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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Lama Presidente dott. Antonella Romano Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 631/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Paone del Parte_1 C.F._1 foro di Rimini
nato a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nato a [...], il [...], cod. fisc. , con il Parte_3 C.F._3 patrocinio degli avv.ti Attilio Scarcella ed Enza Scarcella del foro di Milano APPELLANTI
Contro
società con ultima sede in Napoli, via Riviera Controparte_1 di Chiaia n. 270, e codice fiscale ), con il suo Curatore dott. (avente P.IVA_1 Controparte_2 studio e domicilio in Bologna, via Paolo Fabbri n. 98/A), rappresentato - in base a procura apposta in calce al presente atto e in conformità al decreto del Giudice Delegato ex art. 25 l.f. in data 12 aprile 2023 - dall'avv. Luca Ferrari del foro di Bologna
APPELLATI
Oggetto: giudizio di appello. Azione di responsabilità ex art.146 L.F.
CONCLUSIONI
Per : ““Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante pagina 1 di 33 dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) sempre in via preliminare o comunque principale, ritenuto ammissibile l'appello, revocare la sentenza per il difetto di procedibilità per carenza del parere del Comitato dei Creditori e in subordine per decadenza dell'azione avviata per decorrenza dei termini avendo parte attrice confermato che lo stato di incapacità della società era già conosciuto dal 2011; 3) nel merito ritenere e dichiarare erronee le conclusioni del CTU e per l'effetto ordinare la rinnovazione della consulenza tecnica sugli stessi quesiti già articolati in primo grado;
4) accogliere il presente appello e riformare nelle parti impugnate la sentenza n. 456/2023, pronunciata dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 20.03.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 16843/2018, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente gli esponenti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
5) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si insiste nelle richieste istruttorie formulate.”
Per E “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_2 Parte_3 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) sempre in via preliminare o comunque principale, ritenuto ammissibile l'appello, revocare la sentenza per il difetto di procedibilità per carenza del parere del Comitato dei Creditori e in subordine per decadenza dell'azione avviata per decorrenza dei termini avendo parte attrice confermato che lo stato di incapacità della società era già conosciuto dal 2011;
3) nel merito ritenere e dichiarare erronee le conclusioni del CTU e per l'effetto ordinare la rinnovazione della consulenza tecnica sugli stessi quesiti già articolati in primo grado;
4) accogliere il presente appello e riformare nelle parti impugnate la sentenza n. 456/2023, pronunciata dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 20.03.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 16843/2018, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente gli esponenti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
5) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si insiste nelle richieste istruttorie formulate”.
FALLIMENTO “Si chiede che la Corte d'appello Controparte_3 di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa, previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c. e se del caso provvedendo ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.: 1) dichiari inammissibile o comunque rigetti nel merito l'impugnazione proposta dal sig. Parte_1 e dal rag. condannando i predetti appellanti, in solido tra loro, a rimborsare
[...] Parte_3 al le spese del presente grado di giudizio;
Controparte_4 2) rigetti l'impugnazione proposta dal sig. , condannando anche tale appellante a Parte_2 rimborsare al le spese del presente grado di giudizio”. Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 5.11.2018 ritualmente notificato, il Controparte_4 onveniva dinanzi al Tribunale di Bologna ai sensi degli artt.146 L.F., 2393, 2394 c.c.,
[...] pagina 2 di 33 2407 e 2476 c.c. e , quali ex amministratori unici della e Parte_1 Parte_2 Pt_4
e Parte_3 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Pt_5
quali ex componenti del collegio sindacale, al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni “1) accerti e dichiari la responsabilità dei convenuti , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Pt_5
nei confronti della società fallita e dei suoi creditori sociali;
2)
[...] Controparte_4 anche mediante ricorso all'equità, liquidi il danno - comprensivo di interessi e rivalutazione - cagionato da ciascun convenuto alla e ai suoi creditori sociali;
3) Controparte_4 condanni ciascun convenuto - in solido tra i restanti convenuti in carica nel medesimo periodo ed entro
i limiti delle responsabilità agli stessi ascrivibili in relazione alle condotte descritte nell'atto di citazione - al risarcimento del danno così accertato;
4) condanni i convenuti, in solido tra loro o in ragione delle rispettive soccombenze, al rimborso delle spese del presente giudizio”.
In particolare, parte attrice assumeva che era stata dichiarata fallita Controparte_9 con sentenza del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2016 n.80, che la perdita del capitale sociale della predetta società – collocabile al 31 dicembre 2010 – era stata a lungo occultata mediante l'adozione di espedienti contabili, laddove la corretta valutazione delle appostazioni - relative all'ammortamento dell'avviamento, ai crediti verso clienti dichiarati falliti, ai crediti verso clienti “in sofferenza”, all'omessa costituzione di un fondo rischi e alla sottostima del fondo di svalutazione dei crediti per ulteriori euro 186.594,69 - avrebbe mostrato, anziché un utile al netto delle imposte di € 21.446,00 e un patrimonio netto di euro 1.301.677,00, una perdita di € 1.858.149,69; che, pertanto, già a tale data, la Cont
versava nella situazione di cui all'art. 2447 c.c.; con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2011 - che, secondo la ricostruzione attorea, “recepiva acriticamente le violazioni commesse in fase di redazione dei precedenti bilanci” - la prosecuzione dell'attività d'impresa in tale esercizio era risultata antieconomica per l'aumento dell'esposizione debitoria della società, per il rimborso del prestito in favore di nonché per i compensi ed emolumenti erogati all'amministratore unico e ai Parte_1 sindaci;
con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2012, pur a fronte di ingenti perdite proseguiva l'attività di impresa anche mediante nuovi investimenti, era tardiva e insufficiente la svalutazione dei crediti operata, risultavano erronee la rappresentazione dell'ammortamento dell'avviamento (di durata pari a diciotto anni) e la riduzione delle aliquote di tutte le immobilizzazioni materiali, non realistica l'iscrizione di imposte anticipate e la corresponsione di compensi all'amministratore unico e al collegio sindacale;
nel bilancio chiuso al 31.12.2013, il rilevava la riduzione dei debiti per CP_10 effetto di “note di credito da ricevere” e la sparizione della quasi totalità dei beni mobili della società a cui si aggiungeva l'elargizione di somme a titolo di compenso in favore di e, alla luce Parte_1
pagina 3 di 33 di tale ricostruzione, individuava il danno risarcibile quale differenza tra attivo e passivo fallimentare pari ad € 8.557.763,59, assumendo che era responsabile ai sensi degli artt.2392, 2476, Parte_1
2423 e 2485 c.c. per aver dato corso con dolo o colpa grave a decorrere dal 1 gennaio 2011 ad un'attività di impresa fonte di ulteriori perdite, in luogo di una gestione conservativa, redatto e approvato quale socio unico progetti di bilancio in totale spregio dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, impendendo ai creditori di percepire il dissesto, realizzando una condotta di spoliazione, connotata dalla liquidazione di ingenti compensi a suo favore e del rimborso del finanziamento per euro 323.915,00 avvenuto nel 2011; era altresì responsabile per aver assunto la Parte_2 funzione di “mero schermo” rispetto alla prosecuzione dell'amministrazione di fatto da parte di infine gli altri convenuti erano responsabili per aver violato i doveri connessi alla Parte_1 carica di sindaco e non aver adeguatamente vigilato ai sensi degli artt.2403 c.c., 2403 bis c.c., 2409
c.c.; costituiva una voce di danno il pagamento dei rispettivi compensi;
invero, attraverso il metodo dei netti patrimoniali di periodo e considerando i differenti momenti in cui i soggetti convenuti avevano rivestito le cariche sociali, il individuava un complessivo danno ascrivibile a per € CP_4 Pt_1
6.690,160,24, ad per € 2.471.146,62, a per € 4.309.516,18, a e per Pt_2 Pt_3 CP_5 CP_6
€ 128.625,00, a per € 847.194,00, a e per € 3.333.695,35. CP_7 CP_8 Pt_5
Nel procedimento di primo grado iscritto al n.r.g. 16843/2018, si costituivano in giudizio
[...]
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_7 Controparte_8 Parte_5 che contestavano le domande ex adverso spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto. Per effetto della chiamata in causa di terzo avanzata dai convenuti, si costituivano altresì nel giudizio
[...]
(chiamata in causa da , (chiamata in causa da e CP_11 Pt_5 CP_12 CP_8 [...]
(chiamata in causa da . Nelle more della procedura e Controparte_13 CP_7 CP_5 CP_6 giungevano ad un accordo transattivo con il di tal che nei loro confronti veniva dichiarata CP_4
l'estinzione parziale con decreto del 5.6.2019, previa rinuncia agli atti da parte del e rituale CP_4 notifica ai predetti convenuti contumaci. Successivamente, anche le parti e Pt_5 CP_7 CP_8 giungevano ad un accordo transattivo e, all'esito del suo perfezionamento, depositavano le relative istanze di rinuncia ed accettazione agli atti;
all'esito dell'udienza del 23.9.2021 veniva dunque dichiarata l'estinzione parziale del giudizio anche nei confronti di tali convenuti e delle rispettive compagnie di assicurazione.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile. Non venivano ammesse le prove testimoniali.
2. Con sentenza n. 456/2023 del 22.2.2023, depositata e pubblicata il 2.3.2023, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna ha dato atto della parziale estinzione del giudizio nei pagina 4 di 33 confronti di , , CP_5 Controparte_6 Parte_5 CP_8 nonché nei confronti di ,
[...] CP_7 CP_12 [...]
e rispetto alle chiamate in garanzia Controparte_14 Controparte_13 da parte di e ha rigettato ogni domanda nei confronti di CP_8 Per_1 CP_7
; ha condannato e in solido fra Parte_2 Parte_1 Parte_3 loro al pagamento in favore del in Controparte_4 persona del suo curatore dell'importo di € 300.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, oltre al rimborso, sempre in solido tra loro, in favore del Controparte_4 in persona del suo curatore delle spese di lite, liquidate in € 18.407,00 per
[...] esborsi ed in € 16.429,50 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
3.A. Preliminarmente, il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'azione per mancanza del parere del comitato dei creditori a norma dell'art. 146
L.F. e di prescrizione quinquennale dell'azione, individuando quale dies a quo la data di pronuncia della sentenza di fallimento.
3.B. Nel merito, il Tribunale di Bologna, premesso che il contenzioso atteneva esclusivamente ai convenuti e il primo amministratore unico “storico” della fallita dalla Pt_1 Pt_2 Pt_3 costituzione sino al 12.8.2014, il secondo amministratore unico formale dal 12.8.2014 al fallimento e il terzo presidente del collegio sindacale dal 2.3.2009 alle dimissioni in data 19.3.2014, accoglieva la domanda attorea nei confronti di e di rigettando l'azione svolta nei Parte_1 Parte_3 confronti di Parte_2
Evidenziava che “in esito alla disposta CTU, le cui valutazioni e conclusioni il collegio condivide e fa proprie perché immuni da vizi logico-giuridici – salvo residuale aspetto afferente il quantum su cui si dirà – è emerso che:
- tenuto conto delle rettifiche e riclassificazioni contabili da apportare ai bilanci 2012, 2013 e 2014, il capitale sociale era da ritenersi ridotto al di sotto del minimo legale e il P.N. era negativo per €
103.606 già alla fine dell'esercizio 2011, di talchè già al 31.12.2011 l'amministratore avrebbe dovuto mettere in liquidazione la società e a compiere i conseguenti adempimenti, ai sensi degli artt. 2482 bis,
2482 ter, 2484, comma 1 n. 4, 2485 e 2486 c.c. senza indugio, poiché le rettifiche apportate ai bilanci dipendono da specifici elementi (errato ammortamento dell'avviamento) e da eventi (svalutazione dei crediti) occorsi nei vari esercizi ed immediatamente conoscibili;
- che in particolare il CTU, pur non disponendo della gran parte della documentazione contabile (libro giornale, partitari), conferma la rettifica delle poste di bilancio per errata durata dell'ammortamento pagina 5 di 33 dell'avviamento e conseguente errata aliquota annuale (del 5,55%) in assenza dei presupposti di legge per la riduzione (senza alcuna indicazione né in nota integrativa né nelle relazioni dei sindaci delle
“condizioni specifiche” necessarie per l'adozione di un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai 5 anni, OIC 24) con totale omesso controllo dei sindaci;
- la mancata svalutazione dei crediti e l'inadeguatezza del fondo di svalutazione in relazione ai crediti verso clienti falliti o in concordato preventivo e ai crediti “in sofferenza” (contenziosi); le insufficienti
(ove non addirittura mancanti) indicazioni in nota integrativa circa i criteri adottati per la svalutazione dei crediti, circa la stima sulla criticità del portafoglio crediti, con accantonamento in misura forfettaria e approssimativa, ad eccezione (quanto alla mancata svalutazione) del 2012 in cui sono stati svalutati crediti da tempo inesigibili e comunque con erroneità contabile (perché le svalutazioni avrebbero dovuto riflettersi sull'andamento economico anche degli esercizi precedenti con appostazione di fondo congruo);
- l'iscrizione di imposte anticipate in totale violazione dei principi contabili che subordinano
l'iscrizione del relativo credito alla predisposizione di piani industriali e di proiezioni fiscali, tali che vi sia la ragionevole certezza di un reddito imponibile futuro di entità sufficiente a giustificare
l'appostazione delle imposte differite e anticipate;
- che previa ricostruzione dei bilanci dal 2010 al 2014 secondo criteri liquidatori, il danno determinato sulla base del differenziale dei netti patrimoniali alla data del 31.12.2011 e alla data del
31.12.2014 (ultimo bilancio di esercizio depositato, non essendo stato possibile, per la mancanza di situazioni patrimoniali infrannuali o altra documentazione contabile, determinare PN intermedi) – tenuto conto dei costi “ineliminabili” nella gestione liquidatoria – è pari ad € 504.196,41;
- che il danno specifico da attribuire alle “singole operazioni pregiudizievoli descritte nell'atto di citazione” e contrarie ai principi di corretta amministrazione e di controllo, è determinato nell'importo complessivo di € 577.040,00 (comprensivi di € 213. 475 di compensi indebitamente percepiti dall'AU di € 39.650 per compensi indebitamente percepiti dai sindaci e di € 323.915 Pt_1 per indebito rimborso del finanziamento soci a secondo il CTU interamente imputabile a Pt_1
e per il minor importo di € 537.390,00 a (esclusi i compensi indebitamente percepiti dai Pt_3 Pt_1 sindaci che il individua come operazione pregiudizievole solo in capo ai sindaci); CP_4
- che nessun danno è invece imputabile a (AU dal 12.8.2014 al fallimento) Pt_2 nell'impossibilità di riscontrare un aggravamento del dissesto nel periodo di competenza;
- che con riguardo alle singole operazioni pregiudizievoli (compensi AU, rimborso finanziamento socio
BASSI) il collegio sindacale non ha mai posto in essere attività volte a evitare gli eventi dannosi
pagina 6 di 33 dell'organo amministrativo, non essendo emersa alcuna attenzione a dette operazioni da parte del collegio sindacale nei verbali delle riunioni periodiche e nelle relazioni allegate ai bilanci;
- che più in generale l'omesso controllo del collegio sindacale sulle rilevazioni e poste di bilancio, come verificate inattendibili e non veritiere da parte del CTU (mancata svalutazione crediti, errata appostazione di “imposte anticipate”) ha consentito una falsa rappresentazione nei bilanci della situazione economico-patrimoniale della società tale da occultare le ingenti perdite e da non far emergere l'integrale perdita del capitale sociale già al 31.12.2011. Il CTU non ha invece apportato ai bilanci alcune rettifiche sostenute dal , in mancanza di sufficienti dati contabili (es. i CP_4 crediti residui e le aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali), così come, in mancanza di adeguati dati contabili di riscontro del dato di bilancio al 31.12.2012 (voci di attivo liquidabile per € 1.380.112), ha disatteso la prospettazione del circa l'ulteriore CP_4 pregiudizio arrecato al patrimonio sociale per la sparizione dei cespiti: tali valutazione non si apprezzano, peraltro, censurabili perché seguono un corretto principio di ragionamento tecnico- giuridico, sulla base dei dati documentali disponibili. L'unica valutazione non condivisibile del CTU è quella fondante il diverso quantum di danno imputabile a e a quale conseguenza delle Pt_1 Pt_3 condotte specifiche di mala gestio, escludendo per il primo il pregiudizio derivante dai compensi erogati ai sindaci di € 39.650,00: invero, accertato il depauperamento del patrimonio sociale per
l'inadempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla carica, di esso deve rispondere in via solidale sia l'organo di gestione sia l'organo di controllo, ancorchè solo quest'ultimo ne sia stato beneficiario;
pertanto il danno specifico derivante dalle condotte di mala gestio e di omesso controllo è imputabile in pari misura (€ 577.040.00) e in via solidale sia al che al E' dunque conclamata la Pt_1 Pt_3 responsabilità di e di nelle rispettive qualità di AU e di presidente del collegio Pt_1 Pt_3 sindacale, rispettivamente per la violazione degli obblighi di corretta e diligente gestione e per
l'omesso esercizio del dovere di vigilanza sulla gestione dell'amministratore. Quanto alla responsabilità dell'organo di controllo, infatti, è appena il caso di rilevare che se i sindaci avessero esercitato i poteri di vigilanza e di intervento propri della carica (richiesta di chiarimenti all'AU, segnalazione all'assemblea, atti di ispezione e controllo, segnalazione all'AG, compreso la denunzia al
Tribunale ex art. 2409 c.c.) con tutta probabilità sarebbe emersa la sistematica annotazione a bilancio di voci del tutto inattendibili ed atte ad alterare il risultato di esercizio e lo stato patrimoniale della società e l'illiceità dell'agire dell'organo amministrativo (ad es. quanto ai compensi erogati all'AU) così da fare emergere tempestivamente lo stato di dissesto della società, in modo da evitare o quantomeno ridurre il pregiudizio per la stessa e i creditori, soprattutto considerando che la falsa rappresentazione dello stato economico-patrimoniale della società è risalente nel tempo e pagina 7 di 33 smaccatamente evidente ad un operatore contabile normalmente diligente quale deve essere il sindaco di società di capitali (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 31/07/2019, n. 20651). Così stando le cose
è altresì evidente che le dimissioni di dalla carica di presidente del collegio sindacale solo in Pt_3
Co data 19.3.2014, dopo la riduzione del capitale sociale, la trasformazione in e il trasferimento della sede legale in Napoli, non sono che l'atto conclusivo, e confermativo, della perdurante inerzia dell'organo di controllo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12/07/2019, n. 18770). In ordine al quantum di danno, tenuto conto che la quantificazione operata dal CTU con l'utilizzo di metodiche differenti conduce, comunque, ad una dimostrazione di pregiudizio in misura superiore a quella infine richiesta dal nei limiti dell'importo di € 300.000,00, i due convenuti vanno condannati CP_4 solidalmente al pagamento di detto importo oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo”.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Si è costituito in giudizio il in persona del suo curatore, chiedendo il rigetto CP_10 dell'appello con condanna alle spese processuali.
Con ordinanza del 20.11.2023 la Corte ha rigettato l'istanza formulata ai sensi dell'art.283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione, in modalità cartolare ed assegnando i termini previsti dall'art. 352 cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.7.2025 e del deposito delle memorie conclusive nei termini di legge, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. , hanno dedotto, quali motivi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di appello, I) la nullità della sentenza per violazione dell'art.146 L.F. nella parte in cui non ha dichiarazione inammissibile l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare senza aver previamente richiesto il parere del comitato dei creditori;
II) l'insufficiente motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione per essere decorso il termine quinquennale a far data dal
1.1.2011, momento in cui la stessa curatela aveva affermato che l'insufficienza del patrimonio sociale era oggettivamente conoscibile ai creditori;
III) l'omessa statuizione sulle spese di lite in favore di
, pur essendo state rigettate integralmente le domande attoree nei riguardi di Parte_2 quest'ultimo; IV) l'erronea ricostruzione dei fatti e l'erronea valutazione delle prove per non aver analizzato adeguatamente la documentazione prodotta dagli appellanti nel giudizio di primo grado, idonea a provare che: a) aveva utilizzato risorse anche personali per salvare la società, Parte_1 venduto regolarmente i cespiti e beni ad altri soggetti, non solo riconducibili alla famiglia del Pt_1
(Bassi Italia S.p.a.) ma anche a CEVA S.R.L., mentre altri di valore pari ad euro 116.119,00 erano pagina 8 di 33 rimasti presso l'impresa Selina ed ulteriori di valore pari ad euro 77.571,05 pignorati nell'ambito del procedimento n.20501/2019 RG tra Sport Alliance International Spa e;
b) Controparte_15 acquistato con atto di compravendita del 21.3.2007 (rep.35712 e racc.3609) il ramo di azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di logistica svolta a Modena,
Pomezia, Settimo Milanese, Castel Maggiore al prezzo di euro 2.003.435,00 - il cui costo di euro
1.000.000,00 era stato ammortizzato in diciotto anni con delibera societaria motivata;
c) quale socio unico aveva consentito e favorito la trasformazione della società con aumento gratuito del CP_16 capitale sociale da euro 100.000 ad euro 1.000.000 in forza della delibera assembleare del 30.6.2011 e Cont successiva trasformazione in con riduzione del capitale sociale ad euro 100.000, imputando la somma di euro 900.000,00 per coprire i debiti societari in forza della delibera assembleare del
10.9.2013, fino alla cessione delle quote del 7.8.2014 a V) la nullità della sentenza Controparte_17 per aver condiviso le errate valutazioni del CTU concernenti a) la riduzione al 50% delle percentuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e l'ammortamento in diciotto anni anziché in cinque anni, b) la svalutazione dei crediti, c) le garanzie prestate da e il rimborso del Parte_1 finanziamento, atteso che, in relazione al punto a), nella prospettazione degli appellanti e contrariamente a quanto si leggeva a pag.5 della sentenza impugnata, gli amministratori avevano agito nel rispetto della normativa fiscale (art.2426 c.c. e OIC 24), indicando la motivazione della deroga ad un ammortamento in cinque anni anche nella nota integrativa allegata al bilancio 2007, ribadita nella nota integrativa ai bilanci 2012 e 2013; con riguardo al punto b), amministratori e sindaci avevano agito nel rispetto della legge ed in particolare dell'art.101 comma 5 TUIR (DPR 22.12.1986 n.917), adottando valutazioni congrue;
in merito al punto c), dai documenti prodotti si evinceva che l'amministratore era garante della società per oltre 4.5 milioni di euro e non aveva mai ottenuto alcuna restituzione delle somme versate a titolo di conferimento o finanziamento;
VI) la nullità della sentenza per non aver ammesso la prova testimoniale dedotta tempestivamente in primo grado;
VII) l'erroneità della condanna di e di al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_3 conseguente all'auspicata riforma della sentenza impugnata.
Il curatore del ha ribadito la correttezza e legittimità della sentenza impugnata. CP_10
6. In primo luogo, la Corte ritiene infondati entrambi i motivi di appello concernenti le eccezioni preliminari dedotte in primo grado e già condivisibilmente rigettate dal giudice di prime cure.
Con il primo motivo di appello viene infatti dedotta la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile l'azione di responsabilità formulata dal curatore fallimentare in assenza del parere del comitato dei creditori e, conseguentemente, in violazione dell'art.146 L.F..
pagina 9 di 33 Tale norma, in caso di fallimento della società, conferisce al curatore la legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità verso gli organi sociali “previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori”.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che tale parere non sia stato neppure richiesto dal curatore in quanto non si era costituito il comitato dei creditori.
Trova dunque applicazione l'art.41 R.D. 16 marzo 1942 n.267 che prevede espressamente al comma 4 che “in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza o indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato” (…) provvede il giudice delegato” ed al comma 5 “l'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione”.
In ogni caso, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 legge fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare ai sensi dell'art.26 L.F.” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20637 del 22/10/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2730 del 09/03/1995), rimedio non esperito nel caso di specie dai soggetti interessati.
7. Analogamente è infondato il secondo motivo di appello concernente il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, senza peraltro neppure indicare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale.
E' pacifico tra le parti che, data l'unitarietà dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F., la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori è percepibile all'esterno.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al pagina 10 di 33 giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023 (Rv. 666868 01); Cass. Sez. 1,
n. 24715 del 04/12/2015, peraltro richiamata anche dagli appellanti, ma nella quale “la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza con cui il giudice di merito ha escluso che la prescrizione potesse decorrere dalla pubblicazione, in epoca anteriore al fallimento, di un bilancio di esercizio sul rilievo che l'incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile in quanto verosimilmente occultata”).
Applicando correttamente tale principio, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, la sentenza impugnata ha affermato che anche nella fattispecie in esame “per presunzione iuris tantum la manifestazione di tale insufficienza coincide con la dichiarazione di fallimento, sicchè incombe all'amministratore che eccepisce la prescrizione provare che l'insufficienza preesisteva ed era conoscibile prima del fallimento – nel caso di specie uno degli addebiti mossi dalla curatela è che nei bilanci sono state sistematicamente annotate poste contabili inveritiere allo scopo di occultare lo stato di decozione e l'ingente perdita reale, il che evidentemente sta proprio a significare che l'insufficienza del patrimonio non era affatto percepibile all'esterno prima del fallimento, essendo anzi ad arte occultata” (ultimo capoverso di pag. 4 della sentenza di primo grado).
E' evidente, dunque, che il giudice di primo grado ha indicato specificamente il dies a quo, indentificandolo nella dichiarazione di fallimento.
Gli appellanti non hanno contestato specificamente tale ricostruzione, limitandosi ad eccepire che lo Cont stesso curatore «nell'atto di citazione» avrebbe affermato che l'insolvenza della era «dato (…) conosciuto e certo a far data dall'1.01.2011» e, dunque, in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento e al termine quinquennale di prescrizione.
Tale assunto è inveritiero posto che, a pagina 6 dell'atto di citazione, si legge al contrario che “la perdita del capitale sociale della TEG – collocabile al 31 dicembre 2010 – è stata a lungo occultata mediante l'adozione di espedienti contabili”.
Dunque, anche a voler ritenere sussistente l'insufficienza patrimoniale alla data del 1.1.2011, in ogni caso, anche nella prospettazione del curatore fallimentare, difettava l'ulteriore requisito essenziale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti.
Alla luce di tale dato documentale e dell'assenza di ulteriori prove idonee a dimostrare una diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, il cui onere probatorio incombeva sugli appellanti, l'azione di responsabilità non può ritenersi prescritta, non essendo decorso il termine quinquennale ex art.2949 c.c. tra il dichiarato fallimento (sentenza del pagina 11 di 33 Tribunale di Bologna n.80 del 2.5.2016) e la data della domanda svolta dal curatore fallimentare con atto di citazione del 5.11.2018.
8. Ancora in via preliminare, occorre esaminare il sesto motivo di appello, in quanto afferente alle istanze istruttorie formulate in primo grado e ribadite in sede di impugnazione.
In particolare, e hanno censurato la sentenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3 primo grado nella parte in cui non ha ammesso i dodici capitoli di prova per testimoni formulati nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c..
Con ordinanza a verbale del 1.01.2020, il giudice di prime cure ha rigettato tali istanze, ammettendo esclusivamente la consulenza tecnica contabile, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti, di contenuto sostanzialmente valutativo.
Contrariamente a quanto eccepito dal curatore fallimentare, tale richiesta di ammissione delle prove orali è stata reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni nel precedente grado di giudizio e nelle memorie conclusive.
Tuttavia, l'esame dei capitoli di prova, tempestivamente dedotti dagli appellanti, conduce a confermare la decisione impugnata anche sotto tale profilo, posto che i cap.1 e 2 sono valutativi ed oggetto della consulenza già espletata;
i cap.3, 4, 5,6 generici e da provare documentalmente ed il cap.6 anche oggetto della consulenza;
i capitoli 7, 8, 9 da provare documentalmente;
i cap.10,11, 12 valutativi e di contenuto sostanzialmente negativo.
9. Riservando l'esame del terzo motivo di appello congiuntamente al settimo, afferendo entrambe le doglianze alla ripartizione delle spese processuali e venendo al quarto ed al quinto motivo, che si ritiene possibile analizzare congiuntamente attenendo al merito della controversia e a censure sostanzialmente sovrapponibili, occorre premettere che, dalla visura storica agli atti (cfr. all. 3 atto di citazione), si evince che in data 20.11.1997 la società avviava la propria attività “di locazione di veicoli industriali, casse mobili anche per uso ferroviario, attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci” con REA MO-301440. Nel corso degli anni variava la sua denominazione legale (Locat
S.r.l., Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
e la sede legale (Imola, Castel Maggiore, Napoli), aprendo e
[...] Controparte_21 chiudendo unità locali dislocate sul territorio nazionale, ove venivano svolte attività di “consulenze per attività di trasporto e servizi logistici”, “servizi di logistica magazzinaggio e stoccaggio”, “deposito magazzino”, “magazzino”, “servizi di logistica integrata per distribuzione merci” e “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”. Nel marzo 2014 l'attività prevalente dell'impresa diveniva “il commercio all'ingrosso di abbigliamento da uomo, donne e bambini, accessori di abbigliamento,
pagina 12 di 33 camicie, maglieria, tessuti filati, pelletterie, pellicceria, biancheria intima, articoli da regalo, mercerie, calzature e accessori”.
L'organo amministrativo e di controllo, nel corso degli anni, subiva alcune variazioni:
[...]
aveva sempre gestito la società fino al 12.8.2014 nelle vesti di consigliere, di Presidente dal Parte_1
20.02.98 al 11.09.2001, di liquidatore dal 12.09.01 al 26.05.04, di amministratore unico dal 27.05.04 al
11.08.14. Da tale data e fino al fallimento era subentrato nella qualità di Parte_2 amministratore unico. Il Collegio sindacale era composto fin dal 2.3.2009 da in Parte_3 qualità di Presidente.
Il capitale sociale, che nel corso degli anni oscillava tra € 100.000,00, € 1.000.000,00 ed € 103.001,00, quantomeno a far data dal 24.04.2007 (come si evince dalla visura storica), risultava integralmente detenuto da che, con atto del 07.08.2014, cedeva la propria quota alla società Parte_1
Controparte_17
Infine, con sentenza n. 80/2016 del 02.05.2016 - che ha fatto seguito a precedenti sentenze di fallimento e revoca e a decreti di inammissibilità di concordato preventivo - veniva dichiarato dal Cont Tribunale di Bologna il fallimento della e nominato Curatore il dr. Controparte_2
9.Ciò chiarito, gli appellanti sia nel quarto sia nel quinto motivo hanno eccepito la nullità della sentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove e per aver condiviso le illegittime conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in relazione al piano di ammortamento dell'avviamento.
Nella loro prospettazione, il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che:
- nella nota integrativa fosse stata omessa l'indicazione dell'applicazione del periodo di ammortamento superiore a un periodo di cinque anni (pag. 5 della sentenza), che invece era specificamente contenuta nella nota integrativa allegata al Bilancio 2007, ribadita anche nella nota integrativa ai bilanci 2012 e
2013 (pag.11 appello, quarto motivo);
- l'amministratore unico aveva errato nell'adottare il criterio dell'ammortamento Parte_1 dell'avviamento in diciotto anni anziché in cinque e gli amministratori e gli organi di controllo si sarebbero potuti avvedere della causa di scioglimento dall'errato ammortamento dell'avviamento e dalle immobilizzazioni materiali, laddove tale conclusione, peraltro basata sulle illegittime risultanze della CTU, non aveva tenuto conto che l'avviamento si riferiva ad una società di logistica ed autotrasporti per conto terzi soggetta alla legge n. 289/1974, che si avvaleva di beni strumentali durevoli nel tempo, il cui avviamento poteva essere ben commisurato alla durata delle licenze e che gli amministratori avevano agito nel rispetto della normativa fiscale e dell'art.2426 comma 6 c.c., come integrato dal “nuovo OIC 24” (pag.12 citazione in appello, quinto motivo). pagina 13 di 33 Il curatore della società fallita, costituendosi, ha chiesto il rigetto di tale motivo di appello, affermando di condividere le risultanze della CTU e la sentenza impugnata.
Orbene, è pacifico e documentale che la genesi dell'asset immateriale dell'avviamento derivava dall'acquisto di un ramo d'azienda, con atto di compravendita del 21.3.2007 (rep.35712 e racc.3609) redatto dal notaio dr. in Imola, stipulato con la Per_2 Controparte_22
, ramo che gestiva per conto di terzi la logistica di alcuni magazzini situati in Modena, Pomezia
[...]
(RM), Settimo Milanese (MI) e Castel Maggiore (BO).
Dalla lettura dell'atto si evince che:
- il prezzo di cessione convenuto tra le parti era complessivamente pari a € 2.003.435, così composto:
€ 801.532,34 attribuiti al valore del compendio mobiliare;
€ 130.000,00 alla cessione di alcuni contratti di locazione finanziaria;
€ 1.071.902,66 al valore dell'avviamento, “di cui Euro 400.000,00 […] per l'autorizzazione al trasporto conto terzi” (cfr. doc. 15 parte attrice - art. 5 Prezzo);
- il ramo d'azienda ceduto esercitava l'attività di logistica (art. 1 del contratto “Oggetto della vendita ed
Accessori” dove si legge che: “La società “INTERNATIONAL Parte_6 CP_22
, come sopra rappresentata, vende alla società “
[...] Controparte_20 che, come sopra rappresentata, acquista il ramo di azienda costituito dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di logistica svolta nei seguenti luoghi”).
E' altresì pacifico e documentale che il relativo ammortamento era stato previsto per una durata di diciotto anni, con una aliquota annuale di ammortamento pari al 5,55% (salvo arrotondamenti), che la posta dell'avviamento si era incrementata nell'anno 2009 di € 1.000 senza alcuna indicazione della relativa operazione sottostante, ma con ammortamento in diciotto anni e che non era stato effettuato alcun ammortamento negli anni 2013 e 2014.
Ciò chiarito, la Corte osserva che, conformemente a quanto evidenziato dagli appellanti, nella nota integrativa al bilancio 2012 e 2013 effettivamente era indicato che “il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali, ed è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 18 anni. L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio
Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile” e, in maniera più dettagliata, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2007, anno di rilevazione iniziale della posta dell'avviamento tra le immobilizzazioni immateriali, era riportato che “la posta di Euro 1.071.903, iscritta nell'attivo a titolo di avviamento nel corso dell'esercizio, dovrebbe essere ammortizzata, secondo l'articolo 2426 numero
6 del codice civile, in un periodo di cinque anni. Riteniamo però che l'avviamento, che deriva dall'acquisto dell'azienda di cui ho già riferito, sia destinato a produrre benefici effetti[vi] sulla pagina 14 di 33 gestione economica della nostra azienda in un arco di tempo maggiore, vista soprattutto la struttura del mercato nel quale operiamo e visto anche che l'operatività dell'acquisizione non può definirsi immediata. È sembrato pertanto più opportuno diluire in un arco maggiore di tempo e precisamente in
18 (diciotto) anni, il processo di ammortamento dell'importo indicato come avviamento”.
Analoghe indicazioni erano contenute anche nella relazione del collegio sindacale ai bilanci chiusi al
31.12.2009, al 31.12.2010 (cfr. doc. 14 parte attrice), al 31.12.2011 (cfr. doc. 24 parte attrice) e al
31.12.2012 (cfr. doc. 25 parte attrice), ove era affermato che “ai sensi dell'art. 2426 del codice civile punti 5 e 6 abbiamo espresso il nostro consenso al permanere e all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale (…) dell'avviamento”, mentre non risultava allegata al bilancio al 31.12.2013 (cfr. doc.
27 parte attrice) la relazione del collegio sindacale nonostante lo stesso organo, come evincibile dalla visura storica agli atti, fosse stato nominato “fino approvazione del bilancio al 31/12/2014” e, comunque, rimasto in carica fino alla data del 11.08.2014.
Tuttavia, siffatte indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio e nelle relazioni dei sindaci disattendono in misura rilevante quanto prescritto dall'art.2426 comma 6 c.c. e dai principi contabili
OIC 24 in ipotesi di deroga al periodo quinquennale, in quanto non riportano le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un tempo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni.
L'art.2426 comma primo n.6) c.c. dispone, infatti, che “l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile;
nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”.
Tale disposizione codicistica è integrata dall'OIC 24 paragrafo “E. Valutazione della vita utile ed ammortamento” secondo cui “l'avviamento che venga iscritto tra le attività […] deve essere ammortizzato in un periodo corrispondente alla sua vita utile, ma entro i limiti definiti nel prosieguo di questo paragrafo. L'ammortamento deve avvenire sistematicamente, preferibilmente per quote costanti, per un periodo non superiore ai cinque anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai cinque anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per
l'ammortamento dell'avviamento, debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce […]. In questo caso dovranno essere illustrate espressamente nella nota integrativa le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni”.
pagina 15 di 33 Di contro, nella nota integrativa del primo bilancio di iscrizione dell'avviamento (2007) - come evidenziato dal CTU dott. nel giudizio di primo e come può evincersi dalla stessa comparazione Per_3 del dato documentale con i principi normativi sopra richiamati, non contestati dagli appellanti - manca qualsiasi “indicazione in merito alla “vita utile”, se non un mero richiamo al concetto indefinito di
“tempo maggiore” legato al mercato in cui opererebbe la società; non vi è alcuna giustificazione in ordine a un'utilità protratta al maggior periodo di ammortamento assunto - necessariamente da dimostrare in concreto – né alcuna indicazione degli elementi specifici sulla base dei quali sia stata fondata la determinazione della residua vita utile. Dal tenore delle scarne indicazioni riportate in nota integrativa, in realtà, si percepisce esclusivamente che la deroga fosse sottesa a una valutazione di opportunità, concetto non contemplato dalle norme civilistiche e dai principi contabili che disciplinano l'ammortamento dell'avviamento”.
“Tali indicazioni violano dunque il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta (o true and fair view) secondo cui il bilancio deve rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società, imponendo ai redattori l'adozione di “stime corrette”, al fine di rendere il bilancio veritiero, nonché il principio di correttezza che implica il rispetto di norme di legge e regole amministrative e presuppone la chiarezza e l'attendibilità del bilancio, obbligando i suoi redattori ad adottare criteri estimativi che conducano a valori “prudenti” da rispettare per evitare eventuali sopravvalutazioni o svalutazioni. In base a tale principio, un'attività immateriale deve essere iscritta tra le immobilizzazioni in base all'utilità prospettica, cioè in base alla capacità di produrre utilità in futuro;
diversamente, si opererebbe un annacquamento del patrimonio societario che le norme non consentono.
Ed è per questa ragione, che a presidio della certezza del valore del patrimonio sociale, è stato disposto l'ottenimento del consenso dell'organo di controllo della legittimità, ove esistente, per evitare che al fine di aggirare l'obbligo del doppio binario, si quantificasse l'ammortamento iscritto in bilancio, pari a quello fiscalmente deducibile, cosa non più consentita a seguito dell'eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio” (pag. 11-17 relazione peritale a firma dott. nel procedimento di primo Per_3 grado).
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha rilevato che non vi era
“alcuna indicazione né in nota integrativa né nelle relazioni dei sindaci delle condizioni specifiche necessarie per l'adozione di un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai cinque anni,
OIC 24”.
pagina 16 di 33 Analogamente, infondata è la censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto “errata la durata dell'ammortamento dell'avviamento”, con conseguente accoglimento dell'azione di responsabilità di amministratori e sindaci.
Come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, “al paragrafo D. II. Limite al valore d'iscrizione”,
l'OIC 24 definisce la vita utile come: (1) il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero (2) le quantità di unità di prodotto (o misura similare) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso della immobilizzazione, laddove il compendio mobiliare in esame era composto da moltissimi cespiti di valore unitario per la gran parte non rilevante, trattandosi – per lo più - di attrezzatura varia di magazzino, di dispositivi elettronici, di mobili da ufficio, in gran parte con un certo grado di vetustà in quanto l'acquisto risaliva ad alcuni anni addietro rispetto alla cessione o addirittura acquistati già usati dal cedente, ad eccezione di alcuni impianti specifici.
L'allegazione difensiva degli appellanti secondo cui “l'avviamento si riferiva anche ad una società di autotrasporti per conto terzi soggetta alla legge n. 289/1974, che si avvaleva di beni strumentali durevoli nel tempo, il cui avviamento poteva essere ben commisurato alla durata delle licenze” non ha trovato riscontro nei documenti prodotti dalle parti, dai quali, invece, risulta per tabulas che l'attività di autotrasporto di merci conto terzi era marginale e assolutamente complementare e annessa a quella principale, tanto che la visura storica della società non indica neppure come mai “denunciata” presso il registro delle imprese - nemmeno come secondaria - “l'attività di autotrasporto conto terzi” e che l'elenco dei beni che componevano le immobilizzazioni materiali cedute contiene attrezzature, impianti, macchine elettroniche e arredi riferibili alle varie unità locali in cui veniva svolta l'attività di logistica.
Ancora, in ordine alle “condizioni specifiche e ricollegabili” richieste per l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento, l'OIC 24 riporta i seguenti casi esemplificativi: “imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che - quindi - si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato”.
L'attività della fallita non necessitava, invece, di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, tenuto conto dei risultati in termini di fatturato raggiunti in breve tempo dopo l'acquisto del ramo d'azienda, riportati anche dallo stesso amministratore nella nota integrativa al Parte_1 bilancio 2007. pagina 17 di 33 Inoltre, la durata media intercorrente tra la data di acquisizione dei fattori produttivi (materie prime, di consumo, materiali vari, semilavorati) e la data di incasso dei crediti derivanti dalle vendite dei prodotti e servizi dell'azienda, in conformità alle disposizioni dell'Organismo Italiano di Contabilità dell'aprile
2007, si presumeva non superiore a dodici mesi, come peraltro desumibile dal bilancio chiuso al
31.12.2007 ove venivano quantificati unicamente in € 129 - rappresentanti, tra l'altro, le quote di imposte anticipate sulle spese promozionali - i crediti esigibili oltre l'esercizio, mentre quelli esigibili entro l'esercizio successivo ammontavano ad € 2.276.432, a fronte di costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per complessivi € 115.698.
Infine, l'attività in esame non rientrava certamente nell'ultimo esempio previsto da OIC24 e riconducibile alle imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi.
Dunque, il raffronto tra i documenti prodotti dalle parti e i principi contabili di cui all'art.2426 c.c., come integrato dall'OIC 24, applicabile ratione temporis, ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, non ricorrevano i presupposti di legge afferenti alla “vita utile” o ad altri “casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile” di cui all'art.2426 c.c. o ancora “alle condizioni specifiche” previste dall'OIC 24 che avrebbero giustificato la deroga al regime ordinario quinquennale, trattandosi di cespiti di valore unitario per la gran parte non rilevante, anche in parte vetusti e di attività di impresa che non necessitava di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime e non sussistendo beni durevoli nel tempo legati all'attività di autotrasporto, non inclusa nel ramo di azienda ceduto.
In senso contrario, a differenza di quanto eccepito dagli appellanti, non vale dedurre che il nuovo OIC
24 sancisce che “se la vita utile è stimata in un periodo superiore a 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima, e in ogni caso la vita utile non può superare i 20 anni”, posto che, per quanto di interesse nel caso in esame, occorre fare riferimento al principio contabile del maggio 2005 e non al “nuovo OIC 24” e che, in ogni caso, gli asseriti fatti e circostanze oggettivi richiesti dalla nuova edizione del predetto principio contabile per l'estensione dell'ammortamento ad un periodo superiore ai dieci anni non risultano documentati dagli appellanti, sui quali incombeva il relativo onere probatorio.
L'errata durata dell'ammortamento dell'avviamento, operata dall'amministratore in assenza dei presupposti di legge e senza adeguata motivazione nelle note integrative ai bilanci e nelle relazione sindacali con totale omesso controllo dei sindaci, ha invece reso necessarie le “rettifiche contabili” ai bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013 operate dal CTU dott. a pag.20 e 21 della relazione peritale Per_3
(Ante 2010 Utili (Perdite) portati a nuovo (Voce A VIII) P.N.) a Avviamento 464.815 (Voce B I 5) S.P. pagina 18 di 33 Attivo); 2010 Amm.to Imm.ni imm.li (Voce 10 a) C.E.) a Avviamento 155.035 (Voce B I 5) S.P. Attivo)
; 2011, Amm.to Imm.ni imm.li (Voce 10 a) C.E. a Avviamento 155.035 (Voce B I 5) S.P. Attivo); 2012
Avviamento (Voce B I 5) S.P. Attivo) a Amm.to Imm.ni imm.li 59.346 (Voce 10 a) C.E.); 2013 Amm.to
Imm.ni imm.li ((Voce 10 a) C.E.) a Avviamento 200 (Voce B I 5) S.P. Attivo)” (pag. 17 e ss. relazione peritale), alla luce delle quali il giudice di prime cure ha concluso che “il capitale sociale era da ritenersi ridotto al di sotto del minimo legale e il patrimonio netto era negativo per euro 103.606 già alla fine dell'esercizio 2011, di tal che già al 31.12.2011 l'amministratore avrebbe dovuto mettere in liquidazione la società e compiere i conseguenti adempimenti, ai sensi degli artt.2482 bis, 2482 ter,
2484 comma 1 n.4, 2485 e 2486 c.c. senza indugio, poiché le rettifiche apportate ai bilanci dipendono da specifici elementi (errato ammortamento dell'avviamento) (…) occorsi nei vari esercizi ed immediatamente conoscibili” (pag.5 sentenza impugnata).
10. Parimenti infondata è la censura formulata dagli appellanti sempre nell'ambito del quarto e quinto motivo di impugnazione di nullità della sentenza anche con riferimento alle conclusioni relative alle percentuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ridotte al cinquanta per cento.
L'errata contabilizzazione degli ammortamenti dei beni materiali era stata contestata dal curatore fallimentare nel giudizio di primo grado quale modalità adottata da amministratori e sindaci per occultare a terzi la perdita del capitale sociale.
Gli appellanti hanno asserito che tale rilievo, accolto dal giudice di prime cure, fosse errato posto che dalla lettura dei bilanci “si evinceva chiaramente quali fossero le aliquote applicate per il calcolo degli ammortamenti, ridotte ulteriormente al 50% per i cespiti acquisiti nel corso dell'esercizio”, che nella relazione dei sindaci al bilancio 2012 “si evidenziava inoltre che gli ammortamenti sono stati effettuati, come indicato nella nota integrativa, nella misura del 50% rispetto ai coefficienti ministeriali”; che la nota integrativa al bilancio 2012 riportava testualmente “sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del cinquanta per cento in caso acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: “Fabbricati: 3%, Impianti e macchinari: 12% - 30% operate 10%;
Attrezzature industriali e commerciali: 15% operate 10%; Atri beni: - mobili e arredi: 12% operata
6%; - macchine ufficio elettroniche: 20% operata 10%; - autoveicoli: 25% operata 12,50%”.
Il curatore fallimentare, in sede di appello, ha eccepito l'assenza di specificità di tali rilievi, posto che gli appellanti avrebbero dovuto non indicare le aliquote applicate, bensì illustrare per quali ragioni avevano applicato aliquote di ammortamento ridotte della metà (e quindi, in buona sostanza, raddoppiato i fisiologici periodi di ammortamento).
pagina 19 di 33 L'esame dei documenti contabili consente di ritenere provato quanto dedotto dagli appellanti, ossia che dalla lettura dei bilanci “si evinceva chiaramente quali fossero le aliquote applicate per il calcolo degli ammortamenti”.
Anche il CTU dott. ha rilevato che la società fallita negli anni 2011 2012 2013 2014 ha Per_3 applicato rispettivamente le seguenti aliquote di ammortamento: “1) Terreni e fabbricati 10% 3% 3%
3%; 2) Impianti e macchinari 12%/30% 10% 12%/30% 12%/30%; 3) Attrezzature industriali e commerciali 20% 10% 15% 15%; 4) Altri beni: Mobili e arredi 12% 6% 12% 12%; Macchine ufficio elettroniche 20% 10% 20% 20%; Autoveicoli 20% 12,5% 25% 25%”.
E' altresì documentale che nei bilanci 2010, 2011, 2012, 2013-2014 e nelle relazioni dei sindaci era contenuta l'indicazione che tali percentuali di ammortamento sono state “ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio”.
Tuttavia, proprio i dati documentali offerti dagli appellanti dimostrano che la società, nel corso degli anni, aveva variato per tutte le categorie di beni le aliquote di ammortamento, senza riportare alcuna motivazione in merito a tali modifiche nelle rispettive note integrative, violando, in tal modo, l'OIC 16 secondo cui “il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa” e “l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso. La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale
d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso” (punto 6).
Con riferimento ai bilanci al 31.12.2013 e 31.12.2014 non risultavano, poi, neppure rilevati ed iscritti a costo di conto economico gli ammortamenti ed anzi, nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2014, in merito alle immobilizzazioni materiali, si legge che “nell'anno 2014 non si è provveduto ad effettuare
l'ammortamento stante alla riduzione drastica dell'attività infatti i ricavi sono diminuiti del 82% ed al mancato utilizzo delle attrezzature e conseguente mancato sfruttamento delle stesse”, in piena violazione del principio OIC 16, punto 9, secondo il quale “l'ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. L'ammortamento va sospeso invece per i cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare”, da ciò deducendosi che l'ammortamento,
pagina 20 di 33 essendo un costo ricorrente, “va registrato nella sua interezza anche se l'impresa ha subito un perdita
o se il cespite non è stato utilizzato nei volumi previsti”.
Pur non essendo stato possibile individuare puntualmente le percentuali adottate dal redattore del bilancio per ammortizzare i beni materiali della società fallita e verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della riduzione del cinquanta per cento (in mancanza della produzione del libro cespiti), risulta dunque accertata la violazione dei dettami del principio contabile OIC 16 in tema di ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, con conseguente rigetto della censura formulata dagli appellanti sul punto e conferma della sentenza impugnata anche sotto tale profilo.
11. In terzo luogo e sempre con il quarto e quinto motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale di Bologna nella parte in cui, recependo le illegittime ed erronee risultanze peritali, aveva ritenuto che vi fosse stata una mancata e consapevole svalutazione dei crediti la quale, insieme all'errato ammortamento, aveva contribuito a redigere bilanci errati con un capitale sociale non corrispondente alla realtà.
Hanno evidenziato che, al contrario:
- amministratori e sindaci avevano agito nel rispetto della legge ed in particolare dell'art.101 comma 5
TUIR (DPR 22.12.1986 n.917), secondo cui, a loro dire, “si può mettere in perdita un credito solo in presenza di procedure concorsuali e non di crediti in contestazione” e nel caso di specie “la presunta manifestazione di insolvenza legata a crediti non riscossi si era manifestata solo nel momento in cui nel
2015 erano state pronunciate le due sentenze negative definitive”;
- “le svalutazioni dei crediti risultavano congrue per come riportate nella relazione del Collegio
Sindacale (dott. in cui è stato dichiarato testualmente: “Il Collegio Sindacale rileva che Pt_3 nell'ambito dell'attivo circolante è appostato un valore di € 1.128.465 di crediti esigibili oltre
l'esercizio successivo, fronteggiato da un fondo rettificativo di € 1.128.465; in tale voce trovano allocazione tutti quei crediti relativi a situazioni di sofferenza e/o connessi a procedure concorsuali per i quali sono stati esperiti tutti i possibili tentativi di recupero sia giudiziale che extragiudiziale;
La svalutazione di detti crediti è stata fatta dall'Organo Amministrativo secondo la propria valutazione prudenziale”.
Il curatore fallimentare ha contestato tale censura, ritenendo corrette le rettifiche negative dei crediti e lo sviluppo del fondo rischi e del fondo di svalutazione dei crediti effettuato dal C.t.u e condiviso dal giudice di primo grado.
pagina 21 di 33 Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, nella fattispecie in esame trova applicazione la normativa civilistica contenuta nell'art. 2426, primo comma, n. 8) c.c., come integrato dal principio contabile OIC 15 dedicato ai “crediti”, non l'art.101 TUI comma 5 (DPR 22.12.1986 N.917), che – rilevando esclusivamente ai fini fiscali - detta le condizioni che permettono il riconoscimento fiscale e, quindi, la deduzione delle perdite.
Essa inoltre non prevede affatto che “si può mettere in perdita un credito solo in presenza di procedure concorsuali e non parla di crediti in contestazione” (pag.16 appello).
Se certamente vige una presunzione assoluta di certezza della perdita qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, l'art.101 comma 5 TUIR ammette comunque la deducibilità anche al di fuori delle predette procedure, purchè la perdita risulti da elementi di certezza e precisione.
Dunque, al di fuori delle procedure concorsuali, il contribuente deve provare, ai fini della deducibilità fiscale, la “certezza” della perdita, ossia la definitiva inesigibilità del credito dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli per recuperarlo e che il suo pagamento è impossibile, nonché “la precisione” cioè l'esatta quantificazione mediante una corretta rappresentazione contabile che rifletta la perdita in bilancio coerentemente con i principi contabili applicabili, ossia l'art.2426 comma 8 c.c. come integrato dal principio contabile OIC 15.
Il richiamo operato dagli appellanti all'art.101 comma 5 TUIR non è dunque pertinente, trattandosi di normativa fiscale che presuppone peraltro la corretta rappresentazione contabile e che afferisce comunque esclusivamente alle perdite e non anche alle svalutazioni, concetto distinto e disciplinato autonomamente anche dalla normativa fiscale nell'art.106 TUIR.
Ciò chiarito, il quadro normativo civilistico applicabile nel caso di specie, che come dianzi precisato si rinviene nell'art.2426 primo comma n.8 c.c., stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione.
Come indicato anche dal consulente tecnico d'ufficio dott. secondo il principio contabile OIC Per_3
15 dedicato ai “Crediti” vigente per il periodo che qui interessa, voce D. VALUTAZIONE – paragrafo
D.I. Principio generale, “i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il primo punto di riferimento è il loro valore nominale, che va però rettificato per tenere conto di: (i) perdite per inesigibilità (ii) resi e rettifiche di fatturazione (iii) sconti ed abbuoni (iv) interessi non maturati (v) altre cause di minor realizzo” e, con riferimento alla determinazione della rettifica per la svalutazione dei crediti, “il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza: — sia le pagina 22 di 33 perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, — sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti. (…) L'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti
o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. Per altri crediti potranno le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, secondo i quali la perdita dei crediti non riscossi poteva essere registrata solo quando si era manifestata, ossia al momento della pronuncia nel 2015 delle due sentenze negative definitive, “le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere. Detto obiettivo viene raggiunto sul piano organizzativo – contabile tramite lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti, col quale si mira a coprire sia le perdite di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle perdite non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere. Il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche. Lo scopo del fondo svalutazione crediti è solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio;
pertanto, il fondo deve essere determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto” (pag.25 e ss relazione peritale).
Applicando tale normativa civilistica alla documentazione prodotta dalle parti, pur carente di quella contabile (doc.17 e 18 parte attrice), emerge inequivocabilmente che i redattori dei bilanci non hanno mai indicato i criteri di svalutazione adottati, né eseguito stime sulla criticità del portafoglio dei crediti nei vari anni, limitandosi ad appostare accantonamenti al fondo in maniera forfettaria, approssimativa e senza tener conto in alcun modo delle rischiosità latenti, ad eccezione dell'anno 2012, quando sono stati tuttavia svalutati crediti da tempo ormai inesigibili.
Sotto il primo profilo, è documentale che “nella nota integrativa ai bilanci dal 2010 al 2014, in merito ai criteri di valutazione dei crediti, si legge costantemente che “i crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo” e, con riferimento alle possibili poste rettificative, in merito ai fondi per rischi ed oneri, che “i fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a pagina 23 di 33 natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione”.
Sotto il secondo profilo, le svalutazioni dei crediti effettuate nei bilanci dal 2010 al 2014 sono state erroneamente riportate tra i fondi rischi, mentre – facendo corretta applicazione dei principi contabili sopra richiamati - avrebbero dovuto trovare allocazione in un apposito fondo svalutazione, con conseguente riduzione del valore nominale dei crediti.
“Non si trattava di “perdite” bensì di accantonamenti da rilevarsi nel conto economico alla voce
B.10.d) “svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide” con contropartita il conto “Fondo svalutazione crediti” a riduzione della voce dell'attivo dei crediti”, trovando applicazione il principio contabile OIC 12, nella parte dedicata alla forma ed elementi dello stato patrimoniale, che al paragrafo 2) dispone espressamente che le poste rettificative dell'attivo - che includono tra gli altri anche i fondi svalutazione dei crediti - sono esposte a riduzione delle voci dell'attivo a cui si riferiscono, al fine di “facilitare l'identificazione dell'ammontare delle poste nette che maggiormente interessano il lettore e di non modificare il significato tecnico di attività e passività.
Il lettore del bilancio è interessato a conoscere l' ammontare che deriva dall'applicazione dei principi contabili che ad esempio, per quanto concerne i crediti è rappresentato dall'ammontare che si ritiene possa essere realizzato in numerario …”. Anche il principio OIC 15 dispone che il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato.
“Le svalutazioni adottate dall'organo amministrativo nella redazione dei bilanci oggetto di analisi, soprattutto per quanto riguarda quelli del 2010 e 2011, sono invece state inidonee a coprire, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, il rischio delle perdite su tali crediti, in quanto i fondi, se rapportati al valore della posta creditoria complessiva, erano quasi inesistenti, ovvero insignificanti ed assolutamente non congrui a sopportare i rischi latenti dell'insolvenza del portafoglio, tanto più se si tiene conto delle procedure concorsuali che hanno, nel corso degli anni, coinvolto i debitori.
Solo alla fine del 2012 sono state registrate ingentissime perdite per crediti inesigibili, per un valore di
€ 1.432.995, di tal che l'effetto economico di tale appostazione ha gravato inevitabilmente solo sull'esercizio 2012, laddove, in ossequio ai principi di competenza e prudenza, le svalutazioni operate dall'organo amministrativo nel 2012 avrebbero dovuto riflettersi anche sull'andamento economico - patrimoniale degli esercizi precedenti, mediante l'appostazione di un fondo svalutazione congruo e capiente per coprire le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi o non ancora manifestatesi ma temute o latenti”.
pagina 24 di 33 Ad avviso del CTU, la registrazione contabile delle svalutazioni dei crediti, per essere congrua e corretta, avrebbe dovuto seguire i seguenti parametri:
- una svalutazione al 90% a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la procedura concorsuale per le posizioni relative ai clienti falliti (Area Consorzio Fall. 2011; ; Controparte_23
; 2013; Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26
; 2011; ; 2009;
[...] CP_27 Controparte_28 Controparte_29 [...]
Cont 2010; CO;
Mi Tras Soc. Coop. Fall. 2012; ); in CP_30 CP_26 Controparte_32 presenza di procedure concorsuali intervenute antecedentemente al primo anno di valutazione (2010),
l'accantonamento non avrebbe dovuto avere riflessi sul conto economico del predetto anno, bensì sul patrimonio netto in termini di minor utile/maggior perdita degli anni precedenti;
- una svalutazione al 60% a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la procedura concorsuale, per le posizioni relative ai clienti in concordato preventivo ( C.P. 2012; Gruppo Controparte_25
Manarbiesi S.r.l. C.P. 2013; C.P. 2012; C.P. 2012; ; CP_33 CP_34 CP_35
- una svalutazione al 25% nell'esercizio in cui risultava esser stata avviata l'azione legale e/o posto il credito a sofferenza (ove noto), per le posizioni “a sofferenza” (Selina S.p.A., Sport Alliance
International S.p.A., TSH, Distant Desk, LBL, IM.EX. S.r.l.): in caso di intervenuto fallimento e/o di sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il credito avrebbe dovuto essere svalutato per la frazione restante nell'esercizio in cui è stato dichiarato il fallimento e/o è intervenuta la sentenza di primo grado sfavorevole (per le posizioni la cui azione legale risulta avviata anteriormente all'esercizio
2010, l'accantonamento non avrebbe dovuto avere riflessi sul conto economico del predetto anno, bensì sul patrimonio netto in termini di minor utile/maggior perdita degli anni precedenti).
In applicazione di tali criteri, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che, per ottenere una Cont rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica di , le “rettifiche contabili” da apportare ai bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013 erano le seguenti: “Ante 2010 Utili (perdite) portati a nuovo a Crediti verso Clienti 575.844; 2010 Fondi per rischi ed oneri a Perdite su Crediti
25.881; Svalut. Crediti Attivo Circ. a Crediti verso Clienti 43.121; 2011: Fondi per rischi ed oneri a
Perdite su Crediti 14.735; Svalut. Crediti Attivo Circ. a Crediti verso Clienti 142.801; 2012: Fondi per rischi ed oneri a Perdite su Crediti 961.147; Crediti verso Clienti a ≠ 539.719, a Perdite su
Crediti 471.848 e a F.do Sval. Crediti 67.871: Svalut. Crediti Attivo Circ. a Crediti verso Clienti
1.235.973; 2013: Svalut. Crediti Attivo Circ. a Crediti verso Clienti 88.339,05”.
Tale ricostruzione contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio e condivisa dal Tribunale di Bologna non è stata specificamente contestata dagli appellanti né con riferimento alle singole situazioni debitorie né alla specifica svalutazione ritenuta doverosa dal consulente tecnico d'ufficio dott. Per_3
pagina 25 di 33 posto che gli stessi si sono limitati a ribadire genericamente la congruità della svalutazione dei crediti effettuata dalla società fallita assumendo che, alla data di chiusura del bilancio del 2012, l'esatto ammontare dei crediti per concordati, fallimenti e crediti in sofferenza non ancora sottoposti a procedure era pari ad euro 2042.595,63 (non 2.209.912,82 come erroneamente considerato dal CTU e dal curatore fallimentare) ed era stato svalutato per euro 1.500.866,20 (67.871,10 f.do svalutazione crediti 2011 e 1.432.955,26 perdite su crediti 2012), mentre avevano possibilità di realizzo i restanti crediti del GRUPPO MANERBIESI SRL, , , SPORT CP_33 Controparte_25
ALLIANCE.
Tuttavia, facendo corretta applicazione della normativa codicistica e dei principi contabili in materia,
l'erroneità di tale registrazione contabile risiedeva proprio nell'avere indicato le “ingentissime perdite per crediti inesigibili” solo nel 2012, senza stanziare fondi appositi e congrui nel 2010 e nel 2011 e nell'avere in tal modo determinato un effetto economico negativo limitato al 2012 in maniera difforme dalla realtà e dalla effettiva situazione economico-patrimoniale della società connotata da crediti inesigibili o in sofferenza già negli anni precedenti.
Come accertato dal CTU e come documentalmente provato dal , infatti, i crediti CP_4 erroneamente erano stati riportati alla voce “perdite su clienti” nel 2012 per un ammontare di euro
471.847,88 e di “perdite su crediti e Fondo rischi” pari a 126.701 nel 2009, 25.881 nel 2010, 14.735 nel
2011, 961.147 nel 2012, essendo invece corretto indicarli alla voce “fondo svalutazioni rischi” che già nel 2008 avrebbe dovuto essere registrata per l'importo di euro 539.812 in considerazione del fallimento di di di e per la presenza Controparte_23 Controparte_24 CP_36 del credito in sofferenza verso Selina Spa;
nel 2009 per un importo di euro 162.734 per il Fallimento di
Afer e Quartiere Italiano s.r.l. e per la sussistenza del credito in sofferenza di Sport Alliance s.r.l.; nel
2010 per un importo di euro 43121 per il Fallimento di Send.It s.r.l. ed il credito in sofferenza di LBL;
nel 2011 per l'importo di euro 142.801,00 per i Fallimenti di Link Zero s.r.l. e Area Consorzio s.r.l.; nel 2012 per l'importo di euro 1.235.973.
Quanto ai “crediti restanti” che alla data di chiusura del bilancio 2012 erano stati considerati dagli appellanti di possibile realizzo (cfr. pag.17 appello), anche il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto doverosa la svalutazione solo nell'esercizio 2012 per Gruppo Manerbiesi Srl, e CP_33
Falber Confesioni Srl, di tal che si tratta di crediti irrilevanti ai fini della determinazione della perdita del capitale sociale alla data del 31.12.2011 e delle relative conseguenze in ordine alla responsabilità degli organi sociali.
pagina 26 di 33 Con riferimento, infine, all'ultima censura degli appellanti secondo i quali le svalutazione dei crediti dovevano ritenersi congrue per come riportate nella relazione del Collegio Sindacale (dott. , la Pt_3 normativa civilistica e contabile prevede l'operatività del fondo svalutazione crediti che, per sua natura, rettifica in diminuzione l'ammontare dei crediti e, in quanto tale, non è sostituibile dalla posta “crediti esigibili oltre l'esercizio successivo”, voce erroneamente presente anche nella relazione del collegio sindacale in calcio al bilancio del 31.12.2010 ove si legge “che nell'ambito dell'attivo circolante è appostato un valore di € 1.097.953 di crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, fronteggiato da un fondo rettificativo di € 152.583; in tale voce trovano allocazione tutti quei crediti relativi a situazioni di sofferenza e/o connessi a procedure concorsuali. La svalutazione di detti crediti è stata fatta dall'Organo Amministrativo secondo la propria valutazione prudenziale. È inoltre iscritto nell'attivo circolante un valore di crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 5.424.772, in detto valore trovano anche allocazione crediti scaduti oltre i tempi comunemente intesi come normali di incasso”, nonché nella relazione in calce al bilancio del 31.12.2011 che rileva “che nell'ambito dell'attivo circolante è appostato un valore di € 789.382 di crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, fronteggiato da un fondo rettificativo di € 167.317; in tale voce trovano allocazione tutti quei crediti relativi a situazioni di sofferenza e/o connessi a procedure concorsuali. La svalutazione di detti crediti
è stata fatta dall'Organo Amministrativo secondo la propria valutazione prudenziale. È inoltre iscritto nell'attivo circolante un valore di crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 7.039.985, in detto valore trovano anche allocazione crediti scaduti oltre i tempi comunemente intesi come normali di incasso”.
Da tali considerazioni consegue il rigetto anche delle censure relative alla svalutazione dei crediti tenuto conto dell'errato richiamo alla normativa fiscale e dell'infondatezza ed erroneità delle contestazioni svolte sul punto per i motivi dianzi analiticamente esposti.
11. Infine, gli appellanti, in sede di impugnazione con il quarto ed il quinto motivo, hanno eccepito la nullità della sentenza per aver condiviso le errate valutazioni del CTU sostenendo che Parte_1 avesse spogliato gradualmente la società facendo sparire i beni sociali, invece regolarmente venduti a terzi ed incassando il rimborso di un finanziamento, laddove dai documenti prodotti si evinceva che l'amministratore era garante della fallita per oltre 4.5 milioni di euro e non aveva mai ottenuto alcuna restituzione delle somme versate a titolo di conferimento o finanziamento.
In ordine alla sparizione dei beni sociali contestata dal , la Corte ritiene gli appellanti CP_10 carenti di interesse ad impugnare, posto che la sentenza del Tribunale di Bologna, sul punto, ha espressamente concluso che il consulente tecnico d'ufficio, “in mancanza di adeguati dati contabili di pagina 27 di 33 riscontro del dato di bilancio al 31.12.2012 (voci di attivo liquidabile per euro 1.380.112), ha disatteso la prospettazione del circa l'ulteriore pregiudizio arrecato al patrimonio sociale per la CP_4 sparizione dei cespiti: tali valutazioni non si apprezzano, peraltro, censurabili perché seguono un corretto principio di ragionamento tecnico-giuridico, sulla base dei dati documentali disponibili”.
La sparizione dei beni sociali, pur contestata dal nel giudizio di primo grado, non è CP_10 stata valutata dal giudice di prime cure ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art.146 L.F. di amministratori e sindaci in quanto non provata da parte attrice.
Quanto all'incasso del rimborso del finanziamento di € 323.915, il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda formulata dal , sulla base delle risultanze peritali, ha CP_10 accertato che la società fallita, nonostante si trovasse nella situazione di cui all'art.2467 c.c., nel corso del 2011 aveva provveduto a siffatta restituzione a favore del socio Parte_1
Gli appellanti, come già in primo grado, anche in sede di appello, hanno dedotto che “nessuna restituzione di somme al socio è avvenuta, ma la posta è stata utilizzata nella società per consentire l'aumento del valore. Inoltre si evidenzia anche il possibile pagamento di una banca”.
Tuttavia, tali allegazioni difensive non hanno trovato riscontro documentale.
Ed invero è documentale che con verbale di assemblea straordinaria del 30.06.2011 veniva deliberato l'aumento del capitale sociale ad € 1.000.000,00 “imputando a capitale la corrispondente parte della riserva “versamenti in conto capitale”, posta emergente dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 e debitamente approvato dall'assemblea dei soci in data 28 giugno 2011”.
Pertanto, a differenza di quanto asserito da e l'aumento del capitale (che da € Pt_1 Pt_2 Pt_3
100.000 risultante dal bilancio al 31.12.2010 era passato ad € 1.000.000 nel bilancio al 31.12.2011) non si era realizzato mediante la rinuncia dei finanziamenti e il conseguente spostamento delle somme stesse a capitale, bensì mediante l'utilizzo della riserva versamenti in conto capitale (che da €
1.000.000 risultanti dal bilancio al 31.12.2010 passano ad € 100.000 nel bilancio al 31.12.2011).
Peraltro, la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione avrebbe dovuto concretizzarsi in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, trasformando il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale e consentendo l'utilizzo di detti importi sia a copertura delle perdite sia per futuri aumenti di capitale, atto di rinuncia che difetta nella fattispecie in esame, ad eccezione del verbale di assemblea del 04.02.2013 (che dunque riguarda solo tale periodo temporale) avente all'ordine del giorno la “trasformazione di parte del finanziamento soci in apporto per un futuro aumento del capitale sociale per € 54.000,00 mediante rinuncia del credito da parte del socio Sig. ”. Parte_1
pagina 28 di 33 Altrettanto infondata e smentita dagli stessi bilanci prodotti dalle parti è poi l'allegazione difensiva secondo cui non era neppure avvenuto il rimborso del finanziamento, posto che risulta per tabulas che il finanziamento pari ad € 323.915, nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2010 veniva classificato tra i debiti “oltre i 12 mesi” “non assistiti da garanzie reali” e che, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis c.c., si trattava di un finanziamento privo di clausola di postergazione ed infruttifero, mentre nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2011, stante l'avvenuta restituzione del finanziamento, veniva indicato alla sezione “finanziamenti effettuati dai soci” che “non figurano nel presente esercizio”, a prova dunque dell'effettiva restituzione della somma a favore del socio.
Orbene, tale condotta configura una chiara violazione dell'art. 2467 c.c., secondo cui “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta (Cass. Sez. 1 - , n. 15196 del 30/05/2024; Cass. n. 12994 del 2019, secondo cui «la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi»).
Nel caso in esame, dalla verifica effettuata dal CTU nel giudizio di primo grado con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011 è emerso un rapporto di indebitamento pari a 5,58, valutato dal dott. Per_3 come “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto in ogni esercizio analizzato”, situazione in presenza della quale il rimborso del finanziamento del socio avrebbe dovuto essere postergato in ossequio all'art.2467 c.c.
Proprio l'esame dei documenti prodotti dalle parti smentisce le allegazioni difensive degli appellanti, dal momento che la posta di euro 323.915 non era stata utilizzata nella società per consentire l'aumento pagina 29 di 33 del valore e che le condizioni economico-patrimoniali della fallita imponevano alla società ai sensi dell'art.2467 c.c. di rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, che invece è stato effettivamente restituito come positivamente dimostrato mediante la produzione dei bilanci sociali (docc. 14 e 24
). CP_10
Ne consegue che le censure degli appellanti devono ritenersi infondate anche sotto questo profilo, configurandosi al contrario la responsabilità ex art.146 L.F. di e, per omesso Parte_1 controllo, di per l'indebita restituzione al socio di finanziamenti sottoposti al Controparte_37 Pt_1 vincolo della postergazione nonché il conseguente il danno specifico pari all'ammontare del finanziamento rimborsato. Cont Analogamente, la circostanza che abbia garantito debiti della , oltre ad essere Parte_1 irrilevante ai fini della ricostruzione dei netti patrimoniali della fallita, posto che – come correttamente Cont osservato dal curatore fallimentare – un effetto benefico sul patrimonio della si sarebbe verificato soltanto se avesse pagato i debiti sociali garantiti, rinunciando poi al regresso, non è Parte_1 comunque stata adeguatamente provata dagli appellanti, in quanto i documenti dagli stessi prodotti in primo grado sono incompleti, non riferibili in via univoca a e alcuni riguardano Parte_1 garanzie della società (es. MPS, Banca Imola, Banca Intesa San Paolo, Banca Sai,…), Parte_7 perlopiù, concesse successivamente alla data di rilevazione della perdita del capitale sociale.
Da tali considerazioni discende il rigetto anche del quarto e del quinto motivo di appello.
12. Merita invece accoglimento il terzo motivo di appello, con il quale ha censurato Parte_2 la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale - pur non avendo accolto la domanda risarcitoria contro di lui proposta - non ha condannato il alla rifusione delle spese CP_4 processuali ex art. 91 c.p.c..
Invero, il Tribunale di Bologna, anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che nessun danno doveva essere imputato a – amministratore unico della fallita dal Parte_2
12.8.2014 fino al fallimento - al quale il curatore fallimentare aveva contestato la sparizione dei beni sociali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.
Infatti, con riferimento all'operazione di spoliazione, nessun danno è stato individuato stante la carente documentazione agli atti, mentre con riferimento alla prosecuzione dell'attività d'impresa non è stato rilevato alcun pregiudizio cagionato alla società e ai creditori sociali nel periodo in cui è rimasto in carica. Conseguentemente, il Tribunale di Bologna ha rigettato ogni domanda nei suoi confronti e tale statuizione, non essendo stata appellata, è passata in giudicato.
Tuttavia, nella sentenza impugnata manca ogni statuizione sulle spese di lite nei rapporti tra Parte_2
e il .
[...] CP_10
pagina 30 di 33 E' principio consolidato in giurisprudenza che “l'omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum".
Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali” (Cass.Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 651 del 11/01/2022 (Rv. 663540 - 01).
Nella fattispecie in esame, non vi è motivo di discostarsi dal principio generale di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., tenuto conto che – per la posizione di – non ricorre la fattispecie Parte_2 della soccombenza reciproca o dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza, che sola avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c..
Sotto tale profilo, non può sottacersi che la lettura della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e dell'appello, pur redatti dallo stesso difensore degli altri organi sociali risultati soccombenti, ossia di e , evidenzia la peculiarità della difesa Parte_1 Parte_3 riservata a in considerazione della differente posizione sostanziale del medesimo Parte_2 rispetto a quella degli altri due appellanti: egli infatti era stato amministratore unico dal 12.8.2014 al fallimento e, nel periodo in cui aveva ricoperto tale carica, era stata proposta un'istanza di fallimento davanti al Tribunale di Napoli, accolta ma poi revocata, un'istanza di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, fino alla declaratoria di fallimento con sentenza del Tribunale di Bologna n. 80/2016 del 02.05.2016.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata solo nella parte in cui, pur avendo rigettato la domanda svolta contro , non ha regolamentato le spese di lite in favore di Parte_2 quest'ultimo secondo il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c..
Le residue statuizioni impugnate devono invece essere confermate con riferimento alla posizione di e senza la necessità di procedere alla rinnovazione della Parte_1 Parte_3 consulenza tecnica d'ufficio, posto che – come analiticamente descritto nel corso dell'esame di ciascuna censura - le contestazioni rivolte dagli appellanti non afferiscono ai conteggi economici e tecnici effettuati dal dott. ma all'errata e/o omessa applicazione alla fattispecie in Persona_4 esame della normativa fiscale e civilistica – contabile di riferimento, la cui analisi ed interpretazione è tuttavia riservata al giudice, pur sulla base dei dati tecnico-giuridici indicati dal consulente ed invero mai contestati dagli appellanti. pagina 31 di 33 13. In considerazione del rigetto integrale dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dei due appellanti soccombenti e
[...] liquidate come in dispositivo.
In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che ha condotto al rigetto integrale dell'azione di responsabilità ex artt.146 L.F. svolta nei confronti di dal dell'accoglimento del Parte_2 Controparte_4 motivo di appello sul punto, quest'ultimo deve essere condannato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei soli confronti di . Parte_2
Relativamente alla difesa di , in favore dell'avv.Attilio ed Enza Scarcella vanno Parte_2 distratti i compensi e le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che i procuratori dichiarano rispettivamente di non aver riscosso e di aver anticipato.
Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti appellanti e Parte_1 Parte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna - Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 456/2023 della Sezione specializzata in materia di
Impresa del Tribunale di Bologna, condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_4 Parte_2 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 17.251,50 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 1898,00 per esborsi ed euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Conferma nel resto.
Condanna e in solido tra loro alla rifusione a favore del Parte_1 Parte_3 [...]
in persona del curatore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_4 che liquida in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Distrae in favore degli Avv.ti Enza Scarcella e Attilio Scarcella i compensi e le spese che i procuratori dichiarano rispettivamente di non aver riscosso e di avere anticipato relativamente alla sola difesa di
. Parte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti e Parte_1
Parte_3
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
9.9.2025. pagina 32 di 33 Il Consigliere estensore dott.ssa Carmela Italiano
Il Presidente
dott, Andrea Lama
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Lama Presidente dott. Antonella Romano Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 631/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Paone del Parte_1 C.F._1 foro di Rimini
nato a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nato a [...], il [...], cod. fisc. , con il Parte_3 C.F._3 patrocinio degli avv.ti Attilio Scarcella ed Enza Scarcella del foro di Milano APPELLANTI
Contro
società con ultima sede in Napoli, via Riviera Controparte_1 di Chiaia n. 270, e codice fiscale ), con il suo Curatore dott. (avente P.IVA_1 Controparte_2 studio e domicilio in Bologna, via Paolo Fabbri n. 98/A), rappresentato - in base a procura apposta in calce al presente atto e in conformità al decreto del Giudice Delegato ex art. 25 l.f. in data 12 aprile 2023 - dall'avv. Luca Ferrari del foro di Bologna
APPELLATI
Oggetto: giudizio di appello. Azione di responsabilità ex art.146 L.F.
CONCLUSIONI
Per : ““Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante pagina 1 di 33 dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) sempre in via preliminare o comunque principale, ritenuto ammissibile l'appello, revocare la sentenza per il difetto di procedibilità per carenza del parere del Comitato dei Creditori e in subordine per decadenza dell'azione avviata per decorrenza dei termini avendo parte attrice confermato che lo stato di incapacità della società era già conosciuto dal 2011; 3) nel merito ritenere e dichiarare erronee le conclusioni del CTU e per l'effetto ordinare la rinnovazione della consulenza tecnica sugli stessi quesiti già articolati in primo grado;
4) accogliere il presente appello e riformare nelle parti impugnate la sentenza n. 456/2023, pronunciata dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 20.03.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 16843/2018, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente gli esponenti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
5) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si insiste nelle richieste istruttorie formulate.”
Per E “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_2 Parte_3 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) sempre in via preliminare o comunque principale, ritenuto ammissibile l'appello, revocare la sentenza per il difetto di procedibilità per carenza del parere del Comitato dei Creditori e in subordine per decadenza dell'azione avviata per decorrenza dei termini avendo parte attrice confermato che lo stato di incapacità della società era già conosciuto dal 2011;
3) nel merito ritenere e dichiarare erronee le conclusioni del CTU e per l'effetto ordinare la rinnovazione della consulenza tecnica sugli stessi quesiti già articolati in primo grado;
4) accogliere il presente appello e riformare nelle parti impugnate la sentenza n. 456/2023, pronunciata dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 20.03.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 16843/2018, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente gli esponenti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
5) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si insiste nelle richieste istruttorie formulate”.
FALLIMENTO “Si chiede che la Corte d'appello Controparte_3 di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa, previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c. e se del caso provvedendo ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.: 1) dichiari inammissibile o comunque rigetti nel merito l'impugnazione proposta dal sig. Parte_1 e dal rag. condannando i predetti appellanti, in solido tra loro, a rimborsare
[...] Parte_3 al le spese del presente grado di giudizio;
Controparte_4 2) rigetti l'impugnazione proposta dal sig. , condannando anche tale appellante a Parte_2 rimborsare al le spese del presente grado di giudizio”. Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 5.11.2018 ritualmente notificato, il Controparte_4 onveniva dinanzi al Tribunale di Bologna ai sensi degli artt.146 L.F., 2393, 2394 c.c.,
[...] pagina 2 di 33 2407 e 2476 c.c. e , quali ex amministratori unici della e Parte_1 Parte_2 Pt_4
e Parte_3 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Pt_5
quali ex componenti del collegio sindacale, al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni “1) accerti e dichiari la responsabilità dei convenuti , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Pt_5
nei confronti della società fallita e dei suoi creditori sociali;
2)
[...] Controparte_4 anche mediante ricorso all'equità, liquidi il danno - comprensivo di interessi e rivalutazione - cagionato da ciascun convenuto alla e ai suoi creditori sociali;
3) Controparte_4 condanni ciascun convenuto - in solido tra i restanti convenuti in carica nel medesimo periodo ed entro
i limiti delle responsabilità agli stessi ascrivibili in relazione alle condotte descritte nell'atto di citazione - al risarcimento del danno così accertato;
4) condanni i convenuti, in solido tra loro o in ragione delle rispettive soccombenze, al rimborso delle spese del presente giudizio”.
In particolare, parte attrice assumeva che era stata dichiarata fallita Controparte_9 con sentenza del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2016 n.80, che la perdita del capitale sociale della predetta società – collocabile al 31 dicembre 2010 – era stata a lungo occultata mediante l'adozione di espedienti contabili, laddove la corretta valutazione delle appostazioni - relative all'ammortamento dell'avviamento, ai crediti verso clienti dichiarati falliti, ai crediti verso clienti “in sofferenza”, all'omessa costituzione di un fondo rischi e alla sottostima del fondo di svalutazione dei crediti per ulteriori euro 186.594,69 - avrebbe mostrato, anziché un utile al netto delle imposte di € 21.446,00 e un patrimonio netto di euro 1.301.677,00, una perdita di € 1.858.149,69; che, pertanto, già a tale data, la Cont
versava nella situazione di cui all'art. 2447 c.c.; con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2011 - che, secondo la ricostruzione attorea, “recepiva acriticamente le violazioni commesse in fase di redazione dei precedenti bilanci” - la prosecuzione dell'attività d'impresa in tale esercizio era risultata antieconomica per l'aumento dell'esposizione debitoria della società, per il rimborso del prestito in favore di nonché per i compensi ed emolumenti erogati all'amministratore unico e ai Parte_1 sindaci;
con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2012, pur a fronte di ingenti perdite proseguiva l'attività di impresa anche mediante nuovi investimenti, era tardiva e insufficiente la svalutazione dei crediti operata, risultavano erronee la rappresentazione dell'ammortamento dell'avviamento (di durata pari a diciotto anni) e la riduzione delle aliquote di tutte le immobilizzazioni materiali, non realistica l'iscrizione di imposte anticipate e la corresponsione di compensi all'amministratore unico e al collegio sindacale;
nel bilancio chiuso al 31.12.2013, il rilevava la riduzione dei debiti per CP_10 effetto di “note di credito da ricevere” e la sparizione della quasi totalità dei beni mobili della società a cui si aggiungeva l'elargizione di somme a titolo di compenso in favore di e, alla luce Parte_1
pagina 3 di 33 di tale ricostruzione, individuava il danno risarcibile quale differenza tra attivo e passivo fallimentare pari ad € 8.557.763,59, assumendo che era responsabile ai sensi degli artt.2392, 2476, Parte_1
2423 e 2485 c.c. per aver dato corso con dolo o colpa grave a decorrere dal 1 gennaio 2011 ad un'attività di impresa fonte di ulteriori perdite, in luogo di una gestione conservativa, redatto e approvato quale socio unico progetti di bilancio in totale spregio dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, impendendo ai creditori di percepire il dissesto, realizzando una condotta di spoliazione, connotata dalla liquidazione di ingenti compensi a suo favore e del rimborso del finanziamento per euro 323.915,00 avvenuto nel 2011; era altresì responsabile per aver assunto la Parte_2 funzione di “mero schermo” rispetto alla prosecuzione dell'amministrazione di fatto da parte di infine gli altri convenuti erano responsabili per aver violato i doveri connessi alla Parte_1 carica di sindaco e non aver adeguatamente vigilato ai sensi degli artt.2403 c.c., 2403 bis c.c., 2409
c.c.; costituiva una voce di danno il pagamento dei rispettivi compensi;
invero, attraverso il metodo dei netti patrimoniali di periodo e considerando i differenti momenti in cui i soggetti convenuti avevano rivestito le cariche sociali, il individuava un complessivo danno ascrivibile a per € CP_4 Pt_1
6.690,160,24, ad per € 2.471.146,62, a per € 4.309.516,18, a e per Pt_2 Pt_3 CP_5 CP_6
€ 128.625,00, a per € 847.194,00, a e per € 3.333.695,35. CP_7 CP_8 Pt_5
Nel procedimento di primo grado iscritto al n.r.g. 16843/2018, si costituivano in giudizio
[...]
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_7 Controparte_8 Parte_5 che contestavano le domande ex adverso spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto. Per effetto della chiamata in causa di terzo avanzata dai convenuti, si costituivano altresì nel giudizio
[...]
(chiamata in causa da , (chiamata in causa da e CP_11 Pt_5 CP_12 CP_8 [...]
(chiamata in causa da . Nelle more della procedura e Controparte_13 CP_7 CP_5 CP_6 giungevano ad un accordo transattivo con il di tal che nei loro confronti veniva dichiarata CP_4
l'estinzione parziale con decreto del 5.6.2019, previa rinuncia agli atti da parte del e rituale CP_4 notifica ai predetti convenuti contumaci. Successivamente, anche le parti e Pt_5 CP_7 CP_8 giungevano ad un accordo transattivo e, all'esito del suo perfezionamento, depositavano le relative istanze di rinuncia ed accettazione agli atti;
all'esito dell'udienza del 23.9.2021 veniva dunque dichiarata l'estinzione parziale del giudizio anche nei confronti di tali convenuti e delle rispettive compagnie di assicurazione.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile. Non venivano ammesse le prove testimoniali.
2. Con sentenza n. 456/2023 del 22.2.2023, depositata e pubblicata il 2.3.2023, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna ha dato atto della parziale estinzione del giudizio nei pagina 4 di 33 confronti di , , CP_5 Controparte_6 Parte_5 CP_8 nonché nei confronti di ,
[...] CP_7 CP_12 [...]
e rispetto alle chiamate in garanzia Controparte_14 Controparte_13 da parte di e ha rigettato ogni domanda nei confronti di CP_8 Per_1 CP_7
; ha condannato e in solido fra Parte_2 Parte_1 Parte_3 loro al pagamento in favore del in Controparte_4 persona del suo curatore dell'importo di € 300.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, oltre al rimborso, sempre in solido tra loro, in favore del Controparte_4 in persona del suo curatore delle spese di lite, liquidate in € 18.407,00 per
[...] esborsi ed in € 16.429,50 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
3.A. Preliminarmente, il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'azione per mancanza del parere del comitato dei creditori a norma dell'art. 146
L.F. e di prescrizione quinquennale dell'azione, individuando quale dies a quo la data di pronuncia della sentenza di fallimento.
3.B. Nel merito, il Tribunale di Bologna, premesso che il contenzioso atteneva esclusivamente ai convenuti e il primo amministratore unico “storico” della fallita dalla Pt_1 Pt_2 Pt_3 costituzione sino al 12.8.2014, il secondo amministratore unico formale dal 12.8.2014 al fallimento e il terzo presidente del collegio sindacale dal 2.3.2009 alle dimissioni in data 19.3.2014, accoglieva la domanda attorea nei confronti di e di rigettando l'azione svolta nei Parte_1 Parte_3 confronti di Parte_2
Evidenziava che “in esito alla disposta CTU, le cui valutazioni e conclusioni il collegio condivide e fa proprie perché immuni da vizi logico-giuridici – salvo residuale aspetto afferente il quantum su cui si dirà – è emerso che:
- tenuto conto delle rettifiche e riclassificazioni contabili da apportare ai bilanci 2012, 2013 e 2014, il capitale sociale era da ritenersi ridotto al di sotto del minimo legale e il P.N. era negativo per €
103.606 già alla fine dell'esercizio 2011, di talchè già al 31.12.2011 l'amministratore avrebbe dovuto mettere in liquidazione la società e a compiere i conseguenti adempimenti, ai sensi degli artt. 2482 bis,
2482 ter, 2484, comma 1 n. 4, 2485 e 2486 c.c. senza indugio, poiché le rettifiche apportate ai bilanci dipendono da specifici elementi (errato ammortamento dell'avviamento) e da eventi (svalutazione dei crediti) occorsi nei vari esercizi ed immediatamente conoscibili;
- che in particolare il CTU, pur non disponendo della gran parte della documentazione contabile (libro giornale, partitari), conferma la rettifica delle poste di bilancio per errata durata dell'ammortamento pagina 5 di 33 dell'avviamento e conseguente errata aliquota annuale (del 5,55%) in assenza dei presupposti di legge per la riduzione (senza alcuna indicazione né in nota integrativa né nelle relazioni dei sindaci delle
“condizioni specifiche” necessarie per l'adozione di un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai 5 anni, OIC 24) con totale omesso controllo dei sindaci;
- la mancata svalutazione dei crediti e l'inadeguatezza del fondo di svalutazione in relazione ai crediti verso clienti falliti o in concordato preventivo e ai crediti “in sofferenza” (contenziosi); le insufficienti
(ove non addirittura mancanti) indicazioni in nota integrativa circa i criteri adottati per la svalutazione dei crediti, circa la stima sulla criticità del portafoglio crediti, con accantonamento in misura forfettaria e approssimativa, ad eccezione (quanto alla mancata svalutazione) del 2012 in cui sono stati svalutati crediti da tempo inesigibili e comunque con erroneità contabile (perché le svalutazioni avrebbero dovuto riflettersi sull'andamento economico anche degli esercizi precedenti con appostazione di fondo congruo);
- l'iscrizione di imposte anticipate in totale violazione dei principi contabili che subordinano
l'iscrizione del relativo credito alla predisposizione di piani industriali e di proiezioni fiscali, tali che vi sia la ragionevole certezza di un reddito imponibile futuro di entità sufficiente a giustificare
l'appostazione delle imposte differite e anticipate;
- che previa ricostruzione dei bilanci dal 2010 al 2014 secondo criteri liquidatori, il danno determinato sulla base del differenziale dei netti patrimoniali alla data del 31.12.2011 e alla data del
31.12.2014 (ultimo bilancio di esercizio depositato, non essendo stato possibile, per la mancanza di situazioni patrimoniali infrannuali o altra documentazione contabile, determinare PN intermedi) – tenuto conto dei costi “ineliminabili” nella gestione liquidatoria – è pari ad € 504.196,41;
- che il danno specifico da attribuire alle “singole operazioni pregiudizievoli descritte nell'atto di citazione” e contrarie ai principi di corretta amministrazione e di controllo, è determinato nell'importo complessivo di € 577.040,00 (comprensivi di € 213. 475 di compensi indebitamente percepiti dall'AU di € 39.650 per compensi indebitamente percepiti dai sindaci e di € 323.915 Pt_1 per indebito rimborso del finanziamento soci a secondo il CTU interamente imputabile a Pt_1
e per il minor importo di € 537.390,00 a (esclusi i compensi indebitamente percepiti dai Pt_3 Pt_1 sindaci che il individua come operazione pregiudizievole solo in capo ai sindaci); CP_4
- che nessun danno è invece imputabile a (AU dal 12.8.2014 al fallimento) Pt_2 nell'impossibilità di riscontrare un aggravamento del dissesto nel periodo di competenza;
- che con riguardo alle singole operazioni pregiudizievoli (compensi AU, rimborso finanziamento socio
BASSI) il collegio sindacale non ha mai posto in essere attività volte a evitare gli eventi dannosi
pagina 6 di 33 dell'organo amministrativo, non essendo emersa alcuna attenzione a dette operazioni da parte del collegio sindacale nei verbali delle riunioni periodiche e nelle relazioni allegate ai bilanci;
- che più in generale l'omesso controllo del collegio sindacale sulle rilevazioni e poste di bilancio, come verificate inattendibili e non veritiere da parte del CTU (mancata svalutazione crediti, errata appostazione di “imposte anticipate”) ha consentito una falsa rappresentazione nei bilanci della situazione economico-patrimoniale della società tale da occultare le ingenti perdite e da non far emergere l'integrale perdita del capitale sociale già al 31.12.2011. Il CTU non ha invece apportato ai bilanci alcune rettifiche sostenute dal , in mancanza di sufficienti dati contabili (es. i CP_4 crediti residui e le aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali), così come, in mancanza di adeguati dati contabili di riscontro del dato di bilancio al 31.12.2012 (voci di attivo liquidabile per € 1.380.112), ha disatteso la prospettazione del circa l'ulteriore CP_4 pregiudizio arrecato al patrimonio sociale per la sparizione dei cespiti: tali valutazione non si apprezzano, peraltro, censurabili perché seguono un corretto principio di ragionamento tecnico- giuridico, sulla base dei dati documentali disponibili. L'unica valutazione non condivisibile del CTU è quella fondante il diverso quantum di danno imputabile a e a quale conseguenza delle Pt_1 Pt_3 condotte specifiche di mala gestio, escludendo per il primo il pregiudizio derivante dai compensi erogati ai sindaci di € 39.650,00: invero, accertato il depauperamento del patrimonio sociale per
l'inadempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla carica, di esso deve rispondere in via solidale sia l'organo di gestione sia l'organo di controllo, ancorchè solo quest'ultimo ne sia stato beneficiario;
pertanto il danno specifico derivante dalle condotte di mala gestio e di omesso controllo è imputabile in pari misura (€ 577.040.00) e in via solidale sia al che al E' dunque conclamata la Pt_1 Pt_3 responsabilità di e di nelle rispettive qualità di AU e di presidente del collegio Pt_1 Pt_3 sindacale, rispettivamente per la violazione degli obblighi di corretta e diligente gestione e per
l'omesso esercizio del dovere di vigilanza sulla gestione dell'amministratore. Quanto alla responsabilità dell'organo di controllo, infatti, è appena il caso di rilevare che se i sindaci avessero esercitato i poteri di vigilanza e di intervento propri della carica (richiesta di chiarimenti all'AU, segnalazione all'assemblea, atti di ispezione e controllo, segnalazione all'AG, compreso la denunzia al
Tribunale ex art. 2409 c.c.) con tutta probabilità sarebbe emersa la sistematica annotazione a bilancio di voci del tutto inattendibili ed atte ad alterare il risultato di esercizio e lo stato patrimoniale della società e l'illiceità dell'agire dell'organo amministrativo (ad es. quanto ai compensi erogati all'AU) così da fare emergere tempestivamente lo stato di dissesto della società, in modo da evitare o quantomeno ridurre il pregiudizio per la stessa e i creditori, soprattutto considerando che la falsa rappresentazione dello stato economico-patrimoniale della società è risalente nel tempo e pagina 7 di 33 smaccatamente evidente ad un operatore contabile normalmente diligente quale deve essere il sindaco di società di capitali (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 31/07/2019, n. 20651). Così stando le cose
è altresì evidente che le dimissioni di dalla carica di presidente del collegio sindacale solo in Pt_3
Co data 19.3.2014, dopo la riduzione del capitale sociale, la trasformazione in e il trasferimento della sede legale in Napoli, non sono che l'atto conclusivo, e confermativo, della perdurante inerzia dell'organo di controllo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12/07/2019, n. 18770). In ordine al quantum di danno, tenuto conto che la quantificazione operata dal CTU con l'utilizzo di metodiche differenti conduce, comunque, ad una dimostrazione di pregiudizio in misura superiore a quella infine richiesta dal nei limiti dell'importo di € 300.000,00, i due convenuti vanno condannati CP_4 solidalmente al pagamento di detto importo oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo”.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Si è costituito in giudizio il in persona del suo curatore, chiedendo il rigetto CP_10 dell'appello con condanna alle spese processuali.
Con ordinanza del 20.11.2023 la Corte ha rigettato l'istanza formulata ai sensi dell'art.283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione, in modalità cartolare ed assegnando i termini previsti dall'art. 352 cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.7.2025 e del deposito delle memorie conclusive nei termini di legge, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. , hanno dedotto, quali motivi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di appello, I) la nullità della sentenza per violazione dell'art.146 L.F. nella parte in cui non ha dichiarazione inammissibile l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare senza aver previamente richiesto il parere del comitato dei creditori;
II) l'insufficiente motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione per essere decorso il termine quinquennale a far data dal
1.1.2011, momento in cui la stessa curatela aveva affermato che l'insufficienza del patrimonio sociale era oggettivamente conoscibile ai creditori;
III) l'omessa statuizione sulle spese di lite in favore di
, pur essendo state rigettate integralmente le domande attoree nei riguardi di Parte_2 quest'ultimo; IV) l'erronea ricostruzione dei fatti e l'erronea valutazione delle prove per non aver analizzato adeguatamente la documentazione prodotta dagli appellanti nel giudizio di primo grado, idonea a provare che: a) aveva utilizzato risorse anche personali per salvare la società, Parte_1 venduto regolarmente i cespiti e beni ad altri soggetti, non solo riconducibili alla famiglia del Pt_1
(Bassi Italia S.p.a.) ma anche a CEVA S.R.L., mentre altri di valore pari ad euro 116.119,00 erano pagina 8 di 33 rimasti presso l'impresa Selina ed ulteriori di valore pari ad euro 77.571,05 pignorati nell'ambito del procedimento n.20501/2019 RG tra Sport Alliance International Spa e;
b) Controparte_15 acquistato con atto di compravendita del 21.3.2007 (rep.35712 e racc.3609) il ramo di azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di logistica svolta a Modena,
Pomezia, Settimo Milanese, Castel Maggiore al prezzo di euro 2.003.435,00 - il cui costo di euro
1.000.000,00 era stato ammortizzato in diciotto anni con delibera societaria motivata;
c) quale socio unico aveva consentito e favorito la trasformazione della società con aumento gratuito del CP_16 capitale sociale da euro 100.000 ad euro 1.000.000 in forza della delibera assembleare del 30.6.2011 e Cont successiva trasformazione in con riduzione del capitale sociale ad euro 100.000, imputando la somma di euro 900.000,00 per coprire i debiti societari in forza della delibera assembleare del
10.9.2013, fino alla cessione delle quote del 7.8.2014 a V) la nullità della sentenza Controparte_17 per aver condiviso le errate valutazioni del CTU concernenti a) la riduzione al 50% delle percentuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e l'ammortamento in diciotto anni anziché in cinque anni, b) la svalutazione dei crediti, c) le garanzie prestate da e il rimborso del Parte_1 finanziamento, atteso che, in relazione al punto a), nella prospettazione degli appellanti e contrariamente a quanto si leggeva a pag.5 della sentenza impugnata, gli amministratori avevano agito nel rispetto della normativa fiscale (art.2426 c.c. e OIC 24), indicando la motivazione della deroga ad un ammortamento in cinque anni anche nella nota integrativa allegata al bilancio 2007, ribadita nella nota integrativa ai bilanci 2012 e 2013; con riguardo al punto b), amministratori e sindaci avevano agito nel rispetto della legge ed in particolare dell'art.101 comma 5 TUIR (DPR 22.12.1986 n.917), adottando valutazioni congrue;
in merito al punto c), dai documenti prodotti si evinceva che l'amministratore era garante della società per oltre 4.5 milioni di euro e non aveva mai ottenuto alcuna restituzione delle somme versate a titolo di conferimento o finanziamento;
VI) la nullità della sentenza per non aver ammesso la prova testimoniale dedotta tempestivamente in primo grado;
VII) l'erroneità della condanna di e di al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_3 conseguente all'auspicata riforma della sentenza impugnata.
Il curatore del ha ribadito la correttezza e legittimità della sentenza impugnata. CP_10
6. In primo luogo, la Corte ritiene infondati entrambi i motivi di appello concernenti le eccezioni preliminari dedotte in primo grado e già condivisibilmente rigettate dal giudice di prime cure.
Con il primo motivo di appello viene infatti dedotta la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile l'azione di responsabilità formulata dal curatore fallimentare in assenza del parere del comitato dei creditori e, conseguentemente, in violazione dell'art.146 L.F..
pagina 9 di 33 Tale norma, in caso di fallimento della società, conferisce al curatore la legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità verso gli organi sociali “previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori”.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che tale parere non sia stato neppure richiesto dal curatore in quanto non si era costituito il comitato dei creditori.
Trova dunque applicazione l'art.41 R.D. 16 marzo 1942 n.267 che prevede espressamente al comma 4 che “in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza o indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato” (…) provvede il giudice delegato” ed al comma 5 “l'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione”.
In ogni caso, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 legge fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare ai sensi dell'art.26 L.F.” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20637 del 22/10/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2730 del 09/03/1995), rimedio non esperito nel caso di specie dai soggetti interessati.
7. Analogamente è infondato il secondo motivo di appello concernente il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, senza peraltro neppure indicare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale.
E' pacifico tra le parti che, data l'unitarietà dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F., la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori è percepibile all'esterno.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al pagina 10 di 33 giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023 (Rv. 666868 01); Cass. Sez. 1,
n. 24715 del 04/12/2015, peraltro richiamata anche dagli appellanti, ma nella quale “la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza con cui il giudice di merito ha escluso che la prescrizione potesse decorrere dalla pubblicazione, in epoca anteriore al fallimento, di un bilancio di esercizio sul rilievo che l'incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile in quanto verosimilmente occultata”).
Applicando correttamente tale principio, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, la sentenza impugnata ha affermato che anche nella fattispecie in esame “per presunzione iuris tantum la manifestazione di tale insufficienza coincide con la dichiarazione di fallimento, sicchè incombe all'amministratore che eccepisce la prescrizione provare che l'insufficienza preesisteva ed era conoscibile prima del fallimento – nel caso di specie uno degli addebiti mossi dalla curatela è che nei bilanci sono state sistematicamente annotate poste contabili inveritiere allo scopo di occultare lo stato di decozione e l'ingente perdita reale, il che evidentemente sta proprio a significare che l'insufficienza del patrimonio non era affatto percepibile all'esterno prima del fallimento, essendo anzi ad arte occultata” (ultimo capoverso di pag. 4 della sentenza di primo grado).
E' evidente, dunque, che il giudice di primo grado ha indicato specificamente il dies a quo, indentificandolo nella dichiarazione di fallimento.
Gli appellanti non hanno contestato specificamente tale ricostruzione, limitandosi ad eccepire che lo Cont stesso curatore «nell'atto di citazione» avrebbe affermato che l'insolvenza della era «dato (…) conosciuto e certo a far data dall'1.01.2011» e, dunque, in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento e al termine quinquennale di prescrizione.
Tale assunto è inveritiero posto che, a pagina 6 dell'atto di citazione, si legge al contrario che “la perdita del capitale sociale della TEG – collocabile al 31 dicembre 2010 – è stata a lungo occultata mediante l'adozione di espedienti contabili”.
Dunque, anche a voler ritenere sussistente l'insufficienza patrimoniale alla data del 1.1.2011, in ogni caso, anche nella prospettazione del curatore fallimentare, difettava l'ulteriore requisito essenziale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti.
Alla luce di tale dato documentale e dell'assenza di ulteriori prove idonee a dimostrare una diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, il cui onere probatorio incombeva sugli appellanti, l'azione di responsabilità non può ritenersi prescritta, non essendo decorso il termine quinquennale ex art.2949 c.c. tra il dichiarato fallimento (sentenza del pagina 11 di 33 Tribunale di Bologna n.80 del 2.5.2016) e la data della domanda svolta dal curatore fallimentare con atto di citazione del 5.11.2018.
8. Ancora in via preliminare, occorre esaminare il sesto motivo di appello, in quanto afferente alle istanze istruttorie formulate in primo grado e ribadite in sede di impugnazione.
In particolare, e hanno censurato la sentenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3 primo grado nella parte in cui non ha ammesso i dodici capitoli di prova per testimoni formulati nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c..
Con ordinanza a verbale del 1.01.2020, il giudice di prime cure ha rigettato tali istanze, ammettendo esclusivamente la consulenza tecnica contabile, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti, di contenuto sostanzialmente valutativo.
Contrariamente a quanto eccepito dal curatore fallimentare, tale richiesta di ammissione delle prove orali è stata reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni nel precedente grado di giudizio e nelle memorie conclusive.
Tuttavia, l'esame dei capitoli di prova, tempestivamente dedotti dagli appellanti, conduce a confermare la decisione impugnata anche sotto tale profilo, posto che i cap.1 e 2 sono valutativi ed oggetto della consulenza già espletata;
i cap.3, 4, 5,6 generici e da provare documentalmente ed il cap.6 anche oggetto della consulenza;
i capitoli 7, 8, 9 da provare documentalmente;
i cap.10,11, 12 valutativi e di contenuto sostanzialmente negativo.
9. Riservando l'esame del terzo motivo di appello congiuntamente al settimo, afferendo entrambe le doglianze alla ripartizione delle spese processuali e venendo al quarto ed al quinto motivo, che si ritiene possibile analizzare congiuntamente attenendo al merito della controversia e a censure sostanzialmente sovrapponibili, occorre premettere che, dalla visura storica agli atti (cfr. all. 3 atto di citazione), si evince che in data 20.11.1997 la società avviava la propria attività “di locazione di veicoli industriali, casse mobili anche per uso ferroviario, attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci” con REA MO-301440. Nel corso degli anni variava la sua denominazione legale (Locat
S.r.l., Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
e la sede legale (Imola, Castel Maggiore, Napoli), aprendo e
[...] Controparte_21 chiudendo unità locali dislocate sul territorio nazionale, ove venivano svolte attività di “consulenze per attività di trasporto e servizi logistici”, “servizi di logistica magazzinaggio e stoccaggio”, “deposito magazzino”, “magazzino”, “servizi di logistica integrata per distribuzione merci” e “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”. Nel marzo 2014 l'attività prevalente dell'impresa diveniva “il commercio all'ingrosso di abbigliamento da uomo, donne e bambini, accessori di abbigliamento,
pagina 12 di 33 camicie, maglieria, tessuti filati, pelletterie, pellicceria, biancheria intima, articoli da regalo, mercerie, calzature e accessori”.
L'organo amministrativo e di controllo, nel corso degli anni, subiva alcune variazioni:
[...]
aveva sempre gestito la società fino al 12.8.2014 nelle vesti di consigliere, di Presidente dal Parte_1
20.02.98 al 11.09.2001, di liquidatore dal 12.09.01 al 26.05.04, di amministratore unico dal 27.05.04 al
11.08.14. Da tale data e fino al fallimento era subentrato nella qualità di Parte_2 amministratore unico. Il Collegio sindacale era composto fin dal 2.3.2009 da in Parte_3 qualità di Presidente.
Il capitale sociale, che nel corso degli anni oscillava tra € 100.000,00, € 1.000.000,00 ed € 103.001,00, quantomeno a far data dal 24.04.2007 (come si evince dalla visura storica), risultava integralmente detenuto da che, con atto del 07.08.2014, cedeva la propria quota alla società Parte_1
Controparte_17
Infine, con sentenza n. 80/2016 del 02.05.2016 - che ha fatto seguito a precedenti sentenze di fallimento e revoca e a decreti di inammissibilità di concordato preventivo - veniva dichiarato dal Cont Tribunale di Bologna il fallimento della e nominato Curatore il dr. Controparte_2
9.Ciò chiarito, gli appellanti sia nel quarto sia nel quinto motivo hanno eccepito la nullità della sentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove e per aver condiviso le illegittime conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in relazione al piano di ammortamento dell'avviamento.
Nella loro prospettazione, il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che:
- nella nota integrativa fosse stata omessa l'indicazione dell'applicazione del periodo di ammortamento superiore a un periodo di cinque anni (pag. 5 della sentenza), che invece era specificamente contenuta nella nota integrativa allegata al Bilancio 2007, ribadita anche nella nota integrativa ai bilanci 2012 e
2013 (pag.11 appello, quarto motivo);
- l'amministratore unico aveva errato nell'adottare il criterio dell'ammortamento Parte_1 dell'avviamento in diciotto anni anziché in cinque e gli amministratori e gli organi di controllo si sarebbero potuti avvedere della causa di scioglimento dall'errato ammortamento dell'avviamento e dalle immobilizzazioni materiali, laddove tale conclusione, peraltro basata sulle illegittime risultanze della CTU, non aveva tenuto conto che l'avviamento si riferiva ad una società di logistica ed autotrasporti per conto terzi soggetta alla legge n. 289/1974, che si avvaleva di beni strumentali durevoli nel tempo, il cui avviamento poteva essere ben commisurato alla durata delle licenze e che gli amministratori avevano agito nel rispetto della normativa fiscale e dell'art.2426 comma 6 c.c., come integrato dal “nuovo OIC 24” (pag.12 citazione in appello, quinto motivo). pagina 13 di 33 Il curatore della società fallita, costituendosi, ha chiesto il rigetto di tale motivo di appello, affermando di condividere le risultanze della CTU e la sentenza impugnata.
Orbene, è pacifico e documentale che la genesi dell'asset immateriale dell'avviamento derivava dall'acquisto di un ramo d'azienda, con atto di compravendita del 21.3.2007 (rep.35712 e racc.3609) redatto dal notaio dr. in Imola, stipulato con la Per_2 Controparte_22
, ramo che gestiva per conto di terzi la logistica di alcuni magazzini situati in Modena, Pomezia
[...]
(RM), Settimo Milanese (MI) e Castel Maggiore (BO).
Dalla lettura dell'atto si evince che:
- il prezzo di cessione convenuto tra le parti era complessivamente pari a € 2.003.435, così composto:
€ 801.532,34 attribuiti al valore del compendio mobiliare;
€ 130.000,00 alla cessione di alcuni contratti di locazione finanziaria;
€ 1.071.902,66 al valore dell'avviamento, “di cui Euro 400.000,00 […] per l'autorizzazione al trasporto conto terzi” (cfr. doc. 15 parte attrice - art. 5 Prezzo);
- il ramo d'azienda ceduto esercitava l'attività di logistica (art. 1 del contratto “Oggetto della vendita ed
Accessori” dove si legge che: “La società “INTERNATIONAL Parte_6 CP_22
, come sopra rappresentata, vende alla società “
[...] Controparte_20 che, come sopra rappresentata, acquista il ramo di azienda costituito dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di logistica svolta nei seguenti luoghi”).
E' altresì pacifico e documentale che il relativo ammortamento era stato previsto per una durata di diciotto anni, con una aliquota annuale di ammortamento pari al 5,55% (salvo arrotondamenti), che la posta dell'avviamento si era incrementata nell'anno 2009 di € 1.000 senza alcuna indicazione della relativa operazione sottostante, ma con ammortamento in diciotto anni e che non era stato effettuato alcun ammortamento negli anni 2013 e 2014.
Ciò chiarito, la Corte osserva che, conformemente a quanto evidenziato dagli appellanti, nella nota integrativa al bilancio 2012 e 2013 effettivamente era indicato che “il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali, ed è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 18 anni. L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio
Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile” e, in maniera più dettagliata, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2007, anno di rilevazione iniziale della posta dell'avviamento tra le immobilizzazioni immateriali, era riportato che “la posta di Euro 1.071.903, iscritta nell'attivo a titolo di avviamento nel corso dell'esercizio, dovrebbe essere ammortizzata, secondo l'articolo 2426 numero
6 del codice civile, in un periodo di cinque anni. Riteniamo però che l'avviamento, che deriva dall'acquisto dell'azienda di cui ho già riferito, sia destinato a produrre benefici effetti[vi] sulla pagina 14 di 33 gestione economica della nostra azienda in un arco di tempo maggiore, vista soprattutto la struttura del mercato nel quale operiamo e visto anche che l'operatività dell'acquisizione non può definirsi immediata. È sembrato pertanto più opportuno diluire in un arco maggiore di tempo e precisamente in
18 (diciotto) anni, il processo di ammortamento dell'importo indicato come avviamento”.
Analoghe indicazioni erano contenute anche nella relazione del collegio sindacale ai bilanci chiusi al
31.12.2009, al 31.12.2010 (cfr. doc. 14 parte attrice), al 31.12.2011 (cfr. doc. 24 parte attrice) e al
31.12.2012 (cfr. doc. 25 parte attrice), ove era affermato che “ai sensi dell'art. 2426 del codice civile punti 5 e 6 abbiamo espresso il nostro consenso al permanere e all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale (…) dell'avviamento”, mentre non risultava allegata al bilancio al 31.12.2013 (cfr. doc.
27 parte attrice) la relazione del collegio sindacale nonostante lo stesso organo, come evincibile dalla visura storica agli atti, fosse stato nominato “fino approvazione del bilancio al 31/12/2014” e, comunque, rimasto in carica fino alla data del 11.08.2014.
Tuttavia, siffatte indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio e nelle relazioni dei sindaci disattendono in misura rilevante quanto prescritto dall'art.2426 comma 6 c.c. e dai principi contabili
OIC 24 in ipotesi di deroga al periodo quinquennale, in quanto non riportano le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un tempo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni.
L'art.2426 comma primo n.6) c.c. dispone, infatti, che “l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile;
nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”.
Tale disposizione codicistica è integrata dall'OIC 24 paragrafo “E. Valutazione della vita utile ed ammortamento” secondo cui “l'avviamento che venga iscritto tra le attività […] deve essere ammortizzato in un periodo corrispondente alla sua vita utile, ma entro i limiti definiti nel prosieguo di questo paragrafo. L'ammortamento deve avvenire sistematicamente, preferibilmente per quote costanti, per un periodo non superiore ai cinque anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai cinque anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per
l'ammortamento dell'avviamento, debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce […]. In questo caso dovranno essere illustrate espressamente nella nota integrativa le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni”.
pagina 15 di 33 Di contro, nella nota integrativa del primo bilancio di iscrizione dell'avviamento (2007) - come evidenziato dal CTU dott. nel giudizio di primo e come può evincersi dalla stessa comparazione Per_3 del dato documentale con i principi normativi sopra richiamati, non contestati dagli appellanti - manca qualsiasi “indicazione in merito alla “vita utile”, se non un mero richiamo al concetto indefinito di
“tempo maggiore” legato al mercato in cui opererebbe la società; non vi è alcuna giustificazione in ordine a un'utilità protratta al maggior periodo di ammortamento assunto - necessariamente da dimostrare in concreto – né alcuna indicazione degli elementi specifici sulla base dei quali sia stata fondata la determinazione della residua vita utile. Dal tenore delle scarne indicazioni riportate in nota integrativa, in realtà, si percepisce esclusivamente che la deroga fosse sottesa a una valutazione di opportunità, concetto non contemplato dalle norme civilistiche e dai principi contabili che disciplinano l'ammortamento dell'avviamento”.
“Tali indicazioni violano dunque il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta (o true and fair view) secondo cui il bilancio deve rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società, imponendo ai redattori l'adozione di “stime corrette”, al fine di rendere il bilancio veritiero, nonché il principio di correttezza che implica il rispetto di norme di legge e regole amministrative e presuppone la chiarezza e l'attendibilità del bilancio, obbligando i suoi redattori ad adottare criteri estimativi che conducano a valori “prudenti” da rispettare per evitare eventuali sopravvalutazioni o svalutazioni. In base a tale principio, un'attività immateriale deve essere iscritta tra le immobilizzazioni in base all'utilità prospettica, cioè in base alla capacità di produrre utilità in futuro;
diversamente, si opererebbe un annacquamento del patrimonio societario che le norme non consentono.
Ed è per questa ragione, che a presidio della certezza del valore del patrimonio sociale, è stato disposto l'ottenimento del consenso dell'organo di controllo della legittimità, ove esistente, per evitare che al fine di aggirare l'obbligo del doppio binario, si quantificasse l'ammortamento iscritto in bilancio, pari a quello fiscalmente deducibile, cosa non più consentita a seguito dell'eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio” (pag. 11-17 relazione peritale a firma dott. nel procedimento di primo Per_3 grado).
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha rilevato che non vi era
“alcuna indicazione né in nota integrativa né nelle relazioni dei sindaci delle condizioni specifiche necessarie per l'adozione di un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai cinque anni,
OIC 24”.
pagina 16 di 33 Analogamente, infondata è la censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto “errata la durata dell'ammortamento dell'avviamento”, con conseguente accoglimento dell'azione di responsabilità di amministratori e sindaci.
Come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, “al paragrafo D. II. Limite al valore d'iscrizione”,
l'OIC 24 definisce la vita utile come: (1) il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero (2) le quantità di unità di prodotto (o misura similare) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso della immobilizzazione, laddove il compendio mobiliare in esame era composto da moltissimi cespiti di valore unitario per la gran parte non rilevante, trattandosi – per lo più - di attrezzatura varia di magazzino, di dispositivi elettronici, di mobili da ufficio, in gran parte con un certo grado di vetustà in quanto l'acquisto risaliva ad alcuni anni addietro rispetto alla cessione o addirittura acquistati già usati dal cedente, ad eccezione di alcuni impianti specifici.
L'allegazione difensiva degli appellanti secondo cui “l'avviamento si riferiva anche ad una società di autotrasporti per conto terzi soggetta alla legge n. 289/1974, che si avvaleva di beni strumentali durevoli nel tempo, il cui avviamento poteva essere ben commisurato alla durata delle licenze” non ha trovato riscontro nei documenti prodotti dalle parti, dai quali, invece, risulta per tabulas che l'attività di autotrasporto di merci conto terzi era marginale e assolutamente complementare e annessa a quella principale, tanto che la visura storica della società non indica neppure come mai “denunciata” presso il registro delle imprese - nemmeno come secondaria - “l'attività di autotrasporto conto terzi” e che l'elenco dei beni che componevano le immobilizzazioni materiali cedute contiene attrezzature, impianti, macchine elettroniche e arredi riferibili alle varie unità locali in cui veniva svolta l'attività di logistica.
Ancora, in ordine alle “condizioni specifiche e ricollegabili” richieste per l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento, l'OIC 24 riporta i seguenti casi esemplificativi: “imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che - quindi - si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato”.
L'attività della fallita non necessitava, invece, di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, tenuto conto dei risultati in termini di fatturato raggiunti in breve tempo dopo l'acquisto del ramo d'azienda, riportati anche dallo stesso amministratore nella nota integrativa al Parte_1 bilancio 2007. pagina 17 di 33 Inoltre, la durata media intercorrente tra la data di acquisizione dei fattori produttivi (materie prime, di consumo, materiali vari, semilavorati) e la data di incasso dei crediti derivanti dalle vendite dei prodotti e servizi dell'azienda, in conformità alle disposizioni dell'Organismo Italiano di Contabilità dell'aprile
2007, si presumeva non superiore a dodici mesi, come peraltro desumibile dal bilancio chiuso al
31.12.2007 ove venivano quantificati unicamente in € 129 - rappresentanti, tra l'altro, le quote di imposte anticipate sulle spese promozionali - i crediti esigibili oltre l'esercizio, mentre quelli esigibili entro l'esercizio successivo ammontavano ad € 2.276.432, a fronte di costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per complessivi € 115.698.
Infine, l'attività in esame non rientrava certamente nell'ultimo esempio previsto da OIC24 e riconducibile alle imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi.
Dunque, il raffronto tra i documenti prodotti dalle parti e i principi contabili di cui all'art.2426 c.c., come integrato dall'OIC 24, applicabile ratione temporis, ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, non ricorrevano i presupposti di legge afferenti alla “vita utile” o ad altri “casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile” di cui all'art.2426 c.c. o ancora “alle condizioni specifiche” previste dall'OIC 24 che avrebbero giustificato la deroga al regime ordinario quinquennale, trattandosi di cespiti di valore unitario per la gran parte non rilevante, anche in parte vetusti e di attività di impresa che non necessitava di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime e non sussistendo beni durevoli nel tempo legati all'attività di autotrasporto, non inclusa nel ramo di azienda ceduto.
In senso contrario, a differenza di quanto eccepito dagli appellanti, non vale dedurre che il nuovo OIC
24 sancisce che “se la vita utile è stimata in un periodo superiore a 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima, e in ogni caso la vita utile non può superare i 20 anni”, posto che, per quanto di interesse nel caso in esame, occorre fare riferimento al principio contabile del maggio 2005 e non al “nuovo OIC 24” e che, in ogni caso, gli asseriti fatti e circostanze oggettivi richiesti dalla nuova edizione del predetto principio contabile per l'estensione dell'ammortamento ad un periodo superiore ai dieci anni non risultano documentati dagli appellanti, sui quali incombeva il relativo onere probatorio.
L'errata durata dell'ammortamento dell'avviamento, operata dall'amministratore in assenza dei presupposti di legge e senza adeguata motivazione nelle note integrative ai bilanci e nelle relazione sindacali con totale omesso controllo dei sindaci, ha invece reso necessarie le “rettifiche contabili” ai bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013 operate dal CTU dott. a pag.20 e 21 della relazione peritale Per_3
(Ante 2010 Utili (Perdite) portati a nuovo (Voce A VIII) P.N.) a Avviamento 464.815 (Voce B I 5) S.P. pagina 18 di 33 Attivo); 2010 Amm.to Imm.ni imm.li (Voce 10 a) C.E.) a Avviamento 155.035 (Voce B I 5) S.P. Attivo)
; 2011, Amm.to Imm.ni imm.li (Voce 10 a) C.E. a Avviamento 155.035 (Voce B I 5) S.P. Attivo); 2012
Avviamento (Voce B I 5) S.P. Attivo) a Amm.to Imm.ni imm.li 59.346 (Voce 10 a) C.E.); 2013 Amm.to
Imm.ni imm.li ((Voce 10 a) C.E.) a Avviamento 200 (Voce B I 5) S.P. Attivo)” (pag. 17 e ss. relazione peritale), alla luce delle quali il giudice di prime cure ha concluso che “il capitale sociale era da ritenersi ridotto al di sotto del minimo legale e il patrimonio netto era negativo per euro 103.606 già alla fine dell'esercizio 2011, di tal che già al 31.12.2011 l'amministratore avrebbe dovuto mettere in liquidazione la società e compiere i conseguenti adempimenti, ai sensi degli artt.2482 bis, 2482 ter,
2484 comma 1 n.4, 2485 e 2486 c.c. senza indugio, poiché le rettifiche apportate ai bilanci dipendono da specifici elementi (errato ammortamento dell'avviamento) (…) occorsi nei vari esercizi ed immediatamente conoscibili” (pag.5 sentenza impugnata).
10. Parimenti infondata è la censura formulata dagli appellanti sempre nell'ambito del quarto e quinto motivo di impugnazione di nullità della sentenza anche con riferimento alle conclusioni relative alle percentuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ridotte al cinquanta per cento.
L'errata contabilizzazione degli ammortamenti dei beni materiali era stata contestata dal curatore fallimentare nel giudizio di primo grado quale modalità adottata da amministratori e sindaci per occultare a terzi la perdita del capitale sociale.
Gli appellanti hanno asserito che tale rilievo, accolto dal giudice di prime cure, fosse errato posto che dalla lettura dei bilanci “si evinceva chiaramente quali fossero le aliquote applicate per il calcolo degli ammortamenti, ridotte ulteriormente al 50% per i cespiti acquisiti nel corso dell'esercizio”, che nella relazione dei sindaci al bilancio 2012 “si evidenziava inoltre che gli ammortamenti sono stati effettuati, come indicato nella nota integrativa, nella misura del 50% rispetto ai coefficienti ministeriali”; che la nota integrativa al bilancio 2012 riportava testualmente “sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del cinquanta per cento in caso acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: “Fabbricati: 3%, Impianti e macchinari: 12% - 30% operate 10%;
Attrezzature industriali e commerciali: 15% operate 10%; Atri beni: - mobili e arredi: 12% operata
6%; - macchine ufficio elettroniche: 20% operata 10%; - autoveicoli: 25% operata 12,50%”.
Il curatore fallimentare, in sede di appello, ha eccepito l'assenza di specificità di tali rilievi, posto che gli appellanti avrebbero dovuto non indicare le aliquote applicate, bensì illustrare per quali ragioni avevano applicato aliquote di ammortamento ridotte della metà (e quindi, in buona sostanza, raddoppiato i fisiologici periodi di ammortamento).
pagina 19 di 33 L'esame dei documenti contabili consente di ritenere provato quanto dedotto dagli appellanti, ossia che dalla lettura dei bilanci “si evinceva chiaramente quali fossero le aliquote applicate per il calcolo degli ammortamenti”.
Anche il CTU dott. ha rilevato che la società fallita negli anni 2011 2012 2013 2014 ha Per_3 applicato rispettivamente le seguenti aliquote di ammortamento: “1) Terreni e fabbricati 10% 3% 3%
3%; 2) Impianti e macchinari 12%/30% 10% 12%/30% 12%/30%; 3) Attrezzature industriali e commerciali 20% 10% 15% 15%; 4) Altri beni: Mobili e arredi 12% 6% 12% 12%; Macchine ufficio elettroniche 20% 10% 20% 20%; Autoveicoli 20% 12,5% 25% 25%”.
E' altresì documentale che nei bilanci 2010, 2011, 2012, 2013-2014 e nelle relazioni dei sindaci era contenuta l'indicazione che tali percentuali di ammortamento sono state “ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio”.
Tuttavia, proprio i dati documentali offerti dagli appellanti dimostrano che la società, nel corso degli anni, aveva variato per tutte le categorie di beni le aliquote di ammortamento, senza riportare alcuna motivazione in merito a tali modifiche nelle rispettive note integrative, violando, in tal modo, l'OIC 16 secondo cui “il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa” e “l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso. La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale
d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso” (punto 6).
Con riferimento ai bilanci al 31.12.2013 e 31.12.2014 non risultavano, poi, neppure rilevati ed iscritti a costo di conto economico gli ammortamenti ed anzi, nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2014, in merito alle immobilizzazioni materiali, si legge che “nell'anno 2014 non si è provveduto ad effettuare
l'ammortamento stante alla riduzione drastica dell'attività infatti i ricavi sono diminuiti del 82% ed al mancato utilizzo delle attrezzature e conseguente mancato sfruttamento delle stesse”, in piena violazione del principio OIC 16, punto 9, secondo il quale “l'ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. L'ammortamento va sospeso invece per i cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare”, da ciò deducendosi che l'ammortamento,
pagina 20 di 33 essendo un costo ricorrente, “va registrato nella sua interezza anche se l'impresa ha subito un perdita
o se il cespite non è stato utilizzato nei volumi previsti”.
Pur non essendo stato possibile individuare puntualmente le percentuali adottate dal redattore del bilancio per ammortizzare i beni materiali della società fallita e verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della riduzione del cinquanta per cento (in mancanza della produzione del libro cespiti), risulta dunque accertata la violazione dei dettami del principio contabile OIC 16 in tema di ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, con conseguente rigetto della censura formulata dagli appellanti sul punto e conferma della sentenza impugnata anche sotto tale profilo.
11. In terzo luogo e sempre con il quarto e quinto motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale di Bologna nella parte in cui, recependo le illegittime ed erronee risultanze peritali, aveva ritenuto che vi fosse stata una mancata e consapevole svalutazione dei crediti la quale, insieme all'errato ammortamento, aveva contribuito a redigere bilanci errati con un capitale sociale non corrispondente alla realtà.
Hanno evidenziato che, al contrario:
- amministratori e sindaci avevano agito nel rispetto della legge ed in particolare dell'art.101 comma 5
TUIR (DPR 22.12.1986 n.917), secondo cui, a loro dire, “si può mettere in perdita un credito solo in presenza di procedure concorsuali e non di crediti in contestazione” e nel caso di specie “la presunta manifestazione di insolvenza legata a crediti non riscossi si era manifestata solo nel momento in cui nel
2015 erano state pronunciate le due sentenze negative definitive”;
- “le svalutazioni dei crediti risultavano congrue per come riportate nella relazione del Collegio
Sindacale (dott. in cui è stato dichiarato testualmente: “Il Collegio Sindacale rileva che Pt_3 nell'ambito dell'attivo circolante è appostato un valore di € 1.128.465 di crediti esigibili oltre
l'esercizio successivo, fronteggiato da un fondo rettificativo di € 1.128.465; in tale voce trovano allocazione tutti quei crediti relativi a situazioni di sofferenza e/o connessi a procedure concorsuali per i quali sono stati esperiti tutti i possibili tentativi di recupero sia giudiziale che extragiudiziale;
La svalutazione di detti crediti è stata fatta dall'Organo Amministrativo secondo la propria valutazione prudenziale”.
Il curatore fallimentare ha contestato tale censura, ritenendo corrette le rettifiche negative dei crediti e lo sviluppo del fondo rischi e del fondo di svalutazione dei crediti effettuato dal C.t.u e condiviso dal giudice di primo grado.
pagina 21 di 33 Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, nella fattispecie in esame trova applicazione la normativa civilistica contenuta nell'art. 2426, primo comma, n. 8) c.c., come integrato dal principio contabile OIC 15 dedicato ai “crediti”, non l'art.101 TUI comma 5 (DPR 22.12.1986 N.917), che – rilevando esclusivamente ai fini fiscali - detta le condizioni che permettono il riconoscimento fiscale e, quindi, la deduzione delle perdite.
Essa inoltre non prevede affatto che “si può mettere in perdita un credito solo in presenza di procedure concorsuali e non parla di crediti in contestazione” (pag.16 appello).
Se certamente vige una presunzione assoluta di certezza della perdita qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, l'art.101 comma 5 TUIR ammette comunque la deducibilità anche al di fuori delle predette procedure, purchè la perdita risulti da elementi di certezza e precisione.
Dunque, al di fuori delle procedure concorsuali, il contribuente deve provare, ai fini della deducibilità fiscale, la “certezza” della perdita, ossia la definitiva inesigibilità del credito dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli per recuperarlo e che il suo pagamento è impossibile, nonché “la precisione” cioè l'esatta quantificazione mediante una corretta rappresentazione contabile che rifletta la perdita in bilancio coerentemente con i principi contabili applicabili, ossia l'art.2426 comma 8 c.c. come integrato dal principio contabile OIC 15.
Il richiamo operato dagli appellanti all'art.101 comma 5 TUIR non è dunque pertinente, trattandosi di normativa fiscale che presuppone peraltro la corretta rappresentazione contabile e che afferisce comunque esclusivamente alle perdite e non anche alle svalutazioni, concetto distinto e disciplinato autonomamente anche dalla normativa fiscale nell'art.106 TUIR.
Ciò chiarito, il quadro normativo civilistico applicabile nel caso di specie, che come dianzi precisato si rinviene nell'art.2426 primo comma n.8 c.c., stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione.
Come indicato anche dal consulente tecnico d'ufficio dott. secondo il principio contabile OIC Per_3
15 dedicato ai “Crediti” vigente per il periodo che qui interessa, voce D. VALUTAZIONE – paragrafo
D.I. Principio generale, “i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il primo punto di riferimento è il loro valore nominale, che va però rettificato per tenere conto di: (i) perdite per inesigibilità (ii) resi e rettifiche di fatturazione (iii) sconti ed abbuoni (iv) interessi non maturati (v) altre cause di minor realizzo” e, con riferimento alla determinazione della rettifica per la svalutazione dei crediti, “il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza: — sia le pagina 22 di 33 perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, — sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti. (…) L'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti
o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. Per altri crediti potranno le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, secondo i quali la perdita dei crediti non riscossi poteva essere registrata solo quando si era manifestata, ossia al momento della pronuncia nel 2015 delle due sentenze negative definitive, “le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere. Detto obiettivo viene raggiunto sul piano organizzativo – contabile tramite lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti, col quale si mira a coprire sia le perdite di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle perdite non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere. Il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche. Lo scopo del fondo svalutazione crediti è solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio;
pertanto, il fondo deve essere determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto” (pag.25 e ss relazione peritale).
Applicando tale normativa civilistica alla documentazione prodotta dalle parti, pur carente di quella contabile (doc.17 e 18 parte attrice), emerge inequivocabilmente che i redattori dei bilanci non hanno mai indicato i criteri di svalutazione adottati, né eseguito stime sulla criticità del portafoglio dei crediti nei vari anni, limitandosi ad appostare accantonamenti al fondo in maniera forfettaria, approssimativa e senza tener conto in alcun modo delle rischiosità latenti, ad eccezione dell'anno 2012, quando sono stati tuttavia svalutati crediti da tempo ormai inesigibili.
Sotto il primo profilo, è documentale che “nella nota integrativa ai bilanci dal 2010 al 2014, in merito ai criteri di valutazione dei crediti, si legge costantemente che “i crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo” e, con riferimento alle possibili poste rettificative, in merito ai fondi per rischi ed oneri, che “i fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a pagina 23 di 33 natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione”.
Sotto il secondo profilo, le svalutazioni dei crediti effettuate nei bilanci dal 2010 al 2014 sono state erroneamente riportate tra i fondi rischi, mentre – facendo corretta applicazione dei principi contabili sopra richiamati - avrebbero dovuto trovare allocazione in un apposito fondo svalutazione, con conseguente riduzione del valore nominale dei crediti.
“Non si trattava di “perdite” bensì di accantonamenti da rilevarsi nel conto economico alla voce
B.10.d) “svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide” con contropartita il conto “Fondo svalutazione crediti” a riduzione della voce dell'attivo dei crediti”, trovando applicazione il principio contabile OIC 12, nella parte dedicata alla forma ed elementi dello stato patrimoniale, che al paragrafo 2) dispone espressamente che le poste rettificative dell'attivo - che includono tra gli altri anche i fondi svalutazione dei crediti - sono esposte a riduzione delle voci dell'attivo a cui si riferiscono, al fine di “facilitare l'identificazione dell'ammontare delle poste nette che maggiormente interessano il lettore e di non modificare il significato tecnico di attività e passività.
Il lettore del bilancio è interessato a conoscere l' ammontare che deriva dall'applicazione dei principi contabili che ad esempio, per quanto concerne i crediti è rappresentato dall'ammontare che si ritiene possa essere realizzato in numerario …”. Anche il principio OIC 15 dispone che il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato.
“Le svalutazioni adottate dall'organo amministrativo nella redazione dei bilanci oggetto di analisi, soprattutto per quanto riguarda quelli del 2010 e 2011, sono invece state inidonee a coprire, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, il rischio delle perdite su tali crediti, in quanto i fondi, se rapportati al valore della posta creditoria complessiva, erano quasi inesistenti, ovvero insignificanti ed assolutamente non congrui a sopportare i rischi latenti dell'insolvenza del portafoglio, tanto più se si tiene conto delle procedure concorsuali che hanno, nel corso degli anni, coinvolto i debitori.
Solo alla fine del 2012 sono state registrate ingentissime perdite per crediti inesigibili, per un valore di
€ 1.432.995, di tal che l'effetto economico di tale appostazione ha gravato inevitabilmente solo sull'esercizio 2012, laddove, in ossequio ai principi di competenza e prudenza, le svalutazioni operate dall'organo amministrativo nel 2012 avrebbero dovuto riflettersi anche sull'andamento economico - patrimoniale degli esercizi precedenti, mediante l'appostazione di un fondo svalutazione congruo e capiente per coprire le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi o non ancora manifestatesi ma temute o latenti”.
pagina 24 di 33 Ad avviso del CTU, la registrazione contabile delle svalutazioni dei crediti, per essere congrua e corretta, avrebbe dovuto seguire i seguenti parametri:
- una svalutazione al 90% a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la procedura concorsuale per le posizioni relative ai clienti falliti (Area Consorzio Fall. 2011; ; Controparte_23
; 2013; Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26
; 2011; ; 2009;
[...] CP_27 Controparte_28 Controparte_29 [...]
Cont 2010; CO;
Mi Tras Soc. Coop. Fall. 2012; ); in CP_30 CP_26 Controparte_32 presenza di procedure concorsuali intervenute antecedentemente al primo anno di valutazione (2010),
l'accantonamento non avrebbe dovuto avere riflessi sul conto economico del predetto anno, bensì sul patrimonio netto in termini di minor utile/maggior perdita degli anni precedenti;
- una svalutazione al 60% a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la procedura concorsuale, per le posizioni relative ai clienti in concordato preventivo ( C.P. 2012; Gruppo Controparte_25
Manarbiesi S.r.l. C.P. 2013; C.P. 2012; C.P. 2012; ; CP_33 CP_34 CP_35
- una svalutazione al 25% nell'esercizio in cui risultava esser stata avviata l'azione legale e/o posto il credito a sofferenza (ove noto), per le posizioni “a sofferenza” (Selina S.p.A., Sport Alliance
International S.p.A., TSH, Distant Desk, LBL, IM.EX. S.r.l.): in caso di intervenuto fallimento e/o di sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il credito avrebbe dovuto essere svalutato per la frazione restante nell'esercizio in cui è stato dichiarato il fallimento e/o è intervenuta la sentenza di primo grado sfavorevole (per le posizioni la cui azione legale risulta avviata anteriormente all'esercizio
2010, l'accantonamento non avrebbe dovuto avere riflessi sul conto economico del predetto anno, bensì sul patrimonio netto in termini di minor utile/maggior perdita degli anni precedenti).
In applicazione di tali criteri, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che, per ottenere una Cont rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica di , le “rettifiche contabili” da apportare ai bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013 erano le seguenti: “Ante 2010 Utili (perdite) portati a nuovo a Crediti verso Clienti 575.844; 2010 Fondi per rischi ed oneri a Perdite su Crediti
25.881; Svalut. Crediti Attivo Circ. a Crediti verso Clienti 43.121; 2011: Fondi per rischi ed oneri a
Perdite su Crediti 14.735; Svalut. Crediti Attivo Circ. a Crediti verso Clienti 142.801; 2012: Fondi per rischi ed oneri a Perdite su Crediti 961.147; Crediti verso Clienti a ≠ 539.719, a Perdite su
Crediti 471.848 e a F.do Sval. Crediti 67.871: Svalut. Crediti Attivo Circ. a Crediti verso Clienti
1.235.973; 2013: Svalut. Crediti Attivo Circ. a Crediti verso Clienti 88.339,05”.
Tale ricostruzione contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio e condivisa dal Tribunale di Bologna non è stata specificamente contestata dagli appellanti né con riferimento alle singole situazioni debitorie né alla specifica svalutazione ritenuta doverosa dal consulente tecnico d'ufficio dott. Per_3
pagina 25 di 33 posto che gli stessi si sono limitati a ribadire genericamente la congruità della svalutazione dei crediti effettuata dalla società fallita assumendo che, alla data di chiusura del bilancio del 2012, l'esatto ammontare dei crediti per concordati, fallimenti e crediti in sofferenza non ancora sottoposti a procedure era pari ad euro 2042.595,63 (non 2.209.912,82 come erroneamente considerato dal CTU e dal curatore fallimentare) ed era stato svalutato per euro 1.500.866,20 (67.871,10 f.do svalutazione crediti 2011 e 1.432.955,26 perdite su crediti 2012), mentre avevano possibilità di realizzo i restanti crediti del GRUPPO MANERBIESI SRL, , , SPORT CP_33 Controparte_25
ALLIANCE.
Tuttavia, facendo corretta applicazione della normativa codicistica e dei principi contabili in materia,
l'erroneità di tale registrazione contabile risiedeva proprio nell'avere indicato le “ingentissime perdite per crediti inesigibili” solo nel 2012, senza stanziare fondi appositi e congrui nel 2010 e nel 2011 e nell'avere in tal modo determinato un effetto economico negativo limitato al 2012 in maniera difforme dalla realtà e dalla effettiva situazione economico-patrimoniale della società connotata da crediti inesigibili o in sofferenza già negli anni precedenti.
Come accertato dal CTU e come documentalmente provato dal , infatti, i crediti CP_4 erroneamente erano stati riportati alla voce “perdite su clienti” nel 2012 per un ammontare di euro
471.847,88 e di “perdite su crediti e Fondo rischi” pari a 126.701 nel 2009, 25.881 nel 2010, 14.735 nel
2011, 961.147 nel 2012, essendo invece corretto indicarli alla voce “fondo svalutazioni rischi” che già nel 2008 avrebbe dovuto essere registrata per l'importo di euro 539.812 in considerazione del fallimento di di di e per la presenza Controparte_23 Controparte_24 CP_36 del credito in sofferenza verso Selina Spa;
nel 2009 per un importo di euro 162.734 per il Fallimento di
Afer e Quartiere Italiano s.r.l. e per la sussistenza del credito in sofferenza di Sport Alliance s.r.l.; nel
2010 per un importo di euro 43121 per il Fallimento di Send.It s.r.l. ed il credito in sofferenza di LBL;
nel 2011 per l'importo di euro 142.801,00 per i Fallimenti di Link Zero s.r.l. e Area Consorzio s.r.l.; nel 2012 per l'importo di euro 1.235.973.
Quanto ai “crediti restanti” che alla data di chiusura del bilancio 2012 erano stati considerati dagli appellanti di possibile realizzo (cfr. pag.17 appello), anche il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto doverosa la svalutazione solo nell'esercizio 2012 per Gruppo Manerbiesi Srl, e CP_33
Falber Confesioni Srl, di tal che si tratta di crediti irrilevanti ai fini della determinazione della perdita del capitale sociale alla data del 31.12.2011 e delle relative conseguenze in ordine alla responsabilità degli organi sociali.
pagina 26 di 33 Con riferimento, infine, all'ultima censura degli appellanti secondo i quali le svalutazione dei crediti dovevano ritenersi congrue per come riportate nella relazione del Collegio Sindacale (dott. , la Pt_3 normativa civilistica e contabile prevede l'operatività del fondo svalutazione crediti che, per sua natura, rettifica in diminuzione l'ammontare dei crediti e, in quanto tale, non è sostituibile dalla posta “crediti esigibili oltre l'esercizio successivo”, voce erroneamente presente anche nella relazione del collegio sindacale in calcio al bilancio del 31.12.2010 ove si legge “che nell'ambito dell'attivo circolante è appostato un valore di € 1.097.953 di crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, fronteggiato da un fondo rettificativo di € 152.583; in tale voce trovano allocazione tutti quei crediti relativi a situazioni di sofferenza e/o connessi a procedure concorsuali. La svalutazione di detti crediti è stata fatta dall'Organo Amministrativo secondo la propria valutazione prudenziale. È inoltre iscritto nell'attivo circolante un valore di crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 5.424.772, in detto valore trovano anche allocazione crediti scaduti oltre i tempi comunemente intesi come normali di incasso”, nonché nella relazione in calce al bilancio del 31.12.2011 che rileva “che nell'ambito dell'attivo circolante è appostato un valore di € 789.382 di crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, fronteggiato da un fondo rettificativo di € 167.317; in tale voce trovano allocazione tutti quei crediti relativi a situazioni di sofferenza e/o connessi a procedure concorsuali. La svalutazione di detti crediti
è stata fatta dall'Organo Amministrativo secondo la propria valutazione prudenziale. È inoltre iscritto nell'attivo circolante un valore di crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 7.039.985, in detto valore trovano anche allocazione crediti scaduti oltre i tempi comunemente intesi come normali di incasso”.
Da tali considerazioni consegue il rigetto anche delle censure relative alla svalutazione dei crediti tenuto conto dell'errato richiamo alla normativa fiscale e dell'infondatezza ed erroneità delle contestazioni svolte sul punto per i motivi dianzi analiticamente esposti.
11. Infine, gli appellanti, in sede di impugnazione con il quarto ed il quinto motivo, hanno eccepito la nullità della sentenza per aver condiviso le errate valutazioni del CTU sostenendo che Parte_1 avesse spogliato gradualmente la società facendo sparire i beni sociali, invece regolarmente venduti a terzi ed incassando il rimborso di un finanziamento, laddove dai documenti prodotti si evinceva che l'amministratore era garante della fallita per oltre 4.5 milioni di euro e non aveva mai ottenuto alcuna restituzione delle somme versate a titolo di conferimento o finanziamento.
In ordine alla sparizione dei beni sociali contestata dal , la Corte ritiene gli appellanti CP_10 carenti di interesse ad impugnare, posto che la sentenza del Tribunale di Bologna, sul punto, ha espressamente concluso che il consulente tecnico d'ufficio, “in mancanza di adeguati dati contabili di pagina 27 di 33 riscontro del dato di bilancio al 31.12.2012 (voci di attivo liquidabile per euro 1.380.112), ha disatteso la prospettazione del circa l'ulteriore pregiudizio arrecato al patrimonio sociale per la CP_4 sparizione dei cespiti: tali valutazioni non si apprezzano, peraltro, censurabili perché seguono un corretto principio di ragionamento tecnico-giuridico, sulla base dei dati documentali disponibili”.
La sparizione dei beni sociali, pur contestata dal nel giudizio di primo grado, non è CP_10 stata valutata dal giudice di prime cure ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art.146 L.F. di amministratori e sindaci in quanto non provata da parte attrice.
Quanto all'incasso del rimborso del finanziamento di € 323.915, il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda formulata dal , sulla base delle risultanze peritali, ha CP_10 accertato che la società fallita, nonostante si trovasse nella situazione di cui all'art.2467 c.c., nel corso del 2011 aveva provveduto a siffatta restituzione a favore del socio Parte_1
Gli appellanti, come già in primo grado, anche in sede di appello, hanno dedotto che “nessuna restituzione di somme al socio è avvenuta, ma la posta è stata utilizzata nella società per consentire l'aumento del valore. Inoltre si evidenzia anche il possibile pagamento di una banca”.
Tuttavia, tali allegazioni difensive non hanno trovato riscontro documentale.
Ed invero è documentale che con verbale di assemblea straordinaria del 30.06.2011 veniva deliberato l'aumento del capitale sociale ad € 1.000.000,00 “imputando a capitale la corrispondente parte della riserva “versamenti in conto capitale”, posta emergente dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 e debitamente approvato dall'assemblea dei soci in data 28 giugno 2011”.
Pertanto, a differenza di quanto asserito da e l'aumento del capitale (che da € Pt_1 Pt_2 Pt_3
100.000 risultante dal bilancio al 31.12.2010 era passato ad € 1.000.000 nel bilancio al 31.12.2011) non si era realizzato mediante la rinuncia dei finanziamenti e il conseguente spostamento delle somme stesse a capitale, bensì mediante l'utilizzo della riserva versamenti in conto capitale (che da €
1.000.000 risultanti dal bilancio al 31.12.2010 passano ad € 100.000 nel bilancio al 31.12.2011).
Peraltro, la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione avrebbe dovuto concretizzarsi in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, trasformando il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale e consentendo l'utilizzo di detti importi sia a copertura delle perdite sia per futuri aumenti di capitale, atto di rinuncia che difetta nella fattispecie in esame, ad eccezione del verbale di assemblea del 04.02.2013 (che dunque riguarda solo tale periodo temporale) avente all'ordine del giorno la “trasformazione di parte del finanziamento soci in apporto per un futuro aumento del capitale sociale per € 54.000,00 mediante rinuncia del credito da parte del socio Sig. ”. Parte_1
pagina 28 di 33 Altrettanto infondata e smentita dagli stessi bilanci prodotti dalle parti è poi l'allegazione difensiva secondo cui non era neppure avvenuto il rimborso del finanziamento, posto che risulta per tabulas che il finanziamento pari ad € 323.915, nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2010 veniva classificato tra i debiti “oltre i 12 mesi” “non assistiti da garanzie reali” e che, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis c.c., si trattava di un finanziamento privo di clausola di postergazione ed infruttifero, mentre nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2011, stante l'avvenuta restituzione del finanziamento, veniva indicato alla sezione “finanziamenti effettuati dai soci” che “non figurano nel presente esercizio”, a prova dunque dell'effettiva restituzione della somma a favore del socio.
Orbene, tale condotta configura una chiara violazione dell'art. 2467 c.c., secondo cui “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta (Cass. Sez. 1 - , n. 15196 del 30/05/2024; Cass. n. 12994 del 2019, secondo cui «la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi»).
Nel caso in esame, dalla verifica effettuata dal CTU nel giudizio di primo grado con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011 è emerso un rapporto di indebitamento pari a 5,58, valutato dal dott. Per_3 come “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto in ogni esercizio analizzato”, situazione in presenza della quale il rimborso del finanziamento del socio avrebbe dovuto essere postergato in ossequio all'art.2467 c.c.
Proprio l'esame dei documenti prodotti dalle parti smentisce le allegazioni difensive degli appellanti, dal momento che la posta di euro 323.915 non era stata utilizzata nella società per consentire l'aumento pagina 29 di 33 del valore e che le condizioni economico-patrimoniali della fallita imponevano alla società ai sensi dell'art.2467 c.c. di rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, che invece è stato effettivamente restituito come positivamente dimostrato mediante la produzione dei bilanci sociali (docc. 14 e 24
). CP_10
Ne consegue che le censure degli appellanti devono ritenersi infondate anche sotto questo profilo, configurandosi al contrario la responsabilità ex art.146 L.F. di e, per omesso Parte_1 controllo, di per l'indebita restituzione al socio di finanziamenti sottoposti al Controparte_37 Pt_1 vincolo della postergazione nonché il conseguente il danno specifico pari all'ammontare del finanziamento rimborsato. Cont Analogamente, la circostanza che abbia garantito debiti della , oltre ad essere Parte_1 irrilevante ai fini della ricostruzione dei netti patrimoniali della fallita, posto che – come correttamente Cont osservato dal curatore fallimentare – un effetto benefico sul patrimonio della si sarebbe verificato soltanto se avesse pagato i debiti sociali garantiti, rinunciando poi al regresso, non è Parte_1 comunque stata adeguatamente provata dagli appellanti, in quanto i documenti dagli stessi prodotti in primo grado sono incompleti, non riferibili in via univoca a e alcuni riguardano Parte_1 garanzie della società (es. MPS, Banca Imola, Banca Intesa San Paolo, Banca Sai,…), Parte_7 perlopiù, concesse successivamente alla data di rilevazione della perdita del capitale sociale.
Da tali considerazioni discende il rigetto anche del quarto e del quinto motivo di appello.
12. Merita invece accoglimento il terzo motivo di appello, con il quale ha censurato Parte_2 la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale - pur non avendo accolto la domanda risarcitoria contro di lui proposta - non ha condannato il alla rifusione delle spese CP_4 processuali ex art. 91 c.p.c..
Invero, il Tribunale di Bologna, anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che nessun danno doveva essere imputato a – amministratore unico della fallita dal Parte_2
12.8.2014 fino al fallimento - al quale il curatore fallimentare aveva contestato la sparizione dei beni sociali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.
Infatti, con riferimento all'operazione di spoliazione, nessun danno è stato individuato stante la carente documentazione agli atti, mentre con riferimento alla prosecuzione dell'attività d'impresa non è stato rilevato alcun pregiudizio cagionato alla società e ai creditori sociali nel periodo in cui è rimasto in carica. Conseguentemente, il Tribunale di Bologna ha rigettato ogni domanda nei suoi confronti e tale statuizione, non essendo stata appellata, è passata in giudicato.
Tuttavia, nella sentenza impugnata manca ogni statuizione sulle spese di lite nei rapporti tra Parte_2
e il .
[...] CP_10
pagina 30 di 33 E' principio consolidato in giurisprudenza che “l'omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum".
Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali” (Cass.Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 651 del 11/01/2022 (Rv. 663540 - 01).
Nella fattispecie in esame, non vi è motivo di discostarsi dal principio generale di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., tenuto conto che – per la posizione di – non ricorre la fattispecie Parte_2 della soccombenza reciproca o dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza, che sola avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c..
Sotto tale profilo, non può sottacersi che la lettura della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e dell'appello, pur redatti dallo stesso difensore degli altri organi sociali risultati soccombenti, ossia di e , evidenzia la peculiarità della difesa Parte_1 Parte_3 riservata a in considerazione della differente posizione sostanziale del medesimo Parte_2 rispetto a quella degli altri due appellanti: egli infatti era stato amministratore unico dal 12.8.2014 al fallimento e, nel periodo in cui aveva ricoperto tale carica, era stata proposta un'istanza di fallimento davanti al Tribunale di Napoli, accolta ma poi revocata, un'istanza di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, fino alla declaratoria di fallimento con sentenza del Tribunale di Bologna n. 80/2016 del 02.05.2016.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata solo nella parte in cui, pur avendo rigettato la domanda svolta contro , non ha regolamentato le spese di lite in favore di Parte_2 quest'ultimo secondo il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c..
Le residue statuizioni impugnate devono invece essere confermate con riferimento alla posizione di e senza la necessità di procedere alla rinnovazione della Parte_1 Parte_3 consulenza tecnica d'ufficio, posto che – come analiticamente descritto nel corso dell'esame di ciascuna censura - le contestazioni rivolte dagli appellanti non afferiscono ai conteggi economici e tecnici effettuati dal dott. ma all'errata e/o omessa applicazione alla fattispecie in Persona_4 esame della normativa fiscale e civilistica – contabile di riferimento, la cui analisi ed interpretazione è tuttavia riservata al giudice, pur sulla base dei dati tecnico-giuridici indicati dal consulente ed invero mai contestati dagli appellanti. pagina 31 di 33 13. In considerazione del rigetto integrale dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dei due appellanti soccombenti e
[...] liquidate come in dispositivo.
In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che ha condotto al rigetto integrale dell'azione di responsabilità ex artt.146 L.F. svolta nei confronti di dal dell'accoglimento del Parte_2 Controparte_4 motivo di appello sul punto, quest'ultimo deve essere condannato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei soli confronti di . Parte_2
Relativamente alla difesa di , in favore dell'avv.Attilio ed Enza Scarcella vanno Parte_2 distratti i compensi e le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che i procuratori dichiarano rispettivamente di non aver riscosso e di aver anticipato.
Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti appellanti e Parte_1 Parte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna - Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 456/2023 della Sezione specializzata in materia di
Impresa del Tribunale di Bologna, condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_4 Parte_2 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 17.251,50 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 1898,00 per esborsi ed euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Conferma nel resto.
Condanna e in solido tra loro alla rifusione a favore del Parte_1 Parte_3 [...]
in persona del curatore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_4 che liquida in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Distrae in favore degli Avv.ti Enza Scarcella e Attilio Scarcella i compensi e le spese che i procuratori dichiarano rispettivamente di non aver riscosso e di avere anticipato relativamente alla sola difesa di
. Parte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti e Parte_1
Parte_3
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
9.9.2025. pagina 32 di 33 Il Consigliere estensore dott.ssa Carmela Italiano
Il Presidente
dott, Andrea Lama
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