di stabilizzazione o alla guarigione.
Tale prestazione spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune ai soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale, per i primi 180 giorni.
Decorso questo periodo si riduce nella misura fissa stabilita annualmente con decreto ministeriale.
Essa è dovuta in misura fissa ai soggetti non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e si riduce al 50% di quest'ultima per i titolari di pensione categoria SO.
Analogamente, ai familiari degli aventi diritto spetta il 50% della misura fissa.
L'indennità giornaliera per malattia tubercolare decade in caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
Il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente ha presentato, in data 10.10.2022, una “domanda di indennità antitubercolare”, indicando specificamente, quale indennità richiesta, l'indennità giornaliera (all. 7 ricorso).
A sostegno della domanda formulata in ricorso, peraltro, la ricorrente ha documentato che la patologia fosse attiva e la stessa sia stata sottoposta a terapia fino all'1.4.2023.
La domanda merita dunque accoglimento per il periodo 4.9.2022-1.4.2023, con conseguente condanna dell' anche al pagamento delle spese di lite, che seguono la CP_1
soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi stante la serialità della causa.
4
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
dell'indennità giornaliera ex l. n. 1088 del 1970, art. 1 per il periodo dal
[...]
4.9.2022 all'1.4.2023;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. LU CP_1
ER dichiaratosi antistatario in euro 2.697,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 12404/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate da parte ricorrente
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12404/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU ER ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: indennità giornaliera ex l. n. 1088 del 1970, art. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di svolgere l'attività di addetta alle vendite presso l'attività commerciale Interno 12 Srls, ha convenuto l chiedendo al Tribunale di: “a) CP_1
accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire l'indennità antitubercolare dal
CP_ 04.09.2022, per i motivi esposti;
b) per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento
dell'indennità antitubercolare dal 04.09.2022 per i motivi esposti;
d) il tutto con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
ALOP ha rappresentato che:
2 - in data 4.9.2022 presentava primo certificato di malattia telematico con prognosi sino al 27.9.2022 (all. 2);
- in data 5.9.2022 veniva ricoverata sino al 15.10.2022, data di dimissione, con la diagnosi di Tubercolosi Polmonare clinicamente attiva (all.3-4);
- con certificato medico di relazione mensile del 3.11.2022, l' attestava la CP_1
continuazione senza interruzione dalla data del certificato introduttivo della malattia
(all. 5);
- dall'1.12.2022 all'1.4.2023 è stata sottoposta a c.d. “terapia di mantenimento” (all. 6);
- in data 10.10.2022, essendo in possesso dei requisiti di legge, presentava all per CP_1
il tramite di ente di patronato, domanda di indennità antitubercolare (all. 7), inesitata;
- con ricorso amministrativo del 20.7.2023 richiedeva la liquidazione dell'indennità
antitubercolare (all. 8);
- con delibera del 2.8.2023 l' rigettava il suddetto ricorso con la seguente CP_1
motivazione: “procedimento amministrativo ancora in corso”;
- ulteriore diffida era rimasta inevasa.
L' ha omesso di costituirsi ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Il ricorso è fondato ed è accolto.
Giova preliminarmente precisare che la domanda del ricorrente, originariamente denominata "indennità antitubercolare", utilizzata nel ricorso introduttivo, è impropria, e che pertanto, dall'esame complessivo dell'atto e dalla produzione allegata, essa è stata intesa quale liquidazione della "indennità giornaliera" ex l. n. 1088 del 1970, art. 1.
In tal senso, l'art. 1 della l. n. 1088 del 14.12.1970 dispone che "Durante il periodo di ricovero
e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni,
un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori,
assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie".
Come evidenziato dai giudici di legittimità, nell'ambito delle prestazioni economiche relative all'assicurazione contro la tubercolosi, il diritto all'indennità giornaliera prevista dall'art. 1 legge n. 1088 del 1970 per il caso di ricovero e per quello di cura ambulatoriale
3 non può essere riconosciuto per ogni stato di malattia che abbia dato luogo a degenza, in quanto - in linea con la originaria "ratio" dell'assicurazione contro la tubercolosi - tale diritto presuppone che il ricovero sia stato determinato da forma patogena tubercolare in fase attiva (la cui sussistenza è in potere del giudice riscontrare), sì che la prestazione economica serva a fornire all'assicurato il necessario aiuto per sostenere cure che comportano l'allontanamento dall'attività lavorativa (cfr. in questo senso, Cass. n. 9569 del 13.07.2001).
La stessa decorre dal giorno dell'inizio della malattia tubercolare e viene erogata per tutto il periodo di cura, cioè fino alla data di stabilizzazione o alla guarigione.
Tale prestazione spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune ai soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale, per i primi 180 giorni.
Decorso questo periodo si riduce nella misura fissa stabilita annualmente con decreto ministeriale.
Essa è dovuta in misura fissa ai soggetti non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e si riduce al 50% di quest'ultima per i titolari di pensione categoria SO.
Analogamente, ai familiari degli aventi diritto spetta il 50% della misura fissa.
L'indennità giornaliera per malattia tubercolare decade in caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
Il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente ha presentato, in data 10.10.2022, una “domanda di indennità antitubercolare”, indicando specificamente, quale indennità richiesta, l'indennità giornaliera (all. 7 ricorso).
A sostegno della domanda formulata in ricorso, peraltro, la ricorrente ha documentato che la patologia fosse attiva e la stessa sia stata sottoposta a terapia fino all'1.4.2023.
La domanda merita dunque accoglimento per il periodo 4.9.2022-1.4.2023, con conseguente condanna dell' anche al pagamento delle spese di lite, che seguono la CP_1
soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi stante la serialità della causa.
4
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
dell'indennità giornaliera ex l. n. 1088 del 1970, art. 1 per il periodo dal
[...]
4.9.2022 all'1.4.2023;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. LU CP_1
ER dichiaratosi antistatario in euro 2.697,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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