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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11/11/2025 alle ore 9,43 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n. 423/2025 promossa da c.f. (avv. Massimo Martinelli) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (avv. Luca Paolini) Controparte_1 P.IVA_1
Sono presenti:
l'avv. Massimo Martinelli;
l'avv. Luca Paolini.
Le parti discutono riportandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 24.4.2025 premesso di essere stato assunto Parte_1 come lavoratore dipendente da il 5.2.2025 senza che gli fosse Controparte_1 mai consegnato il contratto e di aver scoperto soltanto in seguito che il rapporto era a tempo determinato sino al 30.4.2025, eccependo che l'apposizione del termine era priva di effetto perché non risultava da atto scritto e che comunque la datrice di lavoro non aveva assolto all'obbligo di redigere e aggiornare il DVR e quindi non poteva stipulare contratti a tempo determinato, ha assunto le seguenti conclusioni: “1
…accertare e dichiarare, che il Sig. dichiarare Parte_1
l'inesistenza/nullità/inefficacia/illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato decorrente dal 05/02/2025 e quindi accertare e dichiarare la conversione del medesimo contratto in contratto a tempo indeterminato dalla medesima data o da quella data che risulterà provata e di giustizia e/o accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dalla medesima data o da quella
1 data che risulterà provata e di giustizia, per assenza della forma scritta del contratto di lavoro subordinato o comunque… applicare quella tutela che sarà ritenuta di giustizia e, pertanto, ordinare alla , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Viareggio (Lu), 55049, Corso Garibaldi, 178,
p.iva pec di mantenere o riammettere in P.IVA_1 Email_1 servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro attualmente o precedentemente occupato, con le medesime mansioni, anzianità e diritti già ricoperte e goduti;
2… per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e diritto, l'inesistenza/nullità/inefficacia/ illegittimità della clausola di apposizione del termine contenuta nel contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal
05/02/2025, per la mancata effettuazione/aggiornamento della valutazione dei rischi e, quindi, accertare e dichiarare, la conversione del medesimo contratto in contratto a tempo indeterminato dalla medesima data o da quella data che risulterà provata e di giustizia e/o accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dalla medesima data o da quella data che risulterà provata e di giustizia, per assenza della forma scritta del contratto di lavoro subordinato o comunque […] applicare quella tutela che sarà ritenuta di giustizia e, pertanto, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Viareggio […] p.iva , pec P.IVA_1 Email_1 di mantenere o riammettere in servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro attualmente o precedentemente occupato, con le medesime mansioni, anzianità e diritti già ricoperte e goduti;
3. Voglia in ogni caso condannare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Viareggio […]
[...]
p.iva pec al pagamento, in favore del P.IVA_1 Email_1 ricorrente di un'indennità pari alla misura massima di dodici mensilità o nella misura ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, come da busta paga allegata (Doc. 5) ex art. 5 D.Lgs 81/2015 o quella tutela che sarà ritenuta di giustizia, in forza della disciplina normativa che risulterà applicabile, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate, come per legge…”.
La convenuta resiste e chiede il rigetto.
2. Ai sensi dell'art. 19 comma 4 D. Lgs. 81/2015, “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere
2 consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione…”.
2.1. Com'è pressoché pacifico in giurisprudenza di merito, si tratta di un onere di forma scritta ad substantiam. Si veda, fra le più recenti, Trib. Milano, 30.7.2025 n.
3148: “Si rammenta che il comma 4 dell'art. 19 D. Lgs 81/2015 impone la forma scritta alla stipulazione dei contratti a tempo determinato. Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine (previsto ad substantiam e quindi insuscettibile di essere provata per testi, Cass. Civ. n. 13393/2017) presuppone l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto (cfr. per tutte Cass. n. 4418/2016, Cass. 5 febbraio
2018, n. 2774). La ratio sottesa alla forma scritta va individuata nello sfavore del legislatore verso il contratto di lavoro a termine, non di rado utilizzato per eludere le disposizioni di legge poste a garanzia del lavoratore e nell'esigenza che, attraverso l'imposizione di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti”.
2.2. La convenuta ha sostanzialmente ammesso che il termine non è mai stato pattuito per iscritto.
2.3. Trattandosi di forma scritta ad substantiam, non giova alla convenuta argomentare in comparsa che il lavoratore era stato posto a conoscenza del termine perché la comunicazione gli era stata trasmessa via WhatsApp e tanto meno Pt_2 che nel corso del rapporto non aveva obiettato nulla.
La conoscenza delle condizioni contrattuali, il silenzio e persino l'esecuzione del contratto non possono infatti validamente surrogare per fatto concludente un consenso che deve essere espresso in forma scritta.
3. La clausola è quindi inefficace e ne consegue la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.
3.1. Si applica quindi l'art. 28 comma 2 del predetto D. Lgs. 81/2015: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in
3 misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
3.2. Non è condivisibile l'opinione della convenuta secondo cui l'eventuale prestazione di attività lavorativa a favore di altri da parte del ricorrente comporterebbe rinuncia (implicita e tacita) alla tutela a lui spettante o comunque si porrebbe in termini di incompatibilità con la medesima, opinione argomentata senza chiari riferimenti normativi, sicché le istanze istruttorie svolte sul punto, peraltro largamente esplorative, non sono rilevanti.
3.3. D'altra parte l'affermazione che, ove fosse ricostituito il rapporto di lavoro, la convenuta provvederebbe immediatamente a licenziare il lavoratore si deve ritenere esposta meramente ad colorandum, trattandosi di una circostanza e anzi di una manifestazione di volontà del tutto estranea alla fattispecie.
3.4. Nel caso concreto, alla stregua dei criteri sopra indicati, tenuto anche conto della relativa brevità del rapporto, non noti gli altri parametri, appare equo determinare l'indennità nella misura, intermedia fra la minima e la media, di 4,5 mensilità.
3.4.1. Sono inoltre dovuti gli accessori di legge, con decorrenza dall'apparente scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.
3.5. Non è dimostrata, e neppure allegata, la sussistenza di un maggior danno e l'indennità si deve intendere quindi integralmente satisfattiva.
4. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione di valore indeterminabile, assenza di istruttoria, equa riduzione sui valori medi in relazione alla concreta scarsa complessità della lite) e secondo soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, converte il contratto di lavoro stipulato fra le parti in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'inizio del rapporto, ordina pertanto a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, di ricostituire il rapporto di lavoro, riammettendo in servizio Parte_1 dichiara tenuta e condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di pagare a n'indennità pari a 4,5 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
4 quale desunta dalle buste paga in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal 30.4.2025, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere a e spese di lite che liquida in € 3.689,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende.
Il giudice
Marco NI
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11/11/2025 alle ore 9,43 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n. 423/2025 promossa da c.f. (avv. Massimo Martinelli) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (avv. Luca Paolini) Controparte_1 P.IVA_1
Sono presenti:
l'avv. Massimo Martinelli;
l'avv. Luca Paolini.
Le parti discutono riportandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 24.4.2025 premesso di essere stato assunto Parte_1 come lavoratore dipendente da il 5.2.2025 senza che gli fosse Controparte_1 mai consegnato il contratto e di aver scoperto soltanto in seguito che il rapporto era a tempo determinato sino al 30.4.2025, eccependo che l'apposizione del termine era priva di effetto perché non risultava da atto scritto e che comunque la datrice di lavoro non aveva assolto all'obbligo di redigere e aggiornare il DVR e quindi non poteva stipulare contratti a tempo determinato, ha assunto le seguenti conclusioni: “1
…accertare e dichiarare, che il Sig. dichiarare Parte_1
l'inesistenza/nullità/inefficacia/illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato decorrente dal 05/02/2025 e quindi accertare e dichiarare la conversione del medesimo contratto in contratto a tempo indeterminato dalla medesima data o da quella data che risulterà provata e di giustizia e/o accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dalla medesima data o da quella
1 data che risulterà provata e di giustizia, per assenza della forma scritta del contratto di lavoro subordinato o comunque… applicare quella tutela che sarà ritenuta di giustizia e, pertanto, ordinare alla , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Viareggio (Lu), 55049, Corso Garibaldi, 178,
p.iva pec di mantenere o riammettere in P.IVA_1 Email_1 servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro attualmente o precedentemente occupato, con le medesime mansioni, anzianità e diritti già ricoperte e goduti;
2… per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e diritto, l'inesistenza/nullità/inefficacia/ illegittimità della clausola di apposizione del termine contenuta nel contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal
05/02/2025, per la mancata effettuazione/aggiornamento della valutazione dei rischi e, quindi, accertare e dichiarare, la conversione del medesimo contratto in contratto a tempo indeterminato dalla medesima data o da quella data che risulterà provata e di giustizia e/o accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dalla medesima data o da quella data che risulterà provata e di giustizia, per assenza della forma scritta del contratto di lavoro subordinato o comunque […] applicare quella tutela che sarà ritenuta di giustizia e, pertanto, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Viareggio […] p.iva , pec P.IVA_1 Email_1 di mantenere o riammettere in servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro attualmente o precedentemente occupato, con le medesime mansioni, anzianità e diritti già ricoperte e goduti;
3. Voglia in ogni caso condannare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Viareggio […]
[...]
p.iva pec al pagamento, in favore del P.IVA_1 Email_1 ricorrente di un'indennità pari alla misura massima di dodici mensilità o nella misura ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, come da busta paga allegata (Doc. 5) ex art. 5 D.Lgs 81/2015 o quella tutela che sarà ritenuta di giustizia, in forza della disciplina normativa che risulterà applicabile, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate, come per legge…”.
La convenuta resiste e chiede il rigetto.
2. Ai sensi dell'art. 19 comma 4 D. Lgs. 81/2015, “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere
2 consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione…”.
2.1. Com'è pressoché pacifico in giurisprudenza di merito, si tratta di un onere di forma scritta ad substantiam. Si veda, fra le più recenti, Trib. Milano, 30.7.2025 n.
3148: “Si rammenta che il comma 4 dell'art. 19 D. Lgs 81/2015 impone la forma scritta alla stipulazione dei contratti a tempo determinato. Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine (previsto ad substantiam e quindi insuscettibile di essere provata per testi, Cass. Civ. n. 13393/2017) presuppone l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto (cfr. per tutte Cass. n. 4418/2016, Cass. 5 febbraio
2018, n. 2774). La ratio sottesa alla forma scritta va individuata nello sfavore del legislatore verso il contratto di lavoro a termine, non di rado utilizzato per eludere le disposizioni di legge poste a garanzia del lavoratore e nell'esigenza che, attraverso l'imposizione di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti”.
2.2. La convenuta ha sostanzialmente ammesso che il termine non è mai stato pattuito per iscritto.
2.3. Trattandosi di forma scritta ad substantiam, non giova alla convenuta argomentare in comparsa che il lavoratore era stato posto a conoscenza del termine perché la comunicazione gli era stata trasmessa via WhatsApp e tanto meno Pt_2 che nel corso del rapporto non aveva obiettato nulla.
La conoscenza delle condizioni contrattuali, il silenzio e persino l'esecuzione del contratto non possono infatti validamente surrogare per fatto concludente un consenso che deve essere espresso in forma scritta.
3. La clausola è quindi inefficace e ne consegue la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.
3.1. Si applica quindi l'art. 28 comma 2 del predetto D. Lgs. 81/2015: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in
3 misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
3.2. Non è condivisibile l'opinione della convenuta secondo cui l'eventuale prestazione di attività lavorativa a favore di altri da parte del ricorrente comporterebbe rinuncia (implicita e tacita) alla tutela a lui spettante o comunque si porrebbe in termini di incompatibilità con la medesima, opinione argomentata senza chiari riferimenti normativi, sicché le istanze istruttorie svolte sul punto, peraltro largamente esplorative, non sono rilevanti.
3.3. D'altra parte l'affermazione che, ove fosse ricostituito il rapporto di lavoro, la convenuta provvederebbe immediatamente a licenziare il lavoratore si deve ritenere esposta meramente ad colorandum, trattandosi di una circostanza e anzi di una manifestazione di volontà del tutto estranea alla fattispecie.
3.4. Nel caso concreto, alla stregua dei criteri sopra indicati, tenuto anche conto della relativa brevità del rapporto, non noti gli altri parametri, appare equo determinare l'indennità nella misura, intermedia fra la minima e la media, di 4,5 mensilità.
3.4.1. Sono inoltre dovuti gli accessori di legge, con decorrenza dall'apparente scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.
3.5. Non è dimostrata, e neppure allegata, la sussistenza di un maggior danno e l'indennità si deve intendere quindi integralmente satisfattiva.
4. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione di valore indeterminabile, assenza di istruttoria, equa riduzione sui valori medi in relazione alla concreta scarsa complessità della lite) e secondo soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, converte il contratto di lavoro stipulato fra le parti in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'inizio del rapporto, ordina pertanto a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, di ricostituire il rapporto di lavoro, riammettendo in servizio Parte_1 dichiara tenuta e condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di pagare a n'indennità pari a 4,5 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
4 quale desunta dalle buste paga in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal 30.4.2025, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere a e spese di lite che liquida in € 3.689,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende.
Il giudice
Marco NI
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