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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2980 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARROCCIA ALFREDO. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Con ricorso depositato in data 26/09/2023 la parte ricorrente, premesso di aver svolto dal 2003 sino a tutt'oggi attività di coltivatore diretto e di essere titolare di una propria azienda agricola, occupandosi personalmente di tutte le attività necessarie per il ciclo di coltivazione (dalla preparazione del terreno, semina, alla raccolta) di ortaggi in foglia, carote, meloni e cocomeri in campo aperto ed in serra, esponeva di aver contratto malattia professionale (spondiloartrosi e discopatie del rachide, protrusioni discali lombari e sofferenza radicolare) in conseguenza delle mansioni svolte e degli utensili utilizzati, nonché, della movimentazione manuale di carichi ed assunzione di posture incongrue. Rappresentava di aver presentato domanda all' in data 10.03.2021, la quale tuttavia CP_1 veniva rigettata, anche a seguito di visita medico collegiale.
1 Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Latina l' chiedendo il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia ed il riconoscimento di un danno biologico nella misura uguale o maggiore del 14% o diversa percentuale riconosciuta in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento della relativa rendita ovvero indennizzo, oltre accessori, con vittoria di spese da distrarsi.
3.Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto, in particolare CP_1 rilevando che la patologia denunciata fosse compatibile con l'età anagrafica del ricorrente.
4. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti. Sulle conclusioni delle parti indicate, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta.
6. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
6.1 Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite
2 tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
6.2 Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
7. Nella fattispecie in esame l' in sede amministrativa ha escluso la sussistenza di un CP_1 nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
3 8. L'espletata istruttoria ha invece confermato le deduzioni attoree, in particolare i testi escussi hanno dettagliatamente descritto le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, confermando quanto dedotto in ricorso;
in particolare entrambi i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, coltivatore diretto, si occupa personalmente e da solo di tutte le fasi della coltivazione degli ortaggi (quali rape, ravanelli, carote, cavoli) dalla preparazione del terreno alla raccolta, con l'utilizzo di mezzi agricoli ed avvalendosi solo nella fase di raccolta dell'aiuto di operai della cooperativa di cui è socio.
9. Il consulente nominato dr. nella propria consulenza tecnica ha rilevato che: Persona_1
“Dall'esame clinico obiettivo e dall'esame dei referti esibiti risulta che il sig. Parte_1
è affetto da:
[...]
- esiti di intervento per ernia discale L5-S1 con artrodesi Il ricorrente dal 2003 svolge l'attività di coltivatore diretto di circa due ettari di terreno a campo aperto e due e mezzo a serre per la produzione di ortaggi ed in particolare di carote,ravanelli,cavoli,rape. l ciclo di lavorazione che si rappresenta in maniera schematica potendo subire delle variazioni a secondo delle condizioni climatiche, inizia a gennaio con la preparazione del terreno, con l'aratura, la fresatura e la concimazione avvalendosi di un trattore e di una macchina spargiconcime;
nel mese di febbraio vengono messi a dimora le piantine con concimazione due volte a settimana nei mesi di marzo ed aprile, per l'irrigazione ci si avvale di sistemi automizzati;
nei mesi di maggio e giugno vi è la raccolta del prodotto,con incassettamento e collocazione sul camion per la commercializzazione, per tale attività si avvale di operai della cooperativa di cui è socio venendo utilizzato il muletto per il carico e scarico delle cassette ed il camion per il trasporto delle cassette;
nel mese di luglio e agosto viene operata una sterilizzazione del terreno e di nuovo una preparazione per poter permettere la piantagione nei mesi di settembre e ottobre e, a novembre e a dicembre, la raccolta del prodotto che può protrarsi fino a gennaio. Da tale descrizione desunta dalle informazioni riferite dal ricorrente risulta che le attività che impegnano il rachide lombare sono la messa a dimora delle piantine nel mese di febbraio, settembre ed ottobre, il caricamento del concime nella macchina spargiconcime e poi con questa sul terreno, l'utilizzo di carriole;
mentre la raccolta del prodotto a maggio,giugno,novembre,dicembre e a volte anche a gennaio, avviene a cura di operai della cooperativa di cui è socio con l'operazione di incassettamento. A cura del ricorrente è l'operazione di carico delle pedane sul camion con l'ausilio di un muletto ed il trasporto con il camion del prodotto alla cooperativa,.
Cosi pure tutte le operazioni nei periodi sopra indicati relativi alla preparazione del terreno sono effettuati dal ricorrente con l'utilizzo del trattore, della macchina spargiconcime, del muletto con esposizione a vibrazioni.
Agli atti è presente solo una risonanza magnetica effettuata il 02.09.2020 che indica una
“modesta degenerazione dei dischi intersomatici del tratto esaminato che mostrano iniziale riduzione del tono idrico e altezza nei limiti. Nel tratto compreso tra L4 e S1 si
4 apprezzano protrusioni discali ad ampio raggio che improntano il sacco durale ed impegnano i neuroforami bilateralmente riducendoli di ampiezza;
reperto più marcato a livello L4-L5 e L5-S1 a sinistra ove si osservano modesti effetti compressivi sulle radici di L4 e L5 di sinistra”. Tale unico referto non supportato agli atti da eventuali successivi controlli specialistici
o di trattamenti fisiochinesiterapici o farmacologici è indicativo di un modesto interessamento che però ha avuto una evoluzione peggiorativa come si evidenzia dalla descrizione dell'intervento ortopedico, passando da “modesti effetti compressivi” ad una
“voluminosa ernia espulsa che spinge posteriormente il sacco e la radice S1” con la necessità oltre di una discectomia anche di una artrodesi. Il ricorso all'intervento chirurgico è, secondo l'attuale orientamento neurochirurgico, l'ultima opzione terapeutica quando tutti gli altri trattamenti farmacologici e fisiochinesiterapici hanno fallito. Quindi è ragionevole ritenere che prima della data dell'intervento, il 09.01.23 le condizioni cliniche del ricorrente riguardo la patologia lombare dovevano aver avuto una significativa ingravescenza tale da dover ricorrere al trattamento chirurgico. L'esame clinico obiettivo attuale mostra un discreto ricupero sotto il profilo trofico- sensitivo (non viene riferito l'utilizzo di terapia antalgica) mentre il blocco articolare derivato dalla stabilizzazione con l'intervento di artrodesi determina una limitazione della motilità del rachide. L'esame clinico obiettivo attuale mostra un discreto ricupero sotto il profilo trofico- sensitivo (non viene riferito l'utilizzo di terapia antalgica) mentre il blocco articolare derivato dalla stabilizzazione con l'intervento di artrodesi determina una limitazione della motilità del rachide. L'ernia discale è tabellata con il codice 213 e con un grado fino al dodici per cento che, nel caso specifico, si ritiene equo riconoscere. Per quanto riguarda la decorrenza, per le considerazioni sopra esposte, lo scrivente ritiene che l'evoluzione ad ernia discale si sia realizzata nei sei mesi precedenti l'intervento, avvenuto il 09.01.23”. Ha pertanto concluso affermando che:
“Si ritiene di poter così rispondere ai quesiti posti dal Sig. Giudice: 1) il sig. è affetto da esiti di intervento per ernia discale con artrodesi Parte_1
2) la patologia a carico del rachide lombare con ragionevole probabilità è stata determinata dalla attività lavorativa svolta
3) il danno bioloogico/ invalidità può essere valutato nel misura del dodici per cento
4) la decorrenza può essere riferita a luglio 2023”.
10. In relazione, pertanto a quanto rilevato dal consulente, le cui argomentazioni il
Tribunale ritiene di condividere in quanto chiare ed esaustive e non contestate, può ritenersi collegata all'espletamento dell'attività lavorativa svolta, in quanto anche
5 patologia tabellata, la patologia denunciata dal ricorrente, con la conseguenza che deve riconoscersi un danno biologico subito dal ricorrente nella misura del 12 %. Quanto alla decorrenza è evidente che la data del luglio 2023 indicata dal CTU nelle conclusioni deve ritenersi un refuso. Come argomentato e specificato nelle considerazioni medico legali è ragionevole ritenere che “l'evoluzione ad ernia discale si sia realizzata nei sei mesi precedenti l'intervento, avvenuto il 09.01.23”; pertanto, l'insorgenza della patologia così come accertata deve ritenersi collocabile nel luglio 2022, appunto nei sei mesi antecedenti l'intervento del 09.01.2023. In conclusione l' deve essere condannato ad erogare in favore del ricorrente il CP_1 relativo indennizzo.
11. Tenuto conto del riconoscimento della natura professionale della patologia ma della decorrenza della prestazione – differita rispetto alla data della domanda amministrativa ma antecedente rispetto alla presentazione della domanda giudiziale – sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50%. Le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale svolta e del carattere seriale del contenzioso. Le spese di consulenza tecnica - liquidate come da separato decreto – devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , (R.G. 2980/2023), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara la natura professionale della malattia denunciata all' in data 10.03.2021; CP_1
- condanna l' ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno CP_1 biologico del 12% con decorrenza dal luglio 2022, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' alla refusione della CP_1 restante parte che liquida in complessivi € 1.300, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
6
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2980 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARROCCIA ALFREDO. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Con ricorso depositato in data 26/09/2023 la parte ricorrente, premesso di aver svolto dal 2003 sino a tutt'oggi attività di coltivatore diretto e di essere titolare di una propria azienda agricola, occupandosi personalmente di tutte le attività necessarie per il ciclo di coltivazione (dalla preparazione del terreno, semina, alla raccolta) di ortaggi in foglia, carote, meloni e cocomeri in campo aperto ed in serra, esponeva di aver contratto malattia professionale (spondiloartrosi e discopatie del rachide, protrusioni discali lombari e sofferenza radicolare) in conseguenza delle mansioni svolte e degli utensili utilizzati, nonché, della movimentazione manuale di carichi ed assunzione di posture incongrue. Rappresentava di aver presentato domanda all' in data 10.03.2021, la quale tuttavia CP_1 veniva rigettata, anche a seguito di visita medico collegiale.
1 Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Latina l' chiedendo il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia ed il riconoscimento di un danno biologico nella misura uguale o maggiore del 14% o diversa percentuale riconosciuta in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento della relativa rendita ovvero indennizzo, oltre accessori, con vittoria di spese da distrarsi.
3.Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto, in particolare CP_1 rilevando che la patologia denunciata fosse compatibile con l'età anagrafica del ricorrente.
4. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti. Sulle conclusioni delle parti indicate, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta.
6. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
6.1 Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite
2 tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
6.2 Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
7. Nella fattispecie in esame l' in sede amministrativa ha escluso la sussistenza di un CP_1 nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
3 8. L'espletata istruttoria ha invece confermato le deduzioni attoree, in particolare i testi escussi hanno dettagliatamente descritto le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, confermando quanto dedotto in ricorso;
in particolare entrambi i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, coltivatore diretto, si occupa personalmente e da solo di tutte le fasi della coltivazione degli ortaggi (quali rape, ravanelli, carote, cavoli) dalla preparazione del terreno alla raccolta, con l'utilizzo di mezzi agricoli ed avvalendosi solo nella fase di raccolta dell'aiuto di operai della cooperativa di cui è socio.
9. Il consulente nominato dr. nella propria consulenza tecnica ha rilevato che: Persona_1
“Dall'esame clinico obiettivo e dall'esame dei referti esibiti risulta che il sig. Parte_1
è affetto da:
[...]
- esiti di intervento per ernia discale L5-S1 con artrodesi Il ricorrente dal 2003 svolge l'attività di coltivatore diretto di circa due ettari di terreno a campo aperto e due e mezzo a serre per la produzione di ortaggi ed in particolare di carote,ravanelli,cavoli,rape. l ciclo di lavorazione che si rappresenta in maniera schematica potendo subire delle variazioni a secondo delle condizioni climatiche, inizia a gennaio con la preparazione del terreno, con l'aratura, la fresatura e la concimazione avvalendosi di un trattore e di una macchina spargiconcime;
nel mese di febbraio vengono messi a dimora le piantine con concimazione due volte a settimana nei mesi di marzo ed aprile, per l'irrigazione ci si avvale di sistemi automizzati;
nei mesi di maggio e giugno vi è la raccolta del prodotto,con incassettamento e collocazione sul camion per la commercializzazione, per tale attività si avvale di operai della cooperativa di cui è socio venendo utilizzato il muletto per il carico e scarico delle cassette ed il camion per il trasporto delle cassette;
nel mese di luglio e agosto viene operata una sterilizzazione del terreno e di nuovo una preparazione per poter permettere la piantagione nei mesi di settembre e ottobre e, a novembre e a dicembre, la raccolta del prodotto che può protrarsi fino a gennaio. Da tale descrizione desunta dalle informazioni riferite dal ricorrente risulta che le attività che impegnano il rachide lombare sono la messa a dimora delle piantine nel mese di febbraio, settembre ed ottobre, il caricamento del concime nella macchina spargiconcime e poi con questa sul terreno, l'utilizzo di carriole;
mentre la raccolta del prodotto a maggio,giugno,novembre,dicembre e a volte anche a gennaio, avviene a cura di operai della cooperativa di cui è socio con l'operazione di incassettamento. A cura del ricorrente è l'operazione di carico delle pedane sul camion con l'ausilio di un muletto ed il trasporto con il camion del prodotto alla cooperativa,.
Cosi pure tutte le operazioni nei periodi sopra indicati relativi alla preparazione del terreno sono effettuati dal ricorrente con l'utilizzo del trattore, della macchina spargiconcime, del muletto con esposizione a vibrazioni.
Agli atti è presente solo una risonanza magnetica effettuata il 02.09.2020 che indica una
“modesta degenerazione dei dischi intersomatici del tratto esaminato che mostrano iniziale riduzione del tono idrico e altezza nei limiti. Nel tratto compreso tra L4 e S1 si
4 apprezzano protrusioni discali ad ampio raggio che improntano il sacco durale ed impegnano i neuroforami bilateralmente riducendoli di ampiezza;
reperto più marcato a livello L4-L5 e L5-S1 a sinistra ove si osservano modesti effetti compressivi sulle radici di L4 e L5 di sinistra”. Tale unico referto non supportato agli atti da eventuali successivi controlli specialistici
o di trattamenti fisiochinesiterapici o farmacologici è indicativo di un modesto interessamento che però ha avuto una evoluzione peggiorativa come si evidenzia dalla descrizione dell'intervento ortopedico, passando da “modesti effetti compressivi” ad una
“voluminosa ernia espulsa che spinge posteriormente il sacco e la radice S1” con la necessità oltre di una discectomia anche di una artrodesi. Il ricorso all'intervento chirurgico è, secondo l'attuale orientamento neurochirurgico, l'ultima opzione terapeutica quando tutti gli altri trattamenti farmacologici e fisiochinesiterapici hanno fallito. Quindi è ragionevole ritenere che prima della data dell'intervento, il 09.01.23 le condizioni cliniche del ricorrente riguardo la patologia lombare dovevano aver avuto una significativa ingravescenza tale da dover ricorrere al trattamento chirurgico. L'esame clinico obiettivo attuale mostra un discreto ricupero sotto il profilo trofico- sensitivo (non viene riferito l'utilizzo di terapia antalgica) mentre il blocco articolare derivato dalla stabilizzazione con l'intervento di artrodesi determina una limitazione della motilità del rachide. L'esame clinico obiettivo attuale mostra un discreto ricupero sotto il profilo trofico- sensitivo (non viene riferito l'utilizzo di terapia antalgica) mentre il blocco articolare derivato dalla stabilizzazione con l'intervento di artrodesi determina una limitazione della motilità del rachide. L'ernia discale è tabellata con il codice 213 e con un grado fino al dodici per cento che, nel caso specifico, si ritiene equo riconoscere. Per quanto riguarda la decorrenza, per le considerazioni sopra esposte, lo scrivente ritiene che l'evoluzione ad ernia discale si sia realizzata nei sei mesi precedenti l'intervento, avvenuto il 09.01.23”. Ha pertanto concluso affermando che:
“Si ritiene di poter così rispondere ai quesiti posti dal Sig. Giudice: 1) il sig. è affetto da esiti di intervento per ernia discale con artrodesi Parte_1
2) la patologia a carico del rachide lombare con ragionevole probabilità è stata determinata dalla attività lavorativa svolta
3) il danno bioloogico/ invalidità può essere valutato nel misura del dodici per cento
4) la decorrenza può essere riferita a luglio 2023”.
10. In relazione, pertanto a quanto rilevato dal consulente, le cui argomentazioni il
Tribunale ritiene di condividere in quanto chiare ed esaustive e non contestate, può ritenersi collegata all'espletamento dell'attività lavorativa svolta, in quanto anche
5 patologia tabellata, la patologia denunciata dal ricorrente, con la conseguenza che deve riconoscersi un danno biologico subito dal ricorrente nella misura del 12 %. Quanto alla decorrenza è evidente che la data del luglio 2023 indicata dal CTU nelle conclusioni deve ritenersi un refuso. Come argomentato e specificato nelle considerazioni medico legali è ragionevole ritenere che “l'evoluzione ad ernia discale si sia realizzata nei sei mesi precedenti l'intervento, avvenuto il 09.01.23”; pertanto, l'insorgenza della patologia così come accertata deve ritenersi collocabile nel luglio 2022, appunto nei sei mesi antecedenti l'intervento del 09.01.2023. In conclusione l' deve essere condannato ad erogare in favore del ricorrente il CP_1 relativo indennizzo.
11. Tenuto conto del riconoscimento della natura professionale della patologia ma della decorrenza della prestazione – differita rispetto alla data della domanda amministrativa ma antecedente rispetto alla presentazione della domanda giudiziale – sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50%. Le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale svolta e del carattere seriale del contenzioso. Le spese di consulenza tecnica - liquidate come da separato decreto – devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , (R.G. 2980/2023), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara la natura professionale della malattia denunciata all' in data 10.03.2021; CP_1
- condanna l' ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno CP_1 biologico del 12% con decorrenza dal luglio 2022, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' alla refusione della CP_1 restante parte che liquida in complessivi € 1.300, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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