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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 14.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 321/2023 R.G.L. vertente T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Celentano come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Carrieri, come da procura speciale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 13.1.2023, – premesso di essere stato Parte_1 dipendente della sino al 25.8.2019 con la qualifica di operatore di servizio, parametro 183 del Controparte_1
CCNL autoferr eva che dall'11.6.1986 al 31.10.1988 era stato dipendente della Autolinee Fusilli s.r.l.; dall'1.11.1988 della Sita s.p.a. e dal 23.5.2011, per effetto del trasferimento del ramo di azienda relativo alle attività che la datrice svolge nelle Regioni della Campania, Basilicata e Puglia, il rapporto di lavoro era stato trasferito alle dipendenze della;
che con Controparte_1 comunicazione del 23.5.2011, prot. n. 91, gli veni enze della società cessionaria senza soluzione di continuità, con riconoscimento di tutti i diritti maturati, alla data della cessione, presso l'impresa cedente;
che al momento della cessazione del rapporto di lavoro e del suo collocamento a riposo, riscuoteva il TFR calcolato a tutto il 25.8.2019; che l'importo corrisposto veniva erroneamente determinato in euro 44.730,20 a lordo delle ritenute fiscali, non essendo state inserite tutte le voci di retribuzione che dovevano essere considerate ai fini della esatta determinazione della liquidazione. Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che la società resistente, nel calcolare il TFR spettante al ricorrente alla data della cessazione del rapporto di lavoro, ha errato per difetto la quantificazione del trattamento di fine rapporto spettante al ricorrente, per quanto esposto in premessa;
2) accertare e dichiarare che per effetto di tale errato conteggio, il ricorrente è rimasto creditore della società resistente della somma di € 37.638,94 a titolo di differenza retributiva per TFR, già rivalutata, al lordo delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà al termine del giudizio e comunque ritenuta equa anche in applicazione del criterio ex art. 36 Cost.; 3) per l'effetto di quanto accertato e dichiarato, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 37.63 azione monetaria ed interessi legali dalla data di pagina 1 di 4 collocamento in pensione sino al soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia…”. Vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, la contestava la domanda con articolate argomentazioni, chiedendone Controparte_1 il rigetto. Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, rifiutata, da parte del ricorrente, la proposta conciliativa formulata dal Tribunale, disposta CTU contabile e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 14.1.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1 Ritiene la scrivente di aderire al pacifico orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito del distretto in fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. Sentenza Tribunale di Bari, n. 5239/2019 pubbl. il 28/11/2019 RG n. 9470/2015). La Corte di Cassazione ha stabilito che: “questa Corte (Cass. sez. lav., 27 giugno 1996, n. 5935) ha più volte affermato che il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 2121 c.c., (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione con conseguente nullità, ai sensi del cit. art. 2121 c.c., e dell'art. 1419 c.c., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo;
quest'ultimo compenso è computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, …… , Cfr. anche Cass. sez. lav., 5 maggio 2000, n. 5624, che ha precisato che l'onnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo ai fini dell'indennità di buonuscita in favore degli autoferrotranvieri (con la conseguente inclusione di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte) può essere derogata soltanto da contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga (conf. Cass. sez. lav., 1 marzo 1995, n. 2391)…” (cfr. Cass. sez.unite n.26096/07).
“ I principi base che regolano la materia possono essere così riassunti. Nel 1982 fu introdotto l'istituto del "trattamento di fine rapporto", che prese il posto dell'"indennità di anzianità". La nuova normativa, dettata dalla legge 297 del 1982, computa il tfr assumendo come base di calcolo “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale…” (art. 2120, secondo comma, novellato). Per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge del 1982 è stata però dettata una disciplina transitoria, che così si esprime:
“L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione di rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 cod. civ.” (art. 5 L. 297/82). La disciplina previgente richiamata non è altro che il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., così articolato con riferimento al problema in esame: “L'indennità di cui all'art. 2121 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo”. Per i rapporti di lavoro iniziati prima del maggio 1982, pertanto, il trattamento di fine rapporto si comporrà di due parti, calcolate con criteri diversi. Questa ricostruzione non è discussa né in dottrina, né in giurisprudenza. La Corte di cassazione ha sempre ribadito che “la liquidazione della indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, deve avvenire con riguardo alle disposizioni legali e contrattuali in vigore in quel momento, non rilevando in senso contrario la circostanza che il rapporto permanga in vita e che l'indennità così liquidata costituisca il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo” (Cass., 10 maggio 2003, n. 7165). La dottrina e la giurisprudenza più attente hanno peraltro sottolineato la diversità dei concetti di “somme corrisposte a titolo non occasionale” (tfr post 1982) e di “ogni compenso di carattere continuativo” (indennità di anzianità sino al maggio 82). La diversità è in particolare approfondita da Cass., 22 agosto 2002, n. 12411. La controversia in esame va risolta tenendo conto delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza che si è dovuta occupare della parte del trattamento concernente il periodo di lavoro precedente all'entrata in vigore della modifica legislativa. Le decisioni della Corte di cassazione che si sono occupate di controversie da decidere sulla base del criterio del "carattere continuativo" del compenso, hanno costantemente affermato che “ai fini della sussistenza del carattere della continuità è sufficiente l'accertamento di un criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione entro un periodo di tempo apprezzabile”
pagina 2 di 4 (Cass. 14 giugno 1991, n. 6745; Cass., 4 aprile 1997, n. 7966; Cass., 29 gennaio 2001, n. 1211). La Corte ha anche reiteratamente e univocamente sottolineato che non è possibile e corretto desumere dalla norma che regola tale materia requisiti ulteriori e più selettivi ed è ripetutamente intervenuta per escludere letture additive della previsione di legge. In particolare la Corte ha rilevato che non è richiesta dalla norma l'obbligatorietà della prestazione e del relativo compenso per previsione di legge o di contratto individuale o collettivo (Cass. 6745 del 91, e 7966 del 1997, 1211 del 2001, citate). Né è richiesta la sua determinatezza o determinabilità secondo parametri prefissati (Cass. 6745 del 91, e 7966 del 1997, 1211 del 2001, citate).
3. La nuova normativa, dettata dalla legge 297 del 1982, computa il t.f.r. assumendo come base di calcolo “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale...” (art. 2120, secondo comma, novellato). Il medesimo alinea fa salve le disposizioni collettive, in materia di trattamento di fine rapporto, che prevedano una nozione di retribuzione diversa e, quindi, anche più ristretta, rispetto a quella fissata dalla norma: è pacifico che la disposizione si riferisce alle clausole dei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 297/1982. Ne consegue che le competenze per il lavoro straordinario e per le altre prestazioni che vanno al di là della paga base, devono essere considerate ai fini del calcolo del TFR quando siano state percepite in modo “continuativo” per il periodo precedente il maggio 1982 (indennità di anzianità regolata dall'art. 2120 vecchio testo cod. civ. ed inglobata nel calcolo in base all'art. 5 della legge del 1982) e in modo “non occasionale” per il periodo post maggio 1982, regolato dalla legge 297 del 1982.” (sentenza n. 5339/2019 del 19/12/2019, est. dott.ssa Beatrice Notarnicola).
2.3 Alla luce dei principi esposti e tenuto conto delle voci poste a fondamento del calcolo come rivendicate e indicate nel ricorso, nonché riscontrate in busta paga, è stato conferito al CTU l'incarico di determinare
“quanto eventualmente ancora spettante alla parte ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto, tenendo conto, nella relativa base di calcolo, delle somme percepite non occasionalmente (ovvero non riconducibili a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, ma riferite ad eventi collegati al rapporto di lavoro o connesse alla particolare organizzazione del lavoro), nonché delle indennità economiche erogate in virtù degli accordi aziendali del 18/11/1997, del 21/05/1981 e del 16/02/2005 (cfr., allegato fascicolo di parte ricorrente indennità per lavoro domenicale;
indennità di turno) se erogate quali emolumenti fissi e continuativi come da buste paga allegate al ricorso”. Svolta la consulenza, il CTU ha costì concluso: “In base ai conteggi operati dalla scrivente, il TFR spettante al ricorrente risulta pari ad euro 79.079,28. Tenendo conto di quanto già percepito a titolo di TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro, euro 44.730,20, è possibile affermare che al signor spetti la residua somma Parte_1 di euro 34.349,08. Il signor ha lavorato alle dipendenze della a far data dall'11/06/1986, per cui Parte_1 Controparte_1 al 31/0 mento della Indennità di Buonus La consulenza può essere utilizzata per la liquidazione delle differenze spettanti, poiché i calcoli eseguiti dal professionista nominato appaiono conformi ai quesiti e ai criteri come sopra enunciati. Ne deriva l'accoglimento del ricorso, nei limiti e secondo le risultanze della consulenza tecnica in atti: deve quindi concludersi che il TFR ancora spettante al ricorrente è pari ad euro 34.349,08 ed in questi limiti la domanda va accolta, con conseguente condanna della resistente al pagamento della predetta somma, oltre accessori di legge.
3. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, valori minimi, stante la serialità del contenzioso, scaglione “infra” € 52.000,00).
3.1 Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, definitivamente a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 321/2023, proposto da , Parte_1 nei confronti della disattesa Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e accerta che l'importo ancora dovuto a titolo di TFR a favore del ricorrente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro (25.8.2019) è pari ad euro 34.349,08; per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 34.349,08 a titolo di differenza sul TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
pagina 3 di 4 b) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in
€ 4.628,50 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Guido Celentano, dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente. Foggia, all'esito dell'udienza del 14.1.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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