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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6777 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 14849/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 02.07.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14849 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
, nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Antonio Coppola, presso il cui studio, sito in Sant'Anastasia alla via Umberto I n. 32, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 81 del 01.03.2023, notificato al ricorrente il 10.06.2023, il
Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza dell'11.11.2022 di rilascio del pagina 1 di 9 permesso di soggiorno per protezione speciale, su parere contrario espresso il
28.02.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 06.07.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità, per avere la Commissione espresso il parere negativo senza procedere ad una sua formale convocazione nonché per non avere ricevuto il preavviso di rigetto della domanda ex L. n. 241/1990. Inoltre, evidenziava di essere in Italia dal
2014, di aver presentato domanda di protezione internazionale che gli era stata rigettata sia in sede amministrativa che in sede giudiziale;
di aver sempre lavorato sul territorio nazionale sebbene con regolare contratto solo nel 2017, allorquando era in possesso di un valido titolo di soggiorno. Chiedeva di annullare il provvedimento di diniego della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, e per l'effetto, di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questione, il convenuto si costituiva il 28.07.2023 e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 03.08.2023 il Tribunale rigettava l'istanza cautelare, stante la scarsità degli elementi offerti da cui desumere la dichiarata integrazione;
fissava, quindi, l'udienza del 16.09.2024, poi rinviata al 27.01.2024, di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con decreto del 25.09.2024 la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata al giudice indicato in epigrafe come relatore.
All'udienza suindicata, il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda, evidenziando il prosieguo del suo percorso d'integrazione, svoltosi sul territorio nazionale, e depositando documenti.
Il convenuto chiedeva il rigetto del ricorso.
Scaduto il termine, il giudice designato fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies
pagina 2 di 9 c.p.c., l'udienza del 26.5.2025 per discutere la causa, poi rinviata all'udienza del
02.07.2025.
All'udienza del 02.07.2025, presente il ricorrente, all'esito della sua discussione, prodotti documenti, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, al quale rimetteva la decisione della lite.
L'impugnazione, alla luce della documentazione prodotta dall'attore nel corso del processo, dopo la pronuncia della su richiamata ordinanza collegiale, è fondata e merita di essere accolta.
In primo luogo, le contestazioni che si sono appuntate sugli aspetti formali riguardanti il contenuto del provvedimento, quali sono quelle su indicate, sono irrilevanti poiché il Tribunale deve accertare l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto alla protezione speciale, non sindacare i vizi formali che affliggono l'atto amministrativo in sè considerato.
In secondo luogo, è bene chiarire, nel merito, che la fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Ad essa bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020 poiché, sebbene il
Questore ed il ricorrente non abbiano precisato quando la domanda di protezione speciale è stata formalizzata, tuttavia, dal fatto, evincibile dal provvedimento impugnato, che la Commissione si è pronunciata il 16.11.2018, emettendo parere sfavorevole al rinnovo richiesto, si può ricavare, sul piano logico, che la relativa istanza di permesso è stata presentata prima di tale data.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
pagina 3 di 9 all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
pagina 4 di 9 Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle pagina 5 di 9 ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata “dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari,
pagina 6 di 9 culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, si osserva che, dopo la pronuncia dell'ordinanza collegiale su richiamata, l'attore ha provato di avere consolidato il suo percorso d'integrazione sul territorio nazionale.
Ed, invero, mentre in sede cautelare il ricorrente aveva provato di aver lavorato soltanto dal 31.05.2027 al 17.07.2027 alle dipendenze della ditta RD IM come risultava dall'estratto contributivo depositato (sebbene dal parere della C.T. di
Caserta del 28.02.2023 si ricava che in sede amministrativa egli aveva depositato Unilav attestante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel 2017 ed anche una busta paga del 2018), nel corso del giudizio ha dimostrato di aver costituito un rapporto a tempo determinato alle dipendenze con mansioni di operaio manovale edile alle dipendenze di Gaja Costruzioni sas con mansioni di manovale edile dal
04.09.2023 al 03.12.2023 poi prorogato fino al 03.06.2024 (cfr. contratto e comunicazione obbligatoria di assunzione inviata dal datore di lavoro all'Inps; buste paga da settembre 2024 a giugno 2025). Egli ha inoltre depositato la promessa di assunzione a tempo indeterminato del 29.05.2025, condizionata al rilascio del permesso di soggiorno da parte della Costruzioni Rosselli s.r.l..
Dovendo ricordare che “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato” (Cass. 27475\2023; cfr. anche Cass. 31371\24), tali documenti permettono di constatare – quale fatto successivo sia al parere negativo espresso dalla
Commissione di Caserta e centrato sul difetto d'integrazione nel territorio nazionale (cfr. atto nel fascicolo del convenuto), sia alla pronuncia della su richiamata ordinanza pagina 7 di 9 collegiale - che l'istante, almeno negli ultimi anni, ha compiuto apprezzabili sforzi per continuare a radicarsi, in modo effettivo, sul territorio nazionale, consolidando il suo inserimento non solo sul piano lavorativo ma anche sociale, in ragione dei rapporti verosimilmente intrecciati nell'ambiente di lavoro, i quali contribuiscono ad integrare la rete di supporto della vita di ogni individuo (Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”).
Pertanto, stanti gli elementi su considerati, l'istante, se fosse rimpatriato, verrebbe a patire una grave violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 2,3 e 117 C e 8 CEDU, subendo la forzosa interruzione dell'integrazione lavorativa e la lacerazione di tutti i legami sociali che da essa derivano, costruiti sul territorio nazionale.
Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta;
pagina 8 di 9 • riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al
Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 03.07.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 02.07.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14849 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
, nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Antonio Coppola, presso il cui studio, sito in Sant'Anastasia alla via Umberto I n. 32, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 81 del 01.03.2023, notificato al ricorrente il 10.06.2023, il
Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza dell'11.11.2022 di rilascio del pagina 1 di 9 permesso di soggiorno per protezione speciale, su parere contrario espresso il
28.02.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 06.07.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità, per avere la Commissione espresso il parere negativo senza procedere ad una sua formale convocazione nonché per non avere ricevuto il preavviso di rigetto della domanda ex L. n. 241/1990. Inoltre, evidenziava di essere in Italia dal
2014, di aver presentato domanda di protezione internazionale che gli era stata rigettata sia in sede amministrativa che in sede giudiziale;
di aver sempre lavorato sul territorio nazionale sebbene con regolare contratto solo nel 2017, allorquando era in possesso di un valido titolo di soggiorno. Chiedeva di annullare il provvedimento di diniego della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, e per l'effetto, di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questione, il convenuto si costituiva il 28.07.2023 e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 03.08.2023 il Tribunale rigettava l'istanza cautelare, stante la scarsità degli elementi offerti da cui desumere la dichiarata integrazione;
fissava, quindi, l'udienza del 16.09.2024, poi rinviata al 27.01.2024, di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con decreto del 25.09.2024 la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata al giudice indicato in epigrafe come relatore.
All'udienza suindicata, il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda, evidenziando il prosieguo del suo percorso d'integrazione, svoltosi sul territorio nazionale, e depositando documenti.
Il convenuto chiedeva il rigetto del ricorso.
Scaduto il termine, il giudice designato fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies
pagina 2 di 9 c.p.c., l'udienza del 26.5.2025 per discutere la causa, poi rinviata all'udienza del
02.07.2025.
All'udienza del 02.07.2025, presente il ricorrente, all'esito della sua discussione, prodotti documenti, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, al quale rimetteva la decisione della lite.
L'impugnazione, alla luce della documentazione prodotta dall'attore nel corso del processo, dopo la pronuncia della su richiamata ordinanza collegiale, è fondata e merita di essere accolta.
In primo luogo, le contestazioni che si sono appuntate sugli aspetti formali riguardanti il contenuto del provvedimento, quali sono quelle su indicate, sono irrilevanti poiché il Tribunale deve accertare l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto alla protezione speciale, non sindacare i vizi formali che affliggono l'atto amministrativo in sè considerato.
In secondo luogo, è bene chiarire, nel merito, che la fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Ad essa bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020 poiché, sebbene il
Questore ed il ricorrente non abbiano precisato quando la domanda di protezione speciale è stata formalizzata, tuttavia, dal fatto, evincibile dal provvedimento impugnato, che la Commissione si è pronunciata il 16.11.2018, emettendo parere sfavorevole al rinnovo richiesto, si può ricavare, sul piano logico, che la relativa istanza di permesso è stata presentata prima di tale data.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
pagina 3 di 9 all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
pagina 4 di 9 Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle pagina 5 di 9 ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata “dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari,
pagina 6 di 9 culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, si osserva che, dopo la pronuncia dell'ordinanza collegiale su richiamata, l'attore ha provato di avere consolidato il suo percorso d'integrazione sul territorio nazionale.
Ed, invero, mentre in sede cautelare il ricorrente aveva provato di aver lavorato soltanto dal 31.05.2027 al 17.07.2027 alle dipendenze della ditta RD IM come risultava dall'estratto contributivo depositato (sebbene dal parere della C.T. di
Caserta del 28.02.2023 si ricava che in sede amministrativa egli aveva depositato Unilav attestante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel 2017 ed anche una busta paga del 2018), nel corso del giudizio ha dimostrato di aver costituito un rapporto a tempo determinato alle dipendenze con mansioni di operaio manovale edile alle dipendenze di Gaja Costruzioni sas con mansioni di manovale edile dal
04.09.2023 al 03.12.2023 poi prorogato fino al 03.06.2024 (cfr. contratto e comunicazione obbligatoria di assunzione inviata dal datore di lavoro all'Inps; buste paga da settembre 2024 a giugno 2025). Egli ha inoltre depositato la promessa di assunzione a tempo indeterminato del 29.05.2025, condizionata al rilascio del permesso di soggiorno da parte della Costruzioni Rosselli s.r.l..
Dovendo ricordare che “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato” (Cass. 27475\2023; cfr. anche Cass. 31371\24), tali documenti permettono di constatare – quale fatto successivo sia al parere negativo espresso dalla
Commissione di Caserta e centrato sul difetto d'integrazione nel territorio nazionale (cfr. atto nel fascicolo del convenuto), sia alla pronuncia della su richiamata ordinanza pagina 7 di 9 collegiale - che l'istante, almeno negli ultimi anni, ha compiuto apprezzabili sforzi per continuare a radicarsi, in modo effettivo, sul territorio nazionale, consolidando il suo inserimento non solo sul piano lavorativo ma anche sociale, in ragione dei rapporti verosimilmente intrecciati nell'ambiente di lavoro, i quali contribuiscono ad integrare la rete di supporto della vita di ogni individuo (Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”).
Pertanto, stanti gli elementi su considerati, l'istante, se fosse rimpatriato, verrebbe a patire una grave violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 2,3 e 117 C e 8 CEDU, subendo la forzosa interruzione dell'integrazione lavorativa e la lacerazione di tutti i legami sociali che da essa derivano, costruiti sul territorio nazionale.
Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta;
pagina 8 di 9 • riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al
Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 03.07.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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